La strana storia dell’Interferone e dei malati di sclerosi
multipla

Da
Intermedia:
SCLEROSI MULTIPLA, SÌ DELL’EMEA:
“TRATTAMENTO PRECOCE CON INTERFERONE BETA”
La molecola approvata in
Europa come trattamento in prima linea nello stadio iniziale della malattia. Il prof. Comi: “Una
scelta doverosa e scientificamente giusta”
Berlino, 9 giugno 2006 –
L’EMEA ha esteso l’indicazione di interferon beta-1b
al trattamento dei pazienti con un primo episodio clinico che potrebbe
rappresentare lo sviluppo della sclerosi multipla. L’autorizzazione è stata
concessa in tutti 25 paesi membri dell’unione europea, oltre a
Islanda e Norvegia, a conferma di una linea di tendenza emersa negli ultimi
tempi sulla assoluta necessità di trattare il più precocemente possibile la
malattia. “Questa approvazione – afferma il prof.
Giancarlo Comi, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale San
Raffaele di Milano – rappresenta uno strumento essenziale per poter realizzare
ciò che scientificamente si era già reso manifesto [….segue]
Complimenti!

Finalmente la nostra scienza si degna di ammettere
che l’Interferone Beta è utilissimo per i pazienti affetti da sclerosi multipla.
Lo avevamo già scritto lo scorso anno.
Ora addirittura si scopre che va somministrato il più presto possibile. Ma qualcuno ricorda la guerra che negli anni ‘90 fu condotta
contro i giudici che condannavano le Asl a concedere il farmaco ai pazienti che
imploravano pietà? Il tutto ricordava e ricorda il caso Di Bella, con giudici
che condannano le Asl a erogare gratis la
somatostatina quando il medico curante ritiene che il farmaco sia o possa
essere utile al paziente e scienziati e farmacologi che condannano i giudici
per indebita interferenza. Ed è per questo che la storiaccia dell’Interferone
Beta è stata trattata nel volume giuridico “Sentenze di Vita”,
di Vincenzo Brancatisano (dicembre 2000), dimostratosi in questi anni strumento
preziosissimo per i pazienti in cura con la Multiterapia Di Bella che hanno chiesto in giudizio l’erogazione gratuita della
somatostatina e degli altri farmaci che la compongono. Quelle che seguono sono
alcuni brani tratti dal libro.
Tratto dal libro
Di Vincenzo Brancatisano
Travel Factory, 2000
Pagg. 322

[…]
Pagg 78-84
[Tutti
i diritti riservati]
In principio furono sclerosi e vaccini
Occorre precisare a
questo punto che i principi fin qui esposti non costituiscono una novità
introdotta dal caso Di Bella: “L’erogazione gratuita in particolare – scrive
Massimo Lisi – era stata ammessa in ipotesi di farmaci che risultavano
insostituibili e indispensabili per la salute del malato, tenendo conto
dell’eccezionalità del caso clinico, della disponibilità di idonea
documentazione scientifica e dell’impossibilità di alternative
terapeutiche (si veda Cass. 3.10.1996,
n.
Ma vediamo di entrare nel merito di queste ordinanze.
Con la appena citata
sentenza 11.9.1996, n. 8241, n. 340,
Il Tribunale di Bari,
sezione lavoro, con sentenza n. 2758 del 28/4-10/7/1992, riformava la pronuncia
26/11-15/12/1990, n. 9465, resa dal Pretore del lavoro della stessa città, che
aveva rigettato l’opposizione
proposta da una Usl di Bari avverso il decreto ingiuntivo
24/6/1988 concesso a C. F. per l’immediato pagamento di lire 228.600, oltre
agli interessi legali e alle spese di procedura, a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di un vaccino
antiallergico non contemplato nel prontuario terapeutico del S.S.N. Adita dal
C.,
In conclusione, il
Tribunale di Trani rigetta l’appello proposto avverso
la sentenza pretorile di prime cure e conferma quest’ultima. Scrive il
Tribunale:
“Nella pronuncia della
Cassazione […] viene innanzitutto precisato che il
diritto dei cittadini all’assistenza sanitaria trova fondamento nell’art. 32
Cost.
Per essersi discostata
da tale criterio, omettendo, in particolare, di tener conto dell’accertamento positivo circa l’indispensabilità del vaccino antiallergico
destinato a [omissis] la sentenza resa dal Tribunale di Bari in grado di
appello è stata cassata dalla Suprema corte, la quale, infine, ha statuito, in
generale, che, ai nostri fini, non è consentito un distinguo tra interventi
terapeutici curativi e preventivi, nonchè, in particolare, che la sentenza di
primo grado, invece, aveva coerentemente valorizzato il responso del C.T.U.
Sin qui
l’argomentazione e l’indicazione vincolante della Suprema Corte, che, “avendo
carattere autoapplicativo, nel senso che non necessita
di integrazioni ad opera del giudice del rinvio, ed altro non essendovi di
nuovo e di influente sull’odierna decisione, porta senz’altro, in questa sede
processuale, alla conferma della pronuncia emessa dal Pretore di Bari”.
Con
questa sentenza (sezione appello lavoro e previdenza, 23 marzo 1998 n. 362. Proc. n. 2809/1997) il Tribunale
di Trani consolida una tendenza interpretativa in merito al diritto alla salute
e sgombra il campo da ogni dubbio circa i motivi dell’“apprezzamento” della
terapia Di Bella che, come si vedrà in seguito, trova espressione in diverse
ordinanze favorevoli per i pazienti pronunciate nel 1999 e nel
Quelli che seguono sono
gli abstracts di tre delle ordinanze appena citate, pubblicate per esteso in Foro
it., 1996, I, 1470 e segg.:
Pretura di Catania,
ordinanza 8 gennaio 1996
Giud. Meliadò
“Il giudice ordinario
può ordinare alla competente unità sanitaria locale, in via cautelare e urgente
e nelle more della pubblicazione del provvedimento di classificazione del
farmaco (nella specie, nella fascia H del Betaferon), la sua dispensazione
gratuita, in conformità alla prescrizione specialistica, ove il farmaco stesso
risulti insostituibile per la parte ricorrente (nella specie, affetta da
sclerosi multipla) e le sue condizioni economiche non le consentano di
proseguire il trattamento
sanitario già praticato”.
Pretura di Enna, ordinanza 6 ottobre 1995
Giud. Zulian
“Il giudice ordinario
può ordinare, in via cautelare e urgente, alla unità
sanitaria locale la dispensazione gratuita di un farmaco, con le modalità e per
la durata stabilite dal medico che abbia prescritto la terapia, ove il farmaco
stesso risulti insostituibile per la ricorrente (nella specie, affetta da
sclerosi multipla di tipo ‘relapsing remitting’ con ricadute) e le sue
condizioni economiche non ne consentano l’acquisto”.
Pretura di Genova,
ordinanza 20 febbraio 1995
Giud. Ravera
“Il giudice ordinario
può ordinare, in via cautelare e urgente, alla unità
sanitaria locale la dispensazione gratuita, per tutta la durata della
prescritta terapia, di un farmaco, anche se non ancora registrato, ove il suo
uso sia necessario a ritardare il decorso della malattia e le condizioni
economiche della ricorrente (nella specie, effetta da sclerosi multipla) non ne
consentano l’acquisto”.
In quest’ultimo caso,
la ricorrente, A. R.44, come si legge nell’ordinanza, “dopo avere
premesso che fin dal 1991 le era stata formulata
diagnosi di sclerosi multipla, lamentava che
[…] La normativa di riferimento è la seguente: con diversi decreti reiterati è stato disposto
che “qualora un assistito del servizio sanitario nazionale abbia assoluta
necessità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della
quale soffre, di essere trattato con i medicinali di cui all’art. 8, 10° comma,
lett. C), l. n. 537,
a) la dizione
‘particolare patologia cronica o di lunga durata’ […] sia da riferire non solo
al tipo di patologia, ma soprattutto alla gravità con cui una patologia si
manifesta nel singolo individuo…;
b) ‘l’assoluta
necessità’ sia da riferire all’opportunità di garantire all’individuo il
maggior grado di salute fisica e psichica, anche – eccezionalmente – attraverso
farmaci non inseriti nelle classi A o B, e anche eventualmente non ancora
registrati in Italia, e che tali interventi debbano avere la caratteristica del
‘trattamento compassionevole’;
ha disposto che ‘la dispensazione gratuita dei medicinali di
cui alla lettera c) dell’art. 8, 10° comma, L. 24 dicembre 1993, n. 537, […]
deve conformarsi ai criteri della eccezionalità del caso clinico, della
disponibilità di documentazione scientifica e dell’impossibilità di alternative
terapeutiche, nel rispetto delle seguenti modalità”.
Alla luce della
normativa sopra riportata emerge evidente il buon diritto della ricorrente. La
ratio della normativa è infatti quella di garantire
agli assistiti affetti da comprovate e croniche patologie il diritto di curarsi
gratuitamente: infatti concetto cardine è quello dell’assoluta necessità del
trattamento terapeutico. E su tale concetto non può
interferire in modo alcuno la classificazione dei medicinali e la connessa
esentabilità di spesa”. In sintesi, conclude
l’ordinanza del Pretore di Genova, “la gravità della patologia, che rende
assolutamente necessario un determinato trattamento terapeutico, consente di
utilizzare un determinato farmaco anche nel caso in cui le acquisizioni
scientifiche ad esso relative non siano state ancora valutate al fine del suo
inserimento nella classe A, tenuto conto che altrimenti il malato rimarrebbe
privo di cura mancando un’alternativa terapeutica efficace”.
I déjavù della Cuf
Le argomentazioni appena esposte mettono in luce come la
questione attorno alla somministrazione gratuita di farmaci essenziali a
pazienti privi di alternative terapeutiche non è una questione
inventata da Di Bella o nata dopo l’esplosione del caso omonimo. I giudici
stanno dando ragione, oggi, ai pazienti in cura con
Sia consentita, a
questo proposito, la riproposizione di un eloquente brano pubblicato nel mio
libro “Un po’ di verità sulla terapia Di Bella”45:
Torna in mente, a
questo proposito, un vecchio articolo di Edoardo
Altomare apparso sull’Unità nel lontano maggio 1995 che riferiva di una “nuova
puntata nella guerra dell’Interferone”. L’ennesimo, inspiegabile niet “espresso
l’altro ieri dalla Cuf sull’impiego dell’Interferone Beta nei pazienti affetti da quella grave malattia neurologica chiamata sclerosi
multipla – scriveva Altomare – ha riacceso la polemica tra i sostenitori
dell’utilità del farmaco e la commissione. Una polemica che nei giorni scorsi è
approdata anche sugli schermi televisivi e sui giornali con tutto il peso di
storie drammatiche, dolore, speranze”. L’articolo ricordava che a fronte delle
“sentenze di alcuni pretori italiani [...] che hanno ordinato alle Asl la fornitura gratuita del
prodotto ai malati, la posizione del farmacologo Silvio Garattini, membro della
Cuf e anima della commissione, è rimasta irremovibile”. E qual era il parere di
Garattini? “Non
abbiamo la possibilità di agire sulle decisioni della magistratura – tuonò
nell’occasione il farmacologo – ma non ci possono
chiedere di approvare un farmaco per il quale non abbiamo ricevuto la
documentazione che ci indichi se è attivo o meno nella sclerosi multipla; intendendo
per attivo qualcosa che migliori la disabilità di questi pazienti”.
Altomare ricordò pure lo sdegno del giornalista Andrea Pamparana: “L’Interferone Beta prodotto dalla Schering – spiegò
quest’ultimo ad Altomare - sarà presto acquistabile in tutte le farmacie
italiane, essendo il nostro paese, nonostante Garattini, a tutti gli effetti
membro della Comunità europea”46 .
Un déjàvù.
L’avvocato Alessandro
Gazzolo del Foro di Genova fu il primo legale in Italia a vincere una vertenza
contro
Cosa ne pensa, oggi, il legale genovese, delle contestazioni
rivolte contro i pretori che mettono il naso nelle faccende della medicina? “Non rimaneva altra soluzione che
quella giudiziaria - risponde Gazzolo - Oggi, dopo tanti anni, quella paziente
è in grado di camminare in autonomia”.
Dopo le ordinanze e le
sentenze del 1995, che fecero gridare allo scandalo, e che irritarono non pochi
direttori della Usl, l’interferone fu registrato in
Italia con il decreto ministeriale del 5 febbraio 1996. Una vittoria per i
pazienti […].
Corsi e ricorsi della
storia. E della scienza. Ebbene, non si pensi che la
questione non sia attualissima anche per farmaci
necessari a curare patologie ancora diverse, eppure non ancora comprese nel
prontuario italiano. Quella che segue è un’ordinanza recentissima emessa dal
Tribunale di
L’ordinanza,
riproposta qui di seguito quasi integralmente, conferma in pieno le
argomentazioni che sottendono al presente volume e si segnala anche per un
passaggio in cui il giudice si appella alla “ammissione giudiziale alla terapia
Di Bella”, utilizzandola quale precedente per sostenere la propria decisione. […]
Tratto dal libro “Sentenze di vita”
Di Vincenzo Brancatisano
Travel Factory, 2000
Pagg 78-84
[Tutti
i diritti riservati]
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E oggi, come leggiamo
sopra, si ammette addirittura che il contestato Interferone vada somministrato
precocemente. Bravi! Ma quanti medici hanno avuto nel
frattempo il coraggio di opporsi alle indicazioni burocratiche e di ispirarsi
alla scienza e alla coscienza nell’esclusivo interesse del paziente? (vincenzo
brancatisano)
Su
www.vincenzobrancatisano.it