Scuola, annullato l’elenco dei comuni di montagna
La sentenza
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Cronaca di una sentenza che prelude
al ripristino della legalità in tutto il territorio nazionale. Una legalità interrotta con l’emanazione della Legge 143/2004
contro la quale questo sito si è schierato già prima della sua emanazione,
avvenuta per effetto di un inciucio tra Centrodestra e Centrosinistra, e grazie
alla sconcertante timidezza dei sindacati della scuola. Sullo sfondo
l’ipotesi non confermata che l’obiettivo della legge sia stato quello di
favorire l’immissione in ruolo di alcuni personaggi
vicini a uomini politici di rilievo.
A questi presunti personaggi si sono accodati molti
precari che si son visti premiati senza merito e che
hanno scavalcato ingiustamente in graduatoria centinaia di colleghi. Alcuni di essi hanno preso d’assalto la posta di questo sito con
attacchi personali (compensati dai messaggi di stima) che certo non sono degni
di chi è chiamato a svolgere la professione docente. Anzi, fa specie che
persone con una laurea, con un concorso superato, magari più di uno, con
centinaia di libri letti (si spera) si facciano mobbizzare da leggi di questo
genere che si aggiungono a leggi altrettanto ingiuste e mortificanti. A nessun
metalmeccanico sarebbe mai capitata neppure una parte di quello che viene riversato sui precari della scuola e anche sui docenti
di ruolo. La colpa è anche loro, che invece di guardare alla giustizia,
confidano nel premio che questa o quella norma può conferire al proprio
particulare e magari per puro caso. E i sindacati della scuola, invece di
mandare al mittente le normative ingiuste, prima fanno consulenza ai premiati,
poi mandano comunicati stampa contro i premi e infine parlano di “diritti
acquisiti” e di “tutela delle aspettative”. Che
provino a dirlo a un metalmeccanico quello che dicono
al precario della scuola.
Le testimonianze raccolte in questi mesi tra i precari e le precarie violentati dalla legge 143/04 spingono
moralmente chi scrive a continuare a documentare i lettori sulla vicenda.
[Iura praecepta sunt haec: honeste vivere,
alterum non laedere, suum cuique tribuere – Ulpiano, Regularum, in Digesto
Liber, 1, 10]
Cronaca della sentenza del
Tar di Catania dell’8 giugno 2005.
Prendendo spunto dalla lettura del testo integrale della
sentenza del Tar di Catania si offrono altri elementi ai precari in attesa della sentenza del tar del Lazio.
I ricorrenti, assistiti dall’avvocato Fabio Rossi, del
Foro di Catania, già protagonista di altre vittorie e
divenuto l’avvocato dei precari della scuola, come si legge in vari forum, sono
docenti iscritti nelle graduatorie permanenti della provincia di Catania, sia
ai fini dell'immissione in ruolo che dell’assegnazione delle supplenze nelle
scuole statali. Il loro ricorso ha indotto il Tar etneo ad annullare l’elenco
dei comuni di montagna della provincia di Catania.
Ma facciamo la storia della
vertenza, ripercorrendo i tratti della sentenza del Tar.
Con D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in L. 4 giugno
2004, n. 143, il Legislatore ha rideterminato i criteri eli valutazione dei
titoli del personale docente, prevedendo, nella Tabella allegata, Lettera B -
B.3) sub h), che “il servizio prestato nelle scuole di ogni
ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1 marzo 1957,
n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura
doppia. Si intendono quali scuole di
montagna quelle in cui almeno una
sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare”.
Con nota del 3 giugno 2004 prot. n.
29 il Direttore Generale per il Personale della Scuola ha dettato le prime
disposizioni attuati ve del D.L. n. 97/2004, nel testo risultante dalla legge
di conversione, e, all'allegato D, ha indicato l'elenco completo dei comuni di
montagna ai sensi della L. n. 991/1952 (richiamata dalla
L. n. 90/1957), precisando che il punteggio doppio avrebbe
potuto essere accordato soltanto nel caso in cui la scuola di servizio,
ubicata in uno dei comuni di cui all'elenco, avesse avuto almeno una sede
collocata in località situata sopra i seicento metri dal livello del mare.
Nel contempo, con D.L. 28 maggio
2004, n. 136, convertito in L. 27 luglio 2004 n. 186, il Legislatore ha dettato
norme di interpretazione autentica del D.L n. 97/2004, e all’art. 8 nonies, comma
1, 2° periodo, ha prescritto testualmente: “Il punto B. 3), lettera h), della
tabella ... si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia
è esclusivamente quel1o prestato nella sede scolastica ubicata in comune
classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non
anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola”.
Le disposizioni attuative di tale nuovo intervento
legislativo sono state poste in
essere con decreto del Direttore
Generale per il Personale della Scuola del 29 luglio 2004.
Con il presente gravame i
ricorrenti impugnano la nota direttoriale 3 giugno2004 prot. n.
29, deducendo l'illegittimità dell’elenco dei Comuni di montagna approntato dall'Amministrazione
scolastica con riferimento alla Provincia di Catania, la violazione dell’art. 1
della L. 25 luglio 1952 n. 991, l'eccesso di potere per omessa motivazione,
difetto d'istruttoria ed il1ogicità manifesta, nonché la violazione dei
principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Le Autorità intimate si sono costituite in giudizio per
avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale n. 448
del 10 settembre 2004 sono stati disposti taluni incombenti istruttori eseguiti
dall'Amministrazione.
Con successiva ordinanza n. 2008 dell’11
dicembre 2004 il Tar, pur dando atto della fondatezza del ricorso, ha rigettato
la domanda di sospensione dell'esecuzione della nota n. 29/2004, per mancata
dimostrazione dell'esistenza di un danno grave ed irreparabile attuale.
Con atto notificato il 17 maggio 2005, depositato il 19
maggio 2005, i ricorrenti hanno riproposto l’istanza
cautelare, evidenziando l'esistenza di un ulteriore danno, a seguito della
pubblicazione del Decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola
del 31 marzo 2005, con il quale è stato disposto 1'aggiornamento delle
graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007.
Così si arriva all’8 giugno, la causa va
in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Tar rileva che, per l'individuazione delle scuole di
montagna, la Lettera B - B. 3) sub h) della tabella allegata al D.L. 7 aprile
2004, n. 97, convertito in. L. 4 giugno 2004, n. 143, menziona la L. 1 marzo
1957, n. 90, che, all’art. 1, rinvia, a sua volta, all’art. 1 della L. 25
luglio 195, n.
991, disciplinante le modalità di determinazione dei territori montani.
Ritiene poi che, mediante il riferimento alla L. n.
90/1957, il Legislatore de12004 ha inteso richiamare le modalità di
qualificazione dei Comuni montati previste dall’art. 1 della L. n. 991/1952.
Precisa inoltre che
la norma da ultimo citata (abrogata dall' art. 29
della L. 8 giugno 1990, n. 142, ma tornata in vigore in virtù del riferimento
alla L. n. 90/1957, contenuto nella Tabella allegata
al D.L n. 97/2004) dispone quanto segue:
<<Ai fini dell'applicazione della presente legge
sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno 1'80
per cento della loro superficie al di sopra di 600
metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra
la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è
minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito,
risultante dalla somma del reddito dominica1e e del reddito agrario determinati
a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge
29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400. La Commissione
censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale d’ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i terreni montani.
La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero
dell’agricoltura e delle foreste l'avvenuta
inclusione nell'elenco. La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere
nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai
precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma
del presente articolo, presentino pari condizioni
economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani.
nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il
loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo
presidenziale 22 giugno 1946, n. 33. La Commissione censuaria provinciale può inoltrare
proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori
montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui ai conuni
precedenti. Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere
l’intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuno un
territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto 1'aspetto
idrogeologico, economico e sociale. Tale competenza è demandata alla
Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni
censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba
comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più Province.>>
Vista la nota prot. n. 2922/E/2
del 18 ottobre 2004 (inviata in esecuzione dell'ordinanza collegiale
istruttoria n. 448/2004), con la quale l'Amministrazione resistente ha
comunicato di aver proceduto all'individuazione dei Comuni classificati
"di montagna", utilizzando l'elenco ufficiale predisposto
dall'U.N.C.M. - Unione dei Comuni e delle Comunità Montane per l'anno 2002,
tratto dal sito internet www.simontagna.it;
rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla predetta Amministrazione, l'elenco in questione non ha
alcun carattere di ufficialità, in quanto proveniente da un ente a carattere
associativo, l'adesione al quale avviene su base meramente volontaria e non
comporta alcuno specifico accertamento in ordine ai requisiti posseduti (Cfr.
artt. 5 e segg. Dello Statuto dell'U.N.C.M., prodotto
in giudizio dai ricorrenti). Considerato che, per individuare
i Comuni montani conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 1 della L. n.
L. n. 991/1992, il M.I.U.R avrebbe dovuto utilizzare l'elenco predisposto dalla
Commissione Censuaria Centrale, cosa che nella specie, non è stata fatta; vista
altresì la documentazione depositata in giudizio dai ricorrenti, da cui risulta che i Comuni di Linguaglossa, Maletto, Milo,
Maniace, Nicolosi, Pedara, Vizzini, Randazzo, Bronte, Castiglione di Sicilia,
Sant’Alfio e Zafferana Etnea non possiedono i requisiti reddituali per ettaro
indicati dall’art.1, comma l, della L. n. 991/1952, per cui
gli stessi in ogni caso non possono essere ricompresi tra i Comuni di montagna,
ai fini dell’attribuzione del punteggio maggiorato di cui alla Lettera B - B.
3) sub h), della tabella allegata al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in
L. 4 giugno 2004. n. 143; ritenuto, per le ragioni che
precedono, di annullare l'impugnata nota del Direttore Generale per il
Personale della Scuola del 3 giugno 2004 prot. n. 29
"Allegato D", limitatamente all'inclusione di Linguaglossa, Maletto,
Milo, Maniace, Nicolosi. Pedara, Vizzini, Randazzo, Bronte, Castiglione di
Sicilia, Sant' Alfio e Zafferana Etnea nell'elenco dei
Comuni di montagna della provincia di Catania; ritenuto di compensare
integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, il Tribunale
.Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione
Quarta, ha accolto il ricorso in questione e, ha annullato la nota del
Direttore Generale per il Personale della Scuola del 3 giugno 2004 prot. n. 29 – “Allegato D”, limitatamente all'inclusione di
Linguaglossa, Maletto, Milo, Maniace, Nicolosi, Pedara, Vizzini, Randazzo,
Bronte, Castiglione di Sicilia, Sant'Alfio e Zafferana Etnea nell'elenco dei
Comuni di montagna della provincia di Catania. Il Tar ha inoltre compensato le
spese e ha ordinato che la sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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