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| MODENA |
| giovedì 26
giugno 2003, S. Rodolfo |
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STRALCI DELLA SENTENZA «Il servizio pubblico non
può imporre un contratto con altri»
Visto l'interesse pubblico che assume la
sentenza, ne citiamo i passaggi più significativi. I fatti. In
alcuni bimestri del 1994 - quando anche Modena era in preda al
fenomeno - l'utente P. L. ricevette una serie di bollette milionarie
per presumibili telefonate ai 144. Il malcapitato contestò gli
addebiti come illegittimi in quanto i servizi forniti tramite il
prefisso 144 sarebbero stati"attuati in carenza della necessaria
autorizzazione ministeriale". Sostenne inoltre che"il servizio non
sarebbe stato correttamente pubblicizzato inducendo in errore gli
utenti e determinando la convinzione di un servizio informativo e
culturale fornito dalla Telecom anziché, come nella realtà, di un
servizio diverso dall'oggetto del contratto e prestato dalla Telecom
a favore di terzo soggetto (effettivo fornitore delle
prestazioni"144") in violazione del regolamento di
servizio". Pertanto l'utente chiedeva"dichiararsi la inesistenza
di qualsiasi obbligazione negoziale nei confronti della convenuta
con condanna della medesima al risarcimento dei danni nonché alla
inibizione dell'attività illecita". Dopo quasi dieci anni, i giudici
danno ragione all'utente e indirettamente a quanti, anziché
conciliare e pagare le bollette, decisero di contestarle in
Tribunale. Sono illegittimi, sentenzia il Tribunale di Bari
gli"addebiti relativi alle relative prestazioni che, come ammesso
dalla stessa convenuta, non formano oggetto di quelle convenute con
il contratto di somministrazione stipulato con l'utenza, e che non
sono forniti dalla Concessionaria del servizio pubblico, bensì
prestato da soggetti diversi tramite la concessionaria che,
contravvenendo al suo scopo istituzionale, cede l'uso delle linee
pubbliche ad essa concesse per finalità di pubblica rilevanza, a
detti terzi che ne fanno uso meramente privato e speculativo
sostituendosi alla concessionaria di servizio pubblico la quale
viene ad assumere la figura di mera intermediaria dell'operatore
privato nello svolgimento di una attività commerciale non certamente
assimilabile ad una funzione di pubblica rilevanza". In
sostanza,"ove i servizi di cui si chiede il pagamento siano forniti
dalla concessionaria e facciano parte di quelli contemplati nel
contratto stipulato con l'utente che ne contempli la determinazione
del relativo corrispettivo, della fruizione di tale servizio
risponde l'utente titolare del contratto, indipendentemente dal
soggetto che materialmente abbia avuto accesso al
terminale". Nell'ipotesi invece"che le prestazioni siano forniti
da terzi, arbitrariamente sostituiti nel rapporto contrattuale fra
concessionaria e utente... non sussiste alcun titolo a fondamento
del preteso credito vantato dalla concessionaria non essendo mai
venuto ad esistenza alcun contratto sinallagmatico fra fornitore di
servizio e utente, né essendosi mai proposta la concessionaria come
intermediaria del ridetto fornitore". E ancora:"Pur ritenendosi
responsabile l'attore per l'uso della propria linea in quanto
costituito custode degli apparecchi a norma dell'art.15 del
regolamento di servizio, deve ritenersi insussistente ogni sua
obbligazione per il pagamento dei servizi ex 144 dovendosi ritenere
tale obbligazione limitata solo alle prestazioni rientranti
nell'oggetto del contratto che, peraltro, non è possibile
analiticamente determinare sulla base della bollette di cui è causa
e che devono ritenersi soddisfatte con i pagamenti effettuati
dall'attore sulla base dei consumi presuntivamente
determinati". Ma non è finita. Scrivono i giudici che"deve
peraltro ravvisarsi la responsabilità contrattuale ed inadempimento
della convenuta, mediante abuso di posizione dominante, per aver
imposto, con spesa aggiuntiva e non precedentemente concordata, al
contraente privato uno speciale servizio prestato da soggetti terzi
estranei al rapporto di concessione, e non contemplato nel contratto
di somministrazione stipulato fra le parti".
(vi.bra.)
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