La Consulta dichiara incostituzionale
le “code” e destabilizza le graduatorie
Pettine e coda, un po’
di storia fa bene alla chiarezza
La colpa è del Governo
Prodi. A rompere per prima il pettine fu la Moratti

9 FEBBRAIO 2011 – La Corte Costituzionale con la sua sentenza n.
41/2011 (leggi il
testo) dichiara incostituzionale le “code” e premia il “pettine”.
Così come non abbiamo parteggiato per il doppio punteggio di montagna, anzi lo
abbiamo combattuto perché contrario al diritto, alla logica, al merito e alla
Costituzione tutta, non abbiamo
risparmiato giudizi
negativi per le code,
indipendentemente dal fatto che potesse, il sistema delle
code, portare vantaggi ad alcuni. Solo quando ognuno dei precari della
scuola diventerà maturo e combatterà a favore del Diritto oggettivo e non più per
il proprio interesse personale quando quest’ultimo è infondato sebbene previsto
da leggi palesemente assurde, sarà fatto un passo avanti nel percorso di
ripristino della dignità della professione. La Corte Costituzionale, su
sollecitazione giudiziaria dell’Anief ha dichiarato incostituzionale il sistema
delle code perchè – e non poteva essere diversamente – lo ha ritenuto
irragionevole, contrario al merito ma soprattutto perché, si legge nella sentenza,
“utilizzando il mero dato formale della
maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per
attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole
che - limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 –
comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della
procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare,
per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”. Il presidente
Napolitano forse non è stato attento quando ha firmato (anche) questa legge. Ma non è la prima volta che il pettine,
cioè il merito, viene sacrificato dal ministro dell’istruzione di turno. E’ già
successo e lo abbiamo denunciato nel nostro libro “Una vita
da supplente” descrivendo la storia del pettine rotto dalla ministra
Moratti quando s’inventò le tre fasce delle graduiatorie permanenti provinciali
poi diventate a esaurimento. Le fasce, ancora attuali, sono state considerate irragionevoli
dal Tar del Lazio che le ha annullate (prima che la ministra Letizia Moratti le
facesse resuscitare con un nuovo provvedimento normativo). Avere impostato le graduatorie provinciali su
tre fasce determina, secondo il Tar, “il sovvertimento
dei principi che regolano la selezione del personale per l’accesso a uffici
della PA privilegiando il fattore temporale (avere conseguito i titoli per
l’ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso
di maggiori e più rilevanti titoli). Ciò determina altresì un privilegio per i soggetti più anziani che
naturalmente sono fra coloro che hanno conseguito precedentemente i requisiti,
in un momento in cui invece la PA ha ritenuto di privilegiare nei concorsi a
parità di punteggio i soggetti più giovani. Nella presente fattispecie i
soggetti più anziani sono privilegiati anche con punteggi più bassi rispetto ai
soggetti più giovani”. Il Tar diventa caustico quando sancisce che “lo
stravolgimento della legge alla quale i decreti impugnati avrebbero dovuto dare
puntuale applicazione poggia sulla
inveterata abitudine di considerare il merito come l’ultimo elemento da considerare
nelle assunzioni del personale docente”. Sulla base di un’ottica simile,
l’amministrazione, “attribuendo ai meno
titolati il diritto all’assunzione, ha costituito sulla legge una complicata e indebita superfetazione,
oltre tutto in palese violazione della direttiva legislativa di predisporre una
normativa di attuazione nel rispetto dei principi di semplificazione e
snellimento dell’azione amministrativa”. Tutto questo, conclude il Tar, “con arbitraria valorizzazione di dati
ai quali la legge non ha attribuito alcun
rilievo, avendo informato il sistema delle assunzioni degli insegnanti della
scuola pubblica alla scelta dei più
meritevoli”.
Eppure: chi ha mai contestato l’esistenza delle fasce?
Chi ha protetsato contro la circostanza che chi ha 90 punti in seconda fascia o
in prima prevale su chi ne ha 200 in terza delle permanenti nonostante la
parità dei titoli di accesso? Questo scandalo è sempre stato accettato come cosa
normale e giusta, specie dai più giovani che non conoscono la vicenda, storicamente
e giuridicamente considerata. Molti di coloro che si trovano in prima e seconda
fascia e che si sono stracciati le vesti contro la legge della coda che ha
conculcato il loro merito e che ora brindano per la sentenza della Consulta
dovrebbero ricordare che essi stessi sono i primi ad aver goduto di leggi irrazionali
che hanno sacrificato il merito per criteri legati a un “mero elemento
temporale”.
Infine, non guasterebbe ricordare com’è nato il
percorso infame che ha portato all’ennesimo colpo al sistema delle graduatorie.
Nei blog e sui giornali tutti se la prendono con la Gelmini e con la Lega. Non
capendo nulla di scuola, appare normale che la Lega e la Gelmini abbiano preso
l’ennesimo abbaglio (il prossimo sarà il progetto Pittoni). Ma perché non
ricordare che fu il governo Prodi a iniziare la partita di quest’ennesima indecenza,
lanciando un allora non richiesto e ora dannoso sasso nello stagno, attraverso
una norma della legge finanziaria 2006/2007? E’ per questo che regaliamo ai
nostri lettori alcune pagine, del libro “Una vita da
supplente”, riportate qui sotto (www.vincenzobrancatisano.it/articoli/testacoda.htm)
che saranno utili a chi vorrà farsi un’idea matura in merito all’ennesimo
terremoto che si abbatte oggi sui traballanti precari della scuola italiana.

Tratto dal libro di
Vincenzo Brancatisano, “Una vita da supplente. Lo sfruttamento del lavoro
precario nella scuola pubblica italiana”
Ed. Nuovi Mondi, pagg.
166-171
(Tutti i diritti
riservati, si prega di citare la fonte in caso di riproduzione del seguente
testo)

[…]
S’è rotto il pettine
Pettine e coda sono due termini ormai d’uso comune nel
linguaggio
dei supplenti. Il pettine sta per merito e indica il
diritto
di un docente di essere inserito in graduatoria in una
posizione
coerente con il proprio punteggio maturato negli anni
a suon di
titoli ed esami. La coda è la posizione che invece
viene riservata
a quello stesso docente qualora la legge preveda per
vari motivi
che si debba accomodare in fondo alle liste anche se
in possesso
di un punteggio altissimo. Quest’ultima evenienza si è
verificata
più volte, ad esempio in occasione della divisione in
tre fasce
delle neo-inventate graduatorie permanenti
provinciali, dove
centinaia di migliaia di docenti sono stati inseriti
non a pettine,
cioè non in base al punteggio di merito, ma in coda ad
altre due
fasce che furono introdotte dal ministro Letizia
Moratti dell’ennesimo
governo Berlusconi per aspetti meramente temporali. Il
Tar del Lazio ha dichiarato illegittime le fasce che
però pochi
mesi dopo sono state ripescate e consacrate dallo
stesso governo
di centrodestra che non fa passare un giorno senza
protestare
contro l’assenza di merito nel nostro paese. Voglio
trasformare le
scuole “da luogo dove scelte sciagurate hanno
proletarizzato la
condizione di insegnanti a luogo dove le risorse
vengono risparmiate
e poi investite per premiare il merito”, dirà al
Senato il
ministro Gelmini il 23 ottobre 2008.
Sono illiberali, tuonano anche i sindacati, tutte le
norme che
comprimono i diritti dei singoli insegnanti di
trasferirsi, di cambiare
cattedra e ordine di insegnamento, di passare dal
sostegno
alla materia comune e viceversa, di riconvertirsi in
una materia
che magari non conoscono e via dicendo. Ci si
dimentica però
dell’esistenza di tanti provvedimenti illiberali e di
tante discriminazioni
di cui sono vittime i precari della scuola. Per non
parlare
dell’impossibilità per i nuovi laureati di accedere
all’insegnamento,
visto che, in attesa di novità legislative sul nuovo
reclutamento del personale della scuola, ai giovani è
preclusa la
defunta Ssis, né si prevedono nuovi concorsi. Ed è a
causa di
una normativa illiberale se i precari di terza fascia
delle graduatorie
provinciali non possono superare i precari di seconda
e di
prima fascia anche qualora abbiano maturato decine e
centinaia
di punti in più.
Mettiamoci la fascia
Sull’assurdità dei criteri che animano l’esistenza
delle tre fasce
si è pronunciata la magistratura, che ha riaffermato
il principio
secondo cui l’inserimento nelle graduatorie deve
avvenire “a
pettine”, in base agli effettivi meriti di ciascun
candidato e non
salvaguardando i presunti diritti di chi all’atto di
nascita delle
graduatorie permanenti era già in possesso di
abilitazione. Che
ragione c’era di privilegiare i docenti poi inseriti
nella prima e
nella seconda fascia delle graduatorie permanenti a
danno dei
docenti della terza fascia spesso titolari di maggior
punteggio?
Non può il mero fattore temporale avere la meglio sul
fattore
merito, legato al possesso di maggiori e più rilevanti
titoli.
Scrive infatti il Tar del Lazio che nella legge “non
vi è traccia di
gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che
hanno titolo
all’inserimento nella graduatoria permanente che non
sia il
punteggio di merito in dotazione di ciascuno”. Eppure
si è riusciti
a creare una graduatoria multiforme e decisamente
ingiusta
ispirata a un’esigenza di salvaguardia che, proseguono
i giudici
amministrativi, “non può estendersi sino a trasformare
la
graduatoria permanente in tante graduatorie, pena lo
snaturamento
della stessa e la violazione dei principi
costituzionali di
eguaglianza e di imparzialità della Pubblica
Amministrazione”.
Se si tratta di concorso di accesso, l’unico criterio
di graduazione
“è quello che discende dalla valutazione dei titoli al
fine di
individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il
momento
di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a
individuare
i soggetti più capaci e meritevoli”. Avere impostato
le graduatorie
provinciali su tre fasce determina “il sovvertimento
dei
principi che regolano la selezione del personale per
l’accesso a
uffici della PA privilegiando il fattore temporale
(avere conseguito
i titoli per l’ammissione in data precedente) rispetto
al fat-
tore merito (essere in possesso di maggiori e più
rilevanti titoli).
Ciò determina altresì un privilegio per i soggetti più
anziani
che naturalmente sono fra coloro che hanno conseguito
precedentemente
i requisiti, in un momento in cui invece la PA ha
ritenuto di privilegiare nei concorsi a parità di
punteggio i soggetti
più giovani. Nella presente fattispecie i soggetti più
anziani
sono privilegiati anche con punteggi più bassi
rispetto ai soggetti
più giovani”.
Il Tar diventa caustico quando sancisce che “lo
stravolgimento
della legge alla quale i decreti impugnati avrebbero
dovuto
dare puntuale applicazione poggia sulla inveterata
abitudine di
considerare il merito come l’ultimo elemento da
considerare
nelle assunzioni del personale docente”. Sulla base di
un’ottica
simile, l’amministrazione, “attribuendo ai meno
titolati il diritto
all’assunzione, ha costituito sulla legge una
complicata e indebita
superfetazione, oltre tutto in palese violazione della
direttiva
legislativa di predisporre una normativa di attuazione
nel rispetto
dei principi di semplificazione e snellimento
dell’azione
amministrativa”. Tutto questo, conclude il Tar, “con
arbitraria
valorizzazione di dati ai quali la legge non ha attribuito
alcun
rilievo, avendo informato il sistema delle assunzioni
degli insegnanti
della scuola pubblica alla scelta dei più meritevoli”.
Dopo
pochi mesi, in un ribaltamento di ruoli rispetto agli
attuali attacchi
contro la magistratura accusata di voler sovvertire il
Governo, quest’ultimo delegittimerà la sentenza del
Tar poiché
con norme interpretative contenute nel decreto legge
del 3 luglio
2001 n. 255 poi convertito nella legge 20 agosto 2001
n. 333 salvaguarderà
la blindatura delle prime due fasce, con buona pace
del
merito. In queste due fasce privilegiate spesso
risiedono docenti
che, consapevoli di essere inattaccabili dai colleghi,
possono
intanto permettersi di svolgere attività diverse
dall’insegnamento
e rientrare nei ranghi in occasione della chiamata in
ruolo,
magari dopo anni che non vedono una classe.
Analogamente chi
ha superato un concorso ordinario venti anni prima,
può essere
prelevato dalla banca, azienda o ufficio in cui nel
frattempo ha
trovato collocazione per essere immesso in ruolo. In
quale altro
settore del pubblico impiego le graduatorie di un
concorso durano
più di un biennio dopo il suo espletamento?
Colpi di coda
Il testacoda delle graduatorie ha avuto un nuovo
sussulto con
l’ultimo governo Prodi, il quale ha introdotto a sua
volta un
principio che ha mandato in fibrillazione il popolo
dei supplenti.
Lo ha fatto ancora una volta con una legge
finanziaria, il che
dimostra come la scuola sia considerata spesso un
onere per il
bilancio pubblico. La Finanziaria del 2007 ha
introdotto infatti il
divieto ai docenti precari di trasferirsi di provincia
se non a
pena di una collocazione in coda nelle graduatorie di
arrivo
anche se in possesso di punteggi altissimi. Successive
e prevedibili
pronunce giudiziarie individueranno nei provvedimenti
applicativi di quella legge la violazione di vari
principi costituzionali,
quali ancora una volta il merito e il diritto di
circolazione
delle persone, e ne decreteranno l’illegittimità.
Intanto il
nuovo ministero guidato dalla Gelmini, confermando il
principio
della “coda”, consente ai precari di trasferirsi non
in una ma
in tre ulteriori province in aggiunta a quella di
provenienza. Si
prevede anche che solo in quest’ultima siano
spendibili i punti
acquisiti, mentre nelle altre la collocazione slitta
verso il basso.
In questo modo il legislatore è riuscito a
moltiplicare per tre il
problema invece che risolverlo. Alcune sentenze dei
giudici
amministrativi, invocati dall’associazione Anief,
decretano però
l’illegittimità dell’operazione e, poiché il ministero
non adempie
all’ordine di spostare in testa i docenti collocati in
coda, il
Consiglio di Stato nomina un commissario ad acta
dandogli
trenta giorni per rifare le liste. Il Governo corre ai
ripari e con il
citato decreto salva precari convertito nella Legge
167 del 25
novembre 2009 rende ancora una volta inefficaci i
provvedimenti
giudiziari stabilendo per via normativa la
collocazione in
coda nelle tre ulteriori province per l’anno in corso
e, senza citare
i provvedimenti giudiziari in questione, rimanda al
2011 la
patata bollente del futuro aggiornamento delle liste.
In quell’occasione,
recita il decreto salva precari, sarà riconosciuto il
“diritto
di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia
prescelta
a un’altra provincia di sua scelta [abbandonando però
quella
d’origine, N.d.A.] con il riconoscimento del punteggio
e della
conseguente posizione di graduatoria”. Non è chiaro a
che cosa
sia servito (se non agli avvocati) un caos durato tre
anni per
concludere che tutto deve tornare come prima. E cioè
che chiunque
può andare a lavorare nella provincia italiana che
preferisce.
Sarebbe stato peraltro assurdo e provocatorio
escludere
questa possibilità in un’epoca in cui si consente
invece ai docenti
provenienti dagli altri paesi della UE di soggiornare
nelle graduatorie
ritenute più congeniali ai propri interessi.
[…]
Tratto dal libro di
Vincenzo Brancatisano, “Una vita da supplente. Lo sfruttamento del lavoro
precario nella scuola pubblica italiana”
Ed. Nuovi Mondi, pagg.
166-171
(Tutti i diritti
riservati, si prega di citare la fonte in caso di riproduzione del seguente
testo)
Il pettine, la coda e
i pantacollants della professoressa

(dialogo surreale per
chi vuol sorridere… -à)