In base a un accordo con l’Aran possono
votare ma non essere votati
Docenti
precari discriminati anche nelle Rsu
Il diritto spetta invece ai precari di
altre pubbliche amministrazioni

Il sito vincenzobrancatisano.it invita i
docenti precari dell'Università e della Ricerca a disertare le elezioni per le Rsu del 27 novembre 2007 come
forma di protesta civile e di solidarietà contro l’ennesima forma di discriminazione perpetrata
ai danni dei lavoratori dell'istruzione e sottoscritta dai sindacati.
PASSA PAROLA 
20 OTTOBRE 2007 – I docenti precari anche se hanno un contratto a tempo determinato prorogato trenta volte in trent’anni, non hanno il diritto di partecipare come candidati alle Rsu, le rappresentanze sindacali unitarie. Possono solo votare gli altri, i colleghi di ruolo che poi si batteranno come è noto per la difesa dei loro diritti. I precari della scuola hanno dunque l’elettorato attivo ma non quello passivo. La discriminazione dura da anni. Ma negli ultimi tempi la discriminazione è diventata ancora più grave e insopportabile. Il 23 luglio 2007, lo stesso giorno che rimarrà nella memoria come quello del contestato Protocollo sul welfare, sindacati e Aran hanno stipulato un accordo con il quale è stato esteso l’elettorato passivo a buona parte dei precari della pubblica amministrazione, quelli cioè il cui contratto, spiega l’accordo, «è prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali», ma che taglia fuori – esplicitamente – i lavoratori precari della scuola. Spiega l’Aran che l’accordo «ad integrazione dell’art. 3 - parte II - dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rsu, dalle prossime elezioni delle RSU di novembre 2007 in tutti i comparti di contrattazione, esclusa la Scuola, ha esteso il diritto di elettorato attivo e passivo ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali». L’accordo è stato firmato presso la sede dell’Aran il 23 luglio 2007 alle ore 13.45 dall’Agenzia nella persona del professor Domenico Carrieri e dai seguenti sindacati: Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Confsal, Cse, Usae e Ugl . Non lo hanno invece firmato i sindacati Cgu e Rdb Cub. Queste le motivazioni di Rdb Cub: «1. l’estensione del diritto di voto ai lavoratori precari è legato all’inserimento degli stessi nelle procedure di stabilizzazione di fatto ferme in tutte le Amministrazioni anche a causa della oltremodo tardiva pubblicazione in G.U. della circolare applicativa della legge Finanziaria 2007 (G.U. n. 161 del 13/07/07); 2. l’accordo esclude pervicacemente ed immotivatamente dall’esercizio del diritto di voto tutti i precari con contratto a tempo determinato, non ricompresi nei processi di stabilizzazione, in aperta contraddizione e disparità con i lavoratori a Tempo Determinato con contratto annuale del Comparto Scuola già con diritto di voto dal 1998; 3. l’accordo, inoltre, ignora completamente una parte consistente del precariato della Pubblica Amministrazione rappresentato dai lavoratori co.co.co. e LSU, inclusi nel processo complessivo di stabilizzazione indicato dalla ultima Legge Finanziaria». Al termine della riunione le parti firmatarie sottoscrivono una dichiarazione congiunta nella quale «si danno atto che, prima delle prossime elezioni delle RSU nel comparto Scuola, tenendo altresì conto delle modifiche che il CCNL di comparto potrà apportare alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, si incontreranno per verificare le condizioni di estensione dell'elettorato attivo e passivo ai dipendenti a tempo determinato della Scuola». Parole, parole, parole.
Ecco il nuovo testo dell’art. 3 dell’accordo collettivo quadro per la
costituzione delle Rsu:
1.
Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla
data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni
che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
Nei
comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì
diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale
dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure
di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).
Nel
comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con
incarico annuale.
2.
Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di
cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati
nel secondo capoverso del comma 1.
3.
I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle
procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i
requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza
conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti
della RSU, il cui numero rimane invariato.
Ecco il testo integrale dell'accordo
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