Caso Welby, eutanasia della verità

22 DICEMBRE 2006 – Il
caso Welby rilancia la discussione sull’eutanasia ma complica la vita a quanti
non riescono a comprendere come mai il medico che ha staccato il respiratore a
Piergiorgio Welby, malato di distrofia muscolare, lasciandolo morire, così come
lui aveva ripetutamente chiesto, non sia stato arrestato per omicidio. Non ci
hanno sempre raccontato che l’eutanasia equivale, in Italia, all’omicidio del
consenziente, in quanto tale punibile con una pena che va dai 6 ai 12 anni di
reclusione? Molti si stanno chiedendo a questo punto come mai non siano
scattate le manette. La verità è che anche questa vicenda dolorosa si inserisce
nell’ambito delle false verità che si sono sedimentate in Italia nel corso
degli ultimi decenni. Il problema dell’eutanasia – che peraltro viene spesso praticata
in modo clandestino e ipocrita negli ospedali come ben sanno parenti e amici di
persone decedute dopo malattie dolorose e infami – non è stato mai affrontato
in Italia per motivi che non hanno nulla a che fare con il Diritto. Basterebbe leggere
la Costituzione per rendersi conto che nessuno può essere costretto a curarsi
contro la propria volontà se non in casi nei quali il non curarsi potrebbe
produrre effetti pericolosi sulla salute altrui. E mentre le scuole tollerano
addirittura i bambini di genitori che si sottraggono all’obbligo delle
vaccinazioni rese obbligatorie dalla legge adducendo prove a favore della loro
pericolosità per la salute, noi ancora facciamo finta che esista in Italia
l’obbligo di sopravvivere contro la propria volontà. Staccare il respiratore al
paziente aderendo alla sua volontà non è uccidere un consenziente. Staccare il
respiratore a quel paziente equivale alla soddisfazione del diritto assoluto e
incondizionato che la Costituzione (non i salotti televisivi) riconosce (non
“attribuisce”, riconosce) a tutti. E
allora perché non raccontare la verità ai cittadini? Noi non tifiamo nè per
l’eutanasia né per la vita a tutti i costi e dunque non entriamo nel merito di
una questione per la quale è serio dire che non abbiamo la soluzione in tasca
perché essa attiene all’intimo delle coscienze. Tuttavia denunciamo qui – in
linea con quanto facciamo sempre – l’ennesimo esempio di manipolazione della
verità. Il medico che ha staccato il respiratore a Welby non è in carcere per
il semplice motivo che non ha commesso alcun reato, e in campo penale non è
consentito applicare il principio ermeneutico dell’analogia con reati simili, a
meno di pensare che soddisfare la richiesta del paziente di non volersi
sottoporre a cure inutili sia un omicidio. Anzi (comunque la pensiate) quel
medico ha applicato la Costituzione. Alla quale le leggi e dunque anche il
codice penale devono uniformare la propria lettera e il proprio spirito. La
verità è che il problema dell’eutanasia in Italia non esiste, esiste solo il
baccano attorno all’eutanasia, come per ogni altra questione importante. Il
problema è stato risolto dalla Costituzione nel 1948. Ma c’è chi – per spiegare
all’opinione pubblica frastornata il motivo per cui nessuno punisce il medico
in questione – ipotizza l’esistenza di una nuova “configurazione giuridica”.
Noi non siamo d’accordo: non c’è bisogno di alcuna nuova configurazione per
scagionare il medico così come non occorre alcuna nuova configurazione per
scagionare una persona denunciata per avere osservato il cielo. Vi proponiamo
qui di seguito una riflessione sulla libertà di cura contenuta nel libro di
diritto farmaceutico intitolato “Sentenze
di vita” (Vincenzo Brancatisano, dicembre 2000, con prefazione
di Linda Sandulli, giudice del Tar del Lazio) e dedicato al diritto
d’accesso alla Multiterapia Di Bella. Con quelle 322 pagine si è voluto
dimostrare (con successo, visto che le tesi dell’autore sono state recepite anche dalla
giurisprudenza) che esiste in Italia il diritto di accedere
gratuitamente (libertà “positiva” di cura) ai farmaci che costituiscono la
Multiterapia Di Bella, come ben sanno centinaia di pazienti che hanno ottenuto
la condanna delle Asl a somministrare gratis farmaci che stando anche a perizie
mediche giurate hanno prodotto benefici nei casi singoli, ad onta del verdetto
della comunità scientifica (anch’esso smontato da noi)
secondo il quale la cura Di Bella è tossica e inefficace. Ma si è pure dato per scontato (sei anni orsono)
che l’ordinamento giuridico italiano riconosce quanto meno la libertà
“negativa” di cura e cioè il diritto di ciascuno di rifiutare ogni e qualsiasi
terapia non gradita.
Dal volume “Sentenze di vita”
di Vincenzo
Brancatisano

[…] il diritto
soggettivo (right) degli individui alla sopravvivenza è indipendente
dalla decisioni del potere politico e dalle determinazioni della pubblica
amministrazione, quantunque improntate alla comprensibile esigenza di contenere
le spese pubbliche, e ha un pieno riscontro, in Italia, nel diritto
oggettivo (law) e – sia chiaro – nel diritto oggettivo positivo (ius
in civitate positum), cioè
nell’insieme di norme giuridiche in vigore nel periodo storico in cui il
caso si inserisce.
L’ordinamento giuridico
italiano vigente – dunque: non già un ipotetico diritto naturale
o un ordinamento de jure condendo – garantisce al paziente in cura con
farmaci a lui prescritti dal medico secondo scienza e coscienza (ivi compresi
quelli contenuti nella terapia Di Bella) la libertà (negativa) di
curarsi senza restrizioni che possano colpire lui (libertà di cura) o il
proprio medico (libertà di terapia). È del tutto trascurabile, in questo
senso, il parere di coloro che ritengono addirittura inesistente la libertà
negativa e cioè che si sia invece in presenza di uno Stato che vincola i
consociati alle cure che esso stesso ritenga più utili. Chi scrive confida
molto nella ratio – giuridica e politica – del secondo comma dell’art. 32 della
nostra Costituzione, laddove si sancisce che “nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Norma,
questa, che va coordinata con l’art. 13, Cost., sulla libertà (personale) di
difendere la propria integrità fisica e psichica.
Peraltro, è stato
sostenuto in dottrina che, “nel ribaltamento dell’ottica paternalistica”
dell’ordinamento, “il carattere personalistico stesso della nostra Costituzione
non implica né il dovere da parte dello Stato di imporre la salute ai singoli
né il dovere dei singoli di mantenersi sani”5. Si potrebbe obiettare
che il dovere individuale di stare in salute sia in realtà funzionale al
diritto della collettività al contenimento della spesa sanitaria che si renderebbe
necessaria per curarlo: ma l’argomentazione non appare risolutiva. Infatti, se
si comprendono, a questo proposito, le limitazioni alla libertà personale
imposte agli individui attraverso vari obblighi di facere (ad esempio:
compra e indossa il casco, altrimenti ti punisco) non si comprende invece la
carenza normativa in merito a divieti che sarebbero altrettanto
funzionali alla salvaguardia della salute collettiva e, quindi, al contenimento
della spesa pubblica, ma che non vengono adottati. Ad esempio: ancorchè sia
acquisito nella letteratura scientifica che le cuffiette per ascoltare la
musica producono danni irreparabili all’udito, a nessun legislatore viene in
mente di apportare limitazioni nell’uso e quindi nell’acquisto dell’oggetto.
Stesso ragionamento vale per le sigarette, ma vale anche per la vendita di
automobili capaci di superare di gran lunga i limiti di velocità imposti a
salvaguardia della salute. In quest’ultimo caso, la contraddizione è
lampante.
Quel che si vuole
affermare è che, nell’ambito della programmazione degli interventi a tutela
della salute, difficilmente uno Stato adotta decisioni che possano imbrigliare
l’economia. Difficilmente lo Stato dirà a un cittadino: non fare questo.
Molto più facilmente lo Stato gli dirà: fa’ quest’altro. Poiché il non
facere danneggia l’economia, mentre il facere la rilancia, anche se
determinati non facere si rivelerebbero molto più proficui sul piano
della salvaguardia della salute e del contenimento della spesa.
L’inciso appena esposto
potrebbe illuminarci in merito alla materia in esame. Dove trovano, infatti, la
propria giustificazione situazioni come l’adozione di moltissimi protocolli
terapeutici standardizzati – nonostante la propria, documentata inutilità, se
non dannosità –, la diffusa pratica dell’accanimento terapeutico,
l’ostruzionismo esasperato opposto nei confronti di pratiche innovative e meno
costose? E perché i farmaci generici (i cosiddetti principi attivi)(*) privi di
brevetto, non vengono prescritti dai medici, né vengono usati negli ospedali
pubblici (fatte salve rare eccezioni), e vengono preferiti loro i molto più
costosi farmaci brevettati ma contenenti lo stesso principio attivo? L’esigenza
di contenere la spesa sanitaria non può valere a giorni alterni. Poiché se
valesse a giorni alterni mal si concilierebbe con la certezza del diritto.
Comunque, è rimasta del
tutto isolata la dottrina (e anche la giurisprudenza) che ritiene insussistente
il diritto soggettivo dell’individuo alla libertà (negativa) di cura. Sul punto
specifico della libertà (negativa) di curarsi con la terapia Di Bella, in
definitiva, tutti o quasi tutti concordano, anche se rimane sullo sfondo la
pesante perdita di credibilità dell’Istituto superiore di sanità che avrebbe
voluto assistere a provvedimenti restrittivi e repressivi consequenziali al
proprio verdetto (“cura inutile e tossica”), provvedimenti che invece non ci
sono stati.
Dunque, l’aspetto della
questione su cui le opinioni divergono si riassume nel quesito attorno
all’eventualità che l’ordinamento garantisca pure la libertà positiva,
cioè l’opportunità di attingere ai farmaci, indipendentemente dalle condizioni
economiche soggettive. Il diritto alla salute è catalogato tra i diritti sociali:
è un diritto, cioè, per vedere soddisfatto il quale l’individuo non può
prescindere da un atteggiamento attivo e fattivo dello Stato (Stato Sociale).
La domanda è: ciò vale anche per il caso Di Bella? Può, il malato che ha scelto
di curarsi con la terapia Di Bella, in assenza di alternative terapeutiche, pretendere
di ricevere gratuitamente l’erogazione dei farmaci corrispondenti? O invece,
pur riconosciuta una mera titolarità di libertà negativa, egli stesso,
libero di curarsi come crede, non può pretendere di gravare sulla collettività?
È su questo delicatissimo
punto che divergono le opinioni della dottrina e pure le determinazioni della
giurisprudenza6. […] [Tratto
dal libro “Sentenze di vita” di Vincenzo Brancatisano, Ed. Travel Factory, Dicembre
2.000]
(*)
Oggi tutti parlano di farmaci generici. Quando
il libro uscì, nel 2000, l’argomento era un tabù.
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