N.
01928/2009 REG.SEN.
N.
01009/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della
legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2009, proposto da:
Maria Assunta Pinotti, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fregni, con
domicilio eletto presso Stefano Vanni in Bologna, via D'Azeglio 34;
contro
Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero Istruzione,
Università e Ricerca-Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, Ministero
Istruzione Università e Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale di Bologna,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via
Guido Reni 4;
nei confronti di
Elena Monterastelli;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria ad
esaurimento della Provincia di Modena (graduatoria definitiva) scuola
secondaria di 1° grado, fascia 3^, classe di concorso A059 relativa al biennio
scolastico 2009/2011, nella parte in cui la ricorrente è stata inserita nella
19^ posizione con punti 74 anzichè nella 2^ posizione con punti 98;
degli eventuali
relativi atti di approvazione della graduatoria definitiva;
della graduatoria ad
esaurimento provvisoria;
del Decreto n.42 dell'8
aprile 2009 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella
parte in cui, all'art. 3, comma 2, dispone che "non è possibile spostare i
24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell'abilitazione SSIS da
una graduatoria a un'altra, Decreto già dichiarato illegittimo ed annullato dal
T.A.R. Lazio, Sez. Terza bis, con decisione in forma semplificata del 9 giugno
2009.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della
Ricerca;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero Istruzione, Università e Ricerca-Ufficio
Scolastico Provinciale di Modena;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero Istruzione Università e Ricerca-Ufficio
Scolastico Regionale di Bologna;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 24/09/2009 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse
parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto
dalla legge n. 205/2000;
Il ricorso è
inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
Le controversie in
materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti
l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza
rispetto ad altro docente, appartengono, secondo la prevalente giurisprudenza
della Cassazione ( Cass civ. sez. un. 13 febbraio 2008 n. 3399 ) e dei
TT.AA.RR, a cui questa Sezione ritiene di aderire, alla giurisdizione del
giudice ordinario.
In tali procedimenti,
infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel
rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro – in questo caso
l’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale - e pubblico dipendente, che in
sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali
assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.
Nella specie la mancata
attribuzione alla ricorrente del punteggio nella graduatoria definitiva
relativa alla classe di concorso richiesta – AO59 – attiene proprio alla
gestione di tali procedure, restando esclusa ogni inerenza a procedimenti
concorsuali o di natura autoritativa.
Per effetto del
principio della “traslatio judici” il processo può proseguire innanzi al
giudice fornito di giurisdizione con riassunzione entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione,
rimanendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta
davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente.
Le spese possono
compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – SEZIONE I^- dichiara
inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna
nella camera di consiglio del giorno 24/09/2009 con l'intervento dei
Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 21/10/2009
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO