Il ricorso dell’avv. Ernani D’Agostino ripercorre l’odissea dei precari
della scuola
“Ecco come ho fatto cambiare idea al Tar
del Lazio”
Fa discutere la riabilitazione del punteggio di montagna, ritenuto
incostituzionale

19 GIUGNO 2007 – In merito alla questione legata al doppio punteggio della montagna, riabilitato dal Tar del Lazio, nonostante sia ritenuto incostituzionale dalla Consulta, l’avvocato Ernani D’Agostino mi ha inviato una email affidando a questo sito la pubblicazione del ricorso che ha fatto vincere una precaria contribuendo a far cambiare opinione ai giudici amministrativi sulla questione che seguiamo da tempo. Apprezzabile la lucidità e l'efficacia nel ripercorrere l'odissea dei precari della scuola alle prese con la violazione sistematica del principio dell'affidamento. Del resto i precari della scuola si meritano tanto. Nessun’altra categoria avrebbe sopportato tanto nè dallo Stato nè da parte dei sindacati della scuola, che consentono, consentono... Noi rimaniamo del parere che – ispirandoci sempre al prezioso neologismo del grande professor Sartori – il superpunteggio di montagna sia un Superporcellum. Ma non è questo il punto poiché l’interento del legale non entra nel merito della giustezza della metrometro con cui è stata valutata la competenza di molti precari (alcuni farebbero bene a imparare a scrivere in italiano prima di definirsi insegnanti…), limitandosi, e lo ha fatto bene, a denunciare in giudizio le contraddizioni gravissime, in punto di fatto e in punto di diritto, che animano i metodi di reclutamento del personale della scuola.
“Egregio Professore,
in primo luogo non posso che complimentarmi con Lei per la dovizia e la
completezza degli argomenti trattati. Opero da oltre 30 anni nel campo
scolastico e non ho rilevato molte altre attività, nello specifico settore, di
spessore simile al Suo. Ho partecipato, in nome dei miei numerosi Rappresentati,
all'udienza di giovedì 14 giugno, portando il mio contributo al "ripensamento" da parte del Collegio.
In merito alla Sua nota di commento alla "melius re perpensa",
ritengo opportuno precisare quanto segue. A mio avviso, il nuovo orientamento
seguito dal Collegio non deve essere valutato in senso negativo: anzi, lo
ritengo espressione di serietà nel difficilissimo compito decisionale.
L'udienza di trattazione è stata lunga e serrata, attraverso un coinvolgimento
dialettico "giudici-avvocati" volto alla ricerca del miglior
risultato decisionale ritenuto, in coscienza, giusto e legittimo.
Scendendo, brevemente, ai punti contestati rilevo che non può
sorprendere la prevalenza attribuita dal Collegio al carattere precettivo della
normativa contenuta nella Finanziaria rispetto alla abrogazione della
norma-fonte disposta dalla Corte Costituzionale.
Anche il Legislatore del 2006 ha disposto identica abrogazione
precisandone - in via precettiva - la decorrenza degli effetti (31 agosto
2007): tale disposizione non può non essere considerata come corretta
salvaguardia e tutela degli interessi dei terzi costituzionalmente rilevanti (i
ns. Assistiti).
Di contro, occorre precisare che la Corte Costituzionale non ha
minimamente accennato- perchè non sollevato- al problema della grave
incidenza negativa derivante dalla caducazione retroattiva della
abrogazione dichiarata: (si pensi soltanto a quelle numerose situazioni che
sono state cristallizzate attraverso sentenze emesse, medio tempore, da vari
TAR, divenute oramai intoccabili!! ; si pensi soltanto che alcune mie Assistite
hanno prestato servizio in SCUOLE
PLURICLASSI SECONDARIE DI I° GRADO IN SCUOLE DI MONTAGNA, NELLO STESSO EDIFICIO IN CUI, AL PIANO
TERRA, ALTRE DOCENTI HANNO SVOLTO SERVIZIO IN SCUOLE PLURICLASSE PRIMARIE!!!?!)
Attribuire prevalenza assoluta alla pronuncia (generica) della Corte
Costituzionale avrebbe significato negare l'efficacia di una
norma di legge perfettamente valida in quanto vigente: potere, ovviamente, non
in possesso dei Giudici del TAR.
Nel trasmetterLe copia del ricorso da me presentato al TAR, colgo
l'occasione per rinnovarLe i miei complimenti.
Cordiali saluti, Avv. Ernani D'Agostino”
***
“ I
docenti precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento sono da decenni in
una posizione di aspettativa; da decenni hanno impostato, impostano e (chissà
per quanto tempo ancora) imposteranno la loro vita personale e familiare
seguendo scrupolosamente tutte le disposizioni di legge ed amministrative
emanate nei tempi, sottostando alla variazione ciclica di criteri di
valutazione imposta ora da leggi, ora da disposizioni ministeriali, confidando
nella conservazione di determinate posizioni giuridiche conquistate con il loro
sacrificio”.
[…]
On.le
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
RICORSO
della Signora
contro
il Ministero della Pubblica
Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore
per l’annullamento
PREVIA
SOSPENSIONE
1)
del
Decreto ministeriale 15 marzo 2007 n. 27 (doc. n. 1);
2)
del
Decreto ministeriale 16 marzo 2007 del Direttore Generale del Dipartimento per
l’Istruzione, Direzione Generale per il personale della scuola (doc. n. 2);
3)
di
ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale, ivi compreso il parere
reso nella seduta del 13 febbraio 2007 dal Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione.
FATTO
Con legge 4 giugno 2004 n. 143, di conversione, con modificazioni, del
d.l. 7 aprile 2004 n. 97, come successivamente interpretata e modificata dalle
Leggi 27 luglio 2004 n. 186 e 31 marzo 2005 n. 43, sono state emanate
disposizioni in materia di graduatorie permanenti.
In particolare, la legge in
esame ha disposto la rideterminazione delle graduatorie permanenti relative
alle scuole di ogni ordine e grado sulla base della apposita tabella allegata
(art. 1, comma primo).
Nella tabella, al punto B.3), lettera h, il legislatore
del
In sede di applicazione della
predetta normativa nella procedura di aggiornamento ed integrazione delle
graduatorie, l’Amministrazione della pubblica istruzione ha proceduto alla
attribuzione, agli aventi titolo, del beneficio in parola, con decorrenza
dall’anno scolastico 2003-2004.
Sulla base di tale
innovazione legislativa, la docente ricorrente, collocata in terza fascia della
graduatoria indicata in epigrafe, ha inserito, nella domanda di aggiornamento,
tra le sedi di preferenza, quelle ufficialmente classificabili quali “scuole di
montagna”. In ragione del servizio
prestato in tali scuole negli anni scolastici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-
Con
“...In correlazione alla
predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il
personale docente previsto dalla presente lettera, é abrogata con effetto dal
10 settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h, della
tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004 n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143. E’ fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla
predetta data”.
Con decreto 15 marzo 2007 n. 27, il Ministro della Pubblica Istruzione
ha approvato la nuova tabella di valutazione dei titoli da utilizzare nei
confronti del personale docente ed educativo inserito nella terza fascia delle
graduatorie ad esaurimento.
All’art. 3 del citato
decreto sono state dettate norme specifiche per la terza fascia. In
particolare, al punto sub 3) é stato stabilito che: “A decorrere dall’a.s. 2003-
A
decorrere dall’a.s. 2003/04 fino al 31 agosto
Nella premessa del citato
decreto n. 27/2007, il Ministero della Pubblica Istruzione, pone a base della
riduzione di ufficio della doppia valutazione per i servizi prestati nelle
scuole situate nei Comuni di montagna la sentenza 10 gennaio 2007 n. 11 della
Corte Costituzionale e la normativa contenuta nella legge finanziaria 2007, al
comma 605 e seguenti dell’art. 1.
Con la presente impugnativa
giurisdizionale si censura, anche sotto il profilo costituzionale, la
legittimità delle sopra riportate disposizioni ministeriali sulla base delle
seguenti argomentazioni in
DIRITTO
I
– Violazione del principio generale in tema di affidamento – Eccesso di
potere per errata interpretazione ed applicazione, errore nei presupposti, per
omesso esame, per contraddittorietà.
Il quadro
normativo-regolamentare come sopra delineato si può sintetizzare nei seguenti
termini:
1)
nel 2004 il legislatore prevede l’attribuzione
del doppio punteggio per il servizio scolastico prestato, a decorrere dall’anno
scolastico 2003-2004, nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di
montagna di cui alla Legge 1 marzo 1957 n. 90 (l.n.143/2004, punto B.3, lett.
h);
2)
in
sede di presentazione delle domande per l’aggiornamento delle graduatorie
permanenti relativo agli anni 2005-2006 e 2006-2007 i docenti precari inseriti
in terza fascia inseriscono, tra le sedi preferenziali (o continuano ad
inserire), quelle comprese negli elenchi appositamente indicati dal Ministero
della Pubblica Istruzione;
3)
nel 2006 il legislatore abroga, con effetto dal 1° settembre 2007,
la disposizione relativa al predetto beneficio, facendo salva la valutazione in
misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data (L.n.
296/2006, comma 605);
4)
con
sentenza n. 11/2007
5)
in
sede di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti (ora, ad
esaurimento) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009, il
Ministero della Pubblica Istruzione, attribuisce integrale efficacia
retroattiva alla pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale
sollecitando gli Uffici Scolastici periferici a procedere alla riduzione
d’ufficio dei punteggi maturati dal personale che ha prestato servizio nelle
scuole di montagna riconoscendo l’attribuzione del beneficio in parola solo per
i servizi resi fino al 31 agosto 2007 nelle pluriclassi delle scuole primarie,
nelle isole minori e negli istituti penitenziari.
La lesione della posizione
giuridico-soggettiva della docente ricorrente é gravissima. Parimenti grave (ed
evidente) é l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione.
Il Ministero della pubblica
istruzione ha posto a fondamento delle specifiche disposizioni impugnate la
pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale, attribuendo
alla stessa una efficacia caducatoria retroattiva
In prima analisi, si evidenzia che il valore
“costitutivo” delle dichiarazioni di incostituzionalità deve trarsi
direttamente dall’art. 136 della Costituzione che, prevedendo la cessazione di efficacia
della legge dichiarata incostituzionale non può che presupporre che,
anteriormente alla decisione, la stessa legge fosse munita di efficacia.
D’altro canto, la cessazione di validità ex art. 136 non é una rimozione degli
effetti già prodotti: é la “privazione”
(che la legge viene a subire) di quella stessa validità che non consente più
alla norma dichiarata incostituzionale di poter “continuare” a regolare
determinate situazioni. Non é la sentenza della Corte a “retroagire” nel tempo,
bensì é la cessazione di operatività della legge (dichiarata incostituzionale)
ad impedire a quest’ultima di (continuare) a produrre i propri effetti.
E, proprio in relazione
alla applicazione delle sentenze “abrogative” o di “interpretazione autentica”
di norme legislative produttive di determinati effetti giova sottolineare come
la stessa Corte Costituzionale ha avuto più volte modo di precisare che: “In
tali casi il problema da affrontare riguarda non tanto la natura della legge,
quanto piuttosto i limiti che la sua portata retroattiva incontra alla luce del
principio di ragionevolezza e del rispetto di altri valori ed interessi
costituzionalmente protetti” (v., ex plurimis, sentenze n. 291/2003, n.
525/2000, n. 229/1999, n. 421 e n. 376 /1995).
Parallelamente al sopra
riportato convincimento circa i limiti dell’efficacia retroattiva della
pronuncia della Corte Costituzionale é quanto mai opportuno soffermarsi
criticamente sui contenuti della sentenza stessa.
Nella disamina delle varie
Ordinanze di rimessione riunite,
a)
il
collocamento nelle graduatorie e la conservazione di una posizione nelle medesime
costituiscono MERE ASPETTATIVE, in
ragione del loro periodico aggiornamento disciplinato da criteri di valutazione
che possono variare a fronte di una realtà soggetta a ciclico mutamento;
b)
l’attribuzione
del doppio punteggio é aderente al dettato costituzionale (artt. 3 e 97) solo
se correlata al servizio prestato da chi insegna nelle scuole primarie di montagna, come previsto
dalla Legge n. 90 del 1957. Viene recepito il dubbio sollevato dal Tribunale
remittente di “anacronismo normativo” della disposizione di legge
esaminata, “non vedendosi quale possa
essere il disagio dell’insegnamento in sedi oltre i seicento metri, in epoca di
viabilità capillare, con motorizzazione di massa e mezzi di trasporto pubblico
e locali scolastici riscaldati”.
A.2) Sulle premesse poste a
base dell’iter logico-giuridico seguito dalla Corte Costituzionale (come anche
dal TAR per
In prima analisi, la linea
interpretativa-applicativa della pronuncia della Corte Costituzionale adottata
dal Ministero della Pubblica Istruzione si pone in aperto contrasto con il
principio fondamentale di tutela dell’affidamento del cittadino, elemento
essenziale dello Stato di diritto. Viene calpestato il principio fondamentale
della certezza del diritto.
La docente ricorrente ha
impostato più anni della sua vita (personale e familiare) confidando nella
piena validità ed efficacia di una normativa (e non, si sottolinea, di
una regolamentazione amministrativa).
Né si può – sia sotto il
profilo giuridico, e sia sotto il profilo del rispetto della persona –
bypassare il richiamato principio fondamentale attraverso la più volte affermata
delegittimazione dello stato giuridico della docente ricorrente: non è titolare di diritti, ma solo di mere
aspettative. I docenti precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
sono da decenni in una posizione di aspettativa; da decenni hanno impostato,
impostano e (chissà per quanto tempo ancora) imposteranno la loro vita
personale e familiare seguendo scrupolosamente tutte le disposizioni di legge
ed amministrative emanate nei tempi, sottostando alla variazione ciclica di
criteri di valutazione imposta ora da leggi, ora da disposizioni ministeriali,
confidando nella conservazione di determinate posizioni giuridiche conquistate
con il loro sacrificio.
La docente ricorrente da
decenni vive la propria vita lavorativa nella angosciante ricerca della conservazione
e del miglioramento della posizione occupata in graduatoria attraverso
il perseguimento di quei PUNTEGGI, predeterminati da leggi di Stato o da
normazioni ministeriali, collegati a titoli di studio ed a titolo di servizio.
La docente precaria
inserita in una graduatoria ad esaurimento vive la propria vita lavorativa (e
familiare) ancorata a dei numeri: al numero relativo alla posizione
occupata nella graduatoria, al numero relativo al punteggio totale attribuito
e/o attribuibile in relazione all’attività lavorativa svolta o al conseguimento
di ulteriori titoli di cultura.
Non occorre spendere
ulteriori argomenti per rappresentare il grado di massima rilevanza che hanno,
per i docenti precari come la ricorrente, i punteggi di valutazione.
A.3) Né, a contrario, può
semplicisticamente invocarsi lo status di “mera aspettativa” dei docenti
inseriti nelle graduatorie permanenti per contestare e negare il rispetto e
l’applicazione di riconoscimenti pre-determinati, rivendicabili, a ragione, dai
soli titolari di “diritti soggettivi”. Non è assolutamente ammissibile
né sotto un profilo strettamente giuridico, né, tantomeno, sotto un profilo
etico-sociale, diversificare il docente precario che, in virtù del beneficio
MATURATO E RICONOSCIUTO per il servizio prestato nella scuola di montagna nell’a.s.
2003/2004, ha già ottenuto la nomina a tempo indeterminato, dal docente che,
pur avendo prestato IDENTICO servizio, nello stesso anno scolastico, è ancora
inserito nella graduatoria ad esaurimento. Ad entrambi, la competente
Amministrazione ha riconosciuto ed attribuito il punteggio doppio: il docente
nominato a tempo indeterminato ne ha beneficiato per ottenere la nomina, mentre
il docente precario ha ottenuto il conseguente miglioramento della propria
posizione nella graduatoria. E’ evidente, quindi, che, quantomeno con
riferimento al servizio prestato nell’a.s. 2003/2004, la posizione di entrambi
i docenti debba considerarsi DEFINITIVA, intoccabile.
E’ opportuno soffermarsi
sulla natura del rapporto intercorrente tra pubblica amministrazione e docenti
inseriti nelle graduatorie permanenti, sul loro reale status giuridico e sul
loro diritto al rispetto di principi costituzionalmente protetti.
L’essere inserito, o,
meglio, avere i titoli per essere inseriti nelle graduatorie permanenti
costituisce, ormai da anni, l’unico sistema per ottenere una nomina nei ruoli
della pubblica istruzione.
Il nostro legislatore, da
un lato, e l’amministrazione della pubblica istruzione, dall’altro, hanno
fissato i requisiti per poter chiedere l’inserimento in tali graduatorie,
finalizzate al conseguimento delle nomine a tempo determinato e a tempo
indeterminato.
Proprio perché strettamente
collegate alla acquisizione di ulteriori titoli di servizio (o di cultura),
tali graduatorie non hanno natura statica, ma dinamica. A differenza del
personale collocato nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, il
personale inserito nelle graduatorie permanenti può, di anno in anno,
migliorare la posizione occupata attraverso il perseguimento di punteggi che la
legge o l’amministrazione pre-determina.
Pertanto, i docenti
inseriti nelle predette graduatorie, che, avendone i titoli, offrono la loro
attività lavorativa perseguendo l’attribuzione di determinati punteggi
prefissati da leggi o dall’amministrazione sono portatori di interessi costituzionalmente protetti (art. 3, primo e secondo comma, art. 4,
art. 35, art. 97, primo e terzo comma).
Parallelamente l’Amministrazione
– che da decenni si avvale della forza lavoro del personale qui rappresentato
per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali – ha l’obbligo (morale e
giuridico), proprio in ragione della dinamicità del sistema, di pre-determinare
– e, conseguentemente di rispettare - i criteri di valutazione dei titoli
(professionali e di servizio) che, medio tempore, possono essere perseguiti e
conseguiti dal personale interessato.
E’ indubbio che tra
pubblica amministrazione e personale docente si é instaurato un rapporto di
natura giuridica che, come tale, non può non comportare (anche se in maniera
non simmetrica) il rispetto di precise condizioni ed obblighi per ambo le
parti.
A.5) Non può, infatti,
dubitarsi in ordine alla totale equiparabilità tra le posizioni
giuridico-soggettive dei docenti collocati nelle graduatorie dei concorsi
pubblici per titoli ed esami con quelle dei docenti inseriti nelle graduatorie
permanenti, oggi ad esaurimento.
Entrambe le fasce di personale sono portatori
di interessi qualificati costituzionalmente protetti.
Entrambe le fasce di personale debbono
scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni pre-predeterminate
dell’Amministrazione.
In entrambe i
sistemi di arruolamento l’Amministrazione ha il dovere di pre-fissare
requisiti, termini e modalità circa la valutazione dei titoli, di cultura e
professionali. Di converso, entrambe le fasce di personale hanno pieno
diritto a rivendicare il rispetto integrale delle citate disposizioni da parte
dell’Amministrazione in sintonia con il principio costituzionalmente fissato
all’art. 97 della nostra Costituzione.
A.6) Dal quadro sopra
delineato discende che il personale docente, inserito nelle graduatorie ad
esaurimento, é titolare dello status giuridico di ASPETTATIVA QUALIFICATA. Quanto sopra trova maggior conforto nella
circostanza relativa alla trasformazione, legislativamente operata, delle
graduatorie permanenti in graduatoria ad esaurimento. Ciò sta a
significare un indubbio potenziamento dello status giuridico del personale
precario attraverso l’impegno (certo)
dell’assunzione a tempo indeterminato (anche se... incertus quando).
Da quanto sopra non può che
discendere in maniera solare la gravissima lesione che oggi la docente
ricorrente corre il rischio di subire nell’ipotesi di applicazione (ritenuta
legittima) delle disposizioni ministeriali impugnate.
Ma altre considerazioni
soccorrono a confortare il nostro convincimento circa la illegittimità
dell’interpretazione applicativa prospettata dal Ministero della Pubblica
Istruzione alla sentenza della Corte Costituzionale. E, a tale riguardo, non
possono non essere sollevate alcune argomentazioni critiche.
I Giudici della Corte
Costituzionale (come i Giudici del TAR per
In prima replica non può
non osservarsi che il legislatore, nella sua attività istituzionale e
discrezionale, rispecchia (o almeno, cerca di rispecchiare) determinate realtà.
Il legislatore del
I dubbi circa la fondatezza delle premesse
logico-giuridiche che hanno costituito la base del convincimento della Corte
Costituzionale (e del TAR per
Nella disamina e nella
valutazione dell’operato del legislatore del 2004 é evidente che i Giudici
della Corte Costituzionale (come i Magistrati del TAR remittente e, infine, il
Ministero della pubblica istruzione) hanno completamente dimenticato un aspetto
fondamentale: la realtà scolastica dei
nostri giorni, la realtà del popolo dei precari della scuola. Secondo la
realtà fotografata dalla Corte Costituzionale (come anche dal TAR per
Non riteniamo opportuno
dilungarci a rappresentare a codesto Ecc.mo Tribunale la reale situazione – ed
i disagi – in cui versa la categoria di cui fa parte la ricorrente: NOTORIA NON
EGENT né di illustrazione, né di documentazione.
A.6) La lesione delle
posizioni soggettive del personale rappresentato, ove le determinazioni
ministeriali impugnate trovassero esecuzione, é gravissima sotto diversi
profili.
Innanzitutto deve essere
sottolineato – come già sopra evidenziato – come la determinazione ministeriale
impugnata viene a costituire, per il personale rappresentato, la più ampia ed
evidente violazione del principio dell’affidamento. Lo status di PRECARIETA’,
caratteristica peculiare, antica e forse... perenne dello status giuridico
della docente ricorrente, viene ancor più lesa e pesantemente offesa dalle
disposizioni impugnate. Ciò che oggi (o ieri) il legislatore e/o
l’Amministrazione si impegna ad attribuire, domani (o, nel caso di specie,
oggi) può essere impunemente annullato, cassato. Uscendo, per un attimo, dalla presente
realtà legale e giudiziaria, a ragione il docente precario potrebbe essere rappresentato
sulle scene come un povero assetato nel deserto al quale, periodicamente,
qualcuno (vuoi il legislatore, vuoi il Ministero dell’istruzione) fa
intravedere in lontananza splendide oasi che, sempre, puntualmente, si
risolvono in meri, deludenti miraggi!!
A.7) La gravità della
lesione derivante al personale ricorrente é ancor più evidente considerando i
DANNI, patrimoniali e non, scaturenti dalla disposizioni ministeriali
impugnate.
La docente ricorrente, al
fine di conseguire il beneficio fissato dal legislatore e dall’Amministrazione
nel
Al fine di conseguire il
beneficio de quo, la ricorrente ha
rinunciato a corsi di
specializzazione e masters che avrebbero consentito l’attribuzione di altri
punteggi, ancor oggi ritenuti validi.
Chi può, oggi, risarcire la ricorrente delle perdite
patrimoniali subite? Chi può, oggi, risarcire
la ricorrente dei danni non patrimoniali sopportati nella prospettiva di un
miglioramento definitivo della propria posizione? Chi può, oggi, risarcire la ricorrente dellla perdita
di chances che, unitamente
al servizio prestato nelle scuole di montagna, figuravano nella Tabella dei
titoli allegata alla legge n. 143 del 2004?
Certamente, né il Ministero
dell’Istruzione, né, tantomeno, il legislatore del 2004.
Ma, al riguardo, é
quantomai opportuno richiamare quanto affermato dalla stessa Corte
Costituzionale – e già da noi in precedenza evidenziato – in tema di efficacia
temporale di sentenze dichiarative di incostituzionalità, laddove é stato
sottolineato che il procedimento di farne retroagire gli effetti incontra LIMITI “alla luce del principio di
ragionevolezza e del RISPETTO DI ALTRI VALORI ED INTERESSI
COSTITUZIONALMENTE PROTETTI”.
Nel caso di specie possiamo
affermare con forza che l’interpretazione applicativa adottata dal Ministero
lede, calpesta, offende ed umilia sotto molteplici aspetti le legittime
aspettative (qualificate) della ricorrente.
A.8) Sulla materia
specifica oggetto della presente controversia codesto Ecc.mo Tribunale
Amministrativo (così come numerosi altri TAR) ha già avuto modo di pronunciarsi.
A conforto della tesi interpretativa da noi quivi sostenuta riportiamo per
esteso alcuni passi di decisioni già pronunciate:
<<Gli
ulteriori motivi sono diretti a contestare la valutabilità in misura doppia del
servizio prestato nelle c.d. scuole di montagna (punto B3, lettera h della
tabella di valutazione, riferito al servizio nelle scuole di montagna, nelle
isole minori e negli istituti penitenziari).
Sostengono
i ricorrenti, per quanto attiene alle scuole di montagna, che la legge n.
143/2004 del tutto inopinatamente avrebbe richiamato la legge 1 marzo 1957, n.
90, recante “Provvedimenti a favore della scuola elementare di montagna”, che
prevedeva benefici per i soli insegnanti delle scuole elementari che vi
prestavano servizio, in ragione dello svolgimento dell’attività d’insegnamento
in zone particolarmente povere e disagiate. In realtà, la situazione socio
economica é oggi completamente cambiata, perché la qualità dei detti Comuni
sarebbe di molto migliorata.
Sotto
altro verso, la legge n. 90/1957 sarebbe da applicare secondo il meccanismo
procedurale previsto dalla legge stessa. Senza poi considerare l’iniquità che
conseguirebbe dall’operatività retroattiva delle disposizioni impugnate,
essendo il punteggio de quo attribuito su base di pura casualità a favore di
chi si é trovato in passato a insegnare in tali località senza dovere
affrontare disagi particolari.
Ancorché
svolti con argomenti non privi di suggestione, i motivi vanno disattesi.
Intanto
va precisato che, in ordine alla individuazione delle scuole di montagna e
quindi della loro caratterizzazione ai fini del beneficio di un maggior
punteggio per il servizio ivi svolto, é intervenuta la norma d’interpretazione
autentica di cui all’art. 8 nonies della legge n. 186/2004 (ai sensi del quale
il servizio valutabile in misura doppia é solo quello prestato “nella sede
scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra
dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della
stessa scuola”).
Orbene,
come emerge dalla riportata norma di interpretazione autentica, il legislatore
ha inteso attribuire la supervalutazione ai servizi prestati in Comuni
“classificati di montagna” a prescindere
dall’attuazione del meccanismo procedurale previsto dalla legge 90/1957.
Infatti
la norma indica due soli parametri di riferimento, senza ulteriori criteri, ai
fini connotativi della scuola di montagna: a) l’ubicazione della sede
scolastica in Comune “classificato come di montagna”; b) l’altitudine della
sede scolastica oltre i 600 metri sul livello del mare.
Quanto
alla valutazione doppia dei titoli di servizio in questione, anche a partire da
quelli riferibili all’anno scolastico 2003/2004, essa é frutto di una scelta di
politica legislativa insindacabile in quanto non irrazionale perché volta a
valorizzare un servizio svolto in particolari condizioni di difficoltà (v. TAR
Lazio, Sez. III bis, sentenze nn. 1306-1316/2006).
Dalle ampie
motivazioni sopra riportate discende che
codesto Ecc.mo Tribunale adito ha già avuto modo di affermare che:
-
l’innovazione
normativa contenuta nella tabella di valutazione dei servizi, allegata alla
legge 143 del 2004 non deve essere ancorata alla disciplina già contenuta nella
precedente legge n. 90 del 1957 e deve essere considerata espressione di una
scelta discrezionale e non irrazionale del legislatore;
-
il
criterio per l’individuazione delle scuole “di montagna” non va ricercato nella
legge n. 90 del 1957 dal momento che “...il punto B3 lettera h della tabella di
valutazione dei titoli allegata alla legge n. 143/2004 (secondo la norma
interpretativa di cui all’art. 8 nonies della legge n. 186/2004) prevede bensì
la valutazione doppia del servizio reso nelle scuole (ubicate al di sopra dei
600 metri) dei comuni di montagna di cui alla legge n. 90/1957, ma il rinvio a
tale legge (che a sua volta richiama l’art. 1 della legge n. 991/1952 per la
determinazione dei territori montani) é da intendersi come rinvio sicuramente
dinamico. Pertanto, posto che l’art. 1 della legge n. 991 del 1952 é stato
abrogato dall’art. 29 della legge n. 142/1990, l’attuale metodologia per
l’individuazione dei comuni montani, lungi dal poter scaturire dalla citata
norma abrogata e da eventuali pretesi elenchi di essa applicativi, deve
reggersi sul vigente sistema normativo di determinazione dei territori montani.
Allora, non v’é dubbio che questo sistema sia quello sotteso all’art. 27 del
T.U. n. 267/2000, secondo il quale spetta alle Regioni l’individuazione degli
ambiti e delle zone omogenee per la costituzione delle comunità montane>>
(v. TAR Lazio, Sez. III bis, sentenza n.
165/2005).
* * *
Dalla fondatezza delle
osservazioni critiche sviluppate non può che derivare la declaratoria di
illegittimità dell’operato dell’Amministrazione in relazione all’efficacia
retroattiva dell’abrogazione dichiarata dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n.11 del 10 gennaio 2007.
* * *
II
– Violazione di legge. Violazione ed errata applicazione della legge 26
dicembre 2006 n. 296, comma 605 e seguenti. Eccesso di potere per errore nei
presupposti di diritto, per illogicità.
B.1) La illegittimità delle
disposizioni ministeriali impugnate discende in maniera ancor più evidente
sotto il profilo della aperta violazione dell’art.
1, comma 605 e seguenti della legge 26 dicembre 2006 n. 296.
Con la predetta
disposizione, come testualmente riportata in punto a Fatto, é stata disposta:
a)
l’abrogazione
con effetto dall’1 settembre 2007 della disposizione di cui al punto B3),
lettera h, della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7
aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n.
143;
b)
la salvezza del punteggio in misura
doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data.
Il successivo comma 607 dell’art. 1 della stessa legge ha
inoltre espressamente stabilito che:
<<La tabella di
valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive
modificazioni, é ridefinita con decreto del Ministero della pubblica
istruzione, sentito il CNPI. Il decreto é adottato, a decorrere dal biennio
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle
graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già
riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio
2005/2006-2006/2007>>.
B.2) Alla luce di
quanto stabilito dalla legge finanziaria 2007 emerge in maniera ancor più
evidente l’illegittimità dell’operato del Ministero della pubblica istruzione.
Con specifico
riferimento alla disposizione legislativa concernente l’attribuzione del doppio
punteggio (legge 143/2004) ci troviamo di fronte ad una duplice abrogazione.
Con la prima, la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’incostituzionalità
attraverso la sentenza n. 11 del 10 febbraio 2007. In relazione all’efficacia
temporale retroattiva di tale pronuncia operiamo espresso richiamo alle argomentazioni
sviluppate nel primo motivo di ricorso.
Sulla identica
normativa é intervenuto nuovamente il legislatore che con la legge finanziaria
2007, ai commi 605 e seguenti ha sancito:
a) l’abrogazione espressa della tabella di
valutazione dei titoli, punto B.3), lettera h, allegata alla legge 4 giugno
2004 n. 143;
b) l’esplicita previsione della data di
decorrenza della disposta abrogazione, fissata alla data del 1° settembre 2007;
c) l’espressa previsione della salvezza della valutazione in misura
doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data.
La innovazione
legislativa sopra illustrata é entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi
del comma 1364 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007.
Soffermando la
nostra attenzione sulla data di pubblicazione della predetta legge e sulla data
di pubblicazione della sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007 della Corte
Costituzionale può nascere il fondato dubbio sulla “utilità” della pronuncia
resa dalla Corte sulla materia de qua. In altri termini, in ragione della
sopravvenuta normativa, non possono non sollevarsi seri dubbi circa l’efficacia
retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale, così come fatta propria
dall’Amministrazione. I Giudici della Consulta, infatti, si sono pronunciati
sulla aderenza costituzionale della normativa in esame, senza peraltro
soffermarsi in ordine alla decorrenza temporale scaturente dall’abrogazione
affermata.
Di contro, é fuori
di ogni dubbio che la stessa Corte Costituzionale non si é pronunciata (né,
realmente poteva farlo) sulla innovazione legislativa introdotta dal
legislatore del 2006 con specifico riferimento alla sancita salvezza dei
punteggi maturati fino al 1° settembre 2007.
Da quanto sopra
discende che, attraverso le disposizioni impugnate, il Ministero della pubblica
istruzione ha illegittimamente dato applicazione alla sola pronuncia emessa
dalla Corte, attribuendo alla stessa (in maniera illegittima, illogica ed
ingiusta) un’efficacia caducatoria retroattiva, ignorando completamente quanto
disposto dal legislatore del 2006 sulla stessa materia.
L’abrogazione
della normativa de qua operata dalla Corte Costituzionale — anche aderendo alla contestata interpretazione della sua efficacia caducatoria
retroattiva — non può incidere ex se su una diversa normativa relativa
alla identica materia, né può travolgerne la piena vigenza ed efficacia.
Se il legislatore
del 2006, pur abrogando il beneficio in parola (anticipando, attraverso il suo
potere istituzionale, il giudizio della Corte Costituzionale), ha voluto espressamente
riconoscere la validità dei servizi prestati fino ad una certa data attraverso
l’attribuzione di quel punteggio premiale prefissato dal legislatore del 2004,
non riteniamo che se ne possa sindacare la legittimità, risultando, il disposto
normativo, la giusta considerazione, tutela e valutazione degli interessi e dei
valori della categoria di personale qui rappresentata. E’ evidente, infatti,
che l’aver voluto espressamente conservare l’efficacia e la validità di
determinate situazioni giuridiche ormai maturate (e cioè, il conseguimento di quei
determinati punteggi predeterminati dal 2004) costituisce, per il legislatore
del 2006, la concreta realizzazione di quei principi costituzionali
disciplinati agli artt. 3, 4,. 35 e 97 della Costituzione.
La mancata
applicazione delle disposizioni normative contenute nella legge finanziaria
2007 inficia in maniera evidente e rilevante l’operato del Ministero della
pubblica istruzione.
L’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione discende anche sotto altro
profilo.
Nelle premesse del decreto ministeriale impugnato, il Ministero opera
espresso richiamo sia alla pronuncia della Corte Costituzionale e sia al
disposto normativo contenuto al comma 605 della legge finanziaria 2007.
Al riguardo é sufficiente scorrere il contenuto di tale disposizione
normativa per rendersi conto che il legislatore del 2006 non ha minimamente
differenziato i servizi pregressi (e in corso fino al 31 agosto 2007)
svolti nelle scuole di montagna, circoscrivendone la valutabilità a quelli
prestati nelle scuole primarie pluriclassi.
E’, al contrario, evidente la manipolazione posta in essere
dall’Amministrazione attraverso una illegittima opera di interpretazione ed
applicazione di due fonti diverse: la sentenza della Corte Costituzionale e la
legge finanziaria 2007.
* * *
III-Eccesso di potere per
travisamento, per errore nei presupposti, per errata interpretazione, per
omesso esame, per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta – Eccezione
di legittimità costituzionale delle leggi 1° marzo 1957 n.90 e 31 dicembre 1962
n.
L’illegittimità
delle disposizioni ministeriali impugnate emerge, altresì, in tutta la sua
gravità e rilevanza sotto il seguente profilo
Nella fase
interpretativa-applicativa della sentenza della Corte Costituzionale più volte
citata, il Ministero dell’Istruzione , con il decreto 15 marzo 2007 n.27, ha
mantenuto la valutazione in misura doppia per i soli servizi prestati nelle
PLURICLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE
SITUATE NEI COMUNI DI MONTAGNA, omettendo completamente di prendere in esame,
considerare e valutare l’ESISTENZA NELLA ATTUALE REALTA’ SCOLASTICA DELLE PLURICLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
SITUATE NEI COMUNI DI MONTAGNA.
E’ quantomai
opportuno ripercorrere il servizio prestato dalla Prof.ssa presso scuole secondarie di 1° grado situate
in comuni di montagna:
-
a.s. 2004-2005: Istituto
comprensivo di Cascia;
-
a.s. 2005-2006: Istituto comprensivo di Cascia con servizio a Monteleone di
Spoleto e sede di Norcia;
-
a.s. 2006-2007: Istituto
comprensivo di Norcia.
In
particolare, nell’anno sc.co 2005-2006,
Monteleone di Spoleto (
La scuola è
situata in un unico edificio: al primo piano è posta la scuola dell’infanzia e
la primaria, mentre al piano sovrastante vi è la secondaria di I°
grado pluriclasse. (v. certificato
di servizio in atti).
Sono
opportune alcune riflessioni sui “disagi” sofferti dalla ricorrente
per svolgere la sua attività lavorativa. Per recarsi al lavoro la stessa doveva
alzarsi alle 4 del mattino, portarsi in autobus alla stazione ferroviaria,
prendere il treno per Foligno, la coincidenza per Spoleto dove era attesa,
verso le ore 6,45, dall’unica impiegata dell’Ufficio Postale di Monteleone di
Spoleto che la accompagnava in macchina sino alla sede di lavoro, percorrendo
ulteriori
“ Granaro del Monte “ per poter rispettare l’orario di servizio presso la
scuola media di Norcia.
Nell’anno
scolastico precedente (2004-2005),
la ricorrente è stata incaricata dal CSA di Perugia su una cattedra di 18 ore
settimanali ed utilizzata su posto di sostegno presso la scuola media di
Cascia, classificata “scuola di montagna” (rinunciando
all’incarico presso la sc.media
“Foscolo” distante poche centinaia di metri dalla sua abitazione). Per
raggiungere la predetta sede, distante
Durante il
predetto anno sc.co 2004-2005, particolarmente rigido, la ricorrente ha
contratto una polmonite, diagnosticata anche ad un alunno, ad una bidella e ad
altre persone del luogo. (v. certificato medico Ist.Med. lavoro e tossicologia
Università di Perugia, in atti).
Quanto
sopra riportato rappresenta un breve e sintetico racconto delle condizioni in
cui la ricorrente ha prestato la sua attività negli ultimi anni. Quanto sopra
riportato rappresenta, in minima parte, lo stato di continuo disagio e
sofferenza che ha accompagnato la ricorrente. Leggere ( in alcuni passi della
sentenza della Corte Costituzionale) che, oggi, il “disagio” correlato alla prestazione di servizio nelle scuole di
montagna NON è equiparabile a quello
riflettente la realtà del 1957 non può che essere frutto di ignoranza della realtà
e di omessa considerazione della attuale e concreta situazione scolastica del
paese.
Ma,
parallelamente all’incontestabile stato di profondo disagio sofferto dalla
ricorrente per svolgere il suo lavoro presso le citate scuole di montagna (il che, già di per sé, dovrebbe essere considerato e valutato in comparazione al
servizio prestato da docenti in sedi situate nei pressi dei rispettivi comuni
di residenza), si evidenzia la stridente sperequazione che si verrebbe a
determinare tra la ricorrente ed il personale docente che ha svolto servizio
nella scuola primaria pluriclasse di
Monteleone Spoleto. E’ di palmare evidenza l’ingiustificata diversa disciplina
di situazioni sostanzialmente identiche: il disagio che ha caratterizzato il
servizio prestato presso la citata scuola elementare è IDENTICO a quello per il servizio reso dalla ricorrente nella
scuola secondaria; IDENTICA scuola di montagna; scuola dell’obbligo l’una e scuola
dell’obbligo l’altra (l.1859/62); PLURICLASSE l’una, e PLURICLASSE l’altra; IDENTICA
gravosità dell’impegno didattico.
Nell’ultimo
capoverso della parte motiva della pronuncia, la stessa Corte afferma
testualmente: “Conseguentemente, va dichiarata
l’illegittimità costituzionale ……..nella parte in cui, con riferimento ai
comuni di montagna, non limita
l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse”. Anche nel
dispositivo della sentenza, al punto sub 1), viene confermata la validità
dell’attribuzione del doppio punteggio ai servizi prestati NELLE SCUOLE PLURICLASSE dei comuni montani.
Da quanto
sopra discende che
Qualora,
invece, la predetta interpretazione applicativa posta in essere dall’Amministrazione
fosse ritenuta aderente alla pronuncia della Corte Costituzionale si solleva
formale eccezione di legittimità costituzionale delle leggi 1° marzo 1957 n.90
e 31 dicembre 1962 n.1859 per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della
Costituzione, nella parte in cui non è stato prevista identica disciplina e
trattamento tra le scuole primarie
pluriclasse e le scuole secondarie pluriclasse
situate nei comuni di montagna.
DOMANDA DI SOSPENSIONE
La gravità ed irreparabilità dei danni derivanti dall’esecuzione
dei provvedimenti ministeriali impugnati é in re ipsa. Il Ministero della
pubblica istruzione ha sollecitato gli Uffici Scolastici periferici a procedere
alla riduzione d’ufficio del doppio punteggio maturato dall’anno scolastico
2003/2004. L’esecuzione di tale disposizione ministeriale inciderà in maniera
grave ed irreparabile sulla posizione della docente ricorrente sia in relazione alla preannunciata procedura
di nomina a tempo indeterminato, e sia in relazione alla procedura di
conferimento delle supplenze annuali e temporanee. La sussistenza del requisito
del periculum in mora, in uno a quello del fumus della presente impegnativa
inducono a chiedere la sospensione dei provvedimenti impugnati.
Si chiede, al
riguardo, di essere ascoltati nella Camera di Consiglio nella quale verrà
trattata la presente domanda incidentale.
P.T.M.
Si chiede, in
accoglimento del presente ricorso, l’annullamento dei provvedimenti impugnati
con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese ed onorari di
giudizio.
In via gradata, si
chiede, previo giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza, la
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l’esame della eccezione
di incostituzionalità delle leggi 1 marzo 1957 n.90 e 31 dicembre 1062 n.1859,
in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.
In relazione al contributo unificato, si dichiara
l’esenzione del presente ricorso trattandosi di materia di pubblico impiego.
Roma, 8 maggio 2007 Avv. Ernani D’Agostino
Altre notizie
Scrivi al sito
Su www.vincenzobrancatisano.it
Altre notizie
Scrivi
al sito
Su www.vincenzobrancatisano.it