Sentenza shock per le
graduatorie a esaurimento dei prof
Tar: «Il servizio militare è valutabile»
Ora ci si aspetta un’ondata di ricorsi incrociati
tra docenti

9 SETTEMBRE 2008 – Una sentenza shock del Tar del Lazio rischia di creare scompiglio nelle graduatorie a esaurimento. I giudici romani hanno deciso che il servizio militare svolto in un periodo pur non coincidente con il servizio scolastico è valutabile nelle graduatorie, altrimenti si creerebbe una discriminazione tra chi ha avuto la fortuna di essere chiamato alla naja in un periodo utile e gli altri. Clicca qui per leggere la nostra inchiesta. La portata della sentenza è legata soprattutto alla circostanza che chi ne chiederà l’applicazione potrebbe superare in lista coloro che non facciano ricorso, pertanto ci si aspetta una valanga di pratiche a cascata. Un vero rompicapo per una categoria di professionisti sempre più messi alla berlina da legislatori, giudici e politici e che, pur di fronte al pesantissimo benservito ministeriale di questi giorni non hanno reagito neppure nella decima parte di come hanno reagito le hostess dell’Alitalia.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione
terza quater, sentenza n. 6421/2008
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater
composto da
dr. Mario Di Giuseppe Presidente
dr. Antonio Amicuzzi Consigliere
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. /2006 R.G. proposto da A,
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Desoindre ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Gorizia n.20;
contro
- il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato;
- il CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA
PROVINCIA DI BARI, in persona del suo dirigente pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
e nei confronti di
- B non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto direttoriale del 31.03.2005
nella parte in cui, all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva
ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati
in costanza di nomina;
- della graduatoria permanente della classe di
concorso AJ77 – 3° fascia – pubblicata in data 20 luglio 2006 dal Centro
Servizi Amministrativi della provincia di Bari, nella parte in cui non prevede
l’assegnazione al ricorrente del punteggio relativo al servizio militare di
leva alla (voce Servizi) e l’assegnazione del punteggio relativo
all’abilitazione per l’insegnamento di strumento musicale nell’istruzione
secondaria di primo grado (voce Titoli).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte
ricorrente;
Visti gli atti di costituzione
dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 30
gennaio 2008 il Consigliere Umberto Realfonzo; e udito l’Avvocato Desoindre per
il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Cesaroni.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto,
quanto segue:
FATTO
Con il presente gravame, il ricorrente
abilitatosi ai sensi dell’art.1 lett. a) D.M. dell’8-11-2004 (corso speciale annuale
riservato agli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori
di Musica, privi di abilitazione all’insegnamento, che avessero prestato almeno
360 giorni di servizio complessivi, in una delle classi di concorso 31 A, 32 A
o 77A, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004), impugna la graduatoria
permanente della provincia di Bari relativamente alla classe di concorso AJ77 —
3 Fascia (pianoforte nelle scuole medie ad indirizzo musicale) nella parte in
cui non si conosceva alcun punteggio per il servizio militare dichiarato in
domanda e neppure gli ulteriori 6 punti, previsti per la conseguita
abilitazione.
Il ricorso è affidato alla denuncia di due
motivi di ricorso relativi alla:
1. Violazione dell’art. 485 co.7. D.lgs. n.
297/1994, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
2. Violazione dell’art. 8 co. 3 del
31.03.2005; Manifesta illogicità e travisamento dei fatti.
L’amministrazione intimata si è formalmente
costituita in giudizio depositando l’istanza del ricorrente, la tabella di
valutazione dei titoli e l’atto impugnato.
Con ordinanza n. 5747 del 18 ottobre 2008 è
stata accolta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.
Chiamata all’Udienza di discussione, la causa,
uditi i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Entrambi i capi di doglianza del presente
ricorso sono fondati.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta
che il Decreto Direttoriale impugnato, in violazione dell’art. 485 co. 7 del
D.lgs. 297/1994, prevederebbe che il servizio militare di leva ed i servizi
sostitutivi assimilati per legge siano valutati solo se prestati in costanza di
nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo
coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare
durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che
avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza
poterli accettare trovandosi alle armi.
Né l’assenza di specifici riferimenti al
servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del
D.L. 97/2004) potrebbe far concludere per la sua non valutabilità.
Pertanto al ricorrente, avendo espletato il
servizio militare nel 1993-1994 dopo il conseguimento del diploma di pianoforte
di titolo di studio per l’accesso alla contestata graduatoria avvenuto in data
08-07-1992, in base alla tabella di valutazione dei titoli di servizio cui
all’Allegato 3 del D.D 3 1-03-2005, gli sarebbe spettato il corrispondente
punteggio.
L’art. 485 del DLT 297/1994 non risulterebbe
quindi abrogato né implicitamente e né esplicitamente da una successiva Legge.
Del tutto erroneamente probabilmente si
sarebbe applicato l’art. 84 D.P.R. 417/1974, abrogato dall’art. 676 del citato
Testo Unico Dl.gs. 297/1994, per cui il servizio militare di leva "…sono
valutati nella stessa carriera …come servizio non di ruolo solo se prestati in
costanza di servizio di insegnamento non di ruolo".
L’assunto è fondato.
La giurisprudenza, ricordata anche in sede di
ordinanza cautelare, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ha
costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile
(cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio
Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio
1997, n. 529) ai sensi dell’art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine
e grado).
Infatti la predetta norma, in via generale,
prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per
richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti
gli effetti".
Naturalmente la valutabilità del servizio
militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato
effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea)
indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo, in quanto, come
esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente
collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di
ostacolo all’instaurazione del rapporti di servizio.
La portata assolutamente generale del
7° comma dell’art. 485 D. L.vo297/1994 [1] che non è connotata da
limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba
necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi
ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle
procedure pubbliche selettive.
Di qui l’illegittimità del Decreto
Direttoriale del 31- 03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui,
all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi
sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza
di nomina.
Nel caso di specie deve dunque concludersi per
la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato
successivamente al conseguimento del titolo di studio.
2. Con il secondo motivo di gravame si lamenta
la violazione dell’art. 8co. 3 D.D. 31-03-2005 [2] in
relazione alla mancata attribuzione di punti spettanti a seguito dello
scioglimento della riserva conseguente all’abilitazione, la quale sarebbe stata
erroneamente considerata quale "nuovo titolo", la cui valutazione era
vietata dalla normativa (come emergerebbe dalla risposta del C.S.A. di Bari al
reclamo presentato dal ricorrente in data 24-07-2006) in base alla disposizione
ministeriale (circolare n° 40 prot. 582 del 9-5-2006) successiva all’impugnato
bando concorsuale, secondo la quale non sarebbe ammessa la presentazione di
alcun altro titolo valutabile.
Al contrario, per il ricorrente,
l’abilitazione all’insegnamento dello strumento musicale nell’istruzione
secondaria di primo grado era esattamente quello per cui si chiedeva lo
scioglimento della riserva e non configurava un altro nuovo e diverso titolo.
Conclusivamente chiede che - in conseguenza della votazione conseguita - per le
classi di concorso A031 e A032 (cfr. Allegato 2 bando concorsuale, punto A1),
al suo titolo venga attribuito il punteggio fisso ed unico di 6 punti previsto
dalla lettera H dell’Allegato 3 del citato D.D. 31.03.2005 (abilitazione
all’insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell’istruzione
secondaria di primo grado).
L’assunto è fondato nei sensi che seguono.
Si deve osservare che l’art. 8, del D.D.
31-03-2005, dedicato alle ammissioni con riserva, prevedeva tra l’altro, che
potessero essere inseriti "con riserva" nelle graduatorie permanenti
gli iscritti al corso speciale abilitante (cfr. lett. c).
Il ricorrente, avendo conseguito come
prescritto il titolo abilitante, aveva puntualmente e tempestivamente
presentato domanda di scioglimento della riserva in data 7 giugno 2006 (cfr.
all. 4 del deposito dell’Avvocatura erariale).
E’ dunque la norma che consentiva "la
riserva" a far escludere, sul piano logico, che l’abilitazione del
ricorrente potesse essere considerata un titolo ulteriore.
Al contrario la presenza di una esplicita
deroga collegata ai tempi sfalsati tra formazione delle graduatorie e
conseguimento del titolo, imponeva la valutazione dell’abilitazione
successivamente al suo conseguimento (con una prassi che del resto è comune anche
ad altre fattispecie).
Pertanto ai sensi del primo paragrafo, primo
periodo lett. a) della circolare n° 40 prot. 582 del 9-5-2006 (cfr. all. n. 9
al fascicoli di parte ricorrente), il ricorrente andava incluso (cfr. secondo
periodo) tra il personale "…..di cui alle lettere a) e b) a pieno titolo
nelle graduatorie permanenti con effetto dall’a.s. 2006/07 in base alla
posizione conseguente alla rideterminazione del punteggio effettivamente
spettante, derivante dalla somma del punteggio già acquisito, aumentato del
punteggio relativo alla valutazione della votazione conseguita a seguito del
superamento della procedura abilitante per la quale si provvede allo
scioglimento della riserva e dei connessi ulteriori incrementi di punteggio,
ove spettanti. Non è ammessa la presentazione di alcun altro titolo
valutabile".
In sostanza del tutto logicamente, il divieto
della valutazione dei titoli concerneva tutti i nuovi titoli ad esclusione di
quelli per il corso abilitante per cui, in relazione alla scansione obbligata
dei calendari scolastici, era stata espressamente prevista la possibilità di
una valutazione successiva.
Come esattamente ricordato anche dal
ricorrente, il tenore del testo normativo non lascia dunque dubbi circa la
valutabilità del titolo conseguito dal ricorrente in sede di scioglimento
seguito dalla richiesta di scioglimento della riserva con la produzione del
titolo abilitante.
In tali termini il motivo è fondato e deve
essere accolto.
3. In conclusione il ricorso è fondato e va
accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento degli atti
impugnati ed il diritto della valutazione del servizio militare e del titolo di
cui all’istanza di scioglimento della riserva del 7.6.2006.
Le spese, in relazione alla novità relativa
delle questioni trattate, possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio– Sez.III^-quater :
1) accoglie il ricorso e per l’effetto
annulla:
-- il Decreto Direttoriale del 31- 03-2005
nella parte in cui, all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva
ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati
in costanza di nomina;
-- i punteggi di servizio attribuiti al
ricorrente in sede di graduatoria permanente della classe di concorso AJ77 — 3
Fascia — pubblicata in data 20 Luglio 2006 dal Centro Servizi della provincia
di Bari nella parte in cui non hanno computato la valutazione del servizio
militare ed il titolo di cui all’istanza del ricorrente di scioglimento della
riserva del 7.6.2006.
2) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio – Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del
30 gennaio 2008 ed in prosecuzione in quella del 14 maggio 2008.
IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe
IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo
Depositata in
Segreteria l’8 luglio 2008