Precari presi per il culo

17 NOVEMBRE 2006 (Aggiornato con un video) – Non serve misurare le parole con certa gente.
Che si trattasse di una presa per il culo in pochi erano disposti a crederlo,
ma era una presa per il culo. L’emendamento che doveva salvare le graduatorie è
stato trasformato di nascosto in un’altra cosa, degna di miglior causa. Non si
sa chi, non si sa in quale bar o in quale gabinetto della Camera. La questione
della montagna era niente in confronto a questa sceneggiata. Noi lo avevamo
sospettato. Il Ministro Fioroni lo
aveva confermato ieri l’altro. Dubbi sugli emendamenti ci erano
venuti. Oggi pomeriggio l’on. Emerenzio Barbieri, dell’opposizione
aveva messo il dito nella piaga, scrivendo così a una precaria: “Se i deputati
della sinistra manterranno l'emendamento 66.28 non ho problemi a votarlo. Ho
forti dubbi, considerata l'obbedienza cieca che la maggioranza ha nei confronti
del Governo, che lo mantengano”. E in serata il presidente della Commissione
Cultura della Camera, Pietro Folena, firmatario dell’emendamento che doveva
salvare le graduatorie esprime la sua delusione. E dice: “La dolorosa questione del
superamento delle graduatorie permanenti della scuola non è stata risolta dal governo in modo soddisfacente”. E ancora:
“Tutti i nostri sforzi per il mantenimento delle graduatorie hanno sortito
qualche – purtroppo ancora insufficiente – effetto. Nel maxiemendamento si
prevede che le graduatorie verranno utilizzate per le immissioni in ruolo dopo
il piano triennale. Ma questo non ci basta. Su questa battaglia Rifondazione è
in prima linea e voglio ringraziare in particolare Franco Giordano per
l’impegno profuso a favore dell’emendamento (ormai famoso) 66.28. Ma non ci
basta quanto ottenuto”. Ma i precari non sanno ancora cosa davvero ci sia
scritto nell’emendamento. Dopo essere stato ignorato dalla Commissione Cultura,
poi dalla Commissione Bilancio, poi dall’Aula, oggi pomeriggio l’emendamento ha
subìto oggi una magia e si è trasformato. Del resto, se si fosse trattato di
buone notizie, sarebbero state date con enfasi e non con dispiacere. Ma ecco
cosa c’è nell’uovo di Pasqua fuori stagione. Il nuovo testo che si aggiunge al
testo ammazza-graduatorie previsto dall’art. 66 della Finanziaria recita: “In
ogni caso, ove a seguito della piena attazione del piano triennale per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, fosse necessario
comunque procedere alla copertura di posti disponibili, in deroga al meccanismo
di cui alla presente disposizione (cioè l'abolizione delle graduatorie, ndr.) e
fatto salvo comunque il criterio di cui alla precedente lettera a) (relativo
all'aumento dello 0,4 del rapporto alunni/classe) previo parere del Consiglio
Nazionale della Pubblica istruzione, con decreto del Ministro della Pubblica
istruzione, potrà attingersi alle graduatorie permanenti nonché alle
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente a
quella di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve le
assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe
di concorso”. Altro che
salvaguardia delle graduatorie, dunque. Queste ultime saranno ancora efficaci,
dopo il 2010, solo al concorrere delle tre condizioni sopra elencate. Bastava
dirlo. Che bisogno c’era di menarsela per settimane facendo credere ai
lavoratori cose diverse da quelle che ora si prospettano? Con questo nuovo
emendamento-paragrafo la posizione dei precari si trasforma in presa di
coscienza dell’esistenza di un piano preciso diretto a eliminarli poiché quel
testo equivale a una tomba dei diritti e delle aspettative maturate dai precari
dopo anni di sfruttamento e di abuso di contratti a termine. Questo sito aveva
già scritto che anche qualora la questione si fosse trasformata in una bolla di
sapone, come i precari-dormienti speravano, su questo governo, che sta
raggiungendo i livelli di quello precedente, sarebbe comunque rimasta l’onta di
avere tentato di eliminare le graduatorie, i diritti e la serenità di migliaia
di famiglie italiane attraverso la redazione dell’art. 66 di un disegno di
Legge finanziaria il cui artefice dovrebbe ora avere il coraggio di uscire allo
scoperto rivendicandone la paternità. E invece si è costretti ad assistere
all’ennesima sceneggiata che ha il sapore della tragedia. Sentite questa: “Non
sappiamo – spiega Folena – se la mancata inclusione del nostro emendamento nel
maxiemendamento del governo sia attribuibile, come dichiarato informalmente dal
governo, ad un errore nella
formulazione del maxiemendamento stesso, oppure ad altri motivi. Ma ci
aspettiamo che gli impegni dichiarati su questa materia, anche nei colloqui
intercorsi tra il Presidente del Consiglio, il ministro dell’Economia e il
segretario di Rifondazione Comunista, vengano mantenuti nel prosieguo
dell’esame della legge finanziaria”. Capito? Dopo aver vagato per varie
Commissioni e per l’Aula, l’emendamento è stato vittima di un errore di
formulazione. Qui di seguito il comma 265 del maxiemendamento comprensivo della
parte emendata (qui pubblicata in blu) dell’art. 66 del Disegno di Legge Finanziaria
2007, pubblicato dal sito del
professor Andrea Florit.
IL VIDEO CON LE ACCUSE
(Senti da che pulpito...)
Maxiemendamento,
comma 265
[…]
265. Per meglio
qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso
misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il
razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al
sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica
istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007-2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle
classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle
istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti
responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse
realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del
rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei
criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione
di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi
scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica,
anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta
collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie
locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009,
da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica circa la concreta fattibilità dello stesso, per
complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno
del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e
rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad
abbassare l'età media del personale docente e di definire contestualmente
procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000
unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere
dall'anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all'articolo
1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell'accesso
ai ruoli nella misura del 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili ai sensi dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa
di avere efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed
esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente
disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle
predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami
e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a
tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è
abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto
B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei
servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data del 2
maggio 2005, di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie
permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio
di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999,
n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione
nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella
scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333. In ogni caso, ove a seguito della piena attuazione del piano triennale
per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, fosse necessario
comunque procedere alla copertura di posti disponibili, in deroga al meccanismo
di cui alla presente disposizione, e fatto salvo comunque il criterio di cui
alla lettera a), previo parere del CNPI, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, si può attingere alle graduatorie permanenti nonché alle
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente a
quella di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve
le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima
classe di concorso;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio
a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più
significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma
128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di
formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze
necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido
conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a
distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti
dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione
e di funzionale collegamento con il territorio.
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