Ecco le assunzioni di docenti e Ata

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30 giugno 2006
Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca
Dipartimento per
l'Istruzione
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Decreto ministeriale n. 50
del 30 giugno 2006 |
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di
istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come
modificato dall'art.22 della legge 23/12/1998 n. 448 e dall'art. 20 della legge
23/12/1999, n. 488;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 3 maggio 1999, n.124;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del Comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003;
Visto il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001,
convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333;
Visto il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004,
convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143;
Visto il decreto interministeriale n. 79 del 18
ottobre 2005, con il quale il Ministero viene autorizzato, in base alla
programmazione triennale per gli anni scolastici 2005/2006 - 2006/2007 -
2007/2008, ad assumere per l'a. s. 2006/2007 un contingente complessivo di
20.000 unità di personale docente;
Visto il D.P.R. 18 aprile 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2006, con il quale lo stesso Ministero
viene autorizzato ad assumere per l'a.s.2006/2007 un contingente complessivo di
3.500 unità di personale Ata;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema
Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del
personale docente ed Ata delle istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s.
2006/2007;
Visto il 3° comma dell'art. 1 del citato decreto
interministeriale n. 79/2005, che stabilisce che "le nomine sono conferite
solo se nel triennio di attuazione del piano non determinano situazioni di
soprannumerarietà";
Rilevata la necessità di ripartire i contingenti di
assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione e profili
professionali;
DECRETA
DISPOSIZIONI SULLE
ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO E A.T.A. anno scolastico 2006-2007
Art. 1 – Contingente
1.1 - Il contingente di 20.000 assunzioni a tempo
indeterminato di personale docente ed educativo e di 3.500 assunzioni a tempo
indeterminato di personale A.T.A., è ripartito in contingenti provinciali, come
da tabella allegata.
Art. 2 - Personale docente ed educativo
2.1 - Il contingente di assunzioni di cui
all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito,
proporzionalmente alle disponibilità dei posti residuati dopo l'espletamento
delle operazioni di mobilità, tenendo conto dell'esigenza di non creare
soprannumero nel corso del triennio.
2.2 - Le assunzioni in ruolo si effettuano
sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l'intero anno
scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria.
2.3 - Il numero dei posti su cui possono
essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra
le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero,
in caso di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le
graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, così come modificata
dalle disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001,
convertito nella legge n. 333/2001 e nel decreto legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito dalla legge 5 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2.4 - Nelle assunzioni si tiene conto delle
quote di riserva, di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami
e titoli e alle graduatorie permanenti.
2.5 - Qualora le assunzioni non possano
essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento
delle graduatorie sopra indicate, è consentito, fermo restando il limite del
contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre
graduatorie. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale
compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle
esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti
per i quali da tempo esista la disponibilità del posto.
2.6 - Al personale assunto a tempo
indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
2.7 - Il personale di cui al presente
articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima del decorso di
tre anni scolastici.
Art. 3 - Personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario
3.1 - Nell'ambito del contingente
complessivo di tremilacinquecento unità, il numero delle assunzioni con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato proporzionalmente alle
disponibilità di posti residuati dopo l'espletamento delle procedure di
mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali,
salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche
esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
3.2 - Nel limite del contingente previsto
per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti che
risultino disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo le
operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal relativo
Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 - Le assunzioni sono effettuate sulla
base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito
dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. n. 91 del 30
dicembre 2004 ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2005 ed effetti
economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate in
base alle disposizioni contenute nell'art. 6 , comma 10, della Legge 3/5/1999,
n. 124, nell'art. 7, comma 7, del D.M. n. 146/2000 e nell'art. 55 del vigente
C.C.N.L. ed hanno decorrenza giuridica 1° settembre 2006 ed economica dal 1°
settembre successivo al superamento da parte dell'interessato delle prove
finali dello specifico corso di formazione.
3.4 - Nel limite del contingente
sopraindicato si applicano le riserve di cui agli artt.3 e 18 della legge 12
marzo 1999, n. 68.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei
Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
Tabella
provincia per provincia
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