Ultim’ora
Richiesta di arresto per un senatore Pdl

La seduta della Giunta per le immunità riprende oggi alle ore 13.
19 GIUGNO 2008 – In diretta dal
Senato
[…]
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 10,00.
IMMUNITA' PARLAMENTARI
(Doc. IV, n. 1) Domanda di
autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare
degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente nei
confronti del senatore Nicola Di Girolamo
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE informa che, in data 9 giugno 2008, il
Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
la domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della
misura cautelare degli arresti domiciliari emessa, in data 7 giugno 2008, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma nei
confronti del senatore Nicola Paolo Di Girolamo nell’ambito del procedimento
penale pendente nei suoi confronti n. 19992/08 R.G.N.R. e n. 8733/08
R.G.GIP (Doc. IV, n. 1), per i reati di cui agli articoli: 1) 81,
capoverso, 294 del codice penale (attentati contro i diritti politici del
cittadino); 2) 81, capoverso, 495, primo, secondo e terzo comma, n. 1, 61, n.
2, del codice penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri); 3) 81,
capoverso, 48, 479, 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica commessa
dal pubblico ufficiale in atti pubblici determinata dall'altrui inganno); 4)
110, 81, 479, 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità ideologica
commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 5) 81, capoverso, 110, 48,
61, n. 2, del codice penale, 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361 (concorso in falsità in atti destinati alle operazioni
elettorali determinata dall'altrui inganno); 6) 81, capoverso, 110 e 323 del
codice penale (concorso in abuso d'ufficio); 7) 81, capoverso, 110 e 323 del
codice penale (concorso in abuso d'ufficio); 8) 100 del decreto del Presidente
della Repubblica del 30 marzo 1957 n. 361 (falsità in atti destinati alle
operazioni elettorali); 9) 496 del codice penale (false dichiarazioni sulla
identità o su qualità personali proprie o di altri).
La domanda di autorizzazione rileva come, in esito allo
svolgimento di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma,
sarebbe emersa l’esistenza di irregolarità in ordine alla presentazione della
candidatura alla carica di senatore della Repubblica dello stesso Di
Girolamo nell'ambito della Circoscrizione Estero, Ripartizione Europa. In
particolare il Di Girolamo avrebbe effettuato la richiesta di iscrizione
all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero), presso il Consolato italiano
di Bruxelles, senza aver conseguito l’effettiva residenza in quel Paese. Stando
alla ricostruzione del quadro normativo vigente fatta propria dall’autorità
giudiziaria richiedente, il Di Girolamo si sarebbe così presentato nelle ultime
elezioni politiche, nella Circoscrizione Estero, in assenza di uno dei
presupposti previsti dalla legge per essere candidato, in quanto privo della
residenza all’estero richiesta dall’articolo 8, comma 1, lettera b),
della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
In proposito, la domanda di autorizzazione espone quali siano le
procedure idonee ad ottenere il predetto presupposto della residenza
all’estero. Risulterebbe nella specie all'autorità giudiziaria che, presso gli
uffici consolari italiani all’estero e, in particolare, in Belgio, a tal fine
gli interessati dovrebbero presentare la documentazione rilasciata
dall’autorità straniera attestante l’acquisita residenza nel Paese in
questione. Il cittadino italiano potrebbe richiedere a questo punto al
Consolato italiano l’iscrizione all’A.I.RE., che comprende sostanzialmente
anche l’istanza di iscrizione all’anagrafe consolare del Consolato d’Italia nel
paese straniero. Il Consolato, sulla base della documentazione attestante
l’acquisita residenza all’estero, provvederebbe poi ad accettare la richiesta
d’iscrizione all’A.I.R.E. e ad iscrivere il cittadino italiano all’anagrafe
consolare del Consolato d’Italia all’estero, salvo che emergano elementi
ostativi.
Alla luce delle indagini svolte, l’autorità giudiziaria afferma
che il Di Girolamo non risulta residente in nessuna delle ripartizioni in cui è
suddivisa la Circoscrizione Estero e che, nella sua richiesta di iscrizione all’A.I.R.E.,
avrebbe dichiarato falsamente di essere residente in Belgio, nel Comune di
Etterbeek 1040, Avenue de Tervueren n. 143. Al riguardo l'autorità giudiziaria
sottolinea che l’Avenue de Tervueren situata nel territorio del Comune di
Etterbeek non raggiunge il numero civico 143, cioè l’indirizzo indicato dal Di
Girolamo, insistendo, invece, nel vicino e confinante Comune di Woluwe Saint
Pierre. Gli ulteriori accertamenti espletati dall’autorità giudiziaria
avrebbero altresì consentito di verificare come il Di Girolamo Nicola non avrebbe mai risieduto nel territorio di quei
Comuni e come lo stesso non avrebbe mai presentato, presso gli uffici
amministrativi competenti, una domanda finalizzata ad ottenere la residenza e/o
un permesso di soggiorno.
Il Di Girolamo si sarebbe presentato per la prima volta agli uffici del
Consolato d'Italia a Bruxelles il 14.2.2008, unitamente a tale Ferretti Gian
Luigi. I predetti si sarebbero recati presso il competente Ufficio per
l’iscrizione all’anagrafe consolare ed all’A.I.R.E. del Comune di provenienza.
Il Di Girolamo non avrebbe presentato alcuna documentazione dell’Autorità
Amministrativa belga attestante la sua residenza in Etterbeek, né avrebbe
esibito il c.d. "modello 2"(cioè l’attestazione da parte
dell’Autorità belga della presentazione della richiesta di residenza da parte
del cittadino straniero) che a dire della responsabile dell'Ufficio Anagrafe
Consolare, dottoressa Ciannella Filomena, in alcuni casi, verrebbe accettato
con riserva dal Consolato per procedere all’iscrizione in via
provvisoria. In realtà il Di Girolamo, a dire della Ciannella, si sarebbe
limitato ad affermare, a sostegno della sua istanza, di essere residente in
"Etterbeek, Avenue de Tervueren 143" e di avere, già a quella data,
presentato la necessaria richiesta per ottenere la residenza ed il permesso di
soggiorno dalla competente Autorità del Comune di Etterbeek.
La Ciannella Filomena, sulla base di tale dichiarazione asseritamente falsa,
trasmetteva il 14.2.2008 la nota al Comune di Roma – Ufficio A.I.R.E. – e
chiedeva l’iscrizione nel registro medesimo del Di Girolamo e, sostanzialmente,
il nulla osta al suo inserimento nell’elenco degli elettori della
Circoscrizione di Bruxelles.
La Ciannella ha dichiarato (vedi dichiarazioni di Ciannella Filomena in data
1.5.2008) che, sebbene avesse rilevato la "particolarità" della
procedura seguita nella iscrizione del Di Girolamo all’anagrafe consolare,(La
stessa Ciannella, sottolinea al riguardo: "a quanto ricordo, da quando
sono in servizio qui, non si è mai provveduto alla iscrizione provvisoria in
assenza di documenti di soggiorno come nel caso del Di Girolamo. E’ avvenuto in
concreto, in qualche caso, che abbia provveduto all’iscrizione provvisoria,
dietro presentazione del modello 2 con fotografia in cui l’Autorità belga
attestava che la persona aveva presentato richiesta per ottenere la carta di
soggiorno") al momento dell’inserimento dei dati del Di Girolamo nel
sistema informatico dell’Anagrafe consolare, ella aveva, comunque, apposto,
proprio per la necessità di regolarizzazione della pratica, l’annotazione
"in attesa dei documenti", circostanza confermata dalla
consultazione del sistema informatico dell’anagrafe consolare.
Successivamente, in data 5.3.2008, sempre presso gli uffici del
Consolato, il Di Girolamo si presentava dal Mattiussi Aldo, addetto all’ufficio
notarile del Consolato d’Italia a Bruxelles, insieme all’amico ed ex
collega di quest’ultimo, Cilli Oronzo. Il Mattiussi autenticava la dichiarazione
dell’indagato di accettazione della candidatura in cui (sempre falsamente
secondo l'autorità giudiziaria), il Di Girolamo dichiarava di essere residente
nel territorio di quella ripartizione elettorale. Il Mattiussi rilasciava
inoltre all’indagato, in mancanza della necessaria delega del Console
competente, una certificazione consolare, che lo stesso Mattiussi sottoscriveva
"per il Console", in cui si attestava che il Di Girolamo era
residente nella ripartizione elettorale del Consolato di Bruxelles ed era, di
conseguenza, iscritto nelle relative liste elettorali L'autorità giudiziaria
sottolinea come il Mattiussi abbia rilasciato tale attestazione, malgrado nel
sistema informatico dell’anagrafe consolare vi fosse la già ricordata
annotazione che si era, e sin dal 14.2.2008, in attesa dei documenti che
avrebbero dovuto attestare l’effettiva residenza del Di Girolamo in Etterbeek.
Il Di Girolamo quindi, mediante la presentazione della documentazione
attestante falsamente l’esistenza di uno dei presupposti indispensabili per
l’ammissione della propria candidatura, avrebbe indotto in errore i
rappresentati del proprio partito politico, ed attraverso loro, i componenti
dell’Ufficio Elettorale Centrale per la Circoscrizione Estero, competente, ai
sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
104 del 2003, a procedere a cancellare "dalle liste i nomi dei
candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione".
I predetti componenti dell’ufficio centrale avrebbero, conseguentemente,
ammesso la candidatura del Di Girolamo, affermandone "falsamente" la
legittimità, per l’esistenza di tutti i presupposti di legge, compreso quello,
in realtà insussistente, della "residenza nella relativa
ripartizione".
La sopra esposta ricostruzione dei fatti, ad avviso dell'autorità
giudiziaria richiedente, risulterebbe altresì confermata dalle dichiarazioni
rese nel corso delle indagini da Fantetti Raffaele e da Cilli Oronzo. In
particolare quest'ultimo, titolare dell’appartamento situato in Avenue de
Tervueren n. 143, Woluwe Saint Pierre, davanti ai P.M. ha dichiarato che il Di
Girolamo non aveva mai risieduto o abitato presso quell’indirizzo; si sarebbe
trattato di un indirizzo di comodo che lui stesso aveva fornito al Di Girolamo
su richiesta di un suo amico, Andrini Stefano.
Sussisterebbero per l'autorità giudiziaria le esigenze cautelari di cui
all’articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale e,
in particolare, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di
quelli per cui si procede, in quanto il Di Girolamo potrebbe portare ad
ulteriori conseguenze i reati perpetrati, così come realizzare condotte
delittuose di analoga natura, tutte fondate sulla falsa affermazione di
circostanze relative alla sua residenza all’estero. Sussisterebbe, altresì, il
pericolo di inquinamento probatorio di cui all’articolo 274, comma 1, lettera
a), del codice di procedura penale, in quanto il Di Girolamo, proprio in
ragione della posizione e qualità personale dello stesso e dei suoi contatti
all’interno delle strutture pubbliche, ove lasciato in libertà, secondo
l’autorità giudiziaria potrebbe esercitare illecite pressioni e comunque
pregiudicare, anche attraverso la formazione di falsa documentazione, la
necessaria genuina acquisizione dei riscontri probatori alla ricostruzione
dell’attività delittuosa. A tal proposito sarebbero significative le
dichiarazioni di Cilli Oronzo il quale ha riferito che, dopo essere stato
interrogato dal pubblico ministero, quindi la sera del 15.5.2008, si è
incontrato con Andrini Stefano, che aveva voluto sapere il contenuto delle
dichiarazioni dallo stesse rese. Ad ulteriore riscontro del tentativo,
attualmente in corso, di inquinare l’acquisizione degli elementi di prova,
nell’ambito del procedimento a carico del Di Girolamo, sarebbe altresì
sufficiente leggere le missive indirizzate all’Ufficio del pubblico ministero
da Ferranti Dario ed in cui chiaramente (vedi missiva del 30.5.2008) questi
riferisce di essere stato contattato per conto del Di Girolamo da una sedicente
sua "collaboratrice" che gli richiedeva notizie circa il
"controllo della residenza" da parte della Polizia belga.
Apparirebbe pertanto evidente, per l’autorità giudiziaria, l’attualità del pericolo
di inquinamento probatorio che solo l’applicazione di una misura restrittiva
nei confronti del Di Girolamo può far venire meno.
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
ordinario di Roma ha quindi disposto l’applicazione della misura cautelare
degli arresti domiciliari nei confronti del Di Girolamo Nicola Paolo, nonché
richiesto, ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione e degli articoli 4 e 5
della legge n. 140/2003, l’autorizzazione all’esecuzione della misura da parte
della Camera competente.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari - fermo restando che non spetta a questa
compiere una rivalutazione del materiale probatorio acquisito al fine di
verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal codice di procedura
penale per l'applicazione delle misure cautelari - sulla base dei precedenti
parlamentari il primo parametro alla stregua del quale la Giunta medesima deve
assumere le proprie determinazioni è quello relativo all’esistenza o meno del
cosiddetto fumus persecutonis. Infatti ove, dalla richiesta e dagli
elementi a sostegno della stessa trasmessi dall'autorità giudiziaria, dovesse
emergere che gli addebiti formulati al Di Girolamo Nicola sono manifestamente infondati,
tale circostanza sarebbe sintomo del predetto fumus persecutionis
e renderebbe inaccoglibile la richiesta di procedere all’applicazione della
misura coercitiva nei confronti del parlamentare (Doc IV, n. 2-A XII
legislatura e Doc IV., n.4-A, XIII legislatura). A conclusioni analoghe
dovrebbe pervenirsi in presenza di palesi anomalie procedurali che
evidenziassero un uso distorto delle funzioni giudiziarie in danno del
parlamentare.
Qualora la Giunta ritenesse di escludere la sussistenza di qualsiasi
intento persecutorio in danno del parlamentare, l’ulteriore parametro di
valutazione è rappresentato dall’esigenza di garantire l’integrità dell’organo
parlamentare, esigenza che costituisce il fine prevalente della garanzia
costituzionale contemplata dall’articolo 68 della Costituzione. Tale finalità,
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di Camera e di Senato, può
essere pretermessa solo in presenza di casi particolarmente gravi, in cui la
natura del reato, la pericolosità del soggetto, l’indispensabilità assoluta
della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto
progredire del procedimento penale, siano tali da soverchiare l’altra esigenza (Atti
Senato, XIII Leg., Doc. IV, n. 4-A). Pertanto, solo la straordinaria
gravità del reato e la eccezionale rilevanza delle esigenze
cautelari potrebbero rendere motivata e giustificabile la eventuale decisione
di arrecare un vulnus al plenum assembleare e quindi di alterare
l’equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare (Atti Camera
XIII Leg.Doc IV, n. 17-A; Atti Senato, XIV Leg., Doc. IV, n. 1-A)".
Seguono interventi dei senatori SARRO(PdL), LI GOTTI(IdV), PASTORE(PdL), SANNA(PD), LUSI(PD), ADAMO (PD), nonché del PRESIDENTE .
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
VERIFICA DEI POTERI
Comunicazioni del Presidente
Il PRESIDENTE enuncia i riscontri pervenuti alla Giunta in
ordine alle incompatibilità dichiarate nella scorsa seduta: sono pervenute
lettere di dimissioni da consigliere regionale, corredate dell’impegno ad
astenersi dalle relative funzioni, a firma dei senatori Antezza, Chiurazzi, De
Eccher, De Lillo, Digilio, Gustavino, Latronico, Orsi, Sanna, Serafini,
Sibilia, Spadoni e Tancredi; è pervenuta lettera di dimissioni da assessore regionale,
corredata dell’impegno ad astenersi dalle relative funzioni, a firma del
senatore Di Giacomo; sono pervenute lettere di dimissioni da consigliere
regionale, corredate degli estremi della seduta di presa d’atto del relativo
Consiglio regionale, a firma dei senatori Galperti, Mauro e Saccomanno.
Dal senatore Antinoro è pervenuta, invece, una lettera in cui si
comunicano le dimissioni da senatore. Nel presupposto che tali dimissioni siano
motivate dalle due procedure di incompatibilità in atto, queste ultime
esauriscono i loro effetti.
Dal senatore Di Stefano, infine, è pervenuta una missiva che non
reca alcuna opzione: pertanto avrà corso la procedura già autorizzata nella
scorsa seduta.
Prende atto la Giunta.
CONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la Giunta tornerà a riunirsi per
esaminare il Doc. IV, n. 1, nonché per il subentro nel seggio del senatore
Antinoro laddove l’Assemblea prenda atto delle relative dimissioni in
settimana. Mentre questa seconda incombenza è eventuale e la sua messa
all’ordine del giorno dipenderà dalle determinazioni della Presidenza del
Senato, la prima sarà affrontata in una seduta che avrà luogo giovedì 19 giugno,
alle ore 13.
La seduta termina alle ore 10,50.
AGGIORNAMENTO - Non certo per spirito di casta, ma il Senato,
su espressa richiesta di Marco Follini, Pd, presidente della Giunta delle
elezioni e delle immunita' parlamentari di Palazzo Madama, respinge l’autorizzazione
all’arresto del senatore. Spiega Follini: “In sessant'anni di vita repubblicana
è accaduto solo quattro volte che il Parlamento abbia votato per accogliere una
richiesta di arresto. Si trattava di Moranino, Saccucci, Negri ed Abbatangelo.
Tutte vicende drammatiche e sanguinose”. Clicca su documento
completo. Anche se non
tutti ne sono felici, il senatore non si arresta.
Il senatore, salvato dall’arresto grazie anche al provvidenziale apporto del Pd, oltre che grazie alla sua innocenza, parla di scuola e di buona amministrazione. Clicca qui.
Legislatura
16º - Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - Resoconto sommario
n. 6 del 24/06/2008
GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI
MARTEDÌ 24 GIUGNO 2008
6ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 12,25.
IMMUNITA' PARLAMENTARI
(Doc.
IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'esecuzione
dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari
nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore
Nicola Di Girolamo
(Seguito e conclusione dell'esame)
La Giunta prosegue l’esame, iniziato nella seduta del 17
giugno e proseguito nella seduta del 19 giugno 2008, della domanda di
autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare
degli arresti domiciliari emessa, in data 7 giugno 2008, dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti del senatore
Nicola Paolo Di Girolamo, nell'ambito del procedimento penale n. 19992/08
R.G.N. e n. 8733/08 R.G. GIP (Doc. IV, n. 1), nel quale al medesimo
senatore sono contestati i reati di cui agli articoli: 1) 81, capoverso, 294
del codice penale (attentati contro i diritti politici del cittadino); 2) 81,
capoverso, 495, primo, secondo e terzo comma, n. 1, 61, n. 2, del codice penale
(falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri); 3) 81, capoverso, 48, 479, 61, n. 2, del
codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici determinata dall'altrui inganno); 4) 110, 81, 479, 61, n. 2, del
codice penale (concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale
in atti pubblici); 5) 81, capoverso, 110, 48, 61, n. 2, del codice penale, 100
del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (concorso in falsità in atti destinati alle
operazioni elettorali determinata dall'altrui inganno); 6) 81, capoverso, 110 e
323 del codice penale (concorso in abuso d'ufficio); 7) 81, capoverso, 110 e
323 del codice penale (concorso in abuso d'ufficio); 8) 100 del D.P.R. del 30
marzo 1957 n. 361 (falsità in atti destinati alle operazioni elettorali); 9)
496 del codice penale (false dichiarazioni sulla identità o su qualità
personali proprie o di altri).
Il PRESIDENTE
riassume i termini della questione.
Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i
senatori CASSON
(PD), VALENTINO
(PdL), LI
GOTTI (IdV), PASTORE
(PdL), SANNA
(PD), LUSI
(PD), MUSSO
(PdL), SARO
(PdL), ADAMO
(PD) e il PRESIDENTE
.
Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale,
pone in votazione la proposta di diniego dell'autorizzazione all'esecuzione
dell’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei
confronti del senatore Nicola Di Girolamo.
La Giunta approva quindi la proposta messa ai voti dal
Presidente ed incarica il senatore Sanna di redigere la relazione per
l'Assemblea.