Abuso di contratti a termine, Tribunale di Treviso risarcisce i professori precari
Storica
sentenza: illegale il precariato scolastico

30 OTTOBRE 2009 – E’ illegittimo non assumere a tempo indeterminato i precari della scuola che abbiano lavorato a tempo determinato per più di tre anni. E vanno risarciti per i danni patiti dall’abuso dei contratti a termine. In linea con le tesi del libro di Vincenzo Brancatisano “Quanti buchi, professore?”, un corposo saggio che dimostra la totale illegalità dei rapporti di lavoro nella scuola italiana a danno dei precari, e la corrispondente inuitilità dei sindacati della scuola, di prossima pubblicazione, il Tribunale di Treviso ha emesso una sentenza storica a seguito di un ricorso patrocinato dalla GILDA degli INSEGNANTI di Padova, e condotto dai legali Avv. Marco Cini e Avv. Giovanni Attilio De Martin del Foro di Padova, a favore dei Docenti precari che hanno lavorato per più di tre anni con nomina dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il ricorso riguarda circa 45 docenti, appartenenti al gruppo dei “precari storici” e mira al riconoscimento della illegittimità del comportamento del Ministero dell’Istruzione, nel continuare ad assumere per più di 3 anni lo stesso Docente senza che il rapporto di lavoro si trasformi da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato, e nel discriminare il lavoro a tempo determinato, non consentendo ai docenti né la regolare progressione stipendiale né – nella maggior parte dei casi – la copertura economica dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno.La sentenza in oggetto riguarda un Docente associato alla Gilda degli Insegnanti e in servizio nella provincia di Treviso.Il dispositivo della sentenza recita:
“P.Q.M.
- Il
Tribunale parzialmente decidendo, ogni diversa e/o contraria, domanda e/o
eccezione respinta, accoglie nei limiti di cui in motivazione le domande della
parte ricorrente e per l'effetto:
1) dichiara
illegittima la sequenza dei contratti a tempo determinato stipulati con
decorrenza dall’anno scolastico 2001/2002;
2) condanna
parte resistente a risarcire in favore della parte ricorrente il danno da
individuarsi nella differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto
parte ricorrente avrebbe dovuto percepire se i periodi di lavoro effettivamente
prestato fossero stati da subito regolati secondo la disciplina del contratto a
tempo indeterminato;
3)
dispone la prosecuzione del giudizio mediante l'esperimento di una consulenza
tecnica d'ufficio volta a quantificare il danno così individuato.”