Il Consiglio di
Stato si pronuncia ancora una volta contro la supervalutazione
Ennesima ordinanza contro il punteggio di montagna
Il ricorso contro
il Tar era stato presentato dal Ministero della Pubblica Istruzione
Per Viale Trastevere il provvedimento ha messo la parola fine al controverso caso

Diffuso l’elenco
con il contingente per le immissioni in ruolo diviso per
classi di concorso
5 luglio 2007 – Dopo
la doccia
fredda dei giorni scorsi, arriva un’altra stangata contro il doppio
punteggio per i precari che hanno insegnato sopra i 600 metri sul livello del
mare. In attesa che il legislatore rinsavisca e si decida ad abrogare con un
decreto urgente e con effetto retroattivo anche il doppio punteggio attribuito
per il servizio prestato in carcere e nelle isole minori, una scelta che consentirebbe
ai politici di recuperare una piccola parte della credibilità perduta
attraverso l’ideazione del Superporcellum scolastico, l’ultima decisione del Consiglio
di Stato è di quelle che pesano. Stavolta infatti si è espresso accogliendo un
ricorso presentato dal Ministero della pubblica Istruzione che aveva reagito alla
sospensiva del 15 giugno scorso con la quale il Tar del Lazio, facendo un
dietrofront improvviso rispetto al precedente orientamento, aveva riabilitato
il controverso doppio punteggio. Anche in questo caso l'organo di appello ha ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità del doppio punteggio, abbia effetto retroattivo poichè non incide su diritti acquisiti. A questo punto diventa azzardato
immaginare un’inversione di tendenza ulteriore nella giurisprudenza
amministrativa, ma tutto è possibile nel pazzo mondo del reclutamento dei
docenti. Contestiamo tuttavia la discriminazione tra docenti passati di ruolo indisturbati grazie al Superporcellum e docenti precari colpiti dalla Consulta solo perchè sono in posizione di debolezza giuridica. Si tratta dell'ennesima discriminazione che si inserisce a buon titolo nel libro nero del lavoro nella scuola pubblica italiana. Intanto la Gilda di Modena (clicca qui)
ha diffuso l’elenco con il contingente delle immissioni in ruolo diviso per
Classi di concorso e per provincia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 3462/07
Registro Generale:5349/2007
Sezione Sesta
composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta
Cons. Carmine Volpe Est.
Cons. Luciano Barra Caracciolo
Cons. Aldo Scola
Cons. Roberto Giovagnoli
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 03 Luglio 2007 .
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
contro
ALBERINI FLAMINIA, AMICARELLA KATIA, CANTALINI BERARDINA, CANTALINI
TIZIANA, CLEMENTE LOREDANA, COCCIA EMILIANA, CORDESCHI MAURILIO, CORRADO
LORELLA, D'AGOSTINO ROSALIA, D'ANGELO ANNA MARIA, DE MICHELE SONIA, DE PAOLIS
LUCIANA, DE SANTIS LUANA, DI GERMANIO SIMONA, DI PAOLA TONINA, ERCOLE LILIANA,
FIAMMA EMANUELA, FINUCCI FABRIZIA, FRANCESCONI MAURO, GENTILE ELOISA, GIAMMARIA
TERESA, IANNI KATIUSCIA, MAMMARELLA BARBARA, MANDORINO ELISABETTA, MARCANTONIO
SERENA, MARTELLA STEFANO, MASSIMI MANUELA, MORO ROBERTO, OLIVIERI FRANCESCA,
PACE MARIA PAOLA, PANELLA CLARICE, PRUGNOLI LUCILLA, RESTAINO GABRIELE, RIDDEI
CINZIA, RONCONI DANIELA, SALUCCI EMMA, TALAMONTI CINZIA, TASSI FEDERICA,
TAVERNESE MICHELE, TINARI KATIA, TOMMASI ANNA MARIA, TUZI ANTONELLA e ZITELLA
ANNA
rappresentati e difesi dall’Avv. ROBERTO COLAGRANDE
con domicilio eletto in Roma VIA GIOVANNI PAISIELLO 55
CALCAGNI ANTONELLA, CAPUTO MARIKA LUIGIA, RECCHIUTI LUIGINA e REZZANO
FRANCO non costituitisi;
interveniente ad opponendum
TURINA SANDRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELE MIRENGHI, MICHELE LIOI e
STEFANO VITI
con domicilio eletto in Roma VIA OTRANTO, 18
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III BIS
n. 2849/2007 , resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO
GRADUATORIE PERSONALE DOCENTE;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in
primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
ALBERINI FLAMINIA, AMICARELLA KATIA, CANTALINI BERARDINA, CANTALINI
TIZIANA, CLEMENTE LOREDANA, COCCIA EMILIANA, CORDESCHI MAURILIO, CORRADO
LORELLA, D'AGOSTINO ROSALIA, D'ANGELO ANNA MARIA, DE MICHELE SONIA, DE PAOLIS
LUCIANA, DE SANTIS LUANA, DI GERMANIO SIMONA, DI PAOLA TONINA, ERCOLE LILIANA,
FIAMMA EMANUELA, FINUCCI FABRIZIA, FRANCESCONI MAURO, GENTILE ELOISA, GIAMMARIA
TERESA, IANNI KATIUSCIA, MAMMARELLA BARBARA, MANDORINO ELISABETTA, MARCANTONIO
SERENA, MARTELLA STEFANO, MASSIMI MANUELA, MORO ROBERTO, OLIVIERI FRANCESCA,
PACE MARIA PAOLA, PANELLA CLARICE, PRUGNOLI LUCILLA, RESTAINO GABRIELE, RIDDEI
CINZIA, RONCONI DANIELA, SALUCCI EMMA, TALAMONTI CINZIA, TASSI FEDERICA,
TAVERNESE MICHELE, TINARI KATIA, TOMMASI ANNA MARIA, TUZI ANTONELLA, ZITELLA
ANNA, E TURINA SANDRO.
Udito il relatore Cons. Carmine Volpe e uditi, altresì, per le parti
l’avv.to dello Stato COACCIOLI, l’avv.to COLAGRANDE e l’avv.to VITI.
Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 11/2007 ha
superato quanto disposto dalla l.n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), e
che, con riguardo alle graduatorie di cui trattasi, non si è in presenza di
rapporti esauriti o definiti;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 5349/2007 ) e, per l’effetto, in
riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in
primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Roma, 03 Luglio 2007
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