Il punteggio di montagna è sepolto.
Senza se, senza ma

3 APRILE 2007 – In merito alla dolorosa
questione relativa al doppio punteggio di montagna, il sito www.vincenzobrancatisano.it,
che segue da tanti anni la vicenda e che continua a ricevere richieste di
chiarimenti, ritiene che la questione sia chiusa. Si legge sempre più spesso di
legittime iniziative giudiziarie imminenti che tendono a ribaltare la
situazione creata dalla Corte Costituzionale che ha annullato per
incostituzionalità il doppio punteggio. Dopo un approfondimento ulteriore
dell’argomento, che investe per un verso o per l’altro la posizione di decine
di migliaia di precari, a noi pare che non ci siano più dubbi. La retroattività
della sentenza della Corte Costituzionale è legittima in quanto non incida su
diritti soggettivi acquisiti. La posizione in graduatoria per ottenere il ruolo
o una supplenza annuale non è
un diritto (nella misura in cui non lo è la pretesa di un legittimo
proprietario di non subire l’esproprio del proprio terreno da parte del Comune)
ma semplicemente un interesse
ligittimo, che attribuisce al soggetto il mero potere di pretendere che
la Pubblica amministrazione, nel momento in cui lede la posizione soggettiva,
dimostri di essersi comportata secondo la legge. Ora, nel momento in cui si
rinnovano le graduatorie, non esiste più la norma della L. 143/04 che
attribuiva un doppio punteggio a chi abbia insegnato in sedi montanare visto
che la Consulta l’ha annullata. Il ricorso contro il mancato accoglimento del doppio punteggio
eventualmente inserito dai precari nella domanda di rinnovo o di inserimento
nelle Graduatorie a esaurimento verrebbe legittimamente respinto. La questione
è tutta qui. Ci si concentri invece sulle imminenti, belle e interessanti, sorprese
contenute nell’uovo di Pasqua del regolamento delle supplenze.
Aggiornamento del 15 giugno 2007: il Tar del Lazio riabilita il superpunteggio di montagna incostituzionale
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