Dev’essere pagato entro pochi mesi dal
licenziamento
Attenti al
Tfr, dopo 5 anni si prescrive
Ma i docenti che non lo hanno ricevuto
rischiano di perderlo

28
giugno 2006 – Alcuni docenti precari hanno scritto al sito www.vincenzobrancatisano.it
chiedendo informazioni in merito alla temuta prescrizione del diritto alla
corresponsione del Trf. Il Trattamento di Fine Rapporto, che dovrebbe essere
corrisposto dall’Inpdap entro pochi mesi dalla fine del rapporto (e non dopo
anni e anni come purtroppo succede) è soggetto alla prescrizione quinquennale,
come si legge nel documeno Inpdap pubblicato qui sotto e come succede ad altri
diritti di natura patrimoniale. Mentre non serve produrre alcuna domanda per
ottenerlo, visto che dev’essere pagato d’ufficio, è opportuno invece inviare
una lettera raccomandata alle scuole dove è stato prestato il servizio in epoca
che odora di prescrizione, con diffida ad adempiere e cioè a pagare il
dovuto(qualora il pagamento non sia avvenuto) con l’aggiunta degli interessi
legali. Questo serve quanto meno a interrompere i termini di prescrizione. E’
comunque scandaloso che mentre il diritto al pagamento tempestivo del Tfr ai
precari viene calpestato, come altri
loro diritti, i sindacati della scuola dibattono sull’opportunità di
dirottare o meno lo stesso Tfr al Fondo Espero.
Si pensi prima a restituire i soldi sottratti ai precari (si tratta infatti di
un salario vero e proprio) e solo dopo a come far lievitare meglio la torta a
chi ha già gli ingredienti.

Inpdap
Informa
[…]
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
I
dipendenti pubblici, assunti a tempo indeterminato dopo il 31
dicembre
2000, nonché quelli assunti con contratto a tempo determinato
in essere
al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente
hanno
diritto al TFR, istituto disciplinato dall’art. 2120 del codice
civile e
dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche.
I
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima
del 31
dicembre 2000 possono optare per il trattamento di fine
rapporto
in luogo del trattamento di fine servizio aderendo, contestualmente,
ad un
fondo di previdenza complementare.
Il diritto
al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della
durata
minima di 15 giorni continuativi nell’arco di un mese.
Il trattamento
di fine rapporto è costituito da accantonamenti
annuali di
quote della retribuzione percepita dal lavoratore: per ciascun
anno di
servizio si accantona una quota pari al 6,91% della
retribuzione
annua utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
L’accantonamento
è realizzato per ogni anno di servizio o frazione
di anno.
In quest’ultimo caso la quota è proporzionalmente ridotta,
computandosi,
come mese intero, la frazione di mese uguale o
superiore
ai 15 giorni.
Le quote
accantonate, come sopra determinate, con esclusione
della
quota maturata nell’anno, sono rivalutate al 31 dicembre di
ogni anno,
con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% e dal
75%
dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai
e impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di
dicembre
dell’anno precedente.
La
retribuzione utile per il calcolo degli accantonamenti contiene
le
seguenti voci:
- l’intero
stipendio tabellare;
-
l’indennità integrativa speciale;
- la
retribuzione individuale di anzianità;
- gli
altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità
di fine
servizio comunque denominata ai sensi della preesistente
normativa.
Ulteriori
voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione
di
comparto.
Le norme
del codice civile che disciplinano la liquidazione del TFR
non prevedono l’istituto del riscatto.
Un’eccezione
alla suddettta regola è stata dal legislatore prevista
per i
dipendenti pubblici laddove all’art. 1 - comma 9 - del DPCM
20/12/99
ha disposto che il personale a tempo determinato alla
data del
30 maggio 2000, assoggettato obbligatoriamente al regime
di TFR,
possa riscattare eventuali servizi a tempo determinato svolti
precedentemente
all’entrata in vigore del citato DPCM che non
abbiano
fatto sorgere il diritto all’iscrizione all’INPDAP né abbiano
data luogo
a liquidazione da parte dell’Ente datore di lavoro.
In caso di
morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto
deve
essere corrisposto a favore del coniuge, dei figli, e, se vivevano
a carico
del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini
entro il
secondo grado.
La
ripartizione del trattamento, se non vi è accordo tra gli aventi
diritto,
deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In caso di
mancanza delle persone prima indicate e di eventuali
diverse
disposizioni testamentarie del lavoratore deceduto, le
somme sono
attribuite secondo le norme della successione
legittima.
La
disciplina del trattamento di fine rapporto prevede che il dipendente,
con almeno
otto anni di servizio presso lo stesso datore di
lavoro,
possa chiedere, in costanza di rapporto, un’anticipazione
per le
ragioni individuate dalla legge (spese sanitarie e acquisto prima
casa) non
superiore al 70% del trattamento maturato. Le richieste
di
anticipazione sono soddisfatte annualmente nel limite del
10% degli
aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei
dipendenti.
La
disciplina delle anticipazioni non è al momento applicabile
al
pubblico impiego. L’accordo sindacale, che ha esteso il trattamento
di fine
rapporto ai dipendenti pubblici, ha previsto
che
l’armonizzazione fra lavoratori pubblici e privati in tema
di
anticipazioni potrà avvenire in sede di contrattazione di
comparto.
I termini
entro i quali l’INPDAP deve provvedere al pagamento
del TFR,
secondo le cause di cessazione, sono i seguenti:
- limiti
d’età, decesso, inabilità e limiti di servizio
105 giorni
giorni dalla data di cessazione
-
destituzione dall’impiego, dismissionee altre cause
270 giorni
dalla data di cessazione.
Il TFR va
corrisposto d’ufficio; il lavoratore non deve, quindi,
presentare
alcuna istanza per ottenere la prestazione.
Il diritto al TFR è soggetto a prescrizione
quinquennale.
[…]

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