Faq del Ministero su recupero,
sostegno, scrutini e compensi
Domande e risposte sui debiti scolastici

15 Dicembre 2007 - Ma…. saranno veri
esami?
COMPENSI
1. Qual è il compenso per i
docenti che tengono i corsi di recupero?
C'è differenza tra il compenso per i corsi tenuti durante l'anno e quelli
tenuti al termine dello scrutinio finale?
Il compenso è previsto dalle norme contrattuali e
precisamente dalla tabella 5 allegata al testo del nuovo contratto della
scuola. In suddetta tabella sono previste, a partire dalla data di vigenza
dello stesso, Euro 50.00 per ore aggiuntive finalizzate ai corsi di
recupero. Non c'è differenza tra i corsi tenuti durante l'anno e quelli tenuti
al termine delle lezioni, relativamente al compenso.
2. C'è differenza di
compensi per corsi di sostegno all'apprendimento e corsi di recupero?
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'O.M. 92/2007, gli interventi di sostegno
rientrano, a tutti gli effetti, nell'attività di recupero e, in quanto tali,
sono retribuiti con le stesse modalità.
3. Perché il comma 11 dell'art. 2 dell'O.M. 92/2007 fa riferimento ad un
compenso forfettario per il cosiddetto "sportello"?
E qual è la misura del compenso?
Il comma 11 dell'art. 2 dell'O.M. vuole evidenziare una
distinzione tra l'attività di sportello e quella di docenza nei corsi di
recupero e sostegno. Ciò vale anche ai fini della loro retribuzione, la cui
misura è materia di contrattazione di istituto.
4. Come possono essere
pagati gli eventuali esperti esterni che tengono i corsi attivati dopo gli
scrutini finali?
Gli eventuali esperti esterni, qualora non si tratti di personale
appartenente al comparto scuola, sono destinatari di contratti di prestazione
d'opera con le modalità previste dall'articolo 40 del Decreto Interministeriale
1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
5. Se eventualmente la
ripresa dello scrutinio avviene dopo il 31 agosto, i docenti in quiescenza, i
docenti temporanei o quelli trasferiti, come faranno ad essere presenti?
Potranno rifiutarsi? E se comunque non saranno presenti come faranno a riunirsi
collegialmente i consigli di classe coinvolti?
Nel caso in cui sia la verifica finale che l'integrazione dello scrutinio
si svolgano dopo il 31 agosto per i docenti eventualmente trasferiti in altra
sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è
assicurata il rimborso spesa. Al personale docente nominato fino al termine
delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo
richiesto dalle operazioni in questione. L'eventuale assenza di un componente
del consiglio di classe dà sempre luogo alla nomina di un altro docente della
stressa disciplina secondo la vigente disciplina.
MODELLI
1. L'attivazione dei corsi
di recupero a fine primo quadrimestre o a fine anno è determinata dalla
corrispondenza automatica un'insufficienza – un corso di recupero? Ed è il tipo
di insufficienza che fa determinare la consistenza delle ore di recupero?
Non c'è corrispondenza automatica tra l'insufficienza
rilevata e la frequenza di corsi di recupero appositamente istituiti. Il
consiglio di classe tiene conto anche della possibilità degli studenti di
raggiungere autonomamente, con lo studio individuale, gli obiettivi formativi
stabiliti dai docenti. In caso di insufficienza in una o più discipline
rilevata in sede di scrutinio, periodico o finale, il consiglio di classe
prevede le opportune verifiche dei risultati raggiunti dallo studente
attraverso il corso di recupero o lo studio individuale, decidendo su che cosa
vale la pena di concentrarsi.
2. La durata non inferiore a
15 ore si riferisce ad ogni singolo intervento di recupero oppure riguarda la
somma complessiva di ore che durante tutto l'anno ogni singolo consiglio di
classe può destinare alle azioni in cui si articola l'attività di recupero?
Va precisato, in via preliminare, che la O.M. indica la durata di almeno 15 ore
solo come criterio di massima “di norma” e che tale indicazione oraria si
riferisce soltanto ad interventi di recupero strutturati. Spetta al consiglio
di classe la responsabilità di decidere, sulla base dei criteri stabiliti dal
collegio dei docenti, quali azioni di recupero debbano essere fatte in modo
strutturato in orario aggiuntivo (es. solo le materie fondanti) e quali altre
ricorrendo alla quota del 20% dell'autonomia scolastica o allo studio personale
dello studente anche assistito da qualche ora di sportello.
3. Le 15 ore, che costituiscono,
secondo l'ordinanza ministeriale 92/2007, la durata minima delle azioni in cui
è articolata l'attività di recupero, si riferiscono alle azioni attivate solo
durante il periodo delle lezioni, escluso, quindi, il periodo successivo agli
scrutini di fine anno, oppure si riferiscono anche a tale periodo?
L'ordinanza ministeriale non fa differenza tra le azioni che si svolgono
durante l'anno e quelle che vengono predisposte per il periodo che segue la
conclusione degli scrutini finali. Pertanto la consistenza, di norma, di 15 ore
degli interventi di recupero si riferisce alle iniziative che si realizzano sia
prima che dopo gli scrutini di giugno.
4. Come si concilia quanto
previsto dal comma 6 dell'articolo 2 dell'O.M. 92/2007, secondo cui la
determinazione della consistenza oraria da assegnare ad ogni singolo intervento
di recupero è lasciata all'autonomia delle istituzioni scolastiche, con la
precisazione, riportata al comma 9 della stessa ordinanza, per cui la durata
delle azioni non può essere inferiore a 15 ore?
L'indicazione della soglia oraria costituisce un riferimento di carattere
orientativo volto a garantire omogeneità ed efficacia.
5. Quante azioni di recupero si
possono prevedere per lo stesso studente nell'arco di un anno? A quanti corsi
può uno studente partecipare contemporaneamente?
Il numero di azioni di recupero a cui lo studente deve partecipare non
può essere definito aprioristicamente, né per il periodo delle lezioni né tanto
meno per quello successivo agli scrutini finali. Spetta ai Consigli di classe
ogni decisione in merito. Ovviamente, il consiglio di classe terrà conto della
necessità di evitare un'eccessiva concentrazione di carichi di lavoro per gli
studenti interessati.
6. Per una stessa materia
quanti corsi si possono attivare nell'arco dell'anno scolastico?
Non c'è un numero predefinito di corsi per ogni singola disciplina. Al termine
di ciascun corso sono previste delle verifiche, che costituiscono occasione per
definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di
recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
7. Qual è il numero minimo
di alunni per poter attivare un'azione di recupero?
Non è previsto un numero minimo o massimo di studenti per l'attivazione degli
interventi di recupero. Ogni istituzione scolastica progetterà iniziative
rispondenti a principi di efficacia e di efficienza, costituendo gruppi con
carenze formative omogenee, auspicabilmente contenuti nel numero.
8. Chi decide la formazione dei gruppi studenti per la
partecipazione ad uno stesso corso di recupero?
La formazione dei gruppi viene decisa dai consigli di classe su proposta dei
docenti delle materie interessate, nell'ambito dei criteri stabiliti dal
collegio docenti e attraverso un'azione coordinata dal dirigente scolastico. I
gruppi possono essere formati da studenti della stessa classe o di classi parallele,
oppure di classi diverse, purché con carenze omogenee. In questi casi, c'è
l'esigenza di raccordo tra il docente che svolge l'attività di recupero e i
docenti della disciplina degli alunni del gruppo così costituito.
9. Possono prevedersi azioni
di recupero che prescindano da ore aggiuntive pomeridiane extracurricolari?
L'ordinanza descrive una pluralità di azioni mirate al raggiungimento
del recupero di lacune e difficoltà di cui quelle organizzate in orario
extra-curricolare costituiscono soltanto una delle possibilità.
10. Il cosiddetto "recupero in itinere" è legittimo e può sostituire
l'attivazione di corsi di recupero?
Il recupero "in itinere" può essere sostitutivo dei corsi di recupero
solo per gli studenti che riescono comunque a colmare
tempestivamente le loro lacune nel corso delle ordinarie attività didattiche.
Ciò non significa però che la scuola sia esonerata dall'obbligo di istituire i
corsi per quegli altri studenti che invece non siano riusciti a recuperare.
11. Quali possono essere altre modalità
di recupero che non siano i corsi pomeridiani oppure l'utilizzo della quota del
20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006?
L'ordinanza, all'articolo 2, commi 8, 10 e 11, individua una pluralità di
azioni per il recupero. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia,
adottano ogni forma di flessibilità nella organizzazione delle attività di
recupero, realizzando all'occorrenza anche corsi mirati in orario
extracurricolare per gli alunni che presentino insufficienze di rilievo.
12. Può un docente che ha segnalato il
debito non proporsi per tenere il corso?
Considerato il carattere contrattuale di prestazione aggiuntiva di insegnamento
e vista anche la possibilità di organizzare gruppi di alunni provenienti da
classi diverse, può anche verificarsi il caso di un docente che in sede di
valutazione collegiale nei consigli di classe segnali l'esigenza di recupero e
poi non possa tenere il relativo corso. Sussiste però l'obbligo per tale
docente di dare indicazioni per il corso di recupero, di predisporre
l'accertamento e di valutarne i risultati.
13. Chi decide di avviare un corso di
recupero? E quando iniziarlo?
Le specifiche attività di recupero sono realizzate con delibera dei
rispettivi consigli di classe per gli studenti che riportano voti di
insufficienza in occasione delle valutazioni periodiche o degli scrutini
intermedi o, per gli studenti per i quali viene sospeso il giudizio, in
occasione degli scrutini di fine anno.
14. Se gli interventi di sostegno
rientrano nelle attività di recupero anche tali azioni devono rispettare la
consistenza minima delle 15 ore?
Pur rientrando, a pieno titolo, nell'attività di recupero, gli interventi
di sostegno si caratterizzano per essere finalizzati a prevenire l'insuccesso
scolastico, e sono realizzati in ogni periodo dell'anno scolastico. Sono
programmati dai Consigli di classe ad inizio d'anno sulla base dei criteri
stabiliti dal Collegio dei docenti, sono riportati nel piano annuale delle
attività del consiglio di classe e sono esplicitati anche nel piano
dell'offerta formativa della scuola. Il sostegno all'apprendimento è
un'opportunità didattica volta a favorire il successo formativo. Pertanto è
rimessa all'autonoma decisione dei consigli di classe la consistenza delle ore
per gli interventi di sostegno.
15. Gli alunni sono tenuti a frequentare
le attività di sostegno finalizzate a prevenire l'insuccesso scolastico?
Le istituzioni scolastiche devono promuovere e favorire la partecipazione
attiva degli studenti, dandone adeguata informazione alle famiglie che possono
tuttavia anche comunicare di non aderire alle attività programmate dalla scuola
e di voler risolvere il problema autonomamente. Lo studente che aderisce alle
attività assume l'obbligo della relativa frequenza.
16. Da quali atti documentali potrà
risultare che il consiglio di classe ha predisposto i corsi di recupero?
Ogni attività di recupero deliberata dal rispettivo consiglio di classe
viene registrata nel verbale delle riunioni dell'organo collegiale con l'indicazione
della tipologia, della consistenza oraria e del numero degli studenti che sono
tenuti a partecipare. Saranno altresì verbalizzati i risultati delle verifiche
relative agli interventi di recupero.
17. Il c.d. "sportello" di cui
parla il comma 11 dell'art. 2 dell'O.M. 92/2007 è da considerarsi recupero a
tutti gli effetti oppure si configura come sostegno all'apprendimento? E gli
alunni sono tenuti a frequentarlo?
L'ordinanza ministeriale 92/2007 al comma 11 dell'articolo 2 assegna allo
"sportello" compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella
promozione dello studio individuale. Pertanto si configura come un supporto
all'apprendimento che, pur di natura non obbligatoria, costituisce una
opportunità di cui avvalersi.
18. Quante ore di "sportello" possono essere previste?
E' rimessa all'autonoma decisione
dei Consigli di classe, nell'ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti,
la consistenza oraria dello sportello e non è previsto un minimo o massimo di
ore.
19. In presenza di pochi alunni con
insufficienze in una classe si attivano ugualmente le azioni di recupero?
Sì. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli interventi
di recupero, anche raggruppando gli studenti provenienti da più classi, purché
con carenze formative omogenee. Anche in assenza di questo requisito, si devono
comunque attivare gli interventi di recupero.
CORSI DA REALIZZARE DOPO GLI SCRUTINI DI FINE ANNO
1. C'è una sostanziale differenza tra corsi di recupero attivati dopo lo scrutinio finale e quelli invece che si realizzano durante l'anno?
No.
2. Quanti corsi un consiglio di
classe può predisporre nel periodo successivo agli scrutini finali?
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti che
presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti valuta la
possibilità che suddetti studenti raggiungano gli obiettivi formativi della o
delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico o mediante
lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi
interventi di recupero. Quindi sono rimesse alla valutazione collegiale del
consiglio di classe, nell'ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti,
coerentemente con la natura didattica delle lacune evidenziate, la tipologia e
la consistenza oraria degli interventi di recupero.
3. In quali circostanze e
con quali modalità ci si può rivolgere ad esperti esterni, esclusi gli Enti
"profit"?
Nelle attività di sostegno e di recupero devono essere impiegati in primo
luogo i docenti in servizio nell'istituto. Solo in seconda istanza, con
motivazione da verbalizzare tra gli atti del Consiglio di classe, si ricorre a
docenti della propria o di altra istituzione scolastica autonoma anche ITD,
purché con rapporto d'impiego in atto, e a soggetti esterni, con l'esclusione
di Enti "profit". I docenti esterni e gli eventuali soggetti esterni
sono individuati dal dirigente scolastico sulla base di criteri di qualità
deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio di istituto.
Sono assimilabili agli "esperti" anche docenti reperiti dalle
graduatorie del proprio istituto o di istituti viciniori.
4. Per ragioni oggettive di
organizzazione si può rinviare tutto a settembre, compresi i corsi di recupero?
L'O.M. prevede che durata e tempi degli interventi di recupero finali e
delle relative verifiche finali siano stabiliti dal collegio dei docenti,
tenendo conto delle particolari situazioni differenziate da scuola a scuola e
da classe a classe, e della esigenza di concedere allo studente anche i
tempi necessari per lo studio individuale. Su tale aspetto organizzativo non
possono fornirsi indicazioni prescrittive poiché spetta al dirigente
scolastico, nel rispetto delle competenze degli altri organi della scuola, il
compito di organizzare le operazioni nel modo più efficace.
L'ACCERTAMENTO
1. Chi predispone le prove
per l'accertamento del superamento dei debiti? C'è differenza tra accertamento
durante l'anno scolastico e quello che avviene a seguito dei corsi attivati
dopo gli scrutini finali?
Le prove per l'accertamento sono disposte dal docente delle materie interessate
nelle iniziative di recupero. Tale docente, componente del consiglio di classe,
può non coincidere col docente che ha tenuto il corso di recupero. In questa
eventualità si rileva la necessità di un raccordo indispensabile tra i due
diversi docenti. Non c'è differenza sostanziale nelle modalità tra
l'accertamento durante il periodo delle lezioni e quello effettuato al termine
del corso di recupero organizzato a seguito di sospensione del giudizio negli
scrutini finali.
2. Può un docente diverso da
quello del consiglio di classe, anche esterno, chiamato a tenere i corsi dopo
gli scrutini finali predisporre lui le prove? E le deve correggere lui?
Il docente che tiene i corsi dopo gli scrutini finali, se è diverso dal
docente titolare della materia interessata nel recupero, non può predisporre le
prove, né le può valutare. Spetta al docente titolare delle discipline oggetto
di intervento predisporre le prove di accertamento, dopo aver acquisito ogni
utile elemento di giudizio da parte del docente che ha tenuto i corsi.
3. La verifica è effettuata
immediatamente dopo la conclusione dei corsi di recupero? Oppure può passare un
certo tempo tra la fine dei corsi, la verifica e l'espletamento dello scrutinio
sospeso?
Le modalità delle verifiche, ivi compresa la loro collocazione temporale,
sono determinate dai consigli di classe. Quelle finali, sempre condotte dai
docenti delle discipline interessate, si svolgono secondo il calendario
stabilito dal Collegio dei docenti. Compete al dirigente scolastico il raccordo
ottimale delle operazioni.
4. Quali e quanti sono i
docenti che saranno presenti all'accertamento per iniziative attivate dopo gli
scrutini finali?
Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe e sono
condotte dai docenti delle discipline interessate con l'assistenza di altri
docenti del medesimo consiglio di classe. La decisione nel merito è assunta
collegialmente dal consiglio di classe nell'ambito dei criteri stabiliti dal
collegio docenti.
5. Uno studente che non
viene promosso alla classe successiva in sede di integrazione dello scrutinio,
è tenuto a recuperare nell'anno scolastico successivo i debiti rilevati nello
scrutinio di giugno e non saldati entro la conclusione dell'anno
scolastico?
No. L'alunno ripete l'anno.
6. Lo studente può sottrarsi all'accertamento successivo al corso
di recupero effettuato in corso d'anno prima dello scrutinio di giugno?
No. Lo studente non può sottrarsi alla verifica. Nello scrutinio di
giugno si terrà conto anche dell'esito delle verifiche relative ad eventuali
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
7. Nello scrutinio di fine
anno quante sono le insufficienze che fanno sospendere il giudizio? Può essere
rinviato all'anno scolastico successivo il recupero di eventuali carenze non
gravi?
La valutazione del consiglio di classe in sede di scrutinio terrà conto
della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di
contenuto propri delle discipline che presentano insufficienze entro il termine
dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. Pertanto non ci può
essere un numero predefinito di insufficienze, perché scatti la sospensione del
giudizio piuttosto che il giudizio di non promozione. Il collegio dei docenti
determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
8. L'insufficienza in
materie che non sono presenti l'anno successivo nel curricolo comporta
necessariamente la partecipazione ai corsi di recupero?
L'alunno è tenuto a partecipare al corso di recupero
relativo a materie non presenti nel piano di studio dell'anno successivo, se il
consiglio di classe decide in tal senso e di conseguenza deve sottoporsi
alle verifiche predisposte.
9. In presenza di giudizio
sospeso a fine anno come fa l'alunno a conoscere i suoi voti in tutte le
materie se l'ordinanza dispone che all'albo dell'istituto viene riportata solo
la indicazione della "sospensione del giudizio"?
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle
famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando
le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole
discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle
discipline nelle quali l'alunno non abbia raggiunto la sufficienza.
10. Se uno studente del triennio
finale dei corsi di studi è promosso a conclusione dei corsi di recupero, può
ugualmente concorrere alla banda alta della fascia del credito scolastico come
gli altri studenti promossi allo scrutinio di giugno?
Nei confronti degli studenti per i quali in sede di integrazione dello
scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso viene
espressa una valutazione positiva si procede con l'assegnazione del punteggio
di credito nella misura prevista dalla tabella A allegata al DM 42 del 22
maggio 2007. Il citato decreto individua gli elementi da prendere in
considerazione per l'attribuzione del credito scolastico.
11. Risulta non promosso lo studente che
all'accertamento finale non riesce a raggiungere la sufficienza in una o più
materie oggetto di recupero?
In sede di integrazione dello scrutinio finale, successivamente
all'espletamento delle verifiche relative alle iniziative di recupero, il
consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente, che,
in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello studente stesso alla
classe successiva. L'esito delle verifiche è uno degli elementi che concorrono
alla valutazione complessiva.
STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO
1. Che cosa prevede la
nuova normativa per gli studenti che nell'anno scolastico 2007/2008 frequentano
l'ultimo anno?
Per i candidati agli esami di Stato a conclusione dell'anno scolastico
2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e
all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 1 dell'11 gennaio 2007.
Pertanto, il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello
studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite
nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive
e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una
preparazione idonea a consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di
valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. All'alunno promosso
all'ultima classe con debito formativo, va attribuito il punteggio minimo
previsto nella relativa banda di oscillazione. In caso di accertato superamento
del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede
di scrutinio finale del corrente anno scolastico il punteggio minimo assegnato,
nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.
Per quanto riguarda il punteggio del credito scolastico, continuano ad
applicarsi le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323.
SCRUTINIO FINALE
1. Come si svolge lo
scrutinio finale? Si assegnano i voti agli alunni per i quali si decide la
sospensione del giudizio finale?
Si seguono le procedure previste dalla O.M. n. 90/2001, con la differenza
che nei confronti degli alunni che nei confronti degli studenti che in sede di
scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti,
il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti,
procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il
termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente
o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso, il
consiglio non procede alla approvazione dei voti proposti. Sono comunicati alle
famiglie i soli voti proposti nella disciplina o nelle discipline nelle quali
lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Si procede alla approvazione di
tutti i voti in sede di integrazione dello scrutinio, dopo l'effettuazione
della verifica dei risultati degli interventi di recupero.
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