Cari giudici
mettete la mano sul diritto non sulla coscienza

Di Vincenzo Brancatisano (*)
29 MARZO 2011 - “Il comportamento
illecito della pubblica Amministrazione ha reso la vita di una serie di lavoratori priva delle necessarie
tutele quali la sicurezza del posto di lavoro, con la conseguente
possibilità progettuale, la possibilità di crescere nella professionalità
realizzando quel long life learning che è un diritto-dovere di ogni lavoratore,
la possibilità di crescere nel corrispettivo economico mediante scatti di
anzianità”. Tutto questo non lo diciamo noi, che pure siamo persone informate
sui fatti. Lo dicono i giudici, ma
lo vedremo più avanti. Sfruttamento
del lavoro precario nella scuola pubblica e riconoscimento giudiziario del
diritto alla conversione del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni:
non bastava la “mano sulla coscienza” che Oscar Giannino ha implorato via radio
rivolgendosi ai giudici italiani affinchè non assumano per via giudiziale
professori che poi dovrebbero essere pagati “con le tasse di tutti noi”.
Il ribaltamento di punti di vista cui si sta assistendo in queste ore
non appanna per nulla, anzi rilancia con forza, la consapevolezza che gran parte del precariato scolastico sia
abusivo e che perciò stesso debba essere non solo superato ma anche
lautamente risarcito. La recente sentenza della Corte d’appello di Perugia sembrerebbe dare torto ai precari poiché
ha negato la conversione del rapporto a tempo indeterminato per due ragioni: a)
l’esistenza di una normativa “speciale” che
esclude la conversione dei contratti, normativa non abrogata perché non
abrogabile con le norme ordinarie; b) l’esistenza dell’art. 97 della Costituzione
secondo cui per essere assunti nella pubblica amministrazione ci vuole un concorso pubblico. Partiamo dalla
Costituzione. Ah, la Costituzione. Ci si
ricorda di lei solo a giorni alterni. Ci si dimentica dell’art. 3 (uguaglianza)
e dell’art. 36 (parità di retribuzione) ma ci si ricorda dell’art. 97, che
impone la necessità di superare un concorso. Uno? Peccato che molti precari
abbiano già superato non uno ma due o tre concorsi tra quelli programmati dalla
stessa pubblica amministrazione. E attenzione: ci si dimentica del fatto che anche per lavorare da precari serve il
concorso pubblico. Ed è singolare che ci si ricordi di questa esigenza solo
quando conviene. Troppo comodo, caro Giannino. Come mai ai vari Giannino e
tutti gli altri liberali che vivono lavorando in giornali che vivono a loro
volta di contributi statali cui attingono senza uno straccio di concorso non è
mai venuto in testa di allontanare i precari dalla scuola visto che serve un
concorso? Forse perché le scuole resterebbero senza insegnanti, verrebbe da
rispondere, ma sarebbe una risposta troppo terra terra. “Si tenga conto –
scrive il Tribunale di Livorno in
una recente sentenza
(Livorno, 26.11.2010) – che ci
troviamo davanti ad una continua ripetizione di contratti a termine, tutti
volti a coprire carenze di personale in assenza di qualsiasi concorso o
assunzione regolare, contratti che già dal documento contrattuale non
contengono le adeguate spiegazioni e motivazioni. Contratti che quindi sono tutti illegittimi e va applicata una
sanzione”. Se ci trovassimo davanti un datore di lavoro privato, prosegue
il giudice, non ci sarebbe dubbio sulla sanzione: consisterebbe nella
conversione del contratto in un contratto a tempo indeterminato e nella
conseguente sanzione economica. Siamo, invece, davanti ad un datore di lavoro
pubblico, la Pubblica Amministrazione, che è sempre stata considerata immune
dalla possibilità di subire la conversione del contratto, avendo l'onere di
assumere per concorso ex art. 97 Costituzione. Ma “ la prima violazione a detto articolo – sentenzia il Tribunale – va
ascritta proprio alla Pubblica amministrazione stessa. Reiterare una serie
di contratti a tempo determinato per venti o più anni ad una serie di persone
significa coprire una serie di posti per
un periodo lungo una vita eludendo proprio la regola del concorso”. Detta
regola “viene prontamente invocata,
però, non appena i lavoratori chiedono il rispetto delle norme imperative messe
a loro tutela. La stessa P.A. che la
viola e la elude sistematicamente poi la invoca per evitare la conseguente
sanzione. Occorre quindi valutare in primis questo aspetto e considerare il
valore che proprio per la PA ha questa regola del concorso, evidentemente
desueta”. Il Tribunale di Livorno concorda con i colleghi del Tribunale di
Siena (che ha recentemente convertito il rapporto di decine di precari) “che
argomenta come la regola costituzionale non
risulta in effetti violata, posto che l'art. 97 della Costituzione prevede
espressamente la possibilità per il legislatore ordinario di derogare al
principio della concorsualità (nella specie, si tratterebbe delle ipotesi
disciplinate dall'art. 5, d.lgs. 2001/n. 368) e che letteralmente scrive "
Deroga non necessaria, del resto, poiché l'art. 36 del d.lgs. 2001/n. 165, come
modificato dal d.l. 2008/n. 112, conv. l. n. 133, prevede che anche le
assunzioni a termine siano effettuate nel rispetto delle procedure di
reclutamento di cui all'art. 35, in osservanza dell'art. 97 Cost., ipotesi che
può realizzarsi, tra altro, anche in caso di assunzione a termine tramite mera
selezione effettuata esclusivamente in base ad una valutazione del curriculum
vitae e dei titoli prodotti”. La mancata estensione al settore del lavoro
pubblico della conversione legale, spiega il Tribunale di Livorno, non può trovare pertanto giustificazione,
e certamente non nel caso concreto, nell'art. 97 Cost.". Se questo non
bastasse, occorre ricordare (anche a Oscar Giannino, che
mi ha chiuso il microfono, sempre da buon liberale, mentre m’intervistava)
che i giudici di Livorno hanno stabilito che “il comportamento illecito della
P.A. ha reso la vita di una serie di lavoratori priva delle necessarie tutele
quali la sicurezza del posto di lavoro, con la conseguente possibilità
progettuale, la possibilità di crescere nella professionalità realizzando quel
long life learning che è un diritto-dovere di ogni lavoratore, la possibilità
di crescere nel corrispettivo economico mediante scatti di anzianità”. La
sanzione quindi “deve essere anche tesa a restaurare
detti lavoratori dei diritti fondamentali loro lesi e dei danni ricevuti in
termini di vita lavorativa”. E passiamo
alla seconda questione. Merita una riflessione il fatto che i contratti ripetuti nel tempo
invece che abusivi sarebbero cosa buona, giusta e addirittura legittima atteso
che la normativa che esclude la conversione dei contatti è di natura speciale e
non sarebbe stata abrogata dalle successive disposizioni che sanzionano l'abuso
dei contratti a tempo determinato nel settore privato. La normativa speciale in
effetti rappresenta un’eccezione alla
normativa generale e prevale su di essa limitatamente agli ambiti specifici a
cui fa riferimento. A questo proposito, ci sentiamo di convenire ancora
una volta con la giurisprudenza citata del Tribunale di Livorno laddove si
scrive che non è peregrina la tesi di quella dottrina “che fa giustamente
rilevare come l'art. 36 D. L.gs 165/01, che salva le pubbliche amministrazioni
dalla conseguenza della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in
caso di violazione di norme imperative sia precedente l'emanazione del
D.Lgs 368/01 che ridisegna la disciplina del contratto a termine, potendo
costituire quindi la norma sul contratto a termine norma abrogatrice implicita
della precedente. L'unica obiezione della prevalente posizione negatrice della
sanzione della conversione per la PA è che la norma dell'art.36 è norma speciale, senza peraltro motivare
perché lo sarebbe, visto, oltretutto, che si trova all'interno di un
decreto legislativo di portata generale
sul pubblico impiego, decreto il cui titolo recita "Norme generali su...", quindi non norma speciale, ma regola generale. Onere del legislatore
sarebbe stato coordinare minimamente le due norme generali e successive, come
onere di chi stipula un contratto a termine è scriverlo con il minimo di
requisiti chiesti dalla legge, requisiti che non sono né molti né
particolarmente complessi da indicare ove esistano e non vi sia frode alla
legge. Adempiere a questo semplice onere è indice di correttezza giuridica. Non
adempiere dimostra disprezzo della legislazione vigente e ha creato non poco
contenzioso”. Dunque, precari (precari, non supplenti dell’ultima ora), si vada
avanti con tenacia.
(*) Autore lel libro “Una
vita da supplente”
La sentenza
di Genova (500.000 euro di risarcimento ai precari della scuola)
E il giudice rimette
in cattedra i precari della scuola
Dicono di noi (e
del nostro libro)