Incredibile ordinanza dei giudici che smentiscono se stessi dopo pochi
giorni da altre decisioni
Sorpresa, il Tar riabilita il
superpunteggio incostituzionale
Se eseguita, l’ordinanza provocherebbe un disastro nella gestione delle
Graduatorie dei precari
Allo studio un ricorso al Consiglio di Stato, mentre il Governo
potrebbe emettere un decreto urgente

15 GIUGNO 2007 - Il Tar del Lazio ha accolto la domanda di sospensiva dell’annullamento del doppio punteggio di montagna (vedi il provvedimento in fondo a questa pagina) presentata da alcuni docenti. La questione è molto grave per il mondo della scuola. Il Tar del Lazio ha cambiato opinione nel giro di poche settimane. Ammette il Tar che “Ritenuto, melius re perpensa di dover modificare il precedente orientamento espresso dalla Sezione in subiecta materia…”. Melius re perpensa, cioè ripensandoci meglio… In due precedenti vertenze (una gestita dall’avv. Saitta, una dall’avv. Fragomeni), il Tar aveva rigettato i ricorsi: nel primo caso il ricorso è stato respinto per mancanza di presupposti, nel secondo caso il legale aveva preferito rimandare al merito la questione. Analizzando le carte processuali con il rigore che contraddistingue il nostro approccio con la questione che seguiamo fin dal proprio teratogeno concepimento, troviamo singolare che la decisione favorevole al doppio punteggio sia avvenuta nell’unica tra le tre vertenze dove non sia stata presente la controparte, cioè i precari che avevano vinto. In ogni caso il Tar ha dimostrato di non avere le idee chiare e questo non potrà non essere tenuto in conto dal Consiglio di Stato, che sarà con molta probabilità investito già nelle prossime ore della decisione d’appello. E’ comunque assai grave, e destinato a creare ulteriore sfiducia nei cittadini verso la giustizia italiana, il fatto che la decisione favorevole sia l’ultima e non la prima e dunque arrivi a ridosso della pubblicazione delle Graduatorie a esaurimento, ciò che imporrebbe agli Usp di rifar tutto quello che stavano finendo di fare. Per avere una misura del disastro incombente, si consideri solo che all’atto della compilazione delle domande non era stato previsto lo spazio per inserire il doppio punteggio della montagna, visto che trattasi di cosa illegale, dunque l’amministrazione dovrebbe stampare mezzo milione di modelli nuovi e dare il tempo ai docenti interessati di rifare la domanda con l’annesso punteggio riabilitato dal Tar del Lazio. Riabilitato fino a un certo punto, poiché dalle notizie che il sito vincenzobrancatisano.it è riuscito a raccogliere, sta per partire come detto un ricorso in appello al Consiglio di Stato: il governo sa benissimo che quest’ultimo organo giurisdizionale difficilmente darebbe ragione a un provvedimento non motivato e contraddetto dalla decisione emessa solo pochi giorni prima dallo stesso organo. La decisione del Tar potrebbe riaprire la partita in maniera devastante per il personale scolastico che potrebbe dire addio alle ferie, per il corretto avvio del prossimo anno scolastico e per le casse dello Stato considerati i prevedibili risarcimenti che sarebbero richiesti non più solo dai precari della Sicilia ma da quelli di tutta Italia, avendo la sentenza della Corte Costituzionale di gennaio 2007 dichiarato incostituzionale in tutto il territorio nazionale il doppio punteggio di montagna. Peccato di ingenuità da parte del Tar? Decisione giusta? O c’è dell’altro? Di certo, il Tar ha fondato la propria decisione sull’esistenza della norma della legge finanziaria del 2007 che considera valido il doppio punteggio fino al 1 settembre 2007. Scrive il Tar di avere: “avuto riguardo al contenuto precettivo dei commi 605, lett. c), e 607 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che fanno salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data (id est: 1 settembre 2007), nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Tuttavia secondo noi la norma, nei fatti, è incostituzionale. Infatti l’udienza della Consulta (poi sfociata nella citata sentenza del gennaio 2007) risale al 7 novembre 2006 (clicca e leggi), quando ancora la norma della Finanziaria non esisteva. Ma è chiaro che se chiamata in causa una seconda volta la Corte non potrebbe che dichiararne l’illegittimità. Evenienza che si verificherebbe in tempi non lunghi visto che i precari danneggiati ricorrerebbero in giudizio chiedendo al giudice di merito di vagliare la questione di legittimità che verrebbe decisa dalla Corte Costituzionale. Anche la Consulta farebbe retro front su una precedente propri decisione? E’ difficile. E sarebbe l’ennesimo caos. Si tratta di capire quale sarà l’atteggiamento del Ministero della Pubblica Istruzione. Ma secondo indiscrezioni che stiamo cercando di verificare, sarebbe pronto un decreto legge diretto a spazzar via la norma della Finanziaria che come abbiamo più volte scritto è stata voluta fortemente dai sindacati della scuola, quando invece una drastica abolizione ex lege del doppio punteggio di montagna (anche questo abbiamo scritto più volte) avrebbe risolto il problema. In modo doloroso ma definitivo invece che doloroso e temporaneo. Seguiranno aggiornamenti.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE
TERZA BIS
Registro Ordinanze:/
Registro Generale: 4576/2007
nelle persone dei Signori:
SAVERIO CORASANITI
Presidente
GIULIO AMADIO Cons.
MASSIMO LUCIANO CALVERI
Cons. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 14 Giugno 2007
Visto
il ricorso 4576/2007 proposto da:
ALBERINI FLAMINIA ED ALTRI
AMICARELLA KATIA
CALCAGNI ANTONELLA
CANTALINI BERARDINA
CANTALINI TIZIANA
CAPUTO MARIKA LUIGIA
CLEMENTE LOREDANA
COCCIA EMILIANA
CORDESCHI MAURILIO
CORRADO LORELLA
D'AGOSTINO ROSALIA
D'ANGELO ANNA MARIA
DE MICHELE SONIA
DE PAOLIS LUCIANA
DE SANTIS LUANA
DI GERMANIO SIMONA
DI PAOLA TONINA
ERCOLE LILIANA
FIAMMA EMANUELE
FINUCCI FABRIZIA
FRANCESCONI MAURO
GENTILE ELOISA
GIAMMARIA TERESA
IANNI KATIUSCIA
MAMMARELLA BARBARA
MANDORINO ELISABETTA
MARCANTONIO SERENA
MARTELLA STEFANO
MASSIMI MANUELA
MORO ROBERTO
OLIVIERI FRANCESCA
PACE MARIA PAOLA
PANELLA CLARICE
PRUGNOLI LUCILLA
RECCHIUTI LUIGINA
RESTAINO GABRIELE
REZZANO FRANCO
RIDDEI CINZIA
RONCONI DANIELA
SALUCCI EMMA
TALAMONTI CINZIA
TASSI FEDERICA
TAVERNESE MICHELE
TINARI KATIA
TOMMASI ANNA MARIA
TUZI ANTONELLA
ZITELLA ANNA
rappresentati e difesi da:
COLAGRANDE AVV. ROBERTO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA G.PAISIELLO,55 (STUDIO SCOCA)
presso
COLAGRANDE AVV. ROBERTO
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
MIN PUBBLICA ISTRUZIONE - DIP ISTRUZIONE DIR GEN PERS SCUOLA
e nei confronti di
CENACCHI GIAMPAOLO
e nei confronti di
TORNATORA ALBERTO
per
l’annullamento
- integrazione
e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed
educativo. Riconoscimento servizio prestato nei comuni di montagna ;
- di ogni
altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visti gli atti e documenti
depositati col ricorso;
Vista la domanda di provvedimento
cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio di:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Nominato relatore il Consigliere
Massimo Luciano Calveri e uditi alla Camera di Consiglio del 14 giugno 2007 gli avvocati come da verbale;
Ritenuto, melius re perpensa, di dover modificare il precedente orientamento espresso
dalla Sezione in subiecta materia;
Avuto riguardo al contenuto precettivo dei
commi 605, lett. c), e 607 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che fanno salvi
rispettivamente la valutazione in misura
doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data (id est: 1 settembre 2007), nonché le valutazioni
dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie
permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accoglie
la suindicata domanda
cautelare.
La presente ordinanza
sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, 14 giugno
2007
Il Presidente : Saverio
Corasaniti _______________________
L’Estensore: Massimo Luciano Calveri _______________________
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