Incubi per i docenti precari, alle prese con graduatorie da esaurimento
L’Antitrust boccia la tabella di
valutazione titoli
Il Garante chiede a Fioroni di adeguarla ai principi di concorrenza

18 GIUGNO 2007 – l’Autorità Antitrust ha chiesto al ministro della pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, di rivedere la tabella di valutazione dei titoli da spendere nelle Graduatorie ad Esaurimento poiché perpetrerebbe una distorsione del mercato. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, presieduta da Antonio Catricalà, la tabella violerebbe il principio di concorrenza in materia di formazione. Di seguito il testo integrale:
Al Ministro della Pubblica
Istruzione
Giuseppe Fioroni
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende segnalare,
ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, la situazione
distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivante
dal Decreto Ministeriale 15 marzo 2007, n. 27 con il quale è stata approvata la
tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale
docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad
esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27
dicembre 2006. In materia di formazione per il personale della scuola,
l’Autorità dà atto di come il D.M. n. 177/200 e la Direttiva n. 90/2003, nel
rispetto dei principi della concorrenza, consentono una pluralità di offerte formative
da parte di soggetti qualificati come le università e di soggetti accreditati,
senza alcuna distinzione. Inoltre, sia il D.M. che la Direttiva citati
prevedono che tutte le iniziative formative dei soggetti qualificati ed
accreditati siano riconosciute dall’amministrazione scolastica. Sebbene quindi,
la disciplina delle attività formative per il personale della scuola delinei
una completa equiparazione tra soggetti qualificati e soggetti accreditati,
tuttavia, la lettera c) intitolata “Altri titoli” della tabella approvata con
il D.M. n. 27/2007, attribuisce rispettivamente per il diploma di
specializzazione universitaria di durata pluriennale punti 6; per ogni diploma
di perfezionamento, master universitario di I e II livello di durata annuale
punti 3; per ogni attestato di frequenza a corsi di perfezionamento
universitario di durata annuale con esame finale punti 1, mentre non riconosce
alcun punteggio ai corsi di formazione realizzati dai soggetti accreditati. Al
riguardo, si osserva che, in ragione dell’equiparazione tra soggetti
qualificati ed accreditati per la formazione di cui al D.M. n. 177/2000 ed alla
Direttiva n. 90/2003, nonché dei requisiti particolarmente stringenti richiesti
per l’accreditamento, non sembrano sussistere giustificazioni oggettive al
diverso trattamento riconosciuto ai titoli rilasciati dalle università rispetto
a quelli degli altri soggetti accreditati. Infatti, se al soggetto accreditato
non può essere riconosciuta la possibilità di rilasciare attestati a cui
l’amministrazione attribuisce un punteggio, l’accreditamento rimarrebbe un mero
atto formale al quale non si può accompagnare la possibilità di svolgere in
concreto l’attività formativa in concorrenza con gli altri operatori del
mercato. L’attribuzione di un punteggio ai titoli rilasciati dalle università
appare infatti idonea a determinare restrizioni della concorrenza, in quanto la
domanda di formazione del personale della scuola finisce per indirizzarsi
esclusivamente verso quei soggetti, come le università, in grado di rilasciare
attestati con punteggio. Conseguentemente, viene limitato l’accesso al mercato
della formazione a quei soggetti che, pur ritenuti idonei dall’amministrazione
allo svolgimento dell’attività formativa, non possono, tuttavia, rilasciare
attestati con un punteggio; ciò determina un’ingiustificata riduzione della
domanda di formazione da parte dei potenziali utenti del servizio. Pertanto, da
un lato l’amministrazione riconosce ai soggetti accreditati la possibilità di
svolgere attività formativa al pari dei soggetti qualificati e quindi delle
università, dall’altro, il D.M. 27/2007 crea un vantaggio concorrenziale a
favore delle università. La mancata attribuzione di un punteggio ai titoli
rilasciati dai soggetti accreditati non appare neppure in linea con le
disposizioni contenute all’articolo 2, comma 5 del D.M. n. 177/2000 ed
all’articolo 4, comma 6 della Direttiva n. 90/2003, che prevedono che le
iniziative formative promosse dai soggetti qualificati e accreditati siano
riconosciute dall’amministrazione. Infatti, il riconoscimento degli eventi
formativi da parte dell’amministrazione non può comportare solo per alcuni
titoli l’attribuzione di un punteggio, senza per ciò determinare ingiustificate
disparità di trattamento. Infine, la situazione delineata dal D.M. n. 27/2007,
non sembra neppure garantire e tutelare gli utenti finali che dovendo accedere
ad un’offerta formativa risultano privati della possibilità di scelta tra una
vasta gamma di prodotti formativi e tra una pluralità di soggetti qualificati.
Infatti, il raffronto concorrenziale tra più operatori offre garanzia per
l’utente finale in termini di prezzo e qualità del servizio e nello stesso
tempo incentiva l’efficienza produttiva ed organizzativa delle imprese. In
conclusione, l’Autorità alla luce delle considerazioni esposte, auspica un riesame
della tabella allegata al Decreto segnalato al fine di adeguarla ai
principi della concorrenza.
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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