Ecco la Circolare sulla formazione delle Commissioni
Tutti commissari agli Esami di Stato
Sanzioni disciplinari in caso di rifiuto o di abbandono

17 FEBBRAIO 2007 –
E’ obbligatorio per tutti – docenti di ruolo e docenti con contratto a tempo
determinato, tranne alcune eccezioni – presentare la scheda per far parte delle
Commissioni degli Esami di Stato. Il
provvedimento potrebbe cogliere di sorpresa molti docenti precari alle prime
armi o comunque con un numero di anni di lavoro non sufficiente per poter
sapere che questa era già la regola vigente nell’epoca precedente la riforma
degli esami di Stato che ha introdotto la formula fondata sui commisari
interni. Il ministero della Pubblica Istruzione ha diramato la Circolare n. 20, che si pubblica in questa pagina. Sono
obbligati alla presentazione della scheda:
A) i Dirigenti scolastici in
servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria superiore ovvero
ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, e i Dirigenti preposti ai Convitti nazionali e
agli Educandati Femminili;
B) i docenti – ivi
compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con
insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli
insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in
servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, che insegnano,
nelle classi terminali e nelle classi non terminali, discipline rientranti nei
programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie
rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai
commissari esterni; ovvero compresi in graduatorie di merito per Dirigente scolastico ovvero che abbiano svolto per
almeno un anno nell’ultimo triennio incluso l’anno in corso le funzioni di
Dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole di istruzione
secondaria superiore;
C) i docenti – ivi compresi i
docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di
arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine
dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio
in istituti statali d’istruzione secondaria superiore, che insegnano, nelle
classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di
insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili
alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari
esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o idoneità
di cui alla legge n.124/1999 ovvero o di titolo di studio valido per
l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Sono comunque obbligati alla
presentazione della scheda i docenti con almeno dieci anni di ruolo, in
servizio presso istituti statali di istruzione secondaria superiore, se non
designati commissari interni.
La Circolare rammenta che “la partecipazione
ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento
delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite
dalle norme vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o
lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni
operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Eventuali
inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare”.
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Ministero
della Pubblica Istruzione
Dipartimento
per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio
VII
Circolare n. 20
Roma, 16 FEBBR. 2007
Prot. n. 1438
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTI SCOLASTICI PER LE
PROVINCE DI BOLZANO TRENTO
AI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA
LORO SEDI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI, PARITARI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI E
PAREGGIATI
LORO SEDI
e, p. c. AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA
AL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA
ROMA
AI RETTORI DELLE UNIVERSITA’ STATALI
LORO SEDI
AI DIRETTORI DELLE ISTITUZIONI A.F.A.M.
STATALI
LORO SEDI
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE
BOLZANO
ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D’AOSTA AOSTA
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA
REGIONE SICILIA PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI
BOLZANO TRENTO
OGGETTO:
Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2006/2007.
Premesso che con D.M. n. 7 in data 17 gennaio 2007 sono
state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nonché
le materie affidate ai commissari esterni, con la presente circolare si
forniscono precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti sui seguenti
profili della delicata materia:
–
formazione delle commissioni, con particolare riguardo all’abbinamento delle
classi e alla designazione dei commissari interni, ecc.;
–
partecipazione alle commissioni del personale avente titolo;
–
adempimenti richiesti ai Dirigenti scolastici ed agli Uffici Scolastici
periferici;
–
criteri di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.
Nel richiamare l’attenzione sul contenuto della CM n. 5 del
17-01-2007 e della C.M. n. 15 del 31-01-2007 che hanno esplicitato gli aspetti
rilevanti del nuovo esame di Stato, quale configurato dalla legge 11 gennaio
2007,n.1, affinché le SS.LL. possano disporre di un quadro di riferimento
normativo, organico e sistematico, si rammentano le principali disposizioni
relative agli esami in questione:
– Legge
10 dicembre 1997, n. 425 (in G.U. n. 289 del 12.12. 1997);
– Legge
11 gennaio 2007, n. 1 (in G.U. n. 10 del 13 01. 2007) “Disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare
l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre
1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 1 e l’articolo 3, comma 3 che ha abrogato,
tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo, della legge 28 dicembre 2001,n. 448;
– Legge
5.2.1992, n.104 “Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” e successive modifiche;
–
D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui
alla legge 11 gennaio 2007, n.1;
–
D.M. 18.9.1998, n.358 sulla costituzione delle aree disciplinari, limitatamente
alla fase della correzione delle prove scritte;
– D.M.
24.2.2000, n. 49, concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
–
D.M. 20.11.2000, n.429, riguardante le caratteristiche formali generali della
terza prova scritta;
–
D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e
della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;
–
D.M. 26 gennaio 2006, n.8, avente ad oggetto certificazioni e relativi modelli
da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato;
–
D.M. 17-1-2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle
materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le
modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
– DM
17 gennaio 2007, n.7, sulla individuazione delle materie oggetto della seconda
prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali
di istruzione secondaria superiore e sulla scelta delle materie affidate ai
commissari esterni, per l’anno scolastico 2006-2007.
–
D.M. 17 gennaio 2007, n.8, recante norme per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2006/2007”.
Allegati:
1.
Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni
(mod. ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione;
2.
Modello per l’individuazione dei commissari interni (mod. ES-C), con le
relative istruzioni per la compilazione;
3.
Scheda di partecipazione, in qualità di presidente e/o commissario, alle
commissioni degli esami di Stato, (mod. ES-1), con le relative istruzioni per
la compilazione;
4.
Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli
esami di Stato, riservata agli aspiranti provenienti dal mondo universitario e
dalle istituzioni A.F.A.M. (mod. ES-2), con le relative istruzioni per la
compilazione;
5.
Elenco recante l’indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e
tecnici;
6.
Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a
presidente;
7.
Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a
commissario;
8.
Elenco delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica da
indicare nel modello ES-2 per la nomina a presidente;
9.
Elenco delle istituzioni universitarie da indicare nel modello ES-2 per la
nomina a presidente;
10.
Elenco degli Uffici Scolastici Regionali cui trasmettere i modelli ES-2;
11.
Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello ES-1;
12.
Riepilogo degli adempimenti dei Dirigenti scolastici e dei Direttori Generali
regionali.
I predetti allegati costituiscono parte integrante della presente
circolare.
1)
FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
Premessa
Ogni due classi sono nominati un presidente unico e
commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei
commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.
Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella
allegata al decreto ministeriale n. 7 del 17.01.2007, relativo alla
individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta e di quelle
assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione
delle cattedre, la commissione di esame è nel numero pari immediatamente
inferiore.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque
candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o
pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
a)
Adempimenti preliminari
I
Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici, per la parte di
rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla formazione delle
commissioni, secondo i criteri di seguito indicati.
Il
Direttore Generale regionale assegna, ai fini del successivo abbinamento, le
classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad
abbreviazione per merito) degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti
agli istituti statali o paritari di corrispondente indirizzo, ove esistenti,
oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione per iscritto al Dirigente
scolastico dell’istituto statale o paritario.
Non è
consentito l’abbinamento di classi di scuole legalmente riconosciute o
pareggiate a scuole paritarie dipendenti dallo stesso gestore.
Il Dirigente
scolastico dell’Istituto statale (comprensivo delle eventuali succursali,
sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o paritario procede
attenendosi alle seguenti disposizioni:
per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta paritaria, di
ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi
di studio - va costituita una sola commissione;
ai sensi dell’art.1, capoverso <<art.4-comma 9>> della
legge 11 gennaio 2007, n.1, i candidati esterni vanno ripartiti tra le diverse
classi, assicurando che il loro numero per ciascuna classe non superi il 50 per
cento di quello dei candidati interni, e che non venga superato il limite
massimo di trentacinque candidati per ciascuna classe;
si richiama l’attenzione sulle responsabilità penali, civili e
amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche
interessate, nel caso di violazione della disposizioni di cui all’articolo 1,
capoverso <<art.1, comma 4>>, della legge 11 gennaio 2007, n.1. La
norma in questione prevede che i candidati esterni devono presentare domanda di
ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli
esami preliminari presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi
sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune
dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di
assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga
deve essere autorizzata dal Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale
di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata
osservanza della disposizione in questione preclude l’ammissione all’esame di
Stato, fatte salve – come già detto - le responsabilità penali, civili e
amministrative a carico dei Dirigenti scolastici preposti alle istituzioni
scolastiche interessate;
nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati
esterni alle predette commissioni, possono essere autorizzate dal Dirigente
preposto all’Ufficio Scolastico Regionale commissioni con un numero maggiore di
candidati esterni ovvero commissioni di soli candidati esterni esclusivamente
presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna
istituzione
scolastica
statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati
esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita
esclusivamente in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul
territorio nazionale;
le domande eccedenti la predetta percentuale e/o il limite
massimo, nonché quelle in violazione della norma di cui al richiamato art.1,
capoverso <<art.1, comma 4>>, della legge 11.1.2007, n.1 vanno
trasmesse al competente Direttore Generale regionale, che decide in via
esclusiva;
Il Dirigente scolastico, verificato in primo luogo che, con
l’accoglimento di domande di candidati esterni, non venga superato il limite
massimo del cinquanta per cento rispetto al numero dei candidati interni di
ciascuna classe terminale, valuta l’esistenza di idonea ricettività
dell’istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell’indirizzo di
studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un
numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo
istituto - per l’effettuazione degli esami preliminari e/o della formazione
delle commissioni;
il Dirigente Scolastico deve trasmettere al Direttore Generale
regionale, ai fini della successiva assegnazione - tenuto conto dell’ordine
cronologico di acquisizione agli atti dell’istituto - le domande dei candidati
esterni non accoglibili, in quanto non conformi alle disposizioni di cui sopra;
le commissioni di esame devono essere configurate subito dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
i Direttori Generali regionali verificano che gli istituti
paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia
prevista l’assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame e
per i quali non è dato sapere se sussistano le necessarie garanzie di
sicurezza.
Il Direttore
Generale Regionale competente, cui sono state trasmesse le domande dei
candidati esterni, ai fini della loro successiva assegnazione, procede come
segue:
a)
d’intesa con i Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
dello stesso indirizzo d’esame del comune o della provincia, alle quali intende
assegnare i candidati, trasmette loro le relative domande, avendo cura di non
superare il predetto limite del cinquanta per cento rispetto ai candidati
interni;
b)
nel caso in cui per il numero di candidati esterni non sia possibile rispettare
il predetto criterio di ripartizione, può costituire – come sopra detto -
commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di
soli candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali,
secondo quanto prescrive il già richiamato art.1, capoverso <<art.4-comma
9>> della legge 11 gennaio 2007, n 1. Giova ribadire che presso ciascuna
istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione
di soli candidati esterni; un’altra commissione di soli candidati esterni può
essere costituita esclusivamente in corsi di studio a scarsa o disomogenea
diffusione sul territorio nazionale;
c)
ove non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti nel comune di
residenza o in ambito provinciale, secondo le indicazioni di cui alle lettere
a),b), attribuisce le domande in eccedenza - secondo le predette indicazioni -
ad istituto o istituti dello stesso indirizzo d’esame di province vicine.
b)
Abbinamenti
Il
Dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o paritarie, dopo
aver assegnato alle classi terminali i candidati esterni e gli alunni ammessi
ad abbreviazione per merito, avvalendosi dell’allegato modello ES-0 (all.1),
prefigura la formazione e l’abbinamento delle classi, tenendo conto delle
classi di istituto pareggiato o legalmente riconosciuto eventualmente
assegnate, sulla base dei seguenti criteri:
A.
Per ciascuna classe terminale di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese
quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola
commissione.
B.
E' consentito, di norma, abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine
scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi con sperimentazione di
ordinamento e di struttura (maxisperimentazione autonoma) attivati in due
ordini scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare appartengano
a corsi sperimentali i cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra
loro corrispondenti (es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico
attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine
classico, scientifico e magistrale.)
C.
L'abbinamento tra le due classi/commissione va effettuato in modo che i
commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle
corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I
commissari esterni, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del Regolamento emanato con
D.P.R. n. 323 del 23-7-1998, svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame
stabilite per i candidati. L'abbinamento, nel caso in cui la lingua straniera
sia affidata a commissario esterno e sia oggetto di seconda prova scritta, va
effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso "46/A - Lingue
e civiltà straniere", ma anche dei codici corrispondenti alle diverse
lingue.
D.
L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
1.
tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o
sperimentale;
2.
tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o
sperimentali, qualora le materie affidate ai commissari esterni siano le stesse
tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso;
avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali
esiste coincidenza delle materie oggetto della prova scritta affidata al
commissario esterno.
Fermo
restando il prioritario, rigoroso rispetto delle procedure di cui ai precedenti
punti A, B, C, D, qualora per difficoltà obiettive (ad esempio, eccessiva
distanza tra
gli
istituti cui appartengono le classi da abbinare) non si rendesse possibile
accedere ad una delle soluzioni individuate nei punti sopra menzionati, si
potrà procedere all'abbinamento tra due classi con indirizzi di studio diversi,
di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico, anche quando le
materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi
o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale
ipotesi l'abbinamento sarà consentito anche nel caso in cui le materie o classi
di concorso coincidenti siano una sola. La fase in questione precede quella,
eventuale, dell'abbinamento tra le classi-commissioni operanti in province
diverse.
Detto
criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di
classi/commissioni di istituti non statali non paritari a classi/commissioni di
istituti statali o non statali paritari, nonché in presenza di classi
articolate. Inoltre, lo stesso criterio vale al fine dell'abbinamento di due
classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali è stato designato un
diverso numero di commissari esterni, nonché in presenza di classi articolate.
Nelle
situazioni sopra descritte il commissario o i commissari esterni non in comune
operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati
nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari
esterni e interni.
Le
proposte dei Dirigenti scolastici di formazione e abbinamento delle
commissioni, comprensive dei nominativi dei commissari interni designati, sono
comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, mediante
gli appositi modelli ES-O (contenente i dati riferiti alle configurazioni delle
commissioni) ed ES-C (contenente i dati relativi ai commissari interni),
allegati alla presente circolare. Tali schede recheranno anche i dati trasmessi
dai Dirigenti scolastici di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti,
abbinati ad istituti statali o paritari.
I
Dirigenti scolastici avranno, inoltre, cura di trasmettere agli Uffici
Scolastici Regionali entro il 12 marzo 2007 l’elenco alfabetico riepilogativo
degli aspiranti che hanno presentato il modello ES-1, nonché l’elenco degli
esonerati e l’elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda,
indicandone i motivi.
Il
Direttore Generale Regionale, una volta definito l'insieme degli adempimenti
finalizzati all'elaborazione delle proposte di configurazione/abbinamento delle
commissioni, ne dà comunicazione al Sistema Informativo, utilizzando la scheda
di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato
anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e
l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta.
Pertanto, con esclusione dei dati riguardanti i commissari interni, la scheda
dovrà essere acquisita nel sistema informativo con la funzione "Configurazioni
delle commissioni".
Al fine
della predisposizione dei plichi occorrenti per le prove scritte degli esami di
Stato, destinati alle commissioni delle province di Bolzano e di Trento, delle
scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi
sperimentali presso i
Conservatori
di musica e i licei musicali, nonché degli istituti per sordomuti, i dati,
contenuti nelle schede, dovranno essere acquisiti nel sistema informativo con
la funzione “Configurazioni valide ai soli fini dei plichi”. I
dati relativi alle commissioni della Regione Valle d’Aosta, ai fini
dell’acquisizione, dovranno essere indirizzati al Ministero Pubblica
Istruzione- Dipartimento per l’Istruzione-Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici.
Il
Direttore Generale regionale, in conformità dei criteri sopraindicati, valuta
le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, provvede alle modifiche
ritenute necessarie, procede, quindi, prima in ambito comunale e poi
provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni
rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari.
Qualora non si rendesse
possibile in ambito provinciale, l'abbinamento potrà avvenire tra
classi/commissioni operanti in province diverse.
In caso di impossibilità di
procedere all'abbinamento, il Direttore Generale Regionale, in via eccezionale,
propone la costituzione di una commissione a se stante, nella quale, pertanto,
la componente esterna sarà nominata unicamente in funzione della commissione
medesima.
c) Designazione dei
commissari interni
Subito
dopo l'indicazione delle materie affidate ai commissari esterni, della materia
oggetto della seconda prova scritta e l'effettuazione delle operazioni di
abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i
commissari interni, tenendo presenti i seguenti criteri:
Criteri
generali
a.
i commissari interni, il
cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i
docenti appartenenti al Consiglio della classe/commissione, titolari
dell’insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni. Tra i
docenti che possono essere designati commissari interni sono compresi i docenti
di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere
l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall’art.5
del D.M. 17 gennaio 2007, n.6 – Modalità e termini per l’affidamento delle
materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le
modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e
quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999
n.
124,
e, altresì, gli insegnanti di arte applicata ed i docenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale di cui all’art. 14 del D.M. 17 gennaio 2007, n.6;
b.
è assicurata, comunque,
la designazione del docente della disciplina oggetto della prova scritta nei
casi in cui tale materia non è assegnata al commissario esterno;
c.
le materie affidate ai
commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata
presenza delle materie stesse e, in particolare, una equa e ponderata
ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente
interna e quella esterna, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto
possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere. Si precisa
che sia i commissari interni che i commissari esterni conducono l’esame e
valutano i candidati nelle materie per le quali hanno titolo secondo la normativa
vigente;
d.
la scelta deve essere,
altresì, coerente con i contenuti della programmazione organizzativa e
didattica del Consiglio di classe, al fine di consentire ai commissari interni
di offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili
per una valutazione completa della preparazione del candidato.
Criteri
particolari
Nelle classi articolate su più indirizzi di studio, in quelle
nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono lingue straniere diverse e
nelle classi in cui l'educazione fisica viene insegnata per squadre, i
commissari interni sono designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i
diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile
assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari
interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In
tale caso i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o
per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità
numerica tra commissari esterni ed interni.
Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e dell’istruzione
tecnica, la designazione dei commissari interni ed, in particolare, di quelli
di lingua straniera viene effettuata secondo le disposizioni fornite con la
circolare n. 15 del 31.01.2007, alla quale si fa rinvio. Ferme restando Ie
succitate disposizioni, i consigli di classe, nella loro autonomia, avuto
riguardo alle caratteristiche del piano dell’offerta formativa della scuola,
possono anche designare soltanto i tre docenti di lingue
straniere oppure due di lingue straniere a scelta dei consigli medesimi ed un
terzo docente di disciplina non assegnata ai commissari esterni.
Il docente che insegna in più classi
terminali può essere designato per un numero di classi/ commissioni non
superiore a due, salvo casi eccezionali.
Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati
esterni, i commissari interni sono individuati dal Dirigente scolastico tra i
docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti
dello stesso tipo, previa intesa con gli altri Dirigenti scolastici interessati.
Per i candidati ammessi alla abbreviazione per merito i commissari
interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati.
I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle
agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992, hanno facoltà
di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale
facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della
seconda prova scritta, il Dirigente scolastico dovrà designare docenti di
uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto.
2)
AVENTI TITOLO ALLA NOMINA ED ORDINI DI PRECEDENZA
I presidenti delle commissioni e i commissari esterni
vengono scelti nell’ambito delle categorie di personale avente titolo alla nomina,
secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli
articoli 5,6,7,8 del D.M. 17 gennaio 2007, n.6, recante modalità e termini per
l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni
e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti
delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore. Gli allegati n. 6 e n. 7 alla presente circolare
riportano, nell’ordine, le categorie di personale aventi titolo, con
indicazione della lettera corrispondente al proprio stato giuridico, da
contrassegnare nell’apposita scheda di partecipazione agli esami.
Le nomine
sono disposte dal Direttore Generale regionale che, a tale fine, si avvale
delle procedure automatiche del Sistema Informativo.
Al
termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti
nelle schede ES-1 ed ES-2, il Sistema Informativo mette a disposizione di
ciascuno degli Uffici Scolastici Regionali, per ogni sede di esame, i
provvedimenti di nomina dei Presidenti e dei commissari esterni.
Ad ogni
provvedimento di nomina sono allegati, a cura dell’Ufficio Scolastico
Regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi dei commissari interni
designati da ciascun consiglio di classe. Il predetto provvedimento costituisce
anche atto formale di nomina dei commissari interni.
I
provvedimenti di nomina sono notificati dagli Uffici Scolastici Regionali agli
interessati.
Gli
Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche hanno cura di
assicurare l’informazione e la pubblicazione, circa la composizione delle
commissioni, nell’ambito territoriale e nella scuola.
Si
precisa che, nella modulistica predisposta in allegato, laddove è presente la
dizione “stato giuridico” deve leggersi “posizione”.
Schede
di partecipazione del personale scolastico in servizio o non in servizio
(modello ES-1)
Si
allegano i modelli ES-1 (comuni al personale Dirigente e docente) per la
raccolta dei dati occorrenti ai fini della costituzione delle commissioni.
Le
istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 sono
riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda prima della compilazione
un’attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione
delle preferenze, anche al fine di evitare errori od omissioni, e prevenire
l’insorgere di situazioni di contenzioso. Si precisa, comunque, che eventuali
esposti in materia dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica
indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto
alle posizioni di eventuali terzi interessati.
Si
richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero
rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da
determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni, nonché
degli Uffici Scolastici periferici e dei Dirigenti scolastici in ordine al
mancato o inidoneo controllo sulla esattezza e correttezza dei dati indicati
dai Dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza (ove
ritenute necessarie, gli Uffici Scolastici periferici e i Dirigenti scolastici
richiederanno agli interessati le relative rettifiche e/o integrazioni).
Dell’espletamento dell’attività di controllo farà fede l’apposizione del visto
d’obbligo, in calce alla scheda da parte di detti responsabili.
Schede
di partecipazione del personale universitario od appartenente alle istituzioni
A.F.A.M.
(Modello
ES-2)
Le istruzioni concernenti
le modalità di compilazione del modello ES-2 (contenente i dati relativi
alla scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato in qualità
di presidenti da parte del personale del personale universitario od
appartenente alle istituzioni A.F.A.M.) sono riportate in allegato al modello
stesso,
reperibile unitamente alla
presente circolare nel sito Web del Ministero Pubblica Istruzione
www.pubblica.istruzione.it; si raccomanda, prima della compilazione, una
attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle
preferenze.
I Rettori delle Università e
i Direttori delle istituzioni AFAM avranno cura di apporre, su ciascun modulo
compilato dagli aspiranti, il proprio visto a convalida della veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far
apporre il codice identificativo relativo all'Università, Politecnico o
Istituto di appartenenza (come da allegati n.
8 e 9). Nell'apposito spazio predisposto sui moduli potranno, inoltre,
essere formulate osservazioni circa motivi di inopportunità della nomina.
Le schede (modello ES-2)
che potranno essere compilate dal personale interessato alla nomina a
presidente, una volta completate, dovranno essere consegnate ai Rettori o ai
Direttori entro il 28 febbraio 2007. Le schede dovranno pervenire agli Uffici
Scolastici Regionali entro il termine tassativo del 15 marzo 2007.
Resta inteso che non dovranno compilare le schede professori
e ricercatori universitari, direttori e docenti delle istituzioni AFAM
destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno
in corso o in quello precedente. I Rettori delle Università e i Direttori delle
istituzioni AFAM valuteranno, con attento e prudente apprezzamento,
l'opportunità di trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o
indagati per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la
nomina.
2.1 -
PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
Sono obbligati
alla presentazione della scheda:
i Dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di
istruzione secondaria superiore ovvero ad istituti di istruzione statali nei
quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i
Dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili;
i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con
insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art.
5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione
secondaria superiore statali, che insegnano, nelle classi terminali e nelle
classi non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento
dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie rientranti nelle classi di
concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; ovvero
compresi in graduatorie di merito per Dirigente
scolastico
ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio incluso
l’anno in corso le funzioni di Dirigente scolastico incaricato o di
collaboratore nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con
insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art.
5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con
rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o
fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali
d’istruzione secondaria superiore, che insegnano, nelle classi terminali e non
terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno
dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso
afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della
specifica abilitazione all’insegnamento o idoneità di cui alla legge n.124/1999
ovvero o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso
ai ruoli.
I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D di cui al D.M.
n.39/1998) sono allegati alla presente circolare (All. 11).
Si precisa che sono, comunque, obbligati alla presentazione della
scheda i docenti con almeno dieci anni di ruolo, in servizio presso istituti
statali di istruzione secondaria superiore, se non designati commissari
interni.
Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono
compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e
i docenti di sostegno. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno,
tuttavia, la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione
d’esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere
designati commissari interni. I docenti di sostegno possono essere designati
commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a
presidente e commissario esterno.
Si precisa, altresì, che i docenti che usufruiscono di semidistacco
sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà ma non l’obbligo di
partecipare all’esame quali commissari interni od esterni.
Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che il personale
della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a
commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di
commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.
A - Hanno
facoltà di presentare la scheda come presidenti:
i Dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di
istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione
all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori
ruolo;
i ricercatori universitari confermati;
i direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicate
e coreutica (istituzioni AFAM);
i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica,
musicate e coreutica (istituzioni AFAM);
i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria
superiore, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico
pratici e gli insegnanti di arte applicata;
Dirigenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali,
collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso);
i docenti che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano
stati in una delle condizioni indicate dall'art.5 del D.M. n.6 del 17 gennaio
2007;
i Dirigenti scolastici e i docenti, titolari in istituti di
istruzione secondaria superiore, in servizio, nel corrente anno scolastico,
presso istituti di istruzione secondaria di primo grado. I dati di cui
all’allegato 2 (Scheda di partecipazione, alle commissioni degli esami di Stato
- Mod. ES-1) dovranno essere digitati con riferimento alla sede di titolarità,
indipendentemente dalla circostanza che nella medesima sede vengano inseriti
nel sistema informativo i dati relativi al Dirigente scolastico o al docente
che vi prestano servizio ad altro titolo;
i Dirigenti scolastici e i docenti in situazione di handicap o che
usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della Legge n. 104 del
5.2.1992;
i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria
superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in
corso).
Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo,
richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in
qualità di Presidente dall'art. 5 del D.M. n.6 del 17 gennaio 2007, deve
intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo
nella scuola secondaria superiore ma anche negli altri gradi scolastici.
B -
Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni:
i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione
secondaria superiore, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i
docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione,
che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle
condizioni indicate dall'art.5 del D.M. n.6 del 17 gennaio 2007;
i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione
secondaria superiore, collocati a riposo da non più di tre anni, (incluso
l’anno in corso) in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità
all’insegnamento di cui alla legge n.124/1999 posseduta, che siano nelle
condizioni di cui all’articolo 6, lettera d) del D.M. 17.01.2007, n. 6;
i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a
tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle
attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in
istituti statali di istruzione secondaria superiore e siano in possesso di
abilitazione o idoneità all’insegnamento di materie comprese nelle classi di
concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi
della scuola secondaria superiore e che siano nelle condizioni di cui
all’articolo 6, lettera e) del D.M. 17.01.2007, n. 6.
Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio,
deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità di trovarsi nelle
situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della
nomina; il personale medesimo può presentare la scheda modello ES-1 all’Ufficio
Scolastico Provinciale della provincia di residenza.
2.3
- CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI E DEI COMISSARI ESTERNI
Presidenti
Premesso che le sedi richieste possono essere distretti
scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in
cui si presta sevizio, come precisato al paragrafo 2.5), comuni o province,
purché comprese nella Regione di servizio e, solo per il personale non in
servizio, nella Regione di residenza, le nomine sono disposte, inizialmente,
considerando le preferenze espresse dagli aspiranti con lo stato giuridico A,
di cui all’ allegato 6 (Dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti
statali d’istruzione secondaria superiore, ovvero ad istituti di istruzione
statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, e i Dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli
educandati femminili), relativamente al comune ed alla provincia di servizio
e/o di residenza, considerando prioritariamente quelle relative al comune,
nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione
(modello ES-1).
Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie
di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina
d'ufficio dei Dirigenti
scolastici (stato giuridico A) di cui sopra nell'ambito del
comune, e, poi, della provincia.
L’assegnazione d’ufficio viene effettuata, tenendo conto
dell’eventuale opzione di gradimento, tra comune di servizio e di residenza. In
assenza dell’opzione si procederà a partire dal comune di servizio.
Nomine
delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a
presidente
Successivamente
alle nomine d’ufficio in ambito provinciale degli appartenenti allo stato
giuridico A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse in ambito
comunale e provinciale dalle altre categorie di personale, nello stesso ordine
in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1 o
modello ES-2). Anche in questo caso saranno comunque considerate
prioritariamente le preferenze relative al comune di servizio e/o residenza.
A
seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell’ambito del comune ed
eventualmente in quello della provincia, degli aspiranti, ad esclusione di
quelli con lo stato giuridico A in quanto già trattati. L’assegnazione
d’ufficio sarà effettuata considerando l’eventuale opzione di gradimento, tra
il comune di servizio e di residenza, per una eventuale nomina d’ufficio. In
assenza dell’opzione la procedura opererà a partire dal comune di servizio.
Relativamente
alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito della provincia, l’ordine di
assegnazione, sia per i Dirigenti scolastici sia per i docenti, è quello di cui
alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della
scuola tra i comuni della provincia.
Nomine
in ambito regionale di tutte le categorie aventi titolo alla nomina a
presidente
Esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti comunale
e provinciale, qualora non sia possibile effettuare – in base alle disposizioni
sopraindicate - le nomine dei presidenti per tutte le sedi di esame, si
procede, in ambito regionale, alla designazione dei presidenti delle rimanenti
commissioni, disponendo le nomine nei confronti degli aspiranti che non hanno
ottenuto la nomina nel corso delle fasi precedenti, nel rispetto dell’ordine di
precedenza di cui all’art.5 del citato DM 17 gennaio 2007,n.6, prioritariamente
nell’ordine delle preferenze espresse per i comuni della regione di servizio o
residenza e, successivamente, d’ufficio, a partire dalla provincia limitrofa
eventualmente indicata quale più gradita nel caso di nomina d’ufficio.
Ove si renda necessario procedere alla nomina d’ufficio al
di fuori dalla provincia, l’assegnazione alle sedi nell’ambito della Regione
viene disposta sulla base delle tabelle di viciniorità tra comuni della stessa
provincia e tra province della Regione.
In particolare, le nomine vengono così effettuate:
1. a
domanda, sulle sedi della Regione di servizio o residenza, nell’ordine in cui
sono state espresse dall’aspirante;
2.
d’ufficio, su tutte le altre sedi della Regione di servizio o di residenza, a
partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita nel
caso di nomina d’ufficio, in base alle tabelle di viciniorità tra comuni della
stessa provincia e province della stessa Regione.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza
che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in
considerazione, nel rispetto dell’ordine previsto, a parità di condizioni, in
base all'anzianità di servizio e, poi, all'anzianità anagrafica.
L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o
d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le
scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del
Ministero, contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore
ed artistica, integrato, ai fini degli esami di Stato, dall'elenco delle
istituzioni scolastiche paritarie.
Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più
commissioni, verranno esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente
quelle costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle
costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso verranno
considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo stesso comune.
Commissari
Le nomine, tenendo presenti le preclusioni previste, sono
disposte per gli aspiranti descritti con i progressivi da 1 a 6 nell’allegato
n. 7 (con l’avvertenza che laddove è menzionato il possesso dell’abilitazione
deve leggersi abilitazione o idoneità di cui alla legge n.124/1999),
corrispondenti agli stati giuridici C, D, E, F, H ed I del modello ES-1, nel
seguente ordine:
1. a
domanda, sulle sedi d’esame comprese nel comune di servizio e/o residenza,
nell’ordine in cui sono stati indicate tra le preferenze;
2.
d’ufficio, sulle sedi d’esame relative al comune di servizio e/o residenza;
3. a
domanda, sulle sedi d’esame comprese nella provincia di servizio e/o residenza,
nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
4.
d’ufficio, sulle rimanenti sedi d’esame comprese nella provincia a cui
appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l’opzione di maggior
gradimento espressa dall’aspirante. In assenza dell’opzione, si opererà sulla
provincia di servizio. Le sedi saranno esaminate seguendo le tabelle di
viciniorità tra comuni della stessa provincia;
5. a
domanda, sulle altre sedi eventualmente indicate nella scheda di partecipazione
e comprese nella regione di residenza e/o di servizio;
6. d’ufficio, sulle rimanenti
sedi della regione di residenza e/o servizio, a partire dalla provincia
limitrofa eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d’ufficio.
Alle precedenti fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 partecipano i docenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i docenti con rapporto di lavoro a
tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine
dell’attività didattica in possesso dell’abilitazione all’insegnamento delle
discipline oggetto d’esame o della idoneità di cui all’art. 2 della legge
3.5.1999, n. 124.
Successivamente, verranno assegnate le sedi, prendendo in
considerazione il personale docente a tempo determinato, fornito di titolo di
studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli (descritto
con i progressivi dal numero 7 al numero 10 nell’allegato n. 7). L’assegnazione
degli incarichi avverrà eseguendo nuovamente le fasi sopradescritte.
Qualora, al termine dell’esame degli aspiranti non abilitati o non
in possesso di idoneità, rimanessero ancora sedi da assegnare le stesse fasi
territoriali saranno ulteriormente effettuate per le seguenti categorie di
aspiranti, descritte ai punti 11 e 12 dell’allegato n. 7:
•
docenti di istituto statale di istruzione secondaria superiore collocati a
riposo da non più di 3 anni (incluso l’anno in corso);
•
docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato
sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti
statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso del titolo di
abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto d’esame ovvero
dell’idoneità di cui all’art.2 della legge 3.5.1999, n.124;
corrispondenti
agli stati giuridici L ed M del modello ES-1.
Eventuali
posti ancora non coperti al termine delle fasi sopradescritte saranno assegnati
direttamente dal Direttore Regionale competente.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina gli aspiranti, nel
rispetto dell’ordine previsto, si terrà conto, a parità di condizione, dell’anzianità
di servizio ed a parità di servizio dell’anzianità anagrafica.
Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine avverranno
prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e,
successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di concorso.
Nel caso di indisponibilità, a livello regionale, di docenti
appartenenti alla stessa classe di concorso, la nomina viene disposta, ove
possibile, nei confronti di docenti appartenenti a classe di concorso affine.
L’assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui
viene disposta la nomina, a domanda o d’ufficio, secondo i criteri
sopraesposti, avviene seguendo l’ordine in cui le scuole, i distretti e i
comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente
l’elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica,
integrato con l’elenco delle scuole non statali paritarie.
Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni,
verranno esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente le commissioni
costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle
costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso verranno
considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.
2.4 -
PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
E’ preclusa la possibilità di presentare la scheda di
partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che
siano stati designati commissari interni in istituti statali, paritari, o in
istituti legalmente riconosciuti o pareggiati (per quei docenti di istituti
statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in
istituti non statali), nonché al personale che si trovi in una della seguenti
posizioni:
–
sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco
sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data
successiva a quella di inizio degli esami;
–
sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art. 17, comma 5,
C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio 2002-2005);
–
sia impegnato, nell’espletamento della funzione direttiva durante lo
svolgimento dell’esame di Stato, quale sostituto del Dirigente scolastico,
sempreché quest’ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle
commissioni (mod. ES-1);
– si
trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge
n.1204/1971 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.5
- DIVIETI DI NOMINA
Gli
aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati nelle
commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio, comprese le sezioni
staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate; in
altre
scuole del medesimo distretto scolastico; in scuole nelle quali abbiano
prestato servizio nei due anni precedenti; la preclusione si estende anche alle
scuole di completamento dell’orario.
Per
istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, legalmente
riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano, regolarmente
autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari, legalmente
riconosciuti o pareggiati.
Gli aspiranti non possono
essere, altresì, nominati nelle commissioni d’esame operanti nella stessa
scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di
presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in
corso.
Parimenti, non si dà luogo
alla nomina nei confronti del personale:
–
destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte
nell’anno scolastico in corso o in quello precedente;
–
che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti
incompatibilità con la nomina stessa;
–
che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti
scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.
3)
NORME COMUNI
3.1 -
OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle
commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni
proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme
vigenti.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o
lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti
in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
Eventuali
inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
I
Dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e i docenti nominati nelle commissioni degli
esami di Stato di cui alla presente circolare, sono esonerati dagli esami di
licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria
superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività.
3.2 -
PRECLUSIONI ALL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO A COMMISSARIO
Non è
consentita la presentazione della scheda al personale della scuola, che sia
assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile.
Nel caso di docente designato commissario interno, la nomina
sarà conferita al supplente, a meno che il consiglio di classe non abbia
deliberato di designare altro docente di materia diversa.
3.3 -
IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L’INCARICO
L’impedimento
a espletare l’incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato
immediatamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale in cui
ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in
ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa
immediata sostituzione.
L’impedimento
a espletare l’incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato
immediatamente al proprio Dirigente scolastico, il quale dispone immediati
accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e
la relativa sostituzione.
L’impedimento
a espletare l’incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato
immediatamente al proprio Dirigente scolastico, il quale dispone immediati
accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e
al competente Direttore Generale regionale il quale ne dispone l’immediata
sostituzione.
La
documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai
Dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro tre
giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.
3.4 -
PERSONALE DA ESONERARE
I
Dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso
di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei
competenti Direttori Generali regionali, non sia praticabile soluzione
alternativa, sono esonerati dall’incarico.
Per le
procedure da seguire ai fini dell’esonero si rinvia all’allegato 12.
3.5 -
PERSONALE NON UTILIZZATO
Al di
fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato
nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio
fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni
delle prove scritte.
I
Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici dovranno acquisire
l’effettivo recapito rispettivamente del personale Dirigente e docente con
riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
3.6 -
SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
Per
quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio
all’art.16 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, Modalità e termini per l’affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e
modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e alle disposizioni dell’Ordinanza sugli esami di Stato
2007, di prossima emanazione.
4)
REPERIMENTO DEI PRESIDENTI E DEI COMMISSARI
Ai fini
della regolare costituzione delle commissioni, si invita ad un’attenta lettura
delle istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1
riportate in allegato al modello stesso.
I
Dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento controllo
dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati al sistema informativo.
5)
COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA
Per quel
che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle disposizioni
di cui all’art. 7 del D.M. 17 gennaio 2007, n.8, recante norme per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno
scolastico 2006-2007.
In
particolare, per quanto concerne i Licei musicali con corsi sperimentali di
ordinamento e struttura, attivati presso i Conservatori di Musica, il
Presidente è scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a
coloro che sono impegnati in analoga sperimentazione:
direttore di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato;
docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in
servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati;
docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso
Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati;
docenti di ruolo di “Scuole” principali di durata decennale in
servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati.
6)
NOMINE DEI COMMISSARI ESTERNI DI STRUMENTO NEI LICEI MUSICALI SPERIMENTALI
I
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di BOLOGNA e MILANO ed il
Sovrintendente Scolastico per la provincia di TRENTO, dovranno fissare la data
entro la quale i Direttori dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali
pareggiati dovranno aver raccolto e trasmesso le domande dei Docenti di
strumento interessati alla nomina a commissari, complete di tutti gli elementi
utili alla formalizzazione dell'eventuale nomina.
Detti
Direttori Generali e Sovrintendente Scolastico provvederanno alla nomina degli
insegnanti di strumento nelle commissioni di esame dei licei musicali, tenendo
conto delle indicazioni che i Direttori dei Conservatori interessati avranno
fatto pervenire, unitamente alle domande dei docenti.
I
Conservatori di musica, sedi di liceo musicale, ove saranno effettuati gli
esami di Stato sono i seguenti:
–
"Arrigo Boito" di PARMA;
–
"Giuseppe Verdi" di MILANO;
–
"F.Bonporti" di TRENTO.
7)
COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
Si fa presente che, per le scuole italiane all’estero,
attesa la legge speciale di regolamentazione dell’esame di Stato presso tali
istituzioni, non si applica la legge 11 gennaio 2007, n.1, per la parte
relativa alla costituzione della commissione su due classi tra loro abbinate.
Nel
ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle
commissioni nelle scuole italiane all’estero sono diramate dal Ministero degli
Affari Esteri, si richiama l’attenzione sulla norma di cui all’art. 8 del
Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n. 2508, secondo la quale le scuole
italiane
all’estero
legalmente riconosciute sono considerate sedi autonome e non soggette ad
abbinamento.
Si
ravvisa, inoltre, l’esigenza di tener presente la diversità dei programmi
d’insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni
scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento
delle prove d’esame sia coerente con i programmi stessi.
8) PERSONALE UNIVERSITARIO
E PERSONALE APPARTENENTE ALLE ISTITUZIONI AFAM (Alta Formazione Artistica
Musicale Coreutica) (modello ES-2)
Si affida alla cortese
collaborazione del Ministro dell’Università e della Ricerca, che qui si
ringrazia, al quale la presente circolare è indirizzata per conoscenza, la
valutazione dell’opportunità di far inserire la circolare medesima nel sito del
MIUR o, comunque, l’adozione di iniziative ritenute idonee a facilitarne la
diffusione tra i docenti universitari, i direttori e i docenti delle
istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica).
Roma, 16
febbraio 2007
IL MINISTRO
FIORONI
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