Abuso di contratti a termine, Tribunale di Treviso risarcisce i professori precari
Storica
sentenza: illegale il precariato scolastico
Di Vincenzo Brancatisano
30 OTTOBRE 2009 – E’ illegittimo non
assumere a tempo indeterminato i precari della scuola che abbiano lavorato a
tempo determinato per più di tre anni. E vanno risarciti per i danni patiti
dall’abuso dei contratti a termine. In linea con le tesi del libro di Vincenzo
Brancatisano “Una vita da supplente”, Ed. Nuovi Mondi, (>clicca qui), un corposo saggio che dimostra la
totale illegalità dei rapporti di lavoro nella scuola italiana a danno dei
precari, e la corrispondente inuitilità dei sindacati della scuola, di prossima
pubblicazione, il Tribunale di Treviso ha emesso una sentenza storica a seguito
di un ricorso patrocinato dalla GILDA
degli INSEGNANTI di Padova, e condotto dai legali Avv. Marco Cini e Avv. Giovanni Attilio De Martin del Foro di Padova,
a favore dei Docenti precari che hanno lavorato per più di tre anni con nomina
dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il ricorso riguarda circa 45 docenti,
appartenenti al gruppo dei “precari storici” e mira al riconoscimento della
illegittimità del comportamento del Ministero dell’Istruzione, nel continuare
ad assumere per più di 3 anni lo stesso Docente senza che il rapporto di lavoro
si trasformi da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato, e nel discriminare il
lavoro a tempo determinato, non consentendo ai docenti né la regolare
progressione stipendiale né – nella maggior parte dei casi – la copertura
economica dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno.La sentenza in oggetto
riguarda un Docente associato alla Gilda degli Insegnanti e in servizio nella
provincia di Treviso.Il dispositivo della sentenza recita:
“P.Q.M.
- Il
Tribunale parzialmente decidendo, ogni diversa e/o contraria, domanda e/o
eccezione respinta, accoglie nei limiti di cui in motivazione le domande della
parte ricorrente e per l'effetto:
1) dichiara
illegittima la sequenza dei contratti a tempo determinato stipulati con
decorrenza dall’anno scolastico 2001/2002;
2) condanna
parte resistente a risarcire in favore della parte ricorrente il danno da
individuarsi nella differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto
parte ricorrente avrebbe dovuto percepire se i periodi di lavoro effettivamente
prestato fossero stati da subito regolati secondo la disciplina del contratto a
tempo indeterminato;
3)
dispone la prosecuzione del giudizio mediante l'esperimento di una consulenza
tecnica d'ufficio volta a quantificare il danno così individuato.”
La Gilda di Padova esprime
grande soddisfazione per questa prima vittoria, oltre che nel vedere sempre più
spesso riconosciuta e condannata in sede giuridica quella che è, a tutti gli
effetti, una anomalia nel panorama
europeo, ormai presente quasi esclusivamente nella Scuola pubblica italiana,
quella cioè di un “datore di lavoro” – il M.I.U.R. – che continua
pervicacemente ad utilizzare insegnanti abilitati e qualificati dalla lunga,
talvolta lunghissima, esperienza, negando loro però la stabilità del posto di
lavoro e anzi applicando clausole contrattuali discriminanti. Vogliamo qui
ricordare che norme europee e nazionali, vigenti in generale nel mondo del
lavoro, vietano appunto tale discriminazione.