Dove sono assegni familiari e detrazioni?

Come ti leggo il cedolino  

Un aiuto per dirimere dubbi molto diffusi




 

 

Per i docenti il cedolino è consultabile sul sito www.pubblica.istruzione.it previa registrazione

Ecco come si legge il CEDOLINO DELLO STIPENDIO: (passa con il mouse sopra ciascuna delle voci indicate)

 

Di Vincenzo Brancatisano

 

28 OTTOBRE 2007 – Che cosa sono gli assegni familiari? E ancora: come si legge il cedolino dello stipendio? Cerchiamo di rispondere a queste domande con l’aiuto delle informazioni del Ministero delle Finanze, che ha predisposto alcuni prospetti. Ricordiamo intanto che i docenti dovrebbero ricevere a breve il compenso sostitutivo per le le ferie non godute, il compenso forfetario per la proroga del contratto per l’esame di Stato, gli emolumenti per le attività extra svolte durante lo scorso anno scolastico, più avanti anche il Tfr. Veniamo agli assegni familiari, da non confondere con le detrazioni per figli a carico, che si aggiungono agli assegni. Uno dei due coniugi, quando esistono gli estremi, può ottenere l’assegno in busta paga, dopo averlo richiesto con una domanda nella quale avrà avuto cura di far firmare all’altro coniuge una dichiarazione nella quale spiega di non avere a propria volta chiesto l’emolumento. Le detrazioni fiscali (somme che si sottraggono dall'imposta finale) invece possono essere chieste nella misura del 50 per cento per ciascun coniuge, in alternativa alla misura del 100 per cento a favore di uno dei due. Per avere maggiori informazioni sulle detrazioni 2007 clicca qui. Ma a quanto ammontava il tuo stipendio 10 anni or sono? Il sito www.vincenzobrancatisano.it ha condotto un’inchiesta: clicca qui. Nel 2007 sono pure cambiate le tabelle con gli importi degli assegni: clicca qui per le nuove tabelle. Spiega il Ministero dell’Economia che «l’assegno al nucleo familiare (A.N.F.) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente , i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. Istituito con l’art. 2 del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 13.5.1988, n.153, rientra nella normativa del trattamento economico di famiglia (Circolare 26 del 26 maggio 2006 ). La circolare resta in vigore fino al 31/12/2006. Dal 1° gennaio 2007, diventa operativa la circolare n. 9 del 16 febbraio 2007 della Ragioneria Generale dello Stato Igop, con indicazione nuovi limiti e tabelle in vigore. La Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) comma 11 dell’art. 1, ha apportato rilevanti modificazioni alla disciplina vigente in materia di assegno per nucleo familiare con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le rimodulazioni effettuate con la Legge Finanziaria 2007, in materia di assegno per nucleo familiare, hanno comportato in alcune fasce di reddito una disparità di trattamento tra nuclei familiari con e senza componenti inabili. Con il Decreto 7 marzo 2007 viene eliminata questa disparità di trattamento. La Circolare n. 24 del 18 giugno 2007 della Ragioneria Generale dello Stato Igop, rielabora e sostituisce con decorrenza 1° gennaio 2007, le tabelle 14 e 15, di cui alla precedente Circolare 9 del 16/2/2007. L’A.N.F. non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale. Il riconoscimento e la Determinazione dell’importo dell’A.N.F., vengono effettuati tenendo conto della Composizione e del Reddito complessivo del Nucleo familiare».

Tabelle Circolare IGOP n°9 del 16 febbraio 2007

Chi può usufruire dell’assegno

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