L'inchiesta di Brancatisano
Proteste contro i disabili e le altre categorie protette dalla legge
Quanti riservisti nelle assunzioni in
ruolo
Devono risultare disoccupati ma lo sono anche se hanno lavorato
La protesta di una lettrice: «Non ci resta che tagliarci un dito»
L’indignazione di una riservista. La replica: «Combattiamo i falsi»

Foto di www.miaferrovia.it
19 LUGLIO 2007 – 3 AGOSTO 2007 – Scoppia il caso insegnanti
riservisti. La pubblicazione delle graduatorie a esaurimento ha messo in luce
un gravissimo problema di trasparenza, ancora una volta fissato per legge e
dunque legittimo, e tuttavia idoneo a fare storcere il naso a migliaia di
docenti che non mandano giù la decisione di molti uffici scolastici provinciali
di oscurare, nelle liste, la posizione di riserva detenuta da un numero
sterminato di invalidi, malati veri e presunti tali, che hanno diritto di
precedenza nell’assunzione, entro una quota importante, anche se sono indietro
o addirittura in coda nelle varie graduatorie. Il problema, peraltro delicato, è stato
affrontato più volte negli anni scorsi
dal sito vincenzobrancatisano.it.
Quest’anno le cose si complicano e la situazione s’inasprisce a causa del
segreto di Stato imposto alle liste da (quasi) tutti gli uffici scolastici
provinciali. L’individuazione delle cattedre e la pubblicazione dei dettagli
relativi agli assegnatari hanno peraltro rivelato come una quantità enorme di
posti saranno assegnati alle categorie protette. Tra le quali ci sono non solo
gli invalidi ma anche figli di vittime del terrorismo e di invalidi per servizio
e altre categorie di persone che avrebbero difficoltà a trovare un posto di
lavoro non perché menomate ma per motivi diversi, sui quali ci permettiamo di
sollevare qualche perplessità. Qualcuno, vistosi scavalcato da un figlio di una
vittima del terrorismo (o magari vittima di una strage di Stato), si chiede con
sarcasmo se per caso non sia lui la vera vittima del terrorismo. Per ottenere
la nomina privilegiata (il 50 per cento dei posti tocca a loro), i riservisti
devono risultare disoccupati al momento della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ingresso in graduatoria. Il requisito della
disoccupazione non c’è sempre stato, ma molti hanno ugualmente dichiarato negli
anni scorsi di essere disoccupati, al momento dell’assunzione annuale o a tempo
indeterminato, e per questo sono in corso alcune inchieste giudiziarie anche se
siamo sicuri che non si arriverà a nulla. Peraltro i sindacati della scuola si
sono sempre schierati a favore delle categorie protette, come è giusto che sia,
ma hanno mai condotto una seria indagine per verificare le cause di quella che
una nostra lettrice, di cui pubblichiamo di seguito un intervento, definisce
una pandemia? E’ interessante notare come la Corte Costituzionale (vedi la
sentenza pubblicata in questa pagina) sia intervenuta pesantemente sulla
questione riservisti dichiarando illegittima la normativa di favore che
agevolava non solo l’assunzione ma anche la progressione della carriera del
riservista. “La legge ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili al
lavoro, ne agevola la carriera – sancisce la Consulta – produce una irragionevole compressione dei
principi dell'eguaglianza e del merito, a danno dell'efficienza e del buon
andamento della pubblica amministrazione”. E ancora: “L’equilibrio tra i due
interessi pubblici, quello che riguarda l’eguaglianza e il buon andamento degli
uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili, è stabilito
dall'art. 38 Cost., che consente di derogare al primo solo per favorire
l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, non la loro progressione, una
volta entrati”. Come dire: non allarghiamoci troppo. Il requisito dello stato
di disoccupazione non è chiaro a tutti, men che meno a molti uffici scolastici
e a molti interessati e controinteressati. Tanto è vero che il Ministero della
pubblica Istruzione proprio nei giorni scorsi è stato costretto a emanare una
Circolare che leggerete in questa pagina. Tuttavia, molti precari riservisti,
poco prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di
inserimento o di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, hanno dato le
dimissioni da scuola in modo da poter risultare disoccupati al momento buono,
cioè tra pochi giorni. Ma non era necessario ricorrere a questi mezzi poiché,
secondo le nuovissime disposizioni in materia, lo stato di disoccupazione, come
si può evincere da un documento del Centro per l’impiego di Modena, non è
incompatibile con lo stato di occupazione. Cioè si può essere disoccupati anche
se si lavora. Purchè non si superi, entro l’anno, e in via presuntiva, il tetto
di un reddito prestabilito. Si legge nel documento, riportato integralmente in
questa pagina, che «ha diritto ad essere riconosciuto come disoccupato anche
chi, pur lavorando, percepisce un reddito da lavoro non superiore, per l’anno
2007, a € 10.845,66 lordi per le
persone con disabilità. Per gli appartenenti
alle altre categorie protette il limite è fissato in € 8000 lordi per il lavoro dipendente ed € 4.800 lordi per il
lavoro autonomo». Come si vede, è facile stare entro questa cifra, basta
licenziarsi per tempo. E si tenga pure presente che nessuna sanzione risulta
praticabile poiché di reddito presunto si tratta, per cui si fa sempre in tempo
a dire che ci si è sbagliati in buona fede a dichiarare un reddito, presunto,
inferiore alla fatidica cifra. Ci permettiamo una seconda perplessità e cioè ci
chiediamo (si fa per dire, visto che abbiamo chiesto un parere anche a un
Centro per l’impiego) se sia corretto considerare disoccupati coloro che si
dimettono volontariamente da un impiego con l’obiettivo neanche tanto velato di
risultare disoccupati ai fini di un’assunzione. Si tenga conto che l’indennità
di disoccupazione non spetta a coloro che siano disoccupati dopo una dimissione
volontaria: «Sappiamo che è una contraddizione, però è così», ci è stato
risposto.
«E’ scoppiata una pandemia»
Di Barbara Cuoco
«Gentile Dott. Brancatisano,
Ho letto gli ultimi suoi inserimenti
su questa fatidica montagna. Che dire, forse finalmente questa annosa questione
è finita e ci auguriamo che non se riparli più. Ma un'altra questione vorrei
porre alla sua attenzione e di quanti come me, e come tanti altri, sono
costretti a subirne le conseguenze passivamente. Parlo dei riservisti. Lei non
immagina quanti riservisti siano spuntati quest’anno nelle graduatorie di tutta
Italia. Alla notizia delle 150.000 immissioni in tre anni è scoppiata una
epidemia di invalidità. Da anni i riservistisi
erano esauriti nelle graduatorie perchè tutti avevano ottenuto quel che
volevano. Quest'anno c’è stata una vera pandemia. Noi poveri insegnanti precari
e per giunta sani, ci chiediamo dove sia attualmente questa epidemia e
soprattutto come sia possibile farsi contagiare! Se fino a ieri l'Italia era un
paese di anziani da oggi è anche un paese di invalidi. Quindi a noi precari
sani non resta che farci tagliare un dito o due o magari delinquere, perchè,
forse, solo così avremo diritto all'inserimento in società. Mi chiedo se
qualcuno mai avrà il coraggio di verificare se davvero tutti questi invalidi
siano effettivamente tali o se invece abbiano solo trovato il canale giusto per
fregare le persone oneste! Non è possibile che una persona che ha lavorato
onestamente per tanti anni si veda soffiare l’agognato ruolo da qualcuno che
all'improvviso si è accorto di avere la scoliosi o l’otite. Le sarei grata se
volesse pubblicare questo mio sfogo. Sono certa che tanti come me si faranno
avanti e forse riusciremo a smascherare questo popolo di neo “sciancati”.»
Barbara Cuoco
«Strampalate affermazioni»
Di Giuseppina M.
Caro Vincenzo BrancatisanoLeggo ora, con dispiacere e disappunto, la lettera a lei inviata e pubblicata nel sito gildavenezia.it della lettrice, definita gentile, che si lamenta dello scoppio di una pandemia di invalidi. Chi scrive è una “povera” precaria, per giunta non sana, che desidererebbe dare risposta alla tanto infervorata lettera della povera e onesta insegnante precaria per buona sorte sana. La gentile lettrice si premura di ricordare al Dott. Brancatisano e ai frequentatori del sito, ciò che a seguito riporto (le sue parole) : “i riservistisi erano esauriti nelle graduatorie perchè tutti avevano ottenuto quel che volevano…”; strampalata affermazione ! .. questo dato a me non torna proprio. Rendo noto alla gentile signora che io sono invalida civile da ben 14 anni, regolarmente iscritta nelle liste speciali, legge 68/1999, della direzione regionale del lavoro e nell’elenco dei riservisti del CSA della mia Provincia. In 14 anni di lavoro precario nella scuola relativamente alla riserva di posti, che tanto preoccupa e scandalizza la gentile signora, non mi è mai, dico mai stato riconosciuto alcun diritto o agevolazione per ciò che concerne il conferimento delle nomine a tempo indeterminato o determinato. Al contrario della fantasmagoriche immaginazioni che trapelano dalla lettera della gentile signora a me purtroppo risulta che la legge 68/1999 non sia poi così di facile applicazione nel mondo del precariato della scuola. In questi ultimi 16 anni ho dovuto lavorare onestamente, alle stesse condizioni dei “precari sani”, per conquistarmi un sudato posto in graduatoria; pur trovandomi in buona posizione nella stessa devo constatare che vengo preceduta in graduatoria da persone che hanno continuato a lavorare forse e anche in virtù del fatto che io non potevo farlo negli anni in cui “occupata” in diversi ricoveri ospedalieri ho dovuto rinunciare alla nomina. Ammesso che la gentile signora possa comprendere che, pur con tutte le 10 dita, ogni giorno affronto serie e gravi difficoltà sia nel lavoro che nella vita, le voglio chiedere: se in questa turnata di assunzioni a T.I. io ravvedessi l’opportunità di poter finalmente godere di un diritto (per 14 anni negato), non dovrei forse, come dice lei, “approfittarne” ?, cosa farebbe la gentile signora, oltre a fantasticare di tagliarsi un dito o magari delinquere, se si trovasse al mio posto? Lei persona onesta si sentirebbe fregata da chi dalla vita ha avuto sventure talmente gravi che lei, da come ha avuto il coraggio di esprimersi, penso non sia minimamente in grado di immaginare! Le rendo inoltre noto che per esperienza diretta nella mia provincia (la gentile signora da quale regione scrive ?) non è così semplice riuscire a farsi riconoscere uno stato di invalidità, la procedura è molto lunga e per certi versi anche umiliante (per me lo è stato e le assicuro che non c’erano dubbi da discutere sul mio stato presente e futuro) Al momento posso solo dire di avere due fortune: 1) risulto regolarmente disoccupata all’atto della prima inclusione in graduatoria permanente (“che fortuna” ero in ospedale); 2) non ho né la scoliosi né l’otite (magari si trattasse di questo) la grave patologia che da anni mi affligge non è visibile, non faccio parte di un popolo di neo “sciancati”, non ho mai permesso che la malattia mi imbruttisse e nella società mi presento bella come il sole …. questo può forse arrecare dispiacere alla gentile signora e a tutti quelli che pretenderebbero di riconoscere a vista un disabile magari perchè senza gambe, braccia, brutto sporco e cattivo?. Sarei grata se volesse, per par condicio, pubblicare anche il mio sfogo. Sono certa che tanti come me si faranno avanti per difendersi da chi generalizza e dimostra vergognosa insensiblità. Distinti saluti da una precaria storica
Giuseppina M.
«Indignatevi anche voi contro i falsi
invalidi»
Di Barbara Cuoco
Gentile Dott. Brancatisano,Le invio questa replica alla risposta della sig.ra Giuseppina P. Spero sia così cortese ancora una volta da volerla pubblicare. “Le rispondo, sig.ra Giuseppina P. In ordine, scrivo dalla regione Campania, dalla città di Salerno. Lei invece da dove scrive? E quale sarebbe il suo cognome. Capisco la sua indignazione ed ha perfettamente ragione, i veri invalidi devono indignarsi contro chi cerca di usurpare uno status per approffittare di un privilegio. Se avesse il tempo di navigare in rete, si renderebbe conto che le proteste contro i falsi invalidi sono centinaia. Ed ha ragione a dire che la richiesta dell'invalidità è troppo spesso una via lunga, difficile, a volte umiliante. Io sono affetta da una malattia genetica, ma non sono invalida e non ho intenzione di farne richiesta. Il calvario che mi ha portato a scoprirla è stato talmente duro che non ho intenzione di ripeterlo: voglio dimenticare ciò che ho passato. La devo sconfessare sulla faciltà di ottenimento dell'invalidità (anche in questo caso se si volesse documentare troverebbe ampia letteratura), da noi in Campania la graduatoria della classe di concorso A051 (italiano e latino) non presentava invalidi da anni ed anni. Vuol sapere come si sono svolte le immissioni in ruolo per la suddetta classe di concorso? E' presto detto: la mattina del 26 luglio vengono convocati 11 aspiranti per merito e 10 riservisti. L'atmosfera è tesa perchè non si sa se effettivamente ci siano questi 10 riservisti. E 10 riservisti, sig.ra Giuseppina P., apparsi dal nulla sono davvero tanti. Anche i veri invalidi si farebbero qualche domanda, non crede? Man mano il numero si riduce perchè pare che alcuni non abbiano presentato completa documentazione, ma non è finita, perchè arrivano i "montanari" scortati dal loro avvocato che intendono far valere una sospensiva del Tar Lazio per il raddoppio del punteggio. E' inutile proseguire credo, questa è un'altra storia che magari si racconterà un'altra volta. E allora sig.ra Giuseppina P., cosa mi risponde? Cosa le sembra di quest'altra scena? Immissioni in ruolo in Basilicata il 24 luglio a Potenza. Classe di concorso A029 (ed. fisica) Due immissioni, la prima tutto a posto; mentre stanno chiamando la seconda arriva di corsa e trafelata una ragazza dichiarandosi invalida. Il CSA giustamente ammette chen il posto è suo e le chiede la documentazione: non c'è, non è completa, si riserva di presentarla in seguito. Il CSA tace, i sindacati altrettanto, e la seconda esclusa resta lì basita, chiedendosi cosa sta succedendo. Allora sig.ra Giuseppina P, io la rispetto per le sua difficoltà e se vuole indignarsi non lo faccia con me ma con chi pretende di essere come lei. Nessuno ha mai detto che gli invalidi debbano essere sporchi, brutti e cattivi. E' nel vostro interesse pretendere che dice di essere tale lo dimostri. Forse dovremmo prendercela con i medici compiacenti, con quelli che accettano la bustarella sotto mano per il favore, con quelli che per fare il favore costringono gli altri a procedure umilianti, con il ministero della salute affinchè decida di modificare delle assurde tabelle. E non inorridisca quando scrivo che molti presunti invali sono tali per otiti e/o scoliosi. Purtroppo è così.Può solo augurarsi come me e come le centinaia di persone defraudate che qualcosa cambi, e che i veri invalidi abbiano tutte le tutele che meritano,non solo a parole. Un'ultima domanda sig.ra Giuseppina P. Come mai non è ancora entrata di ruolo dopo 14 anni?”Barbara C.
La
decisione di non rendere pubblico il cognome della professoressa Giuseppina P.
è stata concordata con noi, anche se la stessa professoressa s’è detta
disponibile a rivelarlo se questo fosse indispensabile. Riteniamo che l’anonimato
non tolga nulla, in questo caso, alla forza del dibattito. Peraltro non
condividiamo l’ultima domanda che la professoressa Cuoco gira alla collega. (vi.
brancatisano)
«Conosco riservisti che non sono invalidi»
Ministero della pubblica Istruzione
Oggetto: Assunzioni di personale scolastico sui posti riservati di cui
alla legge 68/1999 - a.s. 2007/2008.
In relazione a quesiti
pervenuti in merito alle assunzioni sui posti riservati di cui alla legge in
oggetto, premesso che i requisiti per usufruire del beneficio devono essere
posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda
di partecipazione alla procedura e, relativamente alla procedura delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente, secondo quanto previsto all'art.1,
comma 8 del D.D.G.16 marzo 2007, si precisa, a seguito di ulteriori
approfondimenti svolti sulla questione, che il beneficio non può essere
accordato al personale titolare di contratto a tempo indeterminato nel comparto
Scuola.
Quanto sopra, anche alla luce della sentenza
n.190/2006, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 8-bis del d.l. 136/04, convertito dalla legge 186/04 , nella parte in
cui stabilisce che le riserve di posti previste dalla legge 68/99 si applicano
alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici.
Nella sentenza in questione viene affermato il
principio secondo cui la tutela che viene assicurata ai disabili tramite le
quote, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, deve riguardare solo i
disoccupati ed è volta a facilitare il reperimento della loro prima occupazione
e non ad agevolarne la carriera una volta entrati in servizio.
Ciò premesso, le SS.LL. vorranno applicare con
particolare attenzione le presenti istruzioni nel corso delle operazioni di
assunzione di personale scolastico per la copertura dei contingenti autorizzati
per il prossimo a.s.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI
Cosa
ne pensa il sindacato?
Da un documento di Cgil, Cisl e
Uil
23 luglio 2004 - CGIL
Durante l'incontro del
6.7.2004, la Flc Cgil insieme agli altri sindacati scuola, aveva chiesto al
Miur chiarimenti sull'applicabilità della legge 68/99 (diritto al lavoro dei
disabili e loro congiunti) in vista delle prossime assunzioni.
Questa esigenza, era nata dalla
necessità di chiarire, le condizioni di applicabilità della legge 68/99 durante
le procedure concorsuali.
Sono passati 15 giorni ma
l'impegno non è stato mantenuto!
Con la lettera unitaria, di cui
pubblichiamo il testo, si sollecita l'incontro e si ribadisce la posizione del
sindacato: il personale non è tenuto a presentare lo stato di disoccupazione né
al momento del suo inserimento in graduatoria né al momento dell'assunzione.
Roma, 22 luglio 2004
Testo della lettera
Le scriventi Segreterie
Nazionali dei sindacati scuola CGIL,CISL e UIL, intendono denunciare
l’orientamento gravemente discriminante che si sta attuando, nel corso delle procedure
per il rinnovo delle graduatorie permanenti, nei confronti degli aspiranti
appartenenti alle categorie protette i quali, alla luce delle disposizioni
dettate (in particolare di quanto indicato nei modelli 1 e 2 per la
presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e inserimento
riguardanti le graduatorie di terza fascia), sarebbero impossibilitati a far
valere i titoli di riserva nelle assunzioni da pubblico concorso.
Nelle pagine, rispettivamente,
9 e 6 dei predetti modelli, infatti, si richiede di dichiarare di avere diritto
«in quanto disoccupato/a» alla riserva dei posti in virtù dei titoli posseduti,
precisando, nel modello 1, che lo stato di disoccupazione doveva essere stato
posseduto all’atto della prima inclusione in graduatoria permanente o all’atto
dell’aggiornamento.
Si è, quindi, ritenuto che i
soggetti disabili, ai fini della fruizione dei benefici ad essi garantiti dalla
legge 68/1999, debbano trovarsi in stato di disoccupazione con la conseguente
iscrizione alle liste speciali esistenti presso le direzioni regionali del
lavoro all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle
graduatorie permanenti, senza tenere conto di quanto disposto in particolare
dell’articolo 16, comma 2, della predetta legge che dispone quanto segue: «i
disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono
essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3,
anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso»
L’errata interpretazione di
tale norma rischia ora di ledere i diritti di coloro che appartengono alle
categorie tutelate dalla citata legge, nonché di provocare gravi ripercussioni
sulle procedure di assunzione sia del personale docente che del personale ATA,
nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto ad essere nominato in via
privilegiata a chi sia titolare del diritto all’assunzione obbligatoria.
Infatti la diversa e
restrittiva interpretazione della nuova normativa in materia di tutela in
materia di lavoro delle persone disabili adottata dal MIUR determina, come
evidenziato, una situazione gravemente lesiva – e discriminatoria – nei
confronti di coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge
(inabilità di grado superiore al 45%), non potrebbero farli valere nella
procedura concorsuale in quanto risulta sostanzialmente impossibile che i
disabili iscritti o che aspirino ad essere iscritti nelle graduatorie
permanenti possiedano – a causa dei contratti di natura precaria che stipulano
nel corso dell’anno scolastico – i requisiti per l’iscrizione nelle liste
speciali, soggetta tra l’altro, in virtù di quanto disposto dal 4 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’articolo 5 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, ad ulteriori restrizioni di natura
economica, venendo meno l’iscrizione in presenza di redditi comunque superiori
a 7500 euro annui.
Da un’attenta lettura della
disposizione, coordinata a quanto contenuto nell’articolo 3 della medesima
legge, si evince chiaramente quanto segue:
i disabili hanno titolo ad
essere assunti obbligatoriamente a copertura delle vacanze di posti esistente
nella quota provinciale ad essi riservata (7% dell’organico). Per fruire di
tale riserva devono essere iscritti alle liste speciali, e quindi essere in
stato di disoccupazione;
qualora l’assunzione avvenga
mediante pubblico concorso (e le graduatorie permanenti costituiscono pubblico
concorso, sia pure per soli titoli) i disabili che abbiano partecipato alle
procedure concorsuali e abbiano conseguito l’idoneità hanno titolo
all’assunzione privilegiata anche se non versino in stato di disoccupazione. La
legge quindi fa discendere il diritto esclusivamente dalla qualità di soggetto
in stato di disabilità;
Dal quadro delineato appare
evidente che esistono due diverse posizioni, all’interno della medesima
procedura concorsuale, rispetto ai concorrenti in situazione di disabilità:
quella dei concorrenti che,
essendo in stato di disoccupazione all’atto della presentazione della domanda
di partecipazione alla procedura, hanno titolo ad essere assunti sui posti
riservati;
quella dei concorrenti che, non
versando in tale stato all’atto della presentazione della domanda, hanno
comunque titolo ad essere assunti, una volta conseguita l’idoneità, qualora vi
siano ancora carenze nella copertura della quota d’obbligo, e quindi anche
oltre il numero dei posti riservati nel concorso alla categoria dei disabili
(v. a questo proposito la chiarissima indicazione contenuta nel sito
superabile.inail.it, ove si precisano le condizioni di applicazione
dell’articolo 16).
E’ quindi di tutta evidenza che
coloro che appartengano alla categoria dei disabili, siano o meno disoccupati
all’atto della scadenza dei termini , devono poter evidenziare all’atto della
presentazione della domanda la loro condizione per poter in ogni caso accedere,
o direttamente alla quota riservata (che, non lo dimentichiamo, non può
superare il 50% dei posti destinati alle assunzioni) o alle eventuali carenze
della quota d’obbligo, anche oltre il numero dei posti riservati.
Non vi è pertanto dubbio che
ritenere applicabile astrattamente alle procedure concorsuali un principio –
quello del possesso del requisito della disoccupazione all’atto della
presentazione della domanda, tra l’altro neppure richiesto dal citato articolo
16 della legge 68/1999 – legato alla diversa regolamentazione della materia
contenuta nell’ormai abrogata legge 482/1968, è chiaramente discriminante nei
confronti di coloro che, in possesso dei richiesti requisiti di inabilità,
chiedano l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, impedendo loro in sostanza
permanentemente la possibilità di far valere i loro titoli, tantopiù in
presenza di quanto disposto dalla legge 68. Concretamente, per proporre un
esempio attuale, aver previsto l’applicazione delle riserve di posti nel
concorso riservato per l’accesso ai nuovi ruoli degli insegnanti di religione
risulta assolutamente inutile: i partecipanti a tale procedura concorsuale,
infatti, essendo in pratica tutti occupati in incarichi di insegnamento
ininterrotti, non potranno assolutamente far valere il diritto garantito loro
dalla legge.
In conclusione, nel settore
scolastico è sostanzialmente impossibile – quantomeno nelle procedure per soli
titoli – far valere il requisito della disoccupazione al momento della
presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso, ampliando così il
carattere discriminante dell’interpretazione adottata dal momento che soltanto
coloro che sono collocati agli ultimi posti nelle graduatorie permanenti e che
siano in possesso dei requisiti di inabilità, potranno far valere – con
evidente violazione dei principi che regolamentano le procedure concorsuali –
un’eventuale diritto alla riserva di posti.
Le scriventi Segreterie
NazionalI, pertanto, chiedono a codesta Amministrazione di porre sollecitamente
rimedio ad una situazione che mette in discussione un diritto sancito da una
legge dello Stato.
Si sollecita comunque
nuovamente un confronto nel merito della questione esposta, in tempi
compatibili con l’effettuazione delle prossime operazioni di assunzione a tempo
indeterminato.
--
Come si diventa disoccupati?
Il documento
del Centro per l’ìmpiego di Modena
Possono iscriversi nelle liste
speciali previste dalla legge 68/99 le persone disabili ed appartenenti alle
altre categorie protette (orfani, coniugi superstiti di deceduti per lavoro,
guerra o servizio o in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata
per tali cause, nonché coniugi e figli di grandi invalidi per causa di guerra,
servizio o lavoro, profughi italiani rimpatriati, vittime del terrorismo) che
risultino disoccupate, e che cerchino un’occupazione adeguata alle proprie
competenze e potenzialità lavorative, è utile che ricordino le seguenti regole.
COME ACQUISIRE LO STATO DI
DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione è
riconosciuto esclusivamente a chi, privo di lavoro, si presenta al Centro per
l’Impiego competente per domicilio e dichiara (utilizzando l’apposito modulo
predisposto dall’Ufficio) l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività
lavorativa, oltre all’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta.
Ha diritto ad essere
riconosciuto come disoccupato anche chi, pur lavorando, percepisce un reddito
da lavoro non superiore, per l’anno 2007, a € 10.845,66 lordi per le persone
con disabilità. Per gli appartenenti
alle altre categorie protette il limite è fissato in € 8000 lordi per il lavoro dipendente ed €
4.800 lordi per il lavoro autonomo.
E’ pertanto indispensabile
rendere la dichiarazione di immediata disponibilità per iscriversi negli
elenchi previsti dalla legge 68/99.
ANZIANITA’ DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione
decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità
e la relativa anzianità si calcola in mesi commerciali. L’eventuale anzianità
di disoccupazione maturata con la precedente normativa è riconosciuta a coloro
che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità entro il 30/12/03.
L’anzianità di iscrizione nelle
liste delle categorie protette decorre dalla data di iscrizione in tali
elenchi.
Le persone con disabilità
possono scegliere:
1. tra il percorso previsto
esclusivamente per loro, successivamente definito circuito L 68;
2. quello previsto dal Decreto
Legislativo 181/2000 per la generalità dei cittadini, successivamente definito
circuito D 181;
3. entrambi
CIRCUITO L 68
Se si sceglie questo percorso,
l’ufficio Collocamento disabili promuove l’inserimento nel mondo del lavoro
anche con l’aiuto di servizi di sostegno.
Sono possibili assunzioni incentivate,
tirocini formativi per acquisire nuove competenze e formazione professionale
per riqualificarsi.
In questo caso la condizione di
“disoccupato” (e conseguentemente l’anzianità di disoccupazione):
a. si perde nel caso si superi
il limite di reddito fissato, per l’anno 2007, per le persone con disabilità in
€ 10.845,66 lordi per le persone con
disabilità e per gli appartenenti alle
altre categorie protette in € 8000 lordi per il lavoro dipendente ed € 4.800
lordi per il lavoro autonomo
b. si sospende (quindi non si
perde, ma non aumenta né diminuisce) nel caso di accettazione di un’offerta di
lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (interinale) di durata
inferiore a otto mesi (quattro se giovani (*)). Se il reddito da lavoro non supera
i limiti di cui al punto precedente, prevale la regola della conservazione
Nel caso in cui, per due volte
consecutive, non si risponda alla convocazione oppure si rifiuti un posto di
lavoro offerto e corrispondente ai requisiti professionali ed alle disponibilità
dichiarate all’atto dell’iscrizione o reiscrizione, si viene cancellati dalle
liste del collocamento mirato per sei mesi e decade il diritto all’indennità di
disoccupazione ordinaria.
CIRCUITO D 181
Se si sceglie questo percorso,
il centro per l’impiego potrà convocare per colloqui di orientamento, proposte
di inserimento lavorativo, di formazione e/o riqualificazione professionale, ed
altre misure che favoriscano l’integrazione professionale.
In tal caso la condizione di
”disoccupato” e la relativa anzianità, oltre che nelle condizioni
sopradescritte:
a. si perde se non ci si
presenta, salvo i casi di giustificato motivo (malattia, infortunio, servizio
di leva, stato di gravidanza nei periodi di astensione obbligatoria, casi di
limitazione per legge della mobilità personale), alle convocazioni del Centro
per l’Impiego. In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di
disoccupazione per i successivi due mesi;
b. si perde se si rifiuta,
senza giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro, idonea alle
condizioni personali della persona con disabilità disoccupata, a tempo pieno ed
indeterminato o determinato con durata superiore a otto mesi (quattro se
giovani (*)). In questo caso non sarà possibile riacquisire lo stato di disoccupazione
per i successivi quattro mesi. Non si perde se il luogo di lavoro dista più di
50 km dal domicilio (o più di 15 km se non è raggiungibile con mezzi pubblici)
ovvero è raggiungibile in un tempo superiore all’ora utilizzando i mezzi di
trasporto pubblici;
c. si conserva rispettando gli
impegni assunti con il Centro per l’impiego.
Le persone disabili, iscritte
negli elenchi della legge 68/99, che intendono partecipare alla “chiamata sui
presenti” per partecipare agli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni, non
sono obbligate a scegliere anche il circuito D 181.
Si precisa inoltre che:
- per congrua offerta di lavoro si
intende quella idonea alle condizioni personali del privo di lavoro;
- lo stato di disoccupazione si calcola
in mesi commerciali (cioè mesi di 30 giorni) e non più in giorni. I periodi
fino a 15 giorni all’interno di un unico mese non si contano, mentre i periodi
superiori a 15 giorni si computano come mese intero (per es. se in un mese
lavoro 15 giorni o meno di 15 giorni,
maturo tutto il mese di disoccupazione. Se invece lavoro 16 o più
giorni, l’intero mese non sarà calcolato ai fini dell’anzianità di
disoccupazione).
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 190 ANNO 2006
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6 ottobre 2005 dal Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, su ricorso
proposto da Grappa Rosa ed altri contro il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ed altri, iscritta al n. 578 del registro ordinanze
2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie
speciale, dell'anno 2005.
Visti gli atti di costituzione
di Grappa Rosa ed altri, di Ruggeri Marcello, Bianco Clara Carmela e Quaranta
Adele, di Campa Marino, Calò Fernando e Albanese Luigi Antonio;
udito nella camera di consiglio
del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato
– in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione – questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186. La disposizione impugnata stabilisce che le riserve di posti
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili), si applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei
dirigenti scolastici (art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»), incluse quelle per il conferimento degli incarichi
di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione
secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.
Dinanzi al Tribunale pende il
giudizio promosso da alcuni docenti – inseriti nella graduatoria provinciale “B”
di Lecce relativa agli incarichi annuali di dirigenza scolastica per il settore
formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado per l'anno
scolastico 2005/2006 – per l'annullamento, previa sospensiva, della graduatoria
nella parte in cui è riconosciuto ai concorrenti, mediante l'annotazione
accanto al loro nominativo delle sigle “N” (Invalido civile) ed “M” (Orfano o
vedovo di guerra, per servizio o per lavoro), il diritto alla riserva dei posti
in applicazione dell'art. 8-bis suddetto.
Il giudice premette che i
ricorrenti, asserendo di essere pregiudicati dal riconoscimento della riserva
ai concorrenti che occupavano un posto deteriore in graduatoria, avevano
chiesto l'annullamento della graduatoria per violazione dell'art. 8-bis,
interpretando la norma nel senso che essa presuppone la disoccupazione dei
soggetti facenti parte delle categorie protette, con conseguente
inapplicabilità ai docenti di ruolo della pubblica istruzione.
Subordinatamente, avevano eccepito l'illegittimità costituzionale dello stesso
articolo per l'ipotesi che venisse interpretato nel senso di ammettere alla
riserva i soggetti privi del requisito della disoccupazione.
1.1. – Sospesa la graduatoria
sino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale,
il giudice remittente, nel soffermarsi sulla rilevanza, argomenta in ordine
all'interpretazione ritenuta più plausibile sia della legge n. 68 del 1999 che
della norma impugnata.
Il primo presupposto
interpretativo è che le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche
amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione, anche
dopo la legge n. 68 del 1999. Il problema sorge, per le assunzioni tramite
procedure selettive, dal rapporto tra l'art. 7, comma 2, contenente il rinvio
all'art. 8, comma 2, e l'art. 16, comma 2, della suddetta legge del 1999.
Secondo il remittente, l'apparente antinomia è risolta ritenendo che l'art. 16
non consente il superamento dello stato di disoccupazione, ma si limita a
«facultizzare l'Amministrazione ad assumere i disabili che ne abbiano diritto
per merito di graduatoria», anche a prescindere dallo stato di disoccupazione e
anche in esubero rispetto ai posti ad essi riservati nel concorso, per
assolvere all'onere delle assunzioni obbligatorie. A sostegno richiama la
giurisprudenza che perviene alla stessa conclusione, pur con argomentazioni
diverse. Dà conto, poi, dell'opposto e non condiviso indirizzo
giurisprudenziale che, sulla base del suddetto art. 16, ha ritenuto superato il
necessario presupposto della disoccupazione per l'operatività delle quote di
riserva.
Il secondo presupposto
interpretativo è che l'art. 8-bis si riferisce necessariamente al personale già
occupato, così introducendo una deroga al corretto principio secondo cui le
quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano
necessariamente lo stato di disoccupazione, anche dopo la legge n. 68 del 1999.
Il remittente conclude che la
causa non può essere definita indipendentemente dalla questione di costituzionalità.
1.2. – In ordine alla non
manifesta infondatezza, il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale
in tema di assunzioni privilegiate nell'impiego pubblico, secondo la quale la
tutela delle categorie protette, accordata consentendo un più agevole
reperimento di un'occupazione, andrebbe ragionevolmente contemperata con
l'interesse, di pari rango costituzionale, a che la pubblica amministrazione
possa disporre di strumenti di selezione volti alla provvista di impiegati
idonei allo svolgimento delle funzioni. D'altra parte, aggiunge il Tribunale
amministrativo regionale, nella Costituzione non è rinvenibile una tutela delle
categorie protette estesa dall'ingresso nel mondo del lavoro allo sviluppo di
carriera, prescindendo dall'interesse di altri soggetti presenti o aspiranti ad
entrarvi, oltre che dall'interesse dell'amministrazione. L'art. 38 Cost. si
limita a stabilire che «gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale» e non attribuisce un diritto incondizionato a
posizioni di favore nell'ambito dei percorsi professionali. La stessa legge n.
68 del 1999 non disciplina istituti volti a favorire lo sviluppo di carriera
dei soggetti svantaggiati. Comunque, non appare conforme a Costituzione una previsione
che, muovendo dall'intento di favorire tale sviluppo, sacrifichi
irragionevolmente e ingiustificatamente le posizioni di soggetti meritevoli di
tutela all'interno dell'impiego pubblico e l'interesse della stessa
amministrazione pubblica.
Pertanto, l'art. 8-bis, nel
consentire ai docenti svantaggiati, ai sensi della legge n. 68 del 1999, di
fruire delle quote di riserva nelle procedure concorsuali per il reclutamento
dei dirigenti scolastici e il conferimento degli incarichi annuali di
presidenza, in tal modo prescindendo dallo stato di disoccupazione, contrasta
con molteplici parametri costituzionali. Con l'art. 3 Cost., atteso che il
riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette
comprimerebbe posizioni giuridiche professionali consolidate in capo ad altri
soggetti, come nel caso di specie i controinteressati. Con l'art. 4 Cost., per
gli stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le condizioni idonee a
rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro, mentre la norma censurata
violerebbe il diritto al lavoro di coloro che perdono il posto. Con l'art. 38,
terzo comma, Cost., atteso che la norma impugnata, non limitandosi a favorire
l'avviamento professionale, ma promuovendo indiscriminatamente lo sviluppo di
carriera, supererebbe gli adeguati livelli di tutela imposti dal rispetto dei
canoni di solidarietà che devono ispirare la legislazione sociale, specialmente
in materia di impiego pubblico. Con l'art. 97 Cost., violando i canoni di buon
andamento e imparzialità, mediante la compressione dell'esigenza della pubblica
amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire le
posizioni di responsabilità, in tal modo travalicando il quantum di tutela
riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli artt. 3, 4, e 38 Cost.
2. – I ricorrenti del giudizio
principale si sono costituiti fuori termine.
3. – Sono intervenuti i
convenuti in altri analoghi processi dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale di Lecce, relativi alle graduatorie delle Province di Brindisi e di
Taranto, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, per difetto di giurisdizione
del giudice a quo e, in via gradata, l'infondatezza della questione di
costituzionalità.
4. – In prossimità della data
fissata per la camera di consiglio, hanno presentato memorie sia i ricorrenti
costituiti tardivamente che i terzi intervenuti.
5. – Inoltre, fuori termine,
sono intervenuti altri terzi, essendo parti in un diverso processo nel corso
del quale è stata successivamente sollevata identica questione di costituzionalità.
Considerato in diritto
1. – È all'esame della Corte la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni
settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
della Puglia, sezione staccata di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e
97 della Costituzione.
La disposizione impugnata
stabilisce che le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili), si applicano alle procedure
concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici (art. 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»),
incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata
annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei
artistici e negli istituti d'arte.
Il giudice remittente (dinanzi
al quale pende il giudizio promosso da alcuni docenti – inseriti nella
graduatoria provinciale “B” di Lecce relativa agli incarichi annuali di
dirigenza scolastica per il settore formativo della scuola primaria e
secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2005/2006 – per l'annullamento,
previa sospensiva, della graduatoria, nella parte in cui è riconosciuto ai
concorrenti il diritto alla riserva dei posti in applicazione dell'art. 8-bis
suddetto) solleva la questione assumendo due presupposti interpretativi.
In primo luogo, il Tribunale
amministrativo regionale sostiene che il principio, secondo cui le quote di
riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano
necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto interessato – costante
nella vigenza della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private) –, persiste anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999.
Il Tribunale amministrativo regionale si sofferma sull'apparente antinomia tra
l'art. 7, comma 2, contenente il rinvio all'art. 8, comma 2, e l'art. 16, comma
2, della citata legge del 1999. Ritiene poi che l'impugnato art. 8-bis
introduca una deroga al suddetto principio per i soli dirigenti scolastici e
per gli incarichi di presidenza, non potendo che riferirsi, per non essere
privo di destinatari, al personale in servizio, sicuramente non disoccupato.
Ciò premesso, secondo il
remittente, l'art. 8-bis contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., atteso che il
riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette
comprimerebbe posizioni giuridiche consolidate in capo ad altri soggetti; con
l'art. 4 Cost., per gli stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le
condizioni idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro, mentre
la norma censurata violerebbe il diritto al lavoro di coloro che perdono il
posto; con l'art. 38, terzo comma, Cost., atteso che la norma impugnata, non
limitandosi a favorire l'avviamento professionale, ma promuovendo
indiscriminatamente lo sviluppo di carriera, supererebbe gli adeguati livelli
di tutela imposti dal rispetto dei canoni di solidarietà che devono ispirare la
legislazione sociale, specialmente in materia di impiego pubblico; con l'art.
97 Cost., violando i canoni di buon andamento e imparzialità, mediante la
compressione dell'esigenza della pubblica amministrazione alla selezione dei
soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni di responsabilità, in tal
modo travalicando il livello di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati
dagli artt. 3, 4, e 38 Cost.
Sostanzialmente, il Tribunale
censura la previsione delle quote di riserva nell'attribuzione degli incarichi
annuali di presidenza (e nelle procedure concorsuali per la dirigenza
scolastica) sotto il profilo del difetto di ragionevolezza di una deroga
rispetto al principio, valevole in generale per l'applicabilità delle quote,
che presuppone lo stato di disoccupazione. La deroga attribuisce una tutela che
va oltre quella costituzionalmente riconosciuta dall'art. 38 Cost. Non
limitando l'operatività delle quote all'avvio al lavoro dei disoccupati, ma
facendole operare nello sviluppo di carriera, la disposizione supererebbe i
livelli di tutela costituzionalmente imposti dal rispetto del canone di
solidarietà. Travalicando il livello di tutela riconoscibile ai soggetti
svantaggiati sulla base della Costituzione, comprimerebbe irragionevolmente
l'esigenza dell'amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei
a ricoprire posizioni di responsabilità.
2. – Preliminarmente, va
dichiarata l'inammissibilità della costituzione dei ricorrenti del giudizio
principale e l'inammissibilità dell'intervento dei terzi rispetto allo stesso
giudizio. Entrambi sono stati effettuati oltre il termine stabilito dall'art.
25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), computato secondo quanto previsto
dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale. Tale termine è, per costante orientamento di questa Corte,
perentorio (sentenza n. 108 del 2006).
3. – Sempre in via preliminare,
deve essere dichiarato inammissibile l'intervento tempestivo dei docenti
estranei al giudizio a quo, convenuti in altri analoghi processi dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale di Lecce, relativi alle graduatorie delle Province
di Brindisi e di Taranto. È principio consolidato quello della necessaria
corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale;
principio derogabile nei casi in cui il giudizio costituzionale incida
direttamente su posizioni giuridiche soggettive e i titolari di esse non
abbiano la possibilità di difenderle come parti del processo di provenienza, a
nulla rilevando che le parti intervenute abbiano in corso giudizi analoghi a
quello principale. In tale ultimo caso, come questa Corte ha già affermato
(ordinanza n. 179 del 2003), «la contraria soluzione si risolverebbe nella
sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità
costituzionale».
4. – La questione è fondata.
È opportuno premettere il quadro
normativo entro il quale si inserisce la disposizione impugnata. I datori di
lavoro pubblici, come i privati, sono obbligati ad avere alle loro dipendenze
lavoratori appartenenti alle categorie protette nella percentuale prevista
dalla legge in relazione al numero degli occupati. La legge n. 68 del 1999 si
occupa del lavoro nelle pubbliche amministrazioni in due disposizioni: l'art. 7
e l'art. 16. Con riferimento alle assunzioni tramite procedure selettive, che
qui interessano, l'art. 7, comma 2, prevede (stante il richiamo all'art. 36,
comma 1, lett. a, del d. lgs. n. 29 del 1993, ora art. 35, comma 1, del d. lgs.
n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche») che i disabili – iscritti nella
graduatoria dei disoccupati di cui al successivo art. 8 – hanno diritto alla
riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti
messi a concorso. Secondo l'art. 16, comma 2, i disabili idonei nei concorsi
pubblici possono essere assunti – ai fini del rispetto della quota d'obbligo –
anche se non disoccupati e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel
concorso.
D'altro canto, per il
reclutamento dei dirigenti scolastici (la cui qualifica è stata introdotta nel
1998, mediante l'aggiunta dell'art. 25-bis al d. lgs. n. 29 del 1993, ora art.
25 del d. lgs. n. 165 del 2001), l'art. 29, cui rinvia la norma impugnata,
prevede il corso-concorso, al quale sono ammessi i docenti laureati, in ruolo
da almeno sette anni. Gli incarichi di presidenza di durata annuale, propri
dell'ordinamento precedente (art. 477 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; art. 22,
comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001 -»; artt. 1-sexies e 1-octies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante
«Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità
dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte
di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti», introdotti dalla
legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43), continuano a sussistere in via
transitoria, per effetto della stessa disposizione, e sono conferiti a docenti
in possesso di determinati requisiti di professionalità, sulla base di
graduatorie compilate secondo titoli di servizio, di studio e di cultura
(ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 40
del 2005). Ai sensi dell'art. 8-bis impugnato, gli incarichi annuali di
presidenza (e, nel prossimo futuro, quelli di dirigente scolastico) sono
conferiti seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve di
posti per le categorie protette.
Secondo il sopra descritto
quadro normativo – correttamente ricostruito dal giudice remittente in
direzione conforme alla giurisprudenza prevalente – le quote di riserva nelle
assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo
stato di disoccupazione del soggetto interessato, anche dopo l'entrata in
vigore della legge n. 68 del 1999, essendo solo consentito (art. 16 cit.) alle
amministrazioni di prescindere dallo stato di disoccupazione qualora ritengano
di saturare l'aliquota da riservare agli invalidi, anche in deroga al limite
percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici. Conseguentemente, l'art.
8-bis, che deve essere riferito al personale in servizio, risultando altrimenti
privo di destinatari, introduce una deroga al necessario stato di
disoccupazione di cui al suddetto principio, per i soli dirigenti scolastici e
per i présidi incaricati.
4.1. – In base agli artt. 3 e
97 Cost., la progressione di carriera dei dipendenti pubblici deve avvenire nel
rispetto dei principi di eguaglianza e di imparzialità, a seguito di
valutazioni comparative della preparazione e delle esperienze professionali.
L'art. 38, terzo comma, Cost. dispone che i disabili hanno diritto
«all'avviamento professionale». Dunque, i disabili sono favoriti nell'accesso
alle attività professionali e nell'inserimento nei posti di lavoro.
In applicazione della suddetta
norma costituzionale, posta a tutela dei disabili, la legislazione ordinaria
stabilisce, per questi, il diritto al lavoro e alla conservazione del posto, il
diritto a speciali modalità per lo svolgimento dei concorsi, il diritto alla
precedenza nell'assegnazione della sede e nelle procedure di trasferimento a
domanda, il diritto a prestazioni compatibili con le minorazioni, il diritto
all'assistenza per recarsi al posto di lavoro, il diritto a non essere
trasferiti senza consenso, il diritto a progetti individuali di integrazione.
Nella ponderazione degli
interessi in gioco, quelli ispirati al principio di eguaglianza e del merito e
quelli ispirati al principio solidaristico, la Costituzione consente la
prevalenza del secondo sul primo per quanto attiene all'accesso al lavoro, ma
non prevede altrettanto per la progressione in carriera dei disabili già
occupati.
La legge ordinaria che, oltre a
favorire l'accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la carriera, produce una
irragionevole compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito, a danno
dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione.
L'equilibrio tra i due
interessi pubblici, quello che riguarda l'eguaglianza e il buon andamento degli
uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili, è stabilito
dall'art. 38 Cost., che consente di derogare al primo solo per favorire
l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, non la loro progressione, una
volta entrati.
Questa Corte ha già avuto modo
di stabilire, vigente la precedente legislazione, che la tutela assicurata ai
disabili tramite le quote concerne i disoccupati (sentenze n. 93 del 1985 e n.
279 del 1983) ed è volta alla facilitazione del reperimento della prima
occupazione (sentenze n. 622 del 1987, n. 55 del 1961 e n. 38 del 1960). Nella
stessa direzione sono orientati i principali atti dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite (Regole standard sulle pari opportunità dei disabili del 20
dicembre 1993, risoluzione n. 48 del 1996 dell'Assemblea generale, regola n. 7)
e dell'Unione Europea (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, artt. 21 e 26), che dispongono il divieto di
discriminazioni nell'accesso all'impiego.
Si deve aggiungere che il
regime di favore nella progressione degli insegnanti imposto dall'art. 8-bis
produce una ulteriore disuguaglianza, in quanto riservato ai soli disabili
occupati nella scuola.
Va, pertanto, dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge n. 136 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 dello stesso anno,
nella parte in cui si riferisce alle procedure per il conferimento degli
incarichi di presidenza.
Data l'evidente connessione tra
le predette procedure, rilevanti nel giudizio a quo, e le procedure concorsuali
per il reclutamento dei dirigenti scolastici previste dall'art. 29 del d.lgs.
n. 165 del 2001, cui rinvia la norma impugnata, in applicazione dell'art. 27
della legge n. 87 del 1953, va dichiarata l'illegittimità costituzionale della
parte residua dello stesso articolo 8-bis.
Resta assorbito l'ulteriore
profilo relativo all'art. 4 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, nella parte in cui si riferisce alle procedure per il
conferimento degli incarichi di presidenza;
dichiara, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della parte residua
dello stesso articolo 8-bis.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11
maggio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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