La Cassazione ha unificato le liste e molti perderanno il posto
L’11 settembre dei primi in graduatoria
Le prossime immissioni in
ruolo riserveranno una sorpresa
Docenti di 1 e 2 fascia saranno superati dai riservisti di terza

6 LUGLIO 2008 – Riservisti, sarà valanga. Molti docenti precari in
attesa di assunzione a tempo indeterminato e che pensano di avere il biglietto
in tasca per salire sull’ultimo treno, rimarranno al palo. A tempo
indeterminato. Alcune centinaia di docenti iscritti in posizione utile nella
prima e nella seconda fascia delle graduatorie a esaurimento e che per questo
hanno appena tirato un sospiro di sollievo dopo l’annuncio delle immissioni in
ruolo di 25mila lavoratori, s’erano dimenticati di un piccolo particolare. Sul loro
capo pende drammaticamente la sentenza numero 19030 depositata l’11 settembre 2007
con la quale la Corte di Cassazione ha unificato di fatto le tre fasce per
quanto concerne la posizione dei docenti riservisti, cioè appartenenti alle
categorie protette. In sostanza, è diventato ininfluente la barriera
determinata dalle fasce per cui non serve più a nulla sapere che in prima o in
seconda fascia non ci sono riservisti, poiché il diritto del docente
appartenente a una categoria protetta è assoluto e non relativo alla fascia di
appartenenza. Il tutto era partito da una causa promossa davanti al Tribunale
di Pisa da un’insegnante riservista di terza fascia cui era stata negata
l’assunzione a tempo indeterminato perché non risultavano ancora esaurite le
prime due fasce e che aveva incontrato la resistenza dell’ammnistrazione
scolastica. Forte, quest’ultima, dell’orientamento del Consiglio di Stato che
nel 2000 aveva rappresentato le graduatorie come non comunicanti tra loro, ha
battagliato prima davanti alla Corte d’Appello di Firenze, e poi, inutilmente,
davanti alla Suprema Corte che, come si legge nella sentenza che pubblichiamo
in questa pagina, ha considerato le graduatorie come un’unica lista per i
riservisti. La sentenza non ha potuto trovare applicazione lo scorso anno (se
non in alcuni casi isolati legati a situazioni di giudizio pendente) per
mancanza di efficacia retroattiva. Ma è pronta a estendere i propri effetti non
appena sarà emesso il decreto di ripartizione del contingenete per le
immissioni in ruolo. Saranno dolori per molti che non se l’aspettavano, e gioia
per i tanti che hanno diritto di passare davanti. La questione non potrà che
suscitare polemiche a causa di due ritornelli: secondo il primo refrain i
riservisti sono quasi sempre meridionali (clicca qui), secondo l’altro ci si troverebbe tante volte di fronte a finti riservisti, come
peraltro si scopre sempre più spesso sulla cronaca giudiziaria (clicca qui). Ma il
potere di verifica da parte dell’amministrazione esiste e se anche pochi lo
sanno ogni anno i giudici intervengono pesantemente, come in questo caso: clicca
qui. Rimane il fatto che la scuola assorbe, grazie anche al benestare di sindacati meridionali, una quota di persone appartenenti alle
categorie protette superiore rispetto ad altri settori del lavoro pubblico e
privato. Sul tema abbiamo dedicato ampio spazio lo scorso anno (clicca qui)
cercando di usare il giusto equilibrio tra le diverse, legittime posizioni.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro
Sentenza 11 settembre
2007 n. 19030
Con sentenza del 16 aprile 2004 la Corte d'appello di
Firenze, confermava la statuizione n. 777/2002 del Tribunale di Pisa, con cui
era stato riconosciuto il diritto, ai sensi della legge n. 68 del 1999,
della signora C. S., orfana di genitore deceduto per causa di servizio,
all'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato relativamente alla
classe di lingua e letteratura inglese A/346 a partire dall'anno scolastico
2001/2002.
La Corte territoriale - disattesa in primo luogo la
eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Scientifica - rigettava la tesi del medesimo
Ministero per cui risultando l'interessata inserita nella terza fascia di cui
alla legge333/2001, non poteva essere preferita, nell'assunzione, ai
candidati collocati in prima fascia, dalla quale si era attinto per le classi
di concorso A/345 e A/346 sul rilievo che la suddivisione dell'unica
graduatoria provinciale in scaglioni suddivisi in fasce in base al solo dato
temporale di ottenimento dell'idoneità (art. 1 legge 333/2001), non poteva
essere di ostacolo al diritto degli appartenenti alle categorie protette ad
essere preferiti in base al solo fatto della idoneità e della collocazione in
graduatoria; nella specie era pacifico che la S. risultava la prima idonea
appartenente alla categoria protetta, da assumere per il raggiungimento della
quota di riserva.
Avverso detta sentenza il Ministero soccombente propone
ricorso affidato a due motivi.
Resiste la S. con controricorso illustrato da memoria.
Il primo motivo di ricorso concernente il difetto di
giurisdizione, è stato già rigettato dalle sezioni unite di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di ricorso il Ministero denunzia
violazione e falsa applicazione dell'art. 401 del d.lvo 297/94, come modificato
dalla legge 124/99; di quest'ultima legge e dei decreti ministeriali 27.3.2000,
146/2000, nonché della legge 333/2001 di conversione del DL 255/2001 perché
erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che la graduatoria del
comparto scuola è unica e che la ripartizione a scaglioni, attenendo ad
esigenze estranee alla legge 68/99, non potrebbe costituire una forma di
sbarramento dei diritti dei ríservatari, mentre il Consiglio di Stato aveva
invece affermato che la priorità riservata ai soggetti protetti opera
nell'ambito dello scaglione di appartenenza e non invece con riguardo alla
generalità dei soggetti inseriti in graduatoria, come confermato dall'art. 1
della citata legge 333/2001.
Il ricorso non merita accoglimento.
Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n.
4110 del 22/02/2007, decidendo un caso del tutto analogo a quello in esame,
hanno affermato che, qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le
condizioni previste dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di
previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la
conseguente graduatoria, che viene formata in presenza dei requisiti di legge,
vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto
all'assegnazione dei posti "riservati", ed hanno disatteso le
argomentazioni del Ministero per cui le nomine degli appartenenti alle
categorie protette rilevano solo all'interno di "ciascun scaglione"
di appartenenza.
La Corte ha infatti rigettato il motivo di ricorso con cui
si sosteneva che, se si fosse riconosciuta al riservista l'assunzione in ruolo,
pur essendo lo stesso inserito nella terza fascia, si sarebbe finito per
attribuire allo stesso il possesso dei requisiti richiesti agli aspiranti
docenti di seconda fascia, con un loro pregiudizio in relazione alla ammissione
in ruolo.
Fermo restando che in quel caso, come nel caso in esame,
rimaneva da assegnare un posto di invalido, rimasto privo di copertura, per non
essere incluse nella seconda fascia persone appartenenti alle classi protette,
hanno affermato le sezioni unite che l'obbligo della pubblica amministrazione a
ricoprire il posto riservato all'invalido non poteva in alcun modo essere
eluso, atteso che non si confliggeva né con il principio delle diverse
graduatorie separate di merito (corrispondenti alla diverse fasce), né con il
principio meritocratico, posto a base di dette graduatorie, per essersi creata
la necessità di assegnare un posto nella quota riservata e per non riscontrarsi
nella fascia, superiore a quella in cui era collocato l'interessato, persone
appartenenti alle categorie protette aventi, come tali, titolo per concorrervi.
Pertanto, ha soggiunto la Corte di legittimità, mentre
l'Amministrazione scolastica non può attingere gli aspiranti "riservatati
o non" da una successiva graduatoria prima dell'esaurimento di quella
precedente della "stessa specie", è invece obbligata ad attingere gli
invalidi dall'apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai
sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, rimarrebbero altrimenti
illegittimamente scoperti, mentre ogni diversa opinione finirebbe per eludere
il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili dal
dettato costituzionale, perché legittimerebbe - ad esempio nei casi in cui le
fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell'ultima fossero
collocati uno o più disabili - una completa disapplicazione delle quote di
riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3.
E' stato così disatteso il contrario principio espresso
dalla sentenza della sezione lavoro n. 27600 del 29/12/2006, per cui la quota
di riserva in favore dei disabili opererebbe nell'ambito delle singole fasce,
perché il diritto di priorità nell'assunzione, in favore del docente disabile,
non può che riguardare la graduatoria concorsuale della quale sia risultato
vincitore.
La sentenza impugnata che si è attenuta al principio enunciato
dalle sezioni unite si sottrae dunque a tutte le censure che le sono state
mosse in questa sede di legittimità, per cui il ricorso va rigettato.
Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la
compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in cancelleria l’11 settembre 2007.