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Si invia, per l’immediata
affissione all’albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.D.G. 16 marzo
2007, concernente integrazione e aggiornamento delle graduatorie in oggetto.
Come già noto alle SS.LL., con la tabella di valutazione dei titoli,
approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 (allegato
2), sono determinati i punteggi limitatamente alla III fascia delle
graduatorie ad esaurimento. Per la I e la II fascia e per le graduatorie di
strumento musicale nella scuola media restano in vigore, rispettivamente, le
tabelle approvate con D.M. n. 11/02 (allegato
1) e la tabella di cui al D.M. n. 123/2000 (allegato
3).
Unitamente al provvedimento sono allegati i seguenti atti:
a) modello
1 (domanda di aggiornamento/permanenza, trasferimento e reinserimento);
b) modello
2 (domanda di nuovo inserimento);
c) allegato
4 (diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca);
d) allegato
5 (riserve);
e) allegato
6 (preferenze);
f) allegato
A ai modelli 1
e 2
(priorità nell’assegnazione di sede - legge n. 104/92).
Il modello per la scelta della Provincia e delle sedi, ai fini
dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia,
sarà presentato successivamente dopo l’emanazione del nuovo Regolamento delle
supplenze.
A norma dell’art. 12 dell’allegato decreto dirigenziale, le domande di
aggiornamento/permanenza, trasferimento e reinserimento in graduatoria devono
essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 20
marzo 2007, data di pubblicazione dell’apposito avviso sulla Gazzetta
Ufficiale.
Il termine di presentazione della domanda è fissato al 19 aprile 2007.
Si evidenziano le principali innovazioni introdotte nel provvedimento a
seguito dell’emanazione della legge n. 296/06 e della Sentenza n. 11/07 della
Corte Costituzionale.
1) Con la riapertura dei termini sarà consentito, per l’ultima volta, di
iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad
esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo
aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia,
ma in “coda” a tutte le fasce. Tutti gli aventi titolo debbono presentare
domanda, sia per permanere nelle graduatorie, sia per confermare l’iscrizione
con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime. Ai
fini dell’accertamento dell’anzianità di iscrizione in graduatoria, i
Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali disporranno il depennamento
dalle graduatorie esaurimento dei nominativi di coloro che hanno avuto esito
sfavorevole di un ricorso pendente e di coloro che non hanno ottenuto lo
scioglimento della riserva, per mancato o tardivo conseguimento del titolo
abilitante o specializzante, entro la conclusione dell’anno accademico
2004/05 (vedi nota prot. n. 546 del 26.4.2006).
2) La tabella approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 si applica ai titoli
presentati per la prima volta, mentre per quelli già prodotti e riconosciuti
in occasione dei precedenti aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie,
il punteggio resta invariato. In particolare, se il punteggio per i titoli di
cui al punto C) della tabella ha già raggiunto il massimo previsto, nonché il
limite numerico consentito, non è possibile farsi valutare altri titoli. Si
richiama l’attenzione sulla valutabilità, esclusivamente, di titoli
accademici rilasciati da Università statali o non statali legalmente
riconosciute, con esclusione, pertanto, di titoli certificati da altri Enti.
3) La doppia valutazione per i servizi prestati nelle scuole situate nei
Comuni di montagna, compreso quello eventualmente prestato nelle pluriclassi
della scuola primaria di montagna, viene ridotto d’ufficio dal Sistema
informativo in adempimento della citata sentenza della Corte Costituzionale.
Per il mantenimento della doppia valutazione per il servizio prestato nelle
pluriclassi della scuola primaria di montagna, di cui la Corte Costituzionale
dichiara legittimo il doppio punteggio, gli interessati debbono compilare
l’apposita sezione dei modelli 1 e 2 per autocertificarne la prestazione,
riferita al quadriennio 2003/2007 in quanto non individuabile dal Sistema
stesso. A decorrere dal 1° settembre 2007 non sarà più prevista la doppia
valutazione per tutti i servizi, di cui al punto B.3, lett. h) della tabella
di valutazione allegata alla legge n. 143/04, in applicazione dell’art.1,
comma 605 della legge 296/06.
4) Tutti i servizi svolti contestualmente alla durata legale dei corsi
abilitanti, ai quali si attribuisce il bonus di 30 punti (SSIS - Didattica
della musica - COBASLID - laurea in Scienze della formazione primaria), non
sono valutati, salvo quanto previsto nella nota 5 della nuova tabella.
5) Le lauree di durata triennale (L) non essendo titoli di accesso
all’insegnamento, non sono valutate come “altro titolo”, salvo che nelle graduatorie
per le classi 75/A e 76/A e per gli insegnamenti tecnico-pratici, a cui si
accede con il diploma di istruzione secondaria di II grado. Danno diritto a
punteggio le lauree specialistiche previste nel D.M. n. 22/05, a cui vanno
aggiunti i diplomi di II livello rilasciati dai Conservatori di musica e
dalle Accademie di belle arti e la laurea quadriennale in Scienze motorie,
dichiarata corrispondente alle lauree specialistiche LL/SS 53, 75 e 76, che
verranno prossimamente previste quali titoli di accesso all’insegnamento con
provvedimento formale.
6)Per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per “titoli” di Trento e
per il trasferimento della propria posizione da Trento alle corrispondenti
fasce delle graduatorie di altra Provincia si rinvia alla recente Legge
provinciale n.5 del 7 agosto 2006 e al Regolamento applicativo, di cui al
Decreto del Presidente della Provincia di Trento n.27-80 del 28 dicembre
2006.
7) I docenti che hanno conseguito l’abilitazione o specializzazione sul
sostegno ai sensi del D.M. n. 21/05 debbono essere nominati con priorità sui
posti di sostegno. A tal fine il Sistema informativo individuerà i docenti in
parola.
In merito all’insegnamento su posti di sostegno è stato espressamente
specificato che nelle scuole secondarie di II grado il servizio, svolto anche
in area diversa da quella di riferimento per assenza di candidati dell’area
specifica, è valutato per intero.
8) L’art.3 de decreto dirigenziale prevede la costituzione presso la
Direzione scolastica regionale di un’apposita Commissione, che definisca la
corrispondenza tra servizi di insegnamento prestati nelle scuole riconosciute
dell’Unione Europea e quelli svolti nelle scuole italiane, ai fini della
distinzione tra servizi specifici e non specifici e l’attribuzione del
relativo punteggio, come previsto al punto B.3, lett.d) della tabella di
valutazione. La commissione sarà presieduta da un Dirigente di codesti Uffici
e composta da due docenti titolari della disciplina di riferimento.
9) Gli iscritti ai primi due anni del corso di laurea in Scienze della
formazione primaria e del Diploma di Didattica della musica di durata
quadriennale non dovranno dichiarare i titoli valutabili, ma saranno inclusi
nella graduatoria provvisoria con punti 0, in attesa di aggiornare la propria
posizione nel prossimo biennio 2009/2011.
10) L’allegato 4 del decreto dirigenziale. riproduce i 10 Diplomi di
perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca, già elencati
nell’allegato 4 del precedente D.D.G. 31 marzo 2005, integrati dall’ultimo in
ordine di tempo, dichiarato equipollente nel 2006.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione ai provvedimenti citati e
ai chiarimenti contenuti nella presente nota, reperibili sul sito Internet di
questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it)
e sulla rete Intranet.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori
chiarimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI
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