Gli Usp pubblicano le liste, indifferenti all’Ordinanza del Tar
Punteggio di montagna, situazione grave
L’Antitrust chiede a Fioroni di rivedere le tabelle di valutazione
Tribunale di Potenza condanna Csa e istituto: “Gli spezzoni ai precari”

18 GIUGNO 2007 – Gli Uffici scolastici provinciali di molte regioni italiane hanno pubblicato oggi le graduatorie a esaurimento nella loro rituale versione provvisoria. Entro cinque giorni è possibile inoltrare ricorso contro eventuali errori. Per agevolare i propri lettori il sito vincenzobrancatisano.it rilancia il modulo predisposto dal sito Orizzontescuola (clicca) e che possono trovare anche in fondo a questa pagina. Dunque, questi Provveditorati, già Csa, non stanno tenendo conto dell’ordinanza del Tar del Lazio che ha sospeso il provvedimento di attuazione della sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato non legittimo il doppio punteggio di montagna, riabilitandolo. Altri Uffici annunciano che la pubblicazione avverrà domattina e nei giorni a seguire. Dunque nulla si può ancora dire sull’opportunità, né sulla necessità, di scrivere alcunchè, nel reclamo, a proposito della mancata assegnazione dei punti di montagna appena decurtati. E’ vero che un’eventuale correzione d’ufficio un giorno potrebbe fare giustizia di detta decurtazione, ma per quei precari che hanno maturato i doppi punti negli ultimi due anni scolastici e che non li hanno documentati nella domanda inoltrata nei mesi scorsi agli Usp si renderebbe necessaria un’apposita richiesta per la quale si dovrebbero aprire i termini, troppo lunghi però per tenerne conto ai fini delle imminenti (imminenti?) immissioni in ruolo, sempre che ci saranno. Ci saranno davvero nel 2007? In ogni caso, nei prossimi giorni si terrà l’udienza su un altro ricorso, stavolta relativo ai punti degli ultimi due anni. Ma perché non dare attuazione a un’ordinanza del Tar del Lazio? Perché non ridare i punti di montagna ai ricorrenti che hanno ottenuto la sospensiva? Gli Uffici non ne sono a conoscenza? Ovviamente non è così. In queste ore si sta svolgendo presso il Ministero della Pubblica Istruzione una riunione per discutere del regolamento delle supplenze, con le sorprese che ha regalato, come noi avevamo annunciato il 18 aprile ai precari, ai quali il Sistema sta per fare la Festa Finale e loro si azzannano come i polli di Renzo per qualche punto in più, ritenuto illegittimo o legittimo a seconda della convenienza personale (sono pochi coloro che argomentano sulla questione in modo libero dal proprio tornaconto personale, salvo poi stupirsi della grettezza di un’intera generazione affidata al loro potere educativo) oppure a seconda che lo stesso tragitto verso la montagna avvenga di mattina prima della campanella delle 8 o di pomeriggio dopo quella degli arrivederci a domani. Ma se si sta discutendo, a viale Trastevere, anche della decisione del Tar, perché consentire agli Usp di pubblicare le graduatorie, lasciando che tanta gente stanca di un anno di lavoro cada nella confusione e nella prostrazione? Si sta discutendo, a viale Trastevere, anche della tabella di valutazione contro la quale siamo in grado di rivelare che si è scagliata anche l’Autorità Antitrust del valido dottor Catricalà, il quale ha chiesto a Fioroni di rivederla poiché, essa tabella, perpetrerebbe addirittura una distorsione del mercato e della concorrenza (clicca per leggere). Siamo a questi livelli. Colpi su colpi contro il sistema di reclutamento, uno sfascia sfascia generalizzato, gli spezzoni orario che verranno affidati agli insegnanti di ruolo che li cannibalizzeranno, ad onta della sentenza del Tribunale di Potenza (leggi il testo del provvedimento in fondo alla pagina) che ha appena condannato l'Usp di Potenza e un istituto d'arte per non avere conferito ai precari gli spezzoni orario ai fini del completamento orario preferendo a essi il personale di ruolo con orario già completo. I precari di sinistra dovrebbero chiedersi che senso abbia per un governo comprensivo di comunisti, ex tali, e rifondanti il comunismo, varare un provvedimento ministeriale con il quale si tradisce il motto “Lavorare meno lavorare tutti”, buono solo per le manifestazioni e i cortei e le bandiere rosse. Cominciamo a chiamare le cose con il loro nome. Perché stare con un governo di sinistra anche quando fa cose che non sono di sinistra anzi sono di destra? E i precari si azzuffano per i punti di montagna. Una laurea non vale niente, un concorso non vale niente e loro non protestano. Insegnare a Campobasso o a Enna o a Pavullo per quattro anni vale 48 punti in più rispetto a quanto ottiene chi insegna per quattro anni a Milano, o a Torino o vattelappesca città o cittadina italiana. E loro? Festeggiano o piangono a seconda della convenienza, invece di attaccare le mani al collo a chi ha inventato il superporcellum sbeffeggiando la dignità dei lavoratori. Perché “superporcellum” rimane sia pure con la benedizione temporanea del Tar del Lazio. Nelle prossime ore saremo in grado di riferire circa le decisioni ministeriali, se ci saranno, e pubblicheremo l’interessante testo del ricorso che ha portato alla vittoria dei precari di montagna davanti ai giudici amministrativi. Ma una domanda sorge quasi spontanea: che fine hanno fatto i sindacati della scuola?
Modulo per il reclamo contro le Graduatorie
provvisorie
All'USP di
___________________
Oggetto: reclamo (ai sensi dell'art.13 comma 1 del DDG 16 marzo 2007)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________nato/a _____________________________________________ (prov _____) il ____________ codice fiscale ________________________
docente con requisiti utili all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 per:
• scuola dell'infanzia
• scuola primaria
• scuola secondaria I grado classi di concorso __________________________________________________
• scuola secondaria II grado classi di concorso _______________________________________________
• personale educativo
avendo presentato, entro il 19 aprile 2007, domanda di
• domanda di aggiornamento/permanenza, trasferimento e reinserimento (mod.1)
• nuovo inserimento (mod.2)
• allegato A (priorità nell'assegnazione di sede - legge n. 104/92)
Fascia di appartenenza I II III
PRESENTA ISTANZA DI RECLAMO
per i seguenti motivi: (barrare i punti reclamati)
1. errore dati anagrafici
2. erroneo/mancato inserimento/reinserimento nella graduatoria _______________________
3. errata attribuzione di punteggio nella graduatoria ____________ ai sensi dell'articolo ____________ della tabella di valutazione titoli ( D.M. n. 27 del 15 marzo 2007)
4. mancata/erronea attribuzione del punteggio di servizio relativo all'anno scolastico __________________________
4. mancata/erronea indicazione del possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare
5. mancata/erronea indicazione della specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno o all’insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
6. mancata/erronea valutazione del/dei seguenti "Altri titoli"
6. errata e/o mancata attribuzione di RISERVA __________________________________
7. errata e/o mancata attribuzione di preferenza ________________________________
8. mancata attribuazione di priorità nell'assegnazione della sede
8. altro _________________________________________________________________
CHIEDE
relativamente ai punti n°_____________________ la correzione seguente (indicare in maniera analitica)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allega fotocopia dei documenti presentati e attestanti la Richiesta
___________________________________________________________________
In attesa di riscontro saluta distintamente.
Firma
__________________________________________
Data _______________________
Indirizzo ______________________________________ Tel. __________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Gli
spezzoni ai precari”
Tribunale di
Potenza
Sezione
civile 622/2007
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ida Iura
nella causa iscritta al n.2086 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell’anno 2003 e vertenze
TRA
Omissis
Ricorrente
E
Centro servizi amministrativi di Potenza e
Istituto statale d’Arte di Potenza, ciascuno in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
di Stato di Potenza, presso cui ope legis domiciliano
Resistente
E
Omissis
Convenuto
Con riunito il processo n.235/06 RGT
TRA
Omissis
Ricorrente
E
Centro servizi amministrativi di Potenza e
Istituto statale d’Arte di Potenza, ciascuno in persona del legale
rappresentante in carica
Convenuti
E
omissis
Convenuto
Conclusioni delle parti come in atti e
verbali d’udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis) premettendo di essere inserito
nella graduatoria per l’insegnamento di discipline geometriche, architettoniche
e progettazione, classe di concorso A018 e di essere in servizio presso
l’Istituto statale d’Arte di Potenza per 18 ore di insegnamento settimanali, ha
rappresentato di avere dichiarato con atto del 2.9.04 la propria disponibilità
allo svolgimento di ulteriori 6 ore di insegnamento sino al raggiungimento
delle 24 ore settimanali.
La richiesta è stata accolta con
stipulazione del contratto per la sostituzione del prof. omissis titolare
dell’insegnamento nella stessa disciplina per 6 ore e sua proroga per il
periodo complessivo dal 28.10.2004 al 22.12.2004.
Nel lasso di tempo intermedio chiedeva
l’assegnazione dello spezzone di 6 ore un altro docente, (omissis), secondo il
ricorrente non inserito nella graduatoria d’istituto, la cui istanza era
accolta con revoca dell’incarico al (omissis) comunicata con lettera del
15.12.04.
Ritenendo di essere stato ingiustamente
penalizzato dalle decisioni adottate dall’amministrazione scolastica, il prof.
(omissis) ha agito per il riconoscimento del suo diritto all’espletamento delle
ulteriori 6 ore di insegnamento nonché per il risarcimento del danno economico
derivante dalla mancata supplenza per il periodo dal 15.12.2004 al 30.06.2005.
Ripropostasi la stessa situazione l’anno
scolastico seguente per la necessità di assegnazione delle 6 ore di
insegnamento del prof.( omissis) , assente, e per la contemporanea richiesta
dei professori (omissis), l’amministrazione scolastica decideva in modo
diverso, attribuendo la supplenza al prof. (omissis) con conseguente azione
giudiziaria del prof. (omissis) per il riconoscimento del diritto alla
supplenza e la condanna al pagamento dell’ulteriore retribuzione che sarebbe
spettata in caso di assegnazione dell’incarico temporaneo.
Riuniti i processi proposti dai due
insegnanti nei confronti della stessa amministrazione e acquisita
documentazione amministrativa come disposto con provvedimento del 2.11.06, la
causa è stata decisa all’udienza dell’11.4.05 come da separato dispositivo di
cui è stata data lettura in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECIONE
In via preliminare, va dichiarata la
contumacia di (omissis), convenuto nel processo n.3214/05 e non costituitosi, e
di (omissis) e del Centro servizi amministrativi di Potenza e dell’Istituto
Statale d’Arte di Potenza , citati a giudizio nel processo n. 235/06 RGT e non
costituitisi.
Nel merito, la questione prospettata nei
due processi riuniti riguarda la scelta operata dall’amministrazione convenuta negli
anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 in ordine all’assegnazione di 6 ore di
insegnamento della classe di concorso A018 dovuta ad assenza del docente
titolare, prof. (omissis), per mandato amministrativo.
L’attribuzione della supplenza per le
ulteriori 6 ore è stata chiesta in entrambi gli anni dai due ricorrenti:
il prof. (omissis) con contratto a tempo
indeterminato per l’insegnamento di 18 ore settimanali nella stessa classe di
concorso A018 ai sensi dell’articolo 22,comma 4, della legge 448 del 2001 per
raggiungere le 24 ore settimanali di insegnamento;
il prof. (omissis) con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 4del regolamento approvato con DM n. 201
del 25.05.2000 e dell’articolo 37, ultimo comma, del CCNL del comparto scuola ,
per il completamento dell’orario di cattedra ed il raggiungimento delle 18 ore
di insegnamento.
A fronte della richiesta presentata il
2.9.2004 dal prof. (omissis) resosi disponibile all’ampliamento dell’orario di
lavoro, l’amministrazione ha stipulato con il ricorrente il contratto di lavoro
a tempo determinato dal 25.10.04 al 24.11.04, successivamente prorogato sino al
22.12.04.
Nel frattempo il prof. (omissis) ha
promosso con la stessa amministrazione il tentativo di conciliazione in
relazione alla sua domanda di svolgere l’incarico assegnato al collega,
ottenendo il riconoscimento del suo diritto all’insegnamento delle ulteriori 6
ore settimanali, come da provvedimento del Dirigente scolastico reggente del
15.12.04.
L’anno scolastico seguente, in presenza
della stessa situazione, il tentativo di conciliazione promosso dal prof, (omissis)
ha avuto esito diverso, in quanto è stato riconosciuto il diritto del prof. (omissis)
al raggiungimento delle 24 di insegnamento settimanali.
Nel caso in esame, la disciplina normativa
da considerare è rappresentata dall’articolo 22, comma 4 della legge n. 448 del
2001 che prevede l’attribuzione degli spezzoni di orario ai docenti già in
servizio per la parte eccedente alle 18 ore sino alle 24 settimanali (
disposizione invocata dal prof. omissis) e l’articolo 37 del CCNL 2002/2005 del
comparto scuola che stabilisce in favore del personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato e con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria
"il diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al
completamento o comunque all’elevazione del medesimo orario settimanale"
(norma richiamata dal prof. omissis).
Dal confronto fra le disposizioni risulta
considerata normativamente sia la situazione del (omissis) che quella del (omissis):
l’apparente contrasto tra le norme va risolto in favore dell’applicazione
dell’articolo 37 del CCNL, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma,
del decreto legislativo n.165 del 2001, il contratto collettivo del comparto
scuola ha il potere di derogare a precedenti disposizioni di legge.
Nel caso concreto ciò è possibile, in
quanto nel momento in cui si è reso necessario attribuire l’ulteriore spezzone
orario di 6 ore il prof. (omissis) era già in servizio con contratto a tempo
determinato presso l’Istituto d’Arte (con contratto dell’8. 9. 04 in relazione
all’anno scolastico 2004/2005 e con contratto del 18.9.05 in relazione all’anno
scolastico 2005/2006 ) ed era, altresì, inserito nella graduatoria di istituto
per la stessa classe di concorso della supplenza da assegnare. Il
riconoscimento delle ragioni del prof. (omissis) non si pone in contrasto con
quanto stabilito nella circolare ministeriale del 24 marzo 2004 n. 37,
all’articolo 4 , comma 6: tale disposizione, infatti, prevede l’attribuzione ai
docenti in servizio delle ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario
obbligatorio sino ad un massimo di 24 ore settimanali, fatto salvo l’inciso:
" prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria
competenza".
Orbene, nel caso in esame, non vi è stata
assunzione a tempo determinato in vista dell’attribuzione dello spezzone di 6
ore, essendo già in servizio con contratto previamente stipulato il prof. (omissis)
che quindi ha diritto a vedersi riconosciuto le sue ragioni saia giuridiche che
economiche per l’anno scolastico 2005/2006. Conseguentemente vanno rigettate le
richieste avanzate dal prof. (omissis) per l’anno scolastico 2004/2005.
In merito alla disciplina delle spese di
giudizio, in ragione del riconoscimento del suo diritto, l’amministrazione
convenuta va condannata alla corresponsione delle spese sostenute dal prof. (omissis),
mentre le spese sostenute dai ricorrenti per la costituzione nei processi che
li hanno visti controinteressati vanno compensate sussistendo giusti motivi
dalla esistenza di una contraddittoria posizione assunta dall’amministrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la contumacia di (omissis) nel
processo n.3214/05 RGT nonché la contumacia di (omissis), del Centro servizi
amministrativi di Potenza e dell’Istituto statale d’Arte di Potenza nel
processo 235/06 RGT;
2) rigetta il ricorso proposto da (omissis);
3) in accoglimento del ricorso proposto da
(omissis) riconosce il diritto del ricorrente all’assegnazione per l’anno
scolastico 209095/2006 dello spezzone di 6 ore di insegnamento di pertinenza
del prof. (omissis) per la classe di concorso A018, condannando il CSA di
Potenza a corrispondere al ricorrente la retribuzione per le ore mancate, oltre
a rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei
contributi previdenziali ed assicurativi co0me per legge ed alla ricostruzione
della carriera scolastica;
4) condanna i resistenti Centro servizi
amministrativi di Potenza e Istituto statale d’Arte di Potenza al pagamento
delle spese processuali in favore del difensore del ricorrente (omissis) per
dichiarato anticipo che liquida in euro 1455,00 di cui euro 162,00 per esborsi
comprensivi di rimborso forfettario, euro 538,00 por diritti ed euro 755, 00
per onorari, compensando le spese processuali relative alle altre parti fra
loro.
Potenza 11 aprile 2007
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