Bloccata dal Garante la
pubblicazione prevista dalla legge
Elenchi dei redditi, la casta si ribella
Anche le associazioni
dei consumatori chiedono la censura
L’Autorità dice di
cascare dalle nuvole. Peccato che…

30 APRILE 2008 – Il
Garante della Privacy blocca
la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti
italiani decisa dal Governo, dopo un’incredibile ondata di indignazione. Dal Partito Unico al Modello Unico il passo è stato breve. Anche
Beppe Grillo si è
indignato, sorprendendo non pochi tra i suoi sostenitori. Anche le
associazioni dei consumatori si sono indignate, sorprendendo
pochi tra chi le conosce davvero. Anche Roberto D’Agostino s’è
indignato, sputtanando, secondo lui, l’“Ultima Viscata”.
E l’Agenzia delle Entrate, dopo l’indignazione del Garante Pizzetti ha bloccato
tutto: “Non
eravamo stati informati”, dice Pizzetti. “Non c’è base
normativa”, precisa. Ma caro il nostro Pizzetti, perché non si legge la
legge, che consente quella pubblicazione? Ecco cosa la Sua Autorità scriveva poco
tempo fa: “La pubblicità degli elenchi dei
contribuenti è prevista dall’art. 69, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973. Come
già rilevato da questa Autorità con provvedimento del 17 gennaio 2001 (v.
Bollettino del Garante n. 16/2001, p. 5; v. anche nota del 13 ottobre 2000,
ivi, n. 14/15, p. 9) tale articolo reca ‘una precisa scelta normativa di
consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominativi
dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che
esercitano imprese commerciali, arti e professioni), demandando ad un d.m. la
previsione solo di alcuni aspetti integrativi della fattispecie attinenti ai
termini e alle modalità per la formazione degli elenchi, che sono stati quindi
individuati dal Ministero anche per quanto riguarda l’indicazione dei dati
reddituali’”. Ma, soprattutto, Signor Garante, perché non si legge ciò che
la Sua stessa Autorità ha scritto appena pochi anni orsono? EccoLe, di seguito
e per Sua comodità, i documenti. E ora signor Visco, fuori i nomi.
Documento n. 1: “È lecita la
pubblicazione di dati relativi a redditi dei contribuenti”
Documento n. 2: “Non è necessario
il consenso degli interessati per la pubblicazione dei nominativi dei
contribuenti”