
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per
l’istruzione
Direzione
Generale per il personale scolastico - Uff. III/IV
Prot. N. AOODGPER 15563 Roma
25 settembre 2008
Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici regionali
LORO SEDI
e. p.c.
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
S E D E
Al Gabinetto del Ministro
S E D E
Oggetto: Corte di Giustizia Europea – Sentenza 13
settembre 2007 (Causa C-307/05) – Aumenti retributivi al personale non di ruolo.
A seguito della problematica sollevata, anche con
l’assistenza di organizzazioni sindacali, a mezzo di numerosissimi atti di
diffida, tendenti al riconoscimento, per il personale scolastico non di ruolo
(ora a tempo determinato) di una progressione retributiva legata all’anzianità,
l’Ufficio Legislativo di questo Ministero, su richiesta di questa Direzione
generale, ha fornito il proprio parere con nota del 9 settembre 2008, prot.
A00/Uff.Leg/ 2411.
Il predetto Ufficio Legislativo ha in particolare
messo in risalto come
I principi dettati dalla suddetta direttiva sono stati recepiti con l’emanazione del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che, all’art. 6, ribadisce il principio
della non discriminazione, e all’art. 10 disciplina le fattispecie per le quali
non si applicano le norme dello stesso decreto legislativo: tra tali
fattispecie non sono citate quelle relative al personale della scuola.
La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
europee del 13 settembre 2007 (Causa C-307/05)nel confermare il principio del
divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai
lavoratori a tempo indeterminato ha precisato che è illegittima “l’introduzione
di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori
a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia
prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro
ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del
personale e il datore di lavoro interessato”.
Da quanto sopra argomentato si deduce pertanto che, in
materia di anzianità di servizio utile all’attribuzione di aumenti retributivi,
una eventuale disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo
determinato e a tempo indeterminato si può giustificare solo in presenza di
ragioni obiettive, e quindi solo se sussistono valide motivazioni direttamente
legate alla natura del rapporto di lavoro precario ed alle ragioni per cui di
volta in volta si rende necessario fare ricorso a contratti di lavoro a tempo
determinato.
Il rapporto che si instaura tra il docente supplente e
l’amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto peculiari,
caratterizzato dalla necessità di garantire , attraverso la continuità
didattica la costante erogazione del servizio
scolastico ed educativo. Su tale principio l’art. 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 131, all’art.
E’ da ritenere quindi che le caratteristiche
particolari del rapporto di lavoro del supplente con l’amministrazione
scolastica giustificano la mancata previsione di una progressione di stipendio
legata alla prestazione del servizio, caratterizzata dalla precarietà e
discontinuità della prestazione stessa. Ciò tenuto inoltre conto che la
particolare disciplina vigente per il personale scolastico di ruolo consente
invece il riconoscimento, ai fini economici e della carriera, di tutti i
servizi non di ruolo prestati prima dell’immissione in ruolo.
Tanto si rappresenta al fine di realizzare un
comportamento uniforme rispetto al contenzioso che potrebbe insorgere sulla
materia in esame .
Si ringrazia per la collaborazione.
IL
DIRETTORE GENERALE
Luciano
Chiappetta
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Su www.vincenzobrancatisano.it
Il MIUR contesta il diritto dei precari
alla percezione di un diritto sancito dalla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee e da alcuni tribunali italiani. Nel
frattempo, con le scuole che chiudono per mancanza di soldi e con i presidi che
ordinano di lavare i bagni un giono sì e uno no per risparmiare, Tremonti
regala ai docenti precari di Religione gli scatti negati ai precari della
scuola voluta dalla Costituzione. A Maggio 2010
gli arretrati in busta paga. Altro che Crocifisso. Dove sono i sindacati?