Docenti a tempo determinato trasformati
in commissari
Precari un corno, questo è un abuso
Obbligarli agli esami di Stato rende
stabili i professori?

20 FEBBRAIO 2011 – La risposta è nel libro che vi consigliamo e che consigliamo ai vostri legali. La C.M. n. 14 del 16 febbraio 2011 impone per
l'ennesimo anno consecutivo ai precari della scuola con contratto annuale o
fino al termine delle lezioni di redigere
la domanda per assumere la qualifica di commissario esterno agli esami di
Stato. Come dimostriamo nel libro "Una
vita da supplente. Lo sfruttamento del lavoro precario nella scuola pubblica
italiana", la militarizzazione
dei precari agli esami di Stato è una evidente prova a carico del Miur in
merito all'abuso dei contratti a termine. La reiterazione di questi ultimi è
giustificata (dalla legge, dalle norme
europee e dalla giurisprudenza italiana e sovranazionale) solo per ragioni
obiettive legate alla transitorietà delle esigenze dell'amministrazione. Ma
obbligare ogni anno i docenti precari (addirittura quattro mesi prima degli
esami) a esercitare lefunzioni di commissario esclude categoricamente che
sussistano gli estremi per giustificare la citata transitorietà delle esigenze.
Quest'ultima si concreta invece nei casi
di sostituzione di personale di ruolo che si assenta all'improvviso a ridosso
delle operazioni d'esame e che impongono l’utilizzo di personale supplente.
Nell’altro caso si tratta, invece, di un utilizzo abusivo di personale precario
per svolgere in maniera stabile compiti strutturali attinenti alla propria
funzione. La circostanza che i sindacati della scuola non abbiano mai sollevato
la questione non esclude validità a quanto qui si sostiene, anzi rilancia la
necessità di un moto di ribellione contro di loro a margine delle opportune
lagnanze in sede giudiziaria volte al riconoscimento dei diritti agli scatti di
anzianità, al risarcimento dei danni e alla stabilizzazione per via giudiziale.
Per altri versi, vietare al personale precario con decine di anni di servizio,
spesso privi di soluzione di continuità, di assumere la carica di Presidente di
commissione, come fa la citata Circolare, assume i connotati dell'ennesima
disparità tra docenti di ruolo e docenti precari che si inserisce a buon titolo
nella babele di discriminazioni descritte e denunciate nel citato libro
"Una vita da supplente” che collidono con il Principio UE di non
discriminazione. Se si pensa che tra i docenti che hanno solo la facoltà e non
già l'obbligo di redigere la domanda (art. 2.2, lettera b della Circolare)
rientrano i docenti precari che "negli ultimi tre anni, con rapporto di
lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al
termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno
per un anno", si può arguire, "a contrario", che i precari costretti
a redigere la domanda, sono nei fatti considerati stabili dal datore di lavoro.
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