La Casta continua a sbeffeggiare i docenti
L’insegnante senza qualità
La Finanziaria rilancia i docenti riconvertiti
Privi di titolo ma costretti a stare sul sostegno
IN PERICOLO IL RUOLO PER MIGLIAIA DI PRECARI

29 SETTEMBRE 2007 – Evviva. Molti professori della scuola italiana potranno, anzi dovranno per legge, insegnare materie per le quali non hanno il titolo per accedere all’insegnamento. Di più. Dovranno anche insegnare sul sostegno senza averne il titolo. Il disegno di Legge finanziaria 2008 appena approvato dal Consiglio dei ministri rilancia in grande stile i corsi di riconversione del personale in soprannumero già lanciati dal governo Prodi con la Finanziaria 2007 secondo cui avrebbero dovuto esaurirsi entro l’anno in corso. Si tratta di un altro colpo alla qualità visto che sono già migliaia i docenti costretti a insegnare materie che non conoscono come ben sanno studenti, presidi e alunni. Recita il testo del nuovo disegno di legge presentato in conferenza stampa dal ministro Enrico Letta che “l’assorbimento del personale di cui all’art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007, ndr.) è completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare”. Secondo l’attuale comma 609, la riconversione “è obbligatoria per i docenti interessati”, ed è “finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno”. Si tratta di salvare il posto di lavoro a docenti soprannumerari di materie come Ragioneria, Tecnica bancaria, Francese, dattilografia e tante altre, che hanno perso la cattedra a causa del calo di iscrizioni in alcuni tipi di istituto e che ora sono chiamati a insegnare materie che non conoscono e che dovrebbero imparare in fretta e furia con un corso intensivo. A rendere più grave ma anche singolare la situazione è la considerazione che “docenti perdenti posto” in materie curriculari sono in questo modo chiamati, peraltro contro la propria volontà, a diventare insegnanti di sostegno su alunni disabili previo corso di riconversione intensivo mentre un altro articolo consente invece ai docenti di sostegno di passare sulla materia curriculare dopo 5 anni di ruolo. Quest’ultimo è un trucco molto sfruttato negli ambienti e viene consigliato dai sindacati della scuola ai precari come scorciatoia per superare slealmente i propri colleghi nelle graduatorie su materia comune. In questo modo avremo veri docenti di sostegno che dopo 5 anni migrano verso le materie comuni e docenti di materie comuni chiamati ad andare sul sostegno. Un gioco delle parti che fa a pugni con i tanti proclami sulla qualità dell’offerta formativa. Ecco come si esprimeva la Lega Nord esattamente un anno fa, quando stava per essere varata la Legge Finanziaria 2007, quella, per intenderci, con la quale il Parlamento avrebbe poi abrogato le graduatorie permanenti, salvo tornare sui propri passi a seguito delle proteste: «Continuiamo ad essere contrari ad insegnanti di sostegno formati “in fretta e furia” solo per risparmiare sui conti pubblici. E’ accettabile che insegnanti in soprannumero possano essere riconvertiti, ma prima di farli diventare insegnanti così importanti come quelli di sostegno bisognerebbe pensarci non una ma migliaia di volte». Stavolta cosa leggeremo? E quale sarà la sorpresa nel panettone di dicembre?
Disegno di Legge Finanziaria 2008
«L’assorbimento
del personale di cui all’art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la
riconversione del suddetto personale è
attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio
richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di
specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio
partecipare».
Legge Finanziaria 2007
Art. 1 comma 609
«Il
Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione
professionale del personale docente in soprannumero sull’organico provinciale,
finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati,
è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei
posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata,
nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui
posti di sostegno. L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova
completa attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008».
FINANZIARIA 2008 – NORME RELATIVE ALL’ISTRUZIONE
Art. 5
(Disposizioni in materia di
accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)
Omissis…
35. Per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine
e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino
a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di 500 euro, per l’autoaggiornamento e per la formazione.
Art. 36
(Edilizia scolastica,
penitenziaria e sanitaria)
Omissis….
3. Il fondo di cui
all’articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20
milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, da destinare ad interventi di
adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico,
secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
4. Per l’utilizzazione
delle risorse di cui al comma 3, il DPCM di cui al comma 2 dell’articolo 32-bis
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle
infrastrutture, della pubblica istruzione e dell’economia e delle finanze.
|
CAPO XVIII MISSIONE 22 - ISTRUZIONE
SCOLASTICA |
|
Art. 50 (Rilancio dell’efficienza
e dell’efficacia della scuola) 1 . Per una maggiore
qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure
di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi: a) a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per
l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali
passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26
giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari
e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali; b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di
ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto
del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi
indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli
istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi
prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione; |
|
c) il primo comma, secondo periodo, dell’art. 3 della legge
20 agosto 2001 n. 333, è così modificato “Incrementi del numero delle classi,
ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa
autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i
parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331”; d) l’assorbimento del personale di cui all’art. 1, comma
609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine
dell’anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è
attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio
richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di
specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio
partecipare. 2. Le economie di spesa di cui
all’art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi
ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle
derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del presente
comma sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per
l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno 2009, euro 1.218 milioni per l’anno
2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011. Al fine di garantire
l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli
interventi di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, si applica la
procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296. 3. Fermo restando quanto
previsto dal comma 605, lettera b) dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere
dall’a.s. 2008/09, non può superare complessivamente il 25% del numero delle
sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico
2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze definisce modalità e
criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo.
Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive
esigenze rilevate, ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di
un insegnante ogni 2 alunni diversamente abili anche attraverso opportune
compensazioni tra province diverse. 4. Il Ministro della pubblica
istruzione, con proprio decreto, procede alla ripartizione a livello
territoriale dei posti di sostegno complessivamente determinati con il
decreto interministeriale di cui al presente comma, assicurando lo sviluppo
dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili e di
specializzazione e continuità didattica dei docenti. La dotazione organica di
diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel
triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011,
di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno
complessivamente attivatati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il
regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39,
comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al
fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all’articolo 40,
comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
soppresse le parole da: “nonché la possibilità”, alle parole: “particolarmente
gravi”, fermo restando il rispetto dei principi sull’integrazione degli
alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono
abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con il presente
articolo. 5. All’articolo 1, comma 605, lettera c), secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole “20.000 unità” sono
sostituite dalle parole “30.000 unità” 6. Con regolamento da
emanare a sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, è definita la disciplina procedurale
per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari
periodici, con conseguente eliminazione delle cause che determinano la
formazione di situazioni di precariato, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente per il reclutamento del personale scolastico e senza
maggiori oneri per il sistema universitario. 7. Fermo restando il vigente
regime autorizzatorio delle assunzioni, vengono disciplinati: |
|
a) i corsi di specializzazione universitari con una forte
componente di tirocinio, dimensionati sulla base delle previsioni
territoriali del fabbisogno di insegnanti nell’ambito della programmazione
universitaria e delle relative compatibilità finanziarie; b) le procedure selettive di natura concorsuale e
formazione in servizio; c) i profili della valutazione degli esiti dell’attività
didattica al termine della formazione in servizio. 8. Con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo, dal
quale non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, sono
abrogate le disposizioni, con esso incompatibili, di cui all’articolo 5 della
legge 28 marzo 2003, n. 53 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
9. Con atto di indirizzo
del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della
sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del
servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa.
La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 e
gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto
di indirizzo. 10. L’atto di indirizzo
di cui al comma 9 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli
interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione
dell’offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete
scolastica, dell’organizzazione del servizio delle singole istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli
relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga
ai parametri previsti dal decreto ministeriale del 24 luglio 1998 n.331;
b) modalità con cui
realizzare il coordinamento con le Regioni, gli enti locali e le istituzioni
scolastiche competenti per i suddetti interventi;
c) obiettivi di
miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini
di rapporto insegnanti/studenti;
d) elementi
informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla
popolazione scolastica effettiva necessari per predisporre, attuare e
monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
e) modalità di
verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della
quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica
effettiva della popolazione scolastica;
f) possibili
finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie
all’aumento complessivo dell’efficienza del servizio di istruzione
nell’ambito territoriale di riferimento;
g) modalità con cui
realizzare una valutazione dell’effetto degli interventi e base informativa
necessaria a tale valutazione. 11. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai
sensi del comma 9, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito
da rappresentanti regionali e/o provinciali dell’Amministrazione della
pubblica istruzione, delle Regioni, degli enti locali e delle istituzioni
scolastiche statali, con il compito di : a) predisporre un piano
triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi
previsti dall’atto di indirizzo di cui al comma 9, definisca in termini
qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere; b) supportare le azioni
necessarie all’attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre
gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce
di scostamenti dalle |
|
previsioni, previa ricognizione
degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. 12.Le proposte avanzate
dall’organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri
provvedimenti, dalle Amministrazioni competenti. L’organismo paritetico di
coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 13. I piani di cui al
comma 11 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto
disposto dall’art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni. 14. L’Ufficio scolastico
regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal piano di cui al comma 11, ne riferisce all’organismo paritetico
di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari
da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la verifica delle
economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle
stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. 15. Nel triennio di
sperimentazione, le economie di cui al comma 14 confluiscono in un fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al
raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della
qualità del settore della pubblica istruzione. 16. Entro la fine
dell’anno scolastico 2010/11, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi
del comma 14 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui
al comma 10, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, adotta previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all’estensione all’intero
territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti
territoriali individuati ai sensi del comma 1, tenendo conto degli elementi
emersi dalla sperimentazione. 17. Al fine di pervenire
a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell’istruzione,
per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 15 può trovare
applicazione l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367. |
|
Art. 51 (Alternanza scuola lavoro
e attività di supporto) 1. A decorrere dall'anno
2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di
finanziamento degli interventi relativi all’alternanza scuola-lavoro di cui
al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il finanziamento previsto
all’articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a euro 30 milioni, è
iscritto in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, avente la seguente denominazione: "Interventi per
l’alternanza scuola-lavoro", riducendo corrispondentemente lo
stanziamento del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 2. Nell’ambito
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall’anno 2008, fino ad un massimo del 15
per cento dell’importo è finalizzato: ai Servizi istituzionali e generali
dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione; all’attività di ricerca e
innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema
scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale
dell’Italia nell’Europa e nel mondo. |
Altre notizie
Scrivi al sito
Su www.vincenzobrancatisano.it