Serve davvero il sindacato ai docenti
sfruttati?

7 LUGLIO 2007 – Ora che la pietra tombale sul doppio punteggio di montagna è stata messa con l’ordinanza del Consiglio di Stato del 5 luglio scorso occorre riflettere sulla responsabilità dei sindacati. La mancata opposizione contro l’immissione in ruolo di precari che hanno usufruito del doppio punteggio negli anni scorsi costituisce una delle pagine più nere della storia dei sindacati italiani. E’ degno di grande riprovazione sociale che una legge palesemente ingiusta e ingiustificata e poi dichiarata incostituzionale prima venisse alla luce grazie alla complicità dell’intero Arco costituzionale, poi venisse applicata in maniera pressochè indisturbata fino a quando la Corte Costituzionale chiamata da privati non ha detto basta. Nessun ruolo doveva essere conferito in virtù del doppio punteggio: questo avrebbero dovuto pretendere i sindacati della scuola. Magari l’amministrazione avrebbe proceduto lo stesso con il riconoscimento del privilegio incostituzionale. Ma almeno oggi potremmo dire con soddisfazione che i sindacati hanno combattuto e perso una battaglia (non dare quel ruolo) che andava combattuta, come fu combattuta e persa la battaglia contro l’abolizione della scala mobile, peraltro l’ultima grande battaglia della Sinistra italiana. Allo stesso modo, ci sarebbe piaciuto scrivere, nel libro nero del precariato scolastico italiano, che i sindacati della scuola si oppongono con forza contro i passaggi (incondizionati) di cattedra e di ruolo e contro la norma che consente incondizionatamente ai docenti di sostegno di passare sul posto comune dopo cinque anni, indipendentemente dal fatto che ci siano migliaia di precari sfruttati da 10-20-30 anni ai quali viene ogni anno sottratta la possibilità di ottenere il contratto a tempo indeterminato: un diritto che dovrebbe prevalere rispetto al diritto, sacrosanto in generale, di fare la passerella da un posto all’altro, da una provincia all'altra. La clausola di salvaguardia introdotta nel decreto sulle ultime immissioni in ruolo, secondo cui i posti andranno solo ai precari è importante ma insufficiente, poichè la mobilità avviene prima della definizione delle disponibilità. Avremo tutti il diritto di riempirci la piscina in giardino con centinaia di migliaia di litri d’acqua ma se alcuni non hanno l’acqua da bere occorre impedire agli altri di sprecarla. Non è illiberalismo, è giustizia sociale. O il diritto al lavoro non è più un diritto sociale costituzionalmente garantito? I docenti di ruolo hanno il diritto di chiedere e di ottenere quanto rientra nelle proprie aspirazioni ed è pure legale che lo ottengano, visto che la legge lo consente. Ma i sindacati dovrebbero chiedersi oggi, alla vigilia del 2009 e del nuovo sistema di reclutamento, se sia possibile, se sia etico, se abbia un senso che migliaia di docenti con oltre 25 anni di precariato siano lasciati a vita ormai nello stato di sfruttamento in cui si trovano perché ogni anno le cattedre che si creano o che vengono lasciate libere sono assegnate alla mobilità, a docenti di altri ordini di scuola già di ruolo, a docenti d’appoggio che abbandonano il proprio per il posto comune. Per non parlare dei corsi di riconversione dei docenti perdenti posto, rilanciati dalla Legge finanziaria, che stanno per saccheggiare quello che rimane, delle cattedre tenute in ostaggio da parlamentari, ministri e viceministri, sindacalisti e del segreto di Stato imposto sulla posizione dei riservisti in graduatoria. Che senso ha tutto questo per un sindacato se non quello di difendere i privilegi di chi è già tutelato? A che serve il sindacato?, si chiede il professor Pietro Ichino (che peraltro difende i precari contro i fannulloni) nel titolo di un suo libro che consigliamo di leggere. Già, serve davvero il sindacato ai docenti sfruttati?
Ps: A proposito del punteggio di montagna, un professore ci scrive
Caro professor Brancatisano, non sia troppo di parte, adesso, per una questione di par condicio lei deve pubblicare anche questo (sono parole di un Onorevoledella maggioranza, sa?) Lei pubblica sempre con costanza e puntualità le notizie; questo è un intervento fresco di stampa (5 luglio) aspetto con ansia, magari anche con sue osservazioni, di leggerlo sul suo Forum. La ringrazio.
Prof. Paolo Canti
Il professor Canti ci manda un articolo di giornale, che però noi non pubblichiamo perché non pubblichiamo su questo sito articoli di giornale: sono altri che copiano o attingono al sito vincenzobrancatisano.it. Risaliamo dunque all’atto ufficiale depositato alla Camera, che pubblichiamo sotto. Ma al professor Paolo Canti che ci dà consigli su cosa dobbiamo e non dobbiamo pubblicare, e che ci ricorda che l’Italia dei Valori fa parte della coalizione di maggioranza (e allora?), chiediamo: dov’era il professor Paolo Canti nella primavera del 2004 quando la testata vincenzobrancatisano.it conduceva in solitudine una ferma battaglia contro la gestazione in Parlamento del Superporcellum di montagna che tanti danni immaginavamo avrebbe prodotto? Per ultimo, ci piacerebbe sapere, e magari piacerebbe saperlo anche al professor Canti, che valutazione e che voto abbia dato nel 2005 l’on Raiti sul punteggio di montagna, quando Egli era Deputato dell’Assemblea regionale siciliana, di fronte alla mozione contraria al Superporcellum.
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 183 del 04/07/2007
Primo
firmatario: RAITI SALVATORE
Gruppo: ITALIA DEI
VALORI
Data firma: 04/07/2007
Ministero destinatario:
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE delegato in data 04/07/2007
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01054
presentata da
SALVATORE RAITI
mercoledì 4 luglio 2007 nella seduta n.183
RAITI. -
Al Ministro della pubblica istruzione.
- Per sapere - premesso che:
il reclutamento del personale docente della scuola avviene per il 50 per cento
tramite le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per l'altro 50 per
cento tramite le graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) come previsto
dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999;
con le graduatorie permanenti (ad esaurimento) predisposte ai sensi della
suddetta legge vengono effettuate anche le supplenze annuali, le supplenze fino
al termine delle attività didattiche e le supplenze temporanee di prima fascia
nelle scuole;
ai fini della formulazione e l'aggiornamento delle graduatorie in questione, la
legge n. 186 del 2004 ha introdotto la valutazione doppia del servizio di
insegnamento svolto in scuole di montagna, poste al di sopra dei 600 metri di
altitudine;
la ratio era quella di fare in modo che le scuole di montagna potessero
avere stabilità dei docenti volta a perseguire la continuità didattica a
garanzia di una migliore offerta formativa attribuendo una valutazione
migliorativa del servizio ivi svolto;
la norma è stata però sottoposta alla giurisdizione di alcuni tribunali
amministrativi regionali che ne hanno disconosciuto la legittimità;
in virtù della giurisprudenza prevalente che si era venuta a formare, la legge
finanziaria per il 2007 ha eliminato il raddoppio del punteggio relativo al
suddetto servizio a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, mantenendone la
validità fino all'anno scolastico 2006/2007 per esigenze di giustizia nei
confronti di coloro che avevano effettuato le loro scelte in presenza di una
norma, sopportandone maggiori sacrifici, per avere un più favorevole
riconoscimento;
mentre tutto sembrava essere predisposto per chiudere la partita senza traumi,
interviene la Corte costituzionale con sentenza n. 11, depositata il 26 gennaio
2007, la quale dichiara parzialmente incostituzionale la norma che prevede il
raddoppio del punteggio per i servizi di insegnamento svolti in scuole di
montagna ad eccezione di quelli svolti in scuole elementari in sezioni
pluriclasse;
il decreto dirigenziale del 16 marzo 2007, relativo all'aggiornamento ed all'integrazione
delle graduatorie ad esaurimento (ex graduatorie permanenti) del personale
docente ed educativo per il biennio 2007/2009 abolisce inspiegabilmente la
valutazione doppia con decorrenza retroattiva dall'anno scolastico 2003-2004;
l'articolo 136 della Costituzione, invece, recita espressamente «quando la
Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione»;
in forza di tale articolo risulta illegittima - secondo l'interrogante -
l'abolizione del punteggio di montagna a decorrere dall'anno scolastico
2003/2004 dovendosene prevedere al massimo la mancata valutazione a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di cui sopra;
inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che afferma il
consolidamento delle situazioni già esaurite (in questo caso ruolo e supplenze
conferiti negli ultimi quattro anni scolastici) in caso di pronuncia di
incostituzionalità della norma che le aveva generate, consegue, a maggior
ragione, la valutazione delle stesse;
l'orientamento del ministero della pubblica istruzione, stante alle voci
correnti, salvaguardando soltanto le situazioni consolidate dal ruolo e non
anche quelle derivanti dalle supplenze, produce, secondo l'interrogante,
ulteriore iniquità;
i docenti interessati al riconoscimento del servizio svolto in scuole di
montagna fino alla pronuncia della Corte costituzionale hanno prodotto ricorso
al tribunale amministrativo regionale del Lazio che con ordinanza n. 3151 del
27 giugno 2007 ne ha riconosciuto, prima facie, le legittime
aspettative;
l'amministrazione, nonostante ciò, non ha adottato nessun comportamento volto a
riconoscere i contenuti della suddetta ordinanza o a preservare gli interessati
da eventuali situazioni di pregiudizio per il mancato riconoscimento -:
quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato volti a garantire la
piena legittimità dell'azione amministrativa in relazione all'ordinanza del
tribunale amministrativo regionale del Lazio sopra citata. (3-01054)
Altre notizie
Scrivi al sito
Su www.vincenzobrancatisano.it