Il 31 ottobre ultimo
giorno utile per recedere dal tributo per il Fondo credito dell’ente
Contributo all’Inpdap, scade il termine per la
disdetta
Milioni di pensionati
sono all’oscuro della possibilità di rifiutare il prelievo mensile
Intanto la Commissione Bilancio del Senato approva un emendamento in Finanziaria

22 OTTOBRE 2007 –
Il balzello nascosto nella busta paga dei pensionati, introdotto quasi in
silenzio da un decreto del ministero guidato da Padoa Schioppa, sta per colpire
a insaputa di milioni di interessati. Molti l’hanno scoperto in tempo anche grazie a
un nostro servizio di giugno e, indignati, hanno inviato una lettera di
disdetta all’ente. Sì, perché il decreto in questione consente a chi non è
d’accordo con il tributo di recedere dal medesimo con una raccomandata da
inviare entro la fine di ottobre 2007. Poi il tributo diventerà definitivo. Il
clima di omertà che ha accompagnato l’operazione e il silenzio di mass media
(Mi Manda Raitre ha dedicato un servizio pochi giorni osono, quasi in extremis)
oltre che quello dei sindacati, si sta ritorcendo contro gli uffici, alle prese
con valanghe di disdette anche se spesso non legittime. La disdetta infatti può
essere esercitata solo dagli attuali pensionati Inpdap e dai lavoratori in
servizio che siano iscritti a casse pensionistiche diverse dall’Inpdap.
Aggiornamento al 25 OTTOBRE 2007 - Sul problema è intervenuto il Parlamento,
approvando un emendamento che tuttavia è ancora nel mondo dei sogni visto che è
inserito nel disegno di legge finanziaria il quale, proprio perché disegno di
legge non pè una legge. In Commissione Bilancio del Senato, che sta discutendo
la legge finanziaria 2008, Forza Italia è riuscita a far approvare un
emendamento (n.
3.0.4 della seduta n. 142) che ripristina il principio del silenzio
dissenso. “I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all’articolo 1 –
recita l’emendamento – possono iscriversi alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali (…) con obbligo di versamento dei contributi
nelle misure previste dall’articolo 3, previa comunicazione scritta all’Inpdap
della volontà di adesione”. Una norma di civiltà che però diventerà operativa solo
se e quando sarà approvata in aula dal Parlamento entro il 31 dicembre. (vi.bra.) Aggiornamento al 26 OTTOBRE 2007 – Ammettiamo di aver
commesso un piccolo errore del quale ci scusiamo con i nostri lettori.
L’emendamento in questione non riguarda il disegno di Legge finanziaria ma il
disegno di legge (n. 1889) di conversione in legge di un decreto fiscale di
accompagnamento alla Legge finanziaria, più precisamente intitolato “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in
materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”.
Quello, per intenderci, che ha visto il governo soccombere per sette volte
sotto i colpi dell’opposizione e di parte della maggioranza. Questa notte il
disegno di legge è stato approvato e con esso l’emendamento che abolisce il
prelievo automatico dell’Inpdap. Ora la palla passa alla Camera per la seconda
lettura. Questo il testo del decreto convertito questa notte dal Senato: Art. 3-bis. (Disposizioni in
materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP) 1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 7 marzo, n. 45
(Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2007, n. 83), sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui
all'articolo 1, possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste
dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di
adesione". a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla
gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal 6º mese successivo
alla pubblicazione della presente delle legge". Questo è invece il
testo integrale del DDL: Clicca
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per la disdetta
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