Al confronto, la
vertenza Mirafiori fa sorridere. Sono centinaia di migliaia i precari colpiti
Collegato lavoro
2010, la dignità contro il colpo di spugna
Il 22 gennaio scadono
i termini per impugnare i licenziamenti
ingiusti e i contratti scaduti

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“Vincenzo Brancatisano” e “Unavitadasupplente Nuovimondi”
20 GENNAIO 2011 – Lavoratori sfruttati alla
riscossa, super lavoro in arrivo per i nostri giudici, sanzioni pesantissime a
carico dei dirigenti che continuassero ad assumere a termine lavoratori che
hanno invece diritto ad essere invece stabilizzati. Al confronto Mirafiori fa
sorridere. Stanno per arrivare in Tribunale migliaia di fascicoli di lavoratori precari,
pubblici e privati, che si ritengono vittime di abuso di contratti a termine e
di altre forme atipiche di contratto di lavoro, quali co.co.co. e co.co.pro. e non
solo. Assieme a loro ricorreranno al giudice tanti lavoratori che hanno subìto
un licenziamento ritenuto ingiusto. E’
questo l’effetto della tagliola ammazza diritti confezionata in silenzio dal
legislatore con la legge 183, meglio conosciuta come “Collegato lavoro 2010”,
il cui art. 32 (leggi sotto) dotato di efficacia retroattiva, produrrà a
mezzanotte del 22 gennaio prossimo un colossale colpo di spugna che mira a
sciogliere come neve al sole diritti importanti dei lavoratori precari e di
quelli licenziati ingiustamente. Ma il tentativo sarà arginato, almento da quei
lavoratori che entro sabato avranno impugnato il licenziamento o la scadenza dei
contratti precedenti con una lettera raccomandata spedita al datore di lavoro. Avranno
poi 270 giorni per far causa: se non lo
faranno perderanno i diritti per sempre, mentre fino ad ora l’azione per la
nullità del termine illecito apposto in un contratto era imprescrittibile.
Molti tuttavia non sono informati ed è curioso che i sindacati accusino il
governo di non avere pubblicizzato il decreto. Hanno avuto per mesi riflettori
e la scena mediatica e hanno saputo parlare solo di Mirafiori. Ma tant’è. Il
settore più coinvolto è la scuola pubblica, dove un esercito impressionante di
insegnanti, bidelli, tecnici e amministrativi, viene assunto con contratti a
termine da anni e anche decenni da uno Stato che lucra in questo modo sulla
possibilità di non pagarli d’estate e sul mancato riconoscimento della carriera
e degli scatti di stipendio legati all’anzianità, con un comportamento ritenuto
illegittimo e discriminatorio da ripetute
sentenze nazionali e comunitarie emesse – tra l’indifferenza di molti
sindacati – in favore dei precari che hanno già fatto causa. La stabilizzazione
per via giudiziaria del rapporto di lavoro nel settore pubblico è sempre stata
considerata una via azzardata dai sindacati anche perchè esiste una sentenza
contraria della Consulta (Cfr. Vincenzo Brancatisano, “Una vita da supplente”,
Nuovi Mondi, 2010) che ritiene in linea con la Costituzione la discriminazione
legislativa tra lavoratori pubblici e privati in ordine alla trasformazione del
contratto in rapporto a tempo indeterminato possibile solo per questi ultimi. Peraltro,
il decreto legislativo 368 del 2001 con il quale fu recepita la Direttiva Ue
99/70 sulla prevenzione degli abusi dei contratti a termine, prevede a
compensazione della reiterazione dei contratti nel pubblico un risarcimento dei
danni in favore dei lavoratori, pressochè sconosciuto agli interessati anche perché
i sindacati non hanno mai pubblicizzato questa seconda possibilità. Chi ha
fatto causa ha però vinto e ottenuto fino a 45.000 a testa. Il risarcimento si
è però rivelato poco dissuasivo per il datore di lavoro. E come se non bastasse
il Collegato lavoro 2010 ha ridotto l’entità del risarcimento portandolo a una
cifra rientrante tra 2,5 e 12 mensilità, cifra che si dimezza ulteriormente qualora
(come nel caso del personale della scuola) i lavoratori siano tutelati (sic) da
contratti collettivi firmati dai maggiori sindacati (vedi sotto il commento
alla norma). Nel frattempo sono arrivate tre novità decisive: 1) l’ultima legge
finanziaria Prodi che ha previsto un piano di stabilizzazioni (a domanda) nel
settore pubblico per chi abbia maturato 36 mesi anche non continuativi di
lavoro a termine e ha previsto, a favore del lavoratore che ha prestato lavoro
per un periodo superiore a sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a
tempo indeterminato; 2) una recente sentenza con cui il Tribunale di Siena ha
stabilizzato una docente precaria dopo soli tre anni di incarichi preferendo
ispirarsi alla legislazione alla citata
Direttiva e ai pronunciamenti della Corte di giustizia di Lussemburgo che
sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e di
ruolo e che stigmatizzano l’abuso dei contratti precari anche nel settore
pubblico. Infine, la stessa Corte di giustizia
ha emanato una sbalorditiva sebbene sconosciuta ordinanza
(1.10.2010 nel procedimento C-3/10) con cui, sciogliendo alcuni dubbi
residui di un Tribunale calabrese (Rossano), ha ribadito che i lavoratori pubblici
devono essere stabilizzati se hanno maturato 36 mesi a partire dal 2001, l’anno
in cui l’Italia ha recepito la Direttiva citata 99/70. Scrive la Corte che il
governo italiano ha addirittura ammesso per
iscritto che l’art. 5 del decreto 368/2001, modificato nel 2007, “al fine di
evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel
settore pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di
lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato” e ha introdotto a favore del lavoratore che
ha prestato lavoro per un periodo superiore ad appena sei mesi, un diritto di
priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato. Un’altra norma del 2008
prevedrebbe, “oltre al diritto del lavoratore interessato al risarcimento del
danno subìto a causa della violazione di norme imperative e all’obbligo del
datore di lavoro responsabile di restituire all’amministrazione le somme
versate a tale titolo quando la violazione sia dolosa o derivi da colpa grave,
l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale del responsabile, nonché
la presa in considerazione di detta violazione in sede di valutazione del suo
operato”.
A seguito delle numerosissime richieste
di aiuto Vi invitiamo a leggere la fonte del diritto
Legge 183 (Collegato Lavoro)
Art.
32.
...
(Decadenze e disposizioni in materia di
contratto di lavoro a tempo determinato)
1.
Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio
1966,
n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il
licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro
sessanta
giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma
scritta,
ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei
motivi,
ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale,
idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore
anche
attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto
ad
impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione
e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo
termine
di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella
cancelleria
del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione
alla controparte della richiesta di tentativo di
conciliazione
o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre
nuovi
documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la
conciliazione
o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia
raggiunto
l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso
al
giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta
giorni
dal rifiuto o dal mancato accordo».
Chiaro??? Si applica anche alla
scadenza dei cotratti oltre che ai licenziamenti? La risposta è sì. Leggiamo la
lettera d) del comma 3 riportato qui di seguito
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966,
n.
604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano
anche a tutti i casi di invalidita' del licenziamento.
3.
Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966,
n.
604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano
inoltre:
a)
ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni
relative
alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla
legittimita'
del termine apposto al contratto;
b)
al recesso del committente nei rapporti di collaborazione
coordinata
e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di cui
all'articolo
409, numero 3), del codice di procedura civile;
c)
al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice
civile,
con termine decorrente dalla data di ricezione della
comunicazione
di trasferimento;
d)
all'azione di nullita' del termine apposto al contratto di
lavoro,
ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6
settembre
2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine
decorrente
dalla scadenza del medesimo.
QUESTO VUO DIRE che: a) intanto si
confermano le nostre tesi circa il fatto che il termine apposto ai contratti a
termine (appunto) era NULLO qualora ripetuti anche oltre i 36 mesi previsti
dalla legge precedente e duqnue bene ha fatto in questi anni chi ha fatto causa
per la stabilizzazione, nonostante il parere contrario dei sindacati CISL in
primis.; b) l'azione di nullità che prima era imprescrittibile, cioè si poteva
esercitare anche dopo decenni e prima della morte dell'interessato..., ora con
il Collegato lavoro vergognoso essa si prescrive se non si fa causa entro 270
giorni dalla impugnazione recapitata al datore di lavoro. Se l'impugnazione non
è fatta entro 60 giorni dal licenziamento (o di scadenza del contratto a
termine) si decade del tutto dal diritto di far causa.
4.
Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966,
n.
604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano
anche:
a)
ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli
articoli
1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente
legge,
con decorrenza dalla scadenza del termine;
b)
ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in
applicazione
di disposizioni di legge previgenti al decreto
legislativo
6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di
entrata
in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima
data
di entrata in vigore della presente legge;
c)
alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi
dell'articolo
2112 del codice civile con termine decorrente dalla
data
del trasferimento;
d)
in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista
dall'articolo
27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
si
chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro
in
capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
E VENIAMO AL RISARCIMENTO dei danni per
illecita reiterazione dei contatti a termine. Il fatto che i contratti siano
illeciti è dimostrato dalla circostanza che il governo ha sentito il bisogno di
bloccare le azioni giudiziarie alemno per i più distratti e anche dal fatto che
il governo medesimo con questa legge 183 abbia ridotto da 2,5 mensilità a 12
mensilità come massimo ottenibile, mentre fino a oggi il massimo era il massimo
dimostrabile, cioè anche decine di migliaia di euro in termini di danno emergente
(stipendi estivi non pagati, interessi passivi su prestiti, e fidi con le
banche che non ci sarebbero stati se si fossero percepiti gli stipendi più alti
ecc ecc.) e di lucro cessante (mancato aumento stipendiale che ci sarebbe
invece stato se si fosse stati di ruolo; eventuali ore eccedenti pagati secondo
lo stipendio di prima nomina, varie indennità calcolate su quello stipendio più
basso, ecc). Infatti il successivo comma 5 dell'art. 32 del Collegato lavoro stabilisce
quanto segue:
5.
Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il
giudice
condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore
stabilendo
un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo
di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale
di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8
della
legge 15 luglio 1966, n. 604.
MA ECCO UNA BELLA CHICCA:
6.
In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali,
territoriali
o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, che
prevedano
l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori
gia'
occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche
graduatorie,
il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 5 e'
ridotto
alla meta'.
NON CREDO ci sia bisogno di aggiungere
commenti.
Di seguito la retroattività del
provvedimento:
7.
Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per
tutti
i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in
vigore
della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi,
ove
necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di
cui
ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per
l'eventuale
integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed
esercita
i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di
procedura
civile.