Andreotti, un prescritto for president
25 aprile 2006 (Non era il giorno
della Liberazione?) – La politica schiera Giulio Andreotti come possibile
Presidente del Senato. Così all’elenco
dei deputati e senatori condannati con sentenza definitiva si aggiunge la
prestigiosa figura di un Presidente del Senato “prescritto per mafia”. A causa
della disinformazione dei mass media, l’opinione pubblica ritiene che Giulio Andreottisia
stato assolto dalla Corte d’Appello di Palermo per non aver commesso il fatto o
perché il fatto non sussiste. Anche la sua avvocata, ora parlamentare, ha
festeggiato: memorabile il suo “evvaaaai”. Ma le cose stanno diversamente, come
pure abbiamo
più volte ricordato.Chi avesse voglia di leggersi la sentenza, lo
può fare, è qui sotto. Illuminante la sua storia, merita molta attenzione. Il
senatore Andreotti rimane, comunque, un non condannato per fatti di mafia.
Su www.vincenzobrancatisano.it
“….Quanto
fin qui si è venuto illustrando indica con chiarezza che la Corte ritiene che
una autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell’imputato verso i
mafiosi non si sia protratta oltre la primavera del 1980…”
Corte
d’Appello di Palermo
III
MOTIVI DELLA DECISIONE
CAPITOLO I : P R E M E S S E I N T R O D U T T I V E
1) ASTRATTI CRITERI DI GIUDIZIO
E LA PECULIARITA’ DEL CASO ANDREOTTI.
Le acquisizioni processuali,
numerosissime e della più svariata natura, si incentrano su diversi dati che
vanno a comporre un compendio articolatissimo, sul quale si deve operare la
valutazione in ordine alla ipotizzata responsabilità dell’imputato.
Il giudizio finale concerne una
condotta illecita quanto mai aspecifica, costituita dalla partecipazione ad una
associazione (per delinquere di stampo mafioso) segreta che non risulta da
oggettive e dirette emergenze documentali e non è affermata in termini precisi
da alcuno degli affiliati, ma deve essere, semmai, ricavata da una serie di
fatti e di comportamenti.
Lo stesso giudizio, perciò,
deve articolarsi nell’approfondimento di una folta e disparata schiera di elementi,
la cui singola esistenza può, di per sé, dar luogo a convincimenti opinabili, e
deve approdare ad una soluzione che è il risultato dello specifico valore
probatorio che sia stato conferito a quei singoli elementi.
Per cercare di governare tale
congerie di fatti e di valutazioni è opportuno predeterminare alcuni,
essenziali criteri di giudizio, idonei a guidare l’interprete.
Come è agevole desumere dalla
esposizione dei motivi di gravame, i PM appellanti hanno ripetutamente
censurato sul piano logico-giuridico la sentenza impugnata, rilevando, in
particolare, la contraddittoria violazione dei principi interpretativi pure
programmaticamente enunciati nella prima parte dell’elaborato e la separata
considerazione degli elementi di prova, che avrebbero dovuto essere valutati
unitariamente, nel loro significato globale.
I rilievi degli appellanti
appaiono, in punto di fatto, non privi di qualche fondamento, non potendo
negarsi la presenza, nel complesso elaborato, di alcune discrasie fra le
enunciazioni generali in materia di valutazione della prova e la concreta
applicazione dei relativi criteri; non può, inoltre, negarsi la tendenziale
frammentazione del quadro probatorio che caratterizza la appellata sentenza.
In genere, la esperienza
giudiziaria insegna che è frequente il ricorso al metodo di compendiare
dettagliatamente – anche al di là di quanto strettamente necessario in
relazione alla specifica motivazione - i principi interpretativi in materia di
valutazione delle chiamate in correità ed in materia di valutazione della
condotta di partecipazione alla associazione mafiosa.
Tale metodo si sostanzia, in
definitiva, in una, più o meno organica, serie di citazioni della copiosa
giurisprudenza della Suprema Corte in materia, citazioni che spesso sono fini a
se stesse e finiscono con l’introdurre in modo improprio le problematiche che
il caso concreto propone: forte è, infatti, il rischio di fare pigramente
riferimento a categorie generali anche quando tale operazione non consente una
adeguata ed esaustiva comprensione della fattispecie e, in una parola,
incombente è il pericolo di perdere contatto con la specifica materia da
giudicare, obliterandone ogni peculiarità.
Per contro, ritiene la Corte
che il solo valido metodo che il giudice deve utilizzare nel vagliare gli
elementi che vengono sottoposti alla sua attenzione è quello di orientarsi
secondo una ragionevole valutazione degli stessi in stretta relazione al caso
concreto, dando, quindi, conto dei motivi del suo libero convincimento, che
deve maturare nel rispetto inderogabile non tanto di astratti principi
interpretativi di elaborazione giurisprudenziale, quanto di alcuni essenziali
precetti legali, che, nel caso in cui, come in quello di specie, la gran parte
delle indicazioni di prova provengano da imputati in procedimenti connessi,
vanno individuati, innanzitutto, in quelli dettati dall’art. 192 c.p.p..
Coltivare il dubbio, applicare
il principio legale che pretende una rigorosa valutazione delle chiamate in
correità, di cui deve essere accertata la intrinseca attendibilità prima di
procedere alla verifica della sussistenza di adeguati elementi di conferma
esterni, esaminare con completezza e con congruenza logica i fatti acquisiti
nell’ambito della concreta peculiarità della fattispecie sono, ad avviso della
Corte, i soli criteri generali ai quali, sul piano metodologico, ci si debba
inderogabilmente riferire.
I primi giudici, per contro,
come già ricordato, hanno impropriamente indugiato sulla pedante elencazione di
astratte regole di giudizio (ad essa sono dedicate ben oltre cento pagine della
appellata sentenza), venendo, talora, a trovarsi in contraddizione con i
convincimenti espressi in sede di valutazione di singoli fatti, contraddizione
che la scrupolosa ed attenta Accusa non ha mancato di evidenziare nell’atto di
appello, forse ricorrendo, in qualche occasione, a toni esageratamente
critici.
Ma il caso concreto sottoposto
a giudizio è caratterizzato da peculiarità così marcate da renderlo, in qualche
modo, un unicum che non sempre si concilia con la pedissequa
applicazione di regole interpretative generali ed astratte, ricavate dalla
esperienza giurisprudenziale.
A questo riguardo possono
formularsi le seguenti considerazioni.
A) La Corte in passato, in più
occasioni, nel valutare la attendibilità delle chiamate in correità dei
collaboratori di giustizia, ha fatto leva sull’argomento secondo cui, in
carenza di rapporti personali conflittuali, una falsa accusa non potesse
trovare alcuna plausibile spiegazione, posto che la personalità del chiamato non
era tale neppure da giustificare la ricorrenza di sospetti protagonismi,
disgiunti o meno dall’eventuale intento di compiacere gli inquirenti e di
rincorrere possibili, ancorché vaghi, benefici.
E’ evidente che, già alla
stregua di un approccio meramente superficiale, tale criterio di valutazione,
generalmente accettabile, non sia sempre applicabile ad un caso giudiziario
quale quello in discussione, apparendo a chiunque palese la spiccatissima
risonanza di esso ed il particolarissimo interesse accusatorio che gli organi
inquirenti comprensibilmente nutrivano per un procedimento che vedeva indagato
e, quindi, imputato un personaggio che non è esagerato definire storico nella
vita del Paese dall’ultimo dopoguerra in poi.
Se ci si trasferisce, poi, sul
piano concreto, il significato di alcuni fatti offre la migliore conferma
dell’esposto convincimento.
In proposito, infatti, si
possono citare – senza pretendere di essere
esaustivi -, evidenziando alcune caratteristiche oggettive e non
contestabili, i seguenti, eloquenti casi, di valenza, in qualche modo,
esemplare.
1) Il caso Cormiglia.
La Corte non può che
condividere pienamente le negative considerazioni formulate dal Tribunale (v.
pagg. 1708 e ss. della appellata sentenza), niente affatto censurate con il,
pure articolatissimo, appello dei PM, in merito alla inattendibilità del
propalante Federico Corniglia, unica fonte offerta dalla Accusa in merito al
presunto incontro fra l’imputato ed il capomafia Frank Coppola: come già
ricordato, i primi giudici hanno conclusivamente ritenuto che il Corniglia,
sfruttando il ricordo di occasionali e casuali incontri con l’on. Andreotti
presso la barbieria di via San Basilio (in Roma), di cui l’imputato era stato
cliente abituale, aveva ricostruito, inventandolo in maniera piuttosto
maldestra, il riferito abboccamento tra l’imputato medesimo e Frank Coppola.
Restano da considerare le
ragioni che possano aver spinto il Corniglia a fornire quelle indicazioni, che,
in assenza di interazioni personali con l’imputato, non possono che
ragionevolmente ricondursi ad inclinazioni verso il protagonismo giudiziario
ovvero al cinico perseguimento di possibili benefici, nella consapevolezza
della importanza che sarebbe stata annessa dagli inquirenti ad un contributo
che rafforzasse il quadro accusatorio a carico del sen. Andreotti, importanza
moltiplicata dalla generale resistenza a riferire di vicende che involgessero
rapporti fra mafiosi e uomini politici, ravvisabile, almeno fino a che proprio
la indagine nei confronti dello stesso sen. Andreotti è diventata nota e si è
consolidata, nella linea comportamentale di svariati collaboratori di giustizia
– come è esplicitamente ricordato nella stessa imputazione -.
2) Il caso Pulito.
Qualche affinità – sotto il
profilo delle perplessità suscitate dalla attendibilità della unica fonte
probatoria - con quello del presunto incontro fra il sen. Andreotti ed il
capomafia Coppola presenta il caso del supposto intervento dell’imputato nel
tentativo di condizionare l’esito di un procedimento di revisione che
interessava i fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo, trattato e negativamente
valutato dal Tribunale nelle pagg. 4115 e ss. della appellata sentenza.
Le conclusioni del Tribunale,
non censurate dal, pure articolatissimo, gravame dei PM, vanno pienamente
condivise e riguardano anche la attendibilità delle dichiarazioni dell’unica
fonte di accusa, il collaboratore Marino Pulito, di cui i primi giudici hanno
evidenziato non soltanto alcune contraddizioni interne, ma anche significativi
contrasti con quelle rese da altri propalanti (Salvatore Annacondia, Alfonso
Pinchierri).
Anche in questo caso, la
ricerca delle motivazioni che possono aver spinto il Pulito alla propalazione
non può che condurre agli esiti già evidenziati a proposito del Corniglia.
3) Il caso Mammoliti.
Le propalazioni di Antonino
Mammoliti (riguardanti la vicenda dell’intervento dei mafiosi palermitani in
favore dell’industriale Bruno Nardini) sono caratterizzate, per quanto qui
interessa, dalla circostanza, emersa in termini oggettivi, che il medesimo non
risulta aver reso ampie dichiarazioni confessorie o, comunque, utilizzate per
l’accertamento di reati e/o per la individuazione degli autori degli stessi,
essendosi limitato a deporre nell’ambito dei soli procedimenti penali che
vedevano imputati due notissimi personaggi politici, l’on. Giacomo Mancini e,
appunto, il sen. Andreotti.
Dunque, il Mammoliti si è
determinato ad offrire il suo contributo agli inquirenti esclusivamente per
accusare due personaggi politici di primo piano, cosicché, al di là di ogni
considerazione sulla attendibilità delle indicazioni da lui fornite, il caso
specifico finisce con il confermare che la peculiarissima posizione e la fama
del sen. Andreotti e la notoria esistenza di un procedimento a carico del
medesimo potevano fungere da elemento catalizzatore di propalazioni accusatorie
anche in un soggetto, sospettato di far parte di un pericolosissimo sodalizio
di tipo mafioso, che era, per altro verso, assolutamente restio a collaborare
con la giustizia.
Al di là della questione
riguardante la attendibilità delle indicazioni fornite dal Mammoliti, si può
osservare che, ancora una volta, le ragioni del descritto, peculiare
comportamento del predetto, che si caratterizza, rispetto a quello del Corniglia
e del Pulito, per la sicura esclusione di una più ampia volontà di collaborare
con la giustizia, non possono che individuarsi in quelle già focalizzate a
proposito dei predetti.
4) Il caso dei fratelli
Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca.
La posizione di Emanuele Brusca
è, in qualche modo, assimilabile a quella del Mammoliti: egli, infatti, non è
un collaboratore di giustizia ed ha ammesso le sue responsabilità
esclusivamente in ordine alla partecipazione a Cosa Nostra, peraltro
minimizzando il proprio apporto alla organizzazione criminale.
Preoccupato di difendersi da
gravi accuse rivoltegli da Baldassare Di Maggio, che lo aveva indicato anche
come partecipe ad alcuni omicidi, il Brusca non ha arrecato alcun particolare
contributo all’accertamento delle vicende della organizzazione criminale di cui
aveva fatto parte e, in buona sostanza, ha ridotto il suo ruolo in seno alla
associazione mafiosa a mansioni meramente “amministrative” ed alla cura dei
collegamenti con il capomafia Salvatore Riina ed il padre, Bernardo Brusca,
detenuto, collegamenti ai quali rimaneva rigorosamente estraneo, almeno secondo
la versione del predetto e dei suoi fratelli Giovanni ed Enzo Salvatore, ogni
riferimento a specifici fatti delittuosi ed, in particolare, a fatti di sangue.
Il solo rilevante apporto
accusatorio è quello, dai risvolti comunque rocamboleschi (è sufficiente
considerare, al riguardo, che egli ebbe a correggere ed a ampliare le proprie
indicazioni soltanto dopo aver compiutamente appreso il contenuto delle dichiarazioni
del fratello Enzo Salvatore, il quale, peraltro, avrebbe, a suo dire, tratto le
proprie conoscenze ascoltando quanto lo stesso Emanuele aveva riferito al padre
detenuto), fornito a carico del sen. Andreotti, che gli è valso, in termini
oggettivi, un notevole beneficio.
Nel periodo delle sue
propalazioni accusatorie a carico dell’imputato, invero, Emanuele Brusca era
sottoposto a procedimento penale anche per concorso in alcuni omicidi (ai danni
di Tortorici Salvatore, Pillari Francesco, Ajavolasit Luigi e Sciortino
Calogero) e se è vero che con la sentenza della I Sezione della Corte di Assise
di Palermo del 25 luglio 1997 (procedimento c/ Agrigento Giuseppe + 57) egli
era stato assolto da quegli addebiti (difettando il riscontro alle accuse del collaboratore
Di Maggio), pendeva, comunque, la possibilità che il PM (che ne aveva
sollecitato la condanna all’ergastolo) proponesse appello, fidando anche nella
eventualità, tutt’altro che impossibile (come l’esperienza giudiziaria di
questi anni insegna), che nelle more sopravvenisse qualche ulteriore contributo
accusatorio offerto da nuove collaborazioni. Il gravame, invece, non è stato
proposto e la statuizione assolutoria è passata in giudicato (all’esito del
giudizio di appello, peraltro, il Brusca è stato assolto anche dalle
imputazioni in materia di armi e al medesimo sono state accordate le
circostanze attenuanti generiche).
E’ del tutto plausibile che
anche Enzo Salvatore Brusca abbia conseguito un notevole beneficio per le sue
propalazioni – che gli stessi PM non esitano a valutare quanto meno confuse - a
carico del sen. Andreotti: al predetto, invero, la Corte di Assise di Palermo,
con la ricordata sentenza del 25 luglio 1997, aveva negato la attenuante di cui
all’art. 8 DL 152/1991, irrogandogli una pena assai più severa (diciassette
anni di reclusione) di quella richiesta dal PM (otto anni), attenuante che, per
contro, gli è stata riconosciuta con la sentenza di appello (18 marzo 2000), ma
sulla concorde richiesta - formulata ex art. 599 c.p.p. - delle parti (vedasi
il verbale del 13 luglio 1999 prodotto in questo grado del giudizio).
Pure in questo caso, dunque,
non può negarsi che, come poteva essere previsto, anche in virtù delle
dichiarazioni a carico del sen. Andreotti (rese a partire dal 19 ottobre 1996)
gli organi requirenti abbiano consolidato nei confronti di Enzo Salvatore
Brusca un atteggiamento improntato ad una benevola considerazione, superando
anche il convincimento espresso dai giudici della Corte di Assise, i quali la
avevano ritenuta ingiustificata, nella estensione poi accordata, dalla
importanza della collaborazione offerta dal medesimo in quello specifico,
particolarmente rilevante, procedimento, che coinvolgeva numerose e gravissime
vicende criminali riconducibili alla cosca mafiosa di San Giuseppe Jato, nella
quale lo stesso Brusca gravitava.
Le dichiarazioni di Enzo
Salvatore Brusca, peraltro si caratterizzano per essere intervenute, al pari di
quelle del fratello Emanuele, quando erano ormai notorie le rivelazioni di
Baldassare Di Maggio in merito all’incontro fra l’imputato e Salvatore Riina e
per avere assunto all’avvio, almeno alla stregua delle stesse affermazioni del
predetto, contenuti deliberatamente falsi.
Posto ciò, può dirsi che la
vicenda delle dichiarazioni dei due Brusca, sulle quali si ritornerà più
avanti, costituisce una ulteriore conferma della acquisita, ampia disinvoltura
con la quale imputati in procedimenti connessi hanno fornito indicazioni a
carico dell’imputato, superando la remora a parlare di rapporti mafia-politica
che aveva caratterizzato le propalazioni dei “pentiti” storici; inoltre, la
stessa rafforza l’esposto convincimento circa la assoluta peculiarità del caso
Andreotti.
Autorizza tale conclusione,
invero, il rilievo che i Brusca, in una situazione processuale particolarmente
delicata, hanno tratto prevedibili benefici dalle loro spontanee propalazioni a
carico dell’imputato, propalazioni certamente occasionate dalla notorietà
dell’eclatante episodio riferito dal Di Maggio e che, per Emanuele Brusca,
costituiscono, per di più, il solo rilevante apporto arrecato alla
giustizia.
5) Il caso degli incontri a
Roma, all’interno dell’Hotel Nazionale, del sen. Andreotti con il capomafia
Michele Greco.
Si tratta di un episodio che
assume scarso significato nell’ambito del complicatissimo reticolo dei numerosi
elementi addotti dalla Accusa, tanto che neppure i PM appellanti hanno ritenuto
di doversene occupare per confutare le negative conclusioni del Tribunale, che
lo ha trattato nelle pagg. 2860 e ss. della appellata sentenza.
In questa sede mette conto,
però, sottolineare come la sola fonte offerta in proposito dalla Accusa sia
costituita dalle dichiarazioni di Benedetto D’Agostino, noto imprenditore
palermitano, il quale, tratto in arresto alla fine di novembre del 1997 con
l’addebito di concorso esterno in associazione mafiosa, in occasione del primo
interrogatorio reso al GIP nella mattina del 28 novembre aveva accennato che
era sua intenzione rendere al PM di Palermo dichiarazioni che riguardavano il sen.
Andreotti, cosicché nel pomeriggio dello stesso giorno era stato sentito dal
magistrato inquirente.
Al di là della attendibilità
delle affermazioni del predetto, appare con ogni evidenza significativa la
esigenza, immediatamente avvertita e manifestata, di riferire al magistrato
inquirente elementi a carico del sen. Andreotti, esigenza sentita da un
soggetto appena raggiunto da un provvedimento restrittivo per concorso in
associazione mafiosa e che, per di più, come ricordato dal Tribunale, non era
niente affatto interessato ad ammettere le proprie responsabilità e, più in
generale, a collaborare con la giustizia. Insomma, tale atteggiamento non
poteva che essere suggerito dalla immediata percezione del particolare
interesse che una propalazione a carico del sen. Andreotti avrebbe assunto per
lo stesso Ufficio inquirente che procedeva contro il dichiarante e dalla
speranza che essa avrebbe assicurato qualche beneficio al medesimo, non certo
animato da resipiscenza o da intenti collaborativi.
Ancora una volta, come nel caso
di Antonino Mammoliti e di Emanuele Brusca, si è, dunque, al cospetto di un
apporto accusatorio, proveniente da un imputato o indagato in relazione alla
appartenenza ad associazioni mafiose, indirizzato esclusivamente contro il sen.
Andreotti, al quale non risulta che i predetti dichiaranti, per nulla propensi
ad ammettere senza riserve le proprie responsabilità ed a offrire una ampia e
piena collaborazione, fossero, in qualche modo, legati da un rapporto
personale, astrattamente idoneo a giustificare le accuse.
Tutto ciò conferma che la
situazione pregressa, che aveva suggerito ai “pentiti” storici (Buscetta,
Marino Mannoia) di tacere su quanto sapevano dei rapporti fra mafia e politica,
si sia ribaltata, anche in dipendenza del venir meno dei timori legati alle
rivelazioni in questione, a sua volta scaturito dalla interazione fra lo
sviluppo della indagine, l’affievolirsi della influenza del sen. Andreotti e la
sostanziale scomparsa del gruppo politico dominante del quale egli aveva fatto
parte: piuttosto che la esistenza di remore ad accusarlo, gli elementi
rassegnati e, del resto, la nutrita schiera delle propalazioni nei confronti
del predetto dimostrano che, da un certo punto in poi, si sia radicato un clima
che le ha alquanto agevolate, clima che non può affatto escludersi sia stato
favorito dalla consapevolezza della comprensibile importanza annessa dagli
inquirenti alla investigazione a carico del medesimo.
Quanto esposto rafforza, in
ogni caso, la evidenziata peculiarità della posizione processuale
dell’Andreotti ed impone la adozione di ogni cautela nella valutazione delle
propalazioni rese a carico del medesimo da imputati in procedimenti connessi o
collegati intervenute solo dopo che le indicazioni accusatorie dei
collaboratori storici e le vicende cui si è fatto cenno avevano aperto la
strada all’evidenziato, nuovo clima.
6) Il caso di alcune
indicazioni del collaboratore di giustizia Camarda.
Un ulteriore esempio della
propensione dei collaboratori di giustizia a offrire indicazioni a carico del
sen. Andreotti è costituito dalle dichiarazioni di Michelangelo Camarda,
soggetto che è stato legato – anche da vincoli criminali – a Baldassare Di
Maggio dopo che costui aveva iniziato la sua collaborazione con la giustizia e
che dal medesimo Di Maggio avrebbe appreso notizie a proposito del noto
incontro Andreotti-Riina.
Si tralasciano, per ragioni di
sintesi, le, non esaurientemente spiegate, oscillazioni che caratterizzano, sul
punto specifico, lo svolgimento delle varie, iniziali deposizioni del Camarda –
vizio che, alla luce dei fatti, appare piuttosto ricorrente fra i collaboratori
-, essendo sufficiente rinviare alla eloquente lettura dell’esame
dibattimentale reso dal predetto nella udienza del 7 aprile 1998 ed, in
particolare, del serrato controesame della Difesa.
In questa sede ci si può,
infatti, limitare ad rilevare che il Camarda, nel corso di detta deposizione
dibattimentale, rispondendo alle domande della Difesa, ha avuto modo di
indicare per la prima volta che l’incontro Andreotti-Riina era avvenuto nel
settembre del 1987 (<<CAMARDA MICHELANGELO: Si, ho saputo che lui,
dell’incontro come si è svolto e tutto, appunto per fargli capire all’avvocato
che la data... cioè se l’ho detto, risulta anche in fonoregistrazione, che mi sono
potuto sbagliare quel giorno, però la data è ‘87, settembre ’87 - AVVOCATO BONGIORNO: Settembre
‘87. - CAMARDA MICHELANGELO: Io sono... questo non lo avevo dichiarato, questo
non...>>), ribadendo la affermazione su domanda del PM (che, per ovvie
ragioni, ha ripreso l’argomento) e specificando ulteriormente, nell’occasione,
di aver appreso dal Di Maggio che l’imputato si trovava a Palermo per “motivi
di politica” (<<PRESIDENTE: Pubblico Ministero, se deve fare delle
domande nuove? - PM: Si. Signor Camarda, lei poco fa, rispondendo alla difesa,
ha detto “Di Maggio mi disse quando era stato l’incontro, i questo non l’ho
dichiarato sino ad ora nei verbali”, appunto ci vuol dire che cosa le disse Di
Maggio su questo punto? Quando era stato questo incontro? - AVVOCATO BONGIORNO:
Come, l’ha detto - CAMARDA MICHELANGELO: E’ stato nel settembre dell’87 - PM: E
che cosa le disse su questo punto? - CAMARDA MICHELANGELO: Su questo incontro
mi ha detto che... per farmi capire l’importanza che lui aveva per il bene che
Totò Riina le voleva a lui tenendolo vicino e tenendolo all’occorrente di
queste situazioni molto delicate, mi ha detto, dice che era stato lui l’uomo
scelto nell’incontro con il Senatore Andreotti nella casa di Ignazio Salvo e
quindi mi ha raccontato la storia com’è che si è verificata: che è stato lui
che è andato a prendere a Totò Riina in un posto, mi sembra in un pollaio... -
PM: D’accordo, senta, ma questa data del settembre dell’87... - CAMARDA
MICHELANGELO: Si - PM: ... Di Maggio si ricordava il mese? L’anno? si ricordava
qualche fatto specifico? - CAMARDA MICHELANGELO: Che c’era un comizio politico
del senatore qui a Palermo, cioè che il Senatore si trovava a Palermo per
motivi di politica, si trovava e di questo...>>).
Al di là della esatta individuazione
del momento in cui il Camarda avrebbe ricevuto le confidenze del Di Maggio in
merito all’eclatante episodio, di cui quest’ultimo aveva già parlato alla
Autorità Giudiziaria, ed, in quest’ambito, in particolare, in merito agli
elementi temporali de quibus, nessuna rivelazione può essere avvenuta
dopo il 14 ottobre 1997: ed invero, il Camarda, per sua stessa ammissione, ha
cessato i suoi rapporti con il Di Maggio poco prima del 14 ottobre 1997, data
in cui è stato arrestato (<<PM: Ho capito. Senta signor Camarda, allora
abbiamo chiarito quali sono stati i suoi rapporti con Di Maggio, sino a quando
sono durati questi rapporti con Di Maggio? - CAMARDA MICHELANGELO: Fino a
giorni prima del mio arresto - PM: E lei è stato arrestato quando? - CAMARDA
MICHELANGELO: Il 14 ottobre del ‘97>>).
Ora, fino alla data del 13
febbraio 1998 (allorché venne interrogato a Perugia, nel corso del dibattimento
per l’omicidio Pecorelli) lo stesso Di Maggio ha, a proposito della
collocazione temporale dell’incontro Andreotti-Riina, proseguito nel fornire
indicazioni contraddittorie ed imprecise (si veda l’esaustivo resoconto
contenuto nella appellata sentenza), senza, in ogni caso, mai citare il mese di
settembre del 1987 e tanto meno la presenza dell’imputato a Palermo in relazione
ad un avvenimento “politico”, per sua natura agevolmente documentabile (quale
è, poi, quello che la Accusa ritiene di aver individuato): non si può, allora,
che concludere che il Camarda ha fatto passare per una rivelazione del Di
Maggio quanto aveva appreso aliunde, presumibilmente attingendo
informazioni dagli organi di stampa (così come aveva fatto, per sua stessa
ammissione, con le dichiarazioni di Emanuele Brusca: <<CAMARDA
MICHELANGELO: Allora, il giorno prima, due giorni prima, il... Emanuele Brusca
aveva deposto al processo Andreotti e lo potete anche... lo sapete. Siccome
erano usciti degli articoli nel giornale e io ho tutto registrato dov’è che
sono, quindi anche il giornale stesso che leggo e tutte cose, ho letto questo
articolo nel giornale, mettendo in evidenza che il Emanuele Brusca parlava del
Di Maggio su questa situazione e io gli ho detto al dottore De Luca: “Guardi
dottore De Luca, così e così.. a me mi risulta che la storia è diversa -
AVVOCATO BONGIORNO: Quindi lei... - CAMARDA MICHELANGELO: Per questo io, non è
che ho avuto dichiarazioni, io ho letto i giornali io, non è che ho avuto
dichiarazioni di Emanuele Brusca!>>).
L’atteggiamento del Camarda, il
quale, in buona sostanza, aveva, a suo dire, appreso dal Di Maggio più di quanto
lo stesso Di Maggio aveva rivelato in giudizio, ancora una volta denota una
spiccata propensione a fornire, senza escludere più o meno evidenti forzature,
indicazioni a carico dell’imputato e rafforza l’impressione della incidenza,
eventualmente inquinante, che sulle deposizioni dei collaboratori esercitava la
percezione dell’importanza che per gli inquirenti rivestivano le notizie
riferite, la conoscenza dei temi di prova e di altri, precedenti apporti e,
infine, la speranza di ottenere benefici di vario genere.
------------------------------------
B) Le conoscenze diffuse,
all’interno di Cosa Nostra, fra gli “uomini d’onore” su fatti di interesse
generale, suscettibili, in astratto, di coinvolgere una personalità come quella
del sen. Andreotti, non potevano che scaturire da informazioni mediate,
provenienti dai vertici del sodalizio mafioso (è evidente che un qualsiasi
affiliato non poteva accedere direttamente ad eventuali rapporti con
l’imputato), vertici che, dopo l’avvento dei “corleonesi” in esito alla feroce
faida dei primi anni ’80, si identificavano, in sostanza, nella persona del
famigerato boss Salvatore Riina: ne deriva che nel valutare le
indicazioni collegate alle voci che si propagavano fra gli “uomini d’onore”
deve prudentemente considerarsi anche la origine delle stesse e la possibile
incidenza sulla veridicità del loro contenuto e sulla loro messa in circolo di
erronee valutazioni, quando non di precisi interessi e scopi verticistici,
strettamente inerenti alle esigenze di governo della organizzazione criminale.
In buona sostanza, riconoscere
piena ed indiscutibile attendibilità alle indicazioni dei boss raccolte
dai sottordinati ed escludere la possibilità che le stesse fossero frutto anche
di forzature collegate a reconditi disegni di potere appare un approccio
interpretativo del tutto disancorato dalla reale situazione, che, a tacer
d’altro, viene smentito dalla ricordata interpretazione, proposta dagli stessi
PM, dell’episodio che, secondo la ipotesi accusatoria, avrebbe visto protagonisti
Salvatore Riina ed Emanuele Brusca (il primo avrebbe falsamente rappresentato
al secondo che era stato Andreotti a sollecitare l’incontro con lo stesso
capomafia che sarebbe, poi, avvenuto nella abitazione di Ignazio Salvo).
Si può convenire, al riguardo,
con il P.G. che la frase con la quale Emanuele Brusca ha testualmente riportato
quella rivoltagli dal Riina (“U viri a chiddu ci vinni a ntisa di
incuntrarimi!” – Lo vedi, a quello è venuta l’esigenza di incontrarmi -) non
escluda, di per sé, una interpretazione compatibile con la iniziativa dello
stesso Riina e con la ipotesi che l’imputato abbia, infine, accettato di
aderire alle richieste di incontrarsi indirizzategli dal capomafia, ma la
medesima interpretazione non soddisferebbe le esigenze ricostruttive dei PM
appellanti, posto che la valutazione degli stessi non è fine a se stessa, ma è
collegata ad una serie di ragionamenti sviluppati a sostegno della loro tesi,
che, tra l’altro, tendono a spiegare la ragione per cui il Riina avrebbe
prescritto al Di Maggio di parlare della faccenda con Ignazio Salvo
riservatamente, escludendo dalla conversazione proprio Emanuele Brusca, che
nella circostanza aveva accompagnato il Di Maggio medesimo.
Si possono, peraltro, a titolo
esemplificativo, citare le dichiarazioni di quest’ultimo per ribadire come il
Riina non fosse affatto alieno, neppure con i più stretti ed intimi sodali,
dall’usare la menzogna nel perseguire i suoi fini di governo del sodalizio
mafioso. Il predetto, infatti, in occasione delle dichiarazioni rese al
magistrato inquirente il 26 maggio 1993, a proposito dell’omicidio del boss
mafioso Filippo Marchese, ha riferito che il Riina, nel corso di una
conversazione alla quale era presente anche Bernardo Brusca, aveva riferito che
la morte del Marchese era stata accidentalmente provocata da un colpo di
pistola che era stato inavvertitamente esploso: in verità, ha aggiunto il Di
Maggio, “il Marchese era stato assassinato, ma forse in quel periodo il
Riina cercava di accreditare in giro una versione diversa”.
Insomma, non può affatto
trascurarsi la possibile incidenza sulle notizie che si diffondevano in seno a
Cosa Nostra della esigenza, avvertita dai capimafia, di preservare il loro
potere e di acquisire o conservare prestigio presso individui piuttosto
semplici (gli “uomini d’onore”), la cui peculiarità, come la storia ha
largamente dimostrato, non riposava sul possesso di adeguati mezzi culturali,
di intelligenze “raffinate” e lungimiranti e di particolari capacità
strategiche, ma semplicemente sulla avidità di denaro e di potere, sulla
dozzinale furbizia, sulla assenza di scrupoli e sulla spietata ferocia.
In questo realistico quadro si
deve riconoscere che il notorio legame politico fra il sen. Andreotti ed il
defunto on. Lima e la pacifica vicinanza di costui con affiliati a Cosa Nostra
ed, in particolare, con i Salvo e con gli esponenti di spicco della c.d. ala
moderata del sodalizio mafioso, usciti sconfitti e decimati dalla guerra dei
primissimi anni ’80, può aver suggerito, a soggetti che, evidentemente, erano
in possesso di informazioni solo indirette ed intrattenevano rapporti solo
mediati, alcuni impropri collegamenti o assimilazioni, ovvero aver favorito
negli stessi l’incondizionato recepimento di indicazioni provenienti dall’alto.
In definitiva, quando le
conoscenze trasmesse si propagano dal vertice alla base non sempre tante voci
concordi equivalgono ad altrettante, autonome indicazioni, probatoriamente
significative nel quadro della c.d. convergenza del molteplice.
------------------------------------
C) Ma, al di là della concreta
possibilità di chiamate in correità interessate e mirate ovvero di indicazioni
fondate su non controllabili ed inattendibili notizie di seconda mano,
nell’ambito di una vasta e notoria indagine a carico di un personaggio pubblico
già influentissimo come il sen. Andreotti, non circoscritta certo ad un
singolo, specifico episodio, non si può trascurare la possibile incidenza di
inclinazioni alla mitomania e/o al protagonismo giudiziario e perfino la
influenza di antipatie politiche anche su quegli atteggiamenti spontaneamente
collaborativi, dai quali sono scaturite alcune, più o meno tardive,
testimonianze, antipatie che abbiano, comunque, condizionato il tenore delle
stesse.
Ci si limita, in proposito, al
mero richiamo esemplificativo delle deposizioni, in parte occasionate dalla
pregressa conoscenza di altri apporti processuali:
- della teste Rosalba Lo Jacono
(concernente il regalo fatto dal sen. Andreotti in occasione delle nozze della
figlia maggiore di Antonino Salvo), la quale soltanto nel marzo 1997 ha, per la
prima volta, spontaneamente riferito quanto, secondo le sue affermazioni, aveva
appreso nell’agosto del 1993;
- del teste Antonino Filastò a
proposito del quadro del pittore Gino Rossi di cui alcuni boss mafiosi
avrebbero fatto dono al sen. Andreotti;
- del teste Vito Di Maggio a
proposito di un incontro avvenuto nel 1979 fra il sen. Andreotti ed il
capomafia Benedetto Santapaola, di cui il predetto ha parlato per la prima
volta nel marzo del 1995.
E’ vero che la notorietà del
personaggio e del processo a carico del medesimo ha agevolato la conoscenza
della inchiesta e può aver indotto le svariate presentazioni spontanee, in
ipotesi determinate semplicemente da un sincero intento di collaborare con la
giustizia, ma è, per contro, altrettanto evidente che non può negarsi la
possibilità di indicazioni non del tutto genuine e, comunque, notevolmente
influenzate dal possesso di informazioni sul contenuto di atti di indagine in
precedenza acquisiti e potenzialmente anche da scarsa simpatia politica nei
confronti dell’imputato.
Giova precisare che in questa
sede non si intende affatto prendere posizione sulla attendibilità delle
suddette dichiarazioni (della quale, peraltro, il Tribunale, almeno per il Filastò
ed il Di Maggio, ha dubitato), ma semplicemente addurre un ulteriore elemento
atto a dimostrare la assoluta peculiarità del procedimento a carico del sen.
Andreotti, nel quale sono confluiti anche apporti cognitivi spontaneamente
offerti, più o meno tardivamente, da soggetti certamente spinti a presentarsi
agli inquirenti da notizie di stampa riguardanti la esistenza e lo sviluppo
della inchiesta e del procedimento medesimo.
In tale contesto merita, in
questa sede, una citazione particolare ed un esame più approfondito – anche per
la specifica censura della valutazione del Tribunale operata dai PM appellanti
- la deposizione del dr. Mario Almerighi, il quale ha riferito quanto, a sua
memoria, aveva appreso dal dr. Piero Casadei Monti in ordine ad un presunto
intervento attuato dall’imputato presso il collega Ministro di Grazia e
Giustizia Virginio Rognoni per bloccare la promozione di un procedimento
disciplinare nei confronti del dr. Corrado Carnevale a seguito di un esposto
inoltrato dal dr. Claudio Lo Curto il 23 febbraio 1987.
Posto che per i termini della
vicenda si rinvia alla sintetica esposizione del contenuto della appellata
sentenza ed alla illustrazione dei motivi di gravame, si premette che la Corte
ritiene si debba senz’altro condividere la prudente valutazione del Tribunale,
ingiustificatamente attaccata dai PM appellanti, i quali, nella loro
prospettazione unilaterale, spesso trascurano il ricordato principio guida, che
vuole che i fatti vengano interpretati a favore dell’accusato laddove gli
elementi probatori raccolti presentino forti elementi di dubbio.
Gli argomenti dei primi giudici
possono, in parte, integrarsi con le seguenti considerazioni.
La necessità, avvertita dal dr.
Almerighi, di consultare il dr. Casadei Monti parecchi mesi prima che il dr. Lo
Curto e, immediatamente dopo, egli stesso riferissero i fatti ai magistrati
inquirenti (il primo è stato esaminato il 2 dicembre 1994, il secondo nel
giorno successivo), contraddice, in qualche modo, le affermate certezze dello
stesso dichiarante: se l’Almerighi avesse conservato un ricordo certo e preciso
dei fatti, non si vede per quale ragione avrebbe dovuto preventivamente
verificare gli accadimenti parlandone ripetutamente con la sua fonte, della
quale egli stesso esclude ogni maliziosa reticenza. Tutto ciò senza voler
richiamare le osservazioni del Tribunale in ordine alla omessa menzione
dell’episodio in occasione di precedenti deposizioni dello stesso Almerighi,
atteggiamento che, in qualche modo, smentisce un ricordo costantemente presente
e, dunque, limpido ed indelebile.
D’altra parte, appaiono
scarsamente persuasive le argomentazioni con cui i PM tendono a privilegiare la
versione accusatoria del Lo Curto e dell’Almerighi assumendo il totale
disinteresse di costoro e, per contro, una possibile inattendibilità del
Casadei Monti e del Rognoni, dipendente da un duplice ordine di ragioni: una
conferma delle affermazioni dell’Almerighi avrebbe comportato, per il Rognoni e
per il Casadei Monti, la sostanziale ammissione di un illecito condizionamento
politico delle loro, rispettive, funzioni di Ministro e di Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia; la testimonianza dei predetti, inoltre, non
sarebbe “affatto scevra da ogni possibile condizionamento, ma al contrario a
priori virtualmente condizionata sia dalla delicatezza della vicenda, sia dai
pregressi rapporti di amicizia e di collaborazione intrattenuti”, per il
Rognoni, con l’imputato, e, per il Casadei Monti, già attivamente impegnato in
politica (essendo stato eletto Senatore della Repubblica, nelle liste del PPI,
nelle lezioni del marzo 1994), con lo stesso Rognoni.
In termini oggettivi si può
affermare che l’esposto in parola era di scarso fondamento: avvalorano
l’assunto non soltanto le congrue spiegazioni fornite dal Casadei Monti, il
quale ha dato puntuale conto delle ragioni per le quali egli stesso decise di
archiviarlo dopo aver verificato che il solo profilo astrattamente perseguibile
– la decisione adottata dalla Corte di Cassazione, presieduta dal dr.
Carnevale, senza la previa acquisizione degli atti – era, in realtà, privo di
effettiva valenza accusatoria (e il Tribunale ha, al riguardo, opportunamente
richiamato l’art. 55 del previgente c.p.p.), ma, soprattutto, la circostanza
che il precedente, analogo esposto, inoltrato dal Lo Curto il 12 marzo 1986 al
Ministro di Grazia e Giustizia ed al CSM, non risulta aver avuto alcun
effettivo seguito.
Se, dunque, un analogo,
precedente esposto pendeva anche dinanzi al CSM e se quello in questione era di
scarso fondamento, così come, in definitiva, non viene contestato dai PM
appellanti, si stenta a comprendere la ragione per cui il contenuto dello
stesso dovesse destare particolare preoccupazione nel dr. Carnevale o negli
amici del medesimo, al punto da richiedere un intervento dell’allora Ministro
degli Esteri Andreotti sul collega Rognoni.
Il contesto rende, in ogni
caso, inconsistente la asserita eventualità che l’esposto sia stato archiviato
a causa dell’intervento dello stesso Andreotti ed incomprensibile una maliziosa
negazione da parte del Rognoni e del Casadei Monti: non si vede, invero, per
quale ragione costoro dovessero coltivare la preoccupazione di nascondere un
eventuale, remoto sviamento delle loro funzioni istituzionali – legato,
peraltro, ad un provvedimento adottato, in ipotesi, nell’esercizio di un potere
politico discrezionale -.
Per contro, assai più rilevante
era il rischio di esporsi ad un procedimento penale (per il reato di false
informazioni al PM e, quindi, per falsa testimonianza), reso concreto dalla
consapevolezza che ulteriori, possibili contributi, evocati, peraltro, dallo
stesso Casadei Monti, avrebbero potuto smentire la – in ipotesi, falsa –
versione concordemente offerta: si consideri, per esempio, quello del dr.
Brignone, certamente a conoscenza dello svolgimento della vicenda, ma che non
risulta sentito in merito.
Ancora, rileva al riguardo la
consapevolezza che erano state acquisite altre e contrarie indicazioni di
valenza spiccatamente accusatoria e, perciò, comprensibilmente privilegiate dagli
inquirenti, il cui atteggiamento, in occasione della escussione del Casadei
Monti (vedasi il relativo verbale del 17 gennaio 1995), inequivocabilmente
manifesta la inclinazione a credere alle discordanti affermazioni
dell’Almerighi: ed infatti, raccolta la diversa versione del Casadei Monti, gli
inquirenti hanno formulato una serie di osservazioni, chiaramente rivelatrici
della preferenza accordata a quella dell’Almerighi e del Lo Curto (<A
questo punto, l’Ufficio osserva: la ricostruzione dei fatti verbalizzata dal
dott. Almerighi corrisponde ai ricordi del dott. Casadei Monti per quanto
riguarda la parte iniziale, divergendo invece per quanto riguarda la parte
relativa all’asserito intervento dell’on. Andreotti su Rognoni; la
ricostruzione dei fatti complessivi, verbalizzata dal dott. Almerighi per
contro, sostanzialmente coincide con quella verbalizzata dal dott. Lo Curto, al
quale esso Almerighi riferiva - nell’immediatezza dei fatti - man mano che essi
si verificavano. Pertanto, osserva ancora l’Ufficio, la versione di Almerighi e
Lo Curto non è il risultato di ricostruzione a distanza di anni di fatti
accaduti nel passato (come per il dott. Casadei Monti), ma riproposizione di
ricordi ininterrottamente protrattisi dal momento della loro formazione, contestuale
all’accadimento dei fatti, fino ad oggi. L’Ufficio osserva inoltre che, in
particolare, il racconto dei dott. Lo Curto, riguardando esso fatti che ebbero
a colpirlo in maniera personale e diretta, appaiono per ciò stesso forniti di
un considerevole tasso di affidabilità. Infine, l’Ufficio osserva come taluni
particolari riferiti dal dott. Almerighi (in specie l’intenzione del dott.
Casadei Monti di non trattare certi profili del problema per telefono; nonché i
successivi commenti fra Almerighi ed esso Casadei Monti a proposito dei
“garantisti”, commenti riferiti dall’Ufficio al teste mediante lettura del
verbale reso da Almerighi in data 3.12.1994) risultino incompatibili con
l’ipotesi di una qualche confusione o sovrapposizione di ricordi da parte del
dott. Almerighi. Tanto premesso, l’Ufficio invita il teste a fornire
spiegazioni sulle ragioni per cui il dott. Almerighi ed il dott. Lo Curto
avrebbero dovuto riferire versioni non veritiere, in quanto contrastanti con la
verità oggi allegata dal dott. Casadei Monti>).
Sempre a proposito delle
modalità con cui è stato condotto l’esame del Casadei Monti, deve, inoltre,
evidenziarsi come lo stesso non sia stato iniziato chiedendo semplicemente al
predetto di riferire in ordine all’esito di un esposto presentato dal Lo Curto
contro il Carnevale, ma è stato fatto preliminarmente presente che “da
acquisizioni probatorie di natura testimoniale” erano emersi i fatti che sono
stati piuttosto dettagliatamente esposti secondo la versione fornitane
dall’Almerighi (<L’Ufficio espone sinteticamente al teste che, da
acquisizioni di natura testimoniale, è emerso;
• che esso teste - allorché
era Capo di Gabinetto del ministro della Giustizia on. Rognoni - sarebbe stato
interessato dal giudice Mario Almerighi (per conto dell’allora G.I. di
Caltanissetta dott. Caludio Lo Curto) circa un esposto che il Lo Curto aveva in
animo di presentare a carico del Presidente della 1^ sezione penale della
Cassazione, dott. Corrado Carnevale, per una vicenda sviluppatasi durante l’istruzione
formale del processo per l’omicidio del magistrato trapanese dott. Gian Giacomo
Ciaccio Montalto, e riguardante altro magistrato della Procura di Trapani, cioè
il dott. Antonio Costa;
• che esso teste, dopo aver
letto una bozza dell’esposto al fine di esprimere una valutazione sulla
eventuale portata disciplinare dei fatti in esso contenuti, aveva espresso il
parere - anche quale ex componente della Sezione Disciplinare del CSM. - che vi
fossero profili passibili di valutazione disciplinare;
• che esso teste, dopo la
presentazione formale dell’esposto, aveva portato a conoscenza del ministro
Rognoni il documento stesso, ricevendo dal ministro l’opinione (riferita al
dott. Almerighi) che avrebbe iniziato l’azione disciplinare nei confronti del
dott. Carnevale;
• che, invece, dato che
all’esposto del Lo Curto non veniva dato corso, esso teste - espressamente
richiesto dal dott. Almerighi - aveva alfine comunicato a quest’ultimo che il
ministro Rognoni era ritornato sulle proprie decisioni, a seguito delle
“fortissime pressioni” che l’on. Andreotti aveva esercitato sul ministro
Rognoni in favore del Presidente Carnevale;
• che, in particolare, tale
comunicazione confidenziale era stata fatta da esso teste al dott. Almerighi
nel corso di un incontro personale avvenuto forse in casa di quest’ultimo.>).
Ora, escludendo che gli
inquirenti siano stati spinti dall’intento di suggestionare il Casadei Monti,
la ricordata esposizione dei fatti emersi (secondo la versione dell’Almerighi)
rivela che gli stessi avvertirono la esigenza di illustrare preventivamente al
Casadei Monti gli estremi della particolare e risalente vicenda ed induce,
pertanto, a ritenere che gli stessi non erano a conoscenza che il predetto ne
era ben al corrente avendone ripetutamente parlato, pochi tempo prima, con lo
stesso Almerighi: si deve, allora, ritenere che costui, nel corso della sua
deposizione del 4 dicembre 1995, non fece presente agli inquirenti il negativo
riscontro che i suoi ricordi avevano ricevuto dagli abboccamenti con il Casadei
Monti.
La eventualità, poi, che la
deposizione del Rognoni e del Casadei Monti fosse “a priori virtualmente
condizionata” ha il valore di una mera congettura, la cui scarsa consistenza è
tradita dalla stessa formulazione dei PM e che non è supportata da elementi di
qualche concretezza, posto che, al di là dell’appartenenza al medesimo partito
politico, non constano rapporti e legami personali dei predetti con l’imputato
talmente forti (i PM appellanti ricordano che il Presidente Mattarella,
certamente a conoscenza delle relazioni interne al suo partito, si recò a Roma
per parlare con l’allora Ministro dell’Interno Rognoni allo scopo di
rappresentargli le sue pesanti doglianze a carico soprattutto di esponenti
andreottiani del partito, cosa che ragionevolmente non avrebbe fatto se lo
stesso Rognoni fosse legato ad Andreotti da stretti ed amichevoli rapporti) da
persuaderli, nella descritta situazione, a dire il falso.
Per contro, constano con
certezza legami di amicizia e di stima fra il Casadei Monti e l’Almerighi (si
vedano le stesse dichiarazioni di quest’ultimo), che ragionevolmente avrebbero
distolto il primo a smentire falsamente il secondo.
In altri termini, non si vede
proprio per quale motivo il Rognoni ed il Casadei Monti avrebbero dovuto negare,
contro il vero, che da parte del ministro Andreotti era pervenuta una
sollecitazione a favore del Carnevale, specie se si tiene conto che gli stessi
avrebbero avuto ampio agio di precisare (mettendosi al riparo da ogni,
possibile rilievo in merito alla loro correttezza istituzionale) che, comunque,
l’esposto del Lo Curto era stato archiviato essendo stato verificato che lo
stesso era privo di effettivo fondamento giuridico, cosicché non poteva
prevedersi che una eventuale azione disciplinare avrebbe avuto successo.
Ma ancora più incomprensibile
appare, se riguardato nell’ottica dell’Accusa, l’atteggiamento immediatamente
negativo assunto dal Casadei Monti nella personale e privata relazione con il
suo amico Almerighi: se, a tutto volere concedere, si potrebbe pensare che il
predetto abbia maliziosamente mentito ai magistrati inquirenti, davvero non si
concilia con gli amichevoli legami fra i due interlocutori un eventuale, pronto
e deliberato mendacio del medesimo, accompagnato, in seguito, da un serie di spiegazioni,
frutto del personale approfondimento della vicenda da lui curato (e, del resto,
tale zelo difficilmente si comprenderebbe se egli fosse stato consapevole di
aver falsamente negato quanto ricordava l’Almerighi).
Quanto, poi, alla sostenuta, totale
indifferenza e neutralità rispetto all’imputato ed alla materia processuale del
Lo Curto e dell’Almerighi, per intuitivi motivi si possono nutrire riserve in
ordine alla serenità del primo nei confronti del Carnevale e dell’imputato,
descritti dalla ipotesi accusatoria come sodali nell’illecito; ed il rilievo,
data la posizione complementare, può essere esteso all’Almerighi. In ogni caso,
per le considerazioni sulle quali brevemente ci si intratterrà oltre, può
dubitarsi che quest’ultimo fosse “ideologicamente” indifferente all’esito del
procedimento a carico del sen. Andreotti e che nutrisse simpatie (si tratta,
evidentemente, di un eufemismo) per quest’ultimo e per il Carnevale.
In definitiva, non sussistendo
decisive ragioni per dubitare della buona fede di nessuno dei protagonisti
della vicenda, non può che condividersi il convincimento del Tribunale circa la
possibilità che fra l’Almerighi ed il Casadei Monti si sia verificato un
malinteso, che lo stesso Casadei Monti si è affrettato ad ipotizzare, animato
dalla preoccupazione di salvaguardare la buona fede dell’amico: il predetto,
che ha espressamente dichiarato di aver fatto presente all’Almerighi che <poteva
essersi verificato un equivoco, nel senso che parlando con lui – in uno dei
nostri periodici incontri – io abbia risposto alle sue domande sul caso
Carnevale, che continuava ad essere all’attenzione dell’opinione pubblica,
riferendomi alle decisioni successivamente assunte in merito al problema degli
incarichi extra-giudiziari. Dico questo perché, sul momento, Almerighi sembrò
accettare questa possibile spiegazione delle parole attribuitemi. Né mi ribattè
che avevamo avuto una serie di telefonate, quelle da lui descritte nelle
dichiarazioni di cui mi è stata data lettura>, ha, invero, avvertito
che, in ordine alle divergenze con l’Almerighi, poteva <solo fare delle
ipotesi, non certo per sostenere la falsità delle dichiarazioni di Almerighi,
la cui buona fede è per me fuori dubbio, ma per rilevare che la ricostruzione
dei fatti è del 3.12.1994, e quindi possono essersi verificate delle
sovrapposizioni inconscie>, addirittura giungendo a prospettare la
eventualità che egli avesse <inteso tacitare le sollecitazioni di
Almerighi sull’esposto archiviato, con un argomento di tipo “politico”, quando
quello tecnico non l’avrebbe convinto>, fermo restando che la ipotesi
veniva formulata <come tale, anche se ovviamente i fatti si sono svolti
nei sensi che ho detto> (le riportate, testuali dichiarazioni del
Casadei Monti confermano quanto si desume dal complessivo contenuto della
deposizione del medesimo circa la recisa negazione di un intervento di
Andreotti nella vicenda e privano di fondamento la deduzione dei PM appellanti
secondo cui il predetto avrebbe semplicemente affermato di non ricordare
sollecitazioni dell’imputato in favore del Carnevale, ma non le avrebbe
escluse).
Non può, poi, escludersi che il
malinteso sia stato, in qualche modo, inconsapevolmente influenzato anche da
una pregiudiziale, negativa opinione che l’Almerighi coltivava nei confronti
dell’imputato e del Carnevale.
Alla stregua delle rassegnate
emergenze si deve necessariamente ritenere che l’assenza di validi motivi che
autorizzino ad affermare che il Rognoni – sola fonte primaria – ed il Casadei
Monti abbiano mentito rende totalmente improponibile ogni ragionevole
possibilità di privilegiare la versione derivata dell’Almerighi e del Lo Curto,
cosicché deve essere del pari condivisa la conclusione dei primi giudici:
l’intervento dell’imputato nella vicenda è rimasto privo di adeguata
dimostrazione.
Tanto precisato, nel contesto
che qui interessa si deve brevemente ritornare alla posizione dell’Almerighi e
ci si deve chiedere la ragione per la quale costui, pur avendo dovuto prendere
atto che la verifica promossa interpellando ripetutamente la sua ritenuta fonte
aveva dato un esito negativo supportato da articolate spiegazioni, abbia
comunque riferito ai magistrati inquirenti la sua diversa versione dei fatti,
nella consapevolezza che il Casadei Monti, che sarebbe stato inevitabilmente
esaminato sulla vicenda, la avrebbe smentita.
E’ possibile ritenere che,
malgrado i ripetuti abboccamenti con il Casadei Monti ed i dinieghi e le
spiegazioni di quest’ultimo, l’Almerighi, pur non considerando, per sua stessa
ammissione, in mala fede il suo interlocutore (tanto che non ritenne di
modificare i suoi amichevoli rapporti con lui), non sia stato mai, neppure per
un momento, sfiorato dal dubbio di ricordare male ovvero di essere, a suo
tempo, caduto in equivoco.
Non è, in ogni caso, possibile negare
che con la scelta di presentarsi ai magistrati inquirenti e riferire, comunque,
la sua versione dei fatti il medesimo abbia volontariamente esposto se stesso e
l’amico stimato Casadei Monti ad una disagevole posizione processuale.
Un siffatto atteggiamento non
può, allora, che essere stato dettato dalla assoluta volontà di fornire ai
magistrati inquirenti, costasse quel che costasse, un contributo conoscitivo
che riteneva importante, rappresentandolo in termini di assoluta certezza e
senza prospettare il minimo dubbio.
Lo stesso atteggiamento, data
la peculiare situazione descritta, male si concilia con una personale
indifferenza (ideologica, beninteso) verso le sorti del procedimento a carico
del sen. Andreotti: insomma, è ragionevole pensare che l’Almerighi non si
sarebbe, comunque, determinato a riferire ai magistrati inquirenti, con le
modalità accennate, la sua versione dei fatti se fosse stato totalmente
indifferente all’esito del procedimento e se non fosse stato a priori – ed in
perfetta buona fede - convinto della particolare importanza della inchiesta e
della fondatezza della ipotesi accusatoria, che vedeva il sen. Andreotti ed il
dr. Carnevale legati da una malsana comunione illecita.
La riflessione conferma
ulteriormente la evidenziata, assoluta peculiarità del procedimento e della
posizione dell’imputato e la ampia possibilità di anomale interferenze
psicologiche sull’iter di accumulazione probatoria ed, in particolare,
sul modo con cui – anche in perfetta buona fede – sono stati ricordati fatti
molto spesso assai risalenti nel tempo.
In proposito meritano un
accenno anche le deposizioni, raccolte nella udienza del 23 gennaio 1997, rese
da Cesare Scardulla e da Michele Vullo con riguardo alla telefonata, pervenuta
alla utenza dell’Ospedale Civico di Palermo, con la quale l’imputato avrebbe
palesato un interessamento per le condizioni di salute di Giuseppe Cambria, ivi
ricoverato dal 5 all’8 settembre 1983, presso la divisione di cardiologia
(l’episodio è stato trattato nelle pagg. 814/907 della appellata sentenza).
I primi giudici hanno
evidenziato che, secondo quanto riconosciuto dal teste Gaspare Messina (sola
fonte primaria, avendo personalmente ricevuto la chiamata telefonica in
questione), i ricordi del medesimo erano comprensibilmente sbiaditi (a distanza
di tredici anni) ed hanno ritenuto che più nitidi e sicuri apparivano quelli
dello Scardulla, cosicché hanno risolto a favore di quest’ultimo (fonte solo
mediata) il contrasto vertente sulla richiesta di chiamare al telefono
specificamente Beppe Lima o uno dei cugini Salvo.
Premesso che il tema centrale
della prova erano e sono i rapporti dell’imputato con i cugini Salvo e non
certo i rapporti del primo con Lima o il fratello di costui o il Cambria, si
tralascia di considerare che un interlocutore che chiamava da Roma e che non
risulta aver chiesto preventivamente chi si trovasse presso il degente non
poteva senz’altro chiedere che venisse all’apparecchio una specifica persona,
ma avrebbe, semmai, genericamente sollecitato l’intervento di qualcuno dei
presenti (così come effettivamente riferito dal Messina). Allo stesso modo,
appare del tutto ragionevole escludere che l’imputato abbia personalmente
composto il numero telefonico ed effettuato la chiamata verso il nosocomio
presso il quale era degente il Cambria, cosicché sembra ancora una volta da
accreditare la versione del Messina, il quale non si è mai espresso in termini
certi sulla presenza di Andreotti all’altro capo della linea telefonica. E’,
invece, ben possibile che egli abbia successivamente sottolineato, per
rimarcare la importanza del degente, l’interessamento di Andreotti (radicato,
comunque, dalla chiamata proveniente dalla segreteria del medesimo) e che ciò
abbia ingenerato in chi lo ascoltava (e, dunque, nello Scardulla) il convincimento
che fosse stato personalmente l’imputato a chiamare.
Ma ciò che, in questa sede,
mette conto rimarcare è lo svolgimento della deposizione del Vullo, che, a
distanza di molti anni, aveva appreso dell’episodio dallo Scardulla, il quale,
a sua volta, all’epoca del fatto, ne era stato informato dal Messina.
Il Vullo – esponente sindacale
di spicco della CGIL, a suo dire per nulla restio a denunciare alla Autorità
Giudiziaria il malaffare – nella udienza del 23 gennaio 1997 ha dichiarato, tra
l’altro, quanto segue.
Nel corso di una conversazione
nella quale si trattava, tra l’altro, “del calo di tensione che c'era attorno
ai temi della lotta alla mafia in questa città”, aveva appreso dallo Scardulla
(anch’egli iscritto alla CGIL, come, del resto, il terzo interlocutore, Claudio
Clini, che avrebbe, poi, riferito il fatto alla Autorità Giudiziaria) che
<<arrivò questa telefonata..... e lui riferì che un suo collega aveva
detto di avere ricevuto questa telefonata direttamente dall'onorevole Andreotti
che chiedeva informazioni sullo stato di salute del Dott. Cambrìa e che poi
successivamente si fece passare uno dei cugini Salvo.>>.
Su contestazione della Difesa,
che gli ha ricordato quanto aveva dichiarato il 2 maggio 1996 (<<E
allora: “Durante la degenza del Cambrìa era pervenuta nel reparto una
telefonata dell'onorevole Andreotti il quale aveva chiesto notizie sulla salute
del Cambrìa e poi aveva chiesto di parlare con Beppe Lima o con uno dei cugini
Salvo. Non ha affatto riferito che addirittura uno dei Salvo andò a parlare con
l'onorevole Andreotti, questa è una novità di oggi!>>), ha parzialmente
modificato la sua versione, precisando che: <<No, io confermo quanto
dichiarato perché si fece passare Peppe Lima ed uno dei cugini Salvo, questo è
quanto è emerso in quella discussione.>>.
Più oltre la deposizione del
Vullo sul punto sembra aver assunto connotati meno categorici, ancorché
piuttosto ambigui: <<PRESIDENTE: Allora rettifica quello che aveva
dichiarato stamattina, vero? - VULLO MICHELE: Io ricordo perfettamente che il
ragionamento era .... si fece passare Beppe Lima ed uno dei cugini Salvo. -
AVV. BONGIORNO: Si fece passare? - VULLO MICHELE: Chiese di parlare, per
carità, chiese di parlare, però poi dal racconto veniva fuori che ci fu un
avvicendarsi di personaggi, probabilmente parlò anche con qualcun altro che
chiaramente non lo so...>>.
Infine, su domanda del
Presidente (<<PRESIDENTE: Ora dico, Scardulla le disse se effettivamente
ci fu questo colloquio telefonico oppure no? Questa era la domanda.>>),
il Vullo ha negato di aver specificamente appreso del colloquio telefonico in
questione, precisando: <<VULLO MICHELE: No questo... – PRESIDENTE: Non
glielo disse. - VULLO MICHELE: Assolutamente – PRESIDENTE: Va bene. - VULLO
MICHELE: Sinceramente non gliel'ho nemmeno chiesto quindi…>>.
La inclinazione del Vullo a
contraddirsi nel giro di pochi secondi è confermata in termini piuttosto chiari
dal seguente passo della sua deposizione: <<AVV. BONGIORNO: E Scardulla.
Quando Scardulla riferisce questo episodio… innanzi tutto voi l'avete invitato
o meno a dire di andare all'Autorità Giudiziaria? - VULLO MICHELE: No, non se
n'è discusso in quel momento. - AVV.BONGIORNO: Allora io le contesto che… -
VULLO MICHELE: In quel momento non se n'è proprio discusso. - AVV.BONGIORNO: No
già c'è una contestazione sul punto che il 2 maggio '96 lei ha detto: “Si
discusse dell’importanza dell'episodio ed invitammo lo Scardulla a riferirlo
alla magistratura”. Quindi come se ci fosse stato un vostro invito cioè: “Vallo
a riferire” - VULLO MICHELE: Non è proprio così, noi ne abbiamo discusso però
ritenevamo che se non ci fosse stata una disponibilità di chi aveva ricevuto la
telefonata, questo tipo di ... una richiesta di questo tipo poteva essere
semplicemente un'esposizione inutile. - AVV.BONGIORNO: Sì, però dobbiamo
chiarire una cosa, innanzi tutto avete invitato o meno? Conferma questa parte
del verbale o no? - VULLO MICHELE: Noi abbiamo ragionato sul fatto che sarebbe
stato opportuno farlo quindi un invito indiretto sicuramente c'è stato però si
è poi ragionato sulla impossibilità
sostanzialmente di farlo da parte dello Scardulla come di farlo da parte
mia.>>.
Ancora più indicativo è il
seguente stralcio della deposizione del Vullo: <<AVVOCATO: Quindi il
Dottore Messina ad un certo punto, se io ho capito bene, nel corso della sua
esposizione, voi avevate preoccupazione che non lo confermasse. E' così o no? -
VULLO MICHELE: Non ci siamo posti il problema perché non ci siamo posti il
problema di andare a raccontare questo episodio alla magistratura cioè io sono
stato chiamato e mi è stato chiesto: "E' accaduto questo?" Ed ho
detto: "Sì" "Come è accaduto?" "In questa
maniera" "Cosa ricorda?" "Ricordo questo". Non sono
andato io dal PM dal Dottor Scarpinato, sono stato chiamato. – AVVOCATO: Mi
scusi, le leggo un passaggio del suo... - VULLO MICHELE: Ed in genere
abitualmente vado io. – AVVOCATO: Delle informazioni che lei ha reso il 2
maggio del 96, lei ad un certo punto dice: "A richiesta mia e del Clini il
dottor Scardulla precisò che il collega in questione era il il dottor Gaspare
Messina. Si discusse dell'importanza dell'episodio ed invitammo lo Scardulla a
riferirlo alla magistratura. Lo Scardulla manifestò la preoccupazione che il
Messina chiamato dalla magistratura negasse l'episodio". Ha ricordo di
questo? - VULLO MICHELE: Perfetto – AVVOCATO: Lo conferma questo? - VULLO
MICHELE: Come no>>.
Anche lo Scardulla non ha
inizialmente fatto menzione di Beppe Lima, limitandosi a citare i Salvo come
gli interlocutori richiesti dall’altro capo del telefono da Andreotti malgrado
reiteratamente invitato a riferire le testuali parole con le quali il Messina
gli aveva riferito l’episodio: <<PM: Allora torniamo su questo punto, che
cosa le disse esattamente allora in quella occasione, durante la degenza di
Giuseppe Cambria, Messina a proposito di questa telefonata? - SCARDULLA CESARE:
Che aveva telefonato l'onorevole Andreotti per chiedere notizie del Dottore
Cambria, che lui poi si era recato nella stanza del Cambria per passare la telefonata
cioè perché venissero a rispondere. E naturalmente io gli chiesi: "Vero!
Con il paziente?" - Dice: "No c'erano delle persone nella stanza, mi
ha chiesto dei Salvo" - PM: Il soggetto chi è? "Mi ha chiesto dei
Salvo?" - SCARDULLA CESARE: L'Onorevole Andreotti, secondo quello che lui
mi disse all'epoca. […] PM: “Ha telefonato Andreotti” e continui sempre in
prima persona come se fosse Messina.... - SCARDULLA CESARE: “Ha telefonato
Andreotti, voleva notizie di... del dottore Cambria, io sono andato nella
stanza perchè... perchè dovevo passare
al telefono...” - “Chi l’ammalato?” - “No, i Salvo”... questo è
quanto.>>.
Solo in un secondo tempo, dopo
specifica contestazione della Difesa, ha confermato che l’imputato aveva
chiesto dei cugini Salvo o di Beppe Lima (<<AVV. BONGIORNO G.: Passiamo
alla seconda parte della richiesta dell’interlocutore telefonico Andreotti o
Segreteria Andreotti. Lei adesso ha detto che aveva chiesto dei Salvo e li andò
a chiamare. Ora in questa dichiarazione lei rende una... da una versione
diversa che io ora le leggo “In quel periodo il collega Messina mi disse...”
secondo quanto qua dichiarato “...che aveva telefonato in reparto l’On.
Andreotti e parlando con lui gli aveva chiesto notizie della salute del
Cambria”. E fino qui è conforme. “Andreotti aveva chiesto inoltre di parlare
con uno dei cugini Salvo o Beppe Lima”. - SCARDULLA CESARE: Si. - AVV.
BONGIORNO G.: Siccome ora lei ha parlato solo di uno dei Salvo e invece qui fa
riferimento a Beppe Lima mi interessava sapere se si era parlato di Lima Beppe,
per ora. Aveva chiesto al telefono l’interlocutore.... - SCARDULLA CESARE:
Parliamo del direttore sanitario. - AVV. BONGIORNO G.: Si. Se l’interlocutore
telefonico, chiunque sia stato, ha chiesto di parlare con Beppe Lima o con uno
dei Salvo o se ha chiesto soltanto di uno dei Salvo? - SCARDULLA CESARE: Ha
chiesto di parlare o con uno dei Salvo o con Beppe Lima.>>).
Né, può dirsi che i ricordi
dello Scardulla in merito alla degenza del Cambria ed alla conversazione avuta
con il Messina, avvenute circa tredici anni prima, siano particolarmente
limpidi (così come è del tutto comprensibile).
Il predetto, contrariamente a
quanto riferito al magistrato inquirente il 2 maggio 1996, non ha ricordato con
precisione se l’on. Salvo Lima avesse fatto visita al Cambria (<<PM:
Ricorda se anche l'onorevole Salvo Lima in quel periodo fece delle visite di
cortesia a Cambria in ospedale? - SCARDULLA CESARE: Di questo non ho un ricordo
netto. - PM: Perché il 2 maggio del 1996 lei ha fatto l'elenco delle persone
che oggi ha confermato e poi ha detto: "Veniva spessissimo nella stanza
del Cambria anche Beppe Lima fratello dell'onorevole Salvo Lima allora
direttore sanitario dell'ospedale ed a volte venne anche l'onorevole
Lima". Qual'è il suo ricordo oggi? E' quello di stamattina oppure quello
che lei mi riferì il 2 Maggio del 1996? - SCARDULLA CESARE: Il ricordo..io
vivevo in un ospedale dove naturalmente l'onorevole Lima è venuto più di una
volta o per pazienti ricoverati che lo potevano interessare, familiari o alcune
volte per motivi anche suoi personali di malesseri, malori per cui trovandosi a
Palermo evidentemente contattava il fratello ed il fratello poi lo accompagnava
o lo indirizzava a seconda della necessità. Io ci ho il ricordo non nettissimo,
potrei avere anche una sovrapposizione su questo punto con altre volte, ritengo
che forse il Dottore D'Antonio che tenne allora di più i rapporti diciamo
verbali con queste persone, intendendo per verbali il dare notizia, il
discutere appunto il parlare anche di opportunità di trasferimenti o meno, lo
possa ricordare in maniera ...>>) ed anche circa il contenuto di quanto
rivelatogli dal Messina non è stato precisissimo ed ha significativamente
parlato di una sua “interpretazione”: <<AVV. BONGIORNO G.: Si, daccordo.
Lei è in grado di dirmi... di esludermi,
cioè fu chiaro nel dire “Cugini Salvo” oppure la parola cugini non fu
pronunziata e fu uno dei Salvo o comunque ci può essere questo equivoco di Lima
Salvo? - SCARDULLA CESARE: Io sarei un mostro di memoria... questo non lo
posso... ho perfettamente interpretato la sua domanda, cioè il problema era se
nel... nella frase Beppe Lima e Salvo Lima visto che c’è... - AVV. BONGIORNO
G.: salvo di mezzo. - SCARDULLA CESARE: l’omonimia, in questo caso tra nome e cognome,
potrebbe essere nato un bisticcio di
parole che poi... - AVV. BONGIORNO G.: Esatto. - SCARDULLA CESARE: No, io
diciamo Beppe Lima... la mia interpretazione di quello che lui mi disse era
questa... dico la mia interpretazione perchè le parole furono quelle. - AVV.
BONGIORNO G.: Cioè? - SCARDULLA CESARE: Che lui aveva chiesto di parlare dei
Salvo... con i Salvo, con uno dei Salvo o con Beppe Lima.>>.
Seguendo le premesse, non si
tratta, in questa sede, di prendere posizione su un episodio piuttosto marginale
e dalla, quanto meno incerta, conducenza probatoria, ma di evidenziare che i
due testi, “politicamente” motivati nella lotta contro la mafia ed il
malaffare, hanno inizialmente impresso alle loro deposizioni un senso
spiccatamente accusatorio, indirizzandole verso una decisa conferma dei
rapporti fra l’imputato ed i Salvo ed attenuando, in qualche modo, la valenza
delle loro indicazioni soltanto dopo le contestazioni della Difesa; nel caso
del Vullo, poi, detto atteggiamento si accompagna ad evidenti oscillazioni, che
compromettono la affidabilità delle dichiarazioni del medesimo.
------------------------------------
D) Il precedente rilievo
introduce l’inevitabile sottolineatura della – già accennata - particolare
esposizione di tutta la inchiesta, largamente pubblicizzata dai mass media,
alla interferenza, potenzialmente inquinante, derivante dalla pregressa
conoscenza, da parte di vari dichiaranti, dei temi di prova e del contenuto di
altre, precedenti propalazioni o acquisizioni.
Tale conoscenza, invero, priva
molti apporti dell’importante requisito di genuinità garantito dalla verifica
“a sorpresa”. Per una riprova oggettiva ed evidente, è sufficiente, a titolo
meramente esemplificativo, accennare alle dichiarazioni che sono state rese dai
fratelli Brusca in merito all’incontro fra il sen. Andreotti ed il boss
Salvatore Riina ovvero alle già richiamate deposizioni concernenti il quadro o
il vassoio: così, del tutto palese è che ben altra efficienza dimostrativa
avrebbe potuto riconoscersi alle dichiarazioni dei fratelli Emanuele ed Enzo
Salvatore Brusca in merito all’incontro fra l’imputato ed il Riina se le stesse
fossero state rese quando i dichiaranti erano ignari delle precedenti
propalazioni del Di Maggio.
Quanto considerato radica, tra
l’altro, la opportunità di privilegiare, tendenzialmente, il riferimento alle
originarie dichiarazioni della fonte, specie quando esse siano state rese in
epoca in cui non erano noti ulteriori apporti forniti da altri sullo stesso
tema di prova.
------------------------------------
E) La Corte, contrariamente a
quanto ritenuto dai primi giudici, non considera verisimile che la peculiare
posizione dell’imputato potesse, in astratto, indurlo a nascondere relazioni
non particolarmente edificanti.
La lunghissima carriera
politica del predetto lo ha talora messo a contatto, qualche volta anche assai
intimo, con personaggi assai chiacchierati (si potrebbero citare Licio Gelli,
Michele Sindona, Vito Ciancimino e lo stesso Salvo Lima) senza che il medesimo
abbia dato mai segno della preoccupazione di nascondere o di allontanare tali
frequentazioni, su alcune delle quali ha insistito, con una certa qual
spregiudicatezza, anche quando si levavano voci pesantemente critiche: in buona
sostanza, non esistono elementi che possano convalidare l’assunto secondo cui
l’Andreotti abbia coltivato la preoccupazione di offuscare la propria immagine
ammettendo alcune discutibili frequentazioni (in proposito, per inciso, si deve
evidenziare la eccessiva enfasi con cui i PM appellanti hanno rimarcato
l’erroneo riferimento, operato dal Tribunale nell’avanzare la ipotesi qui non
condivisa, alle propalazioni di Giovanni Brusca in merito al coinvolgimento dei
cugini Salvo nella strage Chinnici, posto che era noto già dal 1984 che gli
stessi Salvo erano pienamente coinvolti in procedimenti aventi ad oggetto la
loro partecipazione alla mafia).
La questione della
interpretazione degli atteggiamenti eventualmente menzogneri dell’imputato
deve, piuttosto, tenere conto della peculiarità dell’accertamento giudiziale da
operare: deve, infatti, riconoscersi che colui che è chiamato a rispondere di
una condotta quanto mai aspecifica, quale quella associativa, e così complessa
da investire una notevole serie di fatti e di rapporti snodatisi lungo svariati
anni, si può prospettare la eventualità che alcuni episodi o alcune relazioni,
se ammessi, possano essere interpretati in senso sfavorevole al di là del reale
significato che gli stessi hanno avuto. Sarebbe, dunque, errato procedere
senz’altro alla immediata applicazione di un criterio generale che attribuisca,
in qualche modo, una valenza confessoria (beninteso, in relazione alla
imputazione contestata) alla menzogna smascherata.
In buona sostanza, anche
l’innocente può mentire su alcuni accadimenti o addirittura nasconderli se
ritiene più conveniente farlo per la sua difesa, ma da un siffatto
atteggiamento non possono sempre desumersi categoriche conclusioni a lui
sfavorevoli.
Respinta, dunque, una
automatica valenza accusatoria di menzogne relative a fatti o aspetti
specifici, resta, però, impregiudicata la possibilità di trarre un, per quanto
generico, utile elemento di valutazione dalla reiterata ed eventualmente
verificata inclinazione a nascondere specifici fatti o relazioni di qualche
pregnanza.
In ogni caso, anche a questo
specifico riguardo deve riconoscersi la peculiarità della posizione processuale
del sen. Andreotti ed occorre, pertanto, rifuggire dalla pedissequa e non
meditata applicazione di criteri di massima che potrebbero mal attagliarsi al
fatto da valutare.
==============================
Traendo le conclusioni di
quanto argomentato, deve, in primo luogo, rimarcarsi la esigenza di una
imprescindibile, particolare prudenza nel valutare il compendio probatorio e le
singole deposizioni, di cui va verificata la concreta attendibilità e la
specifica conducenza, senza interferenze preconcette determinate dal generico,
positivo giudizio sulla personale affidabilità del propalante, giudizio che non
deve seguire canoni stereotipati, ma deve, per le assolute peculiarità già
evidenziate, saper individuare, in termini particolarmente rigorosi, quali
elementi negativi, possibili inquinamenti derivanti dalla conoscenza di
precedenti indicazioni probatorie, la eventuale inclinazione palesata dal
dichiarante verso interessi e mire personali, specie quando non sia stata
spontaneamente abbandonata, nonché la propensione a compiacere le tesi
accusatorie degli inquirenti o, addirittura, la concreta capacità di mentire
per assecondare le stesse che la fonte abbia messo in mostra.
Per il resto, deve convenirsi
con la Difesa circa la importanza relativa del giudizio generale sulla
affidabilità di una fonte probatoria, legato a considerazioni spesso astratte e
di difficile verificabilità: l’accoglimento pacifico del criterio della
valutazione frazionata della “chiamata”, per dirlo con la Difesa,
necessariamente comporta “che la credibilità non esclude verità parziali, così
come la falsità non esclude verità parziali”, cosicché l’apprezzamento sulla
generale attendibilità di una fonte non esclude possibili errori e falsità,
come, per converso, non è precluso cogliere indicazioni veritiere anche nelle
propalazioni di una fonte generalmente poco credibile.
E’ compito dell’interprete
cogliere la sostanza delle indicazioni fornite e va tendenzialmente respinto il
cavilloso indugiare su discordanze e su sfumature che, in definitiva, non la
intacchino; allo stesso modo, non appare in linea con una adeguata
interpretazione di apporti molto spesso concernenti fatti ed episodi assai
lontani nel tempo la enfatizzazione di singole, erronee indicazioni di
carattere marginale o addirittura estranee allo specifico tema di prova.
Se deve, in termini generici,
respingersi il metodo valutativo improntato alla frammentazione del quadro probatorio,
deve, però, affermarsi la tendenziale necessità di una inevitabile, rigorosa
valutazione di ciascun fatto, senza che ciò implichi, comunque, una
imprescindibile, precisa conferma esterna di ogni singolo episodio.
Nell’ambito di detta, rigorosa valutazione,
poi, quanto mai cauto dovrà essere il ricorso alla possibilità di trarre utili
indicazioni di riscontro dal semplice contesto, specie se, come è stato fatto
dai PM appellanti, il quadro di riferimento venga ampliato a dismisura con la
prospettazione di connessioni fra fatti assai lontani fra loro non solo e non
tanto temporalmente, ma anche per la diversità delle situazioni ed delle
condizioni in cui si sono svolti, e con la totale obliterazione del reale senso
dei singoli avvenimenti, che, nell’ottica della Accusa, non è stato, talora,
apprezzato con la dovuta attenzione.
Ciò ha dato luogo ad una
grossolana accumulazione di fatti distinti e successivi, dal significato solo
apparentemente omologo, alla stregua di una elaborazione che, oltre ad emarginare
alcune importanti indicazioni, ha, di fatto, tradito la relazione del singolo
episodio con lo specifico contesto, appiattendo il mutevole quadro di
riferimento attraverso la individuazione di una inesistente, unica ed
immutabile situazione, che, secondo i PM appellanti, si sarebbe protratta per
circa un ventennio.
A titolo esemplificativo, si
può citare il fondamentale episodio dell’incontro fra l’imputato ed alcuni
capimafia avvenuto a Palermo nella primavera del 1980, cui i PM appellanti
correttamente conferiscono il valore di una conferma delle personali relazioni
fra i primo ed alcuni esponenti di Cosa Nostra, trascurandone, però, del tutto,
il pregnante, intrinseco significato e la incidenza esercitata nello sviluppo
delle medesime relazioni (sul punto si ritornerà più avanti).
L’inesatto ricorso alla cieca
accumulazione, in un unico calderone probatorio, di episodi e condotte -
ritenuti, talora, dimostrati sulla scorta di una disamina soltanto parziale e,
per usare un termine caro ai PM appellanti, “atomistica” - è frutto di una
operazione superficiale, che omette di cogliere di ogni singolo aspetto in
considerazione lo specifico significato ed induce a spianare ogni peculiarità,
ostacolando, in definitiva, la comprensione del reale corso degli avvenimenti,
snodatisi in circa tre lustri, durante i quali molte cose sono accadute senza
che gli appellanti abbiano avvertito alcun sostanziale mutamento, spinti dalla
esigenza di conferire ad ogni tassello un significato coerente con la assunta,
perdurante ed ininterrotta disponibilità dell’imputato nei confronti di Cosa
Nostra: in questo modo sono pervenuti ad affermazioni apodittiche e del tutto
destituite di fondamento alla stregua dei fatti acquisiti, quale quella,
particolarmente insistita, secondo cui per un ventennio l’imputato sarebbe
stato il costante riferimento dei cugini Salvo per la soluzione dei problemi
del sodalizio mafioso.
Per le ragioni delineate, il
metodo di approfondire la disamina della sussistenza e del significato di ogni
singolo aspetto o episodio adottato dai primi giudici deve essere condiviso e,
quanto alla valutazione degli elementi raccolti, ad avallare la richiamata,
necessaria prudenza nel considerarli in relazione al globale, amplissimo
contesto probatorio, sovviene la considerazione che un generalizzato e
disinvolto ricorso al riscontro offerto dal complesso degli altri fatti
acquisiti avrebbe reso superfluo un particolare approfondimento sui singoli
episodi ed avrebbe condotto la indagine a risultati positivi anche nei casi in
cui tali conclusioni non erano, alla prova dei fatti, giustificate.
*************************************
2) ALCUNE NECESSARIE
PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CONDOTTA VALUTABILE.
La già evidenziata aspecificità
del delitto associativo rende necessario che la Corte precisi, prima di
accingersi a valutare le complesse e variegate risultanze processuali, nella
gran parte riproposte dagli appellanti PM, quale ritiene sia la condotta che,
nel caso concreto, debba essere presa in considerazione al fine di verificare
la sussistenza del reato addebitato e, cioè, la contestata partecipazione
dell’imputato alla associazione mafiosa Cosa Nostra.
La puntualizzazione, tra
l’altro, consentirà di individuare quanto è necessario approfondire e di
accantonare il superfluo, posto che, come è evidente, la Corte non è chiamata
tanto ad esprimere un giudizio in ordine alla sussistenza di alcuni fatti od
episodi (per quanto eclatanti), ma principalmente in ordine alla ricorrenza
della condotta illecita: ne consegue che la assunzione di una univoca e
definitiva posizione in ordine alla sussistenza del singolo episodio, che
escluda ogni possibile alternativa, non sarà strettamente necessaria tutte le
volte in cui la meditata analisi dei fatti e delle possibili, diverse opzioni
interpretative non ne muterà, nella sostanza, la (negativa) rilevanza in vista
del giudizio sulla condotta di partecipazione a Cosa Nostra addebitata.
Alla stregua della ormai
consolidata esperienza giudiziaria, consacrata in una innumerevole serie di decisioni,
la prima e fondamentale figura di partecipe a Cosa Nostra che viene
all’attenzione dell’interprete è quella del soggetto organicamente inserito
nella associazione mafiosa (denominato, secondo il gergo proprio del sodalizio,
“uomo d’onore”).
A tale prima accezione si può
fare riferimento nella fattispecie se si tiene conto dell’epoca, ormai lontana,
alla quale risale la condotta contestata, che, secondo gli stessi PM, non si è
protratta, comunque, oltre l’inizio del 1992 (con la sentenza della Corte di
Cassazione che ha definito il c.d. maxiprocesso si può dire definitivamente
cessato, anche alla stregua della prospettazione accusatoria, ogni rapporto fra
l’imputato ed il sodalizio mafioso).
E’ notorio, infatti, che nel
sistema tradizionale di Cosa Nostra, il quale, si ribadisce, per la
evidenziata, risalente collocazione temporale delle condotte in esame, è quello
a cui si deve fare riferimento, l’inserimento nel sodalizio mafioso e la
appartenenza allo stesso erano contrassegnati da alcune peculiari regole (una
formale cerimonia di iniziazione; la presentazione rituale fra gli affiliati;
la possibilità di discutere soltanto con altri affiliati degli affari interni
alla associazione mafiosa; il dovere di dire la verità fra affiliati) che
rendevano immediatamente riconoscibili, all’interno della organizzazione, gli
“uomini d’onore” e che nettamente li distinguevano dai soggetti di cui la
organizzazione medesima eventualmente si serviva e che erano, tuttavia, privi
dello status di affiliato (appunto, “uomo d’onore”) e delle connesse
“prerogative”.
In passato è stato talora
contestato che la semplice indicazione di un imputato quale “uomo d’onore”, in
carenza di concreti elementi comprovanti la specifica attività svolta in seno
al sodalizio, fosse sufficiente a radicare la responsabilità in ordine al reato
associativo.
Come la Corte ha, in proposito,
avuto modo di osservare – nell’ambito di decisioni divenute irrevocabili -,
alla stregua delle ormai consolidate conoscenze, sancite da numerose pronunzie
giudiziali, una delle peculiarità della organizzazione Cosa Nostra era (e,
forse, è tuttora) costituita dalla capillare diffusione sul territorio, che
consentiva, anche attraverso la coesione interna assicurata da un patto
associativo rigoroso e che non ammetteva sgarri, una, anche soltanto eventuale,
ampia disponibilità di apporti, su cui gli “uomini d’onore” potevano contare
nelle più disparate zone del territorio siciliano ed anche, talora, fuori
dall’Isola.
La accertata unitarietà della
organizzazione, sia pure divisa in articolate ramificazioni periferiche, e la
diffusione capillare degli associati garantivano, in buona sostanza, un
incisivo controllo di un vastissimo territorio e, all’occorrenza, complicità e
protezioni, ricoveri ed assistenza per i latitanti. In altri termini, può dirsi
che la folta schiera degli associati, a prescindere dall’attivo impegno in
specifiche attività illecite di ciascuno di essi, determinava la vera forza e
la pericolosità estrema della organizzazione criminale.
Se, dunque, il gran numero
degli associati costituiva un essenziale punto di forza del sodalizio, che ha
assicurato, tra l’altro, una costante capacità di rigenerazione, si deve
convenire che le singole adesioni arrecavano già, di per sé, un notevole
apporto alla organizzazione, a prescindere dalle specifiche attività
individuali poste in essere in seno alla stessa.
Degno di nota è, poi, che il
formale ingresso in Cosa Nostra avveniva attraverso un cerimoniale ed un
giuramento cui veniva annessa una rilevante importanza: la ritualità del
conferimento della formale veste di “uomo d’onore”, preceduto, peraltro, di
massima, da un periodo di militanza sostanziale, ragionevolmente escludeva ogni
possibilità di ipotizzare che il nuovo adepto non si rendesse perfettamente conto
del significato che assumeva l’inserimento nel sodalizio e della disponibilità
totale assunta nei confronti dello stesso e degli altri associati.
Ne deriva che non può
svalutarsi la assunta veste di “uomo d’onore”, svincolandola dalla adesione
totale che essa sottendeva e riducendola a una mera definizione, priva di
autonoma pregnanza.
Il semplice status di
”uomo d’onore” consentiva, tra l’altro, l’accesso a notizie riservatissime,
quali quelle sulla composizione personale e sulla struttura di Cosa Nostra; lo
stesso status, inoltre, permetteva, attraverso il sistema della rituale
presentazione, la conoscenza diretta di altri partecipi al sodalizio e tale
interscambio di informazioni, in una associazione rigorosamente segreta, non
può che interpretarsi, di per sé, come un vero e proprio agire in seno alla
organizzazione e per le finalità della stessa. Non può dubitarsi, infatti, che
la conoscenza degli altri partecipi inevitabilmente determinasse un reciproco
affidamento in ordine alla conservazione, all’esterno, del segreto sulla comune
veste di “uomini d’onore” e fosse idonea a radicare virtuali aspettative in
termini sodaliristici.
Non si ritiene, pertanto,
essenziale, ai fini della responsabilità in ordine al reato associativo, la
individuazione dei concreti contributi arrecati dal singolo associato alle
specifiche attività di Cosa Nostra, stante che è sufficiente a fondare la
stessa responsabilità la semplice adesione al sodalizio, apprezzabile, di per
sé, come un importante apporto.
Del resto, la norma
incriminatrice punisce la semplice partecipazione alla associazione
delinquenziale e non richiede affatto la prova di un concreto impegno del
singolo “uomo d’onore” in specifiche incombenze.
In conclusione, ad avviso della
Corte, ove siano persuasive e, perciò, idonee ad integrare una adeguata
dimostrazione in merito, anche le semplici indicazioni aventi ad oggetto la
mera veste di “uomo d’onore” del singolo imputato concretizzavano la prova
della condotta associativa, a meno che, beninteso, non ricorressero pregnanti
controindicazioni che autorizzassero il convincimento di una adesione svuotata
non solo di un concreto contributo alla attività del sodalizio, ma anche di una
seria adesione psicologica alle finalità dello stesso e, dunque, di una, sia pure
virtuale, disponibilità di agire per esso.
La delineata disponibilità
totale dell’“uomo d’onore”, da ritenere insita nella contrazione del vincolo
associativo con Cosa Nostra, era tendenzialmente perpetua, salva, su
quest’ultimo punto, la sopravvenienza di fatti idonei a comprovare il venir
meno della stessa ovvero a radicare un ragionevole dubbio in merito.
Posto ciò, deve pacificamente
escludersi che le emergenze processuali consentano di ricondurre la figura
dell’imputato a quella di un “uomo d’onore”, ritualmente ed organicamente
affiliato a Cosa Nostra e che il predetto fosse considerato dai mafiosi alla
stregua di uno di loro.
A quest’ultimo riguardo è
sufficiente rilevare che nessun significativo apporto attribuisce all’imputato
la veste di “uomo d’onore” e citare uno dei più pregnanti episodi che, secondo
la prospettazione accusatoria, avrebbero visto protagonista il sen. Andreotti.
La vicenda che ruota attorno
all’omicidio del Presidente della Regione Siciliana Pier Santi Mattarella (6
gennaio 1980) vede - si ribadisce, secondo la prospettazione accusatoria che
verrà più avanti verificata - il sen. Andreotti prima incontrarsi con il boss
Stefano Bontate ed altri capimafia nella tenuta agricola “La Scia” appartenente
agli imprenditori Costanzo di Catania e, quindi, il medesimo estromesso dalla,
quanto mai importante, decisione di sopprimere l’eroico esponente politico.
Tale esclusione trova rispondenza nell’irritato atteggiamento dell’imputato, il
quale “scende” in Sicilia nella primavera del 1980 per chiedere spiegazioni in
merito alla decisione di commettere quel gravissimo fatto di sangue, che
evidentemente non condivide e non aveva condiviso.
La richiesta di spiegazioni, a
sua volta, irrita il Bontate, il quale, in occasione di tale, secondo incontro
entra in duro contrasto con l’imputato, alza la voce e, in qualche modo,
contrappone se stesso e la organizzazione di cui fa parte al suo interlocutore,
al partito egemone della Democrazia Cristiana di cui quest’ultimo è esponente
di spicco, e, più in generale, al mondo politico: per nulla deferente al
cospetto di una personalità di primo piano nella vita politica nazionale, già
più volte titolare di cariche di governo anche al più alto livello, il Bontate
precisa con veemenza che nelle regioni del Sud comandano essi mafiosi e che se
la Democrazia Cristiana vuole conservare la prevalenza elettorale si devono
seguire le indicazioni degli stessi; diffida, inoltre, la classe politica
dall’assumere provvedimenti antimafia, pena gravi conseguenze.
In buona sostanza, lo sviluppo
della vicenda, quale si ricava dalle stesse fonti di accusa, non può lasciare
dubbi sul fatto che l’imputato non facesse organicamente parte del sodalizio
mafioso, sol che si consideri, a tacer d’altro, che, malgrado la sua ipotizzata
vicinanza a Cosa Nostra ed il suo peso di uomo di potere influentissimo, non è
stato interpellato neppure su una decisione di importanza essenziale – anche
sotto il profilo di stretta competenza politica – e potenzialmente gravida di
conseguenze politico-legislative (tanto da indurre il ricordato, minaccioso
atteggiamento del Bontate), quale quella di assassinare un esponente di
primissimo piano del suo stesso partito.
Del resto, sempre secondo la
prospettazione accusatoria, in altra circostanza il Bontate, conversando con
suoi sodali, avrebbe fatto presente semplicemente la buona predisposizione
verso la organizzazione di Andreotti, che aveva dato prova di disponibilità in
alcune occasioni in cui era stato “disturbato”.
Escluso, dunque, che, anche
seguendo la ipotesi accusatoria, possa parlarsi di un organico inserimento
dell’imputato in Cosa Nostra, si deve, però, convenire che il disconoscimento
della veste di associato da parte dei membri della stessa organizzazione non
preclude all’interprete di ritenere, comunque, sussistente la illecita
partecipazione al sodalizio mafioso.
La commissione del delitto
associativo può, infatti, ravvisarsi in altri, meno intimi, legami, che,
quantunque non riconosciuti come legittimanti dagli stessi affiliati alla
organizzazione criminale, indichino all’interprete una partecipazione alla
stessa: la individuazione di tali legami, dunque, acquisisce significato
essenziale.
Come la Corte ha avuto modo di
rilevare in occasione di precedenti pronunzie, nel tentativo di colpire la c.d.
fascia grigia dei fiancheggiatori della associazione mafiosa, si è venuta
delineando negli ultimi anni una elaborazione giurisprudenziale che ha attratto
nella sfera di punibilità forme di partecipazione “esterna” al sodalizio e,
dunque, comportamenti singoli non concretizzati da una vera e propria
affiliazione.
La giuridica qualificazione
degli stessi si profila problematica, giacché essa rinvia a situazioni spesso
incerte, ambigue e di difficile lettura, che inevitabilmente rendono in larga
parte opinabile il confine dell’illecito penale e che, conseguentemente,
costringono l’interprete ad una ardua ponderazione dei dati processuali, divisa
fra la esigenza di non lasciare impunite condotte astrattamente riconducibili
alla ipotesi criminosa e quella di non ricomprendervi comportamenti che vanno,
semmai, sanzionati esclusivamente in relazione a specifiche fattispecie
delittuose, ovvero che sono solo moralmente vituperabili.
Posto che tali forme di
partecipazione non possono, come è ovvio, individuarsi nella semplice esistenza
di relazioni o di mere frequentazioni con esponenti mafiosi, può dirsi che sono
due le possibili ipotesi di concorso nel reato associativo che prescindano
dall’inserimento formale nella organizzazione mafiosa.
1) Il primo caso riguarda una
attività di cooperazione continuativa con il sodalizio criminale, equiparabile,
sul piano sostanziale, ad una vera e propria adesione allo stesso, pure in
assenza di formale affiliazione, cui deve corrispondere la consapevolezza degli
affiliati di poter fare affidamento sull’apporto dell’agente.
L’ipotesi rinvia, per esempio,
a condotte, in sostanza, assimilabili a quella dell’affiliato e, in
particolare, alle pratiche di “tirocinio” cui venivano sottoposti i futuri
“uomini d’onore” prima di essere formalmente ammessi, una volta sperimentata la
loro valentia e la loro affidabilità criminale, nella organizzazione.
In qualche modo assimilabile
allo schema profilato è la ipotesi in cui, pur in assenza di una formale
affiliazione e pur in presenza di un legame meno intimo di quello appena
prospettato, l’agente abbia deliberatamente e consapevolmente prestato al
sodalizio mafioso - inteso nel suo complesso - un contributo non episodico ma
di apprezzabile continuità - e stabilità –, tale da rivelare, in buona
sostanza, la coscienza e la volontà di aderire alla associazione criminale.
2) Il secondo caso concerne non
già un comportamento continuativo di adesione e cooperazione alle finalità del
sodalizio, che l’agente fa proprie, ma si estrinseca in singoli e concreti
contributi alla associazione mafiosa, le cui caratteristiche, però, secondo
quanto precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, devono essere tali
da arrecare un apporto essenziale alla vita della organizzazione in vista del
superamento di momenti di particolare difficoltà della stessa: in questa
seconda ipotesi non è necessario che l’agente faccia proprie le finalità della
organizzazione, potendo egli perseguire scopi propri, purché nella
consapevolezza dell’essenziale aiuto prestato all’intero sodalizio.
La distinzione fra “uomo
d’onore”, organicamente ed a pieno titolo (con la pienezza del relativo status
e delle connesse “prerogative”) inserito nel sodalizio criminale, e semplice
partecipe alla associazione nel senso delineato è densa di pregnanti ricadute
sul piano ontologico e, di conseguenza, sul piano della prova del reato.
Ed infatti, in entrambe le
profilate ipotesi di partecipazione, per così dire, non formale, ciò che radica
la condotta associativa è il contributo arrecato dall’agente alla
organizzazione: a differenza di quanto avviene per il soggetto formalmente
affiliato alla organizzazione (“uomo d’onore”), non può, infatti, ritenersi
sufficiente a costituire prova della stabile partecipazione al sodalizio
mafioso l’affermata sussistenza di un semplice status dell’agente, che
non sia corredata da adeguate indicazioni concernenti l’apporto conferito dal
medesimo alla associazione criminale.
Ancora, mentre, come accennato,
per la particolare struttura dei rapporti fra gli affiliati a Cosa Nostra
(associazione segreta che non può tollerare il pericolo della lesione della
segretezza) non è fisiologicamente possibile una adesione circoscritta nel
tempo, cosicché il vincolo associativo deve ritenersi tendenzialmente perpetuo,
lo stesso non può dirsi per le profilate, meno intime, forme di partecipazione,
che comportano, tra l’altro, una limitata conoscenza della compagine criminale.
Ne consegue che, in carenza di
una pregnante prova contraria, può sempre affermarsi la permanenza della condotta
associativa dell’affiliato, permanenza la cui prova non è legata all’aggiornato
e dimostrato ripetersi di concreti apporti al sodalizio: per contro, laddove
difetti un organico inserimento nella compagine mafiosa sono proprio i singoli
apporti o la stabile disponibilità che definiscono la condotta associativa,
che, pertanto, è ravvisabile solo fino a quando gli stessi apporti vengano
arrecati o fino a quando la stessa disponibilità persiste.
Tanto premesso in termini
generali, ritornando in qualche modo alla peculiarità del caso Andreotti che si
riflette anche sotto il profilo in considerazione, ci si deve chiedere se nella
fattispecie la stabile partecipazione “non formale” possa essere radicata dalla
prova di una semplice, continuativa disponibilità, anche in assenza della
dimostrazione piena e concreta di singoli, specifici apporti.
Ora, la Corte ritiene che la
valutazione dello stabile contributo conferito al rafforzamento della
associazione criminale non può realisticamente non tenere conto della concreta
posizione che, nell’ambito del potere legale, occupi l’agente: è, infatti,
evidente il differente rilievo che, sotto il profilo considerato, va
riconosciuto ad una inequivoca manifestazione di amicizia proveniente da un
soggetto che occupi ai massimi livelli le sfere del potere per essere una
eminentissima ed influentissima personalità politica di livello nazionale.
Al riguardo si può
ragionevolmente ritenere che la semplice consapevolezza, da parte dei membri
della organizzazione mafiosa, della amichevole disponibilità di un
importantissimo personaggio politico nazionale rafforzi il sodalizio,
giustificando negli affiliati il convincimento di essere protetti al più alto
livello, con la conseguenza che la stessa, perdurante disponibilità può costituire,
di per sé, un notevole e continuativo contributo alla associazione criminale.
La Corte si rende conto che, in
via di principio, un orientamento di tal genere espone al rischio di minare la
imprescindibile esigenza di assicurare a qualsivoglia ipotesi criminosa un
minimo di tipicità, potendo attrarre nell’ambito della punibilità – a titolo di
partecipazione alla associazione per delinquere – anche comportamenti
intrinsecamente equivoci, non estrinsecantisi in un concreto, specifico ed
esattamente individuabile apporto alla organizzazione criminale, ma piuttosto
in semplici manifestazioni di vicinanza e di disponibilità, anche non seguite
da alcun concreto, verificabile contributo.
Malgrado la esposta
riflessione, deve, tuttavia, ritenersi che la amichevole disponibilità verso il
sodalizio mafioso, dotata di una qualche continuità, palesata da un
influentissimo personaggio politico sia idonea a radicare la responsabilità in
ordine al reato associativo, purché il comportamento dell’agente sia stato assistito
dalla consapevolezza e dalla autentica volontà di interagire con la
associazione mafiosa e, dunque, sia pure con le anomale modalità delineate, di
farne parte.
*************************************
3) LE NUOVE PROVE ORALI
ACQUISITE NEL GIUDIZIO DI APPELLO: BREVI CONSIDERAZIONI SULLA INTRINSECA
ATTENDIBILITA’ DEI DICHIARANTI ANTONINO GIUFFRE’ E GIUSEPPE (PINO) LIPARI.
Il capitolo dedicato alle
premesse introduttive deve essere chiuso dalla valutazione della intrinseca
attendibilità dei soggetti che solo in questo grado del giudizio hanno
arricchito, con le loro dichiarazioni, il già imponente compendio probatorio.
1. Iniziando da Antonino
Giuffrè, escusso su richiesta della Accusa nella udienza del 16 gennaio 2003,
si osserva, innanzitutto, che, in dipendenza anche della solo recente
collaborazione con la giustizia del medesimo, la Corte non dispone degli
esaustivi elementi di valutazione della sua intrinseca attendibilità che
possono essere forniti, in particolare, dalla sperimentata verifica giudiziale
della fondatezza delle indicazioni accusatorie.
Tuttavia, pare possibile, al
riguardo, esprimere un giudizio cautamente non negativo, con le precisazioni
che si diranno.
In primo luogo deve rimarcarsi
come la posizione di spicco (capo del “mandamento” di Caccamo) assunta da
svariati anni in Cosa Nostra dal Giuffrè trovi conferma in pronunciamenti
giudiziali anche risalenti: in proposito si può fare rinvio alle sentenze rese
dalla Corte di Appello di Palermo 15 marzo 1994, irrevocabile il 18 aprile 1994,
il 15 febbraio 2001, irrevocabile il 4 ottobre 2001, nonché a quella resa dalla
Corte di Assise di Appello di Palermo il 29 marzo 2000, irrevocabile il 30
settembre 2000; inoltre, dalla prima delle citate sentenze si desume che al
Giuffrè è stata effettivamente demandata la assistenza al capomafia Michele
Greco, latitante nel territorio del “mandamento” di Caccamo, nel cui agro è
stato arrestato nel febbraio 1986.
Ora, costituiscono
indiscutibilmente un notevole supporto logico alle rivelazioni del Giuffrè sia
la citata veste che la menzionata incombenza curata dal medesimo, posto che le
stesse, a partire dagli anni ’80, lo hanno effettivamente messo in condizione
di frequentare capimafia di prima grandezza e di acquisire, in tal modo,
conoscenza di importanti fatti che inerivano alla vita del sodalizio mafioso,
raccogliendo, dapprima dal Greco e, quindi, dai vertici “corleonesi” di Cosa
Nostra (in particolare, da Salvatore Riina e da Bernardo Provenzano), quelle
confidenze che formano oggetto principale del suo apporto, fondamentalmente
basato su notizie de relato.
Per il resto si può rilevare:
che non constano personali
motivi di risentimento che possano aver negativamente influito sulle
indicazioni fornite a carico dell’imputato;
che nelle dichiarazioni del
Giuffrè non sono ravvisabili particolari incongruenze;
che per il poco che è dato
verificare raffrontando, in particolare, le dichiarazioni rese dal Giuffrè
sullo specifico tema dei rapporti fra i vertici di Cosa Nostra ed esponenti
politici - e, dunque, quelle che formano oggetto dell’interrogatorio del 7
novembre 2002 - con quelle rese dinanzi alla Corte il 16 gennaio 2003, non si
riscontrano significative discordanze, se si eccettua la integrazione, fornita
soltanto il 16 gennaio 2003, concernente gli incontri diretti dell’imputato con
il capomafia Stefano Bontate ed il contrasto verificatosi fra i due,
integrazione sulla quale si ritornerà più avanti;
che il Giuffrè non ha risposto
alle domande che gli sono state rivolte da Accusa e Difesa con superficialità
ed avventatezza, ma, al contrario, ha messo in mostra un atteggiamento misurato
e la preoccupazione di meditare le sue affermazioni attraverso un eloquio lento
e riflessivo;
che il Giuffrè ha riconosciuto
lealmente di non essere in grado di fornire indicazioni dirette e specifiche
sulla gran parte degli aspetti che rilevavano nel presente processo
(<<PRESIDENTE: Avvocato, è inutile che facciamo qui un’arringa. Desidera
ancora una volta l'Avvocato conoscere se Lei sa indicare i fatti specifici, al di
là di questo generico riferimento ad un arco di impunità, un arco temporale di
impunità? - GIUFFRE’: Su fatti specifici, non ho ricordato e non ricordo
nemmeno ora i discorsi precisi e specifici. […] AVV. COPPI: Questo lo abbiamo
capito, ma io chiedevo se Lei ricordava se Provenzano le abbia mai detto: ho
incontrato Ciancimino, il quale mi ha detto di essersi visto con il senatore
Andreotti e di avere parlato di questo e di quest'altro? Lei mi risponde che
non se lo ricorda, quindi non si ricorda neppure quali possano essere state
richieste specifiche inoltrate al senatore Andreotti tramite Ciancimino? -
GIUFFRE’: No, tramite Ciancimino, questo no, Avvocato.>>);
che il Giuffrè non ha esitato
ad ammettere lealmente fatti che militavano a sfavore della tesi di accusa,
quali: la declinante attenzione del Lima nei confronti di Cosa Nostra; la
progressiva ed ininterrotta incisività della azione di contrasto alla mafia
promossa dalle forze dell’ordine e dalla magistratura e la correlata
insussistenza di concreti interventi politici che alleggerissero la pressione
sul sodalizio criminale nel corso degli anni ’80; la assenza di qualsivoglia
riferimento del Riina all’imputato, in particolare in relazione all’auspicato
“aggiustamento” del maxiprocesso (<<GIUFFRE’: E appositamente Salvo Lima
era additato in modo particolare da Provenzano come la persona che lo riteneva
il maggiore responsabile di questi mali che cominciavano sempre più a
riversarsi sopra Cosa Nostra. […] PRESIDENTE: E in che cosa, diciamo, si può ritenere
Lima responsabile di questa situazione che si era venuta a creare? Perché Lei a
questo accennava. - GIUFFRE’: Perché non aveva... incisivamente intervenuto
presso gli alti..., le alte sfere politiche romane affinché queste
intervenissero nei loro..., cioè per mitigare questa pressione duplice delle
Forze dell'ordine e della Magistratura. Spero di essermi spiegato. […] AVV.
COPPI: D'accordo. Per quello che Lei sa o per quello che ha potuto constatare
ma con riferimento a fatti, non le chiediamo di..., o per quello che le è stato
detto da Michele Greco, le risulta che dopo il 1983 e dopo le assicurazioni
date da Nino Salvo e da Gioia di cui questa mattina ci ha parlato, tant'è vero
che Lei parla di ottimismo di Michele Greco, le risulta che ci sia stato questo
allentamento di pressione? - GIUFFRE’: In tutta onestà, no. […] AVV. COPPI:
Queste garanzie, il Totò Riina diceva da chi le avrebbe ricevute? O meglio, se
vogliamo, Totò Riina diceva di essere in grado di dare queste garanzie per
avere ricevuto assicurazioni da parte di chi? - GIUFFRE’: Cioè, Avvocato,
Signor Presidente, in tutta onestà non è che si sia..., non ha mai fatto
riferimento preciso al senatore Andreotti, si atteneva su questo discorso di
avere ricevuto delle garanzia.>>).
Le positive notazioni testé
formulate militano, dunque, a favore del riconoscimento di un apprezzabile
grado di intrinseca attendibilità del Giuffrè, idoneo a consentire il passaggio
alla valutazione del merito dei suoi apporti.
Su questo versante deve, però,
segnalarsi la caratteristica fondamentale che connota le dichiarazioni del
predetto e che ne menoma il rilievo probatorio, ravvisabile nella estrema e,
del resto, ammessa, genericità della maggior parte dei riferimenti del
medesimo, quasi sempre ancorati alle notizie trasmessegli da terzi in termini
quanto mai vaghi e non corredati dalla indicazione di fatti o situazioni dotati
di un minimo di specificità: la notazione si presenta particolarmente pregnante
alla luce dell’effetto inquinante che può essere stato determinato dalla
probabile, pregressa conoscenza di fatti e di temi di prova che sono stati
ampiamente dibattuti nel corso del procedimento a carico del sen. Andreotti,
aspetti che di certo hanno ricevuto ampia diffusione sui mezzi di
comunicazione.
In questo quadro si deve
segnalare come in alcuni passaggi della sua deposizione il propalante è
significativamente sfuggito alle richieste di specificazione, spingendosi fino
a rendere affermazioni che profilavano giudizi di sintesi in ordine agli
apporti arrecati da Andreotti a Cosa Nostra, giudizi che pur non mancando, come
meglio si dirà in sede di conclusioni, di una loro significatività, sembrano, a
tutta prima, ripetere convincimenti diffusi presso certi analisti (forse si
potrebbe più propriamente parlare di luoghi comuni) più che basati su fatti
concreti, che, come ricordato, il collaboratore non è stato mai in grado di
indicare (paradigmatico è il seguente, eloquente passo dell’esame
dibattimentale del 16 gennaio 2003: <<AVV. COPPI: Però io le avevo chiesto
se mi sapeva indicare comunque un fatto specifico, specialmente con riferimento
al periodo in cui tutto andava alla grande, di interventi del senatore
Andreotti in favore di Cosa Nostra? Perché, vede, di interventi contrari ne
abbiamo tanti, a partire da tutta la attività legislativa e che Lei ha indicato
non essere stata accolta con particolare favore da Cosa Nostra. Quindi di
interventi negativi del senatore Andreotti nei confronti di qualcosa, noi
abbiamo il processo pieno di esempi, non riusciamo a trovare un caso specifico
di intervento del senatore Andreotti in favore di Cosa Nostra, speravamo che
Lei ce lo potesse indicare. - GIUFFRE’: Allora dato che non sono chiaro,
ritorno... – PRESIDENTE: Se ha qualche cosa di specifico da dirci ce lo dica,
se deve ripetere quello che ha detto no. - GIUFFRE’: A livello di... –
PRESIDENTE: Dico, risponda alla domanda, sostanzialmente è una domanda quella
che le ha fatto. - GIUFFRE': E la domanda, cioè? – PRESIDENTE: Dice: Lei é in
grado di indicarci qualche particolare, parole, qualche aiuto fornito del
senatore Andreotti a Cosa Nostra? - GIUFFRE’: Grazie, Signor Presidente,
all’interessamento dell'onorevole Andreotti che vi è stato per Cosa Nostra un
periodo di impunità, mi faccia passare il termine.>>).
Peraltro, alcune inedite
rivelazioni del Giuffrè (quale quella sul ruolo di intermediario fra Cosa
Nostra ed Andreotti che sarebbe stato svolto da Vito Ciancimino) non possono
senz’altro ricondursi a cognizioni assunte dal collaboratore seguendo lo
sviluppo del processo o certa letteratura, anche se impongono all’interprete di
non escludere la possibilità che le stesse siano frutto fantasioso della
esigenza, avvertita dal propalante, di qualificare la propria collaborazione
convalidando, in qualche modo, la tesi accusatoria con apporti originali e, in
definitiva, non verificabili.
Una prudente valutazione
consiglia, in definitiva, di non disconoscere al collaboratore una genuinità di
fondo, ma impone, per via delle esposte notazioni, di verificare con il dovuto,
massimo rigore la effettiva conducenza probatoria delle dichiarazioni del
medesimo che via via verranno in considerazione.
---------------------------------------
2. Le notazioni già formulate
per il Giuffrè in tema di genericità possono, grosso modo, estendersi a
Giuseppe (Pino) Lipari, esaminato, come già ricordato, su richiesta della
Difesa nella udienza del 14 marzo 2003, anch’egli solo di recente determinatosi
a rendere dichiarazioni in merito alla responsabilità di terzi.
Peraltro, a differenza del
Giuffrè, il Lipari non ha riscosso particolare successo presso i magistrati
inquirenti e nei confronti del medesimo risulta essere stata revocata la
procedura di ammissione al regime previsto dalla legge per i collaboratori di
giustizia (si veda la nota del 17 gennaio 2003 del Procuratore della Repubblica
di Palermo, prodotta al P.G. nella udienza del 31 gennaio 2003).
Come già ricordato allorché è
stato illustrato lo svolgimento del processo, la Corte, con la ordinanza che ha
ammesso l’esame del Lipari, ha riconosciuto che egli era potenzialmente
portatore di notevolissime conoscenze per via della accertata sua vicinanza con
i massimi vertici della mafia “corleonese” (in particolare, con i noti
Salvatore Riina e Bernardo Provenzano) e che aveva dato luogo, nel corso delle
dichiarazioni rese ai magistrati inquirenti, a comportamenti scorretti, emersi
con evidenza nel corso di alcune intercettazioni ambientali di colloqui da lui
avuti il 3 dicembre 2002 ed il 7 gennaio 2003 con i familiari, comportamenti
che gettavano un’ombra sulla intrinseca attendibilità del medesimo e
suggerivano la possibile strumentalità dell’asserito intento di collaborare con
la giustizia. Tuttavia, la Corte ha rilevato anche che dalle medesime
intercettazioni e dalle dichiarazioni rese dal predetto allorché, il 15 gennaio
2003, gli erano state contestate le svariate violazioni accertate, non era mai
emersa una indicazione esplicita, ancorché indiretta, che dimostrasse in modo
inequivocabile la falsità delle affermazioni da lui rese ai magistrati
inquirenti e, comunque, ha ritenuto che, alla stregua della esigenza di non
ostacolare la ricerca della verità, già tenuta presente nell’ammettere,
interrompendo la discussione, l’esame del Giuffrè, non dovesse negarsi
all’imputato la possibilità di svolgere pienamente la sua difesa.
Riprendendo la accennata,
negativa incidenza del contenuto degli intercettati colloqui con i familiari,
la Corte deve rilevare che le giustificazioni fornite al riguardo dal Lipari
vertono, in sostanza, sulla esigenza di tranquillizzare i congiunti e di
salvaguardarli da possibili ritorsioni in conseguenza delle indiscrezioni sul
contenuto delle sue propalazioni, alcune delle quali erano comparse sulla
stampa.
Tale giustificazione, tuttavia,
non appare esaustiva, posto che in alcuni atteggiamenti intercettati non si
intravede la semplice preoccupazione di tranquillizzare i familiari: gli stessi
giustificano, al contrario, la forte impressione di un comportamento
strumentale e di una collaborazione non genuina, non autentica e non intrapresa
con l’intento di rivelare senza riserve tutto quanto noto.
Al riguardo è sufficiente
citare alcune eloquenti espressioni usate dal Lipari, nel conversare dei suoi
familiari, a proposito di quanto aveva già dichiarato ai magistrati inquirenti e
di quanto si proponeva ancora di riferire ai medesimi, espressioni dalle quali
si desume la netta sensazione di un compiaciuto resoconto dei contenuti della
sua collaborazione, vissuta come un “lavoro” da lui ben congegnato ed attuato,
“alto”, che non si occupava di fatti specifici o gravi che potessero incidere
concretamente su alcuno e che, anzi, si proponeva deliberatamente di preservare
talune persone da ogni possibile accusa e di far pervenire ad altre messaggi
rassicuranti - per esempio, a Mario D’Acquisto, uomo politico siciliano di
primo piano e già esponente di spicco della corrente andreottiana - (P =
Lipari; C. = la figlia Cinzia):
<P: … siamo entrati un
poco su Andreotti… gli ho detto: “Io amo Andreotti più di mio padre, che non ho
conosciuto… io so… incompr… che Andreotti non si è baciato con nessuno, non si
è visto con nessuno… non esiste! Questa situazione…” (rivolgendosi a Cinzia)
quando parli con Gaetano… gli dici che mi saluta a D’Acquisto… a Mario (a bassa
voce) … al vecchio… Mario D’Acquisto – C: uhm… - P: gi dici:”Pino ti saluta”…
gli dici che dorma tranquillo che non ha detto niente… neanche lo conosce!…
perché… incompr… - C: ... incompr.. – P: no, ma lui non sa niente io… io per
dirglielo… frase incomprensibile… quindi lo tranquillizzi per questa cosa…>;
<P: quindi il rapporto
politico con come si chiama… il rapporto politico con… Dell’Utri… scartato …
scartato completamente… questo è importante che te lo legga… magari… “I
tentativi degli agganci con personaggi della nuova politica attuale” … come
vedi, Cinzia… vedi come lavora tuo papà?>;
<P: sto volando un poco
così… alto, alto… alto, alto… cioè questi sono… incompr… Arturo… io non ho da
accusare di fatti specifici… persone… non so di omicidi né antichi né …
incompr… voi li sapete tutti oramai… processi già fatti eccetera, eccetera ...
gli ho detto: “Da dieci anni a Palermo non succede niente - gli ho detto -
proprio questa ... attesa … incompr ... che la pensa all’americana … se gli
succede qualche cosa si lecca le ferite!” … tutto quello che… quindi capirono
un poco la situazione… quindi siamo su ... su una strada giusta… io non so se
voi avevate carpito qualche cosa ... se mi credevano ... se non mi credevano
... dice: “Noi abbiamo agevolato anche la stampa per dire, per ora quello sta
parlando però noi non è che uno si pente e dopo tre giorni e possiamo dire ci
crediamo: non ci crediamo ... per la sicurezza delle famiglie … incompr…
eccetera – C: ... frase incomprensibile… - P: … incompr… quindi, Arturo io ho
fatto questa disamina… […] Fino all’ultimo incontro che io ebbi con lui (n.d.r.
Provenzano Bernardo) nel maggio duemila la situazione per agganci politici non
era stata ancora risolta - quindi questo combacia con quello che dice Giuffrè -
Ebbi l’impressione che stesse in attesa di tempi migliori. Ma non demordeva”.
Perché mi sono portato queste carte... così vi ho annoiato un poco a leggere
questa cosa invece di parlare dei fatti nostri eccetera ... per dirvi questo è
il taglio che sto dando a questa cosa … mi sono spiegato? Il taglio è questo
... quindi non è che io mi sto andando ad accollare ... perciò questa paura ...
queste cose… incompr… po se l’avvocato…>;
<P: come vedi… vedi che
taglio ho dato? Non tocco Marsala, Arturo… perché tu ci devi stare… perché
avrei tante cose da dire su Pizzo su Figurelli…>.
La inevitabile, negativa luce
che tali atteggiamenti gettano sulla attendibilità del Lipari non è stata
dissipata dall’esame dibattimentale del medesimo, il quale, pure, era
certamente assai vicino ai vertici “corleonesi” di Cosa Nostra, così come
confermano gli accertamenti giudiziari definitivi (il predetto, tra l’altro,
oltre che all’esito del maxiprocesso, è stato condannato per il reato di
associazione mafiosa, insieme al Riina, al Giuffrè e ad altri, nell’ambito del
procedimento denominato “mafia e appalti”, con la sentenza irrevocabile della
Corte del 4 giugno 1998 - prodotta dal P.G., su invito della Corte, prima
dell’esame del collaboratore Antonino Giuffrè -) e l’apporto di svariati
collaboratori di giustizia (da ultimo, proprio del Giuffrè).
Ed invero, nel corso della
deposizione dibattimentale il Lipari ha sostanzialmente ripetuto quanto aveva
riferito in precedenza anche a proposito dell’imputato, senza, tuttavia,
spiegare in modo esauriente e con la massima franchezza cosa si nascondesse
dietro quegli atteggiamenti che gli sono stati puntualmente contestati dal P.G.
e, in definitiva, quale fosse stato il suo reale disegno nell’intraprendere la
collaborazione con gli inquirenti: come già evidenziato, non appare, infatti,
soddisfacente la asserzione del Lipari secondo cui i suoi atteggiamenti
sarebbero stati, in sostanza, dettati dal mero intento di tranquillizzare i
familiari, intento che è chiaramente inidoneo spiegare le affermazioni sopra
riportate.
In ogni caso, per quanto qui
interessa, può rimarcarsi come in merito alla posizione dell’imputato il Lipari
abbia, in sostanza, negato la esistenza di qualsivoglia interazione del
predetto con la mafia corleonese, in particolare:
escludendo di essere mai venuto
a conoscenza dell’incontro fra Riina e Andreotti ed aggiungendo che lo stesso
Riina ad un eventuale colloquio con l’imputato si sarebbe fatto accompagnare ed
assistere proprio da esso dichiarante;
riferendo che Paolo Rabito, da
lui conosciuto in carcere nel 1995, nel corso di una comune detenzione presso
la Casa Circondariale dell’Ucciardone, ebbe a smentire, conversando con lui,
l’episodio dell’incontro, parlando, in proposito di una “montatura politico
giudiziaria” (pag. 32 del verbale di interrogatorio del 18 dicembre 2002):
dinanzi alla Corte, peraltro, il Lipari, ritornando sull’argomento, non ha
ripetuto la ricordata definizione del Rabito, avendo in tale occasione, nel
corso dell’esame della Difesa, dichiarato che il <<Rabbito mi disse su
una richiesta che gliela feci così, gli ho detto perciò ti fai questi incontri
e non dici niente? Mi disse questa è una invenzione del Di Maggio, chissà che
cosa spera di ottenere come sconti di pena etc…>>; più tardi, in sede di
controesame del P.G., il Lipari ha ribadito la precedente affermazione
dibattimentale, inducendo il P.G. a rilevare la vistosa differenza con quanto
aveva dichiarato ai magistrati inquirenti (<<LIPARI: Ho detto stamattina
che si trattò di una conversazione, l'argomento del giorno era questo processo,
quindi si parlava all'area di queste cose e in un momento di debolezza,
considerato quello che lei giustamente mi fa osservare, in un momento di
debolezza questo dice, ripeto testualmente le parole, queste parole di Di
Maggio vedi che cosa si è inventato. - PRESIDENTE: L'ha chiesta lei questa
spiegazione o no? - LIPARI: Io ho detto passeggiando, si assiste a questi baci,
a questi incontri… - PRESIDENTE: Quindi è stato lei a sollecitare il
chiarimento? - LIPARI: Si, ho
sollecitato il chiarimento e lui mi ha detto questa cosa e basta. - P.G.: Che
cosa le ha detto esattamente? - LIPARI: Mi ha detto che era stata una
invenzione del Di Maggio perché non so a che cosa aspirasse in una delle sue
collaborazioni con queste invenzioni, questo furono le parole che mi ha detto
Paolo Rabbito. - P.G.: Al procuratore della Repubblica il 18 dicembre a foglio
32 lei ha detto cosa diversa, lei ha detto che testualmente Rabbito le avrebbe
detto, guardi, questa è una montatura politica o giudiziaria, la definì così,
io non ho fatto mai questo incontro, cioè lei ha dato una definizione del tutto
diversa e una risposta del tutto diversa da quella che ci sta dando oggi. -
LIPARI: Non credo che sia diversa. - P.G.: Lei oggi sta dicendo che Rabbito
disse, non è vero Di Maggio si è inventato un sacco di fesserie. - LIPARI:
Appunto, non è una montatura? - P.G.: Sono cose completamente
diverse.>>);
riferendo dei commenti del
Provenzano circa l’episodio de quo: si trattava di un complotto ordito al fine
di destabilizzare la DC ed il P.S.I. <<P.G.: Senta, ma per caso Rabbito
le raccontò pure di un complotto ordito per destabilizzare la DC e il PSI,
portare il PC al Governo, le raccontò pure che Violante e Castelli di chiara fede comunista e Caselli di chiara
fede comunista avevano dato carta bianca a D'Alema e che lei era un ingenuo, le
disse tutte queste cose Rabbito? - LIPARI: Questo non me l'ha detto Rabbito,
queste cose me le ha dette Provenzano. - P.G.: Quando gliele ha dette
Provenzano? - LIPARI: Nel 1999.>>);
riferendo che Ignazio Salvo
aveva fatto sapere che il Lima gli aveva comunicato che non poteva parlare
all’imputato dell’“aggiustamento” del maxiprocesso o di agevolare Cosa Nostra
in quanto sarebbe stato estromesso dalla corrente andreottiana
(<<AVVOCATO COPPI: Quindi c'è stato un intervento solo di Ignazio Salvo,
perché Ignazio Salvo intervenisse su Lima e affinché Lima arrivasse da
Andreotti? - LIPARI: Se Ignazio Salvo dovesse arrivare all'Onorevole Andreotti
o a altri non lo so, so solo però che in ultimo quando decise il Riina di
girare le spalle alla democrazia cristiana lo fece, in quanto disse Ignazio
Salvo, non preoccupatevi, io non posso parlare al Presidente di questa cosa, al
Presidente si riferiva al Presidente della sua corrente, perché mi caccerebbe
fuori dalla corrente. Questo lo ha riferito Ignazio Salvo per averglielo detto
Lima. - AVVOCATO COPPI: Quindi Ignazio Salvo non si era rivolto direttamente al
Senatore Andreotti, ma ne avrebbe dovuto parlare con Lima e da Lima ha avuto
questa risposta di cui lei ci sta dicendo? - LIPARI: Si, la risposta è stata
questa, che lo fece infuriare un poco. - PRESIDENTE: Questo fatto l’ha riferito
Salvo oppure l’ha appreso così? - LIPARI: Questo me l’ha detto Riina. -
PRESIDENTE: Quindi Riina avrebbe appreso da Salvo che dopo avere parlato con
Lima, Lima gli avrebbe risposto io non mi posso permettere di parlare di queste
cose col Presidente perché mi caccerebbe, è questo il senso? - LIPARI: Il
concetto è proprio questo e fu per questo che Lima intanto si cominciava a
defilare, Lima non veniva più a Palermo, ricordo che poi andò via alle europee,
fu definito babiaturi in questa cosa.>>).
Nella narrazione del Lipari,
peraltro, non sono mancate contraddizioni, anche piuttosto palesi, fra le quali
si possono ricordare:
quella, già menzionata,
concernente il tenore della confidenza da lui ricevuta dal Rabito;
quella concernente un diretto
incontro fra Provenzano e l’on. Lima, di cui ha parlato dinanzi alla Corte
(<<P.G.: Lei ha detto oggi se non sbaglio, ha parlato di un incontro
diretto Lima - Provenzano, quando Lima, tanto per ricordare l'episodio, aveva
la febbre a 38 - 39, ma lei il 05
novembre a foglio 69 ha escluso che ci fosse stato mai un incontro
diretto tra Lima e Provenzano, ma ha detto invece che questo rapporto era stato
mediato da Totò Greco, se vuole le rileggo il passo. - LIPARI: Lo ricordo
questo fatto. - P.G.: Sul punto è molto chiaro perché lei lo esclude
espressamente. - LIPARI: Io ho escluso questo incontro quando Ciancimino
cavalcò Provenzano per riemergere politicamente e Provenzano sposò questa
causa, tant'è che fu oggetto di sfottò da parte di tutti perché Riina non volle
più incontrare il Ciancimino, lo vide solo una volta e non lo volle più
incontrare per suoi motivi, non gli piacque il comportamento del Ciancimino in
quell'occasione e per quella richiesta specifica che gli aveva fatto. Quindi i
contatti non c'erano stati più, ma il contatto tra Provenzano e Lima è successo
nell'83 solo una volta. - P.G.: Come mai davanti al Procuratore della
Repubblica aveva detto che non c'era stato un incontro diretto? - LIPARI: Nelle
carte che mi sono state sequestrate e che ha il procuratore della Repubblica
c'è tutto questo resoconto preciso. -
P.G.: I suoi appunti le sono stati sequestrati? - LIPARI: Esattamente. - P.G.:
Non mi risulta. Quando le sono state sequestrati? - LIPARI: Il 15 gennaio. - P.G.: Non se ne dà atto a verbale
che le sono stati sequestrati. - LIPARI: Si, io ho il verbale. - PRESIDENTE:
Volevo un chiarimento. Ma questo incontro tra Provenzano e Lima è contestuale,
cioè Provenzano - Lima e Ciancimino, cioè quando Lima aveva la febbre, è sempre
lo stesso incontro? - LIPARI: Si, quello è l'incontro. - P.G.: C'era pure
Ciancimino? - LIPARI: Si, c'era
Ciancimino, Salvo Lima, Provenzano e...>>) e che aveva, invece,
inequivocabilmente escluso deponendo dinanzi ai magistrati inquirenti (v. pagg.
68/69 dell’interrogatorio del 5 novembre 2002: <<GRASSO: Scusi, mi era
parso di capire che c’era stato un incontro Provenzano-Lima o ho capito male? –
LIPARI: No, no. – GRASSO: Non c’è mai stato? – LIPARI: Non c’è mai stato… -
GRASSO: Che le sappia – LIPARI: no che io sappia, no, non c’è stato…>>);
quella concernente l’epoca
dell’incontro con Provenzano nel corso del quale costui gli avrebbe espresso la
sua opinione in merito all’episodio del presunto colloquio fra Andreotti e
Riina: come già ricordato, nel corso del dibattimento il Lipari ha precisato
che tale colloquio sarebbe avvenuto nel 1999 (si vedano le dichiarazioni sopra
testualmente trascritte), laddove ai magistrati inquirenti (interrogatorio del
18 dicembre 2002, pag. 56) aveva riferito: <Riina non mi parlò mai di
questo incontro, assolutamente, non me ne ha mai parlato di questo incontro.
Quindi, quando io sono uscito nel ‘96, dopo che era stata pubblicizzata questa
cosa, era cominciato il processo, ecc., il primo argomento che toccai con
Provenzano - siamo nel ‘96, dopo il ‘96, io uscii nel maggio del ’96 - il primo
discorso che affrontai con Provenzano fu proprio questo, il processo Andreotti:
ci dissi, “dimmi una cosa, Totuccio non mi ha detto nulla, mai nulla, tu ora mi
devi dire come stanno le cose”, Provenzano fu categorico e mi disse, “sei un
ingenuo”, così mi ha detto, “non vuoi capire che si è trattato di un complotto
politico- giudiziario, come fu Tangentopoli al nord, che serviva a
destabilizzare la Democrazia Cristiana ed il Partito Socialista, e portare il
Partito Comunista al Governo, mentre nel mondo il comunismo è stato abbattuto
ed a Roma noi portiamo i comunisti al Governo. Che Violante e Caselli, di
chiara fede comunista” - è il Provenzano che parla - “di fede comunista e
giustizialista”, disse, avevano avuto carta bianca da D’Alema il baffino, cosi
mi dice il Provenzano, per adoperarsi su questa via. E quindi mi diede
dell’ingenuo, dice, “come mai tu non... colsero i frutti delle loro idee,
distrussero la grande imprenditoria siciliana, con la conseguenza anche per
l’immagine della Sicilia”...>.
In generale, l’impressione che
si trae dalle dichiarazioni del Lipari è che il medesimo abbia fatto sapiente
uso di cognizioni personali attinte dalle sue incisive frequentazioni mafiose,
accomunandole, però, talora confusamente, a informazioni derivate da notizie di
stampa e da propalazioni, a lui note anche per ragioni processuali, di alcuni
collaboratori di giustizia. Una indicativa esemplificazione in tal senso si
trae dalle deduzioni difensive riportate nella pag. 1265 della memoria
conclusiva, che evidenziano come il Lipari parli a casaccio delle voci relative
a presunti incontri di Andreotti con esponenti mafiosi e collochi tra gli
interlocutori dell’imputato “perfino personaggi che, per quanto risulta dalle
loro stesse affermazioni, sicuramente non lo hanno mai visto: è il caso di
Siino, indicato, seppure genericamente e alla rinfusa, tra coloro che avrebbero
avuto uno di tali incontri” (<<LIPARI: Io avevo capito che lei mi
chiedesse se io personalmente ero a conoscenza. Si erano sentite queste voci di
incontri con Bontade e con Siino etc… Il Provenzano mi disse, c'è questa voce,
in questi termini.>>).
In tal modo il Lipari ha
palesato conoscenze non sempre genuine del mondo mafioso ed ha cercato di
rassegnare una lettura congrua – ma probabilmente strumentale - degli
avvenimenti succedutisi, non mancando di arricchire e “colorare” la sua
narrazione (si può citare, al riguardo, l’asserito ricordo, a margine della
rievocazione del processo a carico dei Rimi, dell’assassinio del Lupo Leale,
che egli avrebbe avuto modo di vivere da vicino in quanto da “ragazzino”
abitava nei pressi del luogo in cui era stato consumato - pag. 35/36 delle
trascrizioni del verbale del 18 dicembre 2002 -: in realtà, il Lupo Leale è
stato ucciso il 30 gennaio 1962, quando il Lipari non era più un “ragazzino”,
essendo nato il 14 aprile 1935).
In definitiva, se tutto quanto
evidenziato non esclude che i sicuri, stretti contatti del Lipari con il Riina
ed il Provenzano abbiano consentito al medesimo di accedere alla diretta
conoscenza di fatti di rilievo o di commenti dei predetti o di altri esponenti
mafiosi, e se non consente neppure di disconoscere radicalmente ogni
attendibilità alle indicazioni da lui fornite, tuttavia si comprende bene come
precludano la possibilità di fare pieno ed incondizionato affidamento sulle sue
propalazioni la generale impossibilità di riconoscergli un sincero ravvedimento
ed una genuina volontà di cooperare con la giustizia senza riserve e senza
strumentali accorgimenti.
Si può convenire con la Difesa
che l’atteggiamento assunto non abbia procurato al Lipari alcun vantaggio e
che, in astratto, poteva essere per lui conveniente accodarsi al coro degli
accusatori dell’imputato: tuttavia, è sufficiente riflettere sui veri scopi
perseguiti dal predetto – che potevano non essere quelli di collaborare
lealmente con la giustizia ma di screditare le accuse contro l’amato uomo
politico – per cogliere la relatività del rilievo.
In ogni caso, per le esposte
ragioni, alle dichiarazioni del Lipari – e specialmente a quelle favorevoli
all’imputato – non potrà essere mai attribuita una valenza decisiva e le
indicazioni del predetto potranno semplicemente fungere da utile conferma di
fatti e situazioni che dovranno trovare in altri e ben più pregnanti elementi
la loro compiuta dimostrazione.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CAPITOLO II : I FATTI VALUTABILI CONCERNENTI L’EPOCA
ANTECEDENTE ALL’AVVENTO DEI “CORLEONESI” (fino all’inizio del 1981).
I) GLI EPISODI CONNESSI CON
L’ASSASSINIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, ON. PIERSANTI MATTARELLA.
A) L’incontro fra il sen.
Andreotti e Stefano Bontate a Palermo nella primavera del 1980.
La Corte ritiene che la
specifica indagine sulla condotta dell’imputato debba prendere le mosse da un
episodio che considera essenziale nello sviluppo storico della vicenda dei
rapporti fra il predetto ed esponenti di Cosa Nostra: si tratta dell’incontro
con il boss Stefano Bontate ed altri mafiosi avvenuto in Palermo nella
primavera del 1980, qualche mese dopo l’assassinio del Presidente della Regione
Siciliana, on. Piersanti Mattarella (risalente al 6 gennaio 1980).
La articolata disamina contenuta
nella appellata sentenza, sopra compendiata, e nei, dettagliatamente riportati,
motivi di gravame esime dall’esporre nuovamente gli elementi di prova, diretti
ed indiretti, che sono stati addotti dalla Accusa al fine di offrirne
dimostrazione.
----------------------------------------
1. In questa sede si deve,
innanzitutto, chiarire se lo stesso episodio possa considerarsi provato alla
stregua delle indicazioni fornite dalla sola, specifica fonte, costituita dalle
dichiarazioni del collaboratore Francesco Marino Mannoia.
La Corte ritiene che alle
stesse dichiarazioni debba essere riconosciuta piena attendibilità.
Come ci si è riproposti, non si
farà riferimento alla, pur sperimentata, attendibilità personale del
collaboratore ed al giudizio ampiamente positivo formulato sul tema dallo
stesso Tribunale, che, tuttavia, non ha ritenuto di poterne trarre argomento
per conferire valore probatorio alle specifiche dichiarazioni concernenti
l’imputato.
Accantonando per il momento
alcune discordanze, estranee al particolare tema di prova, si deve, piuttosto,
valutare la consistenza delle specifiche dichiarazioni che interessano, per
verificare se, in linea con quanto evidenziato nelle premesse introduttive, le
stesse possano essere state condizionate da una preconcetta avversione nei
confronti del sen. Andreotti ovvero dall’intento di accreditare la propria
collaborazione, arricchendola di un contributo particolarmente importante quale
è indubbiamente quello in questione.
In primo luogo, deve trarsi
argomento di attendibilità dalla constatazione che il Marino Mannoia ha
superato la remora costituita dal possibile pregiudizio che avrebbero potuto
arrecargli le accuse lanciate nei confronti di un personaggio della influenza
del sen. Andreotti: una preoccupazione del genere, del resto, è stata più di
una volta esplicitata dal collaboratore in occasione della deposizione del 3 e
4 aprile 1993.
Al riguardo deve essere
sottolineato come le dichiarazioni del Marino Mannoia, a differenza di quelle
di altri collaboratori, siano intervenute quando gli elementi della indagine a
carico del sen. Andreotti non avevano ancora acquisito sviluppo e notorietà,
solo successivamente assunti, cosicché le stesse appaiono frutto del sincero e
notevole sforzo di superare la atavica remora a parlare di rapporti fra Cosa
Nostra ed personaggi politici, oggettivamente suscettibile di esporre il
propalante e gli stessi inquirenti alle insidie multiformi degli sbarramenti
che sarebbero stati opposti da ancora potenti soggetti, remora che, in buona
sostanza, può considerarsi del tutto superata nella fase successiva, anche in
virtù di precise ragioni storiche, sintetizzabili nella incisiva azione di
contrasto promossa dalle forze dell’ordine e dalla magistratura inquirente e
nell’affievolirsi della influenza e del prestigio degli accusati ed, in
particolare, per quanto qui interessa, dell’imputato (ampia dimostrazione
dell’assunto si trae dalla, già evidenziata, messe di apporti accusatori
spontanei, non sempre degni di credito, talora diretti esclusivamente proprio
contro influenti personaggi politici).
In particolare, mette conto
rimarcare, in proposito, come nessuna fonte prima del Marino Mannoia avesse
parlato di rapporti diretti fra il sen. Andreotti ed i cugini Salvo.
Prescindendo da tale aspetto,
deve riconoscersi che il complessivo tenore delle dichiarazioni del Marino
Mannoia non denuncia affatto intenti persecutori nei confronti dell’imputato,
posto che egli non ha affatto accreditato la tesi di accusa che trova la sua
sintesi nella imputazione di associazione mafiosa (capo B della epigrafe).
Il predetto, infatti:
non ha esitato a prospettare
che, per quanto a sua conoscenza, i pregressi rapporti intrattenuti dal sen.
Andreotti con la fazione che faceva riferimento al capomafia Stefano Bontate
(assassinato nell’aprile del 1981) non si fossero perpetuati in seguito, con il
gruppo che aveva assunto il predominio in seno a Cosa Nostra (i “corleonesi”)
dopo la “guerra di mafia” dei primissimi anni ’80 [<In questo contesto
successivo alla morte di Bontate, Riina e i suoi cercavano anche la fiducia di
Andreotti. Ho sentito che non si sono trovati bene con lui, nel senso che
Andreotti non è risultato disponibile come era tempo prima. Tanto è vero che fu
deciso di dare una dimostrazione ad Andreotti, facendo pervenire (anche
all’Ucciardone) l’ordine – per tutti gli uomini d’onore – di far votare votare,
in tutta la Sicilia che si poteva avvicinare, il P.S.I. ed in Particolare
Martelli ed un candidato di Partinico, che mi pare si chiamasse Filippo Fiorino
(mi riferisco alle elezioni del 1987)> – pagg. 16/17 del verbale del 3 e
4 aprile 1993 -; tali dichiarazioni sono state ribadite in sede di esame
dibattimentale: <<PM NATOLI: scusi, due precisazioni. Lei ha parlato
di "schiaffo" e di
"scrollata". Sa per quale motivo si doveva dare uno
"schiaffo", si doveva dare una "scrollata" alla Democrazia
Cristiana con questa inversione, diciamo, di tendenza, nella espressione del
voto, nel 1987? - MANNOIA F.: sì, la parola "schiaffo", specialmente
la "scrollata", la
"scrollata" riferita alla Democrazia Cristiana era soprattutto
riferita ad un singolo uomo in particolare, all'Onorevole Giulio Andreotti. E
in quella occasione appresi che l'Onorevole Andreotti, dopo la morte di
Bontade, dopo tante cose avvenute a Palermo negli anni successivi, non si era
più, diciamo, non era più disponibile nei confronti di Cosa Nostra>>];
non ha esitato ad escludere che
fosse a sua conoscenza che, anche in specifica relazione al maxiprocesso,
l’imputato fosse coinvolto in disegni di “aggiustamento” e, in quest’ambito,
non ha esitato ad escludere di essere a conoscenza di una comunità di intenti
illeciti che legasse il sen. Andreotti al Presidente della Prima Sezione Penale
della Corte di Cassazione, dr. Corrado Carnevale, e che il primo fosse il
tramite di cui i mafiosi si servivano per arrivare al secondo (<Il
presidente Carnevale è stato sempre avvicinabile. […] A me non risulta che
Carnevale fosse contattato per il tramite di Andreotti> – pag. 17 del
citato verbale dell’aprile 1993 -);
non ha riferito, in realtà, di
alcuno specifico favore che l’imputato avrebbe fatto al sodalizio mafioso (in
particolare, rimane fuori dalla propalazione del predetto ogni riferimento al
caso Rimi, al caso Sindona e, più in generale, ad interessamenti del sen.
Andreotti volti ad “aggiustare” processi che vedevano imputati importanti
esponenti mafiosi).
Può dirsi, dunque, che il
Marino Mannoia si sia lealmente limitato a rassegnare quanto a sua conoscenza,
senza aggiungere (come sarebbe stato agevole ed anche incontrollabile), neppure
in termini generici, riferimenti, ancorché indiretti, a favori elargiti
dall’imputato ad esponenti di Cosa Nostra e senza formulare alcuna facile
illazione (come è stato fatto da altre fonti) in ordine a legami fra l’imputato
ed i “corleonesi”.
Nessuna inclinazione a
compiacere gli inquirenti può, pertanto, intravedersi nelle misurate
dichiarazioni del collaboratore, il quale spontaneamente ha condotto il suo
dire su Andreotti essendo stato piuttosto interrogato sull’assassinio dell’on.
Lima (vedasi il verbale del 3 aprile 1993) ed è arrivato al punto di escludere,
in termini espliciti, che da un certo momento in poi l’imputato avesse
agevolato alcun esponente mafioso.
Né il Marino Mannoia è
ragionevolmente sospettabile dell’intento di guadagnare benefici, posto che la
sua figura di collaboratore serio e prestigioso era ormai consolidata, così
come erano consolidate le sue condizioni di vita, peraltro assicurate non dagli
inquirenti italiani, ma dalla competente autorità statunitense: semmai,
nell’ambito della deposizione del 3 e 4 aprile 1993, egli ha esposto la sua
personale posizione a possibile aggravamento, avendo per la prima volta
confessato la partecipazione a numerosi omicidi.
Al di là dell’ulteriore,
pregnante elemento di attendibilità, radicato dalla significativa impossibilità
di ravvisare nelle specifiche dichiarazioni in esame (si ribadisce, quelle
attinenti all’incontro della primavera del 1980) incoerenze o incongruenze di
sorta - che neppure il Tribunale, pur all’esito di una valutazione
particolarmente rigorosa, ha evidenziato -, occorre brevemente occuparsi dei
soli rilievi mossi dai primi giudici alle indicazioni del collaboratore,
incentrati:
sulla incapacità del Marino
Mannoia di collocare con precisione nel tempo l’episodio;
sulla falsa, risalente versione
secondo cui il Bontate si sarebbe “infuriato” per l’assassinio del Presidente
Mattarella;
sulla erronea attribuzione al
Presidente Mattarella della adesione alla corrente andreottiana della D.C.;
sulla non riscontrata
affermazione del collaboratore circa i favori elargiti dal Presidente
Mattarella ad esponenti mafiosi;
sulla pregressa, erronea
affermazione riguardante la partecipazione materiale all’omicidio del
Presidente Mattarella di tale Francesco Davì, in merito alla quale il Marino
Mannoia, nel corso dell’esame dibattimentale, si è dichiarato incerto;
sull’esito negativo della
indagine diretta ad individuare i due velivoli PA20 e DA20 che nel mese di
aprile del 1980 erano atterrati nell’aeroporto di Birgi senza essere registrati
dal personale civile dell’aeroporto;
sull’esito negativo della
indagine concernente l’incontro nella tenuta “La Scia” dei fratelli Costanzo,
precedente logico e cronologico di quello della primavera del 1980.
Sul primo punto, senza
immorare, come hanno fatto, in modo fin troppo pignolo, i PM appellanti, sulle
diverse occasioni in cui i primi giudici non hanno sollevato obiezioni in
merito ad indicazioni temporali solo approssimative, occasioni, peraltro, non
esattamente assimilabili a quella in questione, della quale il Tribunale ha
correttamente evidenziato la peculiarità – si trattava pur sempre del solo
contatto diretto che il dichiarante aveva avuto con una personalità della
importanza di Andreotti -, la Corte deve, però, convenire che il dato non può
supportare un giudizio negativo.
Alla stregua di una valutazione
assolutamente ragionevole deve, infatti, riconoscersi come sia del tutto
plausibile che a distanza di tanti anni non venga serbato il ricordo della
esatta data di un avvenimento che, per quanto rilevante e suscettibile di
essere rammentato vividamente, non può considerarsi alla stregua di un episodio
fondamentale nella vita del Marino Mannoia che sia stato periodicamente
richiamato alla memoria in connessione con il preciso giorno in cui si era
verificato – quale può essere la ricorrenza di un avvenimento emotivamente
coinvolgente che afferisca alla vicenda personale o familiare di un uomo -:
anche tenendo conto della peculiarità del fatto, che va, peraltro, considerata
alla stregua della percezione soggettiva del singolo osservatore – nella
fattispecie il Marino Mannoia, che si è autodefinito “apolitico” e che poteva,
sul momento, non cogliere la peculiarissima importanza storica dell’episodio
anche perché avvezzo ai rapporti del Bontate con esponenti politici anche di
notevole rilievo -, la approssimazione del collaboratore, la cui indicazione
non è stata, peraltro, oggetto di oscillazioni (come in altri casi è avvenuto),
è più che comprensibile e non giustifica, pertanto, perplessità di sorta in
ordine alla attendibilità del medesimo.
Se è vero che la medesima
approssimazione ostacola la possibile difesa dell’imputato, tuttavia tale
aspetto non può certo assumere rilievo fondamentale in vista della esclusione
della affidabilità della indicazione, che, del resto, trova conferma negli
elementi logici e fattuali che verranno rassegnati più avanti.
Di significato tutt’altro che
decisivo appare la risalente, falsa versione del Marino Mannoia secondo cui il
Bontate sarebbe stato “infuriato” per l’assassinio del Presidente Mattarella:
il mendacio, spontaneamente richiamato, ammesso e rettificato dallo stesso
Marino Mannoia allorché si è determinato a riferire quanto a sua conoscenza dei
rapporti mafia-politica (v. pagg. 13/14 del verbale della deposizione del 3 e 4
aprile 1993), trova adeguata giustificazione nella pregressa, programmata
intenzione di non affrontare tale argomento, posto che un diverso resoconto
avrebbe comportato una spiegazione che, alla stregua di quanto successivamente
rivelato, avrebbe potenzialmente coinvolto proprio le relazioni fra mafiosi e
politici; inoltre, così come il Marino Mannoia ha confermato anche nel corso
dell’esame dibattimentale, il Bontate non era, in ogni caso, felice di quella
decisione, che aveva, comunque, concorso ad adottare, e gli appellanti PM non
hanno mancato di evidenziare che la circostanza trova pieno riscontro nelle
dichiarazioni del Buscetta – una ulteriore, sia pure indiretta, indicazione
circa le perplessità del Bontate si ricava dalle dichiarazioni del
collaboratore Di Carlo concernenti il colloquio fra il Bontate medesimo ed il
capomafia di Ribera, Carmelo Colletti, riferitogli da quest’ultimo (si vedano
gli stralci testuali delle medesime dichiarazioni sopra riportati
nell’illustrare i motivi di appello) -.
Il riferito atteggiamento del
Bontate, del resto, appare in linea non solo con la tendenziale “moderazione”
del medesimo, poco incline ad atti sanguinari eclatanti che colpissero le
istituzioni dello Stato - tanto può trarsi dalle concordanti dichiarazioni dei
collaboratori che lo conoscevano bene per aver intrattenuto con lui intimi
rapporti (v., per esempio, Marino Mannoia e Buscetta, ma anche la seguente,
significativa affermazione di Gaspare Mutolo: <<PM: No, no. Intendevo
chiederle che cosa significò nella storia di Cosa Nostra l'omicidio Bontate? –
MUTOLO G.: Significò, diciamo, il sopravvento, diciamo, la fine di un'epoca,
diciamo così, di una certa cultura mafiosa e l'inizio di una cultura mafiosa aberrante
e aggressiva, di quello che insomma è sotto gli occhi di tutti... insomma degli
ultimi tempi insomma.>>) –, ma, più in generale, con le tradizionali
strategie della mafia, alle quali egli si atteneva e dalle quali altri
esponenti mafiosi - e segnatamente quelli appartenenti alla fazione dei
“corleonesi” - si sono allontanati (con gli esiti tragici ormai consegnati alla
storia, ma anche, in definitiva, con grave danno per la organizzazione
criminale, colpita dalla, infine inevitabile, dura reazione dello Stato).
E’ vero, come osservato dai
primi giudici, che la remora a parlare dei rapporti mafia-politica non
implicava necessariamente la enfatizzata prospettazione di una posizione
assolutamente contraria del Bontate e l’uso della parola “infuriato”, ma non è
possibile trarre da una versione dei fatti sicuramente falsa e reticente, quale
quella fornita al Giudice Istruttore del tempo, valido argomento per confutare
quella rettificata oggi prospettata.
E’, infatti, dato pacifico e
non revocabile in dubbio che fosse falso e reticente quanto a suo tempo il
Marino Mannoia riferì al Giudice Istruttore e che detta falsità sia stata
ammessa dallo stesso collaboratore, che, tra l’altro, ha lealmente e
credibilmente rivelato di essersi determinato, in definitiva, a rimanere
inerte, evitando di distogliere il giudice inquirente dall’erroneo indirizzo
investigativo che ritenne fosse da costui in quel momento privilegiato,
indirizzo che individuava nel terrorismo di destra la matrice del delitto
Mattarella: siffatto atteggiamento appare del tutto in linea con la prospettata
“furia” del Bontate ed è plausibile in chi preferiva eludere ogni
approfondimento dell’argomento.
Non può, pertanto, ritenersi
che la originaria versione del Marino Mannoia fosse veritiera e il medesimo la
abbia deliberatamente “aggiustata” per renderla congrua con il suo nuovo, falso
racconto.
Peraltro, non bisogna
dimenticare che i (peculiarissimi) contenuti del colloquio fra l’imputato ed il
Bontate sono stati esplicitati proprio dal Marino Mannoia, cosicché,
ipotizzando che egli abbia artatamente manipolato i fatti, non si
comprenderebbe perché avrebbe dovuto spontaneamente richiamare e rettificare la
pregressa, falsa dichiarazione resa dinanzi al Giudice Istruttore anziché
eludere ogni possibile contraddizione adattando gli stessi contenuti
all’atteggiamento (“infuriato”) del Bontate in precedenza riferito: così, senza
pregiudicare la congruenza del racconto, avrebbe potuto rivelare che, chiamato
dall’imputato a fornire spiegazioni in ordine a quella tragica determinazione,
il Bontate, anziché contrapporsi all’illustre interlocutore replicando
fermamente e veementemente alle critiche da costui rivolte all’operato di Cosa
Nostra, ne avesse riconosciuto il fondamento e si fosse giustificato affermando
che, malgrado il suo contrario avviso, era prevalsa, con suo disappunto, in
seno alla organizzazione la decisione di assassinare il Presidente della
Regione, caldeggiata da altre fazioni con le quali egli non era in buoni
termini.
Si potrà obiettare che una
siffatta versione avrebbe implicato la esposizione del Bontate al rischio di
intaccare dinanzi al suo eminente interlocutore il proprio prestigio di
capomafia, ma anche tale possibile rilievo non avrebbe potuto radicare una
logica incongruenza dell’eventuale racconto alternativo del collaboratore: ed
invero, un simile, recuperabile, sacrificio del Bontate poteva logicamente
valere la conservazione dei buoni rapporti con l’influentissimo uomo politico,
pregiudicata dall’atteggiamento di dura contrapposizione riferito dal Marino
Mannoia.
In merito alla erronea
attribuzione al Presidente Mattarella della adesione alla corrente andreottiana
della D.C. ed alla affermazione del Marino Mannoia circa i favori elargiti
dallo stesso Presidente Mattarella ad esponenti mafiosi si possono richiamare
le, dettagliatamente riportate, argomentazioni dedotte dai PM appellanti.
In particolare, la prima
affermazione è chiaramente frutto di una erronea deduzione del collaboratore
che conferma la sua scarsa dimestichezza con la politica e che non è, comunque,
idonea ad incidere, in termini sostanziali, sulla attendibilità del suo
racconto, essendo sufficiente sottolineare come sia, comunque, ragionevole
ritenere che, a prescindere dalla appartenenza a diverse correnti della
Democrazia Cristiana, fosse credibile per i mafiosi che ad un uomo della
esperienza e del prestigio di Andreotti non difettassero, in astratto, le
occasioni per cercare di influire, attraverso una opportuna attività di
mediazione politica, sul collega di partito Mattarella (e, come appare fin
troppo evidente dallo svolgimento dei fatti riferito dal Marino Mannoia, era
proprio quella della mediazione politica la sola strada ammessa dall’imputato).
Peraltro, si può riconoscere
che i margini di tale eventuale mediazione fossero oggettivamente assai angusti
e che ciò renda, in qualche modo, plausibile il rilievo del Tribunale e della
Difesa circa la congruenza della indicazione del Marino Mannoia: il punto
merita, dunque, una valutazione più approfondita, che verrà svolta nel
paragrafo dedicato alla crisi dei rapporti fra l’imputato e Cosa Nostra.
Quanto alle relazioni fra il
Bontate, i Salvo ed il Presidente Mattarella, si può concedere che il Marino
Mannoia possa averle tradotte, all’esito di un procedimento meramente
deduttivo, in favori accordati ai primi, così come rivela, del resto, la
genericità del riferimento: malgrado ciò, nel rinviare alle corrette e
condivisibili argomentazioni dei PM appellanti, in questa sede ci si può
limitare a rimarcare come gli elementi di fatto dai medesimi richiamati – e
trascurati dai primi giudici - valgano, comunque, ad escludere che sia rimasta
smentita la esistenza di pregressi rapporti fra l’eroico uomo politico ed
esponenti mafiosi, cosicché dalla relativa affermazione del Marino Mannoia, al
di là della prova dello specifico, effettivo fondamento della elargizione di
favori, non può trarsi valido argomento per mettere in dubbio la attendibilità
del racconto del medesimo.
La erronea, risalente
indicazione del Marino Mannoia concernente la partecipazione di Francesco Davì
all’assassinio del Presidente della Regione costituisce un fatto del tutto
specifico e marginale, che nulla ha a che fare con le dichiarazioni in esame,
riguardanti l’incontro della primavera del 1980: è evidente che nessuno
potrebbe affermare la assoluta infallibilità, specie sui dettagli, dei ricordi
di qualsivoglia collaboratore e ciò vieppiù allorché gli stessi, come accade
nel caso in parola, facciano riferimento non ad una conoscenza diretta, ma ad
una notizia del tutto peculiare (la indicazione dei singoli partecipanti ad una
delle innumerevoli imprese criminose poste in essere dalla organizzazione
mafiosa), acquisita presso terzi.
In ogni caso, ammesso che sul
punto il Marino Mannoia si sia sbagliato – ed egli stesso ha palesato esplicite
incertezze in merito nel corso dell’esame dibattimentale -, non si vede come la
inesattezza de qua possa minare la affidabilità di un racconto avente ad
oggetto tutt’altro episodio, del quale il collaboratore è stato, invece,
diretto testimone.
In termini logici, il
fallimento della ricerca di un riscontro probatorio - ricerca che nella
fattispecie è stata resa, per di più, ardua dal trascorrere del tempo e da
circostanze del tutto peculiari, quale è la oggettiva impossibilità di reperire
conferme documentali, connessa, come bene evidenziato dai PM, alla originaria
esigenza di tenere riservato il viaggio di Andreotti - non può valutarsi alla
stregua di una smentita ed assumersi, dunque, come indice di inattendibilità
della affermazione da verificare: ne deriva che non può condividersi il
convincimento dei primi giudici, che hanno tratto un elemento negativo di
valutazione dall’esito infruttuoso della indagine diretta ad individuare i due
velivoli PA20 e DA20 che nel mese di aprile del 1980 erano atterrati
nell’aeroporto di Birgi senza essere registrati dal personale civile dello
scalo.
Analoga notazione può essere
formulata a proposito dell’argomento desunto dal Tribunale dal convincimento
negativo cui è pervenuto in ordine alla esistenza dell’incontro che, secondo
quanto riferito dal Marino Mannoia per averlo appreso dal Bontate, era avvenuto
nella primavera-estate del 1979 nella tenuta “La Scia” dei fratelli Costanzo:
in proposito, al di là delle argomentazioni dedotte dai PM appellanti, nel fare
rinvio alla disamina che verrà effettuata più avanti, si può anticipare che, a
giudizio della Corte, le affermazioni del Marino Mannoia non possono ritenersi
smentite da elementi di prova esterni alle stesse; inoltre, ribaltando il
procedimento logico seguito dai primi giudici, appare più corretto prendere le
mosse dall’episodio della primavera del 1980, frutto della conoscenza diretta
del collaboratore, e valutare, semmai, alla luce dello stesso le affermazioni,
solo indirette, del medesimo, concernenti l’incontro presso “La Scia”.
Sul tema della personale,
specifica affidabilità del Marino Mannoia appaiono alla Corte inconducenti i
rilievi difensivi vertenti sugli irritati atteggiamenti processuali dal
predetto, talora, assunti a fronte dell’incalzante controesame al quale è stato
sottoposto, dovendo riconoscersi netta prevalenza alle già valorizzate
indicazioni, nonché ai leali atteggiamenti che la stessa Difesa non esita a
richiamare, senza, però, coglierne l’effettivo significato (per esempio, la
ammissione di essere stato più volte nella villetta dove si svolse l’incontro o
di aver visto in altre occasioni la vettura dei Salvo, correttamente invocate
per escludere che gli oggettivi e positivi accertamenti al riguardo potessero
fungere da significativi riscontri).
All’esito delle illustrate
considerazioni, non sembra conclusivamente alla Corte che le argomentazioni del
Tribunale possano sorreggere un negativo convincimento circa la attendibilità
delle dichiarazioni del Marino Mannoia concernenti lo specifico episodio in
trattazione.
Ciò che, per contro, induce a
formulare un giudizio di particolarissima attendibilità del predetto è la
evidente, assoluta peculiarità dei fatti narrati sul conto dell’imputato,
peculiarità che ragionevolmente induce ad escludere che gli stessi siano frutto
di maliziosa invenzione.
Ed invero, collegare i diretti
rapporti fra l’imputato ed il Bontate alla questione Mattarella, che presentava
aspetti, in qualche modo, squisitamente “politici” che interessavano anche
l’assetto di potere all’interno dei locali organismi della D.C.; riferire, al
riguardo, di aver appreso dal Bontate che Andreotti era intervenuto
nell’incontro avvenuto presso “La Scia”; aggiungere che il predetto era
ritornato in Sicilia per chiedere spiegazioni in ordine alla soluzione cruenta
successivamente prescelta dai mafiosi; parlare del regalo di un quadro per il
quale l’imputato “impazziva” significa fornire apporti del tutto peculiari,
estranei ai tradizionali rapporti di scambio che potevano caratterizzare le
relazioni fra politici e mafiosi – quali, per esempio, gli interventi volti ad
“aggiustare” processi o l’adozione di provvedimenti amministrativi compiacenti
(per una descrizione, ovviamente approssimativa e sommaria, del genere di
favori richiesti ai politici dai mafiosi, si vedano le seguenti dichiarazioni
di Giovanni Brusca: <<PM SCARPIN.: Ho capito. Altra domanda. I piaceri di
cui aveva bisogno Cosa Nostra, gli uomini di Cosa Nostra, di che tipo erano? -
BRUSCA G.: Ma, guardi, ne che c'erano solo processi che si dovevano aggiustare
o... - PM SCARPIN.: Ci vuole fare una serie di esempi del tipo? Di piaceri di
cui aveva bisogno Cosa Nostra da parte di politici o amministratori, cosa
serviva? - BRUSCA G.: Per esempio, noi abbiamo avuto bisogno per finanziamenti
alla Cooperativa Kaggio e noi tramite i Salvo, quindi tramite i politici,
abbiamo avuto dei finanziamenti con un primo stabilimento li abbiamo avuto
regolarmente, poi un secondo e un terzo finanziamento l'abbiamo avuto grazie
all'Onorevole... ai cugini Salvo e i cugini Salvo tramite Lima, tramite la loro
corrente politica. Poi quando io sono andato per i finanziamenti per la SIRAP,
non è nato nel '91 quando sono arrivati agli appalti, cioè alla gara di
appalto, ma bensì è partito molto tempo prima, credo all'88-87, partito questo
progetto, quindi l'iter burocratico è stato lungo e per questi fatti Ignazio
Salvo mi ha dato una buona mano d'aiuto per potere poi arrivare al
finanziamento. Questa non è che è una cosa da poco. E questo è un altro favore.
Quindi quando si parlava di favori, che non erano per forza di... di processi o
di leggi, in questo tipo di favori si mettevano a disposizione. - PM SCARPIN.:
Ecco, lei ha fatto due esempi. Ci può fare qualche altro esempio? Abbiamo
parlato di finanziamenti, abbiamo parlato di appalti, ci può fare esempio di
altro tipo di intervento, che può servire? - BRUSCA G.: Tipo, per esempio, a
Palermo c'erano gli interessi economici sia di Riina e di tanti altri uomini
politici per le aree edificabili nel palermitano, ne che era una cosa da poco.
Quindi sotto questo profilo si indirizzavano, si indirizzavano i terreni, cioè
si davano indicazioni ai vari Sindaci o rappresentanti, cioè i Presidenti di
Regione, chi era in quel momento, o le persone forti, perché per esempio anche
se c'era il Presidente della Regione D'Acquisto Mario, tanto per dire un
esempio, però la persona forte era sempre Lima, quello che dava indicazioni
come potere dare un certo tipo di problema. Per esempio, un altro fatto che
Provenzano Bernardo era interessato ad appalti per la fornitura ospedaliera e
ogni volta c'erano contrasti tra Ciancimino e i limiani e, quindi, si
interveniva per farli mettere d'accordo in maniera che Ciancimino poteva
fornire, cioè poteva aiutare Pino
Lipari, Pino Lipari, Bernardo Provenzano o le persone che lo
rappresentavano. C'erano posti, posti di USL, c'erano tante cose. - PM
SCARPIN.: Posti di USL, di U.S.L. che significa? - BRUSCA G.: Di U.S.L. - PM
SCARPIN.: Ci dica che vuol dire posti, c'erano di U.S.L. - BRUSCA G.: Per
esempio, non mi ricordo se, per esempio, si dividevano le varie U.S.L. nel
palermitano... - PRESIDENTE: Si dividevano? - BRUSCA G.: Cioè si dividevano...
c'è l'Ospedale Civico, il Cervello, nelle varie correnti politiche ognuno si
prendeva il suo... il suo posto. Se non ricordo male, per esempio, il Civico di
Palermo apparteneva all'Onorevole Lima, non apparteneva che era suo, ma come
corrente politica cioè faceva capo all'Onorevole Lima. Quindi ... e poi man
mano uno che aveva di bisogno si mettevano a disposizione. - PM SCARPIN.:
C'erano interessi anche, per esempio, per le banche, per crediti? - BRUSCA G.:
Questo un altro fatto. Per esempio noi siamo andati per avere dei prestiti e
tramite i Salvo noi li abbiamo avuto, tipo quando siamo... abbiamo acquistato
il terreno in Contrada Don Tommaso, tramite Salvo noi abbiamo avuto un prestito
alla Commerciale, se non ricordo male, grazie ai cugini Salvo, quindi alla sua
forza politica. Per esempio posti di lavoro all'Esattoria per fare impiegare
persone. Erano tutta una serie di attività, non c'era solo... non c'erano solo
processi o c'era solo...>>) -.
In altri termini, la narrazione
del Marino Mannoia, soggetto particolarmente vicino al Bontate, del quale
raccoglieva qualche confidenza, circoscrive gli incontri personali fra il
Bontate medesimo ed Andreotti alla questione Mattarella, mentre la stessa
ricostruzione del contesto delineata nei – dettagliatamente riportati e, almeno
in parte, condivisibili – motivi di gravame, ai quali può farsi rinvio,
suggerisce che l’imputato si sia occupato personalmente della questione proprio
per la importanza del personaggio politico che aveva suscitato il malcontento
dei mafiosi ed era, perciò, entrato nel mirino dei medesimi (ma, in ordine ai
motivi che hanno spinto Andreotti ad incontrare personalmente i mafiosi, si
ritornerà più avanti).
La accennata peculiarità delle
indicazioni del collaboratore investe, poi, in modo particolarmente spiccato,
la narrazione dell’episodio della primavera del 1980, che non descrive affatto
l’imputato in una posizione adesiva rispetto a Cosa Nostra: egli, lungi dal
compiacersi per l’operato della organizzazione mafiosa, che aveva, comunque,
preservato la locale corrente politica andreottiana dalla minaccia costituita
dalle possibili iniziative del Presidente Mattarella ed aperto addirittura la
strada della Presidenza della Regione ad un esponente della stessa corrente,
l’on. Mario D’Acquisto (particolarmente gradita ai cugini Salvo, i quali, come
ricordano i PM appellanti, ne beneficiarono ampiamente), manifesta il suo forte
disappunto ed assume una posizione assai critica rispetto alla uccisione dello
stesso Presidente Mattarella, tanto da subire la irritata replica del Bontate,
inusitatamente alterato nei toni, e perfino le minacce di quest’ultimo.
La valorosa Difesa
dell’imputato ben coglie la particolarissima significanza della evidenziata
peculiarità, al punto che cerca sintomaticamente di obliterarla sostenendo che,
secondo il racconto del Marino Mannoia, il Bontate avrebbe “convocato” (v. pag.
414 della memoria conclusiva) a Palermo Andreotti per “manifestare le ragioni
per le quali Mattarella era stato ucciso e minacciare Andreotti a non pensare
ad azioni di ritorsione e ad adottare misure eccezionali perché altrimenti Cosa
Nostra avrebbe ritirato il suo appoggio a tutta la Democrazia Cristiana” (pag.
438 della medesima memoria).
Ma, a parte che la deferenza
dei mafiosi verso l’eminente uomo politico renderebbe, in ogni caso, del tutto
improprio l’uso del verbo “convocare”, è evidente che la strumentale versione
prospettata travisa completamente le chiarissime e inequivocabili affermazioni
del Marino Mannoia, il quale ha, al contrario, costantemente dichiarato che era
stato l’imputato a “scendere” a Palermo “per avere chiarimenti sull’omicidio
Mattarella” ed a provocare per questo la inconsueta ira del Bontate e
l’atteggiamento minaccioso da lui assunto.
Più in generale, si può notare
come la attentissima Difesa, nell’ansia di respingere tutti gli apporti
accusatori e di sostenere la globale inattendibilità dei propalanti, rinunzi
perfino a citare le indicazioni favorevoli all’imputato dai medesimi fornite
(si pensi a quelle, già richiamate, del Marino Mannoia, ovvero a quelle, che
verranno più avanti considerate, di Giovanni Brusca), ovvero le richiami in
modo marginale e sommesso (si pensi alla negativa affermazione del Marino
Mannoia in ordine al coinvolgimento di Andreotti nelle manovre volte ad
“aggiustare” il maxiprocesso) o le utilizzi addirittura per attaccare il
propalante (si pensi alla rivelazione del Siino in ordine alla strumentale
esortazione rivoltagli dal Di Maggio perché confermasse l’episodio del presunto
incontro fra Andreotti e Riina, risolta con la sbrigativa ed apodittica
prospettazione della comune inattendibilità degli stessi Siino e Di Maggio, il
quale ultimo, evidentemente animato dalla esigenza di preservare la sua
genuinità, aveva, al contrario, affermato che sarebbe stato il primo ad
offrirgli una sponda).
Ma, tornando all’episodio in
trattazione, si osserva che se esso, da un lato, costituisce elemento atto a
comprovare la esistenza di relazioni dell’imputato con Cosa Nostra - ed, in
particolare, con il gruppo che faceva riferimento al Bontate -, dall’altro, proprio alla stregua
della sua peculiarità, non può che essere letto come un momento di crisi di
tale rapporto, che ne segna, per le logiche ragioni che saranno analizzate più
avanti, l’inevitabile declino - e, del resto, di lì a poco sarebbero stati
eliminati da ogni influenza nel sodalizio criminoso i referenti tradizionali:
il gruppo che faceva capo al Badalamenti, peraltro già estromesso dalla
organizzazione, ed al Bontate, assassinato nell’aprile del 1981, è stato
pressoché sterminato a seguito della c.d. guerra di mafia -.
Si tratta, ora, di verificare
se gli elementi processuali acquisiti supportino adeguatamente le indicazioni –
si ripete, in sé particolarmente attendibili – del Marino Mannoia.
La profilata, notevolissima
attendibilità intrinseca del Marino Mannoia e delle specifiche dichiarazioni de
quibus consente, di per sé, di ammettere un riscontro dalla efficacia
dimostrativa meno spiccata, secondo il condivisibile e ragionevole criterio
alla stregua del quale la pregnanza probatoria della conferma esterna è inversamente
proporzionale al grado di affidabilità della fonte e della specifica chiamata.
----------------------------------------
2. Posto ciò, nel dedicarsi
alla ricerca dei riscontri ci si deve, innanzitutto, occupare delle
dichiarazioni con le quali il neocollaboratore Antonino Giuffrè (udienza del 16
gennaio 2003) ha riferito alla Corte di aver appreso da Michele Greco di
incontri che sarebbero avvenuti tra l’imputato e il capomafia Stefano Bontate,
nonché di contrasti che sarebbero intervenuti fra i due, nel contesto dei quali
il secondo avrebbe ammonito il primo ricordandogli che il Sicilia “comandava la
mafia” (<<PROC. GEN.: Ora ritorniamo a questa ulteriore risposta che Lei
ha fornito, ci specifici che cosa esattamente Lei ha appreso su quanto ci ha appena
detto su contatti diretti Bontade - senatore Andreotti? - GIUFFRE': Altrettanto
dentro Cosa Nostra, come ho detto, si diceva, qua siamo ai discorsi per sentito
dire, che tra Stefano Bontade e il... e Andreotti vi erano stati dei contatti
diretti, degli incontri diretti. Non so se fosse leggenda o meno, ma
addirittura c'era qualcuno che diceva che ci fossero stati anche dei contrasti
tra i due e in modo particolare, per essere chiari, il discorso sulla..., non
so se sia leggenda o meno, ma é un discorso che io ho sentito all'inizio degli
anni ’80. Che in uno di questi incontri tra Stefano Bontade e Andreotti,
Stefano Bontade ha messo i puntini sulle i che in Sicilia comandava la mafia e
non Andreotti. - PROC. GEN.: Queste notizie, Lei ha detto “si diceva in Cosa
Nostra, per sentito dire”, da chi - se Lei ricorda - ha proprio sentito fare
questi discorsi? - GIUFFRE': Queste notizie importanti all'inizio degli anni
‘80 mi sono state riferite in linea di massima di Michele Greco e da Ciccio
Intile.>>).
Notevole è la coincidenza con
la narrazione del Marino Mannoia, che ha, peraltro, interessato solo le
indicazioni appena citate, non essendo il Giuffrè stato in grado di specificare
in alcun modo le circostanze ed i temi dei riferiti incontri o le ragioni del menzionato
contrasto.
Ora, tenuto conto che
l’episodio era stato oggetto di ampio dibattito nel corso del primo grado del
giudizio e che, inevitabilmente, era stato riportato dai mezzi di
comunicazione, si deve riconoscere che la genericità della nuova propalazione
non può non menomare la efficienza dimostrativa della stessa, del resto frutto
di una conoscenza solo indiretta, posto che, a tutto volere concedere, neppure
il Greco, asserita fonte del Giuffrè, era portatore di cognizioni dirette, non
risultando fra i presenti a quella riunione.
Peraltro, lo stesso
dichiarante, come si è visto, non ha esitato ad affacciare fugacemente la
possibilità che le notizie de quibus fossero una “leggenda” che
circolava in Cosa Nostra, ed il tenore univoco di tale dichiarazione (“… dentro
Cosa Nostra, come ho detto, si diceva, qua siamo ai discorsi per sentito dire,
che tra Stefano Bontade e il... e Andreotti vi erano stati dei contatti
diretti, degli incontri diretti. Non so se fosse leggenda o meno, ma
addirittura c'era qualcuno che diceva che ci fossero stati anche dei contrasti
tra i due…”) rende, in qualche modo, insufficiente la precisazione, fornita in
sede di controesame, con cui il propalante ha inteso ancorare la sua precedente
affermazione alla importanza del fatto (<<AVV. COPPI: Lei questa mattina,
tramite intercalare, con suo intercalare, per carità di Dio, ma con riferimento
a questa storia degli incontri di Bontade con Andreotti ha detto “leggenda o
meno che sia”, perché Lei ha parlato di leggenda? - GIUFFRE’: Perché io per
estrema chiarezza, per estrema onestà, Avvocato, intendevo sottolineare - se ce
ne fosse di bisogno - che io non ero presente ed é un discorso, diciamo parlo
di “leggenda” perché é un discorso molto ma molto importante.>>): in
verità, le affermazioni del Giuffrè devono essere correttamente interpretate
come la dimostrazione della genuinità del medesimo, il quale, nel riferire di
un fatto così eclatante, del quale aveva avuto solo indiretta notizia, ha
inteso, in qualche modo, lealmente sottolineare di non avere avuto modo di
verificare personalmente se esso fosse frutto di una invenzione (una
“leggenda”) ovvero se si fosse realmente verificato.
Nel ricordato contesto,
conferma la esigenza di una valutazione particolarmente rigorosa la novità (prontamente
rilevata dalla Difesa, che, come si è avuto modo di ricordare, dopo essersi
inizialmente opposta, ha chiesto ed ottenuto la acquisizione del verbale
dell’interrogatorio reso sui temi in questione del Giuffrè il 7 novembre 2002
ai magistrati inquirenti) della indicazione rispetto alle affermazioni fatte
dal predetto nel circoscritto arco temporale di centottanta giorni previsto
dalla più recente disciplina che regola i contributi dei collaboratori di
giustizia – art. 14, comma 1, L. 13.2.2001 n. 45 -, normativa che prevede
espressamente che le “notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono
quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell’art. 194 del codice di
procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza” e che le dichiarazioni
“rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine
previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova
dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i
casi di irripetibilità” (art. 14, comma 9, L. citata).
La Corte ritiene che, una volta
che, come è pacifico, le propalazioni sul conto dell’imputato sono state
inserite nel “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, debba
escludersi che possa immediatamente estendersi la profilata inutilizzabilità a
dichiarazioni tardive che, come è accaduto nel caso di specie, siano soltanto
integrative del complessivo dictum del collaboratore e siano state rese
dinanzi al giudice nel contraddittorio delle parti.
Altra cosa è il peso probatorio
da riconoscere alla indicazione de qua, peso che, per le ragioni
rassegnate, deve essere valutato con molta cautela.
Al riguardo la Corte osserva
che un ulteriore apporto ed una considerazione logica consentono, però, di non
privare la affermazione del Giuffrè di efficienza dimostrativa.
Devono, invero, essere qui
richiamate le convergenti indicazioni di Giuseppe Lipari, teste (assistito)
addotto dalla Difesa e certamente non sospettabile, alla stregua di quanto già
precisato in relazione al complessivo tenore delle sue dichiarazioni, di essere
incline a procurarsi la benevolenza degli inquirenti accusando l’imputato.
Il Lipari, confermando quanto
già affermato deponendo dinanzi agli inquirenti (v. pagg. 35/36 del verbale del
18 dicembre 2002: in detta sede, peraltro, il dichiarante ha parlato di voci
diffuse in seno al sodalizio mafioso, ma non ha specificato che la sua fonte
era il Provenzano), ha ricordato di aver appreso dal noto boss
corleonese Bernardo Provenzano della esistenza, nell’ambito di Cosa Nostra, di
voci circa incontri di Bontate, inteso “il principe” (di Villagrazia, zona di
Palermo nella quale esercitava il suo predominio, quale capo della “famiglia”
di Santa Maria di Gesù), con l’imputato ed ha anche aggiunto una notazione
peculiare, precisando che lo stesso Provenzano rimarcava la “prosopopea” del
“principe” Bontate, il quale si vantava di tale rapporto con l’eminente uomo
politico (<<AVVOCATO COPPI: Se il signor Lipari può essere più preciso
nello spiegarci che cosa si intende per dicerie del principe con riferimento
alle notizie che sarebbero state messe in giro da Bontade circa i suoi incontri
con il Senatore Andreotti? - P.G.: (fuori microfono) - LIPARI: Il principe
inteso principe Bontade. - PRESIDENTE: Si, ci siamo capiti perfettamente. -
LIPARI: Il rapporto tra Bontade e Provenzano non era un rapporto privilegiato,
si ciaravano i mussi e ogni tanto il Provenzano esternava questa prosopopea del
famoso principe che aveva avuto incontri, così ho appreso la cosa da
Provenzano.>>).
Rilevato che la prospettazione
del Lipari suggerisce, in qualche modo, che il Provenzano aveva saputo degli
incontri in questione non da generiche voci, ma direttamente dal Bontate (che
ne traeva vanto), si deve aggiungere che, a specifica domanda della Corte, il
Lipari medesimo ha precisato di aver appreso tali fatti dallo stesso Provenzano
in epoca anteriore all’inizio della clamorosa inchiesta a carico dell’imputato
(<<PRESIDENTE: Lei ha riferito di avere appreso prima da voci pubbliche,
nel senso dell'ambiente di cosa nostra, poi espressamente da Provenzano di
vecchi incontri avuti dal Senatore Andreotti con personaggi di spicco della
vecchia mafia, Bontade, Marino Mannoia, queste notizie Provenzano gliele ha
date quando, prima o dopo il processo Andreotti? - LIPARI: Me le ha date prima
e li collocava nella diceria del Bontade, del principe.>>), confermando,
peraltro, quanto già dichiarato in proposito ai magistrati inquirenti il 18
dicembre 2002 (<GRASSO: Voci che risultavano a lei prima ancora che ci
fosse il processo Andreotti? – LIPARI: Sì, sì… - GRASSO: Questo intende dire? –
LIPARI: Questo intendo dire, voci di corridoio>): ne deriva che deve
escludersi, secondo la stessa versione del Lipari, che le voci in questione
possano aver tratto origine, in realtà, da notizie che si erano diffuse a
proposito del contenuto delle propalazioni del Marino Mannoia.
Le indicazioni convergenti del
Giuffrè e del Lipari appaiono, poi, in qualche modo confortate dal seguente
argomento logico: il diretto rapporto fra il Bontate ed uno dei più eminenti
uomini politici nazionali costituiva un fatto idoneo a solleticare la vanità di
un capomafia ed a indurlo ad accrescere il suo prestigio parlandone ai
consociati di vertice e vantandosi di non aver avuto remore a puntualizzare
all’illustre interlocutore chi comandasse in Sicilia. Ne consegue che dovrebbe
ritenersi strano, semmai, che dell’episodio non fossero a conoscenza almeno gli
esponenti mafiosi di spicco, sia pure appartenenti a fazioni diverse da quella,
sterminata dalla successiva guerra di mafia dei primi anni ‘80, che faceva capo
al Bontate ed al Badalamenti, quali erano il Greco ed il Provenzano,
rispettivamente fonti del Giuffrè e del Lipari.
Il quadro acquisito resiste,
poi, alla obiezione che la propagazione all’interno del sodalizio mafioso delle
voci di cui hanno parlato il Giuffrè ed il Lipari sia stata il frutto di una
semplice millanteria del Bontate, finalizzata ad accrescere il proprio
prestigio fra i coassociati.
Innanzitutto, si deve puntualizzare
che, contrariamente a quanto deduce la Difesa (memoria conclusiva, pag. 1265),
la “prosopopea” di cui ha parlato il Lipari non indica un atteggiamento
millantatore, ma semmai quello di chi si dà un’aria di importanza, che, nella
specie, poteva risultare particolarmente fastidiosa al Provenzano (fonte delle
notizie del Lipari), il quale, alla stregua di quanto riferito dallo stesso
Lipari (e del resto, delle notorie vicende di Cosa Nostra – sono stati proprio
i “corleonesi” a fare assassinare il Bontate ed a fare sterminare i suoi fedeli
-), era prevenuto nei confronti del Bontate, verso il quale non provava alcuna
simpatia.
Inoltre, nessuno dei
collaboratori che lo hanno conosciuto descrive il Bontate come un fanfarone
millantatore e l’episodio, riferito dal Siino, avvenuto al ritorno dalla tenuta
denominata “La Scia” (vedasi infra) induce ad escludere che il defunto boss
fosse un chiacchierone vanaglorioso.
Infine, il rilievo difensivo
potrebbe assumere consistenza se l’incontro fra lo stesso Bontate e l’imputato
fosse testimoniato esclusivamente da indicazioni fondate sulle voci in
questione: sennonché la prova dell’episodio, come si è visto, poggia
principalmente sull’attendibile apporto oculare del Marino Mannoia, che priva
la obiezione di ogni fondamento.
Appare, dunque, legittimo
considerare le indicazioni del Giuffrè e del Lipari alla stregua di, sia pure
indiretti, elementi di prova convergenti, idonei a confermare i personali
contatti fra il Bontate ed Andreotti di cui ha parlato il Marino Mannoia: ciò,
tenendo conto della, già rimarcata, specialissima attendibilità che va
riconosciuta a quest’ultimo e della evidenziata possibilità che le voci
riferite dal Giuffrè e dal Lipari non fossero di incontrollata origine ma
provenissero specificamente dal diretto interessato, Stefano Bontate, e facendo
cauto uso del criterio di giudizio secondo cui “in materia di valutazione della
prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo
stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono
assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si
riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un
sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua
qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie
quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica,
trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso
circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di
regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse
comune” (Cass., sez. I, 10-05-1993, Algranati).
----------------------------------------
3. Ma, quand’anche si volessero
emarginare dal novero degli elementi valutabili le convergenti, sia pure
indirette, indicazioni del Giuffrè e del Lipari, dovrebbe escludersi, ad avviso
della Corte, che le specifiche dichiarazioni del Marino Mannoia non trovino
negli elementi acquisiti il necessario conforto estrinseco.
Attese le evidenziate
peculiarità del procedimento a carico dell’imputato, il contesto,
doviziosamente descritto nei motivi di gravame (ai quali è stato dato ampio
spazio), e, in quest’ambito, in particolare, la importanza del Presidente
Mattarella, pur offrendo una logica ragione del riferito, diretto
interessamento dell’imputato medesimo (ma si è già avvertito che si tornerà in
modo più analitico sulle ragioni che spinsero l’imputato ad incontrare
personalmente i mafiosi), non dovrebbe reputarsi sufficiente ad offrire il
necessario riscontro alle affermazioni del Marino Mannoia.
Tuttavia, come pure accennato,
le indicazioni di quest’ultimo, per le ragioni precisate (sintetizzabili nella
collocazione temporale delle stesse, che rendeva ancora difficile fare quel
passo, a differenza di come è avvenuto per quelle di più recenti collaboratori
di giustizia, rivelatrici, al contrario, di una spiccata – e, talora, anche
disinvolta - propensione ad accusare l’imputato), non partecipano di quelle
peculiarità, cosicché non appare consona la pedissequa applicazione dei
rigorosissimi criteri di giudizio già delineati.
Dunque, il generico contesto
appare, in questa occasione, valorizzabile al fine di assicurare una conferma
logica alla narrazione del Marino Mannoia, anche perché la gravità dei fatti
che stavano maturando e la eminente personalità del Presidente Mattarella
spiegano (ma, si torna a ribadire, sulla questione di dovrà ritornare più
avanti), in qualche modo, il personale intervento di Andreotti, che in altre,
contemporanee vicende, che pure interessavano particolarmente i mafiosi, non
risulta essere stato sollecitato (si veda, in particolare, quanto si dirà in
merito al caso Sindona).
Si potrà, però, obiettare che,
anche ad ammetterla, la plausibilità dell’interessamento diretto dell’imputato
nella vicenda non può tradursi tout court in una conferma degli incontri
di cui ha parlato il collaboratore, cosicché appare opportuno ricercare
ulteriori riscontri, che, peraltro, non potranno che essere indiretti – e, del
resto, è pacifico che il riscontro non debba essere costituito da elementi
idonei a provare autonomamente il fatto -.
----------------------------------------
4. Pregnante significato si può
attribuire, in merito, alla indicazione, da parte del Marino Mannoia,
dell’atterraggio di Andreotti all’aeroporto di Birgi, che, come bene
evidenziato nei motivi di gravame (ai quali ancora una volta può farsi rinvio
per evitare inutili ripetizioni), da una parte poteva apparire anomala essendo
lo scalo trapanese assai più distante dal luogo dell’appuntamento rispetto a
quello palermitano di Punta Raisi, ma dall’altra – particolare questo di cui
non può dirsi che il Marino Mannoia fosse al corrente – era ben giustificato,
in quanto garantiva la necessaria riservatezza del viaggio: l’aver riferito una
circostanza apparentemente anomala, rivelatasi, alla stregua dei successivi
accertamenti, pienamente congrua, accresce e convalida ab extrinseco la
attendibilità del collaboratore (per contro, a causa della intrinseca
equivocità del dato, può accordarsi una valenza solamente vaga, suggestiva, ma,
in definitiva, insufficiente al – fortunosamente accertato - atterraggio nel
medesimo aeroporto, nel periodo di tempo in questione, di un paio di velivoli
atti allo scopo, elemento sul quale i PM appellanti si sono diffusi con il
consueto scrupolo).
----------------------------------------
5. Volendo superare anche tale
importante elemento di conferma, si osserva che non può revocarsi in dubbio la
assoluta singolarità della inaudita rivelazione del Marino Mannoia, a tenore
della quale uno dei più eminenti e noti personaggi politici nazionali,
apparentemente estraneo all’ambiente siciliano, sarebbe “sceso” in Sicilia per
incontrare alcuni capimafia (Bontate ed Inzerillo in primo luogo) e per
chiedere spiegazioni sull’assassinio del Presidente della Regione Siciliana,
on. Pier Santi Mattarella: è evidente che il primo compito dell’interprete
chiamato a valutare la credibilità della medesima, stupefacente rivelazione è
quello di verificare se un fatto così eclatante trovi possibile supporto,
quanto meno generico, nella, non meno sorprendente, esistenza di relazioni fra
quel personaggio ed esponenti mafiosi.
Più specificamente, posto che
l’episodio si incentra su un incontro con esponenti mafiosi di primo piano,
appartenenti al gruppo di Cosa Nostra che può definirsi “moderato” e che già si
contrapponeva a quello dei “corleonesi”, incontro al quale Andreotti sarebbe
stato accompagnato dai cugini Salvo, un riscontro ultimativo deve, a parere
della Corte, riguardare due aspetti essenziali, la cui assoluta singolarità -
rafforzata, per quanto riguarda le relazioni con i Salvo, dalle recise
negazioni dell’imputato, il quale, come da lui stesso osservato, non avrebbe,
apparentemente, dovuto avvertire alcuna remora ad ammetterli - si traduce, di
per sé, in conferma:
a) la effettiva esistenza di
rapporti fra l’imputato e quegli esponenti mafiosi;
b) la effettiva esistenza di
legami fra i cugini Salvo e l’imputato, legami che vanno letti tenendo presente
quanto deve logicamente desumersi dalle costanti e recise negazioni dei
medesimi da parte dell’imputato. Ed infatti, se Andreotti ha ritenuto possibile
negare la conoscenza con i Salvo, deve ragionevolmente ritenersi che la stessa
non poteva essere notoria all’epoca delle affermazioni del Marino Mannoia e non
poteva, dunque, essere sfruttabile da chiunque per una maliziosa, falsa
delazione (e mette conto rimarcare come prima del Marino Mannoia nessuno avesse
parlato di rapporti diretti fra l’imputato ed i Salvo).
Sul primo punto si può
osservare che al di là della moltitudine di concordanti apporti di
collaboratori di giustizia che confermano, sia pure in termini indiretti, i
rapporti in questione, si possono focalizzare alcuni contributi più specifici,
che rendono concreto ciò che, per via dei certi, stretti legami fra Andreotti e
Lima e di quest’ultimo con quella frangia di Cosa Nostra e con i cugini Salvo,
sarebbe soltanto presumibile.
A) Ci si riferisce, in primo luogo,
alle dichiarazioni del collaboratore Tommaso Buscetta.
Quest’ultimo può essere
accomunato al Marino Mannoia sia per il risalente percorso collaborativo, che
solo nell’aprile del 1993 è approdato ad una franca rivelazione delle
conoscenze in merito ai rapporti fra esponenti politici e Cosa Nostra, sia per
la consolidata posizione di prezioso collaboratore da tempo residente fuori
dall’Italia, sia per la totale indipendenza dalla autorità nazionale del
proprio regime di vita – con la conseguente insussistenza di compiacenze volte
a procurarsi possibili benefici -, sia per la misura delle dichiarazioni, che
non si sono mai abbandonate a, sia pure indirette, indicazioni o illazioni in
ordine a favori procurati da Andreotti alla mafia al di fuori di un’unica
occasione, peraltro soltanto ventilata.
A tale proposito possono,
dunque, ripetersi le osservazioni formulate in merito alla elevata
attendibilità del Marino Mannoia con riferimento alle specifiche propalazioni
sul conto dell’imputato e si può aggiungere che dalle dichiarazioni dei testi
Martin e Petrucci si ricava che il Buscetta ebbe già a fare cenno ad Andreotti
– quale protagonista di rapporti con mafiosi - in tempi assai risalenti, che lo
pongono al riparo dal sospetto di aver coinvolto (falsamente) l’imputato solo
dopo che si erano diffuse (alla fine di marzo del 1993, con l’inoltro al Senato
della richiesta di autorizzazione a procedere) le notizie sulla clamorosa
inchiesta giudiziaria a carico del medesimo. Poco importa, al riguardo, che il
Martin sia entrato in contraddizione con il Petrucci e con lo stesso Buscetta
in ordine alla assunta disponibilità di quest’ultimo a parlarne, se richiesto,
in pubblico dibattimento, posto che sull’accenno ad Andreotti e sull’occasione
in cui lo stesso avvenne – mentre il Martin, preparando la deposizione del
collaboratore, lo ammoniva sulla necessità, inderogabilmente prevista dalla
normativa statunitense, di rispondere a tutte le domande dicendo la verità - si
registra una totale concordanza.
Del pari, oziose ed
inconducenti devono ritenersi le considerazioni critiche della Difesa vertenti
sulla omessa comunicazione alle competenti autorità statunitensi o al dr.
Giovanni Falcone del semplice accenno del Buscetta: senza voler indugiare sulle
spiegazioni fornite dal Martin e dal Petrucci e senza voler sottolineare che il
chiaro atteggiamento riottoso del collaboratore poteva dissuadere dal
diffondere una semplice allusione del medesimo, si deve, comunque, convenire
che la omessa esternazione della stessa a terzi, comunque si voglia valutare,
non influisce sulla storicità della medesima allusione.
Le rivelazioni, non
particolarmente ricche, che il Buscetta si è determinato, infine, a fare per la
prima volta nell’aprile del 1993 non sono, dunque, altro che la esplicitazione
dei fatti che stavano a base di quanto egli aveva semplicemente accennato
dinanzi al Martin ed al Petrucci.
Ora, è vero che le
dichiarazioni del Buscetta in ordine ad alcuni, anche importanti, dettagli di
quanto specificamente appreso direttamente dal Bontate e dal Badalamenti
rivelano un andamento contraddittorio e, talora, una consistente
approssimazione, frutto della comprensibile ed ammessa difficoltà di ricordare
con precisione, a distanza di parecchi anni, l’esatto tenore delle brevi frasi scambiate
con i predetti, e, tuttavia, al di là delle oscillazioni, esse evidenziano un
nucleo costante, che si può individuare:
nella esistenza di rapporti –
ancorché intermediati da terzi ed, in particolare, dai cugini Salvo - fra la
fazione mafiosa facente capo al Bontate ed al Badalamenti, da una parte, e
l’imputato, dall’altra;
nella esistenza di un incontro
avvenuto in Roma, avente, comunque, ad oggetto il processo a carico di
(Vincenzo e) Filippo Rimi, che aveva visto protagonista l’imputato, uno dei cugini
Salvo, il Badalamenti e Filippo Rimi.
In questa sede non interessa
approfondire particolarmente gli ulteriori dettagli delle varie dichiarazioni
del Buscetta, sui quali il Tribunale e le parti si sono ampiamente ed
analiticamente soffermati per evidenziarne discordanze ovvero sostanziali
convergenze, con un esercizio esegetico talora fin troppo cavilloso (per
esempio, la disquisizione sulla distinzione fra “studio” ed “ufficio” di
Andreotti, tra Cassazione e Corte di Appello romana che il Buscetta, uomo di
cultura giuridica tutt’altro che raffinata, poteva comprensibilmente
confondere), che, a parere della Corte, finisce con il perdere di vista la
realtà essenziale delle cose, alla quale si deve mirare per eludere oziosi
ragionamenti, che finiscono con lo smarrire il contatto con la concreta verità
processuale e con lo sconfinare nell’assolutamente opinabile.
Va, innanzitutto, chiarito che
il Buscetta sconta indiscutibili improprietà lessicali, suscettibili di
incidere sulla formazione dei suoi pensieri e, quindi, sulla formulazione delle
proprie affermazioni, rendendole involute, ambigue e di difficile comprensione
(un buon esempio è la seguente, testuale proposizione, che ha dato luogo a
lunghe dissertazioni: “E nel 1971 incontrando il Rimi all'Ucciardone mi dicono
che stanno aspettando per una sentenza che possa andare in Cassazione e
prosciogliersi per questa cosa”, frase nella quale, peraltro, la Difesa
arbitrariamente individua senz’altro la attesa di una sentenza della Corte di
Cassazione e non di una sentenza destinata successivamente ad essere vagliata
dalla Corte di Cassazione). Il dato suggerisce vieppiù la necessità di
analizzare le dichiarazioni del predetto nella loro complessiva sostanza e
sconsiglia, per converso, una indagine capillare e formale, che si soffermi su
ogni singolo passaggio e su ogni sfumatura.
Appare piuttosto evidente – e,
in definitiva, lo riconoscono i primi giudici, che non hanno ritenuto la
inattendibilità del collaboratore, ma anche la Difesa, che non ha risparmiato
critiche alla estrema confusione ed alle oscillazioni del medesimo – che il
Buscetta ricorda i colloqui con il Bontate ed il Badalamenti e, grosso modo,
l’oggetto degli stessi, ma, comprensibilmente, non serba precisa memoria, nel
dettaglio, dei loro esatti contenuti, spesso legati, nella sua narrazione,
all’uso di un termine anziché un altro (per esempio, “interessamento” e
“ringraziamento”), cosicché su questo punto le sue varie e talora
contraddittorie affermazioni restano condizionate a quanto, di volta in volta,
rammenta nel momento contingente, anche sulla scorta delle eventuali
suggestioni cui è, di volta in volta, sottoposto.
Del resto, si può
legittimamente affermare che la presenza delle oscillazioni ragionevolmente
esclude che il collaboratore abbia inventato quanto riferito: se le sue
indicazioni fossero state il deliberato parto di una maliziosa fantasia e
fossero state guidate da intenti persecutori nei confronti del sen. Andreotti,
egli, al di là di qualche marginale aggiustamento ed incoerenza, sarebbe
rimasto costantemente fedele alla versione originariamente immaginata e fornita
e non avrebbe palesato in seguito le oscillazioni e le incertezze determinate
da un ricordo comprensibilmente poco limpido sui dettagli.
Per esemplificare, se il Buscetta
avesse deliberato di affermare falsamente di aver appreso in termini certi che
era stato l’imputato a chiedere espressamente di sopprimere il Pecorelli non
avrebbe corretto le sue iniziali dichiarazioni (peraltro verbalizzate in modo
soltanto sintetico, metodo che non si addice alle dichiarazioni di un soggetto
così involuto come il Buscetta, in quanto suscettibile di tradirne l’effettivo
pensiero), ma le avrebbe costantemente reiterate; se il Buscetta avesse
deliberato di rivelare falsamente di aver appreso che l’imputato si era
adoperato per condizionare l’esito del processo Rimi e che il suo
interessamento era stato sollecitato in occasione del riferito incontro, non
avrebbe palesato le oscillazioni fra la sollecitazione ad intervenire ed il
ringraziamento per la fausta conclusione della vicenda, che appaiono alla Corte
il frutto di una autentica incertezza dello stesso dichiarante, come è provato
dalla significativamente generica formula di esordio (“in relazione
all'interessamento svolto da quest'ultimo per un processo in Cassazione
riguardante Rimi Filippo”).
Non può, poi, validamente
confutare l’esposto convincimento il fatto che il Buscetta abbia corretto
(secondo la Difesa, artatamente) talune sue dichiarazioni dopo aver appreso di
alcune indicazioni del Badalamenti: la circostanza che qualche correzione sia
stata operata conferma che il collaboratore ha profittato di qualche
indicazione esterna per chiarire i suoi ricordi, come detto non sempre limpidi
sui dettagli e sulla precisa collocazione temporale dei fatti.
Del resto, come accennato, la
stessa Difesa finisce con il convenire sulle incertezze del Buscetta in merito
ai precisi contenuti delle brevi conversazioni riferite (si veda il seguente
passaggio della memoria conclusiva: <Ed invero il collaboratore, dimostrando
di non essere affatto in grado di riferire se all’epoca del presunto incontro
il processo era già stato celebrato e se quindi Badalamenti intendeva
ringraziare il sen. Andreotti o se invece lo scopo dell’incontro era quello di
sollecitare un futuro intervento del sen. Andreotti in occasione di un processo
da celebrare, così si esprime: “certamente l’incontro era finalizzato ad
interessare Andreotti per un processo che riguardava Rimi o per ringraziarlo
per un interessamento avvenuto”. Conclusivamente sono destinati a fallire tutti
i tentativi diretti a sanare il contrasto sull’oggetto del colloquio
documentati nella rogatoria del 6.4.1993, atteso che il successivo verbale del
2.6.1993 attesta inesorabilmente tutte le incertezze nutrite da Buscetta.> -
pag. 216 -).
E’ evidente che le
indiscutibili incertezze sui dettagli non possono che riflettersi negativamente
sulla valenza probatoria degli specifici contenuti, oggetto delle oscillazioni,
dei riferiti colloqui fra il Buscetta, da una parte, ed il Bontate o il
Badalamenti, dall’altra: ne consegue che è difficile avvalersi delle
dichiarazioni in questione utilizzandole quali pregnanti elementi di prova
della effettiva commissione da parte dell’imputato delle specifiche condotte
ipotizzabili a carico del medesimo (l’effettivo intervento nell’“aggiustamento”
del processo Rimi; l’effettivo coinvolgimento, quale mandante, nell’omicidio
del giornalista Carmine Pecorelli).
Va lasciato a chi di competenza
il giudizio sull’eventuale coinvolgimento dell’imputato nell’assassinio del
Pecorelli, anche perché una compiuta verifica al riguardo non potrebbe
limitarsi, attraverso una ardua finzione dialettica, alla attendibilità del
Buscetta, ma entrerebbe inevitabilmente nel merito dei fatti e delle responsabilità.
In questa sede si può
brevemente osservare come la istruzione sul punto soffre di apporti - sui quali
insistono i PM appellanti e che, talora, sono stati giustamente trascurati dal
Tribunale - tutt’altro che esenti da incongruenze e contraddizioni e, in
qualche caso (come le deposizioni dei giornalisti), scarsamente conducenti in
relazione allo specifico tema di prova.
In particolare, si può
ricordare come sull’atteggiamento del gen. Dalla Chiesa nei confronti di sen.
Andreotti nel periodo precedente l’omicidio Pecorelli possano registrarsi le
contraddittorie indicazioni del m.llo Incandela, che ha parlato di un
particolare accanimento dell’ufficiale contro l’uomo politico, e del teste
Fernando Dalla Chiesa, che, nell’ambito di una complessiva smentita delle
affermazioni del primo, dalle quali, a suo dire, emergeva un ritratto del padre
del tutto contrastante con quanto gli constava e con quanto aveva potuto
apprendere dai collaboratori del medesimo, ha negato di essere in alcun modo a
conoscenza di attriti fra il genitore e l’imputato (<<AVVOCATO BONGIORNO:
No, no, ci interessava la notte anche perche' gia' e' acquisito al fascicolo
del dibattimento, il Tribunale -INCOMPRENSIBILE- le dichiarazioni di
Evangelisti, su quello che sarebbe avvenuto la notte del primo ottobre.
Comunque, sempre... noi abbiamo per ora escluso, abbiamo escluso che a lei sia
stato riferito da collaboratori o anche da sorelle o da terzi che suo padre
fosse in possesso di queste carte e che ne avesse dato una parte al senatore
Andreotti. Io comunque le chiedo anche un altro aspetto della vicenda e cioe'
se in quel momento, ripeto siamo nel '78, suo padre aveva delle ragioni, delle
... delle ragioni, vi erano delle circostanze che avrebbero indotto suo padre a
non dare tutti i documenti al senatore Dalla Chiesa... al senatore Andreotti.
Che lei sappia c'erano delle ragioni per le quali voleva sottrarre del
materiale, per le quali provava del risentimento? Nel '78 siamo. - DALLA CHIESA
FERNANDO: No, no. - AVVOCATO BONGIORNO: Nel '78 no. - DALLA CHIESA FERNANDO:
Ragioni di attrito... - AVVOCATO BONGIORNO: Ecco, ragioni di attrito. - DALLA
CHIESA FERNANDO: No. - AVVOCATO BONGIORNO: Perche' tra l'altro, proprio su
queste ragioni di attrito e sempre su questo argomento, abbiamo avuto una
deposizione in questo processo in cui si e' parlato di una sorta di incontro di
Teano e di riappacificazione a seguito delle consegne di queste carte, ecco
perche' io le chiedo se per caso c'era un contrasto nel '78 che poi puo' essere
stato sanato da questa consegna di carte. Volevo sapere se lei era a conoscenza
che nel '78 c'era un contrasto. - DALLA CHIESA FERNANDO: Guardi, no.>>).
Conforme alla indicazione del
teste Dalla Chiesa è la testimonianza dell’ex Ministro Virginio Rognoni, il
quale ha riferito che il gen. Dalla Chiesa gli aveva sempre parlato in termini
positivi dell’imputato (<<ROGNONI VIRGINIO: Io ho premesso prima che il…
il… il Generale Dalla Chiesa, tra l’altro, mi ebbe sempre a parlare in termini
positivi del Gene… del Presidente Andreotti. - PUBBLICO MINISTERO: No, questo
lei non l’ha detto. Ha detto il contrario, che Andreotti le aveva parlato in
termini positivi di Dalla Chiesa. VOCI FUORI MICROFONO - ROGNONI VIRGINIO: Beh,
colgo l’occasione per dire anche la reciproca… - AVVOCATO COPPI: E comun… e
comunque non ha detto questo. - PRESIDENTE: Lo ha detto. - ROGNONI VIRGINIO:
Comunque vale la reciproca.>>).
Più ambigue appaiono le
indicazioni della teste Setti Carraro, la quale, nell’ambito di una deposizione
non immune da incongruenze, ha, da una parte, riferito che il genero, gen.
Dalla Chiesa, ammirava e stimava l’on. Andreotti, che considerava addirittura
il solo vero uomo politico di quel periodo (<<AVV. COPPI: Eh, lei nel
verbale del 15 Aprile del '93, sempre nello stesso verbale dice: sempre e
secondo quanto mi disse Emanuela, quindi parole che... - SETTI CARRARO: Esatto,
esatto. - AVV. COPPI: Mi segue? Parole che sua figlia le disse, il generale
considerava Andreotti l'unico vero politico italiano di quel periodo e si era
recato a trovarlo diverse volte. - AVV. COPPI: Conferma quindi, si ricorda? -
SETTI CARRARO: Esatto, si. Si, si, confermo. - AVV. COPPI: Si ricorda che sua
figlia le disse questo. - SETTI CARRARO: Certo.>>) ed escluso di aver mai
appreso dalla figlia che lo stesso ufficiale coltivasse l’intento di
“incastrare” l’imputato (<<AVV. COPPI: Sua figlia le ha mai detto, sua
figlia le ha mai detto che il Generale Dalla Chiesa intendeva incastrare il
senatore Andreotti? - SETTI CARRARO: No, mai assolutamente.>>); per altro
verso, la stessa teste, con affermazione da valutare con estrema cautela per le
ragioni ampiamente evidenziate dal Tribunale, ha tardivamente indicato
nell’imputato l’uomo politico che nel corso di una conversazione familiare lo
stesso gen. Dalla Chiesa aveva negativamente descritto come soggetto di cui non
ci si poteva fidare (<<PRESIDENTE: Lei deve ricordare, se ricorda, dire
le cose con esattezza. Lei disse in quella occasione: "nel corso di una
conversazione, dai toni familiari, Emanuela parlò di un uomo politico che
allora faceva parte del Governo e che non... e del quale non riesco a ricordare
il nome. Il generale osservò che di quell'uomo politico non ci si poteva
fidare, Emanuela gli chiese che cosa ne sapesse lui ed egli rispose con un
sorriso un pò ironico. Tutte queste cose io le so". - SETTI CARRARO: Io
confermo. - PRESIDENTE: Conferma che cosa? - SETTI CARRARO: Confermo questo che
ho detto e confermo che oggi ricordo e che questo nome era Andreotti.>>).
Contrariamente alle deduzioni
dei PM appellanti, che ancora una volta incorrono nell’errore di una lettura
parziale ed unilaterale delle risultanze processuali, una opinione non negativa
del Generale sull’Andreotti si coglie anche nella pagina del diario del 6
aprile 1982, nella quale il primo, pur menzionando gli interessi elettorali
siciliani del secondo, gli rimprovera una sottovalutazione del fenomeno mafioso
più che una maliziosa connivenza con lo stesso (“[…] Sono convinto che la
mancata conoscenza del fenomeno, anche se mi ha voluto ricordare il suo lontano
intervento per chiarire la posizione di Messeri a Partinico, lo ha condotto e
lo conduce ad errori di valutazione di uomini e circostanze.[…]”), giudizio
che, come avanti si dirà, può essere, almeno in parte, condiviso.
Altro momento di possibile
incompatibilità fra i diversi apporti accusatori concerne il possesso o meno,
da parte del gen. Dalla Chiesa, di una copia più completa del memoriale
dell’on. Moro, che il predetto non avrebbe consegnato alla Magistratura e
neppure dato in visione all’on. Evangelisti ed all’on. Andreotti: alla negativa
indicazione proveniente dal m.llo Incandela, secondo cui l’Ufficiale ricercava
spasmodicamente quei documenti per “incastrare” l’imputato, si contrappone la
testimonianza della Setti Carraro, dalla quale si desume, in sostanza, che il
gen. Dalla Chiesa era in possesso degli stessi documenti, che non avrebbe
integralmente consegnato alla Magistratura ed a Andreotti dopo averli rinvenuti
presso il covo delle Brigate Rosse di via Monte Nevoso.
Ma, al di là di tali fugaci
notazioni, che evidenziano come l’accertamento processuale incontri, sul punto,
notevolissime difficoltà, legate anche alla, a tutto volere concedere, non
tranquillizzante attendibilità delle dichiarazioni o dei ricordi di alcuni testi,
si può rilevare che gli attacchi e le insinuazioni che compaiono negli articoli
del Pecorelli richiamati dai PM appellanti rendono plausibile un malumore, un
fastidio, una inquietudine di Andreotti o, comunque, dell’entourage del
medesimo.
In particolare, che nell’ambito
degli stretti sodali dell’imputato (che erano, peraltro, in rapporti con i
cugini Salvo) vi fosse, quanto meno, una attenzione per il Pecorelli e per le
iniziative giornalistiche del medesimo si può ricavare dalle dichiarazioni rese
il 2 maggio 1980 al magistrato inquirente di Roma dall’on. Franco Evangelisti,
confermate in più occasioni dal medesimo (deposizioni del 20 novembre 1980 e
del 28 maggio 1993), dichiarazioni delle quali si riportano i seguenti,
eloquenti passi: <D.R.: Prendo visione di una copertina di OP, relativa
al n. 5 del 06.02.79 titolata “Gli assegni del Presidente”. Preciso tutto
quanto rammento sull’episodio. Verso la fine del gennaio 1979, il dottor
Claudio Vitalone, magistrato alla Procura di Roma mi riferì di una cena –
svoltasi, credo, presso il Circolo dei Piemontesi, a corso Vittorio, in Roma -
alla quale egli aveva partecipato insieme al gen. Della Guardia di Finanza Lo
Prete (se non erro), il Pecorelli e – ritengo – anche Walter Bonino. Durante
tale cena (di cui non ricordo gli altri partecipanti o addirittura non l’ho mai
saputo) il Pecorelli si era lamentato molto di me, sostenendo che io non lo
aiutavo in nessun modo e che – pertanto – egli avrebbe attaccato l’on.
Andreotti sul suo settimanale. Il Pecorelli aveva dichiarato di avere già
preparato una copertina intitolata all’allora Presidente del Consiglio
Andreotti. Vitalone mi disse anche che aveva convinto il Pecorelli a non dar
corso all’attacco e mi fece mandare due copie di detta copertina. […] D.R.: A
proposito dell’intestazione della copertina suddetta, preciso che il dr.
Vitalone nulla mi disse a proposito del merito dell’articolo richiamato ed io
nulla gli chiesi. Egli rimase sorpreso del fatto che io avessi rapporti con il
Pecorelli senza che gliene avessi mai parlato. Anche nel successivo contatto
con il Pecorelli non ritenni di chiedergli spiegazioni sul contenuto
dell’articolo annunziato in copertina, perché sono certo che si trattasse di
rielaborazione anzi di tentativo di rielaborazione di una vecchia notizia (di
non più di dieci righe) relativa ad alcuni assegni del Banco di S. Spirito che
– in maniera tortuosa ed indiretta – implicavano la persona dell’on. Andreotti.
Mi riservo di riesaminare i miei appunti e di fornire il trafiletto di cui ho
parlato.>.
Non rileva, poi, in alcun modo
se gli attacchi e le insinuazioni del Pecorelli avessero o meno effettivo
fondamento o fossero semplici illazioni del giornalista assassinato, essendo
essi, tuttavia, suscettibili di destare qualche allarme o qualche fastidio in
chi veniva preso di mira o nella cerchia dei di lui sodali.
Ne consegue la sostanziale
inutilità di tutta la defatigante indagine vertente sulle differenze dei due
diversi “memoriali” dell’on. Moro, sulla maggiore o minore lesività per la
figura di Andreotti del contenuto di quello dattiloscritto dai brigatisti rossi
(rinvenuto nel 1978) o di quello manoscritto dallo stesso on. Moro (rinvenuto
nel 1990) - ma, sul punto, è difficile confutare le considerazioni del
Tribunale e gli esiti della accuratissima indagine della Difesa -, sulla
esistenza o meno di una più ampia, mai rinvenuta, copia dello stesso memoriale,
della quale, comunque, non risulta provato che il Pecorelli avesse il possesso
o di cui Andreotti o i suoi amici avessero contezza (il che era indispensabile
per valutare eventuali pericoli legati alla pubblicazione).
Ma la sostanziale inutilità
della stessa indagine scaturisce ancor prima da un realistico approccio alle
dichiarazioni del Buscetta: le oscillanti, vaghe e confuse affermazioni di
costui concernenti il movente dell’assassinio del Pecorelli (eloquente è la
sintetizzazione nel verbale del 6 aprile 1993 della prima dichiarazione sul
punto del Buscetta: <Secondo quanto mi disse Badalamenti, sembra che
Pecorelli stesse appurando "cose politiche" collegate al sequestro
Moro.>) dimostrano, infatti, come il collaboratore avesse, in proposito,
cognizioni soltanto approssimative e lacunose, colmate, di volta in volta, alla
rinfusa da contraddittorie indicazioni (incentrate ora su fatti segreti che
ruotavano attorno al sequestro Moro, ora sul possesso da parte del Pecorelli di
documenti o, addirittura, di “bobine”), probabilmente desunte anche da
frammentarie informazioni ed ipotesi attinte dai mass media.
In buona sostanza: se vi è
traccia di attacchi di diversa natura che il Pecorelli portava o si proponeva
di portare all’imputato, magari anche occasionati da qualche contenuto del
pubblicato “memoriale” Moro (si pensi, per esempio, all’affare Italcasse),
dalle dichiarazioni del Buscetta non può trarsi una seria indicazione che
suggerisca eventuali, effettive conoscenze di segreti legati al sequestro
dell’on. Moro ed al “memoriale” del medesimo.
Allo stesso modo, nessuna
certezza in proposito possono, comunque, consentire gli altri, largamente
contraddittori, elementi di prova addotti dai PM.
Anche emendato dagli incerti e
contradditori apporti, il quadro delineato conferisce, comunque, plausibilità
alla eventualità che qualche zelante sodale dell’on. Andreotti, che coltivava
stretti rapporti con i Salvo, abbia esternato (pur, in ipotesi, senza averne
ricevuto alcuna richiesta) lamentele sulla attività giornalistica del Pecorelli
e che i Salvo abbiano ritenuto di agevolare l’uomo politico inducendo i loro
amici mafiosi Bontate e Badalamenti a sopprimere il predetto per favorire
l’imputato.
D’altronde, ciò che in questa
sede conta non è tanto la positiva dimostrazione della attendibilità specifica
dei contenuti delle indirette ed approssimative affermazioni del Buscetta
riguardanti, in particolare, le causali dell’omicidio Pecorelli, ma, appunto,
la astratta plausibilità della vicenda e la conseguente assenza di elementi che
possano giustificare un giudizio negativo sulla complessiva affidabilità del
nucleo centrale delle dichiarazioni del collaboratore che qui interessa mettere
in risalto e che deve individuarsi nei seguenti fatti: Pecorelli,
nell’esercizio della sua attività di giornalista, dava o poteva dare fastidio
ad Andreotti; Pecorelli è stato soppresso per ordine dei capimafia Stefano Bontate
e Gaetano Badalamenti, su sollecitazione dei Salvo, per favorire Andreotti.
Quanto all’eventuale
condizionamento dell’esito del processo Rimi, si può subito avvertire,
richiamando quanto già accennato, che l’episodio indirettamente riferito dal
collaboratore non assicura affatto la prova della effettività di un intervento
dell’imputato volto a pilotare quel verdetto, non essendo, in ogni caso, quanto
narrato – vuoi che si propenda per la richiesta di “interessamento”, vuoi che
si opti per la esternazione di un “ringraziamento” - incompatibile con un
attivarsi soltanto simulato del predetto e con un merito indebitamente
acquisito nei confronti dei mafiosi, atteggiamento a mezzo del quale il
medesimo ha, in ipotesi, mandato avanti il suo disegno di conseguire, senza, in
realtà, “sporcarsi le mani”, benemerenze presso gli interlocutori siciliani
(analogamente a quanto, secondo la definitiva prospettazione degli stessi PM,
avrebbe fatto circa dieci anni dopo, in relazione alla vicenda del maxiprocesso
- vedasi infra -).
Al riguardo logicamente
rilevano le doviziose notazioni del Tribunale circa il contenuto delle relative
sentenze (si veda la relativa trattazione svolta nel capitolo IX della
appellata decisione), essendo, tra l’altro, fin troppo evidente che lo snodo
essenziale del processo Rimi è stata la decisione di annullamento pronunciata
dalla Corte di Cassazione il 3 dicembre 1971 e non già quella emessa, in sede
di rinvio, dalla Corte di Assise di Appello di Roma il 13 febbraio 1979 e
dovendosi, per di più, registrare la totale assenza di elementi specifici che
consentano, in qualche modo, di dare corpo ad un effettivo collegamento fra
l’imputato ed i componenti dei collegi giudicanti interessati.
Quello che, però, non si può
obliterare è che le propalazioni, sia pure indirette, di altro storico
collaboratore, della cui attendibilità, in ordine ai ricordati contenuti
sostanziali, non vi è ragione di dubitare anche per la risalente allusione alla
vicinanza di Andreotti ai mafiosi, assicurano, in ogni caso, una autonoma
conferma della esistenza di quei singolarissimi rapporti, che costituiscono il
necessario presupposto dell’episodio narrato dal Marino Mannoia: in altri
termini, sfrondate dalle parti inficiate dalle incertezze, non può dubitarsi
che le dichiarazioni del Buscetta attestino, comunque, che egli ebbe ad
apprendere dai più importanti capi dello schieramento “moderato” di Cosa
Nostra, il Bontate ed il Badalamenti, che costoro avevano intrattenuto
rapporti, quanto meno indiretti, con Andreotti e che in una occasione, in
relazione al processo Rimi, lo stesso Badalamenti aveva personalmente
incontrato l’imputato in compagnia del cognato, Filippo Rimi, e di uno dei
cugini Salvo.
Inconducenti e sintomaticamente
cavillosi, pure nel quadro delle evidenziate, pacifiche incertezze ed
imprecisioni del Buscetta, appaiono alcuni rilievi mossi dalla Difesa in ordine
alla congruità logica del racconto del collaboratore.
E’ stato osservato, in
particolare, che abbinando la ricostruzione temporale proposta dal PM al
racconto del Buscetta, si dovrebbero conferire contorni piuttosto surreali al
riferito incontro Andreotti-Badalamenti, in quanto, a poche settimane
dall’omicidio Pecorelli si sarebbero riuniti, senza fare alcun cenno al
predetto ed al piano per sopprimerlo, uno degli organizzatori del delitto
(Badalamenti), uno dei mandanti (Salvo) ed il soggetto che ne avrebbe
beneficiato (Andreotti): non si comprende, però, come possano ricavarsi dalla
circostanza elementi che inficino la narrazione del collaboratore, né la
ragione per cui si sarebbe dovuto parlare (ammesso che fosse stato già
elaborato) del piano per sopprimere il Pecorelli, in merito al quale può
esprimersi riserva circa la stessa consapevolezza da parte dell’imputato (che
alla Corte, come già si avrà modo di osservare nella parte della sentenza che
verrà dedicata alla crisi dei rapporti fra l’imputato e Cosa Nostra, non pare
affatto persona che ammetta il ricorso a metodi cruenti per liberarsi dei
possibili avversari).
E’ stato rilevato che il Buscetta,
differenziandosi marcatamente dagli altri collaboratori, avrebbe tratteggiato
la figura del sen. Andreotti come quella di un soggetto incauto e sprovveduto,
incurante di adottare ogni cautela per evitare di essere visto in compagnia del
capomafia Badalamenti: ma Roma non è Cinisi (paese siciliano di residenza del boss)
e neppure Palermo e Badalamenti non era un personaggio famoso dalla
inconfondibile fisionomia, cosicché non si comprende come l’accesso nello
studio di Andreotti del Badalamenti medesimo – accesso del quale il
collaboratore non ha affatto precisato le modalità e gli orari, che, in
ipotesi, possono essere stati debitamente discreti -, dovesse essere
immediatamente percepito da eventuali terzi, che non avevano certo occasione di
ravvisare in quello che era un anonimo visitatore un capomafia siciliano.
Non ci si intrattiene, poi, sui
rilievi difensivi concernenti la conducenza delle indicazioni fornite da altri
collaboratori a proposito dell’interessamento dei mafiosi per “aggiustare” il
processo Rimi: si tratta di indicazioni che sono frutto di notizie indirette ed
assai risalenti, non immuni da eventuali errori di dettaglio e da possibili
contraddizioni, ma la coralità delle stesse deve essere valutata come una
conferma del particolare impegno profuso – in particolare, proprio dal
Badalamenti, cognato di Filippo Rimi – per un esito favorevole di quella
vicenda processuale.
Lo stesso Tribunale, del resto,
pur all’esito della penetrante analisi critica alla quale ha sottoposto le
dichiarazioni del Buscetta, ha finito con il riconoscere che le contraddizioni
del medesimo erano verosimilmente dovute anche al lungo arco di tempo trascorso
dall’epoca dei colloqui del collaboratore con il Bontate ed il Badalamenti
(risalenti ai primi anni ’80) e che non vi era prova che il predetto avesse
mentito inventandosi conversazioni, in realtà, mai avvenute.
I primi giudici hanno,
peraltro, rilevato che la carenza di concreti ed apprezzabili elementi di
riscontro escludeva che fosse stata acquisita prova certa che i fatti riferiti
al Buscetta dalle sue fonti fossero corrispondenti al vero: ma, trascurando il
fatto che non si scorgono decisive ragioni che potessero giustificare false
confidenze dei due capimafia al collaboratore, si può ribadire che la conclusione
del Tribunale può, a tutto concedere, essere accettata con riguardo agli
specifici comportamenti delittuosi attribuiti o attribuibili ad Andreotti (il
concorso morale nell’omicidio Pecorelli; l’effettivo intervento volto ad
“aggiustare” il processo Rimi), ma lo stesso non può farsi con riferimento alle
relazioni dell’imputato con gli esponenti dell’“ala moderata” di Cosa Nostra,
che trovano rispondenza in svariate e concrete emergenze processuali e, fra
tutte, in primo luogo, quelle desumibili dalle affermazioni del Marino Mannoia,
testimone oculare di un incontro.
Le inaudite dichiarazioni con
cui lo stesso Marino Mannoia ha riferito per la prima volta nell’aprile del
1993 dell’incontro, al quale aveva direttamente assistito, fra l’imputato ed il
Bontate, agevolato dai cugini Salvo, non costituiscono, dunque, una
indicazione, stupefacente ai limiti dell’incredibile, che cade in un deserto
probatorio ed in esso sia destinata a scomparire: esse, per contro, trovano
piena plausibilità e logico supporto non solo e non tanto nella, piuttosto
diffusa, conoscenza, all’interno del sodalizio mafioso, della “vicinanza” al
gruppo Bontate-Badalamenti di Andreotti, quanto nelle autonome dichiarazioni
del Buscetta, relative ad episodi diversi, che sciolgono il nodo della
apparente inverosimiglianza delle prime, confermando, comunque, la conoscenza,
sintomaticamente negata dall’imputato, fra quest’ultimo ed i Salvo e le
relazioni intrattenute dal medesimo con i capimafia della fazione “moderata” di
Cosa Nostra.
B) Ancorché, per le svariate
oscillazioni ed approssimazioni del Buscetta, si volesse dissentire sulla
efficacia corroborativa delle richiamate indicazioni del medesimo, non
potrebbe, comunque, disconoscersi che una ulteriore – beninteso, sempre
indiretta - conferma alle affermazioni del Marino Mannoia provenga dalle
dichiarazioni di Giovanni Brusca, il quale, a differenza dei primi due
propalanti, non è un collaboratore della prima ora, non è astrattamente immune
dal possibile condizionamento esercitato dalla diffusa conoscenza del
procedimento a carico del sen. Andreotti e dei temi di prova relativi, non è
virtualmente esente dal sospetto di perseguire benefici processuali e
personali, dipendenti anche dall’apparato inquirente: per il predetto, in buona
sostanza, potrebbero teoricamente valere le peculiarità già delineate in
premessa e le conseguenti, massime cautele da adottare nel vagliare le sue
dichiarazioni.
Posto ciò in termini astratti,
scendendo nel concreto deve evidenziarsi che il Brusca non può essere
legittimamente sospettato di intenti persecutori nei confronti del sen.
Andreotti o di interessate compiacenze verso gli inquirenti.
In proposito è sufficiente
rilevare che, quando erano già notorie le propalazioni di Baldassare Di Maggio
sull’episodio forse più eclatante addotto dalla Accusa, costituito dal presunto
incontro dell’imputato con Salvatore Riina in casa di Ignazio Salvo,
propalazioni che il Brusca aveva avuto modo di considerare con attenzione –
tanto che, all’epoca in cui era spinto dal confessato intento di sbugiardarlo,
aveva concluso che sul punto le affermazioni del Di Maggio era deboli ed
attaccabili -, lo stesso Brusca ha riferito di nulla sapere in merito,
aggiungendo perfino di aver interrogato al riguardo Paolo Rabito – che, secondo
il Di Maggio, nell’occasione avrebbe svolto le consuete mansioni di portinaio
in casa di Ignazio Salvo – e di averne ricevuto risposta negativa.
Lungi, dunque, dall’assecondare
l’assunto accusatorio rispetto ad un avvenimento di assoluta rilevanza probatoria,
il Brusca non solo ha escluso di esserne venuto, in qualche modo, a conoscenza
(cosa che egli avrebbe potuto, in ipotesi, agevolmente affermare senza
rischiare di essere smentito – sarebbe stato sufficiente, per esempio,
riportare un breve accenno diretto del Riina, con il quale il collaboratore
aveva intrattenuto serrati rapporti proprio in relazione alla fase finale della
vicenda del maxiprocesso, che non poteva non essere stato oggetto del presunto
colloquio fra l’imputato ed il capomafia -), fornendo così, stante la sua
posizione di vertice in Cosa Nostra ed attesa la sua intima parentela con altri
propalanti, i suoi fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore, valido argomento logico
alla tesi difensiva, ma non ha esitato a riferire un elemento astrattamente
idoneo a contraddire lo stesso assunto, menzionando la negativa risposta del
Rabito, sia pure, come più avanti si vedrà, non mancando di prospettare il
dubbio che lo stesso Rabito fosse stato nell’occasione reticente.
Né può dirsi che la negazione
del Brusca sia semplicemente il deliberato frutto della pervicace volontà di
smentire il Di Maggio, che egli, per sua stessa ammissione, aveva, fino ad un
certo momento, coltivato e, quindi, abbandonato: a parte che detti, iniziali
intendimenti sono stati lealmente confessati, mette conto sottolineare come il
Brusca abbia riconosciuto in termini espliciti che, per quanto aveva avuto modo
di desumere dalle sue conoscenze, il Di Maggio aveva, di massima, sempre detto
la verità (<<AVV. SBACCHI: Senta, ma lei a queste dichiarazioni di Di
Maggio credeva o non credeva? - BRUSCA G.: Come? - AVV. SBACCHI: Credeva o non
credeva alle dichiarazioni di Di Maggio? - BRUSCA G.: Ma guardi, io non so se
ci credo o non ci credo, io ci dico che Di Maggio fino alla giornata, per
quello che ha raccontato, mi consta, tranne qualche piccola cosa, la verità. -
AVV. SBACCHI: Stiamo parlando delle dichiarazioni di Di Maggio sul Senatore
Andreotti. - BRUSCA G.: Ma quelle sono ipotesi mie, non posso rispondere alle
ipotesi mie.>>) ed abbia precisato di non essere in grado di escludere
che anche sull’episodio in questione il predetto avesse riferito il vero
(<<AVV. COPPI: Con il permesso del Tribunale sono costretto a ripetere
una parola non molto elegante da lei usata. Lei è andato però ancora oltre,
perchè non solo ha definito una stupidaggine queste cose, ma lei ha detto che
il fatto del bacio è una "stronzata" e che si riservava poi di
spiegare le ragioni per la quale questo fatto, che non voglio più ridefinire
con i suoi termini, doveva essere considerato tale. Lei conferma di avere usato
addirittura questa parola che io oggi ho ripetuto? - BRUSCA G.: Sì, siamo
sempre lì. - AVV. COPPI: Siamo sempre lì. Comunque mi conferma di avere
usato... - BRUSCA G.: Sì. - AVV. COPPI: Non per questo adesso lei lo ritratta.
- BRUSCA G.: Non lo ritratto. Non sono in condizioni nè di smentirlo neanche di
confermarlo, no lo ritratto. Cioè io volevo portare quel mio progetto avanti,
però non sono in grado di smentirlo.>>).
Il Brusca, poi, non si è abbandonato
a inventare di essere a conoscenza di leggi o provvedimenti favorevoli a Cosa
Nostra emessi per intervento dell’imputato, avendo, al contrario, affermato di
non esserne al corrente (<<AVV. COPPI: Quindi, lei non mi sa dire di
legge favorevoli alla Mafia promosse da Andreotti alla stessa stregua di come
dopo ha promosso leggi sfavorevoli, decreti, grazie in favore di questo o quel
soggetto mafioso, non mi sa dire nulla?... - BRUSCA G.: No, no non le so dire
niente. - AVV. COPPI: Di provvedimenti adottati da Andreotti in favore... -
BRUSCA G.: No. - AVV. COPPI: Di Cosa Nostra? Va bene. Mi sa dire, che cosa
avrebbe comunque ottenuto comunque in cambio il senatore Andreotti oltre i
voti? Ha avuto denaro, ha avuto, oltre... oltre l'appoggio politico di cui voi
parlate perlomeno fino al 1987, in cambio il senatore Andreotti, cosa avrebbe
ottenuto? - BRUSCA G.: Avvocato, se mi dice i fatti particolari, non so niente,
Salvatore Riina, ogni volta che faceva un omicidio di un certo livello, dice:
ora i "cucini", cioè i cugini Salvo se vanno da Lima, da Andreotti e
si vanno a prendere il merito.>>).
Le stesse, piuttosto vaghe ed
incerte, affermazioni in ordine alla bocciatura dell’accesso del dr. Giovanni
Falcone a capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo sembrano essere
state ricondotte ad – insondabili e dubbi - interessi personali di Andreotti
piuttosto che ad un interesse di Cosa Nostra (<<PM SCARPIN.: Ho capito.
Un'altra cosa. Lei nel rispondere alle domande della Difesa, arrivato ad un certo
punto, ha detto o ha espresso questo concetto che i primi segnale di crisi,
diciamo del rapporto tra Cosa Nostra e Andreotti, lei li verifica quando inizia
il maxi-processo. Però stamattina ha anche detto che Ignazio Salvo le comunicò
che Andreotti e Vitalone erano intervenuti per non fare nominare Falcone a
Consigliere Istruttore, e qui siamo nel 1988, e poi ha anche detto degli
interventi di Lima a proposito dell'assegnazione degli appalti SIRAP e lì siamo
nel 1990-1991. Tenuto conto quindi, che, già nel 1988 il rapporto tra Andreotti e Ignazio Salvo per
quello che le comunica direttamente Ignazio Salvo, cioè che Andreotti è
intervenuto per non fare nominare Falcone a Consigliere Istruttore, è in piedi
e Andreotti, per quello che le comunica Ignazio Salvo, è intervenuto per questo
motivo, come fa lei a dire che il rapporto tra Andreotti e Cosa Nostra era già
entrato in crisi all'inizio del maxi processo? Non so se sono stato chiaro. Il
maxi processo inizia nell'86, nell'88 lei sa, perché le comunica Ignazio Salvo
che Andreotti si è attivato per non fare nominare Falcone Consigliere
Istruttore e quindi per fare un favore a Cosa Nostra, sono due cose che non
sono compatibili tra di loro. E' chiaro il concetto? - BRUSCA G.: Ma io credo
di avere dato una risposta chiara, però la
ripeto. Quando io porto la notizia a Salvatore Riina per dire si stanno interessando per non
fare nominare il Consigliere Istruttore Giovanni Falcone, porto la risposta e
Salvatore Riina dice "per quando vogliono loro per i fatti suoi sono in
condizione di potersi risolvere i problemi quando vogliono e come vogliono, per
noi non si vogliono bruciare, non si vogliono mettere le mani avanti". Non
so se sono stato chiaro. Cioè dice "quando loro vogliono, sono sempre in
condizione di sistemarsi e aggiustarsi le cose, che a me non mi interessa che
lui blocchi la candidatura di Giovanni Falcone a Capo Ufficio Istruzione, tanto
io lo devo sempre uccidere, a me mi interessa che lui si interessi per
sistemare il maxi processo", cosa che lui non voleva fare.>>).
In conclusione, valorizzando i
rassegnati elementi (sui quali, come anticipato, la Difesa significativamente
tace) possono senz’altro superarsi i profilati, pur astrattamente legittimi,
elementi di sospetto sulla personale attendibilità del Brusca in merito alle
specifiche dichiarazioni riguardanti il sen. Andreotti e la notazione, che – si
ribadisce - comporta la chiara esclusione di ogni significativa compiacenza
verso le tesi degli inquirenti, consente di respingere recisamente la prospettazione
difensiva volta a privilegiare la attendibilità delle affermazioni iniziali del
Brusca medesimo - che egli ha esplicitamente e reiteratamente ammesso essere
state funzionali al malizioso disegno, poi abbandonato per una sincera
collaborazione, di mettere a repentaglio la attendibilità dell’odiato Di Maggio
-, affermazioni che sarebbero state successivamente modificate per assecondare
le esigenze della Accusa.
Ora, anche omettendo di
considerare che il Brusca, al pari di svariati altri collaboratori, ha
dichiarato di avere avuto, sia pure indiretta, conoscenza delle relazioni fra
Andreotti ed il gruppo Bontate/Badalamenti, precisando di averle apprese dai
discorsi del padre e di Salvatore Riina (<<BRUSCA G.: Mio padre con
Salvatore Riina, cioè commentavano, io ascoltavo e sentivo
per dire Don Tano, Don Stefano fanno e sfanno quello che vogliono con i
cugini Salvo, con Andreotti... - PRESIDENTE: Quando glielo diceva queste cose
suo padre? - BRUSCA G.: No, quando me lo dicevano, siccome spesso e volentieri
io assistivo o perché eravamo in macchina che li stavo accompagnando in qualche
posto e loro poi commentavano, o quando ci vedevamo in campagna in Contrada
Dammusi, cioè spesso e volentieri io ascoltavo i suoi commenti o i suoi... -
PRESIDENTE: Discorsi. - BRUSCA G.: I suoi discorsi. - PM NATOLI: E quindi la
frase che lei ricorda è questa che ha testè ripetuto? - BRUSCA G.: Sì. -
PRESIDENTE: Quindi in quali anni li sentiva queste parole? - BRUSCA G.: Nel 78,
nel '77, '79, '76, questo periodo, Signor Presidente.>>), relazioni che
provocavano la irritazione ed il risentimento degli esponenti della fazione dei
“corleonesi”, i quali ne erano tagliati fuori, si può citare lo specifico
episodio riguardante la esplicita frase con cui Nino Salvo replicò alle sollecitazioni
ad interessarsi per l’“aggiustamento” del processo per l’omicidio del cap.
Basile recategli dallo stesso Brusca: nell’occasione il Salvo accampò
difficoltà e citò, per contro, il successo ottenuto, in altri tempi, nel
processo Rimi, per il quale era riuscito a far intervenire l’on. Andreotti
(<<PM: Ho capito. Poi ha sentito parlare altre volte dentro Cosa Nostra
di Andreotti? - BRUSCA GIOVANNI: Poi le altre volte che ho sentito parlare in
prima persona dell'Onorevole Andreotti fu per l'aggiustamento del processo dei
Rimi di Alcamo. Io vado da Antonino Salvo per aggiustare, allora non mi
ricordavo preciso, ma oggi più vado avanti e più sono più preciso, perchè i
ricordi affiorano di più, omicidio Basile, cioè omicidio del capitano Basile.
Al che io vado da Antonino Salvo e gli dico di intervenire per l'omicidio del
capitano Basile… […] - PM: A Nino Salvo. Quindi lei porta questo messaggio di
Riina a Nino Salvo e Nino Salvo che cosa le dice se le dice qualcosa? - BRUSCA
GIOVANNI: Nino Salvo in quella occasione, quando io gli dico di andare ad
intervenire su questa persona e precisamente di andare dall'Onorevole Lima,
perchè lui doveva intervenire per questo processo, al che Nino Salvo mi
esclama, mi incomincia a mettere delle difficoltà, non è possibile, è
possibile, per ora ci viene molto dura, il momento è brutto. Comincia a mettere
come si suo dire, un pò le mani avanti. - PM: E questo glielo dice
immediatamente. - BRUSCA GIOVANNI: Sì, immediatamente. Al che io ritorno da
Salvatore Riina e ci dico ... Però mi dice pure: "ora vediamo quello che
posso fare". Al che io porto questa risposta a Salvatore Riina e gli dico:
"Don Antonino" cioè Antonino Salvo "mi ha risposto in questa
maniera". Al che mi ci rimanda e mi dice di subito intervenire perchè loro
hanno la possibilità di potere intervenire. E io ritorno e ci dico: "Don
Antonino ..." ah, e mi dice: "E se non aggiustano questo processo ce
n'è per tutti" cioè significava che li avrebbe uccisi a tutti, a
cominciare anche da lui. Dice: "Fai preoccupare anche lui". Cioè, per
Antonino Salvo. Al che io in maniera
scherzosa ci dico: "Don Antonino, veda che Salvatore Riina mi ha detto
queste parole, di intervenire su questo processo in maniera molto forte, perchè
mi ha detto che ce n'è pure per lei" Si mise a ridere e dice: "Anche
pure per me ce n'è?" ci dissi: "Purtroppo sì, e per tutto il
resto" Al che in maniera molto espressiva fa: "Mizzica, per quei
disonorati, per quei pezzi di carabinieri ..." - PRESIDENTE: Parli in italiano.
- BRUSCA GIOVANNI: Chiedo scusa. - PRESIDENTE: Traduca in italiano. - BRUSCA
GIOVANNI: Io prima dico in siciliano per poi tradurre in italiano. Cioè per
quei pezzi di disonorati o per quei pezzi di carabinieri, cioè dei Rimi di
Alcamo, allora ho avuto la possibilità di potere fare intervenire l'Onorevole
Andreotti in prima persona, e ora mi viene un pò molto più difficile. Al che io
subito ci dico: "Come?" dice: "Sì, per quei disonorati io ho ...
per quei pezzi di disonorati dei Rimi di Alcamo, allora hanno avuto questa
possibilità, io ho avuto questa possibilità di potere far venire l'Onorevole
Andreotti in prima persona. In quella occasione ha dimostrato che l'Onorevole
Andreotti ha realmente le scatole". Così mi ha detto Nino Salvo.>>).
Nel quadro della evidenziata
attendibilità personale del Brusca l’episodio riportato costituisce elemento
che vale a confermare le relazioni del Salvo con l’imputato ed anche il fatto
che a quest’ultimo venne in qualche modo sollecitato un interessamento per il
processo Rimi, poi conclusosi positivamente, processo che stava particolarmente
a cuore proprio al capomafia Gaetano Badalamenti, cognato di Filippo Rimi, e
per il cui “aggiustamento” (come numerosi apporti confermano) si era verificata
una notevole mobilitazione fra i mafiosi, tanto che ne era stata tramandata
memoria anche ad affiliati più giovani.
Lo stesso episodio dà corpo
alla affermata, generica vicinanza di Andreotti alla fazione di Cosa Nostra che
faceva riferimento ai boss Bontate e Badalamenti e, per più, avvalora la
confidenza fatta da quest’ultimo al Buscetta, ragionevolmente escludendo che la
stessa sia stata frutto di una mera millanteria del capomafia. La stessa
valutazione può farsi, per speculari ragioni ed anche per i motivi che saranno
precisati più avanti, per la riportata affermazione di Nino Salvo, che, tra
l’altro, nella scomoda situazione riferita dal Brusca non aveva certo interesse
ad irritare vieppiù il Riina inventandosi precedenti interventi (attuati per
favorire esponenti della fazione rivale) del genere di quello richiestogli, per
il quale, invece, manifestava difficoltà.
A torto, invece, la Difesa
rileva che le versioni del Buscetta e dello stesso Brusca sarebbero
disarmoniche in quanto la negativa risposta data da Antonino Salvo alla
sollecitazione del secondo contraddirebbe la opinione del primo, secondo cui “i
cugini Salvo avevano con l’on. Andreotti un rapporto, a mio avviso, addirittura
più intenso di quello dell’on. Lima” ed in quanto l’intenso rapporto personale
tra Andreotti ed i Salvo contrasterebbe con le parole, riferite dal Brusca,
<con le quali Nino Salvo, rammaricandosi per il forzato diniego, avrebbe
ricordato un pregresso intervento effettuato sul sen. Andreotti, per
condizionare favorevolmente l’esito del processo Rimi, “in quel momento abbiamo
avuto la forza di fare intervenire il sen. Andreotti per quei pezzi di
disonorati”>: così, secondo la Difesa, per il Buscetta l’imputato
<rappresenterebbe lo “zio” che intrattiene rapporti intensi e cordiali con i
Salvo; per Brusca, l’attenzione del sen. Andreotti si sarebbe rivolta al
processo Rimi, non in virtù di un rapporto di amicizia e di confidenza
personale con i Salvo, ma piuttosto perché questi ultimi, in passato, avevano
avuto la “forza” di farlo intervenire>.
Premesso che, secondo quanto
riferito dal Brusca, il Salvo, nel rievocare in quel contesto la vicenda Rimi,
ha attribuito a se stesso (usando il singolare e non il plurale) e non al suo,
indistinto, gruppo il merito dell’intervento dell’imputato (<<allora ho
avuto la possibilità di potere fare intervenire l'Onorevole Andreotti in prima
persona, e ora mi viene un pò molto più difficile. […] io ho avuto questa
possibilità di potere far venire l'Onorevole Andreotti in prima
persona>>), davvero non si comprende la inconciliabilità, profilata dalla
Difesa, fra la possibilità di fare intervenire Andreotti e gli amichevoli
rapporti con lui intrattenuti; inoltre, non si scorge la dedotta
incompatibilità delle due rappresentazioni di Andreotti, ma, semmai, una
diversa disponibilità del medesimo nei confronti delle sollecitazioni del
Salvo, sulla quale ci si intratterrà più oltre; infine, nella espressione del
Salvo non può certo ravvisarsi il preteso, solo indiretto contatto del medesimo
con l’imputato, essendo la stessa, a tutto volere concedere, sotto tale profilo
neutra.
----------------------------------------
6. Dalla congerie degli
elementi addotti dalla Accusa può trarsi un ulteriore episodio che la Corte
ritiene di dover valutare in modo difforme rispetto al Tribunale e che conferma
la esistenza delle relazioni de quibus e ne suggerisce una plausibile
caratteristica fondamentale: si tratta dell’intervento che il capomafia Stefano
Bontate ha attuato, su una richiesta proveniente dall’imputato, in favore
dell’industriale Bruno Nardini, raggiunto da pretese estorsive provenienti da
esponenti della ‘ndrangheta calabrese, che il Tribunale ha trattato nel
capitolo VII della appellata sentenza.
Al riguardo la Corte condivide
i rilievi – sopra, come di consueto, analiticamente riportati – formulati dai
PM appellanti ed osserva quanto segue.
Benché sia innegabile
l’anomalia dell’atteggiamento processuale del Mammoliti, già messa in risalto
nella parte introduttiva dei motivi della presente decisione, e benché essa
imponga una rigorosa valutazione delle dichiarazioni del predetto, tuttavia la
stessa non autorizza un giudizio aprioristicamente negativo sulle indicazioni
del medesimo e la immediata emarginazione delle stesse, non preceduta dalla
opportuna verifica del loro fondamento collegata agli altri elementi acquisiti,
alla stregua del criterio - costantemente seguito dalla Corte, precisato nelle
premesse introduttive e sul quale, come ricordato, conviene la Difesa - che
tende a privilegiare la unitaria valutazione del materiale probatorio rispetto
al preventivo giudizio sulla attendibilità della fonte.
Se, dunque, può convenirsi che
non siano arbitrari alcuni rilievi difensivi in merito alla personale
attendibilità del Mammoliti – in particolare, quelli legati alla non
esaurientemente e coerentemente spiegata genesi delle dichiarazioni contro
l’imputato, alla individuazione più precisa del nome di alcuni dei mafiosi
palermitani che intervennero nella vicenda, alle reticenze sulla storia
criminale e sulle responsabilità del dichiarante -, deve, per contro, rimarcarsi
come una sintomatica ansia di respingere l’accusa induca la Difesa ad
affastellare ogni argomento apparentemente utile a screditare il propalante,
sollevando questioni di scarsa consistenza, quali: a) la approssimazione e la
progressione delle indicazioni del Mammoliti riguardanti la collocazione
temporale dei fatti, che appaiono assolutamente giustificabili alla stregua del
lungo tempo trascorso e risolvibili sulla scorta delle oggettive risultanze
acquisite: del resto, il rilievo in questione appare con ogni evidenza
inconducente in vista della dimostrazione della inattendibilità del propalante,
atteso che il presupposto del racconto del Mammoliti è, come denunciato dalla
stessa Difesa, la conoscenza della macchinazione estorsiva perpetrata ai danni
del Nardini nella seconda parte del 1977 e che deve ritenersi incontestabile
che lo stesso Mammoliti sia stato a Palermo e sia stato, in particolare,
condotto presso il negozio Battaglia -; b) la sostenuta falsità del riferito
legame fra l’imputato ed il Nardini, che deve, invece, negarsi alla stregua di
quanto si preciserà; c) le incertezze del Mammoliti su alcuni dettagli della
sua visita a Palermo, ancora una volta comprensibili nel quadro di un
appannamento del ricordo che deve ritenersi assolutamente naturale se si
considera che dall’epoca dei fatti (che non erano certamente tali da essere
costantemente tenuti vivi nella memoria) alla propalazione sono trascorsi ben
oltre quindici anni.
In ogni caso, nessuno dei
rilievi difensivi è dotato di efficacia tale da giustificare la immediata
espulsione dal quadro probatorio delle dichiarazioni del Mammoliti (quale
potrebbe essere l’oggettivo accertamento di una circostanza del tutto
incompatibile con il racconto).
Per contro, non può trascurarsi
la assoluta peculiarità di quanto rivelato dal propalante, il quale, in buona
sostanza, non ha riferito un episodio che vede collegati nell’illecito
l’imputato ed i mafiosi, ma, al contrario, mostra gli stessi protesi a bloccare
la esecuzione di una attività estorsiva in corso.
E’ vero che la maliziosa
invenzione può non conoscere limiti di sorta, ma la singolarità dell’episodio
suggerisce di valutare con la massima attenzione le indicazioni del Mammoliti
ad onta delle legittime perplessità che possono essere nutrite sulla personale
attendibilità del medesimo.
Anche in questo caso è
ovviamente necessario procedere ad una rigorosa verifica esterna delle
dichiarazioni del Mammoliti e, al riguardo, si può riconoscere che non manchino
di una certa qual ambiguità i richiami operati, con il consueto
approfondimento, dai PM appellanti agli elementi probatori che dimostrano la
esistenza dei rapporti del Bontate con esponenti della ‘ndrangheta (ad
essi può aggiungersi la più recente indicazione del Lipari, il quale ha
riferito che il Bontate aveva per lungo tempo favorito la latitanza del
Piromalli a Palermo).
Ed invero, se da una parte gli
stessi radicano un contesto che rende plausibile l’episodio narrato dal
Mammoliti, dall’altra depotenziano in qualche modo il racconto del predetto
nella parte concernente la sicura conoscenza dei mafiosi palermitani ed il
riferito viaggio nell’Isola, che, attese le comprovate relazioni fra i clan
calabresi e quelli siciliani, potrebbero essere stati occasionati da tutt’altre
circostanze.
Resta, peraltro, la rimarcata,
indubbia peculiarità del narrato, che ragionevolmente esclude che il Mammoliti
abbia sfruttato conoscenze di luoghi e di persone acquisite in circostanze del
tutto diverse per elaborare una indicazione accusatoria che, in buona sostanza,
come meglio di vedrà in sede di interpretazione dei fatti, conferisce alla
condotta dell’imputato una particolarissima fisionomia, che ne attenua, in
qualche modo, la connotazione negativa.
Sintetizzando, il Tribunale ha
ritenuto di trarre dalle dichiarazioni del Nardini e dalla sua versione dei
fatti, cui ha prestato credito, una decisiva smentita alle affermazioni del
Mammoliti.
La Corte non ritiene di poter
condividere tale giudizio, posto che la approfondita valutazione del quadro
probatorio e, in quest’ambito, delle dichiarazioni del Nardini radica
perplessità di numero e consistenza tali da giustificare la conclusione che le
medesime dichiarazioni avvalorino, piuttosto che la versione del predetto, le
affermazioni del Mammoliti e la ipotesi accusatoria.
Gravano, in primo luogo, sulla
personale attendibilità del Nardini i suoi incontestabili legami con ambienti
politici di matrice democristiana – non potrebbero spiegarsi altrimenti gli
accertati, svariati incarichi di nomina politica che sono stati affidati al
predetto - ed i suoi certi rapporti con l’imputato – poco importa, con
riferimento alla astratta verifica di possibili remore psicologiche del teste,
che manifestazioni degli stessi rapporti siano state acquisite per la gran
parte in relazione ad episodi soltanto successivi alla attività estorsiva
subita dal Nardini nel 1977 -.
In proposito non possono che
apprezzarsi come sintomaticamente reticenti e, in definitiva, inverosimili le
affermazioni del Nardini in ordine alla sua ignoranza circa le circostanze in
cui sono maturati svariati incarichi di nomina politica, a lui affidati in una
zona in cui, come riconosciuto dallo stesso Nardini, il grande politico di
riferimento era Andreotti, per interessamento del quale erano stati accordati
diversi contribuiti e finanziamenti.
La vicenda degli incarichi di
nomina politica, alcuni dei quali tradizionalmente “spettanti” alla corrente
andreottiana, gli svariati contatti personali che il Nardini ha avuto con
Andreotti – il più remoto dei quali, almeno alla stregua di quanto acquisito,
risale ad epoca precedente l’attività estorsiva de qua (<<NARDINI
B.: io se veniva Andreotti ad Acquapendente era mio dovere andare a salutarlo,
questa è una cosa certa. Perché seppure tramite l'Onorevole Iozzelli e tramite
il Comitato provinciale era lui mi aveva ottenuto una quantità enorme di
benefici per il Consorzio, ma poi tutto il resto non lo so. Non so di che cosa
si tratti questo Vallivo Montano, non so.>>) ed il fatto che l’imputato
fosse, per usare le parole dello stesso Nardini, “il grande politico della
zona” rendono, di per sé, poco plausibile la negazione del teste circa la sua
veste di grande elettore di Andreotti.
Per contro, del tutto
plausibile deve ritenersi che il Nardini, intervistato dal giornalista Moncada,
la abbia affermata, cosicché la conferma dibattimentale del contenuto
dell’intervista telefonica proveniente dallo stesso Moncada deve senz’altro
preferirsi alla negazione del Nardini medesimo.
Quest’ultimo ha, altresì,
negato di aver mai chiesto ad Andreotti di interessarsi della vicenda estorsiva
(<<AVV. COPPI: la domanda è se, con riferimento a questo secondo
episodio, che culminerà con la consegna di denaro da parte sua a Piromalli, lei
prima, dopo, durante, per cercare di risolvere questo problema si è rivolto al
Senatore Andreotti pregandolo di intervenire per risolverle questo problema. -
NARDINI B.: mai! Mai!>>), prospettando la difficoltà – ma non, almeno
inizialmente, la impossibilità – di sollecitare l’imputato in relazione alla
stessa (<<AVV. COPPI: i suo rapporti con il Senatore Andreotti le
avrebbero, comunque, consentito di rivolgersi a lui in questi te... - NARDINI
B.: beh, difficile, è difficile. - AVV. COPPI: va bene. - PRESIDENTE: quindi
no? Difficile significa no? - NARDINI B.: no.>>).
Ma, anche a voler credere a
dette affermazioni, è evidente che, in termini astratti, non può escludersi che
all’imputato sia pervenuta in modo solo indiretto la notizia delle difficoltà
in cui il Nardini si dibatteva a causa delle iniziative estorsive in corso in
Calabria e che si sia determinato ad intervenire per aiutarlo: tale eventualità
forma oggetto degli opportuni quesiti rivolti al teste dal Presidente del
Tribunale, quesiti ai quali il predetto ha dato risposta negativa, sostenendo,
in sostanza, che sulla vicenda aveva mantenuto assoluto riserbo e che, in
particolare, non ne aveva parlato con l’on. Iozzelli, andreottiano, con il
quale intratteneva solide relazioni, né con l’on. Bonomi (<<PRESIDENTE:
ho capito. Senta a proposito di quelle estorsioni, lei ne parlò con quel suo
amico politico, l'Onorevole Iozzelli? - NARDINI B.: no! - PRESIDENTE: non ne
parlò. Con Bonomi neanche? - NARDINI B.: no, no, no, no! - PRESIDENTE: no. -
NARDINI B.: no, era una faccenda che tenevo per me. - PRESIDENTE: come? -
NARDINI B.: era una cosa che tenevo per me, non l'andavo raccontando in piazza,
insomma. - PRESIDENTE: ho capito, dico, intanto la gravità del caso, ecco. -
NARDINI B.: e lo so... - PRESIDENTE: se lei avesse parlato con questo Onorevole
che era un suo... - NARDINI B.: no, no. - PRESIDENTE: ... punto di riferimento,
insomma, ecco.>>).
Un tale riserbo, che appare, di
per sé, poco plausibile (tenuto conto anche che le svariate iniziative di
danneggiamento prodromiche alla estorsione non potevano rimanere segrete e che,
almeno a livello locale, la stampa aveva dato notizia degli attentati subiti
dagli impianti di pertinenza della società di cui il Nardini era socio ed
amministratori), viene, però, smentito dalla testimonianza di altro uomo
politico, il quale conosceva il Nardini pur non intrattenendo legami
particolarmente intimi con lui: si tratta di Antonino Murmura, già parlamentare
e Sindaco di Vibo Valentia.
Sul punto, infatti, il Murmura,
escusso come teste nella udienza del 16 giugno 1996, ha riferito: <<PM:
In tale qualità di Sindaco, ha avuto rapporti con l'Avvocato Nardini? - MURMURA
A.: Beh, quando lui veniva a Vibo, spesso mi telefonava perchè si era
realizzata una rispettosa reciproca amicizia. - PM: Questa amicizia come si
concretava? Vi frequentavate? C'erano inviti a cena? - MURMURA A.: Mah, a Vibo
mai. Qualche volta sono stato a pranzo o a cena con lui, una volta ad Acqua
pendente ricordo, un paio di volte a Roma. - PM: Si stabilì insomma un rapporto
di confidenza, oppure rimase un rapporto formale? - MURMURA A.: No, rapporto
formale. - PM: L'Avvocato Nardini le parlò mai di problemi suoi connessi a
estorsioni, danneggiamenti? - MURMURA A.: Ma io ricordo di aver letto sui
giornali e poi di avere avuto conferma dall'Avvocato Nardini di qualche bomba
addirittura che gli era stata posta o al deposito o a qualche automezzo che
trasportava il carburante nel suo deposito. E siccome poi ne aveva parlato
anche la stampa, io gli dissi... "Ma qua, anzitutto lei, o prima o dopo
deve sapere chi è, perchè non è che sono fuochi pirotecnici che si fanno in
occasione delle feste patronali. Sono
persone che vogliono qualche cosa o gliel'hanno chiesta e lei ha detto di no, e
gliela chiederanno. E poi, lei deve rivolgersi all'Autorità Giudiziaria",
cosa che credo lui abbia fatto. D'altro canto, siccome ne parlò se non ricordo
male, anche la stampa, sono convito che l'Autorità Giudiziaria di Vibo abbia
fatto i suoi accertamenti, abbia aperto un procedimento.>>.
Anche sotto il profilo
considerato, dunque, le affermazioni del Nardini non appaiono affidabili e
suggeriscono l’artificioso tentativo di accreditare una realtà inesistente, che
finisce con il radicare una logica conferma della ipotesi accusatoria.
Poiché la Corte non si sente di
escludere la possibilità di un semplice, cattivo ricordo del teste, già avanti
negli anni (egli è nato il 14 novembre 1913), non ritiene di dover enfatizzare
particolarmente, adducendolo a comprova decisiva della scarsa attendibilità
della versione del Nardini, la contraddittoria indicazione della somma che egli
avrebbe consegnato al Piromalli, quantificata in lire 60.000.000 in occasione
della deposizione resa il 9 agosto 1995 ed in lire 80.000.000 nel corso
dell’esame dibattimentale del 9 ottobre 1996: tuttavia, la discrasia non può
certo giovare alla complessiva affidabilità del predetto.
Più rilevante, sempre sul
giudizio di attendibilità del Nardini, appare la non corrispondenza con il
contenuto delle telefonate estorsive del riferito, maturato accordo che
prevedeva il pagamento della somma di lire 150 milioni: al riguardo non può che
condividersi la analisi dei PM appellanti, alla quale può farsi rinvio, e
concludere che, così come evidenziato dallo stesso Tribunale, alla stregua
delle trascrizioni delle telefonate estorsive, il pagamento di detta somma era
stato, a tutto concedere, malvolentieri accettato dagli ignoti interlocutori
del Nardini come mero acconto di un importo che avrebbe dovuto essere assai più
elevato.
Si riportano, al riguardo, i
seguenti, eloquenti passi delle trascrizioni della telefonata delle ore 10,30 del 24 settembre 1977: <ALTRO UOMO: …
lei... lei mi devi dire, in questo momento che intenzioni ha di offrire! -
NARDINI: Io voglio da... vi do tutti i 150 milioni d'incasso! - ALTRO UOMO: No,
no, non c'è niente da fare! - NARDINI: E beh, scusate un poco, se io non ce li
ho, che vi devo dare? - ALTRO UOMO: No, non c'è niente da fare. - NARDINI: Io
vi posso dare questi perché ce li ho. - ALTRO UOMO: No, no, non c'è niente da
fare. - NARDINI: Poi possiamo... possiamo vedere in seguito... - ALTRO UOMO:
(incomprensibile) - NARDINI: Pronto? - ALTRO UOMO: Non c'è niente da fare. -
NARDINI: Allora, che volete fare, scusate? - ALTRO UOMO: Va bene? Guardi…
(incomprensibile)… e ci sentiremo in appresso. Va bene? – NARDINI: No, aspetti
un momento, rimanga in linea un momento, perché voglio vedere… ALTRO UOMO:
(incomprensibile)… non posso stare in linea quanto lei mi vuol tenere a linea!
– NARDINI: Ma io non la voglio tenere in linea, ché non mi importa niente di
tenercelo! Io voglio… - ALTRO UOMO: (incomprensibile) – NARDINI: … vorrei
arrivare ad una qualche conclusione fra me e lei! Cioè, io dico che quello che
non ho venduto martedì, io potrò vendere un altro giorno – ALTRO UOMO: Ma…
senta un po’… - NARDINI: Dica. – ALTRO UOMO: … senta un po’, qua è inutile che
noi andiamo ancora a perdere del tempo. Va bene? - NARDINI: Sì. - ALTRO UOMO:
Lei ha intenzione di offrire delle cifre... - NARDINI: Ma... - ALTRO UOMO: ..da
poter ragionare? - NARDINI: Io ho intenzione delle cifre se ce le ho, se non ce
le ho, bisogna che venda ancora, per offrirvi delle cifre! - ALTRO UOMO: Ma
vendere ancora, quanto tempo deve… (incomprensibile) - NARDINI: Ma non lo so,
perché, vede, la prima vendita l'avevo fatta facilmente, la seconda mi ci vuole
del tempo. - ALTRO UOMO: Va bene, allora… (incomprensibile) - NARDINI: Ma voi,
sentite un poco, in totale, vediamo un poco, in totale, perché ve ne posso
da... - ALTRO UOMO: (incomprensibile) - NARDINI: ... ve ne posso dare in più...
in più rate, no? - ALTRO UOMO: In più rate. - NARDINI: In più rate, è naturale!
- ALTRO UOMO: No, no... - NARDINI: Oggi ho... oggi ho questi... - ALTRO UOMO:
(incomprensibile) - NARDINI: …oggi ho questi, vi do questi, domani poi vi do...
vi posso… (incomprensibile)… altra roba, no? - ALTRO UOMO: (incomprensibile) -
NARDINI: Però, datemi il tempo di trovarla! - ALTRO UOMO: Avvocato... -
NARDINI: Dica. - ALTRO UOMO: ..chiedo scusa, qua, guardi, lei ha capito, la
faccenda è una faccenda seria, purtroppo ci siamo combinati così. Va bene? -
NARDINI: Beh, lo so. - ALTRO UOMO: Se lei... se lei ha intenzione di lavorare…
(incomprensibile) - NARDINI: Ma son d'accordo. - ALTRO UOMO: (incomprensibile)…
non ha intenzioni, lasci stare, e quindi, io non sto qui a perdere tempo e dico
quello che lei sta dicendo. Va bene? - NARDINI: Eh! - ALTRO UOMO: Ma dico, non
c'è niente da fare, e non c'è niente da fare sul serio. Va bene? - NARDINI: Sì,
ma... - ALTRO UOMO: Ora... ora, lei deve dirmi: "Guardi, io ho
l'intenzione di offrirvi questo". Anche se è in due rate, poi le diciamo
noi come lei deve comportarsi per fare… (incomprensibile) - NARDINI: Sì, ma
vede, io per sapere quanto devo... - ALTRO UOMO: Sì. - NARDINI: ..per sapere
quanto devo offrire, devo anche sapere quanto trovo da ricavare. Perché... -
ALTRO UOMO: Ma quello.. ma quello che lei deve ricavare lo sa, quello che deve…
(incomprensibile) - NARDINI: Ma non lo so, perché bisogna... bisogna... - ALTRO
UOMO: (incomprensibile) - NARDINI: ... bisogna che vendo, non so quanto vendo,
perché non è... non sono azioni di borsa che hanno un listino. Io, se trovo da
vendere, vendo. Certo, più tempo mi date e più... e più rimedio. […] - ALTRO
UOMO: Le disposizioni sono queste: lei, per la prima cifra deve 300, e poi, in
appresso, con un'altra rata… (incomprensibile) - NARDINI: Guardi, io per la
prima cifra, per la prima... - ALTRO UOMO: Va bene? - NARDINI: Io, per la
pri... no, un momento. Io, per la prima cifra, vi posso dar 150, poi, dovremo
trovar altro tempo per trovare gli altri. Io son d'accordo a darvi i 300... i
300 milioni... - ALTRO UOMO: No, lei ha an... ha ancora 8-10 giorni di tempo, e
saprà le disposizioni come questa cifra dev'essere... va bene?… versata, e
quindi lei deve 300. - NARDINI: Allora, quando mi ritelefonate? - ALTRO UOMO: 300,
però noi gli diamo 8-10 giorni per poter versare questa cifra. - NARDINI: 8-10
giorni. Oggi... oggi ne abbiamo... - ALTRO UOMO: (incomprensibile) - NARDINI:
Oggi... (incomprensibile)… tempo per trovare... per gli altri, io son d'accordo
a darvi le trecen... i 300 milioni. - ALTRO UOMO: No, lei ha ancora 8-10 giorni
di tempo, e saprà le disposizioni come questa cifra dev'essere... va bene?…
versata, e quindi lei deve 300. - NARDINI: Allora, quando mi ritelefonate? -
ALTRO UOMO: 300, però noi le diamo 8-10 giorni per poter versare questa cifra.
[…] – ALTRO UOMO: D’accordo. Però, senta… (incomprensibile)… gli telefono la
sera di sabato… - NARDINI: sì - ALTRO
UOMO: Lei, nel giro di 2-3 giorni, deve disporre di questa cifra. - NARDINI: Va
beh, devo, devo... - ALTRO UOMO: (incomprensibile)… succede come…
(incomprensibile) - NARDINI: …devo, di qui a sabato, io farò il possibile per
trovarla. Ma... - ALTRO UOMO: Tempo, veda che qua le cose si stanno mettendo...
- NARDINI: Sì, voi me lo avete detto... - ALTRO UOMO: (incomprensibile) -
NARDINI: … me lo avete detto, me lo ave... e me lo ripetete, però, io farò il
possibile per trovarla! Ripeto, martedì sono in condizioni già di trovarne la
metà... - ALTRO UOMO: (incomprensibile)… sabato... - NARDINI: ... l'altra metà,
cercherò di trovarla in qualche maniera. - ALTRO UOMO: Sabato pomeriggio alle
20 alla sera. - NARDINI: Va bene. Se è possibile, se però... se... se... -
ALTRO UOMO: Alle 19 di sera. - NARDINI: ..se trovo gli altri 150. Se non li
trovo... - ALTRO UOMO: Sì... - NARDINI: … non mi è possibile! - ALTRO UOMO:
Sì... no e no! - NARDINI: Come, no e no? >.
Infine, a conferma che i
malviventi non fossero affatto disponibili ad accettare - e men che meno a
totale tacitazione delle loro pretese - il proposto importo di 150 milioni, si
può rilevare come in due accenni contenuti nelle ultime due conversazioni
intercettate in cui si rintraccia un esplicito riferimento all’importo che il
Nardini avrebbe dovuto recare si menzioni la somma di 200 milioni: così è
avvenuto, infatti, nella conversazione delle ore 8,30 dell’1 ottobre 1977, nel
corso della quale il Nardini continua a resistere alla pretesa ed il suo
interlocutore sembra accettare, per il momento, un importo inferiore (<ALTRO
UOMO: Pronto, mi senta un po’. - NARDINI: Dica. - ALTRO UOMO: (incomprensibile)
- NARDINI: Dica. - ALTRO UOMO: Lei, entro martedì... - NARDINI: Martedì. -
ALTRO UOMO: Entro martedì... - NARDINI: Si. - ALTRO UOMO: ... lei ci mandi 200.
- NARDINI: Eh, ma... mando quelli che ho. No.. - ALTRO UOMO: No, no, no, no,
no, no, no! Senta un po…. (incomprensibile) - NARDINI: Se non ce l’ho, non ve
li mando, abbiate pazienza! Perché vi debbo promettere una cosa, e poi non ve
la mantengo? - ALTRO UOMO: Ma allora, qua deve succedere quello... - NARDINI:
Eh! - ALTRO UOMO: che lei... (incomprensibile) - NARDINI: Eh, io... io ho paura
che succeda, però d’altra parte, se non ce li ho, non li posso fa... non li
posso fa... non li fabbrico, abbia pazienza! lo, non posso darvi che que... se
li trovo, ve li da... ve li mando, ma non son sicuro di trovarli, no? - ALTRO
UOMO: Eh! Va bene, allora, entro martedi... - NARDINI: Eh! - ALTRO UOMO: Entro
martedì... lei capisce, no? - NARDINI: Sì, ma dove, come? - ALTRO UOMO: Sicari,
Sicari. Va bene?>>) ed in quella, più breve, delle ore 18,38 del
medesimo giorno, nel quale l’anonimo estortore ribadisce l’invito a recare
“due” (<<UOMO: Lei martedì... – NARDINI: Sì. - UOMO: si trovi al suo
ufficio di Vibo. – NARDINI: AI mio ufficio di Vibo. Martedì... in serata? –
UOMO: Martedì... martedì in serata, pomeriggio. - NARDINI: Senta, non può
essere mercoledì? - UOMO: Lunedì va bene? - NARDINI: No, mercoledì. – UOMO:
(incomprensibile) – NARDINI: Sì. - UOMO: Ma cerchi di trovare due. Va bene? –
NARDINI: Beh, se ce la faccio si! - UOMO: Va bene? – NARDINI: Va bene per
mercoledì, allora>).
Un ulteriore elemento che mette
in crisi la versione del Nardini proviene dalle dichiarazioni di Vincenzo Riso,
il quale ha smentito di essersi concretamente interessato della vicenda e di
avere, pertanto, preso in mano la trattativa ottenendo una riduzione, secondo i
casi, a lire 60.000.000 o a lire 80.000.000 della somma da pagare agli
estortori e di avere procurato l’incontro con il Piromalli in occasione del
quale il Nardini ebbe a consegnare il denaro al Piromalli medesimo.
In proposito non appare
esaustivo il rilievo del Tribunale secondo cui il Nardini, se consapevole della
falsità della propria versione, non avrebbe avuto necessità di coinvolgere il
Riso (che la avrebbe inevitabilmente smentita) ed avrebbe potuto semplicemente
riferire di aver abbandonato la somma in un luogo concordato con gli estortori:
non si trattava, infatti, semplicemente di variare le modalità di consegna
della somma, giacché il Nardini, nell’elaborare la propria versione, sarebbe
stato inevitabilmente chiamato a spiegare le circostanze attraverso le quali,
dopo le telefonate registrate, aveva, questa volta non direttamente ed a mezzo
del telefono, proseguito la trattativa eludendo i controlli degli investigatori
dell’Arma.
In tale quadro egli ha
menzionato, quale tramite, il Riso (il quale già in passato si era reso utile
nella vicenda che aveva visto la “gambizzazione” di un autotrasportatore),
consapevole di aver effettivamente cercato (sia pure con il negativo esito riferito
dallo stesso Riso) di interessarlo alla faccenda e fiducioso che una eventuale
smentita del predetto avrebbe potuto essere agevolmente attribuita ad un
atteggiamento reticente ed omertoso del medesimo ed alla volontà di non
“compromettersi”.
Ma, nella necessaria,
scrupolosa valutazione dei fatti, la Corte non ritiene di dover omettere di
contemplare quest’ultima possibilità e con essa la eventualità che il Riso si
sia effettivamente adoperato per procurare al Nardini un incontro con il
Piromalli, nel corso del quale sia stata corrisposta a costui la somma di
denaro variamente indicata dallo stesso Nardini.
Ma, posta tale eventualità, si
deve evidenziare che il Nardini non è stato in grado di spiegare attraverso
quali mezzi il Riso, che non consta sia individuo influente e che lo stesso
Nardini ha escluso facesse parte della ‘ndrangheta, avrebbe ottenuto,
infine, la riferita, notevole riduzione della somma da pagare agli estortori
(<<PM SCARPIN.: e il Signor Riso in base a quali argomenti riuscì a ottenere
un'ulteriore... - NARDINI B.: ah, non lo so. - PM SCARPIN.: ... riduzione della
cifra da centocinquanta a 80.000.000 (ottantamilioni), lei lo sa? - NARDINI B.:
no, non lo so. - PM SCARPIN.: non lo sa? - NARDINI B.: non lo so>>): ne
consegue che, a tutto volere concedere, la reticenza del Riso può aver
investito l’interessamento per procurare l’incontro fra il Nardini ed il
Piromalli, ma non l’opera di intermediazione volta ad ottenere una riduzione
della somma da corrispondere agli estortori.
Il tema introduce l’elemento
essenziale che rende il racconto del Nardini inidoneo a smentire quello del
Mammoliti e che, induce, per contro, a ravvisare in esso una conferma del
secondo: esso è costituito dalla totale assenza di giustificazione della enorme
decurtazione che lo stesso Nardini avrebbe ottenuto rispetto alla originaria
pretesa degli estortori, i quali fino alle ultime telefonate si erano mostrati
particolarmente decisi ed accaniti e tutt’altro che disposti, anche nel corso
delle trattative telefoniche, ad accettare, a completa tacitazione delle loro
illecite pretese, la somma offerta (lire 150.000.000), che era assai più
elevata di quella che, secondo il Nardini, sarebbe stata, infine, pagata al
Piromalli e che appare addirittura irrisoria rispetto a quella inizialmente
richiesta.
Al riguardo deve essere
respinta la eventualità, velatamente sostenuta dal Nardini, che gli estortori
si siano persuasi della abnormità delle loro pretese per via della
prospettazione di condizioni economiche che non consentivano allo stesso
Nardini di pagare quanto richiesto.
Se è vero che una certa
mitigazione – frutto naturale delle trattative - delle iniziali pretese delle
estortori emerge dalle trascrizioni delle telefonate, tuttavia non traspare
affatto una arrendevolezza dei predetti e la disponibilità ad accontentarsi di
una somma irrisoria rispetto a quella inizialmente richiesta.
Né può dirsi che una presunta
disponibilità in tal senso sia stata propiziata dalla ignoranza di costoro in
ordine alle notevolissime capacità economiche del Nardini e della sua società
(che, come riconosciuto dal teste, fatturava, all’epoca dei fatti - 1977 -
circa 500 miliardi all’anno), come ventilato dalla Difesa, che, allo scopo di
suggerire una siffatta eventualità, nel corso dell’esame del Nardini ha fatto
in modo di rimarcare come del fatturato della società non si fosse mai parlato
nel corso delle telefonate estorsive (<<AVV. COPPI: perfetto. Adesso
veniamo al secondo episodio. Salvo ovviamente le domande che sono state fatte
dal Pubblico Ministero. Quindi ci introduciamo direttamente nell'argomento.
Quindi siamo adesso nel 1977. Lei ha parlato in precedenza di un fatturato di
500 miliardi annui. - NARDINI B.: sì. - AVV. COPPI: lo riferiamo già al 1977? -
NARDINI B.: sì, sì, sì. - AVV. COPPI: è
un fatturato di quegli anni. - NARDINI B.: insomma, adesso... 450/500,
diciamo. - AVV. COPPI: d'accordo, d'accordo. - NARDINI B.: per essere più
sicuri. - AVV. COPPI: benissimo. Nel corso delle trattative che si sono svolte
tra questi delinquenti e lei, qualcuno dei suoi interlocutori telefonici,
quindi qualcuno dalla parte di Piromalli o lui stesso se era lui al telefono,
ha mai fatto riferimento al fatturato di cui lei era titolare? - NARDINI B.:
no, no! - AVV. COPPI: mai? Benissimo.>>).
Ma il notevole patrimonio
sociale era sotto gli occhi degli estortori, la cui illecita attività e le cui
pretese non erano certo frutto del caso, ma presupponevano la consapevolezza di
aver a che fare con una impresa dai larghi mezzi, in grado di pagare robuste somme:
ed invero, la società amministrata dal Nardini possedeva nella sola Calabria
una trentina di impianti di distribuzione di carburante e due depositi costieri
(<<PM SCARPIN.: quanti impianti di carburante gestiva? - NARDINI B.: beh,
non lo so con precisione ma più di cento. - PM SCARPIN.: più di cento, e in
Calabria quanti ce ne erano? - NARDINI B.: una trentina. - PM SCARPIN.: una
trentina. Nell'anno... - NARDINI B.: ma in Calabria c'era anche due depositi di
costieri, uno a Vibo Valentia e uno a Crotone.>>). Inoltre, i malviventi
potevano trarre utili indicazioni circa una più vasta possidenza anche dalle
affermazioni del Nardini, il quale nel corso delle telefonate estorsive aveva
fatto riferimento ad impianti ubicati altrove, dalla cui vendita avrebbe potuto
procurarsi il denaro necessario a soddisfare le pretese estorsive
(conversazione delle ore 10,30 del 24 settembre 1977: <ALTRO UOMO: Va
bene. Mi dica che cosa ha deciso. - NARDINI: Ho deciso? Voi mi avete detto che
mi facevate guadagnar del tempo. Viceversa, me l'avete fatto perdere e non
guadagnare! - ALTRO UOMO: Ma abbiamo dato altri dieci giorni di tempo. -
NARDINI: Sì, ma non è vero, non mi avete dato niente, perché io, praticamente,
avevo trattato una vendita... - ALTRO UOMO: Sì... - NARDINI: ..e avevo
venduto... - ALTRO UOMO: Sì... - NARDINI: ..in attesa... volevo sapere anche il
vostro benestare in attesa della e... - ALTRO UOMO: Va bene. Va bene. -
NARDINI: Oh! Allora... e quindi, di conseguenza l'ho sospesa, perché non avevo
ricevuta nessuna telefonata! - ALTRO UOMO: Ho capito. - NARDINI: Adesso,
praticamente, vediamo un poco... parliamo seriamente e per bene. - ALTRO UOMO:
Va benissimo. Però... però, io una cosa l'avverto, ah? - NARDINI: Mi stia... mi
stia a sentire… Io ho venduto dei distributori in Lombardia... - ALTRO UOMO: Va
bene. - NARDINI: ..per 150 milioni. - ALTRO UOMO: Sì? - NARDINI: Questo, posso
concluderlo martedì. - ALTRO UOMO: Forza! - NARDINI: Eh, le dico che posso
concludere martedì una vendita in Lombardia per 150 milioni, perché in
Calabria, io non posso vender niente perché voi mi avete buttato le bombe! ->).
Deve, allora, considerarsi
logicamente corretta la osservazione dei PM appellanti circa la mancanza di una
ragionevole spiegazione della, asserita, notevolissima riduzione ottenuta dal
Nardini, carenza che suggerisce un autorevole intervento esterno, idoneo a
fornire valido riscontro alle affermazioni del Mammoliti ed alla ipotesi
accusatoria.
Si potrà obiettare che il
Mammoliti ha riferito che la attività estorsiva era stata bloccata ad opera del
Piromalli a seguito della richiesta dei mafiosi palermitani e che la
affermazione cozza con la corresponsione della, pur ridotta, somma allo stesso
Piromalli, ma al riguardo, trascurando di rilevare che il pagamento, affermato
dal Nardini, è contraddetto dagli elementi sopra evidenziati, si osserva:
che, anche a volerlo ammettere,
lo stesso pagamento, proprio per la esiguità non spiegata della somma
consegnata al Piromalli, non può ritenersi direttamente collegato alla attività
ed alle pretese degli estortori, ma deve considerarsi, semmai, frutto di una
dazione spontanea, cui il Nardini si sia determinato perché spinto, da una
parte, dall’intento di “ringraziare” il capomafia Piromalli, che, peraltro, era
il mafioso più importante della zona ma non l’autore della attività delittuosa,
per l’opera di mediazione prestata ed anche dall’intento di ingraziarsi il boss
e di evitare futuri inconvenienti. La estraneità del Piromalli alla attività
estorsiva, riconducibile, secondo il Mammoliti, al capomafia di Palmi, Gaetano
Parrello, costituisce una ulteriore indicazione che milita a favore della tesi
accusatoria, posto che non si vede per quale ragione, diversa da quella
prospettata, il Nardini abbia recato la somma di denaro da lui riferita al
Piromalli medesimo. Si potrebbe obiettare che la attribuzione della attività
estorsiva al Parrello è affermata dal solo Mammoliti: ma, a parte che non si
scorge alcun valido motivo per mettere in dubbio la attendibilità della
specifica indicazione (anche a voler ammettere, senza concedere, che il
Mammoliti abbia inteso falsamente accusare il sen. Andreotti, non si vede
perché avrebbe dovuto mentire su tale punto), mette conto rimarcare come il
teste col. Angiolo Pellegrini abbia riferito che nel corso delle indagini
svolte al fine di individuare i responsabili delle telefonate estorsive,
attuate a mezzo di allacciamenti volanti alle linee telefoniche, erano stati
fermati, come sospetti i fratelli Cagliostro, parenti del Parrello, inteso
“Lupo di notte”, definito capo della cosca mafiosa operante a Palmi
(<<PELLEGRINI A.: Allacciamenti volanti. Questa è una caratteristica di
alcune famiglie mafiose, specie quelle dedite ai sequestri di persona,
specialmente in zone aspromontane, di fare l'allacciamento a telefoni volanti
in modo da non potere scoprire e pervenire al numero da cui si telefona e nel
caso si telefoni da cabine, di avere più tempo per poter parlare con
l'interessato, mentre noi sappiamo che nella cabina, anche per esperienza
diretta tre minuti, quattro minuti, quando si riesce ad identificare la zona da
cui avviene la telefonata, si riesce a sorprendere (incomprensibile) Il
sequestro Alvaro riuscimmo a prendere dentro la
cabina mentre ancora faceva la telefonata alla moglie del sequestrato,
mentre col telefono volante, essendo la linea lunga e poi in zona anche di
campagna, perchè erano collegati nella zona di Sant'Elia di Palmi, quindi anche
una zona poco abitata, si riusciva a collegarsi e quindi fare le telefonate.
Sta di fatto che i carabinieri di palmi comunque identificarono alcune persone
che facevano queste telefonate e si trattava dei fratelli Cagliostro, parenti
di Parrello di Palmi, capo mafia della zona di Palmi. Gli stessi vennero
fermati, interrogati, vennero trovati nella zona, due vennero trovati nella
zona da cui era pervenuta la telefonata, un'altro venne notato dal comandante
allora della squadra di Polizia Giudiziaria se non sbaglio dal maresciallo...
dal capitano Argenziano che comandava la compagnia, venne notato nei pressi.
Essi addussero scuse molto vaghe. Uno disse che si doveva collegare via
radio... insomma, addussero scuse molto vaghe sulla loro presenza lì e quindi
non si riuscì ad identificare in modo preciso, ci furono solamente i sospetti
su questa... sia sulla provenienza delle telefonate da parte della famiglia...
di parenti della... di Parrello, capo mafia di Palmi e successivamente, però,
non si riuscì a denunciare, a pervenire, a concretizzare elementi necessari a
una denunzia.>>);
che nella delineata, del tutto
plausibile, ottica, che per la sua logicità deve senz’altro preferirsi
all’inspiegata accettazione, da parte degli estortori, di una somma così esigua
rispetto alle loro insistite pretese, non è possibile ravvisare alcuna
contraddizione con la versione del Mammoliti, il quale, nel riferire dell’esito
della vicenda fermandosi alla cessazione della attività estorsiva, ottenuta dal
Piromalli intervenendo sul Parrello e, quindi, comunicata dallo stesso
dichiarante ai mafiosi palermitani, poteva non essere a conoscenza della
successiva dazione con cui il Nardini si era “disobbligato” con il Piromalli
medesimo (e la prospettata eventualità è resa plausibile dal fatto che, come
ricordato dalla stessa Difesa, il teste Pellegrini ha riferito che il Mammoliti
è stato tratto in arresto il 30 gennaio 1978);
che la circostanza in cui,
secondo il racconto del Nardini, sarebbe avvenuto il pagamento della somma di
denaro nelle mani del Piromalli rinvia non già alla definizione del rapporto
estorsivo e, dunque, ad un contatto – inevitabilmente risentito – fra estorto
ed estortore, ma ad una occasione piuttosto cordiale, nel corso della quale lo
stesso Piromalli si spinse addirittura a chiedere al suo interlocutore se fosse
in grado di interessarsi presso la Corte di Cassazione in relazione ad un
procedimento che ivi pendeva a carico del capomafia (<<PM SCARPIN.: eh,
dunque, e ci vuole raccontare nei dettagli questo incontro con Piromalli? Riso
Vincenzo è presente? - NARDINI B.: è presente ma fu un discorso di po... di
poco conto proprio, fu un discorso... - PM SCARPIN.: e come avviene questo
discorso? Chi introduce l'argomento? Come... - NARDINI B.: beh, io ero lì con
la... la borsa con dentro... con dentro questi... questi denari e... Riso disse
allora: "ecco, io ci ho quei soldi, ve li do, però voglio essere lasciato
tranquillo", questo, questo il discorso, il discorso che fu fatto, fu
abbastanza breve, eh! - PM SCARPIN.: e Piromalli cosa disse? - NARDINI B.: eh,
Piromalli mi chiese addirittura un intervento presso la Corte di Cassazione
perché c'era... perché c'era il processo... lui era stato condannato per
ergastolo. Io gli dissi che purtroppo non potevo far niente perché era inutile
che vendessi fumo e non potevo far niente perché non ci avevo... non ci avevo
possibilità, e la cosa finì così. Noi quando... quando io lascia Piromalli,
dopo pochi minuti, non fu un discorso molto lungo, quello mi baciò. - PM
SCARPIN.: chi quello? - NARDINI B.: Piromalli. - PM SCARPIN.: la baciò? -
NARDINI B.: sì. Mi sa... nel salutarmi mi baciò e io corrisposi il bacio. - PM
SCARPIN.: lei era la prima volta che lo vedeva? - NARDINI B.: sì. - PM
SCARPIN.: quindi Piromalli e lei ricambiò il bacio? - NARDINI B.: certo. - PM
SCARPIN.: e come mai, visto che non l'aveva mai conosciuto Piromalli, ricambiò
il bacio? - NARDINI B.: mah, io... perché? Perché praticamente mi pare che...
gli avevo dei denari per... per assistermi, per aiutarmi e per continuare a...
a aiutare... aiutare... evitare insomma tutto quello che era avvenuto fin ora,
eh, però sa, mi dà un bacio e io glielo restituii, mi pare normale,
normalissimo. - PM SCARPIN.: ma è sua abitudine salutare le persone con un
bacio? - NARDINI B.: non è mia abitudine, infatti... - PM SCARPIN.: uhm. -
NARDINI B.: ... non le saluto con un bacio. Ma se uno mi dà un bacio, di solito
è mia... è mia abitudine rispondere con un altro bacio, di solito.>>);
che, esaminando il passo della
deposizione del Nardini appena riportato, l’interprete non può esimersi dal
rilevare come l’accenno sfuggito allo stesso Nardini confermi la ipotizzata,
reale funzione del pagamento della somma di denaro, con cui, in realtà, il
predetto non aveva corrisposto il prezzo della estorsione, ma aveva inteso, da
un lato, compensare l’“assistenza” prestatagli dal Piromalli (che, si ribadisce,
non era l’autore della attività estorsiva) e, dall’altro, assicurarsene la
“protezione” anche per il futuro (“gli avevo dei denari per... per assistermi,
per aiutarmi e per continuare a... a aiutare... aiutare... evitare insomma
tutto quello che era avvenuto fin ora”).
In conclusione, le peculiari
affermazioni del Mammoliti appaiono adeguatamente confermate dal restante
compendio probatorio e, in particolare:
dalla effettiva esistenza della
attività estorsiva ai danni del Nardini;
dalla comprovata esistenza, che
non poteva essere nota al Mammoliti e che è emersa dalle indagini, di relazioni
piuttosto approfondite del Nardini con la DC e, in quest’ambito, con la
corrente andreottiana ed anche, personalmente, con il suo capo, relazioni
significativamente minimizzate dal Nardini medesimo (una, sia pure indiretta,
conferma del fatto che in quelle circostanze il Piromalli e, quindi, il
Mammoliti vennero a conoscenza delle ricordate, importanti relazioni del
Nardini si desume dalla, già accennata, affermazione, sfuggita allo stesso
Nardini, circa la richiesta di un eventuale intervento presso la Corte di
Cassazione, rivoltagli, in occasione dell’incontro, dal Piromalli: la
richiesta, invero, sottende la consapevolezza, da parte di quest’ultimo, di
importanti agganci del Nardini, posto che, altrimenti, non si comprenderebbe
come una sollecitazione del genere potesse essere rivolta a quello che, in
apparenza, era un semplice, benché importante, imprenditore laziale);
dalla sintomatica, complessiva
inaffidabilità delle dichiarazioni del Nardini e della versione dei fatti da
lui fornita, specie in merito alle sue relazioni politiche;
dalla conclusione, comunque
positiva, della vicenda, che, a tutto concedere, ha visto il Nardini trarsi
inspiegabilmente di impaccio con il pagamento al Piromalli (estraneo, si ripete
ancora una volta, alla attività estorsiva) di una somma che, rispetto alle
originarie pretese degli estortori, “giustificate” dai notevoli mezzi economici
della impresa, può fondatamente ritenersi esigua.
In questo quadro, non può
ritenersi incompatibile con le affermazioni del Mammoliti la circostanza che,
alla stregua di quanto riferito dal teste Pellegrini (erroneamente indicato
nelle trascrizioni della udienza del 26 giugno 1996 come “Traduttore”), il
Nardini ricevette una ulteriore, ultima telefonata (estorsiva) il 9 o il 19
gennaio 1978 (<<… Le telefonate proseguirono come ho detto a Roma
nell’ottobre del 1977, proseguirono anche successivamente a Roma, l'ultima di
queste fu il 26 ottobre sempre nel 1977, anche questa proveniente dal distretto
di Palmi e cessarono, dopo ci fu una sola telefonata il 9 gennaio '78 pervenuta
a Viterbo, dove l'interlocutore diceva che erano gli amici "siamo gli
amici e siamo gli stessi amici di prima e teneteci sempre presenti, vogliamo
che ci teniate sempre presenti" - PRESIDENTE: Questo quando? - PELLEGRINI
A.: Questo il 9 gennaio 1978. Sta di fatto che per quanto risulta dagli atti il
capitano Argenziano, comandante della compagnia di Palmi, riferì al magistrato,
al Giudice Istruttore, allora il dottor Puntorieri che il giorno 28 gennaio
'78, che non si erano più verificati attentati e non si erano più verificate
richieste estorsive.>> - ud. 25 giugno 1996 -. <<AVV. SBACCHI: Mi
scusi Colonnello, volevo chiederle Riso. Lei ieri ha citato Riso come persona
contattata dall'Avvocato Nardini. Riso mi pare Vincenzo, è esatto? Questo Riso
Vincenzo loro hanno fatto indagini sul soggetto? Che cosa è risultato?
Precedenti penali soprattutto, se ha precedenti. ... Senta, ieri signor
Colonnello, lei tra le altre cose, ha parlato di una telefonata ricevuta
dall'Avvocato Nardini il 19 gennaio 1978. - TRADUTTORE: Sì. - AVV. SBACCHI: Una
telefonata ... Dico, lei ha detto 9. Lei è sicuro della data del 9? O 19
gennaio? - TRADUTTORE: 19 gennaio 1978.>> - ud. 26 giugno 1996 -).
Anche ad ammettere che la
esatta data di detta, ultima telefonata sia stata quella del 19 gennaio 1978
(nella udienza del 25 giugno 1996 il teste aveva reiteratamente e
spontaneamente indicato il 9 gennaio 1978, cosicché non può escludersi che
nella udienza del giorno successivo sia stato influenzato dalla diversa
indicazione del difensore che lo controesaminava), ed anche a ritenere che la
medesima telefonata (il cui contenuto non risulta trascritto) provenisse effettivamente
dai precedenti malviventi e fosse la una prosecuzione della precedente attività
estorsiva, interrotta con la telefonata (trascritta) del 26 ottobre 1977 (il
tenore della chiamata in questione, riportato dal teste Pellegrini, appare
lontano dal tono aggressivo delle precedenti e l’interlocutore sembra rivolgere
un invito piuttosto che una minaccia), non è affatto persuasiva la
argomentazione con cui la Difesa (memoria conclusiva, pag. 365) ipotizza che i
circa dieci giorni che la separarono dall’arresto del Mammoliti (30 gennaio
1978) non bastassero per risolvere la situazione nel senso indicato dallo
stesso Mammoliti: ed invero, i tempi dei mafiosi non possono certo assimilarsi
a quelli di una lenta macchina burocratica e dieci giorni possono ritenersi più
che sufficienti per concludere felicemente una faccenda del genere.
Nel corso dell’intervento
svolto nella udienza del 17 aprile 2003 la Difesa ha cercato di rafforzare la
già assunta incompatibilità adducendo che il col. Pellegrini avrebbe precisato
che l’ultimo danneggiamento in pregiudizio del Nardini si era verificato il 28
gennaio 1978 (e, dunque, appena due giorni prima dell’arresto del Mammoliti):
sennonché, come si può desumere dalla già riportata, testuale trascrizione del
relativo passo della deposizione del col. Pellegrini, costui non ha affatto
dichiarato quanto dedotto dalla Difesa, giacché, ricollegandosi alla appena
menzionata telefonata del 19 (o 9) gennaio 1978, ha precisato che il cap.
Argenziano, c.te della Compagnia dei CC. di Palmi, il 28 gennaio 1978 aveva
riferito al G.I. che non si erano più verificati attentati e richieste
estorsive. Risulta, infatti, chiaro, anche se il trascrittore avrebbe fatto
meglio a inserire alcuni puntini di sospensione dopo le parole “dottor Puntorieri
che”, che la citazione del 28 gennaio 1978 specifichi la data in cui il cap.
Argenziano riferì la riportata notizia al G.I., essendo evidente che,
altrimenti, il teste avrebbe dichiarato che l’Ufficiale aveva riferito che dal
28 gennaio 1978 non si erano più verificati attentati o richieste estorsive.
Sempre nel corso
dell’intervento svolto nella udienza del 17 aprile 2003, la Difesa ha dedotto
che dovrebbe trarsi significativa smentita delle dichiarazioni del Mammoliti
dal silenzio dei collaboratori Marino Mannoia e Siino, i quali, benché vicini
al Bontate e conoscitori e frequentatori di esponenti della ‘ndrangheta,
nulla hanno riferito in merito all’episodio in questione.
L’argomento non è affatto
decisivo per i seguenti motivi: a) il Marino Mannoia non è stato specificamente
interrogato sull’episodio: il suo silenzio rimane, dunque, neutro e non si
presta ad escludere la esistenza dello stesso; b) niente può escludere che il
Marino Mannoia non ne sia venuto a conoscenza, magari perché in quei giorni era
impegnato in altre faccende: è un fatto che, in relazione alla vicenda, il
Mammoliti non lo cita in alcun modo; c) non si può neppure escludere che il
Marino Mannoia, non personalmente coinvolto nel fatto (assai risalente nel
tempo), lo abbia semplicemente dimenticato e non ne abbia, pertanto, parlato;
d) per il Siino valgono tutti i rilievi già formulati ai quali va aggiunto che
il medesimo era legato da amichevoli rapporti con il Bontate ma non era un
“uomo d’onore” e non faceva parte della “famiglia” capeggiata dal boss:
non può, dunque, ritenersi in alcun modo indicativo il fatto che egli non abbia
parlato dell’episodio in trattazione.
Malgrado gli sforzi della
Difesa, dunque, nessun elemento, incompatibile con la versione dei fatti da lui
fornita, smentisce il Mammoliti e, in proposito, mette conto segnalare come il
teste col. Pellegrini (si ricorda che egli è stato erroneamente indicato nelle
trascrizioni della udienza del 26 giugno 1996 come “Traduttore”) abbia
precisato che le verifiche operate avevano consentito di accertare che nessuno
dei malavitosi citati dallo stesso Mammoliti come i protagonisti della vicenda
si trovava in stato di detenzione all’epoca dei fatti (<<PRESIDENTE:
Potrebbe ... va bene. Sui periodi di detenzione di Parrello, ha fatto
accertamenti? - TRADUTTORE: Signor Presidente, sono stati fatti accertamenti,
soprattutto finalizzati ad escludere che nei periodi interessati fossero
detenuti. Per quanto è risultato, nessuno delle persone interessate alla
vicenda era detenuto nei periodi ... - PRESIDENTE: In quale periodo quindi? -
TRADUTTORE: Noi parliamo dall'inizio delle telefonate dall'agosto 1977 diciamo
a metà gennaio 1978. - PRESIDENTE: Quindi non erano detenuti? - TRADUTTORE: Non
erano detenuti. - PRESIDENTE: Nè Parrello, nè Piromalli nè Mammoliti?
...>>).
Maggior fortuna non può
accordarsi alla restante obiezione difensiva, secondo cui sarebbe illogico che
il Nardini si fosse rivolto, come ha fatto, ai Carabinieri potendo disporre
dell’appoggio di Andreotti: il rilievo trascura che il Nardini perseguì per
parecchio tempo la via ortodossa, assumendo un atteggiamento dilatorio e
resistendo alle pretese dei malviventi, e che, come, del resto, da lui stesso
ammesso, la abbandonò allorché si convinse che quella strada non avrebbe avuto
successo.
Peraltro, nessuno può sostenere
che il Nardini fosse fin dall’inizio consapevole che Andreotti avrebbe potuto
aiutarlo e può ritenersi che siano sopravvenute – forse anche in modo
semplicemente casuale - le circostanze, non rivelate, in cui l’imputato fu reso
edotto della situazione e si determinò ad intervenire in ausilio del suo
“grande elettore” mettendo a frutto le sue amicizie mafiose.
----------------------------------------
7. In conclusione, il pregnante
significato delle rassegnate, attendibili indicazioni del Giuffrè, del Lipari,
del Buscetta, del Brusca e del Mammoliti costituisce, ad avviso della Corte,
elemento di valutazione sufficiente a confermare le relazioni del sen.
Andreotti con gli esponenti di spicco della c.d. ala moderata di Cosa Nostra ed
a riscontrare le dichiarazioni del Marino Mannoia concernenti l’incontro della
primavera del 1980 al quale egli aveva personalmente assistito.
Del resto, sarebbe davvero
impossibile attribuire la diffusa e tramandata consapevolezza dei mafiosi circa
le relazioni dell’imputato con Cosa Nostra ed i più specifici apporti appena
esaminati ad una mera coincidenza di fatti, di vanterie e di millanterie del
tutto privi del benché minimo fondamento, ai quali si sono aggiunte alcune
innegabili reticenze dell’imputato – quali, per esempio, quella, risalente ad
epoca ben anteriore alla inchiesta a suo carico, concernente il suo colloquio
con il gen. Dalla Chiesa del 5 aprile 1982 -, che non trovano adeguata
spiegazione al di fuori della coscienza di pregresse, non ineccepibili ed
incoffesabili condotte.
Del pari, limitandosi al
sintomatico rapporto del sen. Andreotti con i cugini Salvo, si può aggiungere
che, al di fuori del quadro delineato, rimarrebbe, in qualche misura,
inspiegabile come il medesimo sia costantemente rimasto del tutto estraneo ai
pacifici, più o meno intensi, rapporti intrattenuti con gli stessi Salvo da
Salvo Lima, da Claudio Vitalone e da Franco Evangelisti, tutte persone legate
all’imputato da intime relazioni.
----------------------------------------
B) L’incontro fra il sen.
Andreotti e Stefano Bontate presso la tenuta “La Scia” nella primavera-estate
del 1979.
Posto, dunque, che la stessa
vicenda riferita dal Mammoliti, l’incontro di Andreotti con il Badalamenti in
relazione al processo Rimi ed il colloquio dello stesso Andreotti con il
Bontate ed altri mafiosi nella primavera del 1980 si possono considerare
sufficientemente provati, è alla luce di tali dati processuali che devono
essere valutate le dichiarazioni dello stesso Marino Mannoia riguardanti quanto
appreso dal Bontate a proposito dell’incontro avvenuto in precedenza nella
tenuta dei Costanzo, denominata “La Scia”, ubicata nei pressi di Catania (per
la esposizione degli elementi acquisiti in merito all’episodio si fa rinvio al
sintentico resoconto della relativa parte della appellata sentenza ed alla
illustrazione dei motivi di gravame).
----------------------------------------
1. Occorre, al riguardo, in
primo luogo evidenziare come la prova di tale episodio non sia, in definitiva,
fondamentale: la eventuale eliminazione dello stesso dal compendio probatorio
non inciderebbe in modo determinante sul quadro già acquisito, idoneo, di per
sé, a dimostrare la esistenza dei rapporti fra l’imputato, i Salvo, alcuni esponenti
di spicco dell’ala “moderata” di Cosa Nostra, nonché la esistenza
dell’incontro, avvenuto in Palermo nella primavera del 1980, riferito dal
Marino Mannoia.
E’, però, indiscutibile che
quest’ultimo episodio logicamente suggerisce un pregresso, personale contatto
fra l’imputato ed il Bontate - avente ad oggetto la vicenda Mattarella -,
contatto che giustificherebbe le doglianze del primo e le spiegazioni
successivamente richieste al boss: diversamente opinando, infatti, non
si comprenderebbe perché mai Andreotti avrebbe dovuto personalmente recarsi dal
Bontate per reclamare chiarimenti e non si sia avvalso, al riguardo, delle
indicazioni che i suoi sodali – e l’on. Lima innanzitutto – avrebbero potuto
fornirgli.
La considerazione offre
l’occasione per introdurre il tema rimarcando come la richiamata sussistenza di
un pregresso contatto costituisca, comunque, una forte conferma logica della
indiretta affermazione del Marino Mannoia, la quale, per quanto precisato e
valutato, è impensabile sia stata mendace, così come, nel quadro ormai
acquisito, appare del tutto inverosimile che sia stata falsa la presupposta
confidenza del Bontate.
Né può trarsi elemento negativo
di valutazione dalla omessa, originaria precisazione della ubicazione e della
titolarità della riserva di caccia in cui si era svolto l’incontro, rivelata
dal Marino Mannoia soltanto nel corso dell’esame dibattimentale: nel richiamare
le corrette e condivisibili osservazioni formulate sul punto dai PM appellanti,
la Corte rileva che davvero non si comprende come possa elevarsi a sospetto il
chiarimento dibattimentale del collaboratore, posto che lo stesso non può che
apprezzarsi come il frutto di un sopravvenuto ricordo, inidoneo a conferire al
racconto del medesimo alcun significativo, ulteriore elemento di credibilità.
Il dato essenziale, rivelato
dal Marino Mannoia nelle sue originarie dichiarazioni del 3 aprile 1993, era
che l’incontro era avvenuto in una riserva di caccia frequentata dal Bontate e
da altri “uomini d’onore”, sita “in una località della Sicilia” (e non, dunque,
specificamente nella zona di Palermo) che il collaboratore, in quella
occasione, ha affermato di non ricordare (e non, quindi, di ignorare per non
averla mai appresa): se si considera che le indagini dei magistrati inquirenti,
come ricordato dallo stesso Tribunale, si erano, quindi, rivolte a tutte le
riserve di caccia isolane e che non era emersa nessuna indicazione che potesse
specificamente indirizzare verso la azienda agricola dei Costanzo, che non era,
peraltro, propriamente una riserva, deve escludersi che il Marino Mannoia abbia
artificiosamente integrato il suo racconto per adattarlo ad emergenze
investigative di sorta e deve, conseguentemente, respingersi ogni rilievo che
contesti, in definitiva senza alcun valido motivo, la genuinità del
sopravvenuto ricordo.
In altri termini, nulla
autorizza a collegare la integrazione dibattimentale del Marino Mannoia ad
eventuali, maliziose finalità di sorta.
Per di più, si può osservare
che se si ipotizzasse, ad onta dei rassegnati, molteplici elementi che
rassicurano sulla sua attendibilità, che
il Marino Mannoia sia un falso accusatore dell’imputato, non si comprenderebbe
la ragione per cui egli avrebbe dovuto elaborare le riferite, macchinose e
peculiari circostanze dell’incontro, di cui aveva avuto notizia solo indiretta
e che era avvenuto presso una riserva di caccia della quale non ricordava la
ubicazione, anziché, per esempio, collocare lo stesso incontro in un sito a lui
familiare, che avrebbe potuto descrivere con dovizia di particolari,
aggiungendo o meno la sua personale partecipazione ad esso.
----------------------------------------
2. Lo stesso Tribunale non
nega, in definitiva, la astratta possibilità di un breve viaggio di Andreotti a
Catania di cui non sia rimasta traccia documentale, tanto che si attarda a
valutare la sua concreta realizzabilità nei giorni che ha ritenuto di prendere
in considerazione sulla scorta delle indicazioni temporali raccolte.
Sulla questione dei viaggi
dell’imputato si deve premettere che i risultati delle faticosissime indagini
sul punto non possono essere utilizzati come riscontri delle dichiarazioni del
Marino Mannoia, in quanto non è stata acquista alcuna specifica conferma di un
viaggio a Catania dell’imputato nel periodo interessato, specifica conferma che
non può ricavarsi, ancorché in via semplicemente indiretta, da eventuali
pratiche omissive (delle comunicazioni degli spostamenti) che l’imputato
medesimo ed i fedeli uomini di scorta abbiano, eventualmente, adottato in altre
occasioni.
La imponente documentazione
acquisita e le diatribe in ordine alla lacunosità della stessa – attribuita
dalla Accusa alla deliberata, strumentale omissione delle dovute comunicazioni
degli spostamenti e, per contro, dalla Difesa alla incompletezza del lavoro
investigativo ed al lungo arco di tempo trascorso – appaiono alla Corte inutili
esercizi dialettici, posto che non può conferirsi il carattere della decisività
né alla tendenziale inclinazione verso pratiche omissive, né all’eventuale
assoluto rispetto delle norme e delle procedure.
Ed invero, in questa sede non
si discute né di una diffusa pratica poco ortodossa, né di un assoluto rispetto
delle regole, ma semplicemente di un singolo viaggio in Sicilia dell’imputato,
che non poteva non essere intuitivamente circondato da notevole discrezione e,
dunque, non poteva evidentemente risultare da atti e comunicazioni ufficiali –
il che non equivale a dire che lo stesso fosse assolutamente segreto ed
eventualmente ignoto perfino agli strettissimi e fedelissimi collaboratori
dell’imputato, che godevano della piena fiducia del medesimo -.
Per questi motivi non possono
ritenersi decisivi né, da un lato, la certa carenza di una traccia documentale
del viaggio, né, dall’altro, le astratte condizioni – sulle quali si diffonde
la Difesa – che rendevano difficile (ma – come finisce con il riconoscere la
Difesa nell’intervento svolto nella udienza del 17 aprile 2003 - non
assolutamente impossibile per l’influentissimo uomo politico) la organizzazione
di un breve viaggio riservato, magari favorito dalla possibilità, riferita
(come ricordato dalla stessa Difesa nella citata udienza del 17 aprile 2003)
dai piloti escussi, di mutare nel corso del tragitto i piani di volo senza che
restasse traccia sui registri.
In definitiva, anche a voler
convenire con tutte le obiezioni della Difesa, compendiate nelle pagg. 490/545
della memoria conclusiva ed anche volendo prescindere dalle doviziose e
persuasive deduzioni dei PM appellanti (alle quali è stato, come di consueto,
dato ampio spazio), rimane il fatto che, da un lato, non è stata acquisita
specifica dimostrazione documentale della fugace puntata in Sicilia in
questione, e che, dall’altro, nessun decisivo e troncante elemento o
argomentazione consente di escludere in modo certo ed inequivocabile la
astratta possibilità dello stesso breve viaggio nell’Isola, circondato dalla
opportuna discrezione e non risultante, pertanto, da atti o documenti
ufficiali.
In ogni caso, in merito ai
rilievi difensivi si osserva brevemente quanto segue.
La addotta rilevanza della
elusione dell’onere della dimostrazione esaustiva del viaggio con la precisa
indicazione dei mezzi, della data, degli orari, introdurrebbe, se riguardata
anche alla luce della oggettiva difficoltà di fornirla dipendente anche dal
notevolissimo arco di tempo trascorso dal fatto, una sorta di prova legale
sottratta al libero convincimento del giudice: l’argomento avrebbe avuto
validità se in merito al viaggio in questione non fossero stati acquisiti aliunde
elementi di prova fattuali e logici, ma non nel contesto delineato – che verrà
completato da quanto si dirà a proposito delle dichiarazioni del collaboratore
Angelo Siino -, che radica adeguata dimostrazione dell’episodio.
La assunta lacunosità della
attività investigativa di ricerca documentale rimane evidentemente neutra:
l’eventuale rinvenimento di ogni minima traccia documentale dei movimenti
ufficiali dell’imputato non escluderebbe, evidentemente, la possibilità di un
viaggio riservato, quale quello che si ipotizza. Per converso, è palese che una
eventuale maggiore diligenza della ricerca dei documenti non avrebbe, comunque,
consentito di individuare un viaggio destinato a non lasciare traccia.
Per chiarire meglio il concetto
ci si può riferire all’episodio addotto in via esemplificativa dalla Difesa a
pag. 504 della memoria conclusiva.
E’ stato evidenziato che il
m.llo Pulizzotto – al quale erano state demandate le indagini sugli spostamenti
dell’imputato - aveva rilevato la carenza di documentazione relativa al viaggio
a Firenze del 3 maggio 1980, viaggio di cui, però, aveva accertato la esistenza
a mezzo di svariati documenti (ordinanza acquisita presso la Questura di
Firenze; programma del seminario con il nome Andreotti; fonogramma del
Ministero dell’Interno; nota con cui era stato indicato che l’on. Andreotti
sarebbe arrivato in quel giorno ed avrebbe alloggiato all’Hotel Villa Dei
Medici; cassetta Rai in cui era stato registrato il programma; comunicato
Ansa): da ciò è stato dedotto che era impossibile occultare i movimenti di
Andreotti, che era fuorviante il modus procedendi degli investigatori, i
quali avevano concentrato tutte le indagini negli archivi dei Comandi dei
Carabinieri, e che, in definitiva, i documenti citati dal m.llo Pulizzotto, se
integrati con quelli prodotti dalla Difesa, dimostravano che la vita quotidiana
dell’imputato, soprattutto negli anni dei presunti incontri (1979/80), era
stata “osservata, vigilata, documentata, spiata, fotografata”.
Ma la esemplificazione è, con
ogni evidenza, inconducente: a parte che, comunque, nel caso citato (come in
svariati altri accertati) la carenza di documentazione del viaggio negli
archivi dei Carabinieri è un fatto incontestato, è palese che l’accertamento
del viaggio medesimo è legato a circostanze ufficiali che nessuno aveva
interesse ad occultare. Per contro, è perfino banale osservare che nessuna
comunicazione o nessun documento ufficiale avrebbe potuto circondare una breve
puntata in Sicilia quale quella di cui si discute, cosicché la eventuale
carenza di comunicazione dello spostamento ai comandi dei CC. ne avrebbe
precluso l’accertamento in quanto non avrebbe potuto essere colmata con altri
mezzi.
E’ indubbiamente vero che la
notorietà dell’imputato rendeva difficile mantenere la necessaria riservatezza:
ma, ribadito che la salvaguardia della riservatezza non si estendeva
necessariamente ai più fidati collaboratori, così come non si estendeva ai
mafiosi e a coloro che si accompagnavano a loro – per definizione tenuti alla
massima discrezione (era ancora da venire la stagione dei “pentiti”) -, si deve
osservare che non è affatto detto che gli spostamenti – a mezzo di una
autovettura o di un velivolo - non potessero essere gestiti con la dovuta
discrezione, anche avvalendosi di velivoli privati e della collaborazione di
facoltosi soggetti, direttamente interessati, quali erano, per esempio, i
cugini Salvo.
Per inciso, si può dire che la
disconosciuta attendibilità della indicazione del teste Vito Di Maggio non
scaturisce certo dalla pretesa incongruenza della presenza dell’imputato su una
autovettura guidata dall’autista di un noto e – a quell’epoca – stimato
imprenditore, presenza che sarebbe stata solo estemporaneamente constatata
dallo stesso Di Maggio, il quale, a suo dire, scorse Andreotti – che non si era
certo messo in mostra - soltanto perché casualmente si avvicinò alla vettura
per salutare il Lima che si allontanava (in definitiva, a conferire un
connotato illecito a quanto sarebbe stato constatato dal Di Maggio sono la
presenza del Santapaola e, soprattutto, la vanteria del medesimo, non già, in
sé, la presenza dell’imputato a bordo di quella vettura).
Del pari, non sarebbe stata, a
quell’epoca, compromettente la eventualità, peraltro ragionevolmente remota,
che qualcuno avesse percepito la presenza dell’imputato a bordo di una
autovettura insieme a cugini Salvo, che, secondo quanto rilevato dall’imputato
medesimo, erano allora stimati e noti imprenditori siciliani, notoriamente
vicini alla Democrazia Cristiana.
E’ indubbiamente vero che
l’imputato a quell’epoca era strettamente scortato anche per prevenire i colpi
dell’allora ancora vitale terrorismo politico: ma le modalità di un viaggio in
Sicilia quale quello di cui si discute escludono del tutto la possibile
ricorrenza di una siffatta preoccupazione, che poteva investire, semmai, i
movimenti sistematici ed i percorsi usuali, suscettibili di destare la
attenzione dei terroristi in vista della organizzazione di un attentato.
In ordine alle indicazioni del
teste amb. Riccardo Sessa – il quale, peraltro, non collaborava con l’imputato
nel periodo interessato - si può brevemente richiamare quanto già evidenziato:
la eventuale impossibilità di muoversi senza avvisare e senza lasciare tracce
presupponeva, da parte dell’imputato e dei suoi stretti collaboratori,
l’assoluto rispetto di norme e procedure. Per contro, è del tutto ragionevole
pensare che nel singolo caso in esame (un breve viaggio di poche ore in Sicilia
destinato a rimanere riservato) norme e procedure ortodosse non potevano che
essere momentaneamente accantonate, anche con la opportuna copertura di qualche
fidato collaboratore.
Peraltro, appare aberrante
sostenere, come fa la Difesa, che l’obbligo di reperibilità onerava l’Accusa
della dimostrazione che l’imputato fosse in grado di eluderlo: a parte la
possibilità di tenere collegamenti via radio, è, infatti, più che evidente che
Andreotti non era un prigioniero e che, pertanto, era astrattamente in grado di
eludere momentaneamente un obbligo, mentre altra cosa è l’ausilio di opportune
coperture, in merito al quale la carenza di specifica prova – che sarebbe
quanto mai difficile fornire per intuitive ragioni, non solo connesse con il
tempo trascorso - non può certo valere ad escludere l’evento.
Si sorvola, infine, sulle,
sostanzialmente ininfluenti, deduzioni difensive riguardanti la questione delle
scorte e le deposizioni dei relativi addetti e si può concludere ribadendo che
nessun decisivo elemento consente di escludere la possibilità che l’imputato si
sia reso protagonista, nel periodo interessato, di un breve viaggio a Catania
del quale non siano rimaste tracce.
----------------------------------------
3. Posto ciò, si può osservare
che nel complessivo quadro probatorio acquisito il solo aspetto suscettibile,
in astratto, di ostacolare il pieno riconoscimento della attendibilità della
affermazione del Marino Mannoia è dato dalla eventuale incompatibilità con
altre risultanze della collocazione nel tempo dell’incontro presso “La Scia”,
che è stata circoscritta non già in forza delle dichiarazioni del predetto, che
sono rimaste piuttosto approssimative (nella primavera-estate del 1979,
comunque dopo il 9 marzo 1979, data dell’assassinio del segretario provinciale
della D.C. Michele Reina), ma degli elementi forniti dal collaboratore Angelo
Siino.
Prima di affrontare il tema
specifico occorre soffermarsi sulle dichiarazioni di quest’ultimo per vagliarne
la intrinseca attendibilità e conducenza.
Al riguardo non si può
disconoscere che le stesse abbiano preso lo spunto proprio dalla conoscenza
delle dichiarazioni del Marino Mannoia, che, come riferito dallo stesso Siino,
richiamarono alla mente del medesimo il ricordo dell’episodio poi rassegnato
con notevole ricchezza di dettagli malgrado il lungo arco di tempo trascorso.
Se tale genesi si concilia perfettamente
con il racconto del Siino e, in particolare, con il riferito, scarso peso che
il medesimo, in quella circostanza, diede all’avvenimento, rimasto per tanti
anni sepolto nella sua memoria, si deve considerare concreta la eventualità che
le dichiarazioni del Marino Mannoia abbiano condizionato la propalazione del
predetto e che costui ne abbia maliziosamente profittato per inventare il
proprio falso contributo alla importante inchiesta a carico dell’imputato.
Ora, a parte la considerazione
che nella ipotesi prospettata il Siino difficilmente avrebbe rivelato che era
stato proprio il racconto del Marino Mannoia a risvegliare il suo ricordo, la
Corte, alla stregua del complessivo tenore delle affermazioni dello stesso
Siino, deve ragionevolmente escludere un malizioso disegno del medesimo, volto
a compiacere artatamente le ragioni della Accusa.
In proposito è sufficiente
considerare la assoluta misura delle dichiarazioni del predetto, che mai ha
forzato i toni del suo racconto, al punto da esporre a notevoli rilievi di
ambiguità la parte probatoriamente essenziale dello stesso, costituita dalla
presenza di Andreotti a “La Scia”, che il collaboratore ha, in buona sostanza,
affidato pressoché esclusivamente all’accenno dell’individuo che svolgeva presso
la azienda agricola dei Costanzo funzioni di sorvegliante o guardiacaccia,
soprannominato “u cchiu”.
Nessuno avrebbe potuto impedire
al Siino di riferire che, dopo aver avvertito il rombo delle autovetture in
arrivo presso la azienda dei Costanzo e lo strepito degli sportelli che si
chiudevano, aveva intravisto (o gli era parso di intravedere) a distanza
Andreotti o qualche personaggio politico siciliano a lui vicino (eventualità
che egli ha, invece, finito con il negare, non mancando di precisare che, in buona
sostanza, la sua posizione gli avrebbe astrattamente consentito di distinguere
i soggetti sopraggiunti); allo stesso modo, il Siino avrebbe potuto riferire
che nel corso del pasto consumato dopo che le autovetture erano ripartite ed il
Bontate era riapparso qualcuno dei mafiosi presenti (magari scegliendolo fra
quelli nel frattempo deceduti) aveva fatto riferimento all’appena concluso
incontro con Andreotti; del tutto incontrollabile, poi, sarebbe stato un
resoconto più pregnante (in senso accusatorio) del colloquio avuto dal Siino
con il Bontate durante il viaggio di ritorno a Palermo, posto che, stante la –
ormai risalente - morte dell’interlocutore, nessuno avrebbe potuto smentire che
quest’ultimo avesse esplicitamente confermato, a seguito della specifica
domanda del collaboratore, la presenza dell’imputato a “La Scia”; allo stesso
modo, nessuno avrebbe potuto smentire il Siino se egli, anziché proporre quella
– in ipotesi, falsa - macchinosa versione dei fatti culminante nell’accenno
dell’“u cchiu” e nel rassegnato dialogo con il Bontate, avesse dichiarato che
quest’ultimo già in precedenza – per esempio, all’atto di fissare
l’appuntamento ovvero durante il percorso mattutino verso Catania - gli aveva
chiaramente rivelato che il reale scopo di quel viaggio a “La Scia” e la
ragione del suo abbigliamento più accurato del solito era l’incontro con
Andreotti.
In altri termini, se il Siino
fosse stato ispirato da maligni intenti persecutori o avesse voluto compiacere
gli inquirenti apportando un falso contributo alla investigazione è
assolutamente ragionevole pensare che le sue affermazioni sul punto essenziale
in considerazione sarebbero state assai più nette ed esplicite.
Le esposte notazioni resistono
evidentemente alla obiezione difensiva che addebita al Siino di ritagliarsi
deliberatamente, sugli aspetti più delicati degli episodi da lui riferiti, il
ruolo di mero dichiarante de relato e di scaricare su altri la
responsabilità delle sue affermazioni: ed invero, volendo per un momento
ammettere il prospettato, malizioso atteggiamento del collaboratore, che
presupporrebbe, a monte, il preciso intento di lanciare false accuse contro il
sen. Andreotti mettendosi al riparo da possibili responsabilità, non si
comprenderebbe la ragione per cui il predetto avrebbe scelto di formulare le
evidenziate, solo indirette, indicazioni, anziché mettere in bocca al Bontate o
a qualsiasi altro intervenuto a quella riunione espliciti e netti riferimenti
alla presenza dell’imputato.
Per inciso, a conforto della
attendibilità personale del Siino e della assenza in lui di intenti persecutori
nei confronti dell’imputato ovvero di una strumentale volontà di compiacere gli
inquirenti si possono citare le dichiarazioni con cui il predetto ha riferito
della sollecitazione rivoltagli da Baldassare Di Maggio perché confermasse
l’incontro fra Andreotti e Riina ed ha negato di essere a conoscenza di tale
importantissimo episodio, nonché le misurate affermazioni con cui ha parlato
della telefonata fra Michele Sindona e l’interlocutore a nome “Giulio”: in tale
occasione il Siino ha rassegnato che il Vitale ebbe a suggerire era
nell’imputato che doveva indentificarsi la persona appellata dal Sindona con il
nome “Giulio”, ma ha anche rappresentato quest’ultimo in netta contrapposizione
allo stesso Sindona, sì da escludere ogni possibilità di accomunarlo – in
quella fase - ai disegni del finanziere siciliano (si veda quanto si dirà più
avanti, a proposito della vicenda Sindona).
Tornando alle specifiche
indicazioni de quibus, mette conto sottolineare come un ulteriore motivo
che milita a favore della attendibilità del Siino si ricavi da quanto da costui
riferito in occasione della deposizione dibattimentale del 7 aprile 1998: il
predetto, infatti, ha dichiarato di avere già parlato delle medesime
circostanze prima ancora di iniziare la collaborazione con la giustizia, nel
corso di informali conversazioni avute con il col. dei CC. Giancarlo Meli,
conversazioni che costui, ad insaputa dello stesso Siino, aveva registrato e
che gli erano state successivamente contestate dalla autorità giudiziaria di
Caltanissetta (<<P.M.: Nel ‘97. Lei ha avuto, col tenente colonnello
Meli, delle conversazioni nel mese di aprile maggio, giugno, 1997? - SIINO
ANGELO: Si - P.M.: Lei sa se tutte o alcune di queste conversazioni sono state
registrate dal colonnello Meli? - SIINO ANGELO: Io non so se le ha tutte o
alcune, ma le ha registrate, non so quali perché non mi sono state contestate
nella totalità - P.M.: Senta, ma lei sapeva... – PRESIDENTE: Non sono state? -
SIINO ANGELO: Contestate nella totalità, di alcune so che... per averlo detto.
- P.M.: Mi scusi un attimo - SIINO ANGELO: Si, prego - P.M.: Lei intanto quando
il colonnello Meli registrava le vostre conversazioni, sapeva che il colonnello
Meli stava registrando? Oppure no? - SIINO ANGELO: Assolutamente no, non
pensavo che fosse così poco serio. - P.M.: Oh! Quindi lei lo ha appreso
successivamente... - SIINO ANGELO: Certamente - P.M.: ... che almeno alcune di
queste conversazioni, erano state registrate, esatto? - SIINO ANGELO: Si -
P.M.: Quando lo ha appreso? - SIINO ANGELO: L’ho appreso... - P.M.: Siccome lei
ha detto “Mi sono state contestate..” - SIINO ANGELO: Si, mi sono state
contestate dall’autorità giudiziaria di Caltanissetta - P.M.: Ho capito. -
SIINO ANGELO: Alcune di queste - P.M.: Ciò premesso... - SIINO ANGELO: Si -
P.M.: ...nel corso di queste conversazioni, che lei ebbe col colonnello Meli...
- SIINO ANGELO: Si - P.M.: ... lei parlò mai al colonnello Meli, intanto di
quello che lei sapeva su Andreotti e che ha già riferito in questo
dibattimento? - SIINO ANGELO: Si - P.M.: Che cosa gli raccontò? - SIINO ANGELO:
Gli raccontai che avevo saputo, di que... cioè praticamente mi riferii al fatto
prima di Marino Mannoia, di Marino Mannoia che si era riferito ad una riserva
di caccia e io... ha detto che io sapevo a quale riserva di caccia si riferiva
e, se voleva, poteva riferirlo anche all’autorità giudiziaria. - P.M.: E quindi
gli raccontò tutto quello che ha raccontato qui in dibattimento su questo episodio
della riserva di caccia? - SIINO ANGELO: Nei minimi particolari>>).
Se, allora, il racconto –
piuttosto dettagliato - di quella giornata fornito dal Siino deve ritenersi
intrinsecamente degno di fede in quanto non sospettabile di essere il frutto di
un disegno maliziosamente accusatorio, va verificato il significato probatorio
delle indicazioni del medesimo, come evidenziato non particolarmente incisive
proprio sull’aspetto essenziale costituito dalla presenza dell’imputato a “La
Scia”.
In proposito due sono gli
elementi principali da prendere in considerazione: l’accenno dell’“u cchiu”
alla presenza di Andreotti e l’atteggiamento assunto dal Bontate allorché il
Siino, nel corso del viaggio di ritorno a Palermo, gli chiese conferma della
stessa presenza.
Sul primo punto la Corte
rileva:
che il sorvegliante, per le
mansioni che svolgeva nella azienda dei Costanzo, era astrattamente in grado di
sapere che in quella giornata era attesa una personalità della importanza
dell’imputato;
che l’accenno dell’“u cchiu”
(“c’è Andreotti”) è significativamente intervenuto dopo che il medesimo si era
avvicinato al Siino all’atto dell’arrivo delle autovetture percepito da
quest’ultimo;
che un carattere semplicemente
scherzoso dello stesso accenno deve ragionevolmente escludersi, posto che non
si comprenderebbe la ragione per cui il sorvegliante di una azienda agricola
siciliana, al sopraggiungere di alcune autovetture, dovesse per pura celia
evocare la presenza di Andreotti, illustre uomo politico nazionale, del tutto estraneo
(almeno apparentemente) a quell’ambiente;
che, infine, malgrado le parole
del collaboratore, riprese dai primi giudici, il comprensibile scetticismo con
cui il Siino accolse l’accenno del sorvegliante è stato solo relativo e non può
equipararsi alla assoluta incredulità di chi ne avesse escluso ogni fondamento,
immediatamente rilevando il tono scherzoso del predetto e percependo la
affermazione del medesimo come una semplice “boutade” (espressione
impropriamente usata dallo stesso Siino per significare, in realtà, lo scarso
peso che egli diede a quella rivelazione). Ed invero, una siffatta incredulità,
benché - si ribadisce - affermata dal Siino, viene, di fatto, smentita dalla
circostanza che il collaboratore venne più tardi indotto a chiedere al Bontate
conferma della presenza di Andreotti, anche a prezzo di violare, esponendosi al
prevedibile rimbrotto del capomafia, il dovere di riservatezza, pregnante
connotato della mentalità mafiosa, che gli avrebbe imposto di non mostrare
curiosità su faccende che non lo riguardavano.
Dunque, fin qui si può
affermare che la espressione dell’“u cchiu”, riferita dal Siino: si è inserita
in un contesto fattuale congruo, oggettivamente percepito e, quindi, riferito
dal collaboratore (l’arrivo di alcune autovetture); al di là dei possibili,
immediati convicimenti del Siino, è stata, in realtà, seria; è stata
pronunciata da persona che poteva essere astrattamente informata e che non
aveva alcuna ragione, in quella particolare circostanza, di inventarsi,
celiando, la presenza dell’imputato.
Si tratta, pertanto, di un
elemento probatorio degno di considerazione, che, per di più, trova riscontro
nella congrua lettura della ricordata, successiva conversazione intervenuta fra
il Bontate ed il Siino.
La reazione del Bontate alla
domanda del Siino (la frase “ma perché non ti fai i cazzi tuoi?” accompagnata
da un paio di amichevoli scappellotti) appare, invero, da un lato,
perfettamente in linea con l’atteggiamento riservato che si addiceva ad un
capomafia sollecitato, da un soggetto esterno alla organizzazione, a rivelare
un avvenimento inerente alla vita del sodalizio, ma, dall’altro, non può che
presupporre la veridicità del fatto su cui verteva il quesito e, dunque, della
presenza di Andreotti: ed infatti, nella ipotesi in cui il quesito del Siino
fosse stato del tutto privo di fondamento, sarebbe stato logico, per via della
assoluta singolarità della cosa (la presenza in una azienda agricola catanese,
contestualmente a numerosi esponenti di Cosa Nostra, di un eminente personaggio
politico nazionale, estraneo a quell’ambiente), che il Bontate, più che
invitare il suo interlocutore a non essere curioso, avesse manifestato quanto
meno stupore per la domanda rivoltagli ed avrebbe, a sua volta, chiesto al
Siino le ragioni e le scaturigini di quella inattesa ed ingiustificata
interrogazione.
Il riferito atteggiamento del
Bontate va, dunque, legittimamente interpretato come una conferma della
presenza dell’imputato, cosicché le attendibili affermazioni del Siino
finiscono con il riscontrare il racconto del Marino Mannoia, con il quale
convergono perfettamente.
Impropriamente, poi, il
Tribunale ha tratto dalla totale obliterazione dell’episodio da parte del Siino
argomento per negare la conducenza di quanto da lui riferito, sulla scorta del
convincimento che il collaboratore non aveva abbandonato il suo scetticismo in
merito alla presenza di Andreotti anche dopo lo scambio di battute con il
Bontade.
Come già accennato a proposito
dell’atteggiamento mentale del Marino Mannoia, occorre sforzarsi di considerare
che per un “uomo d’onore” ovvero per un soggetto, quale era il Siino, che
gravitava nell’ambiente di Cosa Nostra, non particolarmente incline alle cose
della politica nazionale ed avvezzo a ritenere piuttosto normale la esistenza
di rapporti fra mafiosi ed esponenti politici anche di primo piano, un fatto
quale quello in trattazione non presentava il carattere eclatante che
comprensibilmente ad esso annetterebbe qualunque onesto cittadino.
Se si aggiunge, poi, che nel
frangente il Siino non dispose di alcuna esplicita conferma che gli consentisse
di farsi almeno un’idea delle circostanze e dei motivi di quella singolare
presenza, non può destare meraviglia che egli, come da lui stesso lealmente
ammesso, non abbia conferito rilievo all’episodio e lo abbia relegato nei
reconditi meandri della sua memoria (e non può negarsi che la franca
affermazione, ancora una volta, confermi la sicura attendibilità di quanto
rassegnato).
In ogni caso, se è vero che il
Siino non aveva dato particolare peso al fatto e lo aveva dimenticato, ciò non
vuol dire che egli avesse desunto dal colloquio con il Bontate la certezza
della totale infondatezza della battuta dell’“u cchiu”, circostanza, questa,
che è smentita proprio dalla circostanza che l’episodio, benché accantonato, è
rimasto, comunque, impresso nella memoria del predetto ed il ricordo del
medesimo è riaffiorato vivido allorché, a seguito delle specifiche
dichiarazioni del Marino Mannoia, è prepotentemente tornato alla attenzione del
propalante, comprensibilmente indotto a riflettere sulla veridicità dello
stesso.
Contrariamente a quanto
ritenuto dal Tribunale, non appare per nulla significativo il silenzio dei
mafiosi presenti sul singolarissimo evento (silenzio ancora una volta desunto
dalle leali affermazioni del Siino): basta considerare, al riguardo, che, senza
l’accenno sfuggito all’“u cchiu”, lo stesso Siino non ne sarebbe venuto a
conoscenza, cosicché è improprio parlare di un incontro non circondato da
alcuna riservatezza, che è stata, invece, rigorosamente mantenuta con il suo
amico ed accompagnatore dal Bontate, il quale non si è neppure attardato a
spiegare al predetto la ragione del suo nervosismo di quella mattina (percepito
e riferito dal Siino) ovvero (malgrado la specifica sollecitazione dello stesso
Siino) a confidargli il motivo per cui si era vestito in modo inusitatamente
accurato (<<SIINO A.: Sì, praticamente mi ricordo che quando siamo
partiti da Palermo vidi che praticamente il Bontate era vestito in maniera
casual elegante. - PM: Cioè casual, scritto casual. - SIINO A.: Sì, casual,
elegante. Praticamente noi avevamo delle tenute di caccia, delle tenute di
caccia nel senso di vestiti, di belfe, insomma però lui quella giornata era
proprio agghindato da cacciatore signorotto. Aveva delle particolari cose
firmate, cose e ci dissi: "E dunni amu a gghiri? ma chi c'è a caccia cu u
guardio?" cioè nel senso mi riferivo che spesso avevamo partecipato ad
altre cacciate tipo in altri posti dove c'era la guardia che ci teneva il fucile,
cioè ... lui neanche mi rispose. Vidi che praticamente era sul nervoso, un pò
strano, nervoso, però io ho attribuito questo fatto al fatto che avevamo avuto
l'incidente e che avevamo avuto modo di andare veloci verso Catania per cui non
più di questo.>>).
Peraltro, il nervosismo e la
premura del Bontate, che liquidò in tutta fretta l’automobilista che aveva
investito, l’insolita cura nell’abbigliamento del medesimo, il suo
allontanamento protrattosi per circa un paio d’ore sono circostanze che
finiscono con il confermare la peculiarità, per il capomafia, di quella
giornata, che non era certo incentrata su una normale battuta di caccia, e
costituiscono, pertanto, indicazioni atte a fornire un riscontro, sia pure
indiretto, all’assunto accusatorio.
Per concludere l’argomento in
trattazione, si osserva, infine, come sia del tutto corrispondente alle regole
di Cosa Nostra ed al ribadito atteggiamento riservato del Bontate il fatto che
alla presenza di estranei all’organizzazione (quale, per esempio, era il Siino)
gli “uomini d’onore” presenti a “La Scia” non si siano abbandonati a commenti
concernenti la presenza dell’imputato.
----------------------------------------
4. Non ci si intrattiene sulle
osservazioni dei primi giudici vertenti sul motivo dell’incontro a “La Scia”
riferito dal Marino Mannoia, essendo stato accennato che non può essere
conferita valenza dirimente alle perplessità dei medesimi, basate sulla ipotesi
che l’eventuale opera di mediazione politica dell’imputato si dovesse risolvere
in un intervento personale e diretto sul Presidente Mattarella: il vero è che,
a prescindere dalle strade che Andreotti avesse eventualmente ritenuto di
percorrere, è del tutto verosimile che le doglianze dei membri siciliani della
corrente del medesimo e, soprattutto, degli amici mafiosi vertenti sull’operato
del Presidente Mattarella, che rivestiva la maggiore carica regionale, si
rivolgessero al più importante referente politico degli stessi.
Peraltro, come si è già più
volte anticipato, una più approfondita valutazione del comportamento assunto
dall’imputato nella circostanza va rinviata al prosieguo.
La complessiva valutazione
degli elementi di prova rassegnati induce, dunque, a concludere che sia stata
acquisita valida dimostrazione anche dell’episodio costituito dall’incontro
presso “La Scia”.
----------------------------------------
5. Resta, però, da verificare
se le indicazioni temporali, si ribadisce attinte esclusivamente dalla
deposizione del Siino, ed i connessi approfondimenti siano idonei a ribaltare
detta conclusione, inducendo un quadro probatorio incompatibile con essa.
Va premesso che, su tale
aspetto, i meticolosi rilievi della Difesa – che vorrebbe trarre utile
argomento dalle difficoltà e dalle possibili incongruenze ravvisabili nella
collocazione temporale dell’episodio – sembrano trascurare che nel caso in
esame, come in molti altri venuti alla attenzione, si verte su fatti assai
remoti nel tempo e non già su fatti recenti o almeno relativamente recenti:
tenendo ben presente tale non accantonabile dato, un approccio valutativo
assolutamente ragionevole legittimerebbe, allora, un consistente sospetto di
inattendibilità per una indicazione precisa ed immune da dubbi, laddove, per
converso, non potrebbe, di per sé, giustificare un giudizio negativo sulla fonte
qualsivoglia, possibile approssimazione o incongruenza.
Inoltre, nel quadro di una
ricostruzione comprensibilmente difficoltosa ed approssimativa, deve escludersi
che sia un criterio valutativo accettabile quello di conferire il crisma della
certezza ad affermazioni semplicemente indicative: così, richiamando le
dichiarazioni del Siino, la Difesa assume come assolutamente certo che in quel
giorno il predetto ed il Bontate si incontrarono alle ore 4,00, all’alba, e,
dopo l’incidente ed il conseguente cambio di vettura, partirono da Palermo ed
arrivarono a destinazione verso le ore 6,00/7,00, concludendo senz’altro che il
periodo dell’anno interessato sarebbe indefettibilmente ricompreso fra la fine
di giugno e l’inizio di luglio, nel quale il sole sorge tra le ore 5,30 e le
ore 5,45 circa.
Ma così categoriche conclusioni
non sono oggettivamente autorizzate dalle stesse, richiamate dichiarazioni del
collaboratore, che ha avvertito di non ricordare, ha parlato al contempo di
chiarore e di buio (<<Quattro, non mi ricordo. Era buio, albeggiava,
c'era un poco di chiarore, ma era buio.>>) ed ha indicato l’orario di
arrivo in termini meramente orientativi (<<AVV. COPPI: Dopodichè siete
partiti per questo luogo di destinazione. Ricorda quanto tempo avete viaggiato e
a che ora siete arrivati? - SIINO A.: Ma saremmo arrivati intorno ... sei e
mezza, sette, comunque non lo ricordo bene. Posso dire che io generalmente la
Palermo-Catania con una macchina di quel genere la percorrevo in 1 ora e 10, 1
ora e 20.>>).
Sempre con riguardo alla
collocazione temporale dell’episodio, la Corte concorda solo in parte con la
prospettazione dei PM appellanti, che, sulla scorta della sopravvenuta
individuazione nel 26 agosto del 1979 della data della apertura della caccia in
Sicilia in quella stagione, hanno ritenuto che tutta la ricostruzione del Siino
fosse inesatta perché fondata sull’erroneo, rivelato presupposto che la
attività venatoria in quell’anno fosse stata autorizzata a partire dal mese di
giugno o dal mese di luglio.
Se è vero che il Siino, dopo
aver precisato che l’episodio risaliva ad epoca precedente l’arrivo in Sicilia
del Sindona (agosto 1979), ha, sia pure in modo accennato, fatto riferimento
alla apertura della caccia nel mese di giugno o nel mese di luglio, è anche vero
che le affermazioni in questione sono molto oscillanti, avendo il medesimo
lasciato chiaramente intendere che quella era una mera ipotesi e che, comunque,
la chiusura della caccia non li distoglieva in modo assoluto dall’esercizio
della attività venatoria (<<SIINO A.: Anche perchè c'è un motivo signor
Presidente, l'apertura della caccia allora era non come ora a fine agosto ma
era attorno a giugno, a luglio la cosa. Sarebbe facilissimo, perchè malgrado la
liberalità che c'era nel portare i fucili, insomma, un certo riguardo l'avevamo
a non portare dei fucili così a vista. Solo se era aperta la caccia. Doveva
essere aperta la caccia o comunque non è che poi ci spaventassimo tanto di
portare i fucili a vista di tutti. Per cui mi ricordo di questo fatto. Comunque
c'era già caldo.>>).
Inoltre, degno di nota è che
“La Scia”, così come precisato dal Siino, non era una vera e propria riserva di
caccia, ma un fondo chiuso nel quale veniva allevata un enorme quantità di
lepri, cosicché deve ritenersi che lo stesso fondo non fosse soggetto a
particolari attenzioni da parte dei guardiacaccia, suscettibili di dissuadere
dall’esercitare la attività venatoria soggetti che, di per sé, non erano
certamente inclini a rispettare rigorosamente le leggi.
L’accenno del Siino ad un clima
“già caldo”, poi, rimanda proprio al periodo primavera-estate indicato dal
Marino Mannoia, laddove la eventualità, pure ventilata dal P.G., che l’incontro
sia avvenuto solo nell’ultima parte dell’estate o addirittura nella prima parte
dell’autunno avrebbe semmai indotto lo stesso Marino Mannoia a collocarlo nel
periodo estate-autunno.
Altra indicazione che induce ad
escludere che l’incontro sia avvenuto negli ultimi giorni di agosto o nel
settembre del 1979 o addirittura più tardi si trae dalle dichiarazioni del
collaboratore Francesco Di Carlo, il quale ha collocato nel medesimo mese di
settembre il colloquio con Totò Greco, detto “il senatore”, nel corso del quale
apprese che la sorte del Presidente Mattarella era ormai segnata e che il
medesimo sarebbe stato ucciso (<<[…]DI CARLO F.: Stiamo sulla macchina e
parlando così e le dico: sì, però la corrente di Mattarella e Mattarella vedo
che va forte. Mi fa: Mattarella è
finito. Ci ho detto: no, vedi che io ... No, no, dice, Fra', Mattarella è finito.
Io lo guardo, ci facciamo un sorrisino. Ho detto: come è finito politicamente?
In tutti i sensi. Ma non siamo andati più avanti di là. - PM: E siamo in che
periodo, Di Carlo? - DI CARLO F.: Verso settembre. - PM: Del 19...? - DI CARLO
F.: Settembre '79.>>).
Al riguardo si deve considerare
che proprio l’esito dell’incontro presso “La Scia” e la situazione di attesa
che ne era scaturita (che il Bontate confidò al Marino Mannoia utilizzando la
espressione “staremo a vedere”) suggeriscono un apprezzabile scarto temporale
fra l’episodio e la, solo successiva, decisione di assassinare il Presidente
della Regione, rimanendo, così, impraticabile l’ipotesi che lo stesso incontro
sia avvenuto nell’arco di tempo, assai vicino, compreso tra la fine di agosto
ed il mese di settembre del 1979.
Da ultimo, sul punto, si può
osservare che deve escludersi che la inesatta memoria del Siino circa la data
di apertura della caccia nel 1979 abbia condizionato la ricordata anteriorità
dell’episodio avvenuto presso “La Scia” rispetto alla presenza del Sindona in
Sicilia: ed invero, l’erroneo convincimento che la apertura della caccia fosse
avvenuta in quell’anno nel mese di giugno o di luglio non precludeva in alcun
modo al collaboratore la collocazione dell’episodio in epoca posteriore
all’arrivo del Sindona nell’Isola. Ne deriva che alla riferita anteriorità
dello stesso episodio rispetto a quest’ultima circostanza deve riconoscersi un
significato autonomo e pregnante, svincolato da ogni collegamento con la
inesatta indicazione della data di apertura della stagione venatoria.
In definitiva, ancorché debba
riconoscersi che le indicazioni temporali del Siino non siano affatto dotate di
certezza, in quanto inficiate da notevole, comprensibile approssimazione (si
ribadisce che la distanza di tempo dal fatto, che era rimasto del tutto
dimenticato, renderebbe sospetto il contrario), frutto non di un immediato e
limpido ricordo ma di una ricostruzione a posteriori, largamente influenzata
dai progressivi riferimenti, potenzialmente fuorvianti, suggeriti dal PM, si
deve, però, escludere che gli elementi acquisiti consentano di collocare
l’incontro presso “La Scia” in periodo successivo alla data di apertura della
stagione venatoria (coincidente, come precisato, con il 26 agosto 1979).
Tanto premesso, per quanto
esposto ed, in particolare, per le ricordate modalità di acquisizione del dato,
non può affatto escludersi la possibilità che il Siino sia incorso in errore
nell’individuare senz’altro l’epoca dell’avvenimento in momento anteriore non solo
all’arrivo in Sicilia di Michele Sindona, ma anche alla partecipazione alla
gara automobilistica denominata “12 ore di Campobello”.
La ipotesi, del resto, trova
una qualche concretezza all’esito di una ordinata considerazione della
ricostruzione temporale fornita dal Siino.
Costui, che,
significativamente, prima di ricevere una più precisa indicazione dal PM, aveva
genericamente collocato la citata gara fra la fine di luglio ed i primi giorni
di agosto (<<SIINO A.: Ma praticamente questa gara si svolgeva nelle
ultime giornate di luglio o nei primi di agosto, secondo gli anni, secondo
quando gli organizzatori praticamente disponevano di organizzarla. Penso che
sì, senza dubbio fu prima.>>), ha riferito:
che si era “eclissato”, per una
relazione galante, immediatamente dopo lo svolgimento della “12 ore di
Campobello” (<<io mi eclissai immediatamente dopo la ... quando si fece
questa gara, cioè dopo questa gara io ho avuto un incontro così e mi sono
eclissato per un pò di tempo>>), per circa quindici giorni (<<SIINO
A.: Io ho appreso della presenza di Sindona in Sicilia quando dopo essermi
eclissato immediatamente dopo la dodici ore di Campobello ... […] ... per cui
evidentemente sono stato fuori una ventina di giorni dopo ... no, meno, una
quindicina di giorni. - PM: Una quindicina di giorni dopo? - SIINO A.: La
dodici ore di Campobello […]>>);
che aveva, quindi, incontrato a
Cefalù i suoi amici Giacomino Vitale, Francesco Foderà e Michele Barresi, i
quali gli avevano rivelato la presenza in Sicilia del Sindona (<<… e dopo
essere stato cercato e ricercato in tutti i modi e le maniere da parte del
Barresi, mi recai all'hotel Baia del capitano, dove trovai ... - PM: Dove si
trova la Baia del capitano? - SIINO A.: Baia del capitano si trova a Mazzaforno
in ... Cefalù. - PM: Mazzaforno, Cefalù. - SIINO A.: Che è una cosa ... una
borgata di Cefalù dove c'è questo albergo e praticamente lì incontrai il
Vitale, il Foderà ed il Barresi, con le rispettive signore. Erano
particolarmente euforici. Mi chiamarono a parte e mi disse: "Ti
comunichiamo ..." prima mi rimproverarono perchè ero sparito. - PM: E
perchè era sparito? - SIINO A.: Ero sparito perchè diciamo che avevo avuto ...
- PM: Se è cosa che è possibile dire. - SIINO A.: Un problema così, avevo conosciuto
una signora e gli ho fatto girare un pò la Sicilia. […] Io praticamente vado a
Mazzaforno, vedo queste persone che bonariamente mi rimproverano: "Al
solito tuo, quando c'è bisogno di te scompari"! e ci dico:
"perchè" "Eh, perchè! Prima di tutto ti comunichiamo che
praticamente Sindona è qui con noi a Palermo e poi tu dovevi recarti con
Giacomino e Ciccio a prenderlo ad Atene">>);
che egli a quell’epoca era già
al corrente, per averlo appreso dalla lettura dei giornali, del (finto)
rapimento di Sindona (<<PM: Le faccio una domanda, anche perchè il tempo
stringe, una domanda più precisa: lei già sapeva che Sindona era sparito dagli
Stati Uniti oppure no? - SIINO A.: Lo sapevo dai giornali. - PM: Ecco. - SIINO
A.: Infatti tutto potevo pensare che Sindona ... Lo sapevo rapito, si diceva
che fosse rapito da organizzazioni terroristiche, ma mai potevo pensare che
Sindona era a Palermo e nelle mani di Giacomino Vitale, accompagnato da
Giacomino Vitale e Ciccio Foderà. Proprio non lo pensavo proprio.>>);
che era stato, quindi,
presentato al Sindona, alla cui “assistenza” era stato adibito, in “pieno
agosto” (<<PM: Quando avviene questa conoscenza? - SIINO A.: Avviene
quando io, accompagnato dal Giacomino Vitale mi recai in detta casa e fui messo
a disposizione per ogni bisogno, così mi disse, e con mio sommo disdegno,
perchè eravamo in pieno agosto, per tutti i bisogni del signor Sindona, cioè
accompagnarlo ...>>), nella seconda decade di quel mese (<<PM:
Forse non glielo avevo chiesto, lo chiedo ora, ecco, lei quando incontra il
Sindona, se è in grado di collocarlo nel tempo. - SIINO A.: Seconda decade di
agosto.>>).
Alla stregua delle riportate
indicazioni, si può evidenziare che:
in quell’anno la gara
automobilistica “12 ore di Campobello” si svolse, in realtà, il 14 ed il 15
luglio;
successivamente il Siino, a suo
dire, si “eclissò” per quindici giorni prima di incontrare in Cefalù i suoi
amici, che lo avevano inutilmente cercato perché collaborasse all’ingresso di
Sindona in Italia;
lo stesso Siino, all’atto
dell’incontro con gli amici, era già al corrente del (finto) rapimento del
Sindona, ma non poteva averlo appreso dalla stampa nei primissimi giorni di
agosto, posto la telefonata con la quale un anonimo individuo lo aveva
annunciato era pervenuta la mattina di venerdì 3 agosto 1979 nell’ufficio del
Sindona di New York;
nel frattempo era già stato
curato dal Vitale e dal Foderà l’avventuroso ingresso del Sindona in Italia,
dove era pervenuto proveniente dalla Grecia. Al riguardo, quanto evidenziato
nella sentenza della Corte di Assise di Milano del 18 marzo 1986 consente di
collocare nel 15 agosto 1979 l’arrivo in Sicilia del Sindona (si trascrive, per
comodità espositiva, il seguente brano del più ampio stralcio della citata
sentenza, riportato nelle motivazioni della decisione qui appellata: “Michele
Sindona lasciò Vienna nel pomeriggio del 6 agosto e giunse ad Atene la sera con
il volo 0S 381 (…). L’8 agosto Joseph Miceli Crimi prenotò un biglietto aereo
per Atene, valido per il 9; non utilizzò tuttavia questo biglietto, pur
essendosi recato ad Atene il 9 agosto. Lo stesso 9, infatti, egli prenotò
quattro biglietti, tutti per la capitale greca, intestandone uno a sé, uno a
Francesco Foderà, uno ad Ignazio Puccio e uno a Giacomo Vitale (…); egli ne
utilizzò uno e giunse ad Atene lo stesso giorno (…). Gli altri vennero
utilizzati il 12 agosto. Prima di partire per la Grecia, Miceli Crimi si era
preoccupato di trovare persone fidate che lo potessero accompagnare e aiutare
per il rientro clandestino di Sindona in Italia. La scelta era caduta su
Giacomo Vitale, che Miceli Crimi sapeva essere cognato dei Bontade (famiglia
mafiosa palermitana) ed essere “persona che sapeva mantenere il silenzio” (…).
Il 7 agosto, quindi, Miceli Crimi telefonò a Michele Barresi (in contatto con
Vitale per essere entrambi affiliati alla loggia massonica Camea …), (…) e gli
chiese come poter rintracciare Giacomo Vitale (…). Grazie alle indicazioni di
Barresi, Miceli Crimi rintracciò Giacomo Vitale e gli espose la situazione.
Vitale accettò di organizzare il rientro di Sindona (…) e si preoccupò di
trovare le persone adatte ad aiutarlo, Francesco Foderà e Ignazio Puccio. Il
primo era pure un massone affiliato alla Camea (…), il secondo era l’esperto di
navigazione che, grazie ai suoi precedenti di contrabbandiere, aveva in Grecia
le entrature necessarie per reperire un natante da utilizzare per raggiungere
la Sicilia (…). Contemporaneamente Miceli Crimi aveva (…) telefonato a Gaetano
Piazza, massone di Caltanissetta che conosceva da qualche anno e che gli era
stato presentato da Salvatore Bellassai – dirigente presso la Regione Siciliana
e affiliato alla loggia massonica P2 – e gli aveva chiesto la disponibilità ad
ospitare Sindona. Il Piazza (…) aveva accettato. Il 12 agosto Giacomo Vitale,
Francesco Foderà e Ignazio Puccio giunsero ad Atene utilizzando i biglietti
acquistati da Miceli Crimi il 9 (…). I cinque (…) partirono alle 21,30 del 14
agosto con la motonave S. Andrea e giunsero a Brindisi alle ore 15,45 del
giorno successivo. A Brindisi si divisero: Vitale, Foderà e Sindona si
diressero verso la Sicilia su una Fiat 131 noleggiata all’Avis (…); Miceli
Crimi e Puccio partirono per Palermo in treno (…). Già da Atene, con alcune
telefonate, Miceli Crimi aveva preavvertito Francesca Paola Longo e Gaetano
Piazza che Sindona sarebbe giunto a casa di quest’ultimo la notte fra il 15 e
il 16 agosto. Così avvenne: Sindona giunse a Caltanissetta, dove erano ad
attenderlo il Piazza e la Longo, verso le 1,30 di notte. Subito dopo aver
cenato, Vitale e Foderà se ne andarono, ed il loro posto di accompagnatori
venne preso, la mattina successiva, da Miceli Crimi che era arrivato da
Palermo.”);
infine, il Siino è stato
adibito alla assistenza (messo a disposizione) del Sindona nella seconda decade
di agosto.
Sulla scorta dei testé
rassegnati elementi si deve convenire che nella ricostruzione del Siino esiste
una notevole lacuna temporale, che non consente di collegare - come
indurrebbero, a tutta prima, le affermazioni del collaboratore - attraverso un
filo ininterrotto la gara automobilistica, l’allontanamento per quindici
giorni, l’incontro con gli amici (al momento del quale la notizia del – finto -
rapimento del Sindona si era già diffusa e lo stesso Sindona era già arrivato
in Sicilia) e, quindi, la presentazione del Sindona, avvenimenti che si sono
svolti nell’arco temporale di circa un mese e non di circa quindici giorni. In
altri termini, l’incontro del Siino con gli amici a Cefalù non è intervenuto
dopo circa quindici giorni dalla gara automobilistica (14 e 15 luglio 1979), ma
lo stesso va certamente collocato nella seconda decade di agosto del 1979, a
circa un mese di distanza.
Per contro, diversa congruenza
cronologica potrebbe riconoscersi alla narrazione del collaboratore se si
riflettesse sul fatto, già segnalato, che, alla stregua del ricordo del Siino,
la gara automobilistica si svolgeva verso la fine di luglio/inizio di agosto,
periodo compatibile con la ricostruzione temporale fornita.
Per le considerazioni già
esposte e per la oggettiva difficoltà di collocare esattamente nel tempo
avvenimenti verificatisi quasi venti anni prima e, per di più, niente affatto
rimasti costantemente vivi nella memoria, deve escludersi, contrariamente a
quanto opina la Difesa, che le incertezze in questione possano radicare una
negativa valutazione della attendibilità del racconto del Siino, cosicché non
si può che concludere che quanto illustrato confermi semplicemente la scarsa
affidabilità delle indicazioni temporali del medesimo e lasci ampio margine
alla possibilità che egli si sia allontanato per la sua avventura galante circa
quindici giorni prima dell’incontro con gli amici a Cefalù e che l’episodio
presso “La Scia” sia avvenuto nel periodo compreso fra la “12 ore di
Campobello” e detto allontanamento e, dunque, nella seconda metà di luglio del
1979.
La esattezza della
individuazione del periodo in cui avvenne l’incontro operata ed approfondita
dal Tribunale (20 giugno/8 luglio 1979) rimane, allora, a tutto concedere,
possibile ma non certa, con la conseguenza che la ragionata esclusione della
eventualità che in quell’arco temporale sia stato effettuato dall’imputato un
breve e riservato viaggio a Catania non esaurisce la gamma delle possibilità,
non sussistendo elementi certi, suscettibili di escludere che lo stesso viaggio
si sia, in realtà, verificato in altro, non lontano ma successivo, momento.
Non mancano, alla stregua delle
annotazioni contenute nella agenda dell’imputato e delle indicazioni desumibili
dal suo libro “Gli anni della solidarietà – Diari 1976-1979” alcuni giorni in
cui gli impegni o la assenza di impegni avrebbero consentito una rapida discesa
in Sicilia.
In particolare, degna di
attenzione è la data del 26 luglio 1979 (giovedì), sotto la quale nella agenda
dopo una annotazione riferibile all’incirca alle ore 8,00, non compare alcuna
altra scritturazione prima di quella (“senato capigruppo”) accostata alle ore
18,00, mentre nel citato libro sotto la stessa data, prima del riferimento alla
riunione dei capigruppo, compaiono soltanto alcuni commenti concernenti, per lo
più, sviluppi della situazione politica.
Ma, del resto, non ci si può
esimere dall’osservare che la indagine sugli impegni di Andreotti e sulla
compatibilità degli stessi con un rapido viaggio a Catania, con riguardo ad
alcuni specifici giorni, è fondata esclusivamente sulle annotazioni contenute
nella agenda dell’imputato e sui contenuti dei diari del medesimo, pubblicati
nel citato libro “Gli anni della solidarietà - Diari 1976/1979”: è, allora,
sufficiente immaginare la plausibile possibilità che qualche appuntamento
annotato in agenda sia stato spostato o annullato in coincidenza con
l’inconfessabile viaggio in Sicilia senza apportare (deliberatamente o per mera
trascuratezza, non importa) la relativa correzione per compromettere in modo
radicale la conducenza del dato.
Peraltro, appare tutt’altro che
certa la assoluta precisione degli orari dei vari avvenimenti indicati nelle
agende dell’Andreotti, ben potendo le annotazioni essere soltanto
approssimative: in merito giova ricordare che lo stesso Tribunale ha avuto modo
di rilevare una, sia pure contenuta, discrasia fra gli orari di uno stesso
avvenimento indicati su due diverse agende dell’imputato - “In data 8 gennaio 1979, alle ore 16.30 o alle
ore 17 (secondo le annotazioni rispettivamente contenute in due diverse agende
dell’imputato), si svolse un altro incontro tra l’avv. Guzzi e l'on. Andreotti”
-.
Né, al riguardo, può
validamente obiettarsi che i contenuti della agenda trovano rispondenza in
quelli dei “Diari”, posto che alcune annotazioni di questi ultimi sono
assolutamente laconiche e rendono, perciò, plausibile che siano state
semplicemente e liberamente desunte a posteriori dalle scarne (e, per quanto
rilevato, potenzialmente inattendibili) indicazioni dell’agenda (vedasi, in
merito, quanto si osserverà fra breve).
In questo quadro si può
segnalare come una annotazione riguardante Biasini - “c.s.] BIASINI” (la
sottolineatura è dell’estensore) - compare nella agenda sotto la data 26 giugno
1979, laddove nel citato libro si fa menzione di un colloquio con il medesimo
Biasini sotto la data del 25 giugno 1979: in qualche modo, la medesima
annotazione può essere accostata a quella concernente Piccoli - “PICCOLI (c.s.)
(la sottolineatura è dell’estensore) - che è stata vergata in corrispondenza
delle ore 12,00 del giorno precedente.
Per scendere nel concreto, con
specifico riferimento al periodo analizzato dal Tribunale, si può evidenziare
come i primi giudici abbiano escluso che l’incontro presso “La Scia” possa
essersi svolto il lunedì 25 giugno 1979 evidenziando che dai documenti prodotti
dalla Difesa si desumeva che in quel giorno, alle ore 18,00, aveva avuto luogo
una seduta del Consiglio dei Ministri sotto la presidenza dell’on. Andreotti
che era terminata alle ore 20,40 e che le annotazioni contenute nella agenda
(ore 8,30 un nome illeggibile e “P. Scotto”; ore 12,00 “Piccoli” con altra
annotazione illeggibile; tra le ore 17,00 e 18,00 “Longo – Consiglio Min.”) e
nei “Diari 1976/1979” (“Consiglio dei Ministri. Problemi dei precari delle
scuole medie e altri decreti legge. Dio ce la mandi buona. Colloqui con
Piccoli, con Pietro Longo e con Biasini.”) fossero incompatibili con un, sia
pure breve, viaggio a Catania a causa della ristrettezza dell’arco temporale a
disposizione in coincidenza con le ore centrali della giornata.
Ma, è sufficiente ipotizzare
che, rispetto alle annotazioni contenute nella agenda, il colloquio con Piccoli
sia stato annullato, rinviato (eventualmente al giorno successivo: si ricordi
l’ipotizzato accostamento a quello con Biasini), ovvero sia stato anticipato
per allargare l’arco temporale e, dunque, pregiudicare tutta la ricostruzione
operata dai primi giudici.
In tale quadro appare, in
qualche modo, significativa anche la laconicità della menzione, contenuta nei
“Diari”, dei colloqui con Piccoli, Pietro Longo e Biasini, che non esplicita
alcun accenno, neppure fugace, all’oggetto dei medesimi: per contro,
l’imputato, nelle innumerevoli occasioni in cui menzionava un incontro o un
colloquio, usava generalmente aggiungere quantomeno una brevissima notazione.
Al riguardo, soffermando la
attenzione su un periodo apprezzabilmente lungo e vicino al 25 giugno 1979 ed
analizzando, perciò, il contenuto dei “Diari” a partire dall’1 gennaio 1979
fino al 5 agosto 1979 (data con cui si concludono i resoconti pubblicati con il
libro), si può osservare che, escludendo i casi in cui l’oggetto dei colloqui
era, comunque, sottinteso (per esempio quando gli stessi si inserivano nelle
consultazioni politiche volte alla formazione del Governo), si riscontra la
citazione di incontri senza il minimo accenno all’oggetto della conversazione
nelle seguenti occasioni, concernenti pressoché totalmente abboccamenti con
personalità straniere:
13 gennaio: la faticosa ed
impegnativa messa a punto dello schema di programma triennale (protrattasi
dalle ore 8,00 alle ore 22,00) era stata interrotta da “tre brevi parentesi per
vedere Gardner, Bufalini e mons. Angelini”: solo a proposito dell’incontro con
quest’ultimo i “Diari” contengono qualche annotazione;
24 gennaio: “Vedo il senatore
canadese Bosa, italiano emigrato laggiù due giorni prima del 18 aprile 1948”:
non manca, comunque, qualche parola di commento;
19 febbraio: “Incontro Egon
Klepsch, insieme al quale lavorammo a Strasburgo”: non manca, comunque, qualche
parola di commento;
30 marzo: “Vedo Gardner (Tokyo
Round)”: la annotazione fra parentesi, peraltro, suggerisce i temi del
colloquio;
11 aprile: “A colazione a
Palazzo Chigi Indro Montanelli”: la presenza del famoso giornalista suggerisce,
peraltro, una intervista;
9 maggio: “In serata, visita ai
Reali del Belgio, ospiti a Roma”: si trattava, peraltro, evidentemente di una
visita di prammatica e di cortesia, non una occasione di incontro politico
significativo;
11 maggio: “Colloquio e
colazione con il ministro USA Califano”;
2 giugno: “Vedo il ministro
venezuelano Machado”;
9 luglio: “Ricevo il ministro
polacco del Commercio Estero”;
13 luglio: “ricevo il primo
ministro dell’Alto Volta”.
Alla luce delle, già più volte
ribadite, difficoltà che il Siino ha incontrato nella collocazione nel tempo
dell’episodio riferito, non appare, poi, per nulla persuasiva la analisi
operata dal Tribunale sulla giornata di domenica 8 luglio 1979, caratterizzata
dalla sola annotazione, sulla agenda dell’imputato, del nome “Solari” alle ore
10,00, annotazione astrattamente compatibile con un rapido viaggio in Sicilia,
come riconosciuto dai primi giudici.
Gli argomenti con cui è stata
esclusa la possibilità di individuare, in concreto, l’8 luglio come il giorno
del viaggio a “La Scia” si incentrano, invero, su considerazioni fondate su
semplici, generiche abitudini agonistiche del Siino che avrebbero dovuto
rendere più agevole il ricordo e sul fatto che, essendo l’8 luglio una
domenica, sarebbe stato più facile rammentarsi di tale particolare, non
menzionato, invece, dal collaboratore.
Invero, tale ultimo dato
appare, di per sé, di incerta valenza e, del resto, sarebbe agevole rilevare
come il Siino non abbia in alcun modo escluso che il giorno della battuta di
caccia a “La Scia” fosse una domenica; inoltre, può legittimamente dubitarsi
che la ricorrenza festiva fosse significativa per un soggetto che, come il
collaboratore, non risulta che a quel tempo fosse credente e praticante o fosse
impegnato in una occupazione lavorativa particolarmente disciplinata (tanto da
poter assistere a tempo pieno il Sindona), che potesse personalmente indurlo a
differenziare, specie nel difficile ricordo, un giorno feriale da uno festivo
(mette conto, in proposito, richiamare il seguente passo delle dichiarazioni
rese dal Siino nella udienza dibattimentale del 18 dicembre 1997: <<SIINO
A.: Io vorrei capire, perchè non l’ho capito, che cosa
il Professore Coppi mi chiede. Vuole sapere che cosa facevo prima del
1986? L'imprenditore, però molto ma molto ... in maniera ... a tempo perso. Seguiva più papà
le cose che ... io mi occupavo semplicemente del rapporto con i politici, mi
occupavo di acquisire nuove commesse, mi occupavo di acquisire nuovi
lavori.>>).
Quanto, poi, alla abitudine di
perlustrare il percorso di una gara nella domenica anteriore allo svolgimento
della stessa, essa non era inderogabile (“ci andavamo già quasi ogni domenica
in precedenza, per cui questo lo facevamo.”), cosicché può legittimamente
dubitarsi che un difforme – non certo unico - comportamento adottato
nell’occasione sarebbe stato con certezza ricordato.
Ma, al di là di quanto esposto,
si deve, più in generale, tenere conto che, come più volte rilevato, i
riferimenti temporali del Siino sono quanto mai incerti ed approssimativi,
cosicché appare davvero arbitrario desumere dalla omissione di eventuali
precisazioni o dalla presenza di possibili lacune elementi significativi di
valutazione ed addirittura la esclusione, dal novero di quelli in cui potenzialmente
è avvenuta la riferita battuta di caccia a “La Scia”, di un giorno, ricadente
nel periodo individuabile alla stregua delle indicazioni del medesimo,
astrattamente compatibile con le altre acquisizioni processuali.
Né, alla luce del robusto ed
esauriente quadro probatorio delineato, potrebbe assumersi quale elemento
decisivo, connotato da valenza negativa, il fatto che non sia stato individuato
dalla Accusa, in relazione al periodo esaminato particolarmente dal Tribunale
(20 giugno/8 luglio 1979), <un volo aereo “possibile” al quale ricollegare
il necessario viaggio dell’imputato in Sicilia>, posto che il tempo
trascorso, le esigenze di riservatezza, la astratta possibilità che sia stato
fatto scalo nell’aeroporto militare di Sigonella con la conseguente
eliminazione di ogni documentazione rendono il dato niente affatto decisivo.
Analoga notazione vale per la
carenza di apporti eventuali del personale addetto agli aeroporti di partenza e
di arrivo (ammesso che se ne conservi memoria a distanza di anni, dovrebbe
risolversi il problema della disponibilità a renderne testimonianza), ovvero
del personale di scorta, la cui compiacenza, del resto, non può affatto
escludersi dati i legami consolidati e risalenti con l’imputato.
In proposito non si può
trascurare il tentativo di condizionare la testimonianza di alcuni fedeli
capiscorta facendo loro avere un elenco dei viaggi in Sicilia dell’imputato,
così come rivelato dal teste m.llo Zenobi: la Difesa contesta tale lettura
dell’episodio, ma, se non vi fosse stato nulla da nascondere e se dal ricordo
dei predetti non potesse sortire alcun fatto compromettente, davvero non si
comprenderebbe per quale ragione l’imputato avrebbe dovuto preoccuparsi di fare
avere ai medesimi detto elenco (al di fuori del quale, ovviamente, non poteva
parlarsi di ulteriori viaggi).
A proposito della scorta non ci
si può esimere, poi, dal considerare arbitraria la notazione del Tribunale
secondo cui nell’occasione, a voler seguire il racconto del Siino, l’imputato
sarebbe stato accompagnato da un notevole numero di addetti alla sua sicurezza,
come dimostrerebbe il corteo di (quattro o cinque) autovetture al seguito: ma,
invero, nulla esclude che le vetture che arrivarono a “La Scia” insieme a
quella su cui prendeva posto Andreotti recassero a bordo non uomini di scorta
(salvo, magari, qualche fedelissimo caposcorta), ma altri esponenti politici
locali, ovvero anche mafiosi che avevano accolto l’imputato al suo arrivo in
aeroporto e lo avevano condotto presso la azienda dei Costanzo.
Emendando un non condivisibile
convincimento del Tribunale, deve, poi, ricordarsi che l’assunto accusatorio
non è fondato esclusivamente <su una mera “possibilità” o
“compatibilità”> del viaggio dell’imputato in Sicilia in alcuni dei giorni
astrattamente considerabili, ma sui concreti dati che possono desumersi dalle
attendibili e convergenti indicazioni del Marino Mannoia e del Siino e che sono
stati approfonditamente esaminati: ne consegue che, inserendosi in tale quadro
probatorio, anche le mere “possibilità” e “compatibilità” sono idonee a
consolidarlo e che, per contro, solo la dimostrata impossibilità o
incompatibilità potrebbe, a tutto concedere, confutarlo.
In buona sostanza, la
argomentazione del Tribunale difetta nel metodo, giacché, omettendo di tener
conto che sull’episodio erano stati acquisiti convergenti elementi di prova
forniti da fonti diverse, della cui attendibilità non vi era ragione di
dubitare, elementi, in definitiva, immuni da rilievi che potessero minarne la
intrinseca affidabilità e, per di più, sia pure indirettamente, confermati da
altre indicazioni, sia logiche che di fatto, i primi giudici, nel vagliare la
possibile confutazione incentrata sulla collocazione temporale del fatto,
hanno, in qualche modo, ricercato una prova autonoma dello stesso, senza
accontentarsi, come avrebbero dovuto, di constatare che le acquisizioni in
merito non erano, in definitiva, idonee a smentire l’evento, la cui esistenza
restava, pertanto, adeguatamente dimostrata.
Concludendo, anche l’incontro
presso “La Scia” e, conseguentemente, le ragioni dello stesso, possono
considerarsi adeguatamente comprovati.
*************************************
2) ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI
RAPPORTI FRA IL SEN. ANDREOTTI ED I CUGINI ANTONINO ED IGNAZIO SALVO.
E’ opportuno, a questo punto,
soffermarsi brevemente sui rapporti fra Andreotti ed i cugini Salvo (di cui,
tra l’altro, a dire del Buscetta, costoro gli avevano personalmente parlato –
<<DOMANDA - Le chiedevo: i cugini Salvo le ebbero mai a parlare di
esponenti politici? - RISPOSTA - Sì. - DOMANDA - Di chi? - RISPOSTA - Mi
parlarono di Andreotti, del Senatore Giulio Andreotti. - DOMANDA - In che
termini gliene parlarono? - RISPOSTA - Come se potessero, in qualsiasi momento,
poter contare sul Senatore. Me ne parlarono in termini, direi, proprio di
intima confidenza.>> -) ed, in particolare, sul significato della recisa
negazione degli stessi da parte dell’imputato.
Quanto illustrato consente
senz’altro di considerarli dimostrati e supera il macchinoso percorso
argomentativo prescelto, al riguardo, dai primi giudici, i quali hanno
accantonato, non ritenendoli sufficientemente dimostrati, anche apporti fondati
sulla personale percezione del dichiarante (come nel caso del Marino Mannoia) e
basato la propria valutazione su alcuni dati, la cui idoneità a fungere da
elementi principali di prova della tesi accusatoria appare quantomeno incerta:
invero, detti dati - almeno non tutti - non appaiono dotati di sicura
conducenza e di significato inequivoco.
Si consideri, infatti, che gli
stessi sono fondati: 1) sulla macchinosa ricostruzione della riferibilità
all’imputato di un numero telefonico annotato su una agenda di uno dei cugini
Salvo, che non è stata oggettivamente rinvenuta; 2) sulla utilizzazione della
autovetture della SATRIS, procurata, peraltro, dal Lima che metteva a
disposizione dell’imputato il suo autista; 3) sulla impressione di familiarità
tratta dai testi Vittorio De Martino e Sebastiano Conte dall’atteggiamento
tenuto dall’Andreotti e da Antonino Salvo nel corso del ricevimento svoltosi il
7 giugno 1979 presso l’Hotel Zagarella; 4) sulla controversa prova della
vicenda del regalo del vassoio in occasione delle nozze della figlia di
Antonino Salvo con Gaetano Sangiorgi, prova fondata sulle variegate
rivelazioni, riferite da terzi, dello stesso Sangiorgi, personaggio descritto
come un fanfarone, il quale, per limitarsi ad una osservazione, avrebbe
riferito ad una persona appena conosciuta – il La Forgia – quanto avrebbe pochi
giorni prima cercato di occultare agli inquirenti nascondendo il vassoio in
questione; 5) sul già ricordato episodio della telefonata all’ospedale civico,
i cui contorni appaiono quanto mai incerti.
Alla luce di quanto, al
contrario del Tribunale, la Corte ha ritenuto dimostrato, è evidente che gli stessi
indizi perdono efficacia determinante e che alcuni di essi possono, semmai,
assumere una più modesta e, in definitiva, pleonastica funzione corroborativa
di quanto aliunde e con mezzi assai più pregnanti accertato, cosicché su
di essi non mette conto soffermarsi.
Degno di nota è, però, che, nel
quadro della negazione della conoscenza con i cugini Salvo, la accertata
conversazione con Nino Salvo presso l’Hotel Zagarella costituisca una conferma
del mendacio dell’imputato che travalica il significato intrinseco
dell’episodio: posto che è pacifico che i Salvo erano imprenditori noti anche a
livello nazionale, che, per di più, intrattenevano intimi rapporti con persone
strettamente legate ad Andreotti (Salvo Lima, Claudio Vitalone), l’imputato non
avrebbe potuto dimenticare di aver conosciuto uno di loro e relegare quella,
sia pure breve, conversazione ad un insignificante abboccamento con un
qualunque, anonimo imprenditore alberghiero che nell’occasione aveva fatto gli
onori di casa.
Rilevante è, in ogni caso, che,
ad eccezione della, piuttosto equivoca, telefonata in ospedale del settembre
1983, che non è con certezza attribuibile personalmente all’imputato (con la
conseguenza che la – eventuale – richiesta di parlare con uno dei cugini Salvo
può essere stata formulata da un terzo frequentatore della segreteria
dell’imputato interessato a chiedere notizie del degente – e non mancano
davvero esempi di persone vicine ad Andreotti, quali Lima, Evangelisti, lo
stesso Vitalone, che potessero frequentare la segreteria del primo e palesare
detto interessamento -), dagli stessi indizi non può, comunque, ricavarsi
argomento che consenta di collocare con certezza i rapporti in questione oltre
la primavera del 1980 e, tutt’al più, se si volesse considerare probante la
(piuttosto debole, sotto l’aspetto dimostrativo) utilizzazione delle
autovetture blindate della SATRIS, oltre la primavera del 1981 (si consideri
che non consta alcun elemento che consenta di ritenere che l’imputato sia stato
invitato alle nozze, celebrate il 29 agosto 1981 - e, dunque, in periodo in cui
una eventuale partecipazione non era ancora sospetta – di Maria Daniela Salvo,
figlia di Antonino Salvo, con Giuseppe Favuzza, ovvero che abbia fatto
pervenire qualche regalo).
Piuttosto, occorre convenire
che la mendace smentita di tali rapporti, insieme con altre negazioni – e,
principalmente, quella, risalente all’epoca del maxiprocesso (udienza del 12
novembre 1986) e ribadita in occasione delle dichiarazioni spontanee del 29
ottobre 1998, dei contenuti del colloquio con il gen. Dalla Chiesa avvenuto il
5 aprile 1982 (si veda l’esaustivo resoconto dell’episodio contenuto nel
paragrafo 2 della Sezione II del capitolo IV della appellata sentenza) – denota
ragionevolmente l’intento di non rivelare fatti e relazioni in qualche modo
compromettenti, che sottende la consapevolezza della connotazione virtualmente
illecita degli stessi e, dunque, finisce con il corroborare l’assunto
accusatorio.
Con riguardo allo stesso
incontro del 5 aprile 1982, non possono condividersi le deduzioni difensive
volte ad enfatizzare la differenza fra il contenuto del diario del Generale ed
il resoconto con cui il figlio del medesimo, Fernando Dalla Chiesa, ha riferito
di un successivo colloquio con il padre vertente sullo stesso episodio. Se si
può concedere che il Generale abbia usato con il figlio un tono più discorsivo
ed accenti più coloriti e lo abbia, magari, arricchito di qualche notazione
sull’atteggiamento dell’imputato (che sarebbe impallidito), non si può
validamente contestare che vi sia una sostanziale corrispondenza fra le
confidenze fatte dal neoprefetto di Palermo al figlio e da costui riferite in
giudizio ed il contenuto del diario ed, in particolare, il proposito,
comunicato apertamente dal neoprefetto medesimo all’imputato, di svolgere in
Sicilia, senza remore, la propria azione di bonifica anche contro i sodali
politici locali del predetto. E che il diario si riferisca a questi ultimi e
non, genericamente, ai democratici cristiani o, come vorrebbe la Difesa, ad “ambienti
anche autorevoli di Palermo e della Sicilia” (pag. 899 della memoria
conclusiva) è confermato inconfutabilmente dall’esplicita indicazione dei
medesimi come “suoi (di Andreotti - n.d.e. -) grandi elettori”.
Proprio la prospettazione
personalmente formulata dall’imputato nelle dichiarazioni spontanee rese nella
udienza del 29 ottobre 1998 rende, invero, irragionevole la ipotesi che la
menzogna in ordine ai rapporti con i Salvo fosse frutto semplicemente del
tentativo di salvaguardare la propria immagine pubblica o della preoccupazione
di non rivelare un aspetto che, al di là della intrinseca, reale valenza dello
stesso, potesse pregiudicare la propria posizione processuale: il sen.
Andreotti, sia pure con riferimento al significato del mancato reperimento di
ampia documentazione comprovante i negati rapporti, ha sottolineato come a
quell’epoca i Salvo fossero “ben considerati nella società siciliana e i loro
inviti erano ambitissimi e non vi sarebbe stato quindi alcun motivo di
nascondere la mia frequentazione con loro”, cosicché si deve concludere che il
predetto avesse piena consapevolezza di non avere ragione di smentire le
relazioni con i medesimi, la cui ammissione, anche sul piano dell’immagine, non
poteva essere considerata pregiudizievole per un frequentatore ignaro degli
illeciti legami dei predetti (e per chi non si era, in passato, astenuto da
incontri, contatti e frequentazioni con personaggi assai chiacchierati, quali
il Sindona, il Ciancimino e lo stesso Lima).
Quanto, poi, alla inesistenza
di oggettive documentazioni di dette relazioni, la stessa è agevolmente
spiegabile con la riservatezza delle stesse, suggerita dalla inopportunità per
i Salvo, legati ad altra corrente della Democrazia Cristiana, di partecipare ad
avvenimenti pubblici in occasione dei quali Andreotti interveniva in Sicilia
come capo della sua corrente; né, d’altronde, gli amichevoli rapporti con
l’imputato implicavano necessariamente una spiccata intimità e la
frequentazione di medesimi ambienti mondani.
Peraltro, i Salvo, seguendo i
modi comportamentali degli “uomini d’onore”, quali essi stessi erano, dovevano
improntare le loro relazioni alla massima, possibile discrezione e non avevano
alcun interesse a rendere pubbliche le loro personali frequentazioni, ovvero a
consentire che le stesse venissero documentate (e, del resto, su alcune,
comprovate, occasioni di incontro con l’imputato era evidentemente necessario
mantenere la assoluta riservatezza).
Quanto rassegnato spiega, al di
là di possibili reticenze, la ragione per cui svariati esponenti politici
siciliani abbiano dichiarato di non sapere nulla di rapporti fra i Salvo e
Andreotti e rende tali indicazioni inidonee a smentirli.
Nel quadro delineato, poi, non
possono ribaltare l’univoco significato degli elementi di prova già
positivamente valutati le affermazioni del teste Graffagnini, già andreottiano
e segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Palermo, secondo cui i
cugini Salvo avrebbero respinto la proposta, loro rivolta dall’on. Lima, di
partecipare ad incontri conviviali con l’imputato e di essere presentati al
medesimo (al riguardo, peraltro, si può fare rinvio alle condivisibili
considerazioni critiche formulate dal Tribunale nelle pagg. 675 e ss. della
appellata sentenza, che suggeriscono, quanto meno, riserve sulla veridicità –
anche sotto l’importante il profilo della collocazione temporale – degli
episodi riferiti dal teste).
Non possono, ancora, giovare
alla tesi difensiva le negative indicazioni dei familiari dei Salvo: anche a
voler escludere un diffuso atteggiamento reticente, le dichiarazioni dei
predetti, alla stregua delle condivisibili notazioni del Tribunale, potrebbero,
tutt’al più, privare di rilievo la vicenda del regalo del vassoio, che essi non
potevano ignorare, ma non le effettive relazioni dei defunti congiunti con
l’imputato, in merito alle quali non sapevano nulla di pregnante.
Infine, ci si deve brevemente
soffermare sul rilievo logico che la Difesa ha così esposto nella memoria
conclusiva: “E’ questo un argomento, sul piano logico, assolutamente
insuperabile. Perché, pur essendo certo che Andreotti non è uno sciocco, si
dovrebbe pensare che Andreotti avrebbe scelto la strada della negazione della
sua conoscenza con i cugini Salvo esponendosi al rischio che – durando la
conoscenza da circa trenta anni - un qualche documento, un qualche testimone,
una qualsiasi prova lo potesse smentire.”.
La considerazione è
astrattamente condivisibile, ma, nel concreto, essa trascura la possibilità che
la avvertita esigenza di respingere in termini immediati ed assolutamente
categorici le gravi accuse che gli venivano mosse sulla scorta di alcune
propalazioni di collaboratori di giustizia che lo collegavano, in qualche modo,
ai Salvo, abbia indotto l’imputato, in sede di prima difesa, a negare ogni
conoscenza con i predetti, nella sicura fiducia che la inchiesta giudiziaria
non sarebbe stata ulteriormente approfondita e proseguita. Inoltre, si può
ragionevolmente ipotizzare che il sen. Andreotti abbia, in quel cruciale
momento, fatto affidamento sulla discrezione che aveva circondato i suoi
contatti con i Salvo, che avrebbe reso difficile (come, in effetti, è avvenuto)
rinvenire elementi di prova in proposito, ed anche – ma su questo aspetto si
ritornerà più avanti – sul notevole arco temporale probabilmente trascorso
dalla cessazione dei relativi rapporti.
La posizione originariamente
assunta ha, quindi, inevitabilmente vincolato il medesimo, posto che nel
prosieguo della inchiesta sarebbe stato evidentemente impossibile, senza
compromettere la propria posizione processuale, ammettere quella mendace
negazione e spiegarne le ragioni in termini di assoluta liceità.
Per necessaria conseguenza di
quanto si è illustrato, si deve escludere che siano stati mero frutto di
millanterie la conoscenza ed i contatti con l’imputato che, alla stregua di
vari apporti, i cugini Salvo – ed, in particolare, Nino Salvo – vantavano
presso gli “uomini d’onore” e le promesse di intercessione presso il predetto
talora da essi formulate, che, peraltro, non potevano affatto garantire che
Andreotti si sarebbe effettivamente attivato.
Al riguardo non si condivide la
opinione dei PM appellanti secondo cui il mancato raggiungimento dei risultati
sollecitati, per i quali gli stessi Salvo avessero assicurato la loro
intercessione, avrebbe esposto i medesimi a severe ritorsioni: il profilato
nesso logico appare, invero, il frutto di una interpretazione troppo rigida e
basato su un approccio largamente congetturale, posto che assicurare un
interessamento presso un terzo non può equivalere a garantire un risultato che
dipenda direttamente dal promittente e del quale costui assume personalmente la
responsabilità.
Men che meno la prospettata
eventualità si attaglia al momento di transizione, che, all’esito della guerra
di mafia dei primi anni ’80 (rovinoso per il gruppo che si raccoglieva attorno
al Bontate ed al Badalamenti), indusse i Salvo a mettersi a disposizione della
fazione vincente dei “corleonesi”: in quel frangente, invero, secondo la
stessa, ragionevole prospettazione accusatoria, sono stati proprio i possibili
collegamenti con Lima ed Andreotti a risparmiare i Salvo, cosicché si può ben
comprendere come la immediata esigenza di salvarsi la vita non lasciasse spazio
alla preoccupazione di subire - eventuali - future ritorsioni allorché sarebbe
stato scoperto che gli interventi o i presunti interventi presso l’imputato non
avevano sortito effetto.
La considerazione suggerisce,
anzi, l’evidente interesse dei Salvo, in quel frangente, ad enfatizzare le loro
buone relazioni con Lima e con l’imputato e, magari, a rassicurare, sia pure in
termini astratti, la persistente, buona disponibilità di quest’ultimo verso i
mafiosi: in questo quadro, si può ricordare quanto riferito dal Mutolo circa il
buon accoglimento – manifestato, peraltro, in termini indiretti e piuttosto
vaghi - della richiesta di interessamento rivolta, nel gennaio-febbraio 1982,
ad Ignazio Salvo dal boss Rosario Riccobono per il processo che vedeva
anche il genero, Michele Micalizzi, imputato dell’omicidio dell’agente Cappiello,
il cui esito, però, per i mafiosi in esso imputati, fu disastroso, essendo
stata annullata dalla Corte di Cassazione la sentenza di assoluzione, che venne
seguita, poi, in sede di rinvio, dalla condanna dei medesimi.
Nel delineato contesto si devono
inserire le dichiarazioni del Giuffrè circa alcune visite che sono state rese
da Nino Salvo a Michele Greco durante la latitanza di quest’ultimo e finché
costui mantenne, almeno formalmente, la carica di “rappresentante provinciale e
regionale” di Cosa Nostra, nonché circa alcuni commenti dello stesso Michele
Greco.
In particolare, facendo
riferimento alle originarie dichiarazioni rese ai magistrati inquirenti il 7
novembre 2002 (il relativo verbale, come più volte ricordato, è stato acquisito
nella udienza del 16 gennaio 2003), sostanzialmente confermate dinanzi alla
Corte, si può ricordare che il Giuffrè ha riferito:
di una visita resa – pare di
capire durante il 1983 - al capomafia latitante Michele Greco, a quell’epoca
capo della “commissione” provinciale di Cosa Nostra, da Nino Salvo: nel corso
di tale visita si sarebbe parlato genericamente di appoggi che il Salvo avrebbe
dovuto procurare alla organizzazione mafiosa a Roma affinché venisse
alleggerita la pressione esercitata dalla forze dell’ordine e dalla
magistratura su Cosa Nostra (<PM: Ma che cosa si poteva aspettare da Nino
Salvo a Roma, questo è… -
GIUFFRE’: Eh ma Roma era un pochino sottinteso perché non è che andava… cioè
doveva parlare con le Autorità politiche di allora che erano al comando del
Governo appositamente per intervenire sulle Forze dell'Ordine, me lo lasci dire
e sulla Magistratura, affinché si allentasse diciamo questa morsa su Cosa
Nostra. - PM: Nomi specifici se ne fecero? - GIUFFRE’: No, discorsi diciamo… dei
noi specifici se io, se io ricordo, non…
diciamo che 20 anni e 20 anni fa diciamo non… il nocciolo del discorso è
questo. E il discorso è rimasto… Dopo… posso andare avanti? - PM: Sì!>);
di una ulteriore visita resa al
Greco dal Salvo e da tale Gioia, fratello del più noto esponente politico e
ministro democristiano, nel corso della quale, come nella prima, i tre
colloquiarono privatamente: il dichiarante ha espresso la generica opinione che
si fosse parlato anche della azione di contrasto dei magistrati ed, in
particolare, del consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, dr. Rocco
Chinnici (<PM: Stavolta il discorso fu sempre privato o fu in comune? -
GIUFFRE’: Sempre, sempre in privato. - PM: Sempre privato tra Michele Greco e questa persona, non
in vostra presenza? - GIUFFRE’: … senza… no, in presenza si parlava giustamente
poi io non è che mi posso ricordare del più e del meno politicamente i
discorsi, magari, però poi i discorsi se li facevano (inc.) - PM1: E mi scusi,
in questi appuntamenti quando si parlava delle pressioni delle Forze
dell'Ordine, dell’atteggiamento della Magistratura in questi problemi, si fece
riferimento per caso anche a nomi di Magistrati contro… ad esempio al
Consigliere Chinnici e a qualcun altro, si
ricorda? Magistrati sui quali si doveva intervenire perché esercitavano una
forte pressione? - GIUFFRE’: Penso di sì, giustamente il discorso è sottinteso
nel… perché appositamente c’è… l’oggetto del discorso diciamo che era
appositamente, appositamente questo però non… diciamo che probabilmente che uno
dei discorsi su cui si muovevano dovesse essere Chinnici. - PM1: Lei lo pensa o
lo ricorda… - GIUFFRE’: Ma lo si è… - PM1: … si é parlato? - GIUFFRE’: … si è
parlato allora però io onestamente non sono nemmeno nelle condizioni in tutta
onestà ad andare a individuare in quel preciso momento se c’era quel Magistrato
oppure no, cioè in tutta onestà non… - PM: Se ricorda esattamente … - GIUFFRE’:
… non riesco a focalizzarlo (inc.) - PM: … cioè venne fuori il nome di Chinnici come un Magistrato che
dava addosso, siamo nell’83… - GIUFFRE’: … credo che il discorso diciamo che
probabilmente sia questo però già si comincia anche a defilare a pochi anni o
allora a pochi anni, il nome di Falcone che comincia già a
defilarsi ben preciso su questo non… posso?>);
di quanto il Greco avrebbe
riferito dopo detto colloquio: in particolare, si sarebbe parlato dell’on.
Andreotti come riferimento romano del Salvo ed il Greco avrebbe affermato che
lo stesso Andreotti era la sola persona alla quale ci si poteva rivolgere con
una certa fiducia; il Giuffrè ha aggiunto che gli emissari del Greco venivano
inviati presso Andreotti per sollecitargli interventi in favore di Cosa Nostra
(<PM: Riferì il contenuto del colloquio? - GIUFFRE’: … riferiva il
contenuto del colloquio appositamente sia nella prima occasione che nel secondo
incontro che si stava movendo, stava mettendo in moto le sue conoscenze locali
per… particolari… per la seconda volta come ho detto nel primo discorso con
Salvo a Roma, affinché
questi intervenisse su Palermo per cercare di limitare diciamo i danni, di
attutire questa lotta che come ho detto, la situazione è un pochino complessa e
all’interno e per l’intralciare della Magistratura. Di appuntamenti con queste
persone penso che ce ne siano stati di diversi, in modo particolare con Nino
Salvo. Diciamo che erano
sempre discorsi di interesse generale per Cosa Nostra. Dopo di ciò in stu
periodo poi cominciano (inc.) - PM: Ma l’interlocutore di Nino Salvo o gli interlocutori
romani di Nino Salvo si indicarono quali
potevano essere o… - GIUFFRE’: No… - PM: … anche in termini, così, ipotetici? -
GIUFFRE’:… noi usavamo un nomignolo di un politico nostro influente di allora,
u Gobbo. Quando si parlava del
Gobbo si parlava di
Andreotti (inc.) - PM: Sì ma
dico, se ne parlava in relazione a quel possibile intervento che si doveva fare
a… siccome lei adesso lo sta… la mia domanda era, nel momento in cui Nino Salvo o altri politici
doveva intervenire su Roma, si alludeva all’Autorità romana o alle Autorità
romane su cui si doveva intervenire siccome lei ha parlato del Gobbo così come… - GIUFFRE’:
Sì. - PM: E’ in relazione a questa mia domanda quindi, lei sta rispondendo alla
mia domanda nel senso che era un discorso che lei ha sentito che si doveva
intervenire a Roma sul Gobbo, alias Andreotti. - GIUFFRE’: Sì. Dico
è saputo e risaputo, mi lasci passare il termine, scontato, che la persona di
cui ho parlato appositamente di Andreotti diciamo che era la
persona che questi avevano i contatti e ci dovevano appositamente parlare. -
PM: Che questi erano i contatti lei lo dà come un fatto notorio in Cosa Nostra
ma lo può, no so, indicare in qualche modo più preciso? - GIUFFRE’: Lo posso
indicare in modo preciso perché si asseriva da parte di Michele Greco che l’unica persona a
cui si poteva rivolgere con una certa fiducia, che potesse dare una mano, era
appositamente l’On. Andreotti che spesso e volentieri
rivestiva delle cariche di notevole importanza. - PM: Michele Greco lo disse chiaramente
questo discorso, lei lo sentì con le sue orecchie? - GIUFFRE’: I suoi emissari,
chiamiamoli così, perché erano i suoi ambasciatori, signor Procuratore, erano
appositamente inviati a Roma dal Gobbo affinché questi
intervenisse… - PM: Da Michele Greco erano mandati… -
GIUFFRE’: Esatto. - PM: … presso il Gobbo (inc.) perché
intervenisse… - GIUFFRE’: … in favore di Cosa Nostra… - PM: … in favore (inc.)
- GIUFFRE’: … di quella provincia di Palermo in modo particolare.>);
di ulteriori incontri con il
Salvo ed il Gioia e di una presumibile, positiva risposta sulla disponibilità
di Andreotti, che avrebbe reso il Greco più ottimista (<PM: E continuando
quindi ci furono altri incontri, lei assistette ad altri incontri? - GIUFFRE’:
Successivamente di questi incontri… - PM: Dico, ci fu qualche risposta di tutti
questi messaggi lanciati… - GIUFFRE’: Sì, stavo arrivando appositamente a
questo… - PM: Sì io la anticipo ma… - GIUFFRE’:… di quello che mi ricordo io
c’è stata una risposta di Salvo e dopo un paio di
mesi, un mesetto e mezzo, cioè non mi ricordo diciamo preciso, comunque un lasso
di tempo breve, si sono rivisti poi successivamente nel commento dopo, diciamo
che Michele Greco era un pochino
ottimista perché diciamo che aveva ricevuto delle comunicazioni affermative e
cioè che si dovevano adoperare in modo particolare diciamo sempre al nome che
ho fatto in precedenza, all’Onorevole, all’Onorevole Andreotti in favore della
situazione palermitana. Di questi incontri come ho detto con Nino Salvo ce ne sono stati poi
più di due, con il Senatore. Gioia un paio sono sicure…
(inc.) il Senatore… - PM: Col fratello sempre… non è mai venuto l’Onorevole… -
GIUFFRE’: Ma non so se (inc.) era forse deceduto, non me lo ricordo questo…>).
Ora, al di là delle incertezze
che inevitabilmente inducono le non limpide affermazioni del Giuffrè in ordine
al referente romano del Salvo, in un primo momento solo generiche (<PM:
Nomi specifici se ne fecero? - GIUFFRE’: No, discorsi diciamo… dei noi
specifici se io, se io ricordo, non> […] PM: Ma l’interlocutore di Nino
Salvo o gli interlocutori
romani di Nino Salvo si indicarono quali
potevano essere o… - GIUFFRE’: No… - PM: … anche in termini, così, ipotetici? -
GIUFFRE’:… noi usavamo un nomignolo di un politico nostro influente di allora,
u Gobbo. Quando si parlava del
Gobbo si parlava di
Andreotti (inc.)>),
emerge evidente da tutto il contesto delle dichiarazioni del collaboratore la
insanabile discrasia fra l’ottimismo ostentato dal Greco e la totale assenza di
indicazioni, anche solo vaghe, di concreti interventi dell’imputato favorevoli
a Cosa Nostra e, più in generale, la totale insussistenza di segnali di un
effettivo allentamento della pressione sulla organizzazione mafiosa, così come
esplicitamente riconosciuto dallo stesso Giuffrè dinanzi alla Corte (<AVV.
COPPI: D'accordo. Per quello che Lei sa o per quello che ha potuto constatare
ma con riferimento a fatti, non le chiediamo di..., o per quello che le è stato
detto da Michele Greco, le risulta che dopo il 1983 e dopo le assicurazioni
date da Nino Salvo e da Gioia di cui questa mattina ci ha parlato, tant'è vero
che Lei parla di ottimismo di Michele Greco, le risulta che ci sia stato questo
allentamento di pressione? - GIUFFRE’: In tutta onestà, no.>).
Anche a volere escludere la
eventualità che i commenti del Greco fossero strumentalmente diretti a
rassicurare i sodali che curavano la sua latitanza, si fa, dunque, strada la
concreta possibilità che in questa fase le generiche rassicurazioni del Salvo,
cui premeva, anche per preservare la sua incolumità, manifestare la propria
amicizia verso i nuovi padroni di Cosa Nostra e di conservare il proprio
apparente ruolo di possibile tramite con Andreotti, non trovavano, in realtà,
rispondenza in un effettivo atteggiamento di disponibilità di quest’ultimo.
Per contro, abbandonando
rassicurazioni solo generiche e, dunque, non immediatamente controllabili,
appare degno di nota che, al consolidarsi del potere dei “corleonesi”,
l’atteggiamento dei Salvo – che, conclusa la fase più cruenta della c.d. guerra
di mafia, avevano recuperato sicurezza sulla loro sorte - riveli un
significativo, progressivo mutamento con riferimento ad interventi concreti e
specifici volti ad “aggiustare” importanti processi a carico di “uomini
d’onore” di spicco, interventi sollecitati direttamente dal boss
Salvatore Riina: di fronte a tali, concrete sollecitazioni, che riguardavano
processi avvertiti come importantissimi dai “corleonesi”, alla disponibilità
prima manifestata è subentrata, infatti, la rappresentazione di ostacoli e
difficoltà, che non hanno mancato perfino di irritare il Riina.
Al riguardo si possono citare
le resistenze frapposte, rispettivamente, da Nino e da Ignazio Salvo in
relazione alle sollecitazioni volte ad adoperarsi per condizionare l’esito di
due importantissimi processi contro esponenti di Cosa Nostra, quello avente ad
oggetto l’omicidio del cap. Basile (si veda il resoconto del colloquio con Nino
Salvo fornito da Giovanni Brusca, sopra integralmente riportato) ed il
maxiprocesso (si tenga conto che, secondo quanto riferito da Giovanni Brusca,
proprio l’atteggiamento assunto nella seconda circostanza da Ignazio Salvo
aveva indotto il Riina a decretarne la morte ben prima della stessa conclusione
del maxiprocesso).
In conclusione, se non può
escludersi che, all’avvento dei “corleonesi”, i Salvo abbiano deliberatamente
simulato, confermandola, una persistente, astratta, disponibilità dell’imputato
verso i mafiosi, il profilato, nuovo atteggiamento dei medesimi vale a
dimostrare che, nel concreto, essi non promettevano interessamenti di Andreotti
per specifici risultati che sapevano che non avrebbero potuto ottenere e che,
anche a prezzo di esporsi a pericolosissimi risentimenti, francamente
rassegnavano, laddove sussistessero, le difficoltà di intervenire in favore di
esponenti del sodalizio mafioso sottoposti a processo.
Rinviando ad altra parte la
analisi del significato che tali atteggiamenti assumono in relazione alla
persistente disponibilità dell’imputato nei confronti della organizzazione
mafiosa, resta, dunque, ragionevolmente confermato che, al di là dei risultati
raggiunti e della effettività o meno degli interventi di Andreotti, i Salvo non
avevano, almeno nel periodo preso in considerazione nel presente capitolo,
“barato” simulando con i loro coassociati mafiosi entrature presso il predetto
che, in realtà, non possedevano.
Del resto, gli intimi ed
autenticamente amichevoli rapporti che, in quell’epoca, i Salvo intrattenevano
con la fazione c.d. moderata di Cosa Nostra, rapporti con circondati da alcun
negativo pregiudizio e da sospetto, escludevano la necessità di simulare
agganci politici del massimo livello ed, in particolare, con Andreotti, agganci
di cui, peraltro, i loro interlocutori mafiosi, legati da uno strettissimo
rapporto anche con il Lima (a sua volta in dirette relazioni con l’imputato),
avrebbero avuto la immediata possibilità di verificare; per contro, per le
ragioni accennate, gli stessi Salvo hanno potuto avvertire la ragionevole
esigenza di richiamare e di enfatizzare detti agganci, sia pure con generiche
rassicurazioni, allorché assunsero il controllo di Cosa Nostra gli esponenti
della fazione nemica.
*************************************
3) L’INCONTRO RIFERITO DAL
TESTE VITO DI MAGGIO ED IL REGALO DEL DIPINTO RIFERITO DAL COLLABORATORE
FRANCESCO MARINO MANNOIA.
A) BREVE PREMESSA.
Qualche considerazione meritano
gli episodi, afferenti al periodo in esame, in relazione ai quali le negative
valutazioni del Tribunale sono state censurate dal Procuratore della Repubblica
con i motivi nuovi tempestivamente presentati – si tratta del regalo del
dipinto del Rossi che il capomafia Stefano Bontate avrebbe fatto all’imputato e
della testimonianza di Vito Di Maggio circa la presenza di Andreotti a Catania
ed il possibile incontro con il Santapaola -.
Preliminarmente si deve
rilevare che la Difesa sembra – non si rintraccia una esplicita eccezione e la
stessa Difesa non ha mancato di intrattenersi diffusamente anche sui relativi
temi di prova - aver contestato la ritualità dei motivi nuovi in quanto gli
stessi non sarebbero rivolti contro punti della appellata sentenza già
sottoposti a critica con i motivi principali.
E’ certamente vero che, nel
contesto di una ampia censura del verdetto assolutorio, articolatasi nel
minuzioso esame di svariati, specifici temi di prova, i motivi principali non
si occupano delle due vicende in discorso, che sono indubbiamente
caratterizzate da specificità rispetto alle altre, numerose questioni e sono
state, infatti, trattate autonomamente nella appellata sentenza,
rispettivamente nel capitolo VIII e nel capitolo XII.
Può, dunque, dirsi che i motivi
nuovi si incentrino su punti specifici della appellata sentenza che non erano
stati oggetto della impugnazione principale, sicché il rilievo si ravvisa
fondato, posto che, alla stregua della costante giurisprudenza della Suprema
Corte, i motivi nuovi devono consistere in una ulteriore illustrazione delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l’originaria richiesta
rivolta al giudice dell’impugnazione e non possono, invece, investire i capi o
i punti della decisione impugnata diversi da quelli specificamente attinti
dall’originario gravame (cfr. Cass., sez. un., 25-02-1998, Bono; Cass., sez. I,
07-05-1998, Lauro; Cass., sez. I, 05-06-1997, Marraffa).
Peraltro, essendo l’oggetto
della impugnazione il verdetto assolutorio nella sua interezza, nell’operare
una revisione critica della appellata sentenza non può essere precluso alla
Corte di considerare anche aspetti e vicende – siano stati o meno segnalati
dalla parte appellante con motivi nuovi o con memorie - non specificamente
oggetto della amplissima impugnazione principale, specie se sussista la
esigenza di verificare la possibile connessione degli episodi con altri già
ritenuti ovvero se gli stessi episodi siano utili a verificare la attendibilità
di fonti che hanno conferito apporti diversificati e non limitati al singolo e
circoscritto tema.
Per tale ragione, senza
pretendere di ribaltare le (definitive) conclusioni del Tribunale in merito ai
fatti de quibus e di ricavare, quindi, da una eventuale, diversa
opinione della Corte elementi pregnanti di valutazione in vista della decisione
sulle contestate imputazioni, si procederà, comunque, ad esaminare, sia pure
brevemente, anche le questioni proposte con i motivi nuovi.
-----------------------------------------
B) L’INCONTRO A CATANIA FRA IL
SEN. ANDREOTTI ED IL CAPOMAFIA BENEDETTO SANTAPAOLA, RIFERITO DAL TESTE VITO DI
MAGGIO.
Non ritiene la Corte di doversi
soffermare particolarmente sull’apporto del teste Vito Di Maggio, per i
dettagli del quale si rinvia, come di consueto, alla appellata sentenza, nonché
al sopra riportato resoconto della stessa e dei motivi nuovi.
In ordine ai rilievi con i
quali i PM appellanti hanno censurato il negativo giudizio del Tribunale si
osserva brevemente quanto segue.
La sperimentata propensione del
Di Maggio a offrire la propria collaborazione agli inquirenti e la non isolata
inesattezza delle sue affermazioni in materia di individuazione di persone
costituiscono elementi che largamente giustificano la particolare prudenza con
la quale i primi giudici hanno valutato le dichiarazioni del medesimo, specie
se si considera la, già evidenziata nelle premesse introduttive, possibile
spinta alla mitomania che una inchiesta clamorosa come quella a carico del sen.
Andreotti poteva suscitare.
Per di più, ulteriori
perplessità scaturiscono dalle negative indicazioni dei testi Giovanni Gallenti
e Stefano Ridolfo, in merito alla sostenuta inattendibilità dei quali gli
argomenti dei PM appaiono piuttosto deboli ed inidonei a confutare le congrue
considerazioni del Tribunale: il fatto che i predetti fossero operatori commerciali
che vivevano e lavoravano a Catania e che avevano subito taglieggiamenti da
parte dei mafiosi non li aveva, infatti, distolti dal confermare alcune
indicazioni del Di Maggio (per esempio, le presenze presso l’Hotel Perla Jonica
dei capimafia Benedetto Santapaola e di Giuseppe Calderone ed il ruolo
esercitato dai due) e, del resto, per via degli oggettivi sviluppi storici, che
avevano visto, in definitiva, l’imputato divenire inviso a Cosa Nostra ed anche
perdere la sua, in precedenza notevolissima, influenza politica, davvero non si
comprende la ragione per cui i due testi avessero “seri motivi per tacere” e,
più in generale, cosa i medesimi dovessero temere dalla mafia se avessero
fornito informazioni atte a confermare lo specifico racconto del Di Maggio.
Senza escludere i rilevanti
sospetti che legittimamente si possono nutrire sulle negazioni provenienti da
altri testi, che, però, non possono ovviamente tradursi in elementi
positivamente corroborativi delle dichiarazioni del Di Maggio, si può, altresì,
evidenziare che milita contro la possibilità di riconoscere piena attendibilità
alla dichiarazione del Di Maggio anche la scarsa verosimiglianza della
eventualità che l’imputato si sia sobbarcato, nel giro di un breve arco
temporale, a due distinti viaggi riservati a Catania: l’incontro presso “La
Scia” si colloca, infatti, nel medesimo contesto temporale dell’episodio
riferito dal Di Maggio, che, alla stregua delle, ancorché incerte, indicazioni
di quest’ultimo, non può cronologicamente allontanarsi in modo eccessivamente
marcato dalla data del 15 giugno 1979 in cui il dichiarante aveva festeggiato
il proprio onomastico, posto che altrimenti non avrebbe avuto alcun senso
accostare, come ha fatto il teste, l’episodio medesimo alla ricorrenza.
La indicazione del Di Maggio,
che ha collocato l’episodio in ora pomeridiana, non è, però, associabile, per
via della incompatibilità degli orari, a quella del Siino, atteso che alla
stregua delle dichiarazioni di quest’ultimo l’imputato giunse a “La Scia” in ora
mattutina.
In via meramente ipotetica
potrebbe ritenersi che il Di Maggio, nell’operare il suo difficile sforzo
mnemonico, abbia, in realtà, erroneamente posticipato l’orario dell’evento,
che, se anticipato ad ora mattutina, finirebbe con il convergere in modo
significativo con il racconto del Siino.
Si consideri, infatti, che
quest’ultimo ha riferito che quella mattina il Santapaola raggiunse “La Scia”
verso le ore 10,30 e se ne allontanò quasi subito dopo (<<Naturalmente
dopo, intorno alle dieci e mezza arrivò Nitto Santapaola. Arrivò Nitto con ...
però ci fece un saluto da lontano: "salutiamo, salutiamo, salutiamo"
e andò verso parte di queste case. […] Allora praticamente il Santapaola si
allontanò verso il posto dove si era allontanato il Bontate. Però lo vidi
andare quasi immediatamente via. - PM: Cioè via dal fondo chiuso? - SIINO A.:
Sì, sì, sì, via dal fondo chiuso, con una macchina ... Mi ricordo che lui mi
pare avesse una Renault ... era una Renault di quelle grosse che erano simili
ad una Renault due volumi, non quelle tre volumi, che era la migliore macchina
che aveva allora la Renault, mi pare che era una Renault 30, una cosa di questo
genere. Praticamente poi che cosa è successo, che io continuai a cacciare e ad
un certo punto abbiamo sentito un rumore di macchine, un rumore di macchine a
livello di tre, quattro, cinque macchine, a questo livello.>>): ora, è
difficile immaginare che il Santapaola, capomafia di prima grandezza nella
zona, non abbia partecipato alla riunione con Andreotti, cosicché si può
ipotizzare che egli si sia, in realtà, solo temporaneamente allontanato per
svolgere l’incarico di scortare l’illustre ospite e gli altri personaggi
politici menzionati dal Di Maggio a “La Scia”, prima di lasciare
definitivamente la azienda agricola per accompagnare l’imputato ed il suo
seguito.
In questo quadro troverebbe
congrua collocazione l’appuntamento presso l’Hotel Nettuno, dal quale il Di
Maggio, a suo dire, vide partire la appena arrivata vettura che recava a bordo
l’imputato, sulla quale presero posto l’on. Lima e l’on. Urso, nonché, subito
dopo, lo stesso Santapaola, che prese posto insieme all’autista sulla vettura
del predetto on. Urso: il racconto del teste, invero, implica che i predetti
uomini politici si trasferirono in altro luogo per riunirsi con l’imputato e
che il Santapaola li seguì, cosicché lo stesso sembra attagliarsi perfettamente
– salva, si ribadisce, la indicazione dell’orario –, per occasione, personalità
dei partecipanti e compatibilità logistica, all’incontro presso “La Scia”.
E’ più che evidente, peraltro,
che la possibilità che le formulate, plausibili congetture si traducano in
argomentazioni utili a corroborare l’assunto accusatorio è ostacolata dalla
indicazione temporale del Di Maggio, sicché sfuma la possibilità di trarre
dalla stessa un ulteriore argomento di conferma dell’incontro presso “La Scia”.
In buona sostanza, per via di
quanto appena evidenziato, le dichiarazioni del Di Maggio si rivelano non utili
a causa delle perplessità che suscitano sia le incongruenze rimarcate dal
Tribunale, non dissolte dai rilievi dei PM appellanti, sia la ricordata, scarsa
verosimiglianza di un duplice viaggio riservato di Andreotti a Catania nel giro
di poche settimane.
Peraltro, quand’anche, forzando
le rassegnate risultanze e facendo leva sul conforto apprestato dal più
generale contesto probatorio, l’apporto del Di Maggio si volesse valutare
positivamente, riconoscendo ad esso valenza dimostrativa di un autonomo
episodio di contatto fra esponenti mafiosi e l’imputato ovvero di ulteriore
conferma dell’incontro presso “La Scia”, lo stesso, in definitiva, non
aggiungerebbe nulla di decisivo alla prova già acquisita, posto che, con
riferimento al periodo in questione (1979), gli amichevoli rapporti e gli
incontri dell’imputato con alcuni
esponenti mafiosi devono ritenersi, in ogni caso, dimostrati.
----------------------------------------------
C) IL REGALO DEL DIPINTO.
In merito alla vicenda del
regalo del dipinto, che il Bontate, tramite l’interessamento del Calò, avrebbe
fatto ad Andreotti, deve, innanzitutto, segnalarsi la oggettiva incertezza,
dipendente dagli approssimativi riferimenti temporali forniti dal Marino
Mannoia e dalla teste Sassu, circa la collocazione temporale della stessa: se,
infatti, può desumersi dalle indicazioni dei predetti che l’episodio vada
collocato nel corso della prima parte del 1980, rimane dubbio se si sia
verificato prima o dopo l’incontro fra l’imputato ed il Bontate della primavera
di quell’anno.
La questione, tuttavia, appare
di rilievo non essenziale, atteso che il solo connotato distintivo è costituito
dal fatto che, nella seconda ipotesi, la solerzia del capomafia potrebbe
inquadrarsi, oltre che nella più generale inclinazione ad ingraziarsi
l’eminente uomo politico, nell’ambito del tentativo di recuperare terreno dopo
il ricordato, burrascoso svolgimento di quel colloquio. Anche a ritenere che
l’imputato abbia effettivamente accettato il regalo del dipinto, cedendo alla
irresistibile bramosia di possederlo (per usare la espressione del Marino
Mannoia, egli “impazziva” per quel quadro), rimane, comunque, fermo che dopo il
medesimo colloquio non si registrano ulteriori fatti che possano autorizzare
nemmeno il sospetto di una attività dell’Andreotti a favore dei suoi
tradizionali interlocutori mafiosi (Bontate e Badalamenti) e che possano,
dunque, convalidare la persistente disponibilità del medesimo ad interagire con
essi o, comunque, ad agevolarli. Allo stesso modo, non risultano fatti da cui
desumere che l’imputato abbia, a sua volta, richiesto ai mafiosi di attivarsi
per lui o per suoi amici.
Posto ciò, occorre ribadire
che, nel contesto dei comprovati, amichevoli rapporti coltivati fino ad un
certo punto dall’imputato con alcuni capimafia e, massimamente, con Stefano
Bontate e della particolare attenzione di costui a procurarsi la benevolenza
del predetto, la vicenda, in sé, poco aggiunge a quanto già evidenziato,
cosicché la stessa potrebbe essere accantonata.
E’ necessario, però,
approfondirne brevemente l’esame per puntualizzare che, comunque si vogliano
valutare gli elementi di prova, nella fattispecie particolarmente esposti a
possibili inquinamenti e suggestioni, suscettibili di condizionare le
affermazioni dei dichiaranti, deve escludersi che possa trarsene argomento per
mettere in dubbio la complessiva attendibilità del Marino Mannoia.
A proposito della negativa
incidenza delle notizie di stampa sulla genuinità delle dichiarazioni
acquisite, si può convenire con i PM che non sia stata raccolta prova concreta
del fatto che il Marino Mannoia, prima della sua deposizione dibattimentale,
sia venuto a conoscenza delle sopravvenute indicazioni del Filastò e della
Sassu: tuttavia, la evidente e comprensibile diffusione sui mass media
di notizie sulla clamorosa inchiesta a carico del sen. Andreotti deve
prudentemente spingere l’interprete a non scartare tale eventualità, che, del
resto, neppure i PM appellanti sembrano escludere – gli stessi, invero, si
formalizzano, piuttosto, sulla questione della mancata acquisizione in merito
di sicura prova, che nella fattispecie, proprio per la assoluta peculiarità
della vicenda processuale, non può precludere di considerare la ragionevole
ipotesi prospettata dai primi giudici -.
E’ possibile, dunque, che il
Marino Mannoia sia stato suggestionato dalle indicazioni della Sassu e del
Filastò e ne abbia tratto spunto per ricordare l’oggetto e l’autore del dipinto
di cui aveva parlato, che nel corso della deposizione dell’aprile del 1993 non
aveva rammentato.
Deve essere, pertanto,
considerata la possibilità che le precisazioni dibattimentali del Marino
Mannoia siano state frutto di un ricordo non spontaneamente maturato, ma
sollecitato da notizie sopravvenute alla prima propalazione, dalle quali la sua
memoria abbia tratto, in perfetta buona fede, giovamento.
La, ulteriormente gradata,
eventualità che il collaboratore sia stato così indotto a meglio circostanziare
il suo scarno ricordo originario omettendo di fare presente di averlo ravvivato
a mezzo di informazioni apprese nelle more inciderebbe inevitabilmente sulla
genuinità delle sue integrazioni dibattimentali e ne intaccherebbe la specifica
attendibilità.
Poiché ritiene di dovere, anche
nella circostanza, procedere assicurando all’imputato la massima garanzia di un
giudizio assolutamente prudente, la Corte considererà effettive le predette,
mere – ancorché non arbitrarie – ipotesi e, pertanto, eliminerà dagli elementi
valutabili le precisazioni dibattimentali del Marino Mannoia.
Resta fermo, però, che costui,
nella ricordata deposizione dell’aprile 1993 ha spontaneamente parlato di un,
non meglio precisato, dipinto, per il quale l’imputato “impazziva”, che il
Bontate, a mezzo del Calò, gli fece avere in regalo dopo aver incaricato il
futuro collaboratore di reperirlo.
Anche a non voler considerare
che non consta che il collaboratore fosse per altre vie venuto a conoscenza
della passione dell’imputato per l’arte pittorica, si tratta, in ogni caso, di
una indicazione forse ancora più peculiare di quella - già esaminata –
concernente l’incontro fra Andreotti e Bontate della primavera del 1980,
indicazione che non ha per oggetto una condotta, di per sé, criminosa – non
risulta affatto che il regalo sia collegato ad una qualche attività esplicata
dal beneficiario – né, come in altri casi, la sollecita, positiva risposta ad
una precisa richiesta proveniente dall’imputato: essa, in definitiva, si
inserisce nel complesso della vicenda dei rapporti di quest’ultimo con i
mafiosi come un elemento tutto sommato pleonastico, dal significato meramente
confermativo.
La testé formulata notazione e
la incontestabile, assoluta singolarità della medesima indicazione, che rende
francamente inverosimile che essa sia stata partorita dalla estemporanea
fantasia di un propalante tra l’altro affaticato da svariate ore di interrogatorio,
conferiscono alla affermazione del Marino Mannoia una spiccatissima, intrinseca
attendibilità e consentono di ritenere superfluo uno specifico riscontro e, per
contro, sufficiente quello, sia pure indiretto, che può legittimamente
ricavarsi da quanto fin qui ritenuto provato: sarebbe, invero, illogico, in
relazione ad un episodio tutto sommato marginale, dubitare della parola di un
collaboratore al quale è stata riconosciuta piena attendibilità con riferimento
a dichiarazioni rese su fatti assai più pregnanti.
La Difesa, per contro,
enfatizzando la genericità delle primigenie dichiarazioni del collaboratore,
sostiene che il medesimo avrebbe tratto argomento dalle sue esperienze di
trafficante di opere d’arte e dalla passione che il Bontate coltivava per la
pittura per inventarsi l’episodio in questione. Non spiega, però, la Difesa la
ragione per cui il Marino Mannoia, fra le innumerevoli, possibili opzioni che
gli consentivano di portare ad effetto il suo, presunto, malizioso disegno di
accusare falsamente il sen. Andreotti, abbia esercitato la sua fantasia non
nell’inventare grevi scenari delittuosi nei quali coinvolgere a pieno titolo il
predetto, ma nel rivelare lo scontro con il Bontate dipendente dalla sanguinosa
scelta di assassinare il Presidente Mattarella, o nell’ideare il regalo di un
dipinto, che, nella possibile gamma delle ignominie, assume una veste che può
definirsi a buon diritto insignificante. Né viene spiegata la ragione della
misura delle dichiarazioni del Marino Mannoia, che, come già sottolineato, ha,
di fatto, preservato il sen. Andreotti dalla accusa più grave, negando che il
medesimo avesse proseguito con i “corleonesi” i rapporti amichevoli già
intrattenuti con il Bontate.
Non può, poi, essere seguita la
Difesa nella pretesa incompatibilità fra il racconto del collaboratore e quello
della Sassu: è, invero, evidente che il dato fondamentale è costituito dal
particolare apprezzamento del sen. Andreotti per il dipinto de quo, che,
venuto a conoscenza, da una parte, del Bontate – sprovvisto di informazioni sul
luogo in cui poteva reperirlo – e dall’altra, dell’Evangelisti, ha dato causa
agli incarichi, del tutto diversi, dai predetti, rispettivamente, conferiti al
Marino Mannoia ed alla Sassu.
Ma, anche voler disattendere
l’espresso convincimento ed a voler ritenere necessario un riscontro più
specifico, si dovrebbe, comunque, convenire: 1) che, contrariamente a quanto
assume la Difesa, a tutto concedere non può dirsi che sia stata verificata la
inattendibilità della specifica propalazione del Marino Mannoia; 2) che le
dichiarazioni della teste Angela Sassu possono, comunque, assumersi a, sia pure
indiretta, conferma.
Occorre premettere che le
acquisizioni processuali e la lettura delle dichiarazioni della teste Sassu
consentono di escludere ogni possibile intento persecutorio della medesima ed
ogni impropria interferenza psicologica che possa averne influenzato il
racconto: sia i rapporti personali con Andreotti, esauritisi in una singola,
cortese conversazione, sia gli ambienti frequentati – la Sassu era intima di
padre Gabriele dell’Antoniano di Bologna e anche dell’ex Ministro Bartolomei –
inducono ragionevolmente ad escludere che ella fosse, anche solo
ideologicamente, prevenuta nei confronti dell’imputato.
La Sassu, inoltre, ha semplicemente
parlato dell’episodio, in periodo non sospetto, al suo legale, avv. Filastò, e
non ha certo assunto l’iniziativa di portarlo a conoscenza dei magistrati
inquirenti, che ne vennero informati dallo stesso avv. Filastò, le cui
dichiarazioni indirette, dense di imprecisioni ed anche di contraddizioni,
devono essere accantonate e non possono essere valorizzate per inficiare quelle
della Sassu, che, a comprova della sua genuinità e della totale assenza di un
concertato intento persecutorio nei confronti dell’imputato, le ha largamente
smentite.
Tra l’altro, la teste ha
riferito che allorché era stata convocata dal PM di Palermo non aveva neppure
esattamente compreso su cosa sarebbe stata chiamata a deporre ed aveva, anzi,
creduto che si trattasse di una vertenza relativa all’acquisito di falsi
dipinti di De Chirico (<<PM SCARPIN.: ... che la Procura di Palermo era
interessata a sentirla su questa storia? - SASSU A.: mah, no, non me lo ricordo
se me lo disse. Credo... credo di no. Oppure... io so che a un certo punto, non
so quando, l'Avvocato Filastò mi chiese se poteva fare il mio nome, perché
aveva parlato, non so con chi, e io ho detto sì. Perché di questo quadro, di
questo regalo. Ho detto: "va bene - dico - non ho motivi, lei dica pure il
mio nome", ecco, così. Ma quando fui chiamata da Palermo, non sapevo di
che cosa si trattasse. Anzi, pensavo che mi chiamasse per la storia di De
Chirico, insomma, non... non sapevo esattamente insomma, ecco, non...>>),
nella quale era assistita proprio dall’avv. Filastò, al quale nel corso di una
sessione aveva casualmente parlato dell’episodio in questione (<<SASSU
A.: eh, l'ho conosciuto per una vicenda che... che dura tutt'ora per me, su De
Chirico, per dei quadri di De Chirico. - PM SCARPIN.: quindi... - SASSU A.: è
stato il mio Avvocato, ho vinto questa causa in Cassazione e... ecco, così. Per
De Chirico, insomma, in una delle... in una sessione, in una... era un
incontro, gli parlai perché vidi su un giornale, un... c'era, si parlava di
Ezio Radaelli, Pecorelli e il Senatore Andreotti. E quindi, insomma così,
gli... gli portai... - PM SCARPIN.: gli raccontò questa storia? - SASSU A.: gli
raccontò, gli raccontai questa cosa, sì, questo fatto così, di De Chirico, e
poi gli parlai, appunto, dico: "ma - dico - il Senatore Andreotti - dico -
non lo conosco, però mi ha..." tramite amici indirettamente ho... insomma
me lo ritrovavo così, in nome dell'arte, ecco.>>).
In aderenza allo stesso
convincimento espresso dai primi giudici, deve escludersi che sussistano
ragioni per dubitare della attendibilità della Sassu e certo non può, in questo
quadro, essere enfatizzata la circostanza che la predetta, a distanza di circa
quindici anni, non abbia (comprensibilmente) rammentato il nome della via di
Roma dove si apriva il negozio dell’antiquario da lei visitato o il nome della
ditta.
Ancora, qualche apparente
incongruenza nello svolgimento dell’episodio da lei riferito non può
giustificare una valutazione negativa: la stessa Sassu, che ha parlato
esplicitamente dell’intento di padre Gabriele di aiutarla nella intrapresa
attività di gallerista presentandole personalità del mondo economico e politico
(<<PM SCARPIN.: ... dopo la mostra dei pittori veneti, Padre Gabriele le
chiese qualche cosa che riguardava un pittore in particolare? - SASSU A.: sì,
mi diceva che... era venuto ovviamente lì, a Firenze, a Cavalese, aveva visto
la mostra, e mi aveva detto che mi avrebbe presentato qualc... come mi ha
presentato poi, successivamente, molti industriali, molti... molti personaggi,
insomma, ecco! Che mi avrebbe presentato l'Onorevole Evangelisti, perché...
insomma, era interessato ad un quadro di Gino Rossi.>>), riconosce
esplicitamente di stentare a comprendere il significato dell’incarico
affidatole dall’on. Evangelisti (<<PM SCARPIN.: ... parla di questo
quadro, lei dice: "io la cifra che ne devo spendere è... ha questo tetto
massimo", oppure dice: "sappiamo già che chiede questa cifra e ci
sembra tanto", che cosa le dice a proposito del prezzo? Le dà carta
bianca, le dà un tetto? - SASSU A.: no, mi aveva detto di... di informarmi, io
sinceramente, ancora adesso, a distanza di anni, no, non so darmi una
spiegazione di... di perché Evangelisti volesse sapere il prezzo,
perché...>>), abbozzando, peraltro, un inizio di spiegazione, che è stata
ostacolata a causa del suo contenuto soltanto deduttivo, individuandola,
infine, in qualche modo, in una esagerata, bonaria esaltazione della sua
competenza in materia da parte di padre Gabriele (<<AVV. BONGIORNO: ...
allorché nel riferire il suo colloquio con l'Onorevole Evangelisti, dice:
"in particolare mi disse che il Presidente era interessato all'acquisto di
un quadro del Pittore Gino Rossi, in possesso di un antiquario romano, e che il
Presidente, non aveva definito l'acquisto del quadro, perché il prezzo
richiesto era elevato", cioè, allora il Presidente, già lo sapeva il
prezzo del quadro, lei perché doveva entrare e chiedere il prezzo del quadro? -
SASSU A.: non glielo so dire, il perché. - AVV.
BONGIORNO: no... - SASSU A.: io posso fare delle mie deduzioni, ma
non... sono mie deduzioni, insomma, io ho spiegato i fatti come... come si sono
svolti. Oggi a distanza di sedici anni, potrei dire tante cose, ma... - AVV.
BONGIORNO: no, no, no, a me... - SASSU A.: eh! - AVV. BONGIORNO: ... mi,
solo... - SASSU A.: allora, ecco, io... - AVV. BONGIORNO: ... quello che lei...
- SASSU A.: ... insomma, allora mi attengo a... a quanto dichiarato, insomma,
ecco, se poi mi chiede il perché si è rivolto a me, potrei... dire tante cose,
ma sono... - AVV. BONGIORNO: quali cose?
- SASSU A.: ... sono, cose mie, insomma, no! Ma Padre Gabriele Adani può averle
detto, ma... "è una signora, che ha tanti mezzi, ha tanti soldi,
e..."... - PRESIDENTE: no, no... - SASSU A.: ... non lo so. - PRESIDENTE:
... a noi interessano i fatti, non... - AVV. BONGIORNO: Signora... -
PRESIDENTE: ... le sue... - AVV. BONGIORNO: ... sue ipotesi no... - PRESIDENTE:
... sue ipotesi. - SASSU A.: appunto. - AVV. BONGIORNO: una sua ipotesi no, io
voglio sapere... - SASSU A.: sì. - AVV. BONGIORNO: ... se lei è in grado di
riferirmi una ragione specifica per la quale l'Onorevole Evangelisti, doveva
fare riferimento a lei, che non era una esperta, per questo quadro, questo
vorrei capire. Lei è in grado di spiegarmi queste ragioni o ha soltanto delle ipotesi,
nel qual caso non mi interessano? - SASSU A.: no, ho soltanto delle ipotesi, ma
l'ipotesi più ragionevole è quella che Padre Gabriele Adani, gli ha par... mi
ha fa... mi avrà fatto una presentazione... - AVV. BONGIORNO: particolare. -
SASSU A.: ... particolare, è logico.>>).
Sulla scarsa congruenza
dell’episodio si è particolarmente soffermato il Tribunale, ma al riguardo si
deve concordare con la prospettazione dei PM appellanti: la apparente
illogicità si risolve se si ammette, come è del tutto plausibile, che,
nell’ambito dell’intento ricordato, padre Gabriele abbia voluto presentare la
Sassu all’on. Evangelisti profittando anche del fatto che costui, a
quell’epoca, era interessato - per conto dell’imputato - a un dipinto del Rossi
(pittore veneto) e che la stessa Sassu aveva appena curato una mostra di
pittori veneti. Non offende, poi, la logica il fatto che lo stesso Evangelisti,
una volta presentatagli la Sassu, vuoi per compiacere padre Gabriele, vuoi per
acquisire la opinione di una persona che presumibilmente gli era stata
descritta dal sacerdote come particolarmente competente in materia, le abbia
affidato l’incarico di visionare il dipinto e di chiederne il prezzo ed abbia,
quindi, scambiato con lei qualche parere circa la congruità del corrispettivo
richiesto dal gallerista.
Da condividere sono, inoltre, i
rilievi dei PM concernenti il mancato ritrovamento del dipinto ed il mancato
inserimento dello stesso del catalogo generale del Rossi, che, tra l’altro, è
stato escluso dalla stessa Sassu (<<AVV. BONGIORNO: senta Signora, vi
sono quadri simili di Rossi? - SASSU A.: sì. - AVV. BONGIORNO: e questo quadro
faceva parte del catalogo generale? - SASSU A.: uhm... no, non credo.
No.>>).
In buona sostanza, posta la
ricordata attendibilità della Sassu, deve escludersi la sussistenza di
rilevanti controindicazioni che ne possano minare il racconto e fra esse non
può certo annoverarsi la contrastante affermazione dell’on. Evangelisti, che la
teste ha dichiarato di non essere in grado di spiegarsi (<<SASSU A.: sì,
no, non riesco a spiegarmelo, perché io so di essere stata presentata da Padre
Gabriele, e quindi non... non glielo so dire come mai questo cambiamento,
insomma, comunque....>>).
Anche in proposito non si può
non concordare con la deduzione dei PM, che hanno correttamente sottolineato
che la attendibilità della dichiarazione dell’on. Evangelisti è negativamente
condizionata dai suoi risalenti rapporti di personale amicizia e di solidarietà
politica con l’imputato: in tale quadro, appare, peraltro, significativo che
egli, nel corso della medesima deposizione dell’1 luglio 1993, abbia
spontaneamente aggiunto che era “turbato per l’interpretazione che è stata
data dalla stampa alle dichiarazioni da me date al PM Salvi. Io, infatti, non
ho mai inteso attaccare o danneggiare il Presidente Andreotti.”.
Infine, non può conferirsi
valore decisivo alla deposizione, richiamata dalla Difesa, della teste Wilma
Raimondi, già segretaria dell’on. Evangelisti, che si è dichiarata al corrente
di tutte le frequentazioni del predetto ed ha negato di conoscere la Sassu e
padre Gabriele: a radicare la inconducenza della affermazione della Raimondi
circa la sua pretesa onniscienza dei fatti che riguardavano il suo datore di
lavoro è sufficiente leggere il controesame alla quale il PM la ha sottoposta,
nel corso del quale ella si è dichiarata all’oscuro di episodi o di una serie
di, più o meno intime, frequentazioni dell’on. Evangelisti, di cui il medesimo
aveva parlato, dando anche la impressione di una precostituita volontà di
negare, anche senza essere specificamente interrogata sul punto, l’episodio del
dipinto di Gino Rossi (<<P.M.: Lei sa se... - RAIMONDI: ... ha
dichiarato... - P.M.:... il senatore Evangelisti conosceva comunque i quadri
del pittore Gino Rossi? - RAIMONDI WILMA: No, no, no: assolutamente, non ce ne
avevamo e io non l’ho mai sentito nominare. - P.M.: Non le ho chiesto se aveva
dei quadri, se comunque conosceva... - RAIMONDI: No, perché non ne abbiamo mai
parlato, neanche quando è stato... non so a noto sui giornali, credo, così non
ne abbiamo mai parlato, io e il senatore... - P.M.: perché signora, il primo
luglio del 1993, Evangelisti ha dichiarato “Conosco il valore del pittore Gino
Rossi!” - RAIMONDI: Il valore! Il valore, ma lui conosceva tutto! - P.M.: Ma io
faccio una domanda generica, signora mi ascolti bene... - RAIMONDI: Si - P.M.:
quando io faccio una domanda, sono domande precise... - RAIMONDI: eh! - P.M.:
Le ho precisato, non le ho chiesto se Evangelisti aveva dei quadri di Gino
Rossi.... - RAIMONDI: Ah, no! Ho capito. Ho capito. - P.M.: Io le ho chiesto se
conosceva il pittore Gino Rossi... - RAIMONDI: Avevo equivocato allora, si -
P.M.: Ecco! - RAIMONDI: Beh, lui era molto esperto d’arte, evidentemente
conosceva anche questo - P.M.: La domanda è specifica... - RAIMONDI: Si - P.M.:
Le ha mai parlato del pittore Gino Rossi? - RAIMONDI: No - P.M.: Sa se lui lo
conosceva? Conosceva non il pittore fisicamente, conosceva la produzione di
Gino Rossi e ne conosceva il valore? - RAIMONDI: Beh, è una domanda a due
facce, scusi... - P.M.: Lei risponda - RAIMONDI: Allora dico no, perché no –
PRESIDENTE: Non gliene ha mai parlato... - RAIMONDI: E scusi! - P.M.: Non
gliene ha mai parlato, quindi se non ne ha mai parlato, lei non può né
affermare né escludere che lui lo conoscesse? - RAIMONDI: No, io escludo nella
maniera assoluta, che il Senatore Evangelisti avesse cercato un quadro... -
P.M.: Signora lei mi deve rispondere... - RAIMONDI: Aspetti, se mi fa finire! -
P.M.: No! lei deve rispondere alle mie domande - RAIMONDI: Allora escludo che
il senatore Evangelisti avesse cercato un quadro, non escludo che l’onorevole,
come esperto d’arte, possa avere conosciuto l’opera di questo Gino Rossi, altro
non le so dire. - P.M.: Signora, io la pregherei di una cosa: quando io le
faccio una domanda, lei deve attenersi nella mia... nella sua risposta, alla
mia domanda... – RAIMONDI: Solo che se lei mi fa domande... - P.M.: Io non le
ho chiesto se il senatore Evangelisti si è mai occupato dell’acquisto di un
quadro di Gino Rossi, non le ho fatto questa domanda – RAIMONDI: Ho capito, ma
mi è stato chiesto! - P.M.: Quelle domande, le ha fatte la difesa... - RAIMONDI
WILMA: Ah, ho capito!>>).
Concludendo, se, come
evidenziato, il racconto della Sassu deve ritenersi credibile, si può rilevare
che, al di là della individuazione dell’autore e del soggetto, dallo stesso si
trae conferma che nel corso della primavera-estate del 1980 Andreotti ricevette
in regalo un dipinto: attesa la - già più volte evidenziata e sperimentata – spiccatissima
affidabilità del Marino Mannoia e stante la elevata attendibilità della
correlata, specifica indicazione del medesimo, ciò deve ritenersi sufficiente
ad assicurare alla stessa adeguato riscontro e, comunque, a tutto concedere, ad
escludere che il collaboratore sia rimasto smentito.
*************************************
4) SUGLI APPORTI CONFERITI
DAL SEN. ANDREOTTI A COSA NOSTRA E, IN PARTICOLARE, AGLI ESPONENTI DI QUELLA FRANGIA DEL
SODALIZIO CRIMINALE CON I QUALI INTRATTENEVA AMICHEVOLI RAPPORTI - BREVI CENNI
SULLA VICENDA SINDONA.
Occorre, a questo punto,
formulare alcune considerazioni in ordine al significato degli episodi
esaminati, la cui sussistenza è stata ritenuta adeguatamente provata.
Dagli stessi si desume, in
primo luogo ed in termini inequivocabili, che l’imputato, fino all’epoca
dell’ultimo episodio considerato (primavera 1980), ha effettivamente coltivato
relazioni amichevoli con i cugini Salvo e con i vertici della fazione
“moderata” di Cosa Nostra (Bontate e Badalamenti), presumibilmente occasionati
dai legami di costoro con l’on. Lima, il più importante riferimento di
Andreotti in Sicilia.
E’ del tutto ragionevole
pensare che l’imputato sia, in tal modo, divenuto un riferimento per i predetti
mafiosi, che contavano sulla amicizia del medesimo e da essa traevano prestigio
all’interno della organizzazione e fra gli “uomini d’onore”, provocando, come
riferito da più fonti, anche le invidie ed il risentimento dei membri del
sodalizio esclusi da tale rapporto.
Ciò, però, non implica
necessariamente che la amichevole disponibilità di Andreotti abbia dato luogo
automaticamente al coinvolgimento del medesimo in qualsivoglia, anche
importante, affare la cui soluzione premesse agli ossequiosi e deferenti
mafiosi, pronti a soddisfare ogni esigenza dell’illustre uomo politico per
conquistarsene la benevolenza, ma restii a “disturbarlo”: è quanto mai
significativo il termine “disturbare”, utilizzato dal Di Carlo nel riferire la
frase usata dal Bontate (<<PM: Sto dicendo ... stavo facendo riferimento
ai suoi, alle occasioni di suoi incontri, di suoi discorsi con Stefano Bontate e le avevo chiesto le
fece il nome, le fece i nomi di questi politici nazionali importanti. - DI
CARLO F.: Sì, che me l'ha fatto. - PM: Qual'è questo nome o questi nomi? - DI
CARLO F.: Presidente Andreotti. - PM: E le disse qualche cosa in particolare
del Presidente Andreotti oppure no? - DI CARLO F.: Che aveva dato modo a Nino Salvo e a Lima di farci vedere che era
a disposizione in qualche cosa che l'avevano disturbato.>>), che
sottintende la discrezione con la quale un mafioso, anche del più alto livello,
si poteva approcciare, anche per via indiretta, per rivolgere petizioni, ad una
personalità quale quella dell’imputato.
Lo svolgimento della vicenda
(per il quale si rinvia alla doviziosa trattazione contenuta nel capitolo VI
della appellata sentenza) probabilmente più importante per gli interessi
economici dei capimafia Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, quella del
“salvataggio” della Banca Privata Italiana del finanziere siciliano Michele
Sindona, appare, al riguardo, particolarmente significativo.
Se non si può negare che
Andreotti abbia palesato interessamento per le sorti del Sindona,
interessamento che, peraltro, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale,
non sempre è stato “vivo” (è sufficiente leggere quanto rassegnato nella
appellata sentenza a proposito della ricostruzione dei fatti fornita dall’avv.
Rodolfo Guzzi, legale del Sindona, ricostruzione nella quale non mancano
accenni a momenti di freddezza o di declinante attenzione), si deve, però,
riconoscere che il medesimo, allorché si è giunti al momento cruciale e si è
trattato di adoperarsi per il “salvataggio” del finanziere siciliano, non si è
spinto più in là di una benevola attenzione, che, si è particolarmente
manifestata verso il secondo progetto di sistemazione della Banca Privata
Italiana (denominato “giroconto Capisec”).
Tale ultimativa vicenda è la
sola che, ad avviso della Corte, meriti di essere riconsiderata, posto che quel
che qui interessa non è, in generale, accertare se ed in che misura l’imputato
abbia agevolato nel tempo il Sindona o se si sia incontrato con lui, ma
soltanto, come è ovvio, appurare se sussistano, in relazione alla vicenda del
finanziere siciliano, connessioni dello stesso imputato con Cosa Nostra.
Nel senso precisato, la
attenzione può restringersi alla citata vicenda del salvataggio della Banca
Privata Italiana, che, come accennato, assumeva effettivamente un interesse
fondamentale anche per i mafiosi che avevano affidato al Sindona i loro
capitali, mentre appare superfluo ripercorrere nuovamente fatti pregressi,
quasi tutti oggettivamente risoltisi, in definitiva, a svantaggio del
finanziere siciliano, fatti che, peraltro, in qualche caso appaiono di non inequivoca
lettura (per esempio, è oggettivamente dubbio se la agevolazione, da parte di
Andreotti – ma non solo del medesimo –, della nomina del dr. Barone ad
amministratore delegato dal Banco di Roma sia stata funzionale alla
salvaguardia degli interessi del Sindona o sia stata, piuttosto, indotta dalla
volontà di assecondare le aspirazioni dello stesso Barone), in qualche altro
caso di incerta prova (per esempio, l’incontro fra Andreotti e Sindona negli
Stati Uniti del luglio 1977 – per brevità si può rinviare alle notazioni
difensive contenute nelle pagg. 877/881 della memoria conclusiva -) ed in
qualche altro caso, ancora, di significato addirittura favorevole all’imputato
(per esempio, l’atteggiamento assolutamente inerte mantenuto da Andreotti in
occasione della insuperabile opposizione manifestata dall’on. La Malfa verso la
ricapitalizzazione della Finambro, che sarebbe stata fondamentale per la
soluzione dei problemi del Sindona).
Ora, a parte qualche promessa
di interessamento e l’incarico di esaminare il suddetto progetto di
sistemazione della Banca Privata Italiana conferito al sen. Gaetano Stammati ed
anche all’on. Franco Evangelisti, non risulta, in concreto, alcun effettivo
intervento dell’imputato e men che meno risulta che costui abbia esercitato indebite
pressioni, siano esse dirette o indirette (per es. sull’eroico avv. Giorgio
Ambrosoli, Commissario liquidatore della Banca Privata, ovvero sui vertici
della Banca di Italia, o su organi giudiziari chiamati ad assumere decisioni
sul conto del Sindona).
Ne deriva che, alla stregua di
quanto acquisito, possono, in definitiva, condividersi le affermazioni
dell’avv. Guzzi (principale fonte probatoria in merito all’atteggiamento
mantenuto dall’imputato nel corso della lunga vicenda), il quale ha correttamente
distinto il manifestato, cortese interessamento del predetto da un effettivo e
fattivo intervento del medesimo (si trascrive la relativa parte della
dichiarazione dell’avv. Guzzi, come già riportata a pag. 2086 della appellata
sentenza: <<l’atteggiamento del presidente Andreotti era di persona che
sembrava interessarsi alle questioni che venivano sottoposte alla sua
attenzione. E' sempre stato un rapporto cordialissimo, non c'è mai stato
nessuno screzio né nessuna lamentela (…). Era un normale rapporto tra una
persona, il presidente Andreotti che si interessava a questo caso e l'avvocato
che gli riferiva e lo aggiornava sulle questioni che erano di maggiore urgenza.
Voglio però chiarire una cosa qui perché la storia poi lo dimostra. C'è sempre
stato questo interessamento del senatore Andreotti, però vorrei distinguere tra
“interessamento” e “intervento” del senatore Andreotti, perché, per quanto mi
consta, il senatore Andreotti venne interessato per quanto riguardava un certo
procedimento pendente avanti la Cassazione Penale per la sospensione e la
revoca del mandato di cattura, procedura seguita direttamente dal professor
Giuseppe Soggiu (rectius Sotgiu: n.d.e.), quale difensore di Sindona in quella
specifica circostanza e il risultato fu assolutamente negativo, cioè la
Cassazione respinse il ricorso. Le cause che erano state portate alla
attenzione del senatore Andreotti per quanto riguarda la causa di opposizione
alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della Banca Privata, ebbe
un esito egualmente negativo. Cioè io (…) sono a conoscenza dell’interessamento
dell'onorevole Andreotti. Di quello che poi l’onorevole Andreotti abbia
concretamente fatto, io ho soltanto dei vaghi accenni come per esempio nel caso
di quella telefonata che mi venne fatta (e che appuntai sotto un “memo”) dove
lui mi dice “le istruzioni sono state date”>>).
Si può, poi, osservare, quanto
al sen. Stammati, che costui, benché a quell’epoca ricoprisse la carica di
Ministro dei Lavori Pubblici e, dunque, non fosse istituzionalmente preposto
all’esame della questione, era, però, un noto banchiere esperto di questioni
finanziarie, cosicché l’incarico tecnico a lui conferito, in termini informali,
non può dirsi arbitrario e la spiegazione fornita in proposito dall’imputato appare
sufficientemente plausibile, sia pure, beninteso, nel quadro di un
incontestabile interessamento per il caso del Sindona (si trascrive la
relativa, spontanea dichiarazione dell’Andreotti, resa nella udienza del 17
novembre 1998 e riportata nella appellata sentenza: <<Morto
repentinamente Federici venne l’avvocato Rodolfo Guzzi a presentare un progetto
formalizzato di salvataggio della liquidazione coatta. Ricevutolo pregai il
Senatore Stammati di esaminarlo e solo in caso di un suo parere favorevole lo avrei
fatto rimettere agli organi competenti. L’avvocato Guzzi era un noto
professionista che gestiva la questione assieme a due importanti colleghi,
l’avvocato Strina allievo di Carnelutti e il professore Gambino che è stato
Ministro in uno dei recenti Governi. Perché affidai il preesame al Ministro dei
Lavori Pubblici e non al Ministro del Tesoro? Stammati era stato mio Capo
Gabinetto e Direttore Generale alle Finanze nel 1955 e più tardi era stato
anche Ragioniere Generale dello Stato e Presidente della Banca Commerciale
Italiana. La richiesta di avviso era tecnica e non comportava alcuna
sollecitazione, laddove la trasmissione al Tesoro poteva sembrare in un certo
senso sollecitante>>).
Per contro, a fronte di detta
spiegazione e considerando che, come riferito dall’avv. Guzzi, l’incarico al
sen. Stammati non era stato affatto gradito al Sindona (si veda il resoconto di
cui alla pag. 2048 della appellata sentenza), non appare del tutto persuasivo
il convincimento dei primi giudici secondo cui le affermazioni dell’imputato
non sarebbero credibili per via della formale incompetenza del dicastero di cui
lo stesso Stammati era titolare e perché il medesimo risultava iscritto, così
come il finanziare siciliano, nelle liste della nota loggia massonica P2.
In buona sostanza, tenuto conto
anche della ricordata reazione del Sindona, nessun decisivo elemento autorizza
a considerare il sen. Stammati persona disponibile ad ogni illecita compiacenza
in favore del finanziere siciliano ed, anzi, a dar retta all’on. Moro ed alla
definizione del predetto contenuta (come ricordato a pag. 2737 della appellata
sentenza) nel “memoriale” del medesimo – che non ha certo risparmiato critiche,
anche feroci, ai maggiori esponenti del suo stesso partito -, egli dovrebbe
ritenersi un “rigoroso ed intelligente tecnico”.
Altra cosa è, poi, il
plausibile inquadramento dell’informale incarico conferito al sen. Stammati –
e, successivamente, anche all’on. Evangelisti - nell’ambito del disegno di
Andreotti di portare (senza esporsi direttamente ed anche, come da lui
precisato, senza radicare una precisa sollecitazione riconducibile alla sua
veste istituzionale) a conoscenza degli organi competenti la volontà politica
di aiutare il Sindona, ma ciò non esclude che all’origine della scelta dello stesso
Stammati ci siano state le considerazioni esposte dall’imputato.
Nella azione dello Stammati,
poi, non è ravvisabile alcuna indebita, incisiva pressione, essendosi essa, in
buona sostanza, esaurita in infruttuosi contatti con esponenti di vertice della
Banca d’Italia e nel pregare (il 20 dicembre 1978) il dr. Carlo Azeglio Ciampi
di ricevere congiuntamente l’avv. Guzzi e l’avv. Ambrosoli per valutare insieme
il progetto di sistemazione: peraltro, tale sollecitazione non venne accolta in
quanto, come ricordato dal Tribunale, il dr. Ciampi ed il dr. Mario Sarcinelli,
di concerto con il Governatore della Banca d’Italia, ritennero inutile
l’incontro (essendo rimasta ferma la negativa opinione dell’Istituto sul
progetto di sistemazione) e decisero semplicemente di interpellare l’avv.
Ambrosoli dopo le festività di fine anno, tanto che solo l’11 gennaio 1979
avvenne l’incontro fra lo stesso avv. Ambrosoli ed il dr. Sarcinelli.
E’, poi, in relazione a
quest’ultimo incontro, ovvero ad un semplice, cortese atteggiamento del dr.
Ciampi, che deve presumibilmente circoscriversi la disponibilità del medesimo
riferita dallo Stammati all’avv. Guzzi nel corso di una conversazione
telefonica del 27 dicembre 1978, posto che deve escludersi che lo stesso
Stammati abbia falsamente prospettato al suo interlocutore una (inesistente)
disponibilità a tutto campo dello stesso dr. Ciampi: una indicazione in qualche
modo convergente si trae dalla annotazione contenuta nella agenda-diario
dell’avv. Ambrosoli, trascritta integralmente nella appellata sentenza e che di
seguito si riproduce “Viene Guzzi e dice: le ha telefonato Ciampi? Allora mi
secco e gli faccio sentire la telefonata del picciotto. E’ a terra. Dice di
aver detto a Sindona che Stammati gli aveva assicurato che Ciampi mi avrebbe
chiamato per parlare con Sarcinelli e Guzzi: evidentemente – dice – Sindona
l’ha detto al picciotto. Iniziativa che deplora. Oggi telefonerà a Sindona”.
Del resto, una diversa
interpretazione non solo non spiegherebbe in termini congrui il comportamento
dello Stammati (non si vede per quale motivo egli avrebbe dovuto falsamente
assicurare una disponibilità che non esisteva), ma cozzerebbe con il concreto
atteggiamento del predetto, che, successivamente ad un contatto con il dr.
Ciampi, non mancò di riferire all’avv. Guzzi che sussistevano enormi
difficoltà.
Venendo all’Evangelisti, i suoi
interventi sembrano essersi esauriti in un paio di colloqui con il dr.
Sarcinelli. Degno di nota è, al riguardo, che dalle parole con cui il dr.
Sarcinelli ha riferito del colloquio avuto con il predetto il 5 settembre 1978
in merito al progetto di sistemazione della Banca Privata non traspare
minimamente una indebita pressione ma, semmai, la semplice prospettazione di
una soluzione della vicenda e la richiesta di un parere in merito. Del resto,
al complessivo comportamento dello stesso on. Evangelisti deve ragionevolmente
conferirsi un significato del tutto opposto ad una indebita pressione, atteso
che egli: a) ha tradotto in un atteggiamento di totale chiusura quella che, in
qualche modo, era una risposta interlocutoria, ancorché piuttosto indicativa,
del dr. Sarcinelli (per il contenuto testuale della medesima risposta, vedasi
la trascrizione delle dichiarazioni del Sarcinelli riportata nelle pagg.
2052/2053 della appellata sentenza); b) ha manifestato, successivamente, allo
stesso Sarcinelli che la cosa era caduta (vedasi ancora la appellata sentenza,
a pag. 2054).
Infine, come chiaramente indica
la contestuale conversazione telefonica con l’avv. Guzzi, la consultazione del
dr. Sarcinelli non era affatto gradita dal medesimo avv. Guzzi e sembra essere
stato il frutto di una iniziativa estemporanea dell’Evangelisti (“Quasi quasi
gli parlo del progetto”), il che conferma, in qualche modo, la versione
dell’imputato e dello stesso Evangelisti, che hanno concordemente negato che
fosse stato il primo a suggerire al secondo la iniziativa di conferire con il
dr. Sarcinelli, versione che è stata ritenuta inattendibile dal Tribunale sulla
scorta di argomentazioni non del tutto persuasive (nel quadro delineato deve
convenirsi con la Difesa che anche la mancata consegna al Sarcinelli del
carteggio sembra convalidare la estemporaneità e la autonomia della iniziativa
dell’Evangelisti).
Ma, al di là delle esposte,
brevi notazioni, che sono sufficienti a confermare come l’interessamento
dell’imputato, più o meno vivo, non si sia mai tradotto in incisivi interventi,
ciò che in questa sede appare maggiormente significativo è che proprio in
relazione alla vicenda del “salvataggio” del Sindona, la cui estrema importanza
per alcuni personaggi di vertice di Cosa Nostra è stata sottolineata dagli
stessi PM, non risulta, in definitiva, alcun elemento certo che consenta di
ritenere dimostrato un intervento di costoro presso l’imputato e che convalidi,
dunque, l’ipotesi che quest’ultimo abbia agito in sinergia con i mafiosi.
Sulle osservazioni dei PM e
sulla ipotesi che il risalente interessamento dell’imputato per le sorti del
Sindona sia avvenuto di concerto con i mafiosi palermitani, si può,
innanzitutto, rilevare quanto segue.
Non risulta affatto che fosse
l’imputato ad informare i mafiosi degli ostacoli che si frapponevano alla
sistemazione della situazione del Sindona, posto che costui era in diretto
collegamento con i mafiosi medesimi ed era tenuto al corrente degli sviluppi
dall’avv. Guzzi (che ebbe, in proposito, espressamente a dolersi con l’avv.
Ambrosoli - si veda la sopra riportata annotazione contenuta nel diario-agenda
di quest’ultimo -).
La sostenuta certezza della
indicazione di Giacomino Vitale secondo cui il “Giulio” con il quale il Sindona
aveva interloquito telefonicamente (tra l’altro, rivolgersi al suo
interlocutore con il “tu”) era Andreotti, è fondata su una lettura “atomistica”
delle dichiarazioni del Siino, dalle quali, se lette nel loro complesso,
scaturisce, al contrario, la sensazione che il Vitale formulasse mere ipotesi.
Il predetto, infatti, semplicemente ipotizzò che il Sindona fosse arrivato in
Sicilia per ricattare Andreotti (e i ripetuti accenni, riportati dal Siino, ai
dubbi sulle vere finalità del finanziere costituiscono la migliore conferma
della inesistenza nel Vitale di certezze) e non affermò esplicitamente, ma
lasciò solo intendere, che lo stesso Sindona fosse in possesso di carte
compromettenti, formulando, pertanto, con ogni probabilità, una nuova, mera
ipotesi: come ciò si concili con la sostenuta, coeva, sicura ed approfondita
conoscenza, da parte del Vitale, dei movimenti e delle macchinazioni del
Sindona, dalla quale deriverebbe la certezza che il “Giulio” appellato nel
corso della conversazione telefonica fosse Andreotti, non si comprende.
A questo riguardo deve
rimarcarsi la erroneità del rilievo dei PM secondo cui “il Vitale era
perfettamente informato dal Sindona di tutti gli interventi che si venivano
esplicando a suo favore e di tutte le mosse da compiere di momento in momento
(come si desume in modo inequivocabile dall’azione intimidatoria che frattanto
[la sottolineatura è dell’estensore] lo stesso Vitale svolgeva nei confronti
del dott. Cuccia e dalle telefonate che faceva all’avv. Ambrosoli)”: le
intimidazioni nei confronti del dr. Cuccia, nelle quali, peraltro, non risulta
un diretto coinvolgimento del Vitale, e le telefonate minatorie all’avv.
Ambrosoli (gennaio 1979) non sono affatto coeve alla comunicazione telefonica
in questione, ma assai più risalenti rispetto alla presenza del Sindona in
Sicilia (si consideri, del resto, che, come ricordato dagli stessi PM, l’avv.
Ambrosoli venne assassinato a Milano nella notte dell’11 luglio 1979).
Peraltro, dal complessivo
contesto delle dichiarazioni del Siino si può ricavare semplicemente che il
Vitale, alla domanda del primo (“Giacomo, ma chi è questo Giulio a cui
telefona?”), rispose: “Come chi è? Andreotti”. Rimane, però, oggettivamente
dubbio se la affermazione fosse frutto di una certezza del Vitale o se fosse,
anche essa, una mera ipotesi del medesimo, indotta dalla risalente
consapevolezza delle relazioni che il Sindona intratteneva con l’imputato e
dell’interessamento di costui per la sistemazione del caso – è sufficiente, al
riguardo, rammentare il contenuto delle telefonate minatorie ricevute tra la
fine del 1978 e l’inizio del 1979 dall’avv. Ambrosoli, telefonate di cui,
secondo quanto accertato, era stato autore proprio il Vitale -.
Che la ricordata affermazione
del Vitale fosse frutto di una ipotesi sembra indicato dalla – immediatamente
successiva - dichiarazione con cui il Siino è ritornato, per meglio precisare,
sull’argomento: il suo incipit troncato (“secondo…”) sembra sottintendere,
infatti, che, rispondendo alla sua domanda, il Vitale abbia citato il nome di
Andreotti esprimendo mere opinioni e mere ipotesi (<<SIINO A.: Sì, debbo
dire che già il Vitale, nei primi tempi della venuta di Michele Sindona in
Sicilia, praticamente era dubbioso sul fatto che il vero scopo della venuta di
Sindona in Sicilia era il colpo di Stato separatista. Diceva sempre:
"Chissà che è venuto a fare questo". Perchè esprimeva dubbi sul fatto
che il Sindona era venuto per il golpe separatista. Diceva che si era venuto a
fare i fatti suoi. In occasione che io gli dissi: "Ma chi è questo
Giulio"? Lui mi disse che secondo ... aveva un pensiero, secondo lui il
Michele Sindona era venuto in Italia anche per ricattare l'Onorevole
Andreotti.>>).
La presunta riservatezza
mantenuta dal Vitale con il Siino, che, secondo l’argomentare dei primi giudici
ripreso dai PM appellanti, giustificherebbe il silenzio sul fatto che il reale
motivo del viaggio di Sindona in Sicilia fosse il recupero dei capitali mafiosi
affidatigli, mal si concilia con l’esplicito accenno ad Andreotti fatto dallo
stesso Vitale: non si vede, invero, per quale ragione il predetto, se
effettivamente avesse avvertito esigenze di assoluta riservatezza in merito al
reale, comune ed essenziale interesse che legava i mafiosi al Sindona, dovesse
mettere a parte il Siino dei rapporti del predetto con l’imputato, che si
concretizzavano proprio nei tentativi di sistemazione della personale posizione
del finanziere.
Più in generale, se avesse
tenuto presenti esigenze di riservatezza non si vede per quale ragione il
Vitale dovesse a più riprese esternare al Siino il sospetto che il vero scopo
perseguito dal Sindona non fosse il vagheggiato colpo di Stato, ventilandogli o
lasciandogli intendere che il predetto, in realtà, tentava di ricattare
Andreotti a mezzo di presunte carte compromettenti.
Resta, per contro, la concreta
possibilità di un tentativo di ricatto ordito contro Andreotti dal Sindona, che
tragga il suo fondamento dalla conoscenza di possibili, pregresse e discutibili
vicende, potenzialmente idonee a mettere in imbarazzo l’esponente politico,
tentativo messo concretamente in moto dal finanziere siciliano allorché si rese
conto che l’imputato, in realtà, al di là di mere promesse di interessamento, non
si era, in effetti, adeguatamente impegnato per risolvere la situazione.
Al riguardo il rilievo dei PM
concernente la collocazione temporale dei tentativi di ricatto è, in punto di
fatto, esatto, ma è fin troppo evidente che, anche prima della concreta esplicitazione
di un atteggiamento apertamente minaccioso, la (comune) consapevolezza di
precedenti, discutibili vicende poteva fungere per Andreotti da spinta a
compiacere il Sindona, cosicché il relativo argomento non appare affatto
conducente.
In quest’ambito è agevole
notare come segnali velatamente ammonitori possano trarsi già dalla lettera,
datata 28 settembre 1976, inviata dal Sindona all’imputato, nella quale, come
ricordato dagli stessi PM appellanti (vedasi il paragrafo D del capitolo I
della parte I dell’atto di appello), il predetto, tra l’altro, <manifestò
l’intento di porre a fondamento della propria difesa anche motivazioni di
natura politica e di documentare che alla base delle iniziative giudiziarie
assunte a suo carico vi sarebbe stato il disegno di determinati gruppi politici
di esercitare un’azione di contrasto nei suoi confronti per arrecare danno ad altri
settori del mondo politico precedentemente appoggiati con atti concreti dal
finanziere siciliano> (la sottolineatura è dell’estensore).
Più recenti, ma significativi
della continuità del complessivo atteggiamento ricattatorio del Sindona, sono i
rilievi degli appellanti concernenti i contatti, risalenti al mese di
febbraio/inizio di marzo del 1979, dell’avv. Guzzi con Della Grattan, <la
quale gli fece presente che occorreva che l'on. Andreotti intervenisse
sollecitamente in quanto i difensori americani del Sindona avevano deciso di
far rilasciare al loro cliente, davanti all’autorità giudiziaria statunitense,
importanti rivelazioni “tali da compromettere il sistema democratico in Italia
e negli Stati Uniti”> (vedasi ancora il sopra citato paragrafo dell’atto
di appello).
Del pari inconducente appare il
rilievo secondo cui dalle dichiarazioni dell’Andreotti non traspare alcun
tentativo di ricatto: ed invero, per motivi intuitivi il predetto può essere
stato indotto a mentire in ordine ai suoi eventuali rapporti non edificanti con
il Sindona e, in questo più generale ambito, a non rivelare, come sarebbe stato
necessario se egli ne avesse parlato, le vere ragioni dell’eventuale, più o
meno esplicitato, ricatto.
Certi erano i collegamenti del
Gelli con Sindona e presumibili anche quelli del Gelli con Andreotti, tanto che
gli stessi PM ammettono che nella vicenda si era verificata una libera e volontaria
sinergia tra gli interventi di Andreotti e quelli di vari esponenti della
massoneria: alla stregua di ciò, non si vede come, nella congerie delle, più o
meno plausibili, congetture formulabili, della quale fanno a pieno titolo parte
anche le prospettazioni dei PM, possa tassativamente escludersi la ipotesi che
l’imputato si fosse mosso anche perché indotto da sollecitazioni di ambienti
massonici facenti capo a Gelli (e, in quest’ottica, appare degno di nota che il
sen. Stammati fosse iscritto alla loggia massonica P2). Nel contesto profilato,
poi, non si vede come possa costituire una valida controindicazione il fatto
che Andreotti, non certo alieno dall’allacciare relazioni, talora fin troppo
disinvolte, con i più disparati ambienti, personalmente non appartenesse alla
massoneria.
Con riguardo all’aspetto in
esame deve rimarcarsi come non possa condividersi l’assunto dei PM secondo cui
in un processo penale possono trovare ingresso fatti solo se pienamente
provati: a parte che, come accennato, i collegamenti che consentono di
ipotizzare le sollecitazioni di ambienti massonici sono piuttosto pregnanti –
e, si tratta, dunque, semplicemente di prenderne atto e di tenerne conto
nell’operare una congrua ricostruzione dei fatti -, si può osservare che, nel
prospettare le articolate argomentazioni con cui hanno censurato la conclusione
del Tribunale, i PM appellanti hanno trascurato di tener conto che una ipotesi
alternativa favorevole all’imputato deve essere sempre considerata dal giudice,
a prescindere dalla compiuta dimostrazione della stessa, quando le acquisizioni
processuali non siano incompatibili con essa ed ancor più quando non sussistano
elementi decisivi, idonei a suffragare, in termini non contestabili, la
contrastante tesi accusatoria.
Nessun conclusivo argomento, in
definitiva, consente di ritenere che il non commendevole – e, in verità, non
particolarmente incisivo - interessamento dell’imputato per le sorti del
Sindona sia stato frutto dei rapporti amichevoli che egli intratteneva con alcuni
esponenti mafiosi o agli stessi sia, in qualche modo, ricollegabile.
Si può convenire che
l’eventuale, potenziale atteggiamento ricattatorio del Sindona e le
sollecitazioni di ambienti massonici, pur sufficienti a determinare
l’interessamento di Andreotti, non escludano, di per sé, che quest’ultimo fosse
consapevole anche degli interessi dei mafiosi e che abbia agito anche con
l’intento di agevolarli essendo stato da costoro sollecitato in tal senso.
A voler essere inclini verso le
ragioni dell’Accusa, la consapevolezza, da parte dell’imputato, dei legami del
Sindona con i mafiosi americani si potrebbe trarre, oltre che dalle, peraltro
piuttosto indirette, indicazioni contenute nel “memoriale Moro” richiamate dai
PM, soprattutto dal resoconto, riportato nei diari del gen. Dalla Chiesa, della
conversazione da lui avuta con Andreotti il 5 aprile 1982.
Lo stesso resoconto appare,
però, sul punto troppo sintentico (<Il solo fatto di raccontarmi che intorno
al fatto Sindona, un certo Inzerillo, morto in America, è giunto in Italia in
una bara e con un biglietto da 10 dollari in bocca depone nel senso; prevale
ancora il folclore e non se ne comprendono i “messaggi”!>) per consentire di
farsi una compiuta idea sullo svolgimento della conversazione, su quanto detto
nell’occasione dall’imputato e sulle modalità con cui venne tratteggiato il
collegamento (che, in verità, sfugge) fra la vicenda del finanziere siciliano e
l’uccisione, avvenuta negli Stati Uniti il 15 gennaio 1982, di Pietro
Inzerillo, in bocca al cui cadavere era stato introdotto un biglietto da dieci
dollari per evidenziare, come ricordato dagli stessi PM, che aveva sottratto
denaro alla organizzazione ed era “un uomo da poco” - cosa che induce ad
escludere un, peraltro plausibile, rapporto dell’omicidio con la precedente
eliminazione del fratello, Salvatore Inzerillo, uno dei boss dell’ala
“moderata” di Cosa Nostra che vennero soppressi insieme a numerosi loro uomini
e familiari nel corso della c.d. guerra di mafia dei primi anni ’80, e che
induce ancor più ad escludere una connessione, pure profilata dai PM, con la
ospitalità che uno zio della vittima, Rosario Di Maggio, ebbe a offrire al
Sindona -.
Resta, così, incerto, per
esempio, se sia stato nell’occasione il gen. Dalla Chiesa, alla vigilia di assumere
la carica di Prefetto di Palermo e di riprendere la sua lotta alla mafia, ad
introdurre l’argomento Sindona ed a tratteggiare i possibili collegamenti del
medesimo con la mafia e se l’imputato sia, a sua volta, intervenuto richiamando
il macabro rituale che aveva circondato il recente assassinio di Pietro
Inzerillo, provocando nell’Ufficiale la osservazione vertente sulla prevalenza,
nel giudizio dell’uomo politico, del folklore e sulla incapacità di comprendere
i messaggi, osservazione inserita nell’ambito di un più ampio commento che
evidenziava la sottovalutazione del fenomeno mafioso da parte del suo
interlocutore (giova ancora una volta riportare l’ultima parte della
annotazione del Dalla Chiesa: <Sono convinto che la mancata conoscenza del fenomeno,
anche se mi ha voluto ricordare il suo lontano intervento per chiarire la
posizione di Messeri a Partinico, lo ha condotto e lo conduce ad errori di
valutazione di uomini e circostanze. Il solo fatto di raccontarmi che intorno
al fatto Sindona, un certo Inzerillo, morto in America, è giunto in Italia in
una bara e con un biglietto da 10 dollari in bocca depone nel senso; prevale
ancora il folclore e non se ne comprendono i “messaggi”!>.).
Né una decisiva indicazione
proviene dalle mendaci negazioni dell’imputato, il quale ha smentito in larga
parte il contenuto della annotazione del gen. Dalla Chiesa già a partire dalla
testimonianza resa nella udienza del 12 novembre 1986 nel corso del
maxiprocesso: sia a quell’epoca che nel presente processo è evidente come
Andreotti abbia avvertito la comprensibile esigenza di negare pubblicamente
ogni indicazione che potesse in qualche modo convalidare il suo (pregresso)
collegamento con esponenti mafiosi, collegamento di cui egli, alla stregua di
quanto evidenziato, non poteva non essere consapevole.
Ma, a prescindere da quanto
esposto, si deve rimarcare che, come correttamente rilevato dal Tribunale, il
commento di Andreotti riportato dal gen. Dalla Chiesa è intervenuto molto tempo
dopo i fatti qui esaminati, cosicché non può affatto escludersi che il
collegamento che si intravede sia stato, comunque, frutto di una conoscenza
maturata solo successivamente.
In ogni caso, immaginare la
consapevolezza di Andreotti circa i legami del Sindona con ambienti mafiosi
americani non può giustificare senz’altro il convincimento che il predetto
fosse cosciente anche delle intime relazioni e dei comuni interessi
patrimoniali dello stesso Sindona con i mafiosi palermitani, con cui l’imputato
intratteneva amichevoli rapporti.
Tornando, poi, alla ipotesi che
Andreotti abbia interagito, in relazione alla vicenda del Sindona, con i
mafiosi palermitani in dipendenza di sollecitazioni a lui fatte pervenire da
costoro, alcuni elementi di valutazione inducono, a tutto concedere, a ritenere
non sufficientemente provata tale eventualità.
In primo luogo, non può non
sorprendere che il possibile intento ricattatorio del Sindona nei confronti
dell’imputato sia stato prospettato al Siino proprio da Giacomo Vitale (cognato
di Stefano Bontate, il maggiore interessato alla positiva soluzione della
vicenda), come ricordato, all’atto in cui il collaboratore gli chiese chi fosse
il soggetto a nome Giulio al quale il Sindona si era rivolto, nel corso della
già richiamata conversazione telefonica, dicendogli “non puoi farmi questo”.
La questione della
identificazione del “Giulio” con l’imputato, della quale il Tribunale ha
dubitato non senza, come si è visto, qualche legittima ragione, appare,
peraltro, secondaria, posto che, in realtà, il dato significativo non è
costituito tanto dalla effettività del contatto telefonico fra Sindona e
Andreotti, quanto dalla ricordata prospettazione del Vitale: ed infatti, il
convincimento di costui circa il possibile atteggiamento ricattatorio del
Sindona, che presupponeva una resistenza di Andreotti a condiscendere alle
richieste del finanziere siciliano, difficilmente si può conciliare con
l’assunto accusatorio.
In particolare, è arduo
armonizzare la ipotesi accusatoria con l’atteggiamento dei vertici di Cosa
Nostra ed in special modo del Bontate, il quale, pur estremamente interessato a
recuperare gli ingenti capitali affidati al Sindona, non risulta essere
intervenuto personalmente, facendo valere gli amichevoli rapporti con
l’imputato e la “disponibilità” di quest’ultimo, ma ha, di fatto, assistito
inerte alle supposte manovre ricattatorie dello stesso Sindona.
Stante il diretto collegamento
dell’imputato con il Bontate (e, dunque, con il Vitale), che, sia pure in
termini generici e non con specifico riferimento al caso Sindona, deve, come si
è visto, ritenersi provato proprio in relazione al periodo interessato, non si
comprende, poi, perché lo stesso Bontate non abbia fermato sul nascere quei
presunti tentativi di ricatto diretti contro l’“amico” Andreotti, spiegando al
finanziere che gli stessi erano inutili perché, nei limiti di quanto poteva, il
predetto si sarebbe impegnato in quanto sensibilizzato direttamente da essi
mafiosi, ai quali era legato.
Allargando l’argomento, ci si
può chiedere, ancora, per quale ragione il Sindona abbia avventurosamente
raggiunto la Sicilia al fine di “ricattare” Andreotti se una forte pressione su
quest’ultimo poteva essere esercitata dal Bontate e dai suoi, in amichevoli
rapporti con il medesimo Andreotti: alla domanda si può ragionevolmente
rispondere che, in realtà, il Bontate ed i suoi, vuoi per libera scelta, vuoi
per volontà del Sindona, vuoi per altra, non meglio individuabile, ragione, si
sono astenuti dall’ingerirsi nella gestione dei rapporti con Andreotti in
relazione alla vicenda de qua.
A proposito di eventuali
interventi su Andreotti del Bontate (beninteso, in relazione alla medesima
vicenda), giova rimarcare come sia particolarmente significativo che nessuna
positiva indicazione si ricava dalle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia e come sia in special modo pregnante l’assenza, al riguardo, del
benché minimo accenno del Marino Mannoia, assai vicino in quel periodo allo
stesso Bontate, del quale raccoglieva confidenze che, come si è visto, non
escludevano affatto le relazioni del capomafia con l’imputato ovvero, come
ampiamente ricordato nella appellata sentenza (v. capitolo VI, par. 1), con il
Sindona.
In buona sostanza, in tutto
l’affare Sindona e nelle relazioni piuttosto disinvolte intrattenute con il
predetto dall’imputato ciò che difetta, perfino nel momento cruciale del
“salvataggio”, è proprio la prova di un qualsivoglia intervento di Cosa Nostra
e dei suoi esponenti di vertice, con i quali, pure, l’Andreotti coltivava, come
accertato, gli evidenziati, amichevoli rapporti.
Nel descritto contesto,
inoltre, non è affatto da scartare la, già accennata, eventualità che sia stato
proprio il Sindona - ammesso che fosse a conoscenza delle amichevoli relazioni
dei mafiosi con l’imputato (niente esclude, invero, che costoro abbiano
ritenuto di tenerli riservati) -, ad avocare esclusivamente a sé tutta la
gestione dei rapporti con Andreotti, rassicurando i suoi interlocutori circa la
disponibilità nei suoi confronti dell’uomo politico.
In conclusione, tutta la vicenda
appare, ai fini della verifica della responsabilità dell’imputato in relazione
alla partecipazione alla associazione Cosa Nostra, sostanzialmente irrilevante
e, piuttosto, possibile indizio del fatto che, come già accennato, la
amichevole disponibilità del predetto verso gli esponenti mafiosi non si
traducesse automaticamente in richieste a lui rivolte in vista della soluzione
di problemi piuttosto importanti per la organizzazione criminale (torna
nuovamente in mente il tenore, piuttosto minimalista, del resoconto fornito dal
Di Carlo circa la affermazione del Bontate vertente sulla disponibilità
palesata dall’imputato <<in qualche cosa che l’avevano
disturbato.>>).
Malgrado le eventuali menzogne
dell’imputato concernenti i suoi rapporti con il Sindona, contrariamente a
quanto assumono i PM appellanti, il quadro probatorio delineato non autorizza,
a tutto concedere, a spingersi più in là del mero sospetto che l’imputato
conoscesse gli interessi dei mafiosi palermitani ed abbia agito per tutelarli,
mentre è impossibile validamente respingere la conclusione dei primi giudici,
che, nell’escludere che fosse stata acquisita persuasiva dimostrazione del
fatto che nell’occasione Andreotti si fosse mosso con il consapevole intento di
favorire i mafiosi, hanno evidenziato la concreta possibilità che gli
interventi dell’imputato volti ad agevolare il finanziere siciliano “siano
stati motivati non da una partecipazione dell’imputato all’organizzazione
criminale cui il Sindona era strettamente collegato, bensì da ragioni politiche
(connesse, ad esempio, a finanziamenti erogati dal Sindona a vantaggio della
Democrazia Cristiana), ovvero da pressioni esercitate sul sen. Andreotti da
ambienti massonici facenti capo al Gelli.”.
Sul punto, a parte la
osservazione che è stata proprio l’Accusa a proporre come tema probatorio – con
l’esito che qui non mette conto commentare - i possibili rapporti fra
l’imputato e Gelli e la massoneria (tale è stato l’oggetto di svariate
testimonianze) – il che, ovviamente, non implicava che Andreotti fosse
personalmente un massone – ed i rapporti del Vitale e dello stesso Bontate con
la massoneria, si deve conclusivamente ribadire come ancora una volta i PM
appellanti si formalizzino erroneamente sulla assunta carenza di prova delle
ipotesi formulate dal Tribunale e non si rendano conto della necessità di
considerare, in bonam partem, anche semplici possibilità, specie se le
stesse trovino plausibilità negli elementi acquisiti.
Una ultima osservazione deve
essere formulata sul caso Sindona al fine di sottolineare come il lodevole
impegno accusatorio abbia, anche in questa occasione, forzato la mano ai PM
appellanti, inducendoli a travisare le risultanze processuali ed a
rappresentare la condotta dell’imputato in termini assai più negativi di quanto
essa meritasse: ed infatti, contro la evidenza dei fatti, gli stessi PM,
adducendo la telefonata riferita dal Siino, hanno, in sostanza, sostenuto che
l’imputato aveva proseguito i suoi rapporti con il finanziere, persistendo
nelle iniziative volte a favorire illecitamente quest’ultimo anche nell’estate
del 1979, dopo l’omicidio dell’avv. Ambrosoli e nel corso del simulato
rapimento del predetto, quando sapeva che costui era un assassino o era in
possesso di tutti gli elementi per sospettarlo.
Ma è palese che la
considerazione non può prescindere (se non “decontestualizzando” e
“destrutturando” il materiale probatorio) dalla natura dell’eventuale contatto
fra il Sindona e l’Andreotti che sarebbe avvenuto nella estate del 1979, quale
si desume dall’episodio della telefonata e dalle stesse ipotesi formulate dal
Vitale. Ed invero, ammesso che il Sindona si rivolgesse all’imputato dandogli
del “tu” e che il “Giulio” in questione fosse effettivamente l’imputato
medesimo, si può agevolmente rilevare: a) intanto, a chiamare Andreotti (da una
cabina pubblica) era stato il Sindona e non viceversa; b) se si vuole dare un
senso alla esclamazione del Sindona (“Giulio, tu non mi puoi fare questo”)
percepita e riferita dal Siino, si deve concludere che l’atteggiamento assunto
dall’imputato nella circostanza è stato tutt’altro che compiacente con le
sollecitazioni e gli interessi del finanziere; c) infine, lo stesso
atteggiamento di chiusura verso la richieste del Sindona non può che essere
confermato dai tentativi di ricattare Andreotti che, secondo le supposizioni
del Vitale, lo stesso Sindona stava mettendo in atto.
Riportando le cose nella loro
giusta dimensione, è corretto riconoscere che, come è confermato da una altra
tragica vicenda, che ha visto l’assassinio di un altro coraggioso servitore
della propria comunità (il Presidente Pier Santi Mattarella), quella certa qual
spregiudicatezza che consentiva all’imputato di non avvertire particolari
remore morali a coltivare rapporti con personaggi assai discussi, non si spingeva
fino al punto di tollerare la soluzione delle questioni con la soppressione di
chi ostacolava il raggiungimento di un obiettivo.
Come accennato, deve dubitarsi,
alla stregua di quanto acquisito, che la astratta disponibilità dell’imputato
verso Cosa Nostra si sia, in concreto, spinta oltre qualche intervento di
significato non particolarmente vistoso (appunto, <qualche cosa che
l’avevano disturbato.>).
A parte la sintomaticità, nel
senso delineato, della già richiamata vicenda Sindona, il solo pregnante
episodio agevolativo di cui il processo offre concreta traccia è quello legato
al condizionamento dell’esito del processo Rimi: al riguardo, però, si è già
brevemente rilevato come la rigorosa valutazione degli elementi acquisiti non
consenta di spingersi oltre una manifestata disponibilità dell’imputato,
rimanendo irrimediabilmente incerto se il medesimo si sia, in concreto,
attivato.
Per il resto, non rimane che
affidarsi alla logica ed alle generiche affermazioni legate alle voci che
circolavano nell’ambito di Cosa Nostra circa la vicinanza di Andreotti al
Bontate ed al Badalamenti, per concludere che la ricordata frase dello stesso
Bontate riportata dal Di Carlo trova valido, ancorché generico, riscontro in
quanto accertato, che è sufficiente a dare corpo alla affermazione del
capomafia circa la effettiva esistenza di qualche, non meglio individuato,
beneficio che era stato propiziato dall’intervento dell’imputato.
In tale contesto può essere, in
qualche modo, inquadrato il solo, ulteriore e specifico episodio di
agevolazione, richiamato dalla Accusa sulla scorta di una indicazione del
Calderone, concernente il caso del dr. Cipolla, risoltosi nella informazione
che il predetto, zelante funzionario di Polizia, avrebbe lasciato Catania per
sue specifiche esigenze: si deve, peraltro, riconoscere che in proposito non è
stata offerta specifica prova di un coinvolgimento personale dell’imputato.
In conclusione, se non può
escludersi che Andreotti si sia, in qualche occasione, pur rimanendo inerte,
assunto “meriti” che, in realtà, non aveva, deve ritenersi certo che egli abbia
manifestato ai mafiosi con cui era in contatto la sua amichevole disponibilità
e la sua benevolenza e che con il suo atteggiamento abbia, comunque, indotto in
essi il convincimento che egli fosse in alcuni casi intervenuto per agevolarli,
così procurandosi e conservando la amicizia ed i favori dei medesimi, peraltro
già intimamente legati ai suoi sodali, Lima e Salvo, e comunque inclini ad
ossequiare e blandire l’illustre uomo politico.
*************************************
5) ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI
BENEFICI TRATTI DAL SEN. ANDREOTTI DAGLI AMICHEVOLI RAPPORTI INTRATTENUTI CON
COSA NOSTRA E, PIU’ PRECISAMENTE, CON GLI ESPONENTI DI QUELLA FRANGIA DEL
SODALIZIO CRIMINALE CON I QUALI INTRATTENEVA AMICHEVOLI RELAZIONI.
Riallacciandosi a quanto appena
evidenziato, si osserva che ben altri devono ritenersi i benefici che
l’imputato traeva o sperava di ricavare coltivando personalmente rapporti con i
mafiosi, benefici che rivelano, in definitiva, che era piuttosto il predetto a
servirsi di costoro.
In primo luogo possono
considerarsi i benefici elettorali, dipendenti dall’appoggio concesso dai
mafiosi agli esponenti siciliani della corrente andreottiana.
La Corte, peraltro, riconosce
che tale aspetto non vada eccessivamente enfatizzato, posto che, alla stregua
di alcune, pregnanti indicazioni raccolte, appare piuttosto frutto di un luogo
comune la attribuzione a Cosa Nostra di un determinante peso nell’orientamento
del voto, orientamento che, per quanto riguardava i mafiosi, rimaneva, del
resto, fortemente condizionato dai tradizionali legami ed, in particolare, dai
vincoli che univano gli “uomini d’onore” ai singoli candidati più che ad una
unitaria determinazione che coinvolgesse tutto il sodalizio e che avesse come
riferimento i vertici di quello o quell’altro partito della maggioranza
governativa ovvero i vertici di una o di altra corrente democristiana.
La natura degli stessi favori
(ancorati non già a grandi decisioni di rango nazionale, ma a provvedimenti,
più o meno rilevanti, di stretto ambito locale) che i mafiosi chiedevano ed
ottenevano dagli esponenti politici conferma l’angusto contesto nel quale
fiorivano i relativi rapporti e la incidenza determinante del legame degli
“uomini d’onore” non tanto con un partito o una corrente, ma piuttosto con il
singolo personaggio politico di riferimento: al riguardo, a parte le già
riportate dichiarazioni di Giovanni Brusca, si possono citare le indicazioni
del Buscetta circa la agevolazione della speculazione edilizia (riportate nel
capitolo della appellata sentenza dedicato ai rapporti fra il Lima ed i
mafiosi), nonché le seguenti affermazioni del collaboratore Gaspare Mutolo:
<<PM: Un attimo soltanto signor Mutolo, quindi lei ha fatto riferimento a
due materie, diciamo, per le quali sentiva parlare dell'On. Lima in seno a Cosa
Nostra, licenze edilizie, motivi di costruzione e processi. Se vuole riferire,
se è in grado di farlo, con maggiore determinatezza al Tribunale episodi
concernenti la vita amministrativa del Comune di Palermo e quindi le licenze
edilizie e poi passare a quello che ha definito l'aggiustamento dei processi.
Quindi cominciamo con le licenze edilizie e la vita amministrativa in genere se
è in grado di dire più analiticamente qualche cosa al riguardo. - MUTOLO G.:
Guardi signor giudice, lei che è palermitano o i palermitani sanno che per
costruire a Palermo e in certe aree ci sono stati diciamo magari dei palazzi
che si poteva costruire al settimo piano, al dodicesimo piano. C'erano dei
mafiosi fin d'allora, tipo il La Barbera, Salvatore Moncada ed altri, i
Graziano, che questi erano mafiosi che purtroppo costruivano grazie diciamo
all'intervento dell'On. Lima per cui per esempio in un area dove magari si
poteva costruire fino al quinto piano, però con l'interessamento dell'On. Lima
allora Sindaco Lima si poteva costruire fino a undicesimo piano e quindi i
commenti erano questi insomma.>>.
E’ vero che lo stesso Mutolo ha
parlato anche, in termini, peraltro, del tutto generici – se si eccettua il
riferimento specifico al tentativo di condizionare l’esito del processo per
l’omicidio dell’agente Cappiello (sul quale brevemente si tornerà) -,
dell’“aggiustamento” di processi o della rimozione di qualche pubblico
funzionario per i quali era stato o veniva “disturbato” l’imputato, ma si
tratta di notizie derivate, che riflettono più che altro voci troppo vaghe
correnti fra i mafiosi, alle quali, per le ragioni già esplicitate nelle
premesse introduttive, non può conferirsi esaustiva rilevanza probatoria.
Una ulteriore, significativa
conferma della ristrettezza dell’ambito in cui i mafiosi ricercavano lo scambio
di favori con i politici si può trarre anche dalle dichiarazioni del
collaboratore Vincenzo Marsala, anche esse parzialmente riportate nel citato
capitolo della appellata sentenza (al quale si fa rinvio).
Nella circostanza in cui si
manifestò un intervento dei mafiosi diretto a condizionare complessivamente
l’esito del voto (quella relativa alle elezioni politiche del giugno del 1987)
il Riina decise e dispose di distogliere i consensi dal tradizionale partito di
riferimento (la Democrazia Cristiana) trasferendoli al Partito Socialista:
ebbene, i risultati oggettivamente dicono che lo spostamento non fu per la
stessa Democrazia Cristiana particolarmente sensibile, specie nella provincia
di Palermo, più direttamente controllata dallo stesso Riina, nella quale, anzi,
in termini assoluti, quel partito incrementò il numero dei suffragi.
In proposito è sufficiente
riportare testualmente il seguente passo della deposizione dibattimentale resa
nella udienza del 19 febbraio 1997 dal teste isp. Salvatore Bosco:
<<BOSCO S.: Allora il seggio speciale e... relativo al carcere
dell'Ucciardone era annesso al seggio numero 127 del comune di Palermo. - PM: E
questo seggio numero 27 del comune di Palermo. - PRESIDENTE: 127. - BOSCO S.:
127 del comune di Palermo. - PM: 127 del comune di Palermo, in quale quartiere di Palermo si trova? - BOSCO S.:
Eh, si trova nel quartiere Borgo Vecchio. - PM: Borgo Vecchio. - BOSCO S.:
Precisamente via... Pierluigi Vigna. - PM: Ecco, in... in questo seggio che si
trovava nel quartiere di Borgo Vecchio e al quale era aggregato anche il seggio
speciale della Casa Circondariale dell'ucciardone, quali furono le, i risultati
delle elezioni del 1987 della DC e del PSI, comparati con i risultati degli
stessi partiti nell'anno 1983, si verificarono differenze? - BOSCO S.: Si
verificarono.. - PRESIDENTE: In questo seggio. - PM: Si, in questo seggio. -
PRESIDENTE: Prego. - BOSCO S.: Eh, ho avuto modo di accertare presso l'ufficio
elettorale del comune di Palermo che nelle elezioni politiche del 1983 la
Democrazia Cristiana alla Camera, ovviamente sempre al seggio 127, ha preso 168
voti; il Partito Socialista nel 1983 ne ha presi 30, nelle elezioni successive
del 1987 la DC ha preso 107 voti alla Camera, il Partito Socialista Italiano ne
ha presi 122. - PM: Quindi c'è stato una decrescita della DC, da 168 a 107. -
BOSCO S.: 107. - PM: E un balzo del PSI da 30 a 122? - BOSCO S.: 122. - PM: E
per quanto riguarda il Senato? - BOSCO S.: Per quanto riguarda il Senato,
la Democrazia Cristiana nelle elezioni
politiche del 1983 ha avuto 109 voti e il Partito Socialista ne ha avuti 24;
nelle elezioni successive nel 1987 il Senato ha avuto... la Democrazia
Cristiana al Senato ha avuto 70 voti e il Partito Socialista ne ha avuti 76. -
PM: Quindi diciamo al Senato la Democrazia
Cristiana... - PRESIDENTE: Va bene, poi i calcoli li capiamo, li abbiamo capito i calcoli, c'è bisogno di
ripetere, dico, i calcoli? - PM: Volevo... - PRESIDENTE: Abbiamo capito le
differenze. - PM: Volevo scorporare il dato. - PRESIDENTE: Quando lo
esamineremo lo... lo scorporeremo. - PM: Va bene. - PRESIDENTE: Prego. - PM:
Senta e per quanto invece riguarda la
provincia di Palermo, il risultato complessivo della elezione dell'87
sempre per la DC e il PSI, rispetto al 1983, qual'è stato? - BOSCO S.:
Provincia? - PM: Provincia di Palermo. - PRESIDENTE: Tutta, tutta la provincia
di Palermo. - PM: Di Palermo. - BOSCO S.: E allora ho... acquisito questi dati
dalla consultazione del... di un volume
del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per i servizi elettorali, del
quale ho allegato stralcio. Per la Provincia di Palermo le elezioni del 1983,
la Democrazia Cristiana alla Camera ha avuto un totale di 275.177 pari al
40,9%; nelle successive elezioni del 1987 la Democrazia Cristiana ha avuto
280.020 voti con una percentuale del 40,3; il Partito Socialista alla Camera
nel 1983 ha avuto 75.211 pari all'11,2%, nelle elezioni politiche dell'87
sempre alla Camera il Partito Socialista ha avuto 106.613 voti pari al 15,4%. -
PRESIDENTE: Prego. - PM: Quindi anche in questo caso crescita del PSI e
decrescita della DC. Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta. -
PRESIDENTE: Mezzo punto è quello della Democrazia Cristiana. - PM: Sempre decrescita è. -
PRESIDENTE: Si, si, va bene, però insomma... Prego. tutta la provincia. - PM: Questa che abbiamo
esaminato tutta la provincia di Palermo; ora vediamo il dato in tutta la provincia
di Caltanissetta. - BOSCO S.: Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, nelle elezioni del 1983 la
Democrazia Cristiana alla Camera ha ottenuto 70.046 voti, pari al 41,7%; nelle
successive elezioni la Democrazia Cristiana alla Camera ha ottenuto. -
PRESIDENTE: Per successive dice '87. - BOSCO S.: Del 1987, sempre elezioni
dell'87 la Democrazia Cristiana alla
Camera ha ottenuto 65.722 voti, pari al 38,8%. Il Partito Socialista Italiano
nelle elezioni politiche del 1983 alla Camera ha ottenuto 19.699 voti di
preferenza, pari all'11,7% e nelle elezioni politiche dell'87 il PSI ha
ottenuto 23.644 voti di preferenza, pari al 14%. - PM: Per quanto riguarda la
Provincia di Trapani. - BOSCO S.: Per
quanto riguarda la Provincia di Trapani nelle elezioni politiche del 1983 la
Democrazia Cristiana ha ottenuto alla Camera 86.123 voti di preferenza, pari al
34,7%; nelle elezioni politiche del 1987 la Democrazia Cristiana alla Camera ne
ha ottenuti di voti 82.047 pari al 31,9%. Il Partito Socialista Italiano nelle
elezioni politiche del 1983 ha ottenuto alla Camera 41.020 voti, pari al 16,5%
; nelle elezioni successive del 1987 il Partito Socialista Italiano ha ottenuto
42.907 voti, pari al 16,7%. - PM: Va bene, su questo punto abbiamo
esaurito.>>.
I dati rassegnati, salvo il
caso della provincia di Caltanissetta, inducono a dubitare della esistenza di
una rilevante e diretta correlazione fra il decremento subito nel 1987 dalla
D.C. e l’incremento conseguito nelle stesse consultazioni elettorali dal P.S.I.
e suggeriscono che i più numerosi voti confluiti sul Partito Socialista siano,
almeno in parte, da collegare all’allargamento dei consensi ottenuto su scala
nazionale dal medesimo gruppo politico per precise ragioni storiche (come è
noto, il suo leader indiscusso, on. Bettino Craxi, assunse e mantenne
per l’inusitato periodo di ben oltre tre anni la carica di Presidente del
Consiglio, dall’agosto 1983 al marzo 1987).
Una significativa indicazione
proviene, poi, dal teste on. Mario D’Acquisto, il quale, in occasione della sua
deposizione dibattimentale del 19 giugno 1996, ha, da una parte, ammesso che
negli ambienti della D.C. si era avvertita una propensione della mafia ad
indirizzare i voti verso il Partito Socialista, che aveva conseguito un
incremento dei consensi non cospicuo in assoluto, ma più largo di quanto ci si
sarebbe potuti attendere; dall’altra, però, ha sottolineato come il decremento
dei consensi accordati dall’elettorato alla D.C. fosse stato assai contenuto e
non idoneo a suscitare particolari preoccupazioni (<<P.M: Andiamo ad un
altro tema. Per quanto è a sua personale conoscenza le risulta se nelle
elezioni politiche del 1987 vi fu una difficoltà particolare nella DC nella
raccolta del consenso elettorale? - D’ACQUISTO M.: Si, nel 1987 avvertimmo una
certa difficoltà nella propaganda elettorale, nella ricerca del consenso
soprattutto in alcune borgate e contemporaneamente si avvertiva secondo quello
che ci riferivano i nostri amici della periferia che c'era una certa spinta
verso il Partito Socialista, poi in effetti i risultati elettorali
determinarono una certa crescita del Partito Socialista però non una crescita
cospicua, ci fu un leggero calo della DC e una leggera lievitazione dei
consensi. - P.M: Questa percentuale che lei ha detto fu registrata anche nei
quartieri a più alta densità mafiosa come, per esempio, Brancaccio o in questi
quartieri la percentuale di crescita del PSI rispetto al decremento della DC
non... cioè fece registrare una forbice molto ampia? - D’ACQUISTO M.: Ci fu una...
in questi quartieri un aumento del Partito Socialista significativo, dire una
forbice molto ampia mi pare eccessivo. Secondo il mio ricordo ci fu un aumento
ma contenuto, ecco, un aumento significativo ma contenuto. - P.M: Non le
risulta una percentuale di una crescita del 30% sproporzionata rispetto a
quelle nazionali? - D’ACQUISTO M.: Bisogna vedere quanti ne avevano prima. -
VOCI SOVRAPPOSTE - D’ACQUISTO M.: Quanti ne avevano prima. - PRESIDENTE: Non è
in grado di dirlo. - D’ACQUISTO M.: No, non sono in grado. Certamente sono in
grado di ricordare che si registrò questa crescita del Partito Socialista più
accentuata di quanto non prevedessimo e di quanto di solito non avvenisse. -
P.M: Lei ha detto "I nostri amici della periferia ci dicevano..." che
cosa intende per amici della... attivisti, segretari di sezione? - D’ACQUISTO
M.: Si, attivisti. - P.M: Personaggi che stavano sul territorio? - D’ACQUISTO
M.: Sul territorio che dicevano che avevano delle difficoltà perchè magari
trovavano i manifesti strappati, perchè c'era questa specie di voce corrente
che fosse opportuno abbandonare la DC e la DC ormai... - P.M: Ma chi è che
diceva... il soggetto parlante, questa voce corrente chi era altri partiti... -
D’ACQUISTO M.: Ma il soggetto parlante non è una persona, quando si determinano
questi fenomeni di opinione pubblica è una specie di tam tam, andare a trovare
l'origine non è facile, non è possibile. - P.M: Lei lo ha dichiarato nel corso
delle dichiarazioni del 19 luglio del '95. - D’ACQUISTO M.: Si, insomma, si
capiva da quello che questi amici riferivano che da parte degli ambienti
mafiosi c'era una certa tendenza a valorizzare i candidati del Partito
Socialista ad anni di candidati della Democrazia Cristiana; questo in sostanza
è. - P.M: Quindi lei parlato di un clima particolare; le risulta che furono
strappati dei manifesti? - D’ACQUISTO M.: Così ci hanno riferito in quelle
circostanze. - P.M: Fu impedito di fare opera di volantinaggio? - D’ACQUISTO
M.: Ma c'erano alcuni amici i quali dicevano "No, ma io volantinaggio non
ne faccio quest'anno, non mi voglio esporre, voglio lavorare meno."
insomma si capiva che c'era uno stato d'animo di maggiore, come vorrei dire, di
maggiore freddezza ecco da parte acneh di coloro che di solito invece si attivavano
molto per la DC. - P.M: Questo singolare fenomeno si verificò solo nel 1987 o
anche prima e anche successivamente? - D’ACQUISTO M.: Ma io ricordo di averlo
registrato nell'87, poi non mi pare in altri non mi sembra. […] - AVV.COPPI:
D'accordo. Senta, io voglio sapere se avete compiuto un'analisi politica delle
ragioni per le quali nel 1987 la Democrazia Cristiana ebbe un calo di voti.
Vedremo poi se in tutta la Sicilia o a Palermo in particolare. - D’ACQUISTO M.:
Ma la Sicilia rispose anche in quella occasione positivamente alla Democrazia
Cristiana. Credo che la perdita complessiva sia stata intorno all'1% quindi non
era una perdita che comportava analisi politiche approfondite. Sostanzialmente
era una conferma e per noi si poteva parlare di una vittoria. - AVV.COPPI: Le
risulta che vene attribuita alla mafia e a spostamenti di voti controllati
dalla mafia questa perdita dell'1%? Venne avanzata questa ipotesi, venne presa
in considerazione una ipotesi di questo genere? - D’ACQUISTO M.: Sì, vennero
prese in esame una serie di concause, tra cui anche questa. - AVV.COPPI: E a
lei le risulta che siano stati raccolti degli elementi per poter concludere che
effettivamente questa diminuzione di voti aveva come spiegazione lo spostamento
di voti decretato dalla mafia? lei personalmente, come elementi a sua
conoscenza? - D’ACQUISTO M.: Io credo che in quel momento la posizione che già
stamattina ho esplicitato abbia concorso a questa leggera flessione della
Democrazia Cristiana. - AVV.COPPI: Cioè? - D’ACQUISTO M.: Penso che abbia
concorso. - PRESIDENTE: Quale azione? - D’ACQUISTO M.: Questa azione diciamo
soprattutto nelle borgate che tendeva a incoraggiare il partito socialista e a
scoraggiare la Democrazia Cristiana, senza dubbio è stata una delle concause, a
mio giudizio, di questa flessione, peraltro ripeto molto leggera della
Democrazia Cristiana.>>).
Gli stessi dati elettorali ed i
rilievi formulati in merito alla incidenza preponderante dei personali legami
fra i singoli “uomini d’onore” o i singoli gruppi mafiosi ed i candidati si
accordano, poi, perfettamente con significative indicazioni fornite in
proposito da alcuni collaboratori di giustizia.
In particolare, si può
ricordare come il Di Maggio abbia affermato, al riguardo, che “posso
aggiungere pure che fu in particolare Madonia Antonino a porre il problema di
votare ugualmente candidati democristiani, purché amici della famiglia, e che
il Riina non obiettò nulla” (v. pag. 44 delle trascrizioni del verbale
dell’interrogatorio reso dinanzi ai magistrati inquirenti il 13 gennaio 1993).
A sua volta, il Marino Mannoia,
sempre a proposito della prescrizione di Riina di dirottare le preferenze
elettorali, nel 1987, in favore del PSI, ha precisato che “del resto questo
spostamento fu in pratica un bluff, perché molti uomini d’onore dissero di sì,
ma non si attivarono per far votare P.S.I. Ciò a cominciare da me.” (pag.
17 dell’interrogatorio reso il 3 ed il 4 aprile 1993 ai magistrati inquirenti).
Anche il Siino non si allineò
completamente all’ordine di votare per il P.S.I. per ben precisi motivi di
interesse, legati a situazioni meramente locali: <<SIINO A.: Poi invece
praticamente io ho chiesto una deroga in
questa occasione. - PM: A chi l'ha chiesta? - SIINO A.: L'ho chiesta a
Giovanni Brusca, a Balduccio, di dirci che praticamente io allora mi appoggiavo
all'allora Presidente della Provincia che era Mimmo Di Benedetto, che per
quella occasione si era presentato alle senatoriali in un collegio di Palermo.
Insomma, mi fu data, non mi fu data, comunque io ... - PM: Che vuol dire mi fu
data, non mi fu data? - SIINO A.: Cioè rimase una cosa un po' così nel limbo.
"Va bè, vedi di farla ma con molta discrezione", perchè loro capivano
che anche Di Benedetto mi aiutava nella questione della situazione Provincia. -
PM: Situazione Provincia, cioè appalti? - SIINO A.: Sì, appalti.>>.
Al di là della preferenza
tradizionalmente accordata dagli “uomini d’onore” al partito di maggioranza
relativa ovvero, più in generale, ai partiti di governo, appare, dunque, arduo
individuare un atteggiamento unitario di tutta la organizzazione mafiosa in
occasione delle consultazioni elettorali ed una conferma in tal senso si trae,
altresì, dalle dichiarazioni rese nella udienza del 29 luglio 1997 da Giovanni
Brusca, dalle quali si desumono significative indicazioni circa la precaria
configurabilità di una inclinazione comune degli affiliati a Cosa Nostra verso
l’uno o l’altro partito ovvero verso l’una o l’altra corrente di uno stesso
partito, circa il prevalente peso delle situazioni locali, circa il relativo
recepimento da parte degli “uomini d’onore” dell’ordine emanato dal Riina in
vista delle elezioni politiche del 1987 e circa la, per quanto rilevante,
tutt’altro che soperchiante forza di condizionamento del voto esercitata dalla
organizzazione mafiosa (<<PM: Senta signor Brusca, Natoli che parla,
durante e... lo svolgimento del primo grado del maxii-processo, nel Giugno del
1987 si svolsero le elezioni politiche nazionali, lei sa come votò Cosa Nostra
in questa circostanza? - BRUSCA G.: Per il partito socialista nella persona
dell'onorevole Martelli. - PM: Che cosa può dire di più su questo o... su
questo argomento e... era a... già avvenuto in precedenza che Cosa Nostra
votasse per il partito socialista oppure no. - BRUSCA G.: No guardi più o meno
- PM: Dovrebbe parlare gentilmente un pò più forte... - BRUSCA G.: Gli uomini
d'onore per quelle che erano le mie conoscenze e... non aveva mai votato il
partito socialista, tranne che non c'era qualche bisogno di qualche cosa si
andava a cercare la persona singola e farlo mettere a disposizione per quello
che erano i nostri bisogni, però come votare il partito socialista non... non
era mai successo. Al che a un dato punto um... arriva a mentre mi trovo
nell'officina di Baldassare Di Maggio arriva Angelo La Barbera. Arriva Angelo
La Barbera e porta i facsimile. Porta i facsimili con una
terna, una quaterna, cioè con tre-quattro nominativi da votare e mi ricordo che
ce ne era uno, non me lo posso dimenticare, Foni Barba e... e dice dobbiamo
votare per il partito socialista. Non mi ricordo... mi ricordo che le votazioni sono state due,
però non mi ricordo se è stato nello stesso contempo, cioè per le... le
provinciali e per le nazionali o a
distanza di poco tempo, comunque le votazioni sono state due, sia per le
provinciali che per le nazionali. - PM: E Foni Barba era candidato per quale di
queste due elezioni? - BRUSCA G.: Per quello che mi sono i ricordi per le
provinciali. Cioè amministrative provinciali di Palermo. - PM: Ed allora? -
BRUSCA G.: E me... allora dopodiché... - PM: Cioè come come spiega questa
inversione di tendenza, questa novità di votare per il partito socialista? -
BRUSCA G.: Ma io credo che ... - PM: Cioè come spiega, che cosa può dirci, che
cosa ha saputo sul perché? - BRUSCA G.: E... il perché che credo il partito
socialista si impegni o già si era impegnato o si stava impegnando per la
famosa legge Gozzini, quindi non sò quali erano i contatti che Salvatore Riina
aveva con il partito socialista perché dico questo, perché quando ven...
venuto Angelo La Barbera a portarci i
facsimili e a darci queste indicazioni e ci dice ci manda lo zio, cioè è venuto
a nome per conto di Salvatore Riina, quindi noi è venuto Angelo La Barbera noi
siamo andati senza nessun tipo di problema, cioè siamo andati avanti. Quindi a
quel punto capisco, senza che nessuno me lo dice, che Salvatore Riina aveva
avuto qualche contatto con qualcuno per potere votare il partito socialista per
andare avanti. Al che noi ci impegnano allo spasimo, almeno noi di San Giuseppe
Jato, anche se poi nel mandamento non tutti hanno votato del partito socialista
ma noi di San Giuseppe Jato ci siamo impegnati allo spasimo a cercare si può
dire voto... voto casa per casa per avere un buon risultato in in tal senso e
questo è avvenuto nell'87. […] PM: enta per... quelle che sono le sue
conoscenze, questo ordine venne impartito a tutta Cosa Nostra oppure no? -
BRUSCA G.: L'ordine venne impartito a tutta Cosa Nostra, ma c'era chi ci votava
poi c'era chi non ci votava - PM: Cioè che significa? - BRUSCA G.: Cioè che per
esempio noi che abbiamo avuto l'ordine ci siamo impegnati allo spasimo per dare
una mano d'aiuto anche facendo il nome di mio padre dire sai ci devi dare una
mano d'aiuto alle persone che andavamo a disturbare - PM: Noi quindi
intende.... - BRUSCA G.: Di San Giuseppe Jato. - PM: Come e... - BRUSCA G.:
Paese... - PM: San Giuseppe Jato come come paese... - BRUSCA G.: Paese. - PM: O
come mandamento... - BRUSCA G.: No, no come mandamento... come mandamento
c'erano gli altri uomini d'onore che hanno votato ma non si sono impegnati come
noi hanno dato una mano d'aiuto ma non si sono impegnati come noi. - PM: Sì. -
BRUSCA G.: Nei fatti specie Altofonte c'erano degli uomini d'onore che ci sono
che ci hanno votato e ci sono uomini d'onore che non ci hanno votato, questo
quanto riguarda il mandamento di San Giuseppe Jato, quelli che il mandamento che io so che ha
conoscenza che si sono impegnati ugualmente è Santa Maria di Gesù e Brancaccio.
Poi commentando con mio fratello, quando abbiamo visto i risultati, abbiamo
visto che Corleone completamente non è spuntato niente o quasi niente, con mio
fratello commentando con noi dire ma noi ci siamo impegnati qua... - PM: Con
suo fratello quale? - BRUSCA G.: Emanuele. - PM: Emanuele. - BRUSCA G.:
Emanuele e dico qua non non è spuntato niente. Al che dire, boh un segnale, può
darsi che non si è voluto impegnare, non si è voluto... cioè non si voluto
esporre per dire Corleone ha votato per il partito socialista.... - PM: Chi è
che non si era voluto e... esporre? - BRUSCA G.: Il mandamento di Corleone in
particolar modo il paese di Corleone e tanti altri mandamenti che non hanno...
cioè i risultati che c'erano non si non si vedeva a occhio nudo che non avevano
votato per il partito socialista - PM: Ma... - BRUSCA G.: Mi scusi se noi
prendiamo tutti i mandamenti si vede chi ci ha votato e chi non ci ha votato. -
PM E... in che senso si vede e... ci faccia capire. - BRUSCA G.: Perché noi
quando abbiamo votato a San Giuseppe Jato il partito socialista ha avuto un
successo notevole. - PM: E... - BRUSCA G.: Cioè... - PM: Per avere un... un
ordine di grandezza sul quale regolarci che... - BRUSCA G.: Guardi... - PM: Che
significa San Giuseppe Jato, ecco che cosa era accaduto tra quando voi non
votavate il partito socialista e quando lo avete votato? - BRUSCA G.: Il
partito socialista aveva pochissimi voti a San Giuseppe Jato, con il nostro
apporto il partito socialista ha fatto un salto di qualità, che non mi ricordo
se gli abbiamo dato quattrocento, cinquecento, seicento, settecento voti di
preferenza a... al partito socialista, si possono andare a vedere - PM: Mentre
prima quando lei dice non aveva avuto coso... non aveva avuto risultati? -
BRUSCA G.: Avevano pochissimi voti. - PM: Ma che significa pochissimi? - BRUSCA
G.: Non lo so cento, duecento non... a livello sempre un consigliere, due
consiglieri, cioè questi erano i voti che avevano a livello comunale. - PM:
Quindi da quello che ricorda lei da cento duecento a... quanto ha detto
seicento settecento? - BRUSCA G.: No, quelli che noi abbiamo dato in più, i
nostri voti quasi sempre erano quattrocentocinquanta, cinquecento, ma in questo
caso siccome abbiamo spinto il piede sull'acceleratore credo che siamo arrivati
pure a settecento, non mi ricordo quali sono stati i dati, però c'è stato un
grosso... un grosso sbalzo... - PM: E... e
quanti votanti ci sono a San Giuseppe Jato? - BRUSCA G.: E... i votanti
sono circa quattromila quattromilaecinque, quattromilaecento, una cosa del
genere, perché mi ricordo benissimo che aveva la Democrazia Cristiana prendeva
sempre intorno a duemila e tre duemila e quattro duemilacinquecento voti e il
partito Comunista ne prendeva sempre mille e sei mille e sette più tutti gli
altri piccoli partiti che prendevano chi duecento, chi trecento, cioè i
Repubblicani i Socialdemocratici erano questi gli altri partiti che votavano a
San Giuseppe Jato.>>).
Le seguenti dichiarazioni dello
stesso Brusca, concernenti le ragioni dell’assassinio dell’on. Lima,
ulteriormente rafforzano il convincimento circa la relativa influenza di Cosa
Nostra sui risultati elettorali e circa la preponderante incidenza delle
relazioni intrattenute con l’elettorato dai personaggi politici locali (e, nel
caso di specie, dallo stesso on. Lima): <<BRUSCA G.: Guardi, io il
contatto per questo omicidio ... i contatti li ho avuti solo ed esclusivamente
con Salvatore Riina, con altri io non ne ho mai parlato, anche se in quel
giorno, credo, c'erano altre persone, ma i motivi veri e propri io ne ho
parlato sempre con Salvatore Riina. Dunque Salvatore Riina, questo omicidio era
inquadrato sia per dare una lezione all'Onorevole Andreotti, cioè per dire per
come abbiamo fatto nel passato cioè di uccidere altre persone per dare forza al
tuo partito, ora ti distruggiamo diversamente, perché se gli avremmo tolto solo
i voti, quindi non votare per la Democrazia Cristiana, noi non saremmo riusciti
a togliergli quella forza che lui aveva, perché i voti di mafia non erano solo
... cioè i voti della Democrazia Cristiana non erano solo voti di mafia,
c'erano voti di tante altre persone che facevano politica, più i voti di mafia.
Quindi se noi avremmo tolto solo i voti di mafia, non avremmo ottenuto quel
risultato che volevamo, quindi dovevamo indebolire la corrente andreottiana in Sicilia,
quindi cominciando ad uccidere l'Onorevole Andreotti per dargli... Scusi,
l'Onorevole Lima... - PM: Sì, prego. - BRUSCA G.: Per dargli, per toglierci
questa forza e cominciarlo ad indebolire, perché si dovevano svolgere... la
premura di uccidere l'Onorevole Lima era perché se c'erano le elezioni
nazionali, siccome c'era in previsione la campagna elettorale e quindi la
campagna elettorale era perché poi si doveva votare per dare forza
all'Onorevole Andreotti, quindi corrente limiana, limiana-andreottiana. Quindi
si voleva... si è ucciso l'Onorevole Lima per non farlo impegnare nella
campagna elettorale che si stava svolgendo in Sicilia per le nazionali. -
PRESIDENTE: Questo glielo ha detto Riina oppure sono sue ...? - BRUSCA G.: No,
no, ne abbiamo parlato con Salvatore Riina, cioè per chiudere tutto un vecchio
conto, ma l'urgenza di ucciderlo in quel momento era perché c'era la campagna
elettorale, di impedirgli che l'Onorevole Lima si impegnasse nella campagna
elettorale per ridimensionare la forza dell'Onorevole Andreotti.>>.
Ancora, una indicazione
conforme proviene dal collaboratore Gioacchino Pennino, già “uomo d’onore” ed
attivo esponente locale della Democrazia Cristiana, il quale ha descritto una
situazione piuttosto fluida, che, salvo che nel caso delle elezioni politiche
del 1987, lasciava libere, beninteso nell’ambito dei partiti di governo, le
inclinazioni elettorali dei singoli esponenti mafiosi (<<PENNINO G.:
prima contro poi a favore, quando entrò nell'arco di governo al quadripartito,
anche il Partito Socialista ebbe i suoi suffragi. E, indipendentemente
dall’azione, citerò... presso le sezioni di cui citerò alcuni particolari,
lasciava oltre... lasciava liberi gli adepti, chiamiamoli adepti, coassociati,
qualora avessero delle esigenze particolari che si potevano essere discordanti
dall’indirizzo del capo famiglia o dal mandamento, di poter votare delle
persone a loro amiche che gravitavano in quell'ottica. Tant'è che due
consociati alla mia famiglia, il predetto Vasile e Lombardo Sebastiano detto
"Iano", avevano due amici: l'uno
Aristide Gunnella e l'altro un certo Parrino che erano tutti e due
aderenti al Partito Repubblicano Italiano. E si adoperavano durante le campagne
elettorali a favore di questi loro... loro amici. Tutto questo regime di
libertà durò fino al 1987, epoca in cui, con mio grande stupore, ci fu in
"dik tat" di "Cosa Nostra" per votare, almeno, diciamo,
nelle zone in cui io operavo, a favore del Partito Socialista. Venne da me il
coassociato Giovanni Drago a parteciparmi che dalle alte sfere, che era a tutti
i livelli il... la parola d'ordine di votare per il Partito Socialista, perché
a suo dire, c'era un impegno dell'On. Martelli e del Partito Socialista a
risolvere i problemi di "Cosa Nostra". Tant'è che mi diffidò perché
io gli ebbi a dire che non mi sentivo di votare Partito Socialista perché la
mia ideologia, la mia collocazione era democristiana, quindi. E allora mi
disse: "guardi, lei faccia quello che crede, però io le posso dire... la
sto diffidando a non interessarsi, in quanto c'è l'ordine di scuderia di votare
per il Partito Socialista". E precisamente aveva dei fac-simili che
portavano una quaterna, in testa l'On. Martelli, seguita da un certo Fiorino,
da Reina e da Alagna. Ebbe anche ad invitarmi ad una riunione che si sarebbe
tenuta, se non rammento male, in un locale sito a Brancaccio o là vicino in
Villa Bagnasco, io gli ebbi a dire che non sarei andato. Poi mi fu riferito da
un paio di coassociati, rammento un certo Lo Iacono e un altro, mi sembra, Lombardo,
che in effetti c'era stata la riunione e avevano partecipato un centinaio di
persone. […] Successivamente, invece, questo stato di cose non si realizzò più
e ritornammo all'antica. Cioè di potere votare purché non si votasse per quegli
ambienti che... erano politici per quei partiti che erano contro, ufficialmente
e di fatto contro "Cosa Nostra".>>).
Con riguardo al tema in
trattazione utili indicazioni si traggono anche dalle dichiarazioni rese dal
collaboratore Antonino Giuffrè.
Costui, infatti, in occasione
dell’interrogatorio del 7 novembre 2002, ha riferito, in proposito:
del favore sempre accordato
dalla cosca di Caccamo alla corrente dell’on. Salvo Lima, che faceva capo al
sen. Andreotti, corrente che, peraltro, non era la sola che godeva dell’appoggio
della mafia in Sicilia (<PM: Ma come funzionava questo quadro politico
siciliano, per avere così una riproduzione… - GIUFFRE’: Io parlando del mio
paese, diciamo che i vertici politici e mafiosi del mio paese sono andati
sempre a braccetto e hanno portato sempre avanti uomini della corrente di Salvo
Lima che faceva capo al
Senatore Andreotti, ma non solo, diciamo
che questo discorso interessava tutto il mandamento: interessava Termini,
interessava Trabia, interessava Cerda, interessava Montemaggiore… mi fermo
diciamo a questi per… perché è un discorso consolidato nel tempo sul nostro
mandamento, vado ad escludere diciamo l’aggiunto mandamento di Castronuovo
diciamo che è un discorso recente, di cui, poi storicamente e politicamente non
sono tanto informato diciamo perché non faceva parte diciamo del nostro
mandamento. - PM: Questo sistema come funzionava, se ci può dare delle chiavi
di lettura? - GIUFFRE’: Ma è un sistema, un sistema di potere, ricordo che si
era… quando già si diceva allora: il dottore Priolo fa parte della
corrente di Andreotti già… cioè Lima, con stu tesserino di
presentazione già era un modo di orgoglio, di appartenenza a… - PM: Chiariamo
chi è il dottore Priolo. - GIUFFRE’: Il
dottore Priolo era o è l’ex medico
provinciale di Palermo e l’ex Sindaco da 15 anni del mio paese Caccamo, una
persona molto influente, vicino a noi automaticamente; cioè sta a dimostrare se
ce ne fosse di bisogno, ma non ce n’è di bisogno, appositamente che noi mafiosi
andavamo a braccetto con quei politici che facevano parte in modo particolare e
specifico con la corrente di Salvo Lima che a sua volta
arrivava a Roma da Andreotti, il discorso è
evidente penso a parte non è che… Ed in modo particolare, più alta è la
concentrazione mafiosa di un posto più alta ci troverete il discorso… a meno
che non ci siano delle strategie un pochino diverse però il discorso porta
tutto in un posto che non è che la corrente Lima abbia l’esclusività su
Cosa Nostra a livello regionale, questo no perché poi ci sono altre che… anche
altre divergenze, altri punto di riferimento sono sempre utili in modo che se
c’è di bisogno di altre cose ci si arriva sempre.>);
della decisione assunta dal
Riina – ma non condivisa pienamente dal Provenzano - alla vigilia delle
elezioni politiche del 1987 di votare per il P.S.I., delle difficoltà
incontrate al riguardo dalla organizzazione mafiosa, del risultato fallimentare
raggiunto (ed occorre, su quest’ultimo punto, considerare che il collaboratore
ha, addirittura, palesemente esagerato, rispetto ai dati già rassegnati,
l’incremento di suffragi conseguito dal PSI) e delle illusioni dei mafiosi in
ordine alla loro capacità di controllare e manipolare il voto (<… Diciamo
che ora mettiamo un pochina da parte a Provenzano e parliamo di Riina e che, come era
abitudine sua, acchiappare il toro per le corna con una certa irruenza e
decide, decide di cambiare rotta e si ha appositamente, cioè forse per la prima
volta, per quello che io piccolino posso ricordare, che si ha un cambiamento di
strategia politica dalla Democrazia Cristiana che un termine imperfetto, perché
quando noi parliamo di Democrazia Cristiana parliamo anche, perché vengono
periodicamente, come ho detto, appoggiati anche i partiti che fanno parte di
questi e si chiudeva un occhio, non è che c’era una legge ben precisa in seno a
Cosa Nostra che diceva che si doveva votare… - PM: Cioè la coalizione lei vuole
dire. - GIUFFRE’: Perfetto. - PM: Quindi non solo DC ma anche… - GIUFFRE’:
Repubblicano, Socialdemocratico e Socialista; è una riunione drammatica perché
giustamente andare a prendere una decisione di questo genere con tutti i
riflessi che ognuno di noi in ogni singolo mandamento andavamo incontro, non
era una cosa bella e purtroppo, cioè in quella riunione si è concordato che vi
era un inversione di tendenza e che si doveva votare per i Socialisti. Non è
stata… è stata una riunione molto sofferta, anche da parte di Riina non è che era, aveva
delle sicurezze, è stata più un discorso di impulso, una reazione a questa
passività, mi faccia passare il termine, dei vecchi referenti, referenti
politici, in modo particolare su Lima e su Andreotti cercando di puntarsi,
cioè di giocarsi tutto sui Socialisti; c’era un salto che non si sapeva dove si
andava a finire e più che mai ne era convinto il Provenzano di questo, che Riina ha agito di impulso
come era abitudinario fare, a volte magari senza riflettere troppo su
determinate situazioni. Provenzano andava più… perché era
più conoscitore del… E giustamente ognuno di noi a parte (inc.) abbiamo passato
la notizia ai nostri rappresentanti locali e che, come ho detto e se ricordo
bene, ci sono stati dei risvolti ancora più drammatici in alcune situazioni locali
dove già vi erano, se ricordo bene c’erano delle elezioni amministrative locali
che erano abbinate alle elezioni nazionali. E c’erano le liste pronte con
persone vicine a noi che erano inserite nella lista della Democrazia Cristiana
di allora e che l’ordine categorico era l’estromissione immediata di tutte le
persone vicine a noi dalle altre liste. Era un incontro mio drammatico, è
stato, se vado giusto nel periodo, con Castronuovo. - PM: Cioè il paese di
Castronuovo di Sicilia. - GIUFFRE’: Avevano, avevano le loro belle elezioni… -
PM: Amministrative locali. - GIUFFRE’: … amministrative locali con addirittura
persone, parenti di uomini d'onore, amici dei nostri, cioè persone nostre di
fiducia che venivano immesse in seno al Consiglio Comunale. E immediatamente io
sapevo questo discorso, la sera stessa quando… - PM: Cioè dopo la riunione. -
GIUFFRE’: … dopo la riunione, mi sono messo di nuovo in macchina e me ne sono
andato (inc.) successo, succirìu u fini i’ munnu! Ma ora all’ultimo minuto,
ognuno faceva tutti i commenti di stu munnu: ma perché non si ci pensava prima,
ma perché… il discorso è questo, punto e basta. E altro, si sono attenuti
ognuno nelle loro competenze alle disposizioni che erano uscite dalla
Commissione e diciamo che abbiamo appoggiato in modo particolare il
sottoscritto dei rappresentanti del Partito Socialista. Non voglio stare a dire
che sia stato insuccesso o che sia stato un successo perché penso che i
discorsi sono sotto gli occhi di tutti e cioè la cosa si è aggravata
ulteriormente perché poi sono subentrati fatti ancora più gravi, perché da un
lato già gli esponenti Democristiani e altre diciamo persone pure nel contesto
Democristiano, pure giustamente questo discorso non è che l’abbiano, l’abbiano…
- PM3: Gradito. - GIUFFRE’: … gradito. Di contro u Partito Socialista ca magari
s’avissi aspettato, signor Procuratore, u 25 o 30% ci parieva ca nuatri eravamo
i padroni del voto e se ne escono, sì, hanno raddoppiato i voti però non è che
abbiano, cioè da un 7-8% sono passati a un 13-15% grosso modo, mi pare che la
cifra dovrebbe essere questa, cioè è stata una situazione un pochino brutta. -
PM: Può essere che qualcuno di Cosa Nostra non aveva seguito queste
indicazioni, per quello che le risulta? - GIUFFRE’: Può essere anche successo,
cioè noialtri diciamo pure che parte di Cosa Nostra un pochino di voti,
diciamo, sono andati anche ai Radicali, diciamo tranquillamente lo possiamo
dire quello che il signor Procuratore stava dicendo che certuni si sono un
pochino astenuti, diciamo, non tutti hanno fatto come ho fatto io nel
comportarmi, nel seguire perfettamente i suoi ordini, cioè i discorsi che sono
usciti dall’interno della Commissione. E le posso tranquillamente dire che da
quel momento si va, in modo particolare nel discorso politica, ad allargarsi la
fenditura tra Provenzano e Riina, su questo apro il
discorso (inc.) diciamo che tra i due da alcuni anni non è che vi erano, non si
vedevano esteriormente, si vedevano un pochino poi da piccole cose e
dall’interno dei buoni rapporti, tra l’altro, un discorso molto importante:
buona parte della Commissione non vedeva di buon occhio Provenzano. Perché? Perché era un
corpo estraneo alla Commissione, perché come ho detto, Provenzano non ha mai
partecipato, in mia presenza alla Commissione. Cioè molte persone dei
componenti cioè vedevano un avversario perché giustamente il nostro era Totò
Riina e siccome cioè
guardavano Bagheria, non si ci poteva avvicinare, il discorso era chistu. Cioè
automaticamente cercavano di aizzare e di fare allargare sempre più questo
contrasto tra i due: ma zu’ Totò ma qua stu discorso di Baghera… Poi prendiamo
Caltanissetta e altri discorsi diciamo che…>);
della situazione maturata in
conseguenza del risultato elettorale: l’on. Claudio Martelli, che sarebbe stato
il tramite con il quale i mafiosi avevano concluso l’accordo elettorale, si
sarebbe tirato indietro a causa del deludente risultato elettorale e del
trasferimento a Roma del dr. Giovanni Falcone; nonché della difficile
situazione, determinata dagli errori “politici” del Riina (definito, in
sostanza, un “dilettante allo sbaraglio”), in cui si era imbattuta Cosa Nostra,
essendosi, in sostanza, ritrovata avversari il sen. Andreotti, Presidente del
Consiglio, l’on. Martelli, Ministro di Grazia e Giustizia, ed il dr. Giovanni
Falcone, Direttore degli Affari Penali nello stesso Ministero (<GIUFFRE’:
Nel momento in cui, cioè è successo che avevano ragione quelle persone che
pensavano che era poco affidabile. - PM: Perché? - GIUFFRE’: Perché
successivamente quando il signor Martelli cominciò ad essere un
pochino discusso, quando il signor Martelli ha visto che, cioè il suo risultato
elettorale non è che poi sia stato stratosferico: e ‘cca com’è che finiu? E
fici marcia indietro. Nel mentre diciamo che subentra, subentrano altri
discorsi e se io vado a ricordare bene, nel mentre c’è la salita a Roma
dell’Onorevole, del Giudice Falcone, si ha, mi sembra che
l’ho detto… - PM: Ma non era una cosa positiva che Martelli, per Cosa Nostra dico,
che Martelli togliesse Falcone da Palermo per… o
sbaglio? - GIUFFRE’: Sì però poi su questo magari ci ritorniamo in seguito,
cioè il problema qual è, cioè il discorso che io e che mi interessava cioè in
questo preciso momento, per concludere che poi magari a me mi sfugge e cioè
c’erano state delle scarcerazioni e poi successivamente proprio il signor
Martelli, se io vado sempre a
ricordare bene, ha firmato il decreto di rientro in carcere, chistu come
ringraziamento, giustamente al favore che la mafia gli aveva fatto e cioè
questo discorso scatena, appositamente, un grandissimo putiferio; cioè troviamo
da un lato il signor Andreotti come Presidente del
Consiglio di allora, u signor Martelli come Ministro della Giustizia, perciò,
veramente… - PM: Falcone… - GIUFFRE’: … Falcone che si trova diciamo
al Ministero (inc.) degli affari penali se io vado a ricordare bene, ora, per
andare un pochino alla sua domanda diciamo che di errori ne sono stati fatti
proprio come si soleva dire, una trasmissione alla televisione, “Dilettanti
allo sbaraglio”… - PM: Ma come, Cosa Nostra, dilettanti! - GIUFFRE’: Purtroppo
io ho sempre detto che erano, in modo particolare Riina, militarmente nr.1,
politicamente purtroppo non lo possiamo dire, tra virgolette. Unn’era arrivato…>).
Anche tali dichiarazioni sono
state sostanzialmente ribadite dal Giuffrè nel corso dell’esame reso dinanzi
alla Corte, in occasione del quale egli ha aggiunto che con la svolta del 1987
il Riina si era proposto di trovare nuovi referenti politici che sostituissero
Lima e la Democrazia Cristiana, ormai ritenuti inaffidabili (<<PROC.
GEN.: Che cosa si proponeva Riina di ottenere con questa strategia, con questa
nostra strategia politica? - GIUFFRE’: Si proponeva di trovare un nuovo
referente politico e che non fosse più né Andreotti..., cioè né Lima né la
Democrazia Cristiana. Se diciamo che Cosa Nostra avesse raggiunto una forza
tale da potere condizionare questa nuova scelta politica e nello stesso tempo,
come le avevo detto, é un messaggio chiaro e forte alla Democrazia Cristiana
che era - come ho detto - ritenuta ora inaffidabile, cioè che aveva creato ora
parecchi problemi a Cosa Nostra.>>).
In buona sostanza, è difficile
affermare che l’appoggio elettorale accordato da affiliati a Cosa Nostra ad esponenti
della corrente andreottiana fosse il risultato (in qualche modo negoziato)
degli amichevoli rapporti dei vertici mafiosi con l’imputato e non piuttosto il
naturale ed autonomo portato dei legami intrattenuti a livello locale dal Lima,
innanzitutto, e dai singoli soggetti di volta in volta candidati nei vari
collegi o circoscrizioni.
Significative appaiono, al
riguardo, le seguenti dichiarazioni del collaboratore Angelo Siino, concernenti
l’esito delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 1989:
<<PM: Ho capito. E le europee del 1989? - SIINO A.: Ci fu un plebiscito
per Lima, però praticamente le cose
furono lasciate per quelle che erano. Cioè praticamente non si disse: - “Votate
per”, si lasciò votare liberamente per chi volevano votare. Comunque
naturalmente, tutti quelli che erano i vecchi agganci di Lima, essendo lasciati
liberi, andavano sicuramente verso di lui, non aveva più problemi. Essendo che
non c’era nessuno che diceva il contrario, tutta la parte della vecchia mafia
che aveva votato sempre per Lima, continuò a votare per Lima.>>.
Malgrado le esposte
considerazioni limitino la effettiva incidenza sui rapporti fra l’imputato ed i
mafiosi dell’appoggio elettorale assicurato da costoro, non si deve, però,
trascurare che le medesime considerazioni sono, almeno in parte, condizionate,
a posteriori, dalla analisi dell’esito fallimentare della decisione del boss
Salvatore Riina di dirottare sul Partito Socialista i consensi prima accordati
alla Democrazia Cristiana e che prima di tale avvenimento era, al contrario,
convincimento comune la essenziale importanza di procurarsi o conservare in
Sicilia l’appoggio elettorale dei mafiosi: in questo quadro si può richiamare
la perentoria affermazione fatta dal capomafia Stefano Bontate in occasione del
più volte ricordato colloquio della primavera del 1980.
Dunque, almeno fino alle
elezioni politiche del giugno 1987, l’appoggio elettorale degli ambienti
mafiosi era, a torto o a ragione, comunemente avvertito come niente affatto
trascurabile, cosicché è del tutto plausibile che un uomo politico potesse
ritenere utile, a tale fine, coltivare amichevoli relazioni con i mafiosi.
Inoltre, si deve tener conto
che una cosa erano le difficoltà di distogliere gli elettori dalla tradizionale
preferenza accordata alla Democrazia Cristiana, altra era quella di pilotare il
voto verso l’uno o l’altro candidato del medesimo partito.
Peraltro, su questo punto si
deve riconoscere che l’appoggio elettorale accordato da Cosa Nostra agli
appartenenti alla corrente andreottiana non è stato affatto esclusivo: invero,
le aderenze politiche dei mafiosi non si esaurivano certo negli esponenti
andreottiani e, al riguardo, si potrebbe ricordare che gli stessi Salvo
appartenevano alla corrente “dorotea” della Democrazia Cristiana e che il
Marino Mannoia ha specificamente riferito degli stretti rapporti fra Stefano
Bontate e Rosario Nicoletti ed ha anche affermato che <nelle mani di Cosa
Nostra vi era, del resto, quasi tutto l’ambiente politico di Palermo,
ovviamente facendo riferimento alla “fetta” delle mie conoscenze. Posso
ricordare ancora il nome del senatore Cerami, intimo di Sanfratello Pietro e di
Capitummino Filippo (cugino di Bontate Stefano), entrambi uomini d'onore della
famiglia di Corso dei Mille.> (vedasi l’interrogatorio reso il 3 aprile
1993).
Ancora, torna utile citare le
seguenti dichiarazioni del collaboratore Pennino circa l’orientamento del noto
esponente mafioso Salvatore Greco, detto “il senatore”: <<P.M.SCARP.:
Dottore può fornire degli esempi concreti di casi in cui esponenti di
"Cosa Nostra" hanno interferito, se hanno interferito, sulla vita
delle sezioni della D.C. o sui congressi provinciali della Democrazia
Cristiana? - PENNINO G.: io sì, io per esperienza diretta posso citare, ad esempio
Toto Greco detto il "Senatore". Perché io fui nominato nel 1978
Segretario di Sezione di Ciaculli, della Sezione di Ciaculli. E si fece una
riunione, la riunione per il congresso... uno dei congressi provinciali, e fu
tenuta alla […] Favarella. La tenuta di proprietà dei Greco. Dove, oltre a me,
al Greco all'ex Segretario di Sezione Rosario Zarcone, un suo amico che non
rammento le fattezze somatiche, proprio amico intimo del Greco, mi sembra che
si chiamasse Gambino, c'erano altre due persone. Lui decise che delle cinque
deleghe... - PRESIDENTE: lui chi? - PENNINO G.: lui, Salvatore Greco, decise
che delle cinque deleghe che spettavano alla Sezione per il quorum degli
iscritti, così come previsto dalle norme statutarie del partito, tre le avocava
a sè per la corrente fanfaniana e due li dava a me per la corrente
cianciminiana, perché lui faceva parte della corrente fanfaniana da sempre ed
era vicino alle posizioni e dell'avv.... del Sen... dell'On. Giovanni Gioia e anche dell'Avvocato Luigi Gioia che,
successivamente subentrò al fratello nella gestione della corrente. E,
sopratutto, era vicino a Giuseppe Insalaco. Tant'è che quelle deleghe, disse,
servono per Insalaco, per fare bella figura, noi dobbiamo prendere la nostra
corrente all... - PRESIDENTE: quale anno era? In quale anno eravamo? - PENNINO
G.: non rammento, presumo che sia quello del '79. - PRESIDENTE: quindi
congresso provinciale del '79. - PENNINO G.: poteva essere anche quello
dell'81, di questo non sono certo.>>.
Per inciso, può aggiungersi che
non può neppure ritenersi esaustivamente provata la tesi, cui sono affezionati
i PM appellanti, secondo cui la forza della sua corrente siciliana stava
particolarmente a cuore ad Andreotti in quanto gli era necessaria per agevolare
la sua carriera politica e la occupazione delle cariche istituzionali e di
governo, che egli preferiva a quelle di partito (sul punto si possono citare le
seguenti dichiarazioni rese dal sen. Nicola Mancino nella udienza del 2 luglio
1997: <<AVVOCATO: Adesso le faccio una domanda che spero il Presidente mi
ammetta, lei la comprende sicuramente perchè uso un vostro linguaggio ecco...
il sen. Andreotti ha svolto vera e propria vita di partito, nel
senso per esempio che egli ha puntato anche a carichi all’interno del partito,
spero che l’espressione sia chiara... - SEN. MANCINO: Io dico di no, cioè non
ha mai puntato a carichi di partito, l’on. Andreotti ha sempre preferito far parte del governo del
paese; che abbia avuto un ruolo nei Congressi ai fini della determinazione
delle maggioranze questo si, però non ha mai avuto una sua vocazione di
partito, anche quando qualcuno parlava
di una ipotesi, Andreotti come segretario del partito, Andreotti ha
risposto pubblicamente di no>>).
Ed invero, le seguenti,
testuali affermazioni del citato sen. Mancino e dell’on. Fermo Martinazzoli
(udienza del 2 ottobre 1997), da lungo corso esponenti di spicco della
Democrazia Cristiana, forniscono indicazioni, provenienti da fonti
particolarmente edotte in merito alle vicende interne di quel partito, che
consentono di dubitare della fondatezza dell’assunto accusatorio
(<<AVVOCATO: In quale misura, sempre per quanto a lei risulta e non per
supposizione o congettura, in quale misura i voti siciliani, diciamo così per
brevità, hanno favorito la carriera politica dell’on. Andreotti e in particolare si può dire che soltanto
grazie all’appoggio dei voti siciliani il sen. Andreotti è uscito da una sua
sorta di dimensione soltanto laziale per assurgere ad una dimensione invece
nazionale? - SEN. MANCINO: Il fatto stesso che l’on. Andreotti è stato Ministro negli anni ‘50 dimostra che
la sua dimensione nazionale non deriva dalla Sicilia, nè dalla Campania nè dal
Lazio, deriva dalla sua qualità>>; <<MARTINAZZOLI: Direi
un’opinione personale quindi non so quanto rilevante, però questo posso dire e
desidero dirlo, anche se questo è un mio giudizio personale ma credo fondato,
l’autorevolezza di Andreotti non fu mai collegata a un
pezzo di corrente sua in Sicilia piuttosto che in Veneto, ma neanche la sua
corrente; se voi tenete conto delle quantità percentuali della corrente di
Andreotti in una lunga storia scoprirete che Andreotti ha
voluto una corrente sua direi a mio avviso più per difesa nei confronti dei
contendenti che non per fare della corrente un punto di forza del suo potere,
la mia interpretazione è che l’autorevolezza, il potere e il prestigio di
Andreotti venivano da altre ragioni che non erano quelle costruite all’interno
del partito>>).
In definitiva, senza voler
negare che sulla manifestata disponibilità personale di Andreotti verso alcuni
uomini di vertice di Cosa Nostra abbia inciso anche la esigenza di rafforzare
legami - già esistenti e solidi – di questi ultimi con esponenti della sua
corrente al fine di assicurarsi o di conservare benefici di natura elettorale,
non sembra che la medesima esigenza possa, da sola, compiutamente spiegare le
personali relazioni intrattenute dall’imputato con gli “uomini d’onore”, posto
che l’orientamento dei consensi, in definitiva, non dipendeva, se non in parte
limitata, dal preciso riferimento alla sua persona.
Nel tentativo di spiegare la
propensione dell’imputato ad intrattenere personali, amichevoli relazioni con
esponenti di vertice di Cosa Nostra, relazioni certamente propiziate dagli
intimi rapporti già intrattenuti dal Lima, appare più interessante considerare
la spinta determinata dalla possibilità di utilizzare la struttura mafiosa per
interventi che potrebbero definirsi extra ordinem, ovvero per arrivare,
in taluni, peculiari casi, a soluzioni difficilmente raggiungibili seguendo
canali ortodossi.
In questo quadro si inserisce a
pieno titolo la illustrata vicenda Nardini (che non a caso è la più risalente
di quelle addotte dalla Accusa), ma potrebbe includersi, altresì, il tentativo
di interessare il Bontate al salvataggio dell’on. Moro, che viene prospettato –
in termini espliciti, ancorché in via deduttiva – dal Buscetta, che, peraltro,
nell’ambito di successive dichiarazioni sul punto non ha mancato di rivelare,
come spesso gli è accaduto, qualche approssimazione, qualche incoerenza e
qualche imprecisione (<Oltre all’intervento di Bossi, ci fu anche un
intervento di Bontate Stefano, il quale mi fece dire, per il tramite di mio
figlio o di mia moglie (non ricordo quale dei due), di darmi da fare per quanto
potevo, per favorire la liberazione di Moro. […] Uscito dal carcere, nel 1980,
chiesi di Moro a Bontate Stefano, ma egli mi disse che era “acqua passata”, essendo
orami trascorsi due anni. Certo è che a chiedere a Bontate Stefano di
interessarsi al caso Moro non potevano essere stati altri che i cugini Salvo, e
quindi Giulio Andreotti> - pagg. 8 e 9 del verbale della deposizione
resa ai magistrati inquirenti il 6 aprile 1993 -).
Ora, una indicazione analoga è
stata fornita dal Marino Mannoia, dalle cui dichiarazioni, come rilevato dalla
Difesa, lo stesso Buscetta ebbe a cogliere qualche spunto non già, però, in
occasione delle ricordate, originarie dichiarazioni dell’aprile del 1993, ma in
occasione di sue successive deposizioni dibattimentali.
Il Marino Mannoia, invero, ha
riferito che il Bontate aveva ricevuto, in particolare, dai cugini Salvo e
dall’on. Nicoletti, l’impulso ad attivarsi per la liberazione dell’on. Moro,
narrando anche della diversa posizione che era stata assunta dal boss
Pippo Calò, il quale aveva affermato che parte degli stessi compagni di partito
di Moro non lo volevano libero (<<P.M. LO FORTE: Signor Mannoia, cambiamo
adesso per un momento argomento. Lei è a
conoscenza, personalmente a conoscenza di interventi svolti da "Cosa
Nostra" a proposito del sequestro dell' Onorevole Aldo Moro? – MANNOIA F.:
sì, io appresi, successivamente dopo il sequestro dell'Onorevole Moro che vi
era un forte interessamento, forti pressioni dall'ambiente politico nei
confronti, diciamo, di Bontade
Stefano, per poter agire nell'eventualità di potere fare qualcosa per la liberazione di Aldo
Moro. […] - P.M. LO FORTE: quando a Fondo Magliocco Stefano Bontade inizialmente
chiese a lei e ad Angelo Federico di prelevare Angelo Cosentino a Roma vi
spiegò dunque il motivo per il quale bisognava portare Cosentino a Palermo? -
MANNOIA F.: sì, ci disse che aveva avuto alcune pressioni da parte
dell'Onorevole, diciamo, della Democrazia Cristiana siciliani per intervenire,
appunto, se si poteva fare qualcosa nei confronti della liberazione di
Andreotti. E il Bontade certamente... - PRESIDENTE: di Moro. Di Moro, della
liberazione di Moro. - MANNOIA F.: di Moro. E Bontade era un forte sostenitore
della Democrazia Cristiana, quindi voleva tentare in tutti i modi di poter fare
qualcosa. - P.M. LO FORTE: Bontade lei disse, lei ha parlato di pressioni che
Bontade aveva ricevuto per fare qualcosa per la liberazione di Moro. Le disse
da chi aveva ricevuto queste richieste? Da chi precisamente aveva ricevuto
queste richieste? - MANNOIA F.: erano interessati anche i Salvo, erano
interessati l'Onorevole Nicoletti, non ricordo se anche Lima fosse interessato
a questa... […] - P.M. LO FORTE: ma lei ha parlato di queste lamentele di
Bontade nei confronti del Cosentino, perché il Cosentino un pochino si era
lasciato scavalcare, a quel che ho compreso dal Calò a Roma. Ma perché in
occasione di questo incontro a Fondo Magliocco, in cui appunto, Bontade parla
con Cosentino delle possibilità o delle prospettive di un intervento per la
liberazione dell'Onorevole Moro. Cosentino riferisce qualcosa concernente
l'atteggiamento di Calò sul punto? - MANNOIA F.: sì, il Calò aveva riferito,
aveva riferito che non c'era, diciamo,
non c'era modo per poterlo liberare. - P.M. LO FORTE: perché che cosa aveva
detto il Calò al Cosentino? - MANNOIA F.: il Calò aveva detto che c'erano
esponenti del suo partito che non avevano intenzione di... diciamo, di muoversi
per la liberazione di Moro. - P.M. LO FORTE: mi scusi, questa riunione a Fondo
Magliocco, questa prima riunione a Fondo Magliocco in cui Cosentino parla con
Bontade, come si colloca rispetto al sequestro Moro? A quale distanza di tempo
avviene dal sequestro? - MANNOIA F.: ma, pochissimo tempo. Dieci o quindici
giorni, non più di questo. - P.M. LO
FORTE: successivamente visto che sono emerse queste difficoltà che provengono
da Calò, che cosa succede? L'argomento viene affrontato di nuovo in un'altra
sede? - MANNOIA F.: sì. Stefano Bontade chiede ed ottiene la riunione della
commissione. In sede di commissione fu sentito il Calò e fu chiesto a Calò,
diciamo, di voler intervenire anche lui, che era conoscitore, appunto,
dell'ambiente malavitoso, criminale e di terroristi del... romani, di poter
intervenire sulla liberazione di Aldo Moro. - P.M. LO FORTE: e in sede di
commissione che cosa dice Calò? - MANNOIA F.: il Calò dapprima cercava di
tergiversare sulle domande, sulla insistenza del Bontade, poi non potendone
fare a meno si rivolse a Bontade dicendoci: "senti Stefano, è inutile che
tu cerchi di insistere - dice - ma ci sono persone della... dello stesso
partito, la Democrazia Cristiana, che non hanno nessun interesse alla
liberazione di Moro". Allora in quella sede si... Bontade certamente non
si arrese, si optò per cercare in tutti i modi di avvicinare alcuni di questi
terroristi, e si fece il nome di Buscetta. Siccome Buscetta conosceva durante
la sua detenzione a conosciuto esponenti, appunto, alcuni terroristi, si disse
al Calò di cercare di fare in modo di fare trasferire il Buscetta per andare
su, sue... su direttive del Buscetta per farlo trasferire in un carcere dove
lui riteneva opportuno che potesse avere incontri con alcuni terroristi. - P.M.
LO FORTE: quindi viene incaricato il Calò. Lei come apprende il contenuto di
questi discorsi avvenuti durante la riunione della commissione? - MANNOIA F.:
fu Bontade a dirmelo. Era molto amareggiato per questa situazione.>>).
Senza ovviamente pretendere di
sostenere, al riguardo, il raggiungimento di una piena prova, è, tuttavia,
interessante notare come un, sia pur vago, elemento che potrebbe confermare
l’impegno di Andreotti nel tentativo di liberare l’on. Moro, da attuare anche
sperimentando, in ipotesi, la via mafiosa, si trae, in qualche modo, dalle
dichiarazioni del sen. Francesco Cossiga, che, come è noto, all’epoca del
sequestro dell’on. Moro rivestiva la carica di Ministro dell’Interno. Il teste,
invero, nella sua deposizione dibattimentale del 17 giugno 1998 ha riferito che
si parlò, in quei drammatici e concitati giorni, anche di avvalersi della mafia
per tentare di liberare il rapito, precisando che l’idea era stata da lui
recisamente bocciata e che egli, probabilmente, ne aveva parlato all’imputato (allora
Presidente del Consiglio). Lo stesso sen. Cossiga ha escluso che quest’ultimo
avesse fatto alcun commento al riguardo ed ha, altresì, escluso di aver appreso
di alcuna iniziativa da lui in tal senso assunta, aggiungendo un episodio dal
quale, appunto, può desumersi una sincera partecipazione dell’imputato al
dramma dell’on. Moro, con il quale, pure, non aveva grande sintonia politica
(<<AVVOCATO COPPI: Durante il periodo del sequestro dell'Onorevole Moro,
di questa ipotesi lei ha avuto occasione di parlare, questa ipotesi cioè
utilizzare la mafia eccetera così come le era stato prospettato sempre a
livello di ipotesi dal dottor Parlato, lei ha avuto occasione di parlare con il
Senatore Andreotti? - COSSIGA FRANCESCO: Questo non sono in grado di dirlo. È
probabile che io raccontai, perché io informavo il Presidente del Consiglio dei
Ministri su tutto ovviamente, che dissi che avevamo fatto questo panorama e che
io avevo escluso assolutamente questa ipotesi ma non ricordo assolutamente
alcun commento a questa mia decisione né favorevole né contrario fatto
dall'Onorevole Andreotti. - AVVOCATO COPPI: Dopo il sequestro e successivamente
… intendo dire in tutti gli anni che poi vi sono stati, lei ha avuto occasione
di ritornare su questo tema con il Senatore Andreotti e quindi ha avuto
occasione di sapere da lui o di capire attraverso i discorsi che il Senatore
Andreotti era al corrente di tentativi fatti verso ambienti mafiosi? - COSSIGA
FRANCESCO: No. Debbo dire che le uniche cose che appresi dall'Onorevole Andreotti
e che lui giustamente non mi disse nella sua discrezionalità di Presidente del
Consiglio dei Ministri, anche perché era bene che il Ministro degli Interni
agisse con i paraocchi, altri si occupassero di altre cose e lui me la raccontò
molti anni dopo, furono… che lui era al corrente delle iniziative della Santa
Sede, che sono state poi rese note in un recente libro dal Segretario di Paolo
VI Monsignor Macchi, cioè era stata raccolta, a quanto lui mi disse, una
notevole quantità di denaro, ove fosse stato necessario, e a quanto io ho
compreso e poi… A quanto mi raccontò l'Onorevole Moro… L'Onorevole Andreotti ed
è confermato dal libro di Macchi, avevano credo con qualche ingenuità attivati
i cappellani delle carceri, soprattutto un cappellano delle carceri. Certamente
dico con qualche ingenuità, perché dovevano avere informato l'Onorevole
Andreotti che vi era qualche speranza, perché il giorno prima dell'uccisione di
Moro, io… Andreotti era abbastanza tranquillo. Debbo dire che una delle cose
dolorosissime che mi disse Andreotti, Andreotti è uomo di un carattere
piuttosto freddo, lui mi disse "la cosa che mi dispiace è che nessuno
crederà mai quanto io soffro per il sequestro dell'Onorevole Moro." I due
naturalmente non è che fossero consonanti da un punto di vista politico,
ecco.>>).
Se le indicazioni fornite dal
sen. Cossiga si mettono in relazione con gli amichevoli rapporti che, come si è
detto, a quell’epoca l’imputato intratteneva con i mafiosi e con la richiesta
di aiuto (già sperimentata con successo) rivolta ai medesimi mafiosi in
occasione della vicenda Nardini, si dovrà ammettere che le stesse conferiscono
alla originaria affermazione del Buscetta notevole plausibilità, pur senza
disconoscere che la stessa, come rilevato dal Tribunale, era fondata, in buona
sostanza, su una semplice deduzione del medesimo.
Si è in presenza, in buona
sostanza, del ricorso a forme di intervento para-legale, che conferisce, a chi
sia in possesso dei canali che gli consentano di sperimentarle, un surplus di
potere rispetto a chi si attenga rigorosamente ai mezzi legali, surplus di
potere che mette in grado di ottenere, talora, risultati, di per sé non
necessariamente riprovevoli, anche laddove essi non possano essere raggiunti
con metodi ortodossi: una situazione, in altri termini, suscettibile di
affascinare qualsiasi uomo di governo.
Insomma, anche al di là delle
riflessioni da ultimo esposte, può considerarsi ragionevole una interpretazione
secondo cui, anche senza arrecare al sodalizio mafioso contributi concretizzatisi
in consistenti ed effettivi interventi agevolativi – ma si vedrà come per nulla
trascurabile sia stato l’apporto rafforzativo assicurato ai mafiosi dalla
amicizia di Andreotti -, l’imputato si sia conquistato, con il tramite del Lima
e dei Salvo, l’amicizia degli “uomini d’onore”, ottenendone notevoli benefici.
Tutto ciò l’imputato ha fatto
ritenendo di poter controllare a piacimento gli “uomini d’onore”, forte del
convincimento che essi fossero individui di non eccelsa levatura, che subivano
l’ascendente di un illustre uomo politico ed erano, in definitiva, ispirati da
un assoluto rispetto per la istituzione pubblica e per i suoi esponenti, specie
per quelli più prestigiosi.
*************************************
6) LA CRISI DEI RAPPORTI FRA
IL SEN. ANDREOTTI E COSA NOSTRA E, PIU’ PRECISAMENTE, FRA IL SEN. ANDREOTTI E
GLI ESPONENTI DELLA FRANGIA DEL SODALIZIO CRIMINALE CON I QUALI INTRATTENEVA
AMICHEVOLI RELAZIONI.
Le appena rassegnate certezze
dell’imputato erano fondate su una oggettiva sottovalutazione della
pericolosità dei suoi interlocutori, già indotta da una visione riduttiva e,
per usare le parole del diario del gen. Dalla Chiesa, folkloristica del
fenomeno mafioso, secondo la quale le manifestazioni violente si limitavano,
semmai, a qualche regolamento di conti tutto interno alle cosche o alla
eliminazione di qualche personaggio esterno ad esse ma contiguo (è appena il
caso di rilevare come il tema della sottovalutazione, da parte dell’imputato,
del fenomeno mafioso, sia reiteratamente richiamato dalla stessa Difesa –
vedansi le pagg. 1151, 1235 e 1254 della memoria conclusiva -, che lo ha
dedotto, insieme con la necessità di fronteggiare l’allora dilagante
terrorismo, a giustificazione della scarsa incisività della lotta dello Stato
alla mafia: <In secondo luogo si deve osservare che sicuramente negli anni
1982/1983 si era accentuata la pressione dello Stato nei confronti di Cosa
Nostra, ma ciò trova puntuale corrispondenza in quanto aveva precisato il sen.
Andreotti nel corso delle sue dichiarazioni spontanee nel presente procedimento
(vedi, retro, il capitolo dedicato all’attività legislativa del sen. Andreotti)
quando aveva sottolineato che negli anni ‘70 il fenomeno mafioso era stato
probabilmente sottovalutato anche perché lo Stato era impegnato soprattutto
nella lotta contro il terrorismo e che per altro negli anni ’80 lo Stato aveva
intrapreso una energica azione di contrasto alla criminalità organizzata, di
cui egli era stato protagonista di spicco.> – pag. 1235 -).
Le certezze dell’imputato si
infrangono fra la seconda parte del 1979 e l’inizio del 1980.
Chiamato ad interessarsi della
questione Mattarella, l’imputato indica nella mediazione politica la possibile
soluzione, che, tuttavia, dopo alcuni mesi, viene del tutto disattesa dai
mafiosi, che perpetrano l’assassinio del coraggioso Presidente della Regione.
La scelta sanguinaria sgomenta
Andreotti, il cui realismo politico (abusando di un luogo comune si potrebbe
più propriamente parlare di cinismo) non si spinge certo fino a contemplare
l’omicidio del possibile avversario.
Non interessa alla Corte
commentare, al riguardo, la conclusione del Vol. I della Parte V dei motivi di
appello, densa di suggestivi argomenti, con i quali i PM richiamano una
considerazione ricorrente nella analisi dei fatti di mafia (l’oppositore
abbandonato a se stesso che viene colpito nella sicurezza della impunità
garantita dai potenti “amici”) che può solo parzialmente condividersi, con
limitato riferimento all’antefatto dell’assassinio del Presidente Mattarella,
ma che sfugge all’imprescindibile onere di ricostruire compiutamente la vicenda
sulla scorta dei concreti elementi di prova acquisiti e finisce con
l’obliterare la complessità della realtà e la peculiarità del caso in esame.
I fatti provati, alla stregua
delle indicazioni fornite dalla sola fonte diretta (Marino Mannoia), consentono
serenamente di affermare che l’imputato era decisamente contrario a qualunque
soluzione cruenta della questione Mattarella (pure vantaggiosa per la sua
corrente e per i suoi amici Salvo, i cui precisi interessi non è affatto certo
che gli fossero noti) e finiscono addirittura con il suggerire la concreta
possibilità che la ragione per cui Andreotti, superando le relative difficoltà,
si è determinato a “scendere” in Sicilia ed a intervenire personalmente presso
i mafiosi vada individuata proprio nell’intento di evitare una soluzione
cruenta, quale quella che pochi mesi prima aveva visto soccombere il segretario
provinciale della D.C., Michele Reina (l’omicidio di quest’ultimo non era,
ovviamente, sfuggito alla attenzione dell’imputato, come risulta dal suo libro
“Gli anni della solidarietà - Diari 1976/1979”, nel quale sotto la data 9 marzo
1979 risulta annotato il sanguinario evento, attribuito, peraltro, con scarsa
verosimiglianza, che sembra celare una sorta di rimozione, al terrorismo
politico - “Ucciso a Palermo il nostro segretario provinciale Michele Reina. La
Sicilia fino ad ora era sembrata immune dal terrorismo politico.” -).
Si tratterebbe, peraltro, mutatis
mutandis, della stessa ragione (quella di evitare fatti di sangue) che
sarebbe stata a base, secondo le prospettazioni dei PM appellanti, della
decisione di incontrare, alcuni anni dopo, il boss Salvatore Riina
(vedasi quanto si dirà più avanti, allorché ci si occuperà del relativo
episodio).
Non appare, invero,
soddisfacente la chiave di spiegazione “politica” proposta dai PM appellanti,
peraltro in relazione al coevo episodio riferito dal teste Vito Di Maggio, che
viene ricollegato alla assunta necessità di Andreotti di rafforzare, in quel
particolare frangente in cui stava per uscire dall’orbita del Governo del
Paese, i suoi legami con i mafiosi; né, venendo ad una spiegazione più
specificamente connessa con la questione Mattarella, può considerarsi congrua
la profilata necessità di Andreotti di preservare la sua corrente palermitana
dalle possibili iniziative del Presidente Mattarella.
Tenuto conto che la breve
puntata in Sicilia è stata presumibilmente attuata in periodo in cui Andreotti
ricopriva ancora la carica di Presidente del Consiglio e in cui, pertanto, un
breve viaggio riservato implicava la necessità di superare quella oggettiva
serie di (comunque non insormontabili) difficoltà desumibili dalle indicazioni
del teste Sessa, si deve ritenere che l’imputato considerò che fosse piuttosto
urgente incontrare personalmente i mafiosi (è evidente che i suoi sodali
politici avrebbero potuto comodamente contattarlo, con modalità niente affatto
clandestine, a Roma e riferire, quindi, ai mafiosi i suoi eventuali
suggerimenti, cosicché, se non fosse stata avvertita la forte esigenza di un
urgente incontro personale con gli stessi mafiosi, non vi sarebbe stata alcuna
necessità di “scendere” in Sicilia).
Ma, posto che i legami con i
mafiosi erano, come si è visto, a quell’epoca amichevoli, tale ritenuta urgenza
non può essere adeguatamente giustificata dalla generica necessità di
rafforzarli.
Quanto, poi, alla esigenza di
prevenire possibili iniziative politiche del Presidente Mattarella concernenti
l’assetto locale del partito, a parte quanto già osservato a proposito della
scontata possibilità che una riunione politica avrebbe potuto avvenire a Roma,
anche sotto tale aspetto non si intravede alcuna urgenza, specie se si
considera che l’atteggiamento chiaramente attendista assunto dall’imputato, poi
superato cruentemente dai mafiosi, costituisce la migliore riprova della
insussistenza di alcuna particolare premura.
Del resto, il solo, possibile
apporto dei mafiosi alla soluzione di una questione “politica” quale quella de
qua non poteva che concretizzarsi nel ricorso ai metodi di violenza e
sopraffazione loro propri, ma gli elementi forniti dal Marino Mannoia
recisamente escludono che l’imputato abbia nella circostanza inteso avvalersene
chiamando a raccolta gli esponenti di Cosa Nostra con i quali coltivava
amichevoli rapporti.
Deve, allora, preferirsi
un’altra spiegazione che coniughi logicamente i fatti riferiti dal Marino
Mannoia e che spieghi congruamente la necessità, avvertita da Andreotti, di
interloquire urgentemente con i mafiosi in relazione alla vicenda Mattarella.
Agevole è immaginare che
qualche intimo sodale dell’imputato (per es. l’on. Lima, esplicitamente
chiamato in causa da Marino Mannoia: <Attraverso l’onorevole Lima, del
nuovo atteggiamento di Mattarella fu informato anche l’onorevole Giulio
Andreotti. Andreotti scese a Palermo, e si incontrò…> - verbale
dell’interrogatorio del 3-4 aprile 1993 -), al corrente dei pesanti e crescenti
malumori dei mafiosi nei confronti del Presidente Mattarella, gli prospetta una
situazione di pericolo per la stessa incolumità del Presidente della Regione,
reo agli occhi degli “uomini d’onore” non tanto di voler scompaginare l’assetto
locale del potere democristiano (è ancora lontano l’abboccamento dello stesso
Mattarella con Rognoni, che il primo avvertì come sommamente pericoloso per
lui), ma, secondo quanto (più volte ricordato dai PM) riferito dall’on.
Evangelisti proprio per averlo appreso dal Lima, di aver tradito aspettative
che, a torto o a ragione, gli stessi mafiosi coltivavano.
Preoccupato per tale evenienza,
l’imputato, dunque, avverte la necessità di intervenire urgentemente e
personalmente presso i mafiosi e si determina ad incontrarli: in occasione
della riunione presso “La Scia”, ne frena l’impeto, prende tempo, li rassicura
additando una soluzione “politica”, elude (almeno nell’immediato) ogni
iniziativa cruenta, tanto che il Bontate rimane in attesa e confida al Marino
Mannoia che “staremo e vedere”.
Giova, in proposito, precisare
che la genesi dell’incontro a “La Scia” induce ad escludere che siano stati i
mafiosi a sollecitare l’incontro con Andreotti per discutere della questione
Mattarella e, del resto, le primigenie (3 aprile 1993) e le successive
dichiarazioni del Marino Mannoia confermano tale ipotesi, atteso che non si
rintraccia in esse alcun accenno ad una sorta di invito rivolto all’imputato e
neppure a richieste dirette a quest’ultimo perché intervenisse sul Presidente
della Regione, avendo il collaboratore semplicemente riferito di aver apppreso
dal Bontate delle doglianze sul Presidente Mattarella espresse dai mafiosi
all’uomo politico (<Attraverso l’onorevole Lima, del nuovo atteggiamento
di Mattarella fu informato anche l'onorevole Andreotti Giulio. Andreotti scese
a Palermo, e si incontrò con Bontate Stefano, i cugini Salvo, l’onorevole Lima,
l’onorevole Nicoletti, Fiore Gaetano ed altri. […] Ho appreso di questo
incontro dallo stesso Bontate Stefano, il quale me ne parlò poco tempo dopo che
si era svolto, in periodo tra la primavera e l’estate del 1979 e comunque in
epoca sicuramente posteriore all’omicidio di Reina Michele. Il Bontate non mi
disse quale fosse stato in dettaglio il tenore dei colloqui intercorsi tra i
presenti, né quale fosse stato l’atteggiamento assunto dall'onorevole
Andreotti. Egli mi disse soltanto che tutti quanti si erano lamentati con
Andreotti del comportamento di Mattarella, e aggiunse poi: “Staremo a vedere”>).
Ma, in verità, i margini di
manovra politica erano particolarmente ristretti ed, anzi, potevano dirsi nulli
e deve, invero, ragionevolmente ritenersi che Andreotti ne fosse ben
consapevole: egli non poteva e probabilmente non voleva apparire al Presidente
Mattarella o ad altro collega di partito che potesse influire su di lui come
portatore di interessi mafiosi e persuaderlo a soddisfarli.
Tutto ciò dà conto delle
legittime perplessità nutrite sul punto specifico dal Tribunale e dalla Difesa,
che colgono la scarsa verosimiglianza di un intervento “politico” dell’imputato
volto a condizionare il Presidente Mattarella, ma che non considerano la
possibile strumentalità della iniziativa (che non risulta aver avuto corso), la
quale trova idonea spiegazione proprio nella pressante esigenza di
salvaguardare lo stesso Presidente Mattarella dalla minaccia di essere
soppresso.
Tuttavia, con un peccato di
presunzione, Andreotti erroneamente ha reputato che la mancanza di risultati
della indicata via “politica”, che ben presto sarebbe apparsa chiara, non
avrebbe determinato alcuna conseguenza negativa per la incolumità del
Presidente Mattarella, inesattamente ritenendo che i suoi solidi legami con i
mafiosi ed il suo autorevole intervento che la aveva inequivocabilmente
respinta avrebbero bloccato qualsivoglia soluzione cruenta.
La drammatica disillusione, la
emozione suscitata dalla estrema gravità del tragico assassinio del Presidente
Mattarella, soppresso alla presenza dei familiari, e lo smacco provato
nell’aver visto la sua indicazione disattesa spiegano la decisione di
“scendere” a Palermo e di incontrare nuovamente gli interlocutori mafiosi per
chiedere chiarimenti e non certo per felicitarsi di una soluzione che pure era
stata, in definitiva, foriera di rimarchevoli vantaggi per il suo gruppo
politico locale e per i suoi amici Salvo.
Si può cautamente ipotizzare
che se il Bontate si fosse sottomesso all’autorevole richiamo dell’eminente
uomo politico e si fosse in qualche modo giustificato attribuendo la opzione
sanguinaria al prevalere di spinte estremistiche di altri suoi sodali, avrebbe
preservato i buoni rapporti con il medesimo: ed invero, se la scelta di
“scendere” in Sicilia per chiedere chiarimenti suggerisce un atteggiamento
determinato ad ottenere spiegazioni circa la decisione di assassinare il
Presidente Mattarella, la stessa, però, non può che leggersi come espressione
di una tendenziale volontà di verificare la possibilità di conservare (appunto,
chiarendo) le buone relazioni con i mafiosi.
Ma, evidentemente, i reclami e
le critiche di Andreotti sono stati nell’occasione tanto fermi ed insistiti da
suscitare la irritazione e l’ira del capomafia, il quale, abbandonato
l’atteggiamento solitamente calmo e compassato, ha reagito alzando la voce e
spingendosi perfino a minacciare il suo illustre interlocutore di gravissime
conseguenze se fossero state adottate iniziative normative contro la mafia
(come si è espresso il Marino Mannoia nelle sue primigenie dichiarazioni del 3
aprile 1993: <Il Bontate aggiunse che aveva diffidato l’onorevole
Andreotti dall’idea di adottare interventi o leggi speciali, poiché altrimenti
si sarebbero verificati altri fatti gravissimi.>)
E se Andreotti, che mai aveva
avallato la scelta di assassinare il Presidente della Regione, aveva duramente
chiesto conto al Bontate di quella decisione provocando la irritata reazione
del capomafia, il quale aveva avvertito perfino la necessità di alzare la voce
e di ricorrere alle minacce, davvero non si vede sulla base di quali elementi,
se non la suggestione retorica di un argomento stereotipato, i PM appellanti
possano conclusivamente commentare l’intero svolgersi della vicenda riferita
dal Marino Mannoia affermando che <il patto di scambio tra Andreotti, gli
uomini della sua corrente in Sicilia e l’organizzazione Cosa Nostra aveva
travolto nel suo micidiale ingranaggio l’“anomalia” Mattarella e tutto era
tornato al suo posto. I vertici di Cosa
Nostra avevano avuto la prova che Andreotti nella drammatica scelta tra
Mattarella e Cosa Nostra, aveva privilegiato - ancora una volta - il rapporto
con l’organizzazione mafiosa, pur di non rischiare di mettere in crisi le basi
del suo potere personale, fondate sull’importante apporto del “consenso”
siciliano alimentato dal consenso mafioso.
Dopo quella difficile prova, essi avevano ormai acquisito la definitiva
certezza della loro impunità, insieme alla certezza di poter contare negli anni
a venire - qualunque cosa fosse accaduta, sul silenzio, sulla complicità e sul
sostegno del loro potente alleato.>.
Anche prescindendo dalla,
appena prospettata, verosimile motivazione del personale intervento di
Andreotti presso i mafiosi in relazione alla questione Mattarella, ci si deve
chiedere se e quali siano state le conseguenze del colloquio fra l’imputato,
già titolare di numerosi incarichi di Governo anche al massimo livello, ed il
Bontate della primavera del 1980.
In proposito si può agevolmente
immaginare quale sia stato l’ulteriore impatto sull’eminente uomo politico, già
scosso dall’assassinio del Presidente Mattarella, del tono arrogante con cui il
Bontate aveva respinto le sue insistite richieste di chiarimenti: era stato un
grave errore minimizzare la pericolosità della mafia; era stato un grave errore
immaginare di poter agevolmente disporre dei mafiosi e di guidarne le scelte
imponendo, con la propria autorevolezza ed il proprio prestigio, soluzioni
incruente e “politiche” ai problemi insorti; era stato erroneo il
convincimento, del resto già scalfito da alcuni, recenti e gravissimi fatti di
sangue (forse attribuibili, peraltro, a fazioni diverse da quella in cui
militavano gli amici mafiosi – gli omicidi del comm. Boris Giuliano, perpetrato
nel luglio del 1979, del giudice Cesare Terranova, consumato nel settembre del
1979 e forse anche del cap. Emanuele Basile, risalente all’inizio di maggio del
1980 -), circa il rispetto assoluto dei mafiosi verso gli esponenti delle
istituzioni pubbliche; era stato un abbaglio assegnare alla mafia il riduttivo
ruolo di strumento di ordine e di controllo della criminalità – torna utile
richiamare il complimento rivolto al Badalamenti, riferito dal Buscetta –, attuato
attraverso qualche ricorso alla violenza che, tutto sommato, la società civile
poteva tollerare, rimanendo preservata la istituzione pubblica, verso la quale
venivano, comunque, conservati rispetto e deferenza; era stato, in definitiva,
un grave errore intrattenere buone relazioni con i mafiosi, chiedere loro
qualche favore, indurre in essi il convincimento di poter contare sulla sua
amicizia, convincimento che aveva probabilmente pesato sulla baldanzosa
previsione dei medesimi di non subire negative, tangibili conseguenze per la
decisione di sopprimere un esponente così in vista del partito di maggioranza
relativa.
Le inevitabili riflessioni di
Andreotti lo rendono conscio della inadeguatezza della propria analisi del
fenomeno mafioso, rimasta indietro rispetto allo sviluppo ed alla pericolosità
ormai assunti dallo stesso (in ciò, in realtà, risiede il peccato di
sottovalutazione che, secondo la Difesa, l’imputato avrebbe sempre ammesso).
Ma, al di là della possibile
revisione critica della moralità di incaute scelte pregresse che lo avevano
indotto – non certo senza tornaconto - a palesare apprezzamento ed amichevole
disponibilità verso i mafiosi, le stesse riflessioni e la consapevolezza della
impossibilità di mantenere il controllo sulle azioni di Cosa Nostra,
definitivamente maturata dopo il colloquio con il Bontate, non possono che
spingerlo a rivedere radicalmente i propri rapporti con gli “uomini d’onore” ed
a allontanarsene, non senza lasciarsi indietro un pesante retaggio che ha
alimentato le aspettative o la immaginazione degli stessi.
A quest’ultimo riguardo, torna
utile richiamare e, per comodità espositiva, trascrivere testualmente la
efficace pagina dell’atto di appello già, in parte, sopra riportata (pag. 779),
che dimostra come la complessità di una certa realtà non sfugga ai PM (specie
quando essa sia funzionale a supportare le loro tesi): <E, tuttavia, il
Pubblico Ministero non può esimersi - per un pur doveroso omaggio alla memoria
di una delle vittime più coraggiose e illustri del sistema di potere
politico-mafioso - dal venir meno all’altrettanto cogente dovere di restituire
alla vicenda umana e politica di Piersanti Mattarella quella sofferta
complessità che ha segnato dolorosamente il destino di alcuni uomini i quali
hanno dovuto misurasi con retaggi del passato.
Retaggi frutto, forse, anche di una sottovalutazione da parte di molti
esponenti del ceto politico circa i mutamenti strutturali via via avvenuti nel
mondo mafioso. Un mondo mafioso che aveva alzato sempre di più il prezzo delle
proprie pretese: non più il favore di ottenere il rilascio di una patente o un
porto d’armi, ma pretese sempre più aggressive e crescenti per mettere le mani
sui centri del potere politico-istituzionale e sui flussi del denaro pubblico.
[…] E, certamente, i rapporti non si interrompono improvvisamente e
drasticamente, dalla sera alla mattina.
Occorre un certo tempo per prendere le distanze; prima in modo morbido e
poi apertamente, soprattutto se si considera la estrema pericolosità e la
suscettibilità dei personaggi da cui occorreva prendere le distanze. Nessuno può realisticamente immaginare che,
per esempio, Piersanti Mattarella potesse, da un giorno all’altro, sbattere la
porta in faccia a Vito Ciancimino, che suo padre aveva appoggiato (v. deposizione
del teste Farinacci) e che di ciò era grato.
E’ in questo processo lento che, in un crescendo di segnali di
indisponibilità, un rapporto mal tollerato precipita nella conflittualità
manifesta quando i mafiosi acquisiscono ormai la certezza che Piersanti
Mattarella è definitivamente cambiato.
Ed ancora nel corso di questo processo lento – se si resta aderenti alle
stesse parole di Buscetta (condiscendenza non corruzione) – è
comprensibilissimo che Piersanti Mattarella abbia potuto fare “favori” che
rientravano nei limiti del lecito, nel senso di limitarsi ad agevolare o
sveltire pratiche burocratiche concernenti diritti comunque spettanti ai
soggetti che gli sottoponevano le loro richieste.>.
Gli avvenimenti della seconda
parte del 1979, l’assassinio del Presidente Mattarella ed il burrascoso
chiarimento con il Bontate segnano, dunque, la crisi degli amichevoli rapporti
di Andreotti con gli esponenti di Cosa Nostra, rapporti che egli fondava sui
ricordati convincimenti, rivelatisi drammaticamente illusori, e, si ribadisce,
sulla sottovalutazione della pericolosità dei mafiosi.
Giova sottolineare che quella
esposta, pur sondando, come nella occasione appare inevitabile, le difficili
sfere della psiche umana, è una interpretazione di quanto avvenuto
assolutamente ragionevole, strettamente ancorata ai fatti acquisiti e lontana
da una riflessione puramente soggettiva ed opinabile ed, in qualche modo,
“politica”.
Per averne conferma si possono
ricordare, oltre che le dichiarazioni con cui il Marino Mannoia ha parlato
delle difficoltà incontrate dai “corleonesi” (che di lì a poco avrebbero preso
il comando incontrastato di Cosa Nostra) ad ottenere la “disponibilità”
dell’imputato, quelle, già riportate e sostanzialmente convergenti, rese
dinanzi alla Corte, nella udienza del 16 gennaio 2003, dal Giuffrè, il quale ha
espressamente indicato – con la intuibile, inevitabile approssimazione - la
morte del Bontate (aprile 1981) come il momento in cui iniziano ad incrinarsi i
rapporti tra politica e mafia (<<…Ragion per cui, se noi in questo
contesto poi negli anni ‘80 parliamo di inaffidabilità, di problemi che sono
nati tra Cosa Nostra e la politica, appositamente sta a significare che qualche
cosa a partire dagli anni ‘80 e - per essere ancora più precisi - dopo
l'uccisione di Stefano Bontade, cioè qualche cosa da allora in questo rapporto
si comincia ad incrinare.>>).
In questo contesto, al di là di
un possibile eccesso di enfasi, può riconoscersi una qualche credibilità anche
alla convergente indicazione con cui il Lipari, a proposito di eventuali
interventi presso l’imputato perché si interessasse dell’“aggiustamento” del
maxiprocesso, ha riferito di aver appreso da Salvatore Riina che il Lima aveva
fatto sapere, tramite Ignazio Salvo, di non poter affrontare con Andreotti tali
argomenti in quanto avrebbe rischiato di venir emarginato dalla corrente
(<<AVVOCATO COPPI: Quindi c'è stato un intervento solo di Ignazio Salvo,
perché Ignazio Salvo intervenisse su Lima e affinché Lima arrivasse da
Andreotti? - LIPARI: Se Ignazio Salvo dovesse arrivare all'Onorevole Andreotti
o a altri non lo so, so solo però che in ultimo quando decise il Riina di
girare le spalle alla democrazia cristiana lo fece, in quanto disse Ignazio
Salvo, non preoccupatevi, io non posso parlare al Presidente di questa cosa, al
Presidente si riferiva al Presidente della sua corrente, perché mi caccerebbe
fuori dalla corrente. Questo lo ha riferito Ignazio Salvo per averglielo detto
Lima. - AVVOCATO COPPI: Quindi Ignazio Salvo non si era rivolto direttamente al
Senatore Andreotti, ma ne avrebbe dovuto parlare con Lima e da Lima ha avuto
questa risposta di cui lei ci sta dicendo? - LIPARI: Si, la risposta è stata
questa, che lo fece infuriare un poco. - PRESIDENTE: Questo fatto l'ha riferito
Salvo oppure l'ha appreso così? - LIPARI: Questo me l'ha detto Riina.>>).
Gli stessi PM appellanti,
senza, peraltro, trarne alcuna conseguenza, hanno, del resto, fondato la
propria tesi accusatoria proprio sulla ricostruzione fornita dal Marino
Mannoia, nella quale, spianandone ogni complessità, hanno superficialmente
colto soltanto la ricercata conferma delle relazioni fra l’imputato ed i
mafiosi: in quest’ambito essi non hanno, però, potuto disconoscere che <quando
Andreotti torna a Palermo nella primavera del 1980 per chiedere a Bontate
spiegazioni su quell’omicidio (atteso che si era deciso di soprassedere),
Bontate – che non si è mostrato all’altezza di saper imporre la propria volontà
attendista a quella dei corleonesi, e anzi si è accodato alla loro decisione – si
rivolta contro quello che era sempre stato il suo referente politico. Certo Bontate non aveva alcun motivo di
essere soddisfatto di se ed aveva ragione ad essere “contrariato”. Per un
verso, aveva avuto la riprova del declinare del suo potere e del suo prestigio
personale dinanzi ai corleonesi, che di lì a poco lo avrebbero eliminato anche
fisicamente. E, per di più, aveva
deteriorato i suoi rapporti con Andreotti.> (le sottolineature sono
dell’estensore).
L’evidenziato contrasto fra il
Bontate ed Andreotti e il riconosciuto deterioramento dei rapporti fra i
medesimi finisce con l’interpretare il significato dell’accaduto in linea con
quanto qui sostenuto.
Di fatto, alla stregua degli
elementi acquisiti, rimane confermato che, dopo quel burrascoso colloquio della
primavera del 1980, si esauriscono le, in precedenza piuttosto ricche,
indicazioni (non sempre traducibili in prove piene) concernenti episodi
sintomatici delle relazioni di Andreotti con i suoi tradizionali referenti
mafiosi (Bontate e Badalamenti), dei quali, peraltro, come già ricordato, era
già in corso la emarginazione da Cosa Nostra.
*************************************
Nel rinviare alle conclusioni
la valutazione giuridica dei fatti e delle condotte fin qui esaminati, si
passerà ora a verificare se gli elementi ulteriori acquisiti, inerenti alla
fase temporale successiva all’avvento dei “corleonesi”, confermino o
smentiscano la profilata cessazione delle amichevoli relazioni fra Andreotti e
gli esponenti mafiosi e dei rapporti di scambio (come si è visto, nettamente
inclinati verso le esigenze dell’imputato) che ne costituivano la
esplicitazione.
In proposito si può, qui,
anticipare che la disamina che seguirà consentirà di ribadire la personale,
elevatissima affidabilità del Marino Mannoia e la piena attendibilità delle
indicazioni del medesimo, con particolare riguardo, in questa sede, al riferito
venir meno della precedente disponibilità di Andreotti nei confronti dei
mafiosi.
Come meglio si vedrà nel
prosieguo, l’accanimento che, all’esito del maxiprocesso, il Riina ed i suoi
mostreranno nei confronti dell’imputato e di coloro che – quanto meno un tempo
– gli erano stati vicini troverà adeguata spiegazione nel solerte impegno
antimafia progressivamente manifestato da Andreotti, estrinsecatosi anche in,
particolarmente incisivi, provvedimenti adottati dagli ultimi Governi da lui
guidati (impegno che, per quanto assuma, con riferimento alla azione di
sostegno al buon esito del maxiprocesso, carattere quanto mai peculiare, non caratterizza
esclusivamente la figura del medesimo), ma anche nelle deluse aspettative –
magari fino ad un certo punto strumentalmente alimentate da chi aveva interesse
a mantenerle vive - che i pregressi, risalenti atteggiamenti dell’uomo politico
avevano ingenerato nei mafiosi.
Si vedrà, dunque, come l’esito
finale di tutta la complessa e lunga vicenda finirà con l’offrire una conferma,
anche logica, sia delle pregresse, disponibili relazioni dell’imputato con gli
esponenti della c.d. ala moderata di Cosa Nostra, sia della cessazione delle
stesse relazioni all’indomani della primavera del 1980.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CAPITOLO III : I FATTI VALUTABILI CONCERNENTI
L’EPOCA SUCCESSIVA ALL’AVVENTO DEI “CORLEONESI” (DAL 1981-1982 A SEGUIRE).
1) PREMESSE INTRODUTTIVE.
1. Si è già evidenziato come
alcuni fatti fondamentali giustifichino il convincimento che nella primavera
del 1980 si sia consumata una frattura nei rapporti fra Andreotti ed i suoi
referenti mafiosi. Si tratta, per riepilogare: a) del deterioramento delle
relazioni fra l’imputato ed il suo principale interlocutore mafioso, Stefano
Bontate, deterioramento che di certo non scaturiva da dissapori circoscrivibili
nell’ambito della sfera delle specifiche relazioni personali con il capomafia,
ma investiva, in generale, tutta Cosa Nostra e la attività criminale della
stessa nella essenziale connotazione ad essa, infine, conferita dalla vicenda
dell’assassinio del Presidente Mattarella; b) della, già in corso, progressiva
emarginazione dai centri di comando di Cosa Nostra dei capimafia che con
l’imputato intrattenevano relazioni: era già maturata la estromissione dal
sodalizio del Badalamenti ed era già in corso il progressivo isolamento del
Bontate e dell’Inzerillo, culminato, nella primavera del 1981, nell’assassinio
dei due, seguito dalla decimazione degli “uomini d’onore” agli stessi fedeli;
c) della sintomatica assenza di indicazioni ulteriori concernenti fatti idonei
a comprovare la prosecuzione, nell’arco di tempo che va dall’incontro della
primavera del 1980 all’assassinio del Bontate e dell’Inzerillo ed alla presa
del potere da parte dei “corleonesi”, delle pregresse relazioni, che stride con
il numero degli episodi significativi riferibili al periodo precedente (a voler
ricomprendervi anche quelli solamente sospettabili, si potrebbero citare la
vicenda Nardini, la vicenda Moro, la vicenda Pecorelli, la vicenda Rimi, la
vicenda Sindona, la vicenda Mattarella, l’episodio riferito dal teste Di
Maggio, il regalo del dipinto – sia pure, a quest’ultimo riguardo, con qualche
dubbio in ordine alla precisa collocazione temporale del fatto -).
In particolare, al di là della
generica possibilità della perpetuazione inerziale di appoggi elettorali
forniti ad esponenti della corrente andreottiana, che, come già rimarcato, va,
comunque, più correttamente inquadrata nell’ambito delle dirette e personali
relazioni del singolo personaggio politico locale, non è stata acquisita, a
differenza di quanto accaduto per il periodo precedente, alcuna indicazione,
anche vaga e sfornita di idonea efficienza dimostrativa, concernente favori
concessi o richiesti dall’imputato – sul punto, come meglio si preciserà, anche
in relazione al periodo ancora successivo non è destinata ad approdare ad esiti
positivi la indagine sul comportamento dell’imputato, nel cui atteggiamento non
sono ravvisabili neppure quelle manifestazioni di disponibilità che, con
riferimento all’epoca precedente, quanto illustrato autorizza a considerare
provate -.
La rimarcata, oggettiva
situazione ed il subentrare dell’egemonia dei “corleonesi”, fino ad allora
estromessi da ogni rapporto con Andreotti tanto da irritarsene, non consentono,
se non a prezzo di un inammissibile salto logico, di ipotizzare senz’altro una
continuità delle relazioni fra l’imputato e Cosa Nostra, fondata su quanto
accertato in riferimento all’epoca antecedente: del resto, è del tutto
intuitivo che sui legami in questione esercitavano un peso determinante non già
le “cariche” occupate dagli interlocutori, ma le relazioni personali fra i
medesimi.
Oltre che defatigante, deve,
allora, considerarsi inconducente il sistematico e ripetuto richiamo operato
dai PM appellanti al valore probatorio corroborante dei dimostrati fatti
pregressi e, principalmente, dei rapporti intrattenuti da Andreotti con il
Bontate ed i suoi amici, con il Lima ed con i cugini Salvo e delle relative
menzogne dell’imputato: quanto evidenziato e la radicale modifica delle
posizioni di potere all’interno di Cosa Nostra indebolisce fin quasi ad
annullarla la valenza logica di tali risultanze allorché debba verificarsi se
gli elementi acquisiti consentano di ritenere provato che gli amichevoli
atteggiamenti e la disponibilità dell’imputato siano stati manifestati con
autentica partecipazione anche al nuovo gruppo di potere che aveva assunto il
predominio assoluto sul sodalizio mafioso.
In buona sostanza, proprio in
dipendenza delle peculiarità evidenziate, la dimostrazione dell’assunto non può
giovarsi del richiamo ad un contesto ormai tramontato e necessita, pertanto, di
una prova autonoma ed autosufficiente, libera dalla possibile suggestione
indotta (anche, eventualmente, in alcuni dichiaranti) da vicende precedenti e
dalla conservazione, da parte dell’imputato, di rapporti amichevoli e di
solidarietà politica con l’on. Lima o dall’eventuale mantenimento di amichevoli
relazioni con i cugini Salvo.
A tali ultime circostanze non
può, invero, ai fini che qui interessano, riconoscersi significato decisivo.
-----------------------------------------------------------
2. Quanto alla conservazione
del legame con il Lima, se si deve prendere atto che i rapporti con costui non
sono stati recisi dall’imputato nel corso degli anni pur nella consapevolezza
dei legami che il medesimo intratteneva con il Bontate ed altri mafiosi,
tuttavia tre riflessioni si impongono:
la prima è che, come già
rimarcato, il Bontate ed i suoi amici di lì a poco sarebbero stati eliminati
dalla fazione “corleonese”, cosicché è venuto ben presto meno ogni loro ruolo
che potesse orientare negativamente i rapporti fra Andreotti ed il Lima;
la seconda è che, per quanto
riguarda il periodo successivo, si può dubitare che il Lima abbia intrattenuto
con i nuovi padroni di Cosa Nostra, il boss Salvatore Riina ed i
“corleonesi”, gli stessi, intimi e diretti legami che lo univano al Bontate e
che, comunque, l’imputato abbia avuto esatta consapevolezza in merito alle,
meno strette, relazioni serbate dal predetto con i mafiosi;
la terza e troncante è, infine,
che la responsabilità penale dell’imputato, qui oggetto di valutazione, non può
che essere personale, cosicché non potrebbe, di per sé, assumere rilievo
decisivo il fatto che egli, astenendosi da ogni disponibilità personale nei
confronti dei mafiosi, abbia continuato a coltivare il suo legame politico con
il Lima.
In ordine al punto 2) giova
fare cenno al contenuto del lungo e dovizioso capitolo dedicato dalla appellata
sentenza ai rapporti fra l’on. Lima ed esponenti mafiosi: agevole è rilevare
come alle ricche indicazioni che caratterizzano la vicenda fino alla scomparsa
del Bontate, periodo nel quale non difetta affatto una consuetudine personale e
diretta del Lima con esponenti mafiosi del massimo livello (ed, in primo luogo,
con il Bontate medesimo), facciano da riscontro, in riferimento all’epoca successiva,
scarne notazioni, che, in definitiva, si esauriscono nella vicenda dell’avv.
Raffaele Bevilacqua, sulla quale si ritornerà più avanti, e nell’illecito
concorso con il Siino nelle pratiche spartitorie di alcuni grandi appalti
pubblici.
In quest’ultima situazione,
peraltro, è difficile negare che, in realtà, l’intento del Lima non era tanto
quello di agevolare gli interessi mafiosi, ma quello di perseguire il proprio
utile che addirittura poteva entrare in conflitto con quello dei mafiosi medesimi
(<<SIINO A.: In generale mafia-appalti, 30 miliardi. - PM: Di tangenti o
di lavori 30 miliardi? - SIINO A.: No, no, 30 miliardi di tangenti, che di
lavori! - PRESIDENTE: Cioè dall'86 al 1991? - SIINO A.: Sì. Solo Salamone mi
dava 200 milioni al mese. - PM: Senta, e questi 30 miliardi di tangenti, li
prendeva tutti Lima, oppure c'era una ripartizione? - SIINO A.: No, no, erano
ripartiti. Praticamente Lima a un certo
punto si trovò in condizione di nascondere parte di queste cose, perchè
naturalmente c'erano i mafiosi che facevano la parte del leone. Praticamente
alle volte noi eravamo diventati ... - PM: La percentuale ci dica, la
percentuale. - SIINO A.: La percentuale era così divisa: 2% la mafia, 2%
al gruppo andreottiano, lo 0,50% era per
la commissione provinciale di controllo>>).
Al riguardo, per inciso, si
deve sottolineare come appaia frutto di una forzatura la osservazione dei PM
appellanti secondo cui l’imputato sarebbe stato ben consapevole della esistenza
dello specifico patto di scambio in materia di appalti tra la sua corrente
siciliana e Cosa Nostra, traendo spunto dalla affermazione del Siino circa la
raccomandazione dell’imprenditore Catti De Gasperi rivolta (peraltro,
infruttuosamente) da un altissimo personaggio al sen. Andreotti e da costui
girata al Lima: è evidente che la enorme influenza di quest’ultimo in Sicilia
rendeva assolutamente plausibile che il suo capocorrente si rivolgesse a lui
per girargli una raccomandazione politica proveniente da un altissimo
personaggio e concernente un imprenditore impegnato nel tentativo di acquisire
nell’Isola una grossa commessa pubblica, senza che ciò comportasse una precisa
cognizione delle malversazioni che, nell’ambito del sistema spartitorio degli
appalti, collegavano il Lima al Siino e, tramite costui, ai mafiosi.
Giova chiarire che la Corte non
intende affatto affermare che il Lima, dopo la scomparsa del Bontate, si sia
rigorosamente astenuto da ogni relazione con esponenti mafiosi: tuttavia, si
deve ribadire che gli elementi acquisiti non consentono di affermare che gli
stretti e diretti rapporti con il Bontate siano proseguiti con i “corleonesi”.
In quest’ambito mette conto
rilevare come sia significativo che nessun importante collaboratore abbia
riferito di diretti contatti fra il Riina ed il Lima (deve, ovviamente, farsi
salvo l’apporto del Di Maggio, collegato, peraltro, esclusivamente al riferito
episodio dell’incontro in casa di Ignazio Salvo che dovrà essere esaminato
separatamente) e come i contatti con lo stesso Lima fossero, semmai, mediati
dai Salvo e, in particolare, dato il sopravvenuto decesso di Antonino Salvo, da
Ignazio Salvo.
Ciò, in particolare, si desume
dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca, il quale ha precisato di aver sempre
intrattenuto rapporti diretti con i cugini Salvo ma di non aver mai incontrato
direttamente il Lima (<<AVV. SBACCHI: L'Onorevole Lima l'ha incontrato? -
BRUSCA G.: Direttamente mai.>>).
Da parte sua, Vincenzo Sinacori
(udienza del 22 aprile 1997), nell’intrattenersi sui tentativi di
condizionamento del maxiprocesso e sulla strategia stragista voluta, dopo la
conclusione dello stesso, da Salvatore Riina, a proposito dell’eventuale ruolo
del Lima ha affermato: <<SINACORI V.: io di Salvo Li... io Salvo Lima non
lo conosco, non l'ho mai conosciuto. Io so i rapporti che aveva Ignazio Salvo. I Salvo avevano rapporti con
Andreotti, come mi dice Matteo, e co... e come mi sostiene anche Tani Sangiorgi
in quella famosa riunione, dove mi dice che bastava che Andreotti diceva che
conos... come effettivamente ci conosce, bastava dire questo che per noi non
avremmo preso alcun processo, e niente. Io da lì so che ci so... che i
rapporti... che ci sono rapporti tra Salvo... Ignazio Salvo e Andreotti... - PM
NATOLI: ho capito. - SINACORI V.: ... dai discorsi... - PM NATOLI: mentre... -
SINACORI V.: ... dai discorsi di Matteo Messina Denaro e dai discorsi di Tani
Sangiorgi. - PM NATOLI: mentre, relativamente all'Onorevole Lima lei non sa
nulla. - SINACORI V.: no. - PM NATOLI: sa soltanto che viene ucciso nell'ambito
di questa strategia... - SINACORI V.: strategia. - PM NATOLI: ... punitiva? -
SINACORI V.: sì.>>.
Parimenti, nessuna indicazione
contrastante con l’assunto si trae dalle articolatissime dichiarazioni del
Siino, il quale, al contrario, non ha mancato di riferire di avere, invece,
visto il Lima insieme al Bontate (<<PM: Mi scusi, mi scusi, è
relativamente a questo periodo, perchè poi sull'Onorevole Lima dovremo farle
delle domande più approfondite in un apposito capitolo. Io dico, in questo
periodo che lei sta rievocando, dei cugini Salvo, vivente Stefano Bontate. Ha
fatto riferimento all'Onorevole Lima. Desidero chiederle: l'Onorevole Lima
frequentava Stefano Bontate? - SIINO A.: Sì, certamente. - PM: Lei lo ha visto
... - SIINO A.: Ho già riferito della riunione che ho visto io con i miei
occhi, a cui ho partecipato, all'interno del ... sotto il Baby Luna. - PM: Al
Baby Luna dei fratelli Fiore. - SIINO A.: Sì, sì, Fiore.>>).
Anche il Marino Mannoia ha
riferito di aver in svariate occasioni visto insieme il Lima con il Bontate
(<<MANNOIA F.: io ebbi modo di vedere diverse volte Stefano Bontade
insieme a Gaetano Fiore, che si incontravano con il Lima, sia nella ... in un
ufficio, in una casa adibita ad ufficio, nelle vicinanze del "BABY
LUNA", e sia nel "BABY LUNA", alcune volte nei giorni di
chiusura.>>) e, pur affermando che il Riina era già in precedenza in
buoni rapporti con lo stesso Lima, il quale, insieme ai Salvo, era passato alle
dipendenze del Riina e dei “corleonesi” (<<MANNOIA F.: dopo la morte di
Stefano Bontade, Salvatore Riina si
impossessò di tutte le amicizie politiche che il Bontade aveva nel sua
disponibilità. Fra l'altro Riina già era in buoni rapporti con l'Onorevole
Salvo Lima e anche con Vito Ciancimino. Anche i cugini Salvo passarono alle sue
dirette dipendenze, nel senso che erano direttamente, diciamo, comandati da
Salvatore Riina.>>), non ha riferito di diretti incontri fra il
parlamentare ed il capomafia.
Gaspare Mutolo, al di là delle
notizie fornite sugli interventi del Lima volti a favorire le speculazioni
edilizie di costruttori mafiosi, risalenti al periodo in cui il Bontate era
vivo, ha, come già accennato, parlato in modo soltanto generico del
coinvolgimento dello stesso Lima in altre attività dirette ad agevolare Cosa
Nostra e, comunque, non consta che egli fosse a conoscenza sicura, se non per
sentito dire in carcere o per mere deduzioni, di contatti diretti di esponenti
del sodalizio con l’uomo politico, con il quale, semmai, le relazioni venivano
curate, dopo la morte del Bontate, dai cugini Salvo (<<AVV.SBACCHI:
Questo non lo sa. Ed era Salvo il contatto con Lima, esatto? - MUTOLO G.:
Sissignore. - AVV. SBACCHI: Quindi non sa di altri contatti con Lima se non
quelli attraverso Salvo? - MUTOLO G.: Con i cugini Salvo. Cioè quelli però dopo
la morte di Stefano Bontate. - AVV. SBACCHI: Dopo la morte di Stefano Bontate.
- MUTOLO G.: Certo se ci voleva parlare
Salvatore Riina insomma ... non è che Riina guardava insomma ... quelle
che erano le regole. Riina insomma ... - AVV.SBACCHI: Ma lei sa niente di
questo? - MUTOLO G.: ... Riina se voleva parlare insomma ci andava ... -
PRESIDENTE: Lei lo sa o è una sua
deduzione questa? Mutolo, lei lo sa perché lo ha saputo oppure è una sua
deduzione? - AVV.SBACCHI: No, non è una mia deduzione. Cioè c'erano delle
regole comportamentali che potevano valere per me ma non per un personaggio
come Rosario Riccobono e nel tempo dopo come Salvatore Riina. Io non ci potevo
andare da Salvo Lima .. - AVV.SBACCHI: Riina le risulta che abbia mai parlato
con Lima? - MUTOLO G.: ... Ma se Riina ci voleva andare ci andava. -
AVV.SBACCHI: Se ci voleva andare ci andava. Ma le risulta che Riina sia andato
a trovare Lima. - MUTOLO G.: Guardi io non ci ho una cosa specifica in cui io le posso dire
Riina tale giorno andò da Lima, era una
cosa risaputa che Salvatore Riina era in
contatto con diversi personaggi politici di Palermo e non solo con Salvo Lima.
- AVV.SBACCHI: Quindi se si sono incontrati lei lo sa o non lo sa, scusi signor
Mutolo. Sia cortese una risposta precisa. Lo sa o non lo sa se Lima e Riina si
sono incontrati? - MUTOLO G.: Guardi con precisione ... lei dopo mi dice chi te l'ha detto e quando è
stato io ... - PRESIDENTE: Mutolo lasci stare, Mutolo, Mutolo. - MUTOLO G.: ...
Si incontrava con Salvo Lima. Riccobono si incontrava con Salvo Lima. Tanti
personaggi si incontravano con Salvo Lima non era una cosa cioè ... -
PRESIDENTE: L'avvocato vuole sapere come lo sa? - AVV.SBACCHI: Se lei lo sa e
come? Ecco. - MUTOLO G.: Come? Erano cose che
si parlavano dentro il carcere con personaggi che appartenevano alla
commissione. - AVV.SBACCHI: Ho capito. Erano cose quindi che lei ha sentito al
carcere. E' così o no? - MUTOLO G.: Sissignore.>>).
Del resto, richiesto di
precisare, a proposito dei trasferimenti di funzionari “scomodi” per Cosa
Nostra che sarebbero stati ottenuti tramite l’interessamento dell’imputato, chi
aveva sollecitato al Lima l’intervento di quest’ultimo, il Mutolo ha citato,
peraltro sempre in termini generici, il Bontate o altri suoi stretti sodali (il
Teresi o il Vitale), ovvero il fratello di Michele Greco (<<MUTOLO G.: Io
l'ho detto poc'anzi. Io l'ho detto poc'anzi che io sentivo parlare di queste
cose, però ... - AVV.COPPI: No, no. Io voglio sapere ... - MUTOLO G.: ... cosa
(incomp.) io so che l'onorevole Lima si è interessato di alcuni funzionari, ora
io non so se appartenevano alla Polizia, alla Prefettura o a qualche altra cosa
... - AVV.COPPI: E vale quello che ha già detto ... - MUTOLO G.: ... Che erano
scomodi e quindi c'era l'intervento dell'onorevole Lima tramite Roma ... -
AVV.COPPI: E allora, ci dica chi è intervenuto ... ci dica chi è intervenuto
... ci dica ... - MUTOLO G.: ... il senatore Giulio Andreotti. Però io non mi
ricordo chi ... i nominativi non me li ricordo. - AVV.COPPI: Quindi lei non ci
può dire ne chi è intervenuto presso l'onorevole Lima, ne contro chi si sarebbe
intervenuto, ne che cosa è successo. - MUTOLO G.: No, chi è intervenuto con ...
presso l'onorevole Lima, sono i personaggi mafiosi, Stefano Bontade, ... - AVV.COPPI:
No no no, noi non vogliamo sapere genericamente, voglio sapere se con
riferimento a questi trasferimenti di personaggi scomodi ci sa fare il nome di
un personaggio scomodo, di chi è intervenuto presso l'onorevole Lima e che cosa
si è ottenuto da parte dell'onorevole Lima. Se lo sa mi risponda, se no mi dice
che non lo ricorda e andiamo avanti e facciamo prima. - MUTOLO G.: No no, io mi
ricordo perfettamente che quando si parlava, cioè c'erano più persone, io non è
che parlavo con una persona. Ma il discorso era su ... un discorso che andava a
parlare all'onorevole Lima, o Stefano Bontade o Mimmo Teresi, oppure Vitale.
Però io ora non so chi ci andava a parlare. O il fratello di Greco Michele,
però io non è che gli dicevo: ma chi ci è andato a parlare? Si parlava e si
commentava che l'intervento era stato fatto.>>).
Il fatto che i contatti fra il
Riina ed il Lima non fossero diretti ma fossero mediati dai cugini Salvo e, in
particolare, dopo la morte di Antonino Salvo, da Ignazio Salvo, si ricava anche
dalle dichiarazioni del Di Maggio, il cui apporto appare tanto più rilevante se
si tiene conto che egli era uno degli uomini di fiducia del Riina e che,
pertanto, difficilmente gli sarebbe sfuggito un incontro di quest’ultimo con il
Lima medesimo (ed, anzi, si può rilevare come, sia pure nell’ambito di una
dichiarazione, a suo dire, parzialmente reticente – nella parte in cui
escludeva di aver mai conosciuto il Lima -, egli abbia ritenuto di dover
smentire un resoconto di stampa secondo cui egli avrebbe accompagnato il Riina
nella casa del Lima, ubicata in Mondello - <<PM SCARPIN.: Dammusi,
“...non ho più incontrato Nino Salvo ed Ignazio”. E' chiaro? Ecco. Allora, poi
17 febbraio, lei ha dichiarato: “ho letto su un settimanale, di un discorso che mi viene attribuita una dichiarazione,
secondo cui, io avrei accompagnato Riina Salvatore nella villa di Mondello
dell'Onorevole Lima Salvatore. Tale notizia, assolutamente falsa, e ripeto, che
io non ho mai conosciuto l'Onorevole Lima, né sono mai stato nella sua villa. E
a proposito dell'Onorevole Lima, non posso che confermare quanto già detto, sul
mio incontro con Salvo Ignazio, su
incarico del Riina, a proposito del Maxi-Processo”>> -).
Analoga indicazione si trae
dalle dichiarazioni di Emanuele Brusca, il quale ha fatto cenno, usando,
peraltro, una espressione identica a quella del Di Maggio (“amico comune”) ad
una raccomandazione destinata al Lima, da lui recata a Ignazio Salvo da parte
del Riina – e mette conto evidenziare come dalle dichiarazioni del Brusca si
ricavi anche la indicazione di una declinante disponibilità del Lima medesimo –
(<<BRUSCA: Diciamo che da quel che ricordo io il Riina non aveva più rispondenza in
situazioni che gli riguardavano, cose che gli interessavano o perlomeno non
notava più le stesse risposte che possibilmente aveva prima sul comportamento
di Lima o di altri personaggi che a lui interessavano. -
PM: Può fare degli esempi concreti? – BRUSCA: Di quel che ricordo io, non
ricordo i nomi, ma ricordo che c’era ad esempio la votazione del Consiglio di
amministrazione dell’ospedale Civico, si doveva fare il consiglio di
amministrazione. - PM: Di Palermo? – BRUSCA: Di Palermo si e mi ricordo che il
Riina mi mandò da I. Salvo per sapere l’esito di
questa... o perlomeno se si interessava a questa raccomandazione e mi pare che
non ci fu un esito positivo. - PM: Chi si doveva interessare I. Salvo, Lima o entrambi? Non ho capito
bene. – BRUSCA: Io parlavo con Salvo o perlomeno in particolare
c’era questa elezione di questo consiglio di amministrazione del Civico, non so
se c’era stata una segnalazione precedente e quindi doveva darmi la risposta o
se sono stato io a segnalare, però se non ricordo il nome vuole dire che doveva
darmi la risposta e la risposta fu negativa. - PM: La risposta doveva venire da
chi, da Lima? – BRUSCA: Da I. Salvo e quindi suppongo da Lima. - PM: Senta, vi erano stati
altri segnali di disinteresse? – PRESIDENTE: Non si è capito niente per questa
cosa dell’ospedale Civico! - PM: Allora, se per cortesia può raccontare
nuovamente questo episodio della segnalazione di Riina per un candidato del
consiglio di amministrazione dell’Ospedale Civico di nuovo, più ordinatamente.
– BRUSCA: Non ricordo il nome della persona raccomandata. – PRESIDENTE: Che
doveva fare che cosa? – BRUSCA: Entrare nel consiglio di amministrazione
dell’ospedale Civico; ora quello che voglio focalizzare io è che se ci fossi andato
prima a segnalare il personaggio evidentemente ricorderei il nome, chiaramente
sono andato dopo a chiedere la risposta, per sapere se era andato bene o andato
male o perlomeno se c’era la possibilità che andasse a buon fine e la risposta
fu negativa. - PM: Era stato Riina a incaricarla di andare da I.
Salvo per questo motivo? – BRUSCA: Si si, Riina. - PM: Cosa le aveva detto
Riina? – BRUSCA: “Vai da I. Salvo, vedi che cosa ti dice in
merito alla risposta”, al fatto che ho raccontato “e gli dici di salutare
l’amico comune” non mi fece nomi. - PM: Di salutare? – BRUSCA: L’amico comune.
- PM: Riina le disse “di a I. Salvo di salutare l’amico comune”?
– BRUSCA: Si. - PM: E chi era l’amico comune? – BRUSCA: Non me lo disse il nome
dell’amico comune, mi disse di salutare l’amico comune. - PM: E lei andò da I.
Salvo e che cosa gli disse? – BRUSCA: Intanto “ti
saluta Riina, salutagli l’amico comune, vuole sapere com’è
andata a finire su questa vicenda dell’ospedale Civico”. - PM: E scusi, I.
Salvo capì subito chi era l’amico comune o le chiese
“ma chi è l’amico comune?” – BRUSCA: No no, capì subito. […] AVV.COPPI: Senta, lei ha parlato di una storia
di una raccomandazione all’ospedale Civico, a quando risale? Chiedo scusa se mi
fosse sfuggito ed è quindi una domanda già fatta, a quando risale questa
raccomandazione? – BRUSCA: Non riesco a collocare temporalmente, però diciamo
siamo sempre li siamo... - AVV.COPPI: Siamo li sono 6 anni! Stiamo parlando
dall’85 al ‘91 ‘92. – BRUSCA: No restringiamo, ‘85 ‘86. - AVV.COPPI: Comunque
lei non ricorda, ci ha già detto prima, il nome della persona che avrebbe
dovuto entrare nel consiglio di amministrazione, però ricorda che la risposta
fu negativa d‘accordo? – BRUSCA: Si. […] AVV.COPPI: Lei ha detto prima che I.
Salvo capì immediatamente chi era l’amico comune. –
BRUSCA: Si. - AVV.COPPI: Lei ha dedotto questo fatto dalla espressione “Va bene
va bene”? – BRUSCA: Si, diversamente avrebbe chiesto di chi si tratta. -
AVV.COPPI: Quindi lei ha capito che I. Salvo aveva capito, benissimo. Lei
non chiese andando da I. Salvo, a Riina chi fosse l’amico comune che
avrebbe dovuto essere salutato per suo conto? – BRUSCA: Se non mi è stato detto
da Riina non non gliel’ho chiesto. - AVV.COPPI: Ma a lei
risulta che Riina conoscesse Lima? – BRUSCA: A me non risulta.
- AVV.COPPI: Ma a lei risulta che era Lima che doveva occuparsi di
questa raccomandazione? – BRUSCA: Che ci entrasse Lima si, perchè il Lima aveva il
fratello come Presidente del consiglio di amministrazione. - AVV.COPPI: E a lei
risulta... badi, lasci stare l’incontro e quello che lei ha sentito raccontare
da altri, ma a lei risulta che Riina conoscesse Andreotti? A parte la questione
dell’incontro su cui torneremo. – BRUSCA: A me risulta se Riina conoscesse... no, a me non
risulta. Cioè, sul discorso di prima, che sia stato S. Lima a dare la risposta questo lo
focalizzo meglio! Cioè torniamo al consiglio di amministrazione ecco. -
AVV.COPPI: Quindi la risposta negativa veniva da S. Lima? – BRUSCA: Si si. -
AVV.COPPI: E nella storia dell’ospedale Civico quindi la persona che doveva
effettuare la raccomandazione era S. Lima? – BRUSCA: Si. >>).
Da ultimo, si devono citare, a
palese conferma del progressivo allontanamento del Lima da Cosa Nostra, le
dichiarazioni rese dal collaboratore Antonino Giuffrè.
Costui, in occasione delle
dichiarazioni rese il 7 novembre 2002, ha esplicitamente riferito di aver
appreso dalla sua fonte, costituita dal famigerato capomafia Bernardo
Provenzano:
del venir meno, per Cosa
Nostra, della affidabilità del Lima (<PM: Che ha delle qualità,
senz’altro, però ha il potere in un certo momento, Ciancimino di rappresentanza,
forse politica no a livello locale, ma a Roma, di poter rappresentare perché non
so se lei ricorda che c’erano stati dei contrasti all’interno dell’ambiente
politico palermitano tra il gruppo Lima e il gruppo di
Ciancimino, quindi in questo
contesto bisogna mettere anche (inc.) - GIUFFRE’: Veda, ne era anche, le cose
vanno nascendo a poco a poco e i ricordi si vanno un pochino, diventano più
vivi, cioè io mi sembra che in altre circostanze ho detto che proprio
Provenzano, diciamo su Lima non era molto contento
del suo operato e come ben vede i due discorsi si vanno, vanno perfettamente a
combaciarsi e cioè, Provenzano aveva già cominciato a
capire che non, Lima era inaffidabile e in
Cosa Nostra vede che succede, spesso si fanno le prove per vedere
l’affidabilità di una persona, ci si dà un incarico ad una persona e… Ma
Provenzano quando dà l’incarico a
Lima di andare a parlare
con Andreotti non lo sa quello che
succede. Controprova: ci manda successivamente un’altra persona per andare a
verificare quello che è successo e su questo anche una terza persona, di modo
che solo così ci si rende conto della veridicità delle risposte che vengono a
dire. Queste sono le così dette prove di Cosa Nostra.>);
del declino del rapporto dei
mafiosi con il Lima (<PM: E nell’ambito del Maxi Processo che frattanto
matura, tornando a riprendere il filo cronologico che, ’85 (inc.) a giudizio,
’86 inizia il dibattimento (inc.) - GIUFFRE’: Siamo in questo periodo, grosso
modo cioè che uno… - PM: E nell’87 poi succede qualcosa…? - GIUFFRE’: Nei
periodi più travagliati diciamo sia all’interno di Cosa Nostra, signor
Procuratore, sia esternamente a Cosa Nostra. Nell’87 succede una cosa molto
brutta politicamente; viene fatta una seduta in Commissione specifica, con
l’oggetto del giorno: politica. Si vede che i discorsi su Lima traballano, si vedono
i discorsi che forse forse cominciano a traballare anche i referenti di Lima e tut… direttamente su
Andreotti.>);
del contesto in cui sarebbe
maturato l’omicidio del Lima, la cui sorte era stata segnata già da tempo, come
già nel 1988 o nel 1989 era stato comunicato al dichiarante dal Provenzano – il
Lima si sarebbe già defilato negli anni 1987, 1988, 1989 - (<PM: Allora
se ci spostiamo un attimo indietro per completare, anche per completezza del
suo discorso, ci fermiamo un attimo all’omicidio Lima; lei ha già rappresentato
un po’ i problemi di Cosa Nostra subito dopo il Maxi Processo, siccome adesso,
per fare mente locale in maniera tale da collocare in questo contesto
l’omicidio dell’On. Lima. - GIUFFRE’: Prima
diciamo che era un discorso scontato e come ho detto, ripeto, non ricordo con
precisione se fosse l’88, se fosse l’89, parlando sempre di questa benedetta
politica e parlando sempre di queste difficoltà che si avevano, espressamente
mi ha detto che u’ signor Lima, era questione di
tempo, doveva sbattere. - PM: Chi gliel’ha detto questo? - GIUFFRE’: Provenzano. - PM: Doveva sbattere
nel senso… - GIUFFRE’: Quando noi… cioè è in gergo suo, voleva dire che lui
cercava sempre di evitare che una persona sbattesse con la testa al muro e a
volte cercava sempre di metterci la mano di modo che il colpo si attutisse,
cioè tra la testa e il muro lui ci metteva la mano per fermarlo. Ma questo lui
lo faceva una volta, due volte, tre volte perché era molto magnanimo, dopo di
ciò ci levava la mano e (inc.) - PM: Quindi le diceva che l’avrebbe lasciato
sbattere con la testa al muro perché già era (inc.) non l’avrebbe più salvato,
diciamo. – (GIUFFRE’) Diciamo che era questione di tempo e Lima doveva sbattere con la
testa al muro. E infatti ha sbattuto con la testa al muro e diciamo che non è
stata una sorpresa, almeno per me non è stata una sorpresa per niente, diciamo,
sto parlando nell’88, nell’89. - PM: Nell’88-’89, ancora è in corso il Maxi
Processo? - GIUFFRE’: Sì però signor Procuratore è questione di tempo, andava a
sbattere. - PM: Sì, ma dico, c’era qualcosa che continuava a non andare, lei ha
già spiegato diciamo i problemi che erano sorti con, nei rapporti con la
politica ma Lima in quel periodo,
’88-’89-’90, aveva un rapporto con l’organizzazione? Attraverso chi? -
GIUFFRE’: Signor Procuratore tra, che si è defilato nell’87-’88-‘89… cioè stu
discorso andava sempre più aggravandosi e quando per una persona che ha i
contatti con Cosa Nostra e inizia il declino… - PM: Quando? - GIUFFRE’: …
inizia il declino per una persona o nostra o vicina a noi dentro Cosa Nostra
non si ferma più, cioè il tempo gioca a suo sfavore, più tempo passa e più la
vita ci si complica perché poi gliela complichiamo anche noi, perché deve
andare là, non c’è più niente da fare. E già diciamo che… - PM: Quindi o sotto
il profilo politico viene distrutto, delegittimato, questo intende lei o viene
ucciso… - GIUFFRE’: Ormai, ormai quello aveva le idee chiare… - PM: Quello, chi
è? - GIUFFRE’: Provenzano e altre persone, che
Lima era finito, non era
più da mungere, non c’era più niente da prendere e quando le persone…>);
del fatto che la candidatura
del Lima alle elezioni europee (risalente, peraltro, al 1979) era stata
interpretata come un abbandono del campo: il dichiarante ha ribadito che ormai
Lima non poteva più essere utile - (<PM: Ma il fatto che Lima si era candidato alle
Elezioni Europee come era stato interpretato? - GIUFFRE’: Abbandono del campo
di battaglia. - PM: Abbandono…? - GIUFFRE’: Del campo di battaglia, siccome io
l’ho detto che in un discorso… quando ho parlato di Ciancimino che era una persona
con gli attributi e che poteva fare determinati discorsi e che ci volevano
queste persone per andare a fare certi discorsi, no abbandonare il campo,
signor Procuratore ed essere miserabili! - PM: Però… - GIUFFRE’: L’inizio della
fine appositamente è quello. La mafia è questo. - PM: Però fino all’ultimo
poteva anche continuare a essere utile o no? C’erano altri canali che si
seguivano per… - GIUFFRE’: Cioè nel momento in cui scatta già in una persona
perché qua anche questo è un senso di preoccupazione, un senso di paura nei confronti
diciamo… cioè non darà più dei risultati positivi è solo ed esclusivamente un
intoppo perché poi anche parlando lui con altre persone, pur di giustificare il
suo operato parlerà contro (inc.) non c’è niente da fare, è arrivato.>);
del fatto che, dato lo stato
delle cose, non si deliberò specificamente l’omicidio del Lima, che era, in
qualche modo, scontato e che non suscitò particolari commenti (<PM:
Questo lei l’ha percepito prima ancora ma… - GIUFFRE’: No, percepito… - PM: Sì,
volevo dire, ci fu una vera a e propria deliberazione nel corso delle riunioni
in cui si deliberò l’omicidio di Lima… - GIUFFRE’: Ma per
quanto riguarda Lima diciamo signor
Procuratore… - PM: … le motivazioni… - GIUFFRE’: … cioè non, anche già in seno
della Commissione non se ne parlava più di tanto perché già il discorso si era
perfettamente capito e le dico altrettanto il senso perché questo discorso l’ho
fatto anche in precedenza, non mi ricordo se è stata in occasione del Natale
del ‘91 o sia stato addirittura nella riunione dopo la sentenza della
Cassazione del Maxi-Processo una seduta… - PM: Lei non è riuscito a ricostruire
nel tempo se sia stata prima o sia stata dopo? - GIUFFRE’: No, sono due i
discorsi, uno è prima… - PM: Una a dicembre degli auguri è una cosa… -
GIUFFRE’: E questo, insomma, è normale, è tradizione, ora se io vado bene con
la memoria ce n’è un altra, prima del mio arresto che dovrebbe essere attorno
al gennaio del ‘92, dopo appositamente la sentenza… - PM: Dopo la sentenza. La
sentenza è il 30 gennaio ‘92 quindi può essere a febbraio. - GIUFFRE’:
Febbraio, gennaio - febbraio, di preciso… sì, perfetto. Salvatore Riina bello apertamente con
gli occhi usciti così ha detto a tutti: non venite da me se a qualche politico
succede qualche disgrazia a domandarmi il perché, perché voi lo sapete tutti. -
PM: Quindi non venite a chiedermi le motivazioni, ma non fece il nome di Lima in questa… - GIUFFRE’:
Era scontato, in quella occasione non l’aveva fatto, poi dei discorsi diciamo
si è… sul Lima c’erano stati tanti
argomenti di discussioni cioè che già era diversi e diversi anni che se ne
parlava e spesso che questi discorsi avvenivano anche in piccoli gruppetti… lo
sapevamo tutti diciamo (inc.) appositamente… io l’ho saputo diciamo il discorso
nell’89 e questo ormai eravamo… - PM: Ma lei l’ha saputo da Provenzano perché aveva la fonte
privilegiata, altri… c’erano dei fatti precisi oltre quelli… - GIUFFRE’: Eh? -
PM: C’erano dei fatti precisi oltre quelli che… e poi volevo sapere se nel
parlare di Lima si accennò a una sua
carenza o a una carenza dei suoi referenti romani o a qualcosa che coinvolgeva
gli uni e gli altri? - GIUFFRE’: Diciamo che in un certo qual modo lui in prima
persona da Salvatore Riina è stato definito
inaffidabile, miserabile e inaffidabile, perché appositamente come ho detto
quando lui ha abbandonato il campo, cioè che si é defilato diciamo, ha
abbandonato il discorso nazionale, per stare tranquillo era arrivato e
l’identico discorso si poteva fare anche con Andreotti signor Procuratore,
anche lui…>).
Dette dichiarazioni sono state
ribadite dal Giuffrè nel corso dell’esame reso dinanzi alla Corte, in occasione
del quale il predetto ha precisato che il Provenzano usava un termine
dialettale colorito (“babbiava”) per definire l’atteggiamento del Lima ed il
sostanziale disimpegno del medesimo, preoccupato dalle possibili attenzioni
della magistratura (<<GIUFFRE': Signor Procuratore, Provenzano non...,
era apertamente schierato come, sempre per quello che io avevo capito, con
Ciancimino e aveva in grande considerazione, e questo é importante, la
Democrazia Cristiana. Però in modo particolare, da quello che ho appreso io
direttamente poi, non aveva in grande considerazione il Provenzano a Lima. -
PROC. GEN.: E perché non aveva in grande considerazione Lima? - GIUFFRE’:
Perché babbiava. - PROC. GEN.: Per babbiava che cosa intende? Noi siamo
siciliani e possiamo comprendere, é bene che comprendano tutti, cerchi di
spiegare il significato di questa espressione? - GIUFFRE’: Intendeva che si era
cominciato a defilare, cioè che prendeva..., cioè che degli impegni che da
diverso tempo negli anni aveva preso, ora cominciava ad affrontare i problemi
con minore intensità, cioè si comportava..., anche forse per motivi di natura
giudiziaria, cioè che era un pochino chiacchierato, come se espressamente,
parole del Provenzano, che si scantava, che - tradotto in italiano – si
preoccupava. A causa di questa sua preoccupazione, diciamo che non affrontava
più i problemi e non difendeva Cosa Nostra come faceva in un primo tempo. Ed
era altrettanto un'altra frase del Provenzano che quando su di un politico si
cominciava ad accendere il riflettore della Magistratura, diventavano dei
miserabili.>>).
Tale atteggiamento trova,
peraltro, riscontro nella dichiarazione (sulla quale si ritornerà) con cui il
Buscetta ha ricordato le giustificazioni addotte dal Lima (nel corso di un
risalente incontro, avvenuto a Roma nel 1980) a proposito della sua inerzia
durante il periodo di detenzione del collaboratore.
Rilevato che, per quanto può
valere, indicazioni analoghe a quelle del Giuffrè sono state fornite dal Lipari,
si può aggiungere che ulteriori perplessità possono desumersi dallo stesso
episodio relativo all’incontro dell’imputato con il giovane Andrea
Manciaracina, avvenuto in Mazara del Vallo il 19 agosto 1985 (beninteso, sempre
che ad esso voglia conferirsi la significanza di una relazione mafiosa): se
letto in adesione alla prospettazione accusatoria, l’approccio diretto
all’eminente uomo politico del giovane rampollo di una importante “famiglia”
mafiosa, avvenuto sotto gli occhi del personale di Polizia locale preposto alla
tutela del primo, esponeva al rischio concreto di maligne interpretazioni e,
dunque, violava la prudenza e la riservatezza con la quale siffatti contatti
avrebbero dovuto coltivarsi. La testé esposta, ragionevole considerazione
finisce, allora, con il suggerire che per fare pervenire all’imputato una
sollecitazione non era considerato praticabile o affidabile il più prudente e
riservato canale costituito dal Lima.
-----------------------------------------------------------
3. Quanto ai cugini Salvo, la
negazione della conoscenza da parte dell’imputato induce a ritenere la concreta
possibilità che costui fosse, quantomeno, consapevole che i rapporti con i
predetti erano risalenti e che erano da tempo cessati, cosicché la carenza di
contatti relativamente recenti rendeva più difficile contrastare l’azzardata
affermazione difensiva.
La testé prospettata
possibilità che le relazioni fra l’Andreotti ed i Salvo si siano diradate trova
un certo qual riscontro nelle seguenti riflessioni, che devono essere collegate
con quanto già considerato sopra, nel paragrafo 2) del capitolo II dei motivi
della presente decisione.
I fatti successivi alla
primavera del 1980, sui quali il Tribunale ha poggiato la dimostrazione dei
rapporti de quibus (la telefonata in ospedale e l’uso delle autovetture
della SATRIS), non appaiono, come già accennato, particolarmente probanti: il
primo episodio rimane inficiato da una insuperabile incertezza, derivante dalle
dichiarazioni della sola fonte primaria (il dr. Gaspare Messina) in ordine alla
effettiva attribuibilità all’imputato della voce dell’interlocutore che si
trovava all’altro capo del filo ed in ordine alla effettiva richiesta di
parlare con uno dei Salvo ed alla effettività della susseguente conversazione;
il secondo episodio, date le circostanze e tenuto conto che era il Lima che
procurava la vettura blindata inviando a prelevarla presso la SATRIS il proprio
autista, non appare affatto dotato di adeguata efficienza dimostrativa.
Degna di nota è, altresì, la
assenza di indicazioni circa le relazioni fra l’imputato ed i Salvo provenienti
da eminenti andreottiani della seconda ora, che non sono stati restii a
riferire francamente quanto a loro conoscenza: ci si riferisce, in particolare,
all’on. Vittorio Sbardella, il quale in occasione della deposizione resa al PM
di Roma il 7 settembre 1993, a specifica domanda, ha dichiarato che non gli
risultavano rapporti tra il sen. Andreotti e i cugini Salvo.
Le esposte perplessità sulla
prosecuzione degli stretti rapporti fra Andreotti ed i Salvo si rafforzano se
si considera che appare quantomeno dubbia la disponibilità del primo a recepire
dai secondi sollecitazioni ad attivarsi per favorire qualche esponente mafioso.
E’ vero che è collocabile tra
la fine del 1981 e l’inizio del 1982 l’episodio, riferito da Gaspare Mutolo,
concernente la assicurazione data da Ignazio Salvo al boss Rosario
Riccobono a proposito di una sollecitazione che, a mezzo dello stesso Salvo,
avrebbe dovuto farsi pervenire all’imputato in relazione al processo per
l’omicidio dell’agente Cappiello, che avrebbe dovuto essere trattato dalla
Corte di Cassazione.
Tuttavia, è degno di nota che
nell’occasione Ignazio Salvo si è proposto come semplice intermediario fra il
Riccobono ed il Lima - il quale, poi, avrebbe dovuto parlare con Andreotti – e
non già come interlocutore diretto dell’imputato (<<MUTOLO G.: Guardi, io
direttamente prima diciamo dell'81 ne sentivo parlare che l'On. Lima era
interessato anche se c'era di parlare con qualche Presidente al Tribunale di
Palermo parlava insomma, dopo io nell'81, fine '81 insomma, la data con
precisione io non la ricordo, non so se '81 o fine '82, io ho avuto presentato
da Saro Riccobono a Ignazio Salvo per aggiustare il processo Cappiello a Roma e
Ignazio Salvo (incomprensibile) disse che si interessava lui, che doveva
parlare con Salvo Lima e dopo Salvo Lima parlava direttamente con l'On.
Andreotti per cui non c'erano problemi per questo processo per noi tanto
importante.>>); lo stesso Mutolo, del resto, non ha mancato di precisare
che era il Lima che, in quell’epoca, coltivava diretti rapporti con l’imputato
(<<MUTOLO G.: Guardi, perché in quel periodo, diciamo, c'era quel
cambiamento, diciamo, che Stefano Bontate morto, quindi c'erano delle regole
ben precise e oltre, diciamo, il Lima poteva essere già parlato anche di
Ignazio Salvo e quindi il ... il Riccobono non si è voluto mettere nelle
condizioni ... perché quello era un periodo in cui, diciamo, Salvatore Riina
attacca qualsiasi mafioso per il minimo ... cioè per la minima scusa, insomma,
lo attacca. Quindi il Riccobono cerca di fare le cose regolari; chiama a
Ignazio Salvo e Ignazio Salvo, insomma, ci dice: per parlare si chiama Roma,
per l'intervento si chiama Roma. Doveva parlare con Lima perché quella persona
che stava bene con l'onorevole Giulio Andreotti era Salvo Lima.>>).
Per inciso, la cessazione, per
lo meno dopo l’avvento dei “corleonesi”, di una diretta consuetudine
intrattenuta da Ignazio Salvo (sopravvissuto per qualche anno al cugino, prima
di essere assassinato nel settembre del 1992) con l’imputato sembra trovare
riscontro nella affermazione del Di Maggio concernente la sollecitazione
comunicata (tramite lo stesso Di Maggio) al predetto dal Riina perché si
rivolgesse al Lima affinché costui, a sua volta, richiedesse all’“amico comune”
(Andreotti) di incontrare il capomafia: anche in questa occasione, invero,
viene prospettato un ruolo di tramite svolto da Ignazio Salvo fra i mafiosi ed
il Lima e non un accesso diretto del medesimo all’imputato.
Ancora, in occasione
dell’episodio specifico risalente alla fine del 1983 e l’inizio del 1984 e
concernente il supposto intervento dell’imputato volto a procacciare al boss
“corleonese” Leoluca Bagarella il trasferimento dal carcere di Pianosa e quello
di Novara, i Salvo non vengono neppure menzionati come coloro che avrebbero
sollecitato ad Andreotti lo stesso intervento, giacché, secondo le
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Costa, era il Lima che si
sarebbe adoperato in quel senso.
Del resto, se si volessero
considerare gli episodi valorizzati dal Tribunale in vista della dimostrazione
dei rapporti fra l’imputato ed i Salvo e se, sullo stesso tema, si volesse
tenere conto anche di varie affermazioni di svariati collaboratori di giustizia
(anche, per esempio, quelle del Di Carlo, che riguardano, comunque, il periodo
anteriore alla primavera del 1980 e che si preferisce trascurare a causa
dell’infortunio in cui il collaboratore è incorso nell’indicare la ubicazione
dello studio di Andreotti), si potrebbe agevolmente rilevare che al centro
degli eventi era quasi sempre Antonino Salvo e non il cugino, essendo il solo
fatto riferibile a quest’ultimo costituito dalla annotazione su una sua, non
acquisita, agenda di un numero di telefono diretto dell’imputato.
Tale annotazione, in mancanza
della possibilità di una verifica diretta del numero di telefono e di
accertamenti consequenziali, va riferita, però ad un periodo anteriore non
solo, come è ovvio, al momento del sequestro della stessa agenda (12 novembre
1984, data dell’arresto dei Salvo) ma anche, al periodo 1981/1982: il già
ricordato atteggiamento assunto da Ignazio Salvo nella circostanza di cui ha
parlato il Mutolo suggerisce che già in quel periodo, appunto, 1981/1982 – si
tenga conto, peraltro, che il Riccobono è stato assassinato il 30 novembre 1982
-, lo stesso Ignazio Salvo non aveva consuetudine diretta con l’imputato e che,
pertanto, quel numero di telefono era stato, comunque, annotato in epoca più
risalente.
Il già ricordato esito del
processo per l’omicidio dell’agente Cappiello, del tutto opposto ai desideri
del, nel frattempo soppresso, Riccobono (la Corte di Cassazione, infatti, come
già rammentato, annullò la sentenza di assoluzione degli imputati, che vennero
successivamente condannati) ed i già accennati atteggiamenti assunti dai cugini
Salvo con riferimento alle pressanti, specifiche richieste di adoperarsi per
condizionare il verdetto del processo per l’omicidio del cap. Basile e del
maxiprocesso suggeriscono non solo che l’imputato in relazione alla vicenda in
questione non si è adoperato in alcun modo, ma che, volendo concedere – senza
ammettere - che una sollecitazione gli sia effettivamente pervenuta, a
differenza del passato, non ha neppure palesato alcuna disponibilità.
In definitiva, i testé
rassegnati elementi danno corpo alla indicazione del Marino Mannoia secondo cui
i nuovi capi di Cosa Nostra non avevano ottenuto la disponibilità di Andreotti.
Né il rilievo è contraddetto
dalle successive frequentazioni della casa di Ignazio Salvo riferite da
Emanuele e Giovanni Brusca e da Baldassare Di Maggio, posto che lo stesso
Giovanni Brusca ha rivelato che il Riina considerava sostanzialmente
inaffidabile il Salvo, tanto che aveva deciso di eliminarlo ben prima del
negativo esito del maxiprocesso – circostanza del tutto trascurata dai PM
appellanti -.
Al riguardo interessanti
appaiono le seguenti, esplicite indicazioni di Giovanni Brusca a proposito
delle ragioni per le quali venne decisa ed eseguita la soppressione di Ignazio
Salvo: <<PRESIDENTE: E il motivo? - BRUSCA G.: Il motivo era perchè...
prima perchè era uomo d'onore a differenza di Salvo Lima, cioè era diversamente
uomo d'onore, Salvatore Riina lo voleva uccidere da molto tempo e poi ... -
PRESIDENTE: Perchè? - BRUSCA G.: Perché all'ultimo periodo non si è adoperato
per attivare quelli che erano i suoi canali verso l'Onorevole Lima e Andreotti,
l'ha fatto, non l'ha fatto, siccome Salvatore Riina crede che lui non si sia
voluto attivare o perlomeno d'accordo con i suoi amici, l'Onorevole Lima e
Andreotti, non si sono voluti attivare, o per un fatto o per l'altro fatto è
stato eliminato.>>.
Significativo è, altresì, che
in altro, precedente momento della sua lunga deposizione del 29 luglio 1997 il
Brusca ha ipotizzato perfino che le sollecitazioni rivolte ai Salvo non
venissero, in realtà, neppure trasmesse all’imputato (<<P.M.: Lei
riferisca quello che diceva Riina. - BRUSCA G.: Sì, quello che diceva Riina,
cioè a dire dei Salvo, l'Onorevole Andreotti non si voleva impegnare per il
maxi processo o quanto meno, se glielo andavano a dire, può darsi pure che non
glielo vanno a dire e quello non sappia niente, ma più per ... la reazione di
Riina fu sia per questo fatto, sia perché aveva creato la legge sui pentiti, ma
proprio la goccia che fece traboccare ... la goccia, diciamo, per fare
traboccare il vaso fu quando l'Onorevole Andreotti fece il decreto per fare
ritornare in carcere prima i... quelli che avevano avuto... erano usciti per
decorrenza dei termini e poi c'è stato un altro provvedimento, tutti quelli che
avevano beneficiato degli arresti domiciliari, cioè in quella occasione sono
stati sia l'Onorevole Martelli che l'Onorevole Andreotti, tutti e due si erano
adoperati per fare questi due provvedimenti, cioè per dire da questo momento in
poi ti devo fare soffrire per come tu ci fai soffrire a noi, ad Andreotti.
Invece all'Onorevole Martelli lo voleva uccidere a qualsiasi costo.>>).
In definitiva, gli elementi di
valutazione acquisiti non offrono affatto la prova certa che all’indomani
dell’incontro della primavera del 1980 e, in ogni caso, dopo la morte del
Bontate e l’avvento dei “corleonesi” i rapporti fra l’imputato ed i Salvo siano
proseguiti e che, comunque, si siano perpetuati con la pregressa intensità e
con la comune attenzione verso i nuovi padroni di Cosa Nostra, per i quali deve
dubitarsi si impegnassero con sincera e fattiva applicazione gli stessi cugini
Salvo, ai quali non mancavano affatto motivi per non provare simpatia verso il
Riina ed i suoi.
Per inciso, si può aggiungere,
per quel che può valere, che una indicazione in tal senso proviene dal Lipari,
il quale, in occasione dell’interrogatorio reso ai magistrati inquirenti ha
dichiarato: <LIPARI: Io la chiamo emergenza... e da qui le notizie che il
Salvo, i fratelli… i cugini Salvo, e poi il Salvo Ignazio, dopo la morte
naturale del Nino, le notizie che portavano sul raccordo di Lima - perché il
Lima lo si considerava la persona più qualificata a potere dare un aiuto, un
giudizio, una… era la più qualificata - queste notizie erano un poco
traballanti... -- GRASSO: Che vuoi dire “traballanti”? -- LIPARI: Traballanti
nel senso che... - GRASSO: Contraddittorie? - LIPARI: Contraddittorie, così,
non erano... a volte non erano concrete, a volte non erano attendibili, a volte
non erano speranzose, ma tutto questo ha un retroscena, perché il rapporto tra
il Riina ed i Salvo non è stato un rapporto cementato; i Salvo subirono la
nuova, come dire, la nuova… del RIINA, la nuova... - GRASSO: Leadership? -
LIPARI: Leadership del... grazie... - GRASSO: Tanto per usare un termine
inglese, il nuovo assetto di vertice dell’organizzazione... - LIPARI: Si,
perché... - GRASSO: Questo, dopo la guerra di Mafia? - LIPARI: Si... il
concetto volevo dire, perché dopo la guerra di Mafia, infatti... - GRASSO:
Perché i Salvo, essendo legati al... - LIPARI: Erano legati al Badalamenti... -
GRASSO: Ed al Bontate, Inzerillo, questo gruppo qui… - LIPARI: Questo gruppo...
essendo legati a questi, avevano subito, in quell’epoca, il sequestro Corleo,
che era il sequestro di persona di un parente loro, e non riuscirono, malgrado
la leadership ... forte di Badalamenti, ai tempi, Bontate, ecc, non riuscirono
ad avere neanche il cadavere, che gli avrebbe permesso, fra l’altro, di mettere
a posto tutta la fase ereditaria, fra l’altro anche la fase ereditaria, perché
lasciò, credo, un casino, perché bisognava aspettare la dichiarazione di morte
presunta, tutto questo, ecc...>.
Per di più, è importante
sottolineare come l’episodio dell’incontro della primavera del 1980 induca più
di qualche dubbio in ordine alla precisa e pregressa consapevolezza
dell’imputato circa la intraneità a Cosa Nostra dei cugini Salvo, circa il
grado di coinvolgimento dei medesimi nel sodalizio criminale e circa il loro
personale interesse ad assassinare il Presidente Mattarella: non può, infatti,
che destare, in proposito, notevoli perplessità il fatto che Andreotti si sia
fatto accompagnare proprio dai Salvo ad un incontro nel quale si proponeva di
reclamare fermamente contro la scelta di uccidere l’eroico uomo politico,
scelta che certamente era stata condivisa dai Salvo e presumibilmente dagli
stessi addirittura caldeggiata.
Piuttosto, vi è motivo di
pensare che, per l’imputato, i cugini Salvo, al pari del Lima, semplicemente
intrattenevano rapporti amichevoli con alcuni capimafia – per i quali, magari,
in qualche occasione gli avevano sollecitato qualche favore e con i quali
accadeva che interagissero -, convincimento, questo, probabilmente frutto di un
approccio pragmatico, che induceva il predetto a ritenere normale – e, fino ad
un certa fase, tutto sommato non particolarmente disdicevole - che in Sicilia
un grosso imprenditore o un importante esponente politico di maggioranza
facessero in modo di conservare buone relazioni con il potere mafioso.
L’esposta riflessione non è
smentita, a ben guardare, dal contenuto del colloquio svoltosi il 5 aprile 1982
fra l’imputato ed il gen. Dalla Chiesa e dalle impressioni che quest’ultimo
ebbe a trarne. Secondo quanto fin qui ritenuto, invero, è ben possibile che
l’atteggiamento imbarazzato dell’imputato, colto nella occasione dal Generale,
così come le successive menzogne del medesimo sull’episodio, fosse scaturito
dalla consapevolezza delle effettive, pregresse relazioni sue e del Lima con
esponenti mafiosi e dalla evidente impossibilità di ammetterla, ma ciò non vuol
dire che il medesimo fosse cosciente perfino della sostanziale appartenenza a
Cosa Nostra dello stesso Lima e di quella, addirittura anche formale, dei
cugini Salvo al sodalizio criminale.
Se, per le ragioni già esposte
nel già richiamato paragrafo 2) del capitolo II dei motivi della presente
decisione, si può convenire con i PM appellanti che i cugini Salvo (ma
soprattutto Nino Salvo), quanto alla fase precedente l’assassinio del
Presidente Mattarella, non siano stati degli imprudenti millantatori, alla
stregua di quanto oggettivamente acquisito non si può sostenere, come piuttosto
disinvoltamente fanno gli stessi PM, che Andreotti sia stato effettivamente
destinatario, anche nel corso degli anni successivi al periodo già preso in
considerazione, di molteplici richieste di favori e di interventi sollecitati
dai cugini Salvo per conto di numerosi esponenti di Cosa Nostra.
Benché, per le ragioni
illustrate, appaia improprio richiamare fatti e vicende antecedenti al fine di
corroborare la interpretazione in senso accusatorio degli episodi successivi
alla primavera del 1980, nella valutazione degli stessi non potrà non tenersi
conto della ragionevole incidenza esercitata dalla consapevolezza, da parte,
almeno, dei personaggi di spicco di Cosa Nostra, delle pregresse amichevoli
relazioni con i mafiosi intrattenute dall’imputato e delle aspettative che le
stesse potevano indurre nei nuovi padroni della organizzazione mafiosa.
I comportamenti passati, la
conservazione del legame con il Lima ed il possibile, ma dubbio, mantenimento
delle relazioni con i cugini Salvo non potevano non condizionare le azioni e le
opinioni degli “uomini d’onore”, non potevano non radicare in essi il convincimento
della “accessibilità” dell’imputato ed indurli comprensibilmente a ritenere
funzionali a riconquistare una “verginità” gli atteggiamenti del predetto che,
a partire dal 1989, sarebbero stati inequivocabilmente e manifestamente diretti
a combattere la mafia.
Tanto premesso in termini
generali, la indagine si deve spostare sui singoli elementi di valutazione
utili a orientare l’interprete che si accinga a verificare il comportamento
dell’imputato nella fase successiva alla primavera del 1980.
*************************************
2) LA INDICAZIONE DI
GIOVANNI BRUSCA CIRCA UN MESSAGGIO CHE IL SEN. ANDREOTTI AVREBBE FATTO
PERVENIRE TRAMITE ANTONINO SALVO NEL CORSO DELLA C.D. GUERRA DI MAFIA.
Il primo elemento enucleabile
dal compendio probatorio è costituito dalla indicazione di Giovanni Brusca
ricavabile dalla seguente dichiarazione: <<BRUSCA GIOVANNI: '81 in poi,
metà '81 in poi. Dopo, ripeto, tutta questa attività comincia dopo la morte di
Stefano Bontate in poi. Nel frattempo non so, credo che vi ricorderete a
Palermo, con lo scoppio della guerra di mafia a Palermo ci sono 3, 4, 5, 6, 7
morti al giorno, quelli che si sanno, perchè poi c'erano pure quelli che non si
sapevano. Ad un dato punto mi ricordo che c'era il giornale L'Ora che diceva
che era arrivato ad un dato punto a 100 morti in pochi mesi, dietro questo
fatto l'Onorevole Andreotti manda a dire tramite i cugini Salvo, dice:
"Fai sapere agli amici che se non si danno una calmata, sono costretto, o
perlomeno non sono più in condizioni di potere mantenere qua in Parlamento,
sono costretto a prendere provvedimenti per la Sicilia, con qualche legge
speciale, con qualche cosa di speciale" - PM: Questo lei come lo sa? -
BRUSCA GIOVANNI: Me lo dice Antonino Salvo, cioè Nino Salvo in prima persona. -
PM: Ecco, ci può descrivere dove, quando, che cosa le dice esattamente Nino
Salvo? - BRUSCA GIOVANNI: Guardi, me lo dice in via Ariosto dove loro ... - PM:
A intanto lei ci va per incarico di qualcuno o viene casualmente questo
discorso? - BRUSCA GIOVANNI: Ma credo che ci vado incarico di qualche cosa. In
quella occasione mi dice: "L'Onorevole Andreotti ha fatto sapere che in
base a quello che succede a Palermo, sono costretto a prendere qualche
provvedimento, perchè sono pressato per prendere un provvedimento per la
Sicilia" - PM: Sono pressato, chi è che è pressato? - BRUSCA GIOVANNI: Non
lo so, credo l'Onorevole Andreotti, non so, dagli altri parlamentari, dagli
altri deputati, non so chi. - PM: Quindi questo è il messaggio che Nino Salvo
le da. - BRUSCA GIOVANNI: A me. - PM: A lei. - BRUSCA GIOVANNI: E io lo porto a
Salvatore Riina. - PM: E che succede? - BRUSCA GIOVANNI: Al che, io porto
questo messaggio a Salvatore Riina e Salvatore Riina mi dice:
"Tornaci" e gli racconto quello che mi è stato detto, cioè:
"Antonino mi ha detto di riferire che l'Onorevole Andreotti non poteva più
sostenere, in quanto in Sicilia c'erano morti giornalieri, e doveva prendere
provvedimenti" Al che mi ci fa ritornare e mi dice: "vacci e ci dice
che sta bello tranquillo, cioè di stare tranquillo, di non prendere nessun
provvedimento, che ci lasci stare in pace, perchè noi siamo a disposizione, lo
saremo sempre stati e per tutti i favori che gli abbiamo fatto". - PM: Per
tutti i favori che gli abbiamo fatto, a chi? - BRUSCA GIOVANNI: All'Onorevole
Andreotti, cioè ai Salvo, a Lima, cioè una corrente ... Quando io parlo di
Salvo, Lima, noi ci riferiamo subito all'Onorevole Andreotti e la risposta
all'Onorevole Andreotti, perchè l'Onorevole Andreotti aveva mandato a dire
questo particolare. - PM: Questo dialogo su questo argomento che è con
Nino Salvo, dov'è avvenuto, in quale
abitazione? - BRUSCA GIOVANNI: Guardi, al 99% io in quel periodo mi recavo
sempre in via Ariosto numero 12. - PM: Ho capito. - BRUSCA GIOVANNI: Nell'ufficio
dei Salvo, cioè di Antonino Salvo - PM: E il discorso finisce lì su questo
argomento? - BRUSCA GIOVANNI: Per quella volta, sì. Poi loro si sono visti,
cioè che si vedevano spesso, una volta al mese, quindici giorni. - PM: No, loro
chi sono loro? - BRUSCA GIOVANNI: Cioè Salvatore Riina, mio padre, Ignazio Salvo, Antonino
Salvo, poi si vedevano e chiarivano poi quando si vedevano, se c'era da
riprendere questo argomento o non c'era da riprendere questo argomento.>>.
Ora, nulla esclude che la
ammonizione attribuita all’imputato fosse, in realtà, frutto di una iniziativa
personale del Salvo, volta ad ottenere la mitigazione delle violenze che in
quell’epoca colpivano i mafiosi dei clan ai quali egli era
precedentemente legato, iniziativa da inquadrare anche nell’ambito della, già
ricordata, esigenza del predetto di mantenere vivo, presso i mafiosi, il
convincimento circa il proprio legame con l’imputato medesimo.
Peraltro, può concedersi la
possibilità che Andreotti abbia effettivamente commentato nei termini
rassegnati la situazione in atto a Palermo, formulando la fin troppo ovvia
osservazione che il protrarsi della stessa avrebbe costretto alla adozione di
misure eccezionali.
Non è detto, però, che siffatta
osservazione, in ipotesi direttamente percepita dal Salvo o a lui riferita da
terzi – per esempio, dal Lima -, fosse effettivamente un avvertimento da
comunicare ai mafiosi, nulla escludendo che la stessa fosse una mera
constatazione che lo stesso Salvo, animato dal plausibile, ricordato intento,
si premurò di girare al Brusca ammantandola di accenti ammonitori.
Al riguardo si consideri il
diverso tenore del resoconto del Brusca: costui, in prima battuta, ha messo in
bocca al Salvo un vero e proprio messaggio di Andreotti diretto agli “amici”,
che sembra sottendere una persistente solidarietà del medesimo con i mafiosi e
la impossibilità, suo malgrado, di arginare in Parlamento provvedimenti
emergenziali (“Fai sapere agli amici che se non si danno una calmata, sono
costretto, o perlomeno non sono più in condizioni di potere mantenere qua in
Parlamento, sono costretto a prendere provvedimenti per la Sicilia, con qualche
legge speciale, con qualche cosa di speciale”); successivamente, chiamato a
chiarire, il collaboratore ha sfumato i toni, eliminando ogni riferimento
esplicito ad un messaggio diretto agli “amici” e più genericamente riferendo
che Andreotti aveva “fatto sapere” (“L'Onorevole Andreotti ha fatto sapere che
in base a quello che succede a Palermo, sono costretto a prendere qualche
provvedimento, perchè sono pressato per prendere un provvedimento per la
Sicilia”).
Difficile appare, sotto altro
profilo, comprendere a quali numerosi favori accordati all’imputato il Riina
avrebbe fatto riferimento, posto che, alla stregua del racconto dello stesso Brusca
(pienamente recepito dai PM appellanti), il capomafia ed i suoi accoliti erano
rimasti esclusi dal rapporto che con l’imputato coltivavano gli esponenti della
fazione avversa, tanto da irritarsene: certo, è possibile che il Riina fosse al
corrente di qualche singolo episodio – per esempio, quello concernente il
regalo del dipinto, nel quale sarebbe stato coinvolto anche il Calò -, ma non è
affatto sicuro che egli avesse precisa conoscenza del contenuto delle relazioni
intercorse fra i vari Bontate e Badalamenti e l’imputato, tanto da poter
parlare di svariati favori accordati a quest’ultimo.
Si può, peraltro, ammettere che
il Riina fosse persuaso, sia pure in termini generici, che gli esponenti di
spicco della fazione di Cosa Nostra da lui smantellata avessero favorito
l’imputato, sicché, considerandosi, a torto o a ragione, l’erede unico anche di
quella esperienza, ne rivendicava i meriti nei confronti dell’imputato
medesimo: ciò suggerisce anche che egli coltivava precise aspettative in ordine
ai comportamenti dell’imputato e spiega la sua frustrazione e la sua
irritazione nel constatare nel tempo che le stesse andavano deluse, nonché le
contromisure adottate (la rivoluzionaria scelta elettorale del 1987; la
repressione successiva all’esito del maxiprocesso, diretta anche contro Lima ed
Andreotti).
In buona sostanza, il quadro
appare particolarmente ambiguo e non consente senz’altro di attribuire ad
Andreotti l’invio di un messaggio destinato agli “amici” da leggere nell’ottica
di un sentimento solidaristico verso i mafiosi.
Quand’anche, poi, si volesse
ritenere che l’imputato, tramite il Salvo - le cui relazioni con gli “uomini
d’onore” non potevano essergli ignote -, abbia effettivamente voluto mandare un
avvertimento ai mafiosi affinché gli stessi, per usare le parole del Brusca, si
dessero una calmata e, dunque, perché cessassero le violenze e gli assassini,
tale atteggiamento non potrebbe assumersi a sicuro indice di una rinnovata
disponibilità ed amicizia del predetto verso i nuovi padroni di Cosa Nostra,
eventualità, questa, che necessiterebbe di ben altre conferme e verifiche e di
cui, come si vedrà, gli ulteriori fatti che verranno esaminati non offrono
adeguato riscontro.
*************************************
3) I RAPPORTI DEL SEN.
ANDREOTTI CON VITO CIACIMINO, CON PARTICOLARE RIGUARDO PER L’“ACCORDO TATTICO”
CONCLUSO IN OCCASIONE DEL CONGRESSO REGIONALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
SVOLTOSI NEL 1983 IN AGRIGENTO.
Nel rinviare, a proposito del
tema in trattazione, al breve resoconto della relativa parte della appellata
sentenza ed a quanto più dettagliatamente rassegnato in merito ai motivi di
gravame, la Corte osserva che può essere condiviso il giudizio finale del
Tribunale, che ha, in definitiva, ritenuto di scarsa incidenza sulla valutazione
della imputazione contestata i – non certo intensi - rapporti fra Andreotti e
Ciancimino.
Di fatto, deve escludersi che
il Ciancimino, a differenza del Lima, abbia mai intrattenuto un rapporto
diretto e privilegiato con l’imputato, con il quale risulta essersi incontrato
in appena quattro occasioni dal 1976 al 1983 (precisamente, a Roma attorno al
1976, il 20 settembre 1978 e nel 1983, ed a Palermo nel giugno 1979, in
occasione del comizio tenuto al cinema Nazionale per la campagna elettorale del
Lima, candidato al Parlamento Europeo).
Inoltre, agli interventi di
Andreotti non può assolutamente assegnarsi un ruolo propulsivo della
collaborazione della sua corrente siciliana con Ciancimino, essendosi il
predetto limitato, in sostanza, a prendere atto (“se siete d’accordo voi va
bene pure per me”; “benissimo, auguri”) degli accordi, più o meno tattici e più
o meno episodici, che erano stati conclusi con lo stesso Ciancimino dagli
esponenti locali del suo gruppo.
Ancora, salvo quanto si dirà a
proposito delle inedite rivelazioni del Giuffrè, non risulta in alcun modo che
il Ciancimino, legato ai “corleonesi”, abbia, facendo da tramite, spianato la
strada a relazioni fra costoro e l’imputato: nessun elemento acquisito prima
delle dichiarazioni del Giuffrè conferma tale evenienza ed è piuttosto agevole
ricordare nuovamente che il Riina ed i suoi erano esclusi da ogni relazione con
l’Andreotti, tanto da parlare con parole risentite dei rapporti che, al
contrario, erano intrattenuti con l’eminente uomo politico da altri esponenti
mafiosi.
Significativo è, in questo
quadro, che alla fine del 1981, proprio all’indomani della soppressione o
emarginazione dei boss mafiosi con i quali l’Andreotti coltivava
amichevoli relazioni, il Ciancimino, lungi dal proporsi come interlocutore fra
il predetto ed i “corleonesi”, nuovi padroni di Cosa Nostra, pose termine alla
sua temporanea e travagliata adesione alla corrente andreottiana.
Al riguardo il Tribunale ha
opportunamente ricordato le affermazioni con cui il collaboratore di giustizia
Gioacchino Pennino ha riferito che verso la fine del 1981 il Ciancimino, in
occasione di una riunione organizzata presso la sua villa di Mondello, aveva
comunicato la decisione di interrompere i rapporti con la corrente andreottiana
e con l’on. Lima e di ritornare in una posizione di autonomia.
Tale decisione, che
oggettivamente allontanava il Ciancimino e – abbracciando la ipotesi
accusatoria – i suoi amici “corleonesi” da Andreotti, non venne, peraltro,
sintomaticamente osteggiata da costoro: lo stesso Pennino ha, infatti, riferito
che, dopo aver espresso il proprio dissenso rispetto alla decisione del
Ciancimino in occasione di colloqui avuti con alcuni capimafia (Giuseppe Di
Maggio e Michele Greco), era stato condotto da Vincenzo Savoca in un magazzino
ubicato in territorio di Bagheria, dove aveva incontrato il noto boss
corleonese Bernardo Provenzano, che gli aveva intimato di restare con lo stesso
Ciancimino e di non fomentare alcuna ribellione all’interno del gruppo facente
capo a quest’ultimo.
In buona sostanza, al di là
della censurabile disinvoltura con la quale, per mere ragioni di convenienza
politica collegate a situazioni locali ed anche contingenti, sono stati
avallati accordi con un soggetto, peraltro assai poco congeniale al Lima, i cui
legami con i mafiosi non erano un mistero, si deve ribadire che le relazioni
dell’imputato con il Ciancimino non possono assumersi come significative di un
rapporto sottostante con esponenti di Cosa Nostra.
Al riguardo, al di là delle
suggestioni evocate dalle unilaterali (e, potrebbe dirsi, “atomistiche”)
prospettazioni dei PM appellanti, è sufficiente semplicemente riflettere su
alcun circostanze pacifiche, che gli stessi appellanti - nell’intento di
sostenere la sintomaticità, ai fini dell’addebito, delle variegate relazioni
dell’imputato e dei suoi sodali (principalmente del Lima) con il Ciancimino -
non esitano a richiamare senza coglierne il logico significato: a) il
Ciancimino era, semmai, collegato ai “corleonesi” e, per contro, non riscuoteva
affatto particolari simpatie fra il contrapposto gruppo mafioso “moderato”
(vedasi anche quanto si preciserà infra, richiamando, peraltro, il
contenuto del gravame) e non era neppure in buona armonia con il Lima; b) i
“corleonesi” erano insofferenti ed irritati per la esclusività del rapporto che
gli esponenti della fazione “moderata” di Cosa Nostra coltivavano con
l’imputato; c) ne deriva, in termini assolutamente incontestabili, che i
travagliati rapporti del Lima – e, per conseguenza, dell’imputato - con il
Ciancimino – almeno fino alla soppressione del Bontate (aprile 1981), seguita,
peraltro, come ricordato, dall’abbandono, da parte del Ciancimino, della
corrente andreottiana – non possono validamente assumersi come significativi di
un legame fra l’imputato medesimo e Cosa Nostra.
La considerazione può essere
estesa a quanto avvenuto – in epoca più direttamente interessata allo specifico
tema in esame - attorno al congresso regionale della Democrazia Cristiana del
1983, per la cui descrizione si rinvia alla ampia trattazione contenuta nella
appellata sentenza.
Anche in questa occasione,
nell’ambito di articolate vicende che vedono alternarsi nel Lima avversioni e
condiscendenze verso il Ciancimino, è stato concluso dai predetti, a livello
locale e senza alcuna specifica sollecitazione dell’imputato, un “accordo
tattico” concernente la confluenza verso la corrente andreottiana dei voti
congressuali (nazionali) di cui il Ciancimino poteva disporre, accordo che ha
ricevuto l’avallo di Andreotti, il quale, secondo quanto da lui stesso
dichiarato nel processo di Perugia, ebbe a commentarlo con le parole
“benissimo, auguri” (<<IMPUTATO ANDREOTTI: è l'unica volta in occasione
di quel congresso che me ne vennero sia pure più che fugacemente a parlare,
perché c'erano state una serie di discussioni, mi spiegarono per vedere se si
poteva fare una lista unica o fare così una specie di non belligeranza
regionale tra i vari leader della Sicilia. Questo poi non era andato in porto,
c'era un problema che il Ciancimino pare che non avesse il quorum minimo per
poter fare andare al Congresso Regionale dei suoi, o comunque per poter essere
poi rappresentato e fecero una specie così di accordo tattico e in
quell'occasione Ciancimino mi disse, Lima e D'Acquisto chiese di essere presentato
a me, vennero a trovarmi, mi dissero questa cosa che facevano per il congresso,
dissi "benissimo, auguri"; è l'unica volta che l'ho visto salvo
l'altra che ho detto poi quando si occupava di enti locali come incaricato del
Comitato Provinciale, ma non so per quale corrente, non certamente in quel
momento per la corrente di Lima. So che i rapporti tra lui e Lima non sono
stati quasi mai buoni, anzi sono poi finiti in una notevole antitesi negli
ultimi anni.>>).
Peraltro, secondo quanto
precisato dal teste on. Giuseppe Campione, il Lima, in vista del congresso di
Agrigento, si adoperò per evitare la estromissione di Ciancimino non già per
favorirlo, ma, in sostanza, per scongiurare la prevedibile eventualità che il
predetto esercitasse pressioni per essere inserito nella lista dello stesso
Lima.
Indicazione in qualche modo
analoga è stata fornita dall’on. Sergio Mattarella, il quale, su esplicita
domanda della Difesa, ha anche escluso che nell’occasione ebbe a ricevere
pressioni dall’imputato affinché il Ciancimino non restasse escluso dal
comitato regionale del partito (<<MATTARELLA S.: (parole non chiare),
Presidente, Ciancimino, siccome aveva fatto un gruppo autonomo che aveva col
gruppo Lima un rapporto di (parola non chiara) federativo, collaborativo, ma
autonomo. Nell'80, nel congresso nazionale, fecero lista comune... -
PRESIDENTE: Ho capito. - MATTARELLA S.: Nell'83 Lima, evidentemente, non volle
ripetere quella condizione, non volle confondersi o non volle che Ciancimino si
confondesse con se e quindi non voleva fare lista con Ciancimino dentro ma
non... cercava di evitare che però
venisse tagliato fuori. - AV.BONGIORNO: Senta, lei ha ricevuto pressioni da
parte del senatore Andreotti, in favore di Ciancimino, per fare restare
Ciancimino, perchè Ciancimino non restasse escluso dal comitato regionale? -
MATTARELLA S.: No. - AV.BONGIORNO: Nessuna pressione? - MATTARELLA S.:
No.>>).
Insomma, appare frutto di una
indubbia forzatura desumere dalle rassegnate vicende che hanno visto coinvolto
il Ciancimino e, in particolare, dall’episodio de quo una conferma
(della persistenza) delle relazioni dell’imputato con i mafiosi.
Più in particolare, deve
considerarsi una forzatura ritenere, come fanno i PM appellanti, che l’imputato
ebbe a fornire al Ciancimino ed al suo gruppo un personale e concreto
contributo in occasione del congresso di Agrigento del 1983, consentendo la
ulteriore sopravvivenza dello stesso gruppo grazie ad un “accordo tattico”
riguardante la confluenza verso la corrente andreottiana dei voti congressuali
di cui il Ciancimino poteva disporre: non si vede, invero, come possa aver
consentito la sopravvivenza del gruppo che faceva capo al Ciancimino il
benestare ad un accordo che assicurava alla corrente andreottiana i voti
congressuali (nazionali) dei tre componenti che lo stesso Ciancimino era
riuscito a fare eleggere nella assise di Agrigento.
Peraltro, detto congresso,
all’esito al quale era rimasto del tutto escluso dal comitato regionale del
partito, aveva, in buona sostanza, segnato la crisi del gruppo medesimo ed in
proposito sovvengono le eloquenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia
Gioacchino Pennino, già appartenente allo stesso gruppo, il quale ha
testualmente affermato che la <<goccia che fece traboccare il vaso è
stata proprio il congresso di Agrigento, che determinò l'uccisione diciamo
morale del gruppo di Ciancimino, in quanto fu completamente emarginato, poiché
lo stesso era detentore di un pacchetto di tessere che, considerevole a livello
provinciale, ma insufficiente a livello regionale, a determinare il quorum per
poter ottenere dei rappresentanti nel comitato regionale>>.
Non va trascurato, poi, più in
generale, che, come ricordato dal Tribunale, lo stesso Pennino non ha indicato
alcuna richiesta rivolta dal Ciancimino all’imputato funzionale al
perseguimento degli interessi di Cosa Nostra.
Né vale a modificare il
giudizio il richiamo, operato come di consueto dai PM appellanti, alla valenza
probatoria corroborativa degli altri elementi acquisiti a carico dell’imputato,
che, per quanto fin qui verificato, riguardano fatti, persone ed ambienti
mafiosi del tutto distinti ed anche nettamente contrapposti a quelli cui faceva
riferimento il Ciancimino, con la conseguenza, già rimarcata, che appare con
ogni evidenza erroneo assimilare gli stessi fatti a quelli in trattazione.
Allo stesso modo, privo di
pregnante conducenza appare il richiamo alle dichiarazioni mendaci
dell’imputato, che nel parlare dei suoi, non certo assidui, rapporti con il
Ciancimino avrebbe falsamente sostenuto di avere appreso della esistenza dei
finanziamenti elargiti da Gaetano Caltagirone alla corrente del predetto
soltanto quando la notizia era divenuta di pubblico dominio per effetto delle
ammissioni dell’on. Evangelisti ed avrebbe falsamente prospettato una riduttiva
versione dei fatti, sostenendo, al fine di negare gli autentici rapporti di
collaborazione e di cointeressenza con il Ciancimino, che “voler legare i nomi
di Ciancimino e di Lima per ricondurre il primo nella cosiddetta corrente andreottiana,
è una clamorosa forzatura” e che “tutti sapevano che delle questioni regionali
non mi interessavo”.
Anche a non volere entrare nel
merito della esistenza e della consistenza delle prospettate menzogne (ma è
certo innegabile che sulla relativa valutazione non può non incidere il fatto
che a momenti di collaborazione si sia effettivamente alternata, fra il Lima ed
il Ciancimino, una protratta conflittualità, che più significativamente connota
le relazioni fra i medesimi) ed a volere concedere che l’imputato abbia voluto
nascondere qualche pratica di finanziamento discutibile ovvero minimizzare i
suoi personali rapporti – si ribadisce, non particolarmente intensi – con il
Ciancimino, davvero non si vede come tali atteggiamenti processuali possano
modificare la sostanza delle cose, che è quella già esposta.
Al riguardo deve essere
richiamato quanto già osservato nelle premesse introduttive a proposito del
valore da assegnare all’eventuale mendacio dell’imputato, dal quale non si può tout
court desumere un decisivo elemento di valutazione sfavorevole, specie se,
come nel caso in esame, si verta su singoli aspetti di una condotta assai
composita e largamente aspecifica, il cui approfondimento può comprensibilmente
giustificare nell’incolpato la preoccupazione che la piena ammissione di alcune
peculiari relazioni, di per sé idonee a suscitare sospetti (nella fattispecie,
per via della notoria personalità del Ciancimino), venga interpretata in modo
pregiudizievole al di là dello stesso intrinseco significato di esse.
Da ultimo, a confermare lo
scarso rilievo della figura di Ciancimino nel quadro dei rapporti fra
l’imputato ed esponenti mafiosi si possono citare le stesse argomentazioni dei
PM appellanti, i quali, nel capitolo del gravame dedicato al trasferimento di
Leoluca Bagarella e di altri mafiosi siciliani dal carcere di Pianosa a quello
di Novara (parte II, capitolo V) hanno testualmente dedotto: <Che i
“corleonesi” avessero ragione a ritenere Bontate e gli altri un tutt’uno con
Andreotti, risulta poi dal seguente fatto che il Tribunale ha ritenuto provato:
lo stesso Bontate ripeteva agli altri uomini d’onore di avere a disposizione
Andreotti e che – dunque – non aveva senso tenersi quel “piantagrane” di
Ciancimino. E infatti il Tribunale ha
ritenuto pienamente attendibile il collaboratore Di Carlo, che ha riferito
l’episodio sintetizzato dal Collegio nei seguenti termini: “In questa riunione
tenutasi nel periodo natalizio, Antonino Salvo, in presenza di Stefano Bontate,
manifestò al Di Carlo il convincimento che sarebbe stato opportuna
un’iniziativa di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano diretta a limitare
l’influenza di Vito Ciancimino, evidenziò che i rapporti tra quest’ultimo e
Salvo Lima erano spesso assai problematici, ed aggiunse: “Ciancimino è una
palla al piede per noi, è mal visto sia in politica, nell'ambiente politico,
non ha più un elettorato. Noi siamo all'altezza con strade dirette a Roma con
qualsiasi corrente”, e specificò: “abbiamo le strade di arrivare a Roma di
manipolare anche la politica a Roma e ancora (…) ci andiamo a tenere un piccolo
assessore, un piccolo consigliere comunale, che poi era ex, e che poi è mal
visto sia pubblicamente (…) come opinione pubblica e sia dentro la politica
palermitana”. Il Di Carlo suggerì ad Antonino Salvo di desistere da simili
propositi. In altre occasioni il
Bontate, parlando con il Di Carlo, si espresse nei seguenti termini: “quando si
arriva ad avere uno di Cosa Nostra, che non l'avevamo avuto mai, che può parlare
a livello politico nazionale (…), ancora tengono a un Ciancimino”, evidenziò
che Antonino Salvo poteva rivolgersi all’on. Lima ed all’on. Andreotti, e
precisò che il Presidente Andreotti “aveva dato modo a Nino Salvo e a Lima di
farci vedere che era a disposizione in qualche cosa che l'avevano disturbato”.>.
Sempre dall’episodio del
trasferimento di Bagarella dal carcere di Pianosa a quello di Novara, sul quale
tosto ci si soffermerà, si ricava una ulteriore indicazione che conferma come,
anche nei convincimenti dei “corleonesi” (di cui il Bagarella, cognato del
Riina, era fra gli esponenti di maggiore spicco), il potenziale, presunto
tramite fra i mafiosi ed Andreotti non fosse affatto il Ciancimino – mai citato
dal collaboratore Gaetano Costa che ha riferito dell’episodio - ma il Lima.
Il negativo quadro probatorio
delineato non può essere ribaltato dalle, soltanto generiche e, per di più,
talora incerte, dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè, il quale ha
riferito quanto sul conto del Ciancimino aveva appreso da discorsi avuti con il
boss Bernardo Provenzano e, in qualche occasione, con Pino Lipari,
definito fedelissimo uomo di fiducia del primo.
In particolare, si può
ricordare che in occasione dell’interrogatorio del 7 novembre 2002, il Giuffrè
ha dichiarato:
che dopo il loro avvento, i
“corleonesi” e, dunque, il Riina ma, soprattutto, il Provenzano, erano
subentrati nella cura dei rapporti con i politici e che, in tale contesto, un
ruolo rilevante era stato svolto dal Ciancimino (<PM: Allora ritorniamo
un attimo al periodo diciamo ‘84 - ‘85 no, avevamo lasciato questo rapporto con
la politica diciamo cosa succede, ci sono mandati di cattura… - GIUFFRE’:
Diciamo che appositamente diciamo cioè i corleonesi ufficialmente hanno nelle
mani, per quanto riguarda Cosa Nostra, la Sicilia. - PM: Ma a sto punto
responsabile che lei aveva individuato in Michele Greco diventa Riina, quindi è Riina che deve avere i
contatti! - GIUFFRE’: Michele Greco non ha più nessun
ruolo. - PM: Sì ma dico, ora che c’è Riina; Provenzano; chi ha questo ruolo
di difendere gli interessi generali di Cosa Nostra dall’incalzare della
Magistratura? - GIUFFRE’: Diciamo ufficialmente Riina, però diciamo che la
vera persona che generalmente si era addentrata nella politica è il Provenzano, in modo particolare
in questo periodo come ho detto anche in riferimento parlando di questo periodo
(inc.) sempre per loro Ciancimino.>);
che gli interlocutori politici
del Ciancimino dovevano individuarsi, se il dichiarante aveva ben compreso i
discorsi del Provenzano (sulla precisa datazione dei quali il predetto ha
incontrato qualche difficoltà), nel sen. Andreotti, con il quale, forse, sempre
se il dichiarante aveva ben compreso, il medesimo Ciancimino si era incontrato,
ma anche in altri, non meglio specificati personaggi ministeriali (<PM:
Vabbè, dico, comunque, però il referente politico, l’ambasciatore, diciamo,
delle esigenze di Cosa Nostra, del vertice di Cosa Nostra rimaneva Ciancimino, secondo quello che ha
detto lei. - GIUFFRE’: Questo, su questo… - PM: Ma Ciancimino, per quello che ha
potuto apprendere lei, che interlocutore aveva, cioè qual era poi il terminale
di Ciancimino o l’ulteriore
intermediario? - GIUFFRE’: Ma diciamo che l’interlocutore, il fine ultimo era
sempre, diciamo, il discorso su Andreotti e, se io ho capito
bene, probabilmente ci sia stato anche qualche, io non l’ho visto però,
appuntamento diretto tra Andreotti e Ciancimino da quello che ho
capito… - PM: Ma lei, dice lei, ho capito, io ho capito… - GIUFFRE’: Da
Provenzano. - PM: … da Provenzano? - GIUFFRE’: Esatto.
Cioè questi sono di quei discorsi che io non, su Ciancimino non… l’unica persona
che io potevo parlare su Ciancimino erano, qualche parola
con Pino Lipari e poi con il
Provenzano, poi non ce n’erano
altre, cioè non ho mai fatto altri discorsi su Ciancimino al di fuori del nostro
cerchio ristretto. - PM: E con Pino Lipari o con Provenzano che tipo di discorsi
riguardavano Ciancimino? - GIUFFRE’:
Appositamente perché era l’esponente politico, cioè la persona più in gamba che
era in grado di portare avanti discorsi politici nel nostro interesse,
appositamente legato al Provenzano da 20 anni e più
avevano rapporti da sempre, possiamo dire, da quando era Sindaco se ricordo bene,
Ciancimino mi pare che è stato
Sindaco anche di Palermo, fino a quando diciamo, Sindaco, Consigliere,
Assessore… - PM3: Se ho ben capito lei ha detto di aver sentito di un incontro
tra Ciancimino e Andreotti, ho capito bene? -
GIUFFRE’: Ha capito perfettamente. - PM3: E può ritornare su questo dettaglio
perché… - GIUFFRE’: Cioè signor Procuratore, sono discorsi diciamo, sezioni,
flash che vanno dentro Cosa Nostra e in modo particolare con Provenzano perché veda, quando
Provenzano, cioè sono discorsi,
diciamo che parlando appositamente del contesto politico di allora e mi
permetta… - PM3: Di quando parliamo? - GIUFFRE’: … e non mi viene facile,
saremo sempre attorno agli anni ’90, dottore… - PM3: Anni ’90. - GIUFFRE’: …
saremo, poi… no, ma questo, questo, cioè siamo a, siamo ancora prima tutto stu
discorso degli anni ’90, cioè siamo, ’87, ’88, ‘85… - PM3: Ma se Provenzano parla di (inc.) - PM1:
Anni ’80 quindi. - PM: Anni ’80 non ’90! - GIUFFRE’: No, no, cioè quella era
una parentesi che me ne stavo andando io che ho fatto poco fa sul discorso
delle imprese il discorso delle (inc.) che non… - PM: Quando… - GIUFFRE’: Dopo
che c’è stata, diciamo un pochino, dopo che i corleonesi si sono, in modo
particolare Provenzano, si sono messi nelle
mani Cosa Nostra, diciamo che il Ciancimino essendo una creatura
corleonese, una creatura in modo particolare di Provenzano diciamo che gli hanno
affidato di portare il discorso politico ristretto appositamente di Cosa Nostra
nel gruppo ristretto senza pubblicizzare troppo il discorso onde evitare di
danneggiare il Ciancimino stesso, cioè
Provenzano, signor Procuratore,
aveva un modo di portare avanti le cose nel, diciamo un pochino nel riserbo e
nello stesso tempo le persone sue si salvaguardavano le spalle da eventuali notizie
che potessero uscire e che poi potessero danneggiare il Ciancimino o anche altre persone.
Cioè molte persone uscivano allo scoperto semplicemente quando vi era veramente
di bisogno. Ne è un classico esempio Pino Lipari, per ipotesi, Pino
Lipari è stato all’ombra per
tantissimi tempi, Ciancimino da un lato già era un
pochino diciamo… però in questo discorso strettamente diciamo importante perché
si era più che altro, penso, si avevano notizie di discorsi più a livello
provinciale, correnti, lotte interne a Democrazia Cristiana però niente di più
ad alto livello. Le ripeto che anche lui, a livello personale, ma sempre però
(inc.) questo penso che sia importante, sempre in qualità di ambasciatore, ha
avuto dei contatti con, direttamente con Andreotti, ha avuto dei contatti
all’interno di… cioè con persone che lavoravano in modo particolare nel, nei
Ministeri di Grazia e Giustizia allora mi pare che si chiamavano, cioè quando
erano e io le dico che, e magari certe volte sono discorsi che ci scappavano un
pochino al Provenzano perché non è che era
tanto facile andare a fare discorsi diciamo privati loro, perché son discorsi
prettamente privati tra il Provenzano e il Riina; si presentava sempre
nelle vesti di mandato… - PM3: Il soggetto è Ciancimino? - PM: Ciancimino si presentava come
mandato da… - GIUFFRE’: …si presenta sempre come soggetto mandato. - PM3: Si
presenta a chi, scusi? - GIUFFRE’: A Roma, ad Andreotti e ad altre persone che
eventualmente lui contattava nell’ambito ministeriale perché oltre a un
Sottosegretario che a volte va più di un Ministro, vi sono anche dei funzionari
che a volte parino, che vanno al di sopra dei Sottosegretari, perché bene o
male, vi sono dei funzionari, signor Procuratore, che sono sempre seduti dietro
quella scrivania e sanno un pochino tutta la situazione, per come vanno, delle
conoscenze diciamo più importanti.>);
che egli non era, in sostanza,
in grado di circostanziare tali affermazioni (<PM3: Possiamo
concretizzare due episodi, lei ha detto si presentava come (inc.) ma questo chi
glielo ha detto e quando le è stato detto, se riesce a (inc.) - GIUFFRE’: La
data non è che sia facile, dottore; il discorso viene da discorsi fatti a
livello di Provenzano… - PM3: Provenzano
parla con lei. - GIUFFRE’: Io… - PM3: (inc.) - GIUFFRE’: …io con Provenzano. - PM3: E le riferisce
di questi episodi a cui ha accennato? - GIUFFRE’: Parliamo di queste cose
perché appositamente ci sunnu problemi, signor Procuratore… - PM3: Se può
partire da un discorso concreto in modo da farci capire (inc.) - GIUFFRE’: E
siccome… quando io poco fa le dicevo di una certa diffidenza nel mondo
politico, lui è maestro di questo, cioè hanno avuto sempre… - PM: Chi,
Provenzano? - GIUFFRE’: … Provenzano, una diffidenza nei
confronti delle persone politiche ma da sempre perché appositamente è un
conoscitore abbastanza preparato e con lui, cioè con Provenzano in diverse circostanze
forse anche in presenza di Piddu Madonia, in presenza di
persone di Bagheria, cioè purtroppo la politica, se ne parlava che era una cosa
poco bella però era attuale, di attualità e che vi era di bisogno e che
purtroppo non se ne poteva fare a meno e mi diceva sempre che ci volevano delle
persone di fiducia e che nel momento in cui si allontanavano da noi, cioè in
nostra assenza, si comportassero bene. Mi spiego meglio: cioè portassero
avanti, queste persone di fiducia, quella strategia di cui Cosa Nostra era
portatrice perché spesso poteva anche succedere che si parlava con una persona
però fra i discorsi che si facevano all’interno poi venivano, cioè, annacquati
nei contatti che gli stessi interlocutori nostri facevano con altre e il
discorso diventava… ragion per cui ci volevano degli interlocutori forti che
quando andavano ad intrattenere il dialogo, il rapporto con la persona che
doveva capire, doveva essere un discorso forte di modo che lo inculcavano bene
nella loro mente, cioè e che capissero che, tanto per incominciare lui non era
nessuno ma era semplicemente un ambasciatore che dietro di lui c’aveva chi
c’aceva, come nome, il Riina, Provenzano e poi Commissione e
tutto il resto, provinciale e regionale. Anche per intimorire l’avversario e
farlo preoccupare giustamente dietro le sue spalle.>);
che il Ciancimino era
considerato dal Provenzano il solo in grado di perorare la causa di Cosa Nostra
presso Andreotti (<PM3: (inc.) Ciancimino… - GIUFFRE’: Sto
arrivando: Ciancimino appositamente per
Provenzano è considerata la
persona adatta a potere affrontare direttamente, perché viene dalla scuola
corleonese, viene dalla scuola di Provenzano ed ha la qualità e gli
attributi per potere affrontare questi discorsi. - PM: E quindi fa capire… -
GIUFFRE’: Appositamente mi dice ca Ciancimino è l’unica persona in
grado di portare avanti discorsi direttamente con Andreotti. - PM: Quindi questo è
un discorso… […] PM: Cioè Ciancimino era considerato
l’unico in grado di… Ma io perciò le avevo riferito, perciò le avevo chiesto,
se c’erano degli incontri a livello diretto proprio perché sempre c’è stata nei
vertici di Cosa Nostra la preoccupazione di questo annacquarsi dei discorsi man
mano che passavano attraverso vari (inc.) - GIUFFRE’: Avevano paura ad andare
ad interloquire con una persona di un certo livello che poteva essere Andreotti o altro esponente
politico molto importante e non facevano niente; invece, quando occorreva,
dovevano battere il pugno sul tavolo: si deve fare, punto e basta, due parole.
E ci vuole coraggio pure a fare questo. E siccome il signor Ciancimino viene dalla scuola
corleonese, ha le qualità per affrontare questi discorsi.>);
che, in sostanza, il Ciancimino
era subentrato al Lima nel ruolo di “ambasciatore” di Cosa Nostra presso
l’imputato, con il quale, secondo quanto il dichiarante aveva appreso, si
sarebbe incontrato, in circostanze non specificate e per trattare temi non
precisati (<PM: Che ha delle qualità, senz’altro, però ha il potere in un
certo momento, Ciancimino di rappresentanza,
forse politica no a livello locale, ma a Roma, di poter rappresentare perché
non so se lei ricorda che c’erano stati dei contrasti all’interno dell’ambiente
politico palermitano tra il gruppo Lima e il gruppo di
Ciancimino, quindi in questo
contesto bisogna mettere anche (inc.) - GIUFFRE’: Veda, ne era anche, le cose
vanno nascendo a poco a poco e i ricordi si vanno un pochino, diventano più
vivi, cioè io mi sembra che in altre circostanze ho detto che proprio
Provenzano, diciamo su Lima non era molto contento
del suo operato e come ben vede i due discorsi si vanno, vanno perfettamente a
combaciarsi e cioè, Provenzano aveva già cominciato a
capire che non, Lima era inaffidabile e in
Cosa Nostra vede che succede, spesso si fanno le prove per vedere
l’affidabilità di una persona, ci si dà un incarico ad una persona e… Ma
Provenzano quando dà l’incarico a
Lima di andare a parlare
con Andreotti non lo sa quello che
succede. Controprova: ci manda successivamente un’altra persona per andare a
verificare quello che è successo e su questo anche una terza persona, di modo
che solo così ci si rende conto della veridicità delle risposte che vengono a
dire. Queste sono le così dette prove di Cosa Nostra. - PM3: Mi scusi, solo un
riscontro: lei ha conosciuto personalmente il ruolo di Ciancimino, ecco, io vorrei che
lei entrasse in dettaglio sugli incontri che poi Ciancimino ha avuto con Andreotti, cioè le è stato
riferito che poi effettivamente Ciancimino si sia incontrato con
Andreotti? Questo punto se può
focalizzarlo. - GIUFFRE’: Sì, mi è stato riferito che Andreotti, espressamente si è
incontrato con Andreotti, perché… - PM: Con
Ciancimino… - GIUFFRE’: …
Ciancimino si è incontrato con
Andreotti, c’è un discorso che
si defila, cioè ha una giustificazione in questo, signor Procuratore, perché
proprio Provenzano, le ripeto che non ha
più fiducia in Lima, si comincia… ma lo
sta a dimostrare anche lui, diciamo perché arrivati ad un certo punto anche lui
cerca un pochino di mettersi da parte. Cioè, poi si capisce abbastanza bene.
Cioè e in questa circostanza e per vedere per come vanno le cose cercare di
persuadersi, ma siccome sono abbastanza, ca nuatri usavamo un tempo, fradici,
nel campo politico che a volte non è che sia tanto facile riuscire a capire
quello che dicono o capiamoci quello che pensano, diciamo che Ciancimino essendo Provenzano, cioè la persona di
Provenzano, lo mandano…
giustamente Totò Riina ne è d’accordo perché
ha la funzione ufficiale, di una rappresentanza ufficiale che non è
semplicemente Corleone ma va ben oltre a tutti gli interessi e quelli che sono
rappresentati appositamente dalla Sicilia, cioè non si va a presenta come un
esponente politico, signor Procuratore, si va a presenta come un ambasciatore
di Cosa Nostra da Andreotti.>).
Anche tali dichiarazioni sono
state dal Giuffrè sostanzialmente ribadite nella deposizione resa dinanzi alla
Corte il 16 gennaio 2003, in occasione della quale, come già ricordato, ha, in
particolare, ripetuto di non essere in grado di circostanziare le sue
affermazioni riferendo episodi specifici (<<AVV. COPPI: Questo lo abbiamo
capito, ma io chiedevo se Lei ricordava se Provenzano le abbia mai detto: ho
incontrato Ciancimino, il quale mi ha detto di essersi visto con il senatore
Andreotti e di avere parlato di questo e di quest'altro? Lei mi risponde che
non se lo ricorda, quindi non si ricorda neppure quali possano essere state
richieste specifiche inoltrate al senatore Andreotti tramite Ciancimino? -
GIUFFRE’: No, tramite Ciancimino, questo no, Avvocato.>>).
Se alla intrinseca debolezza
delle, generiche ed anche incerte, indicazioni del Giuffrè si aggiunge che
dalle dichiarazioni del medesimo emerge in modo piuttosto evidente che nel
corso degli anni ’80 si è registrata una sempre più marcata difficoltà di Cosa
Nostra di fronte all’incalzante offensiva delle forze dell’ordine e della
magistratura, offensiva che non è stata alleggerita da alcun intervento
politico teso a rallentarla (tanto da indurre il Riina, alla vigilia delle
elezioni politiche del giugno del 1987, a disporre di abbandonare la D.C. e di
votare per il P.S.I.) e che, anzi, anche a livello politico, aveva visto
iniziative incisivamente pregiudizievoli per la organizzazione mafiosa, davvero
non si comprende come potrebbe attribuirsi al Ciancimino il ruolo di decisivo
mediatore fra il sodalizio criminale ed Andreotti ritagliatogli, alla stregua
di informazioni solo indirette e niente affatto circostanziate, dallo stesso
Giuffrè.
Per di più, sintomatico della
scarsa plausibilità della persistenza dei rapporti fra Cosa Nostra e l’imputato
e, in quest’ambito, del ruolo di intermediario attribuito, dal solo Giuffrè, al
Ciancimino è l’atteggiamento del Lima, i cui intimi legami con Andreotti lo
avrebbero certamente reso edotto della circostanza: secondo quanto riferito dal
Siino, invero, il Lima ebbe addirittura a sospettare la regia del Ciancimino
dietro la ricordata decisione elettorale del Riina (<<PM: Senta, lei ebbe
modo di parlare con Lima di questo impegno di Cosa Nostra per il partito
socialista? Del risultato delle elezioni del 1987? - SIINO A.: Sì, praticamente
parlammo con Lima di questa cosa che
aveva avuto già sentore di questa cosa, e lui pensava che fosse una alzata di
ingegno di Ciancimino. - PM: Cioè? - SIINO A.: Pensava che dietro questo
accordo, ci fosse Ciancimino. - PM: Accordo tra chi, scusi? - SIINO A.: Accordo
tra gli amici, diceva lui, cioè che
significava la mafia, e i socialisti. - PM: Pensava? - SIINO A.: Pensava
che c'era Ciancimino.>>).
A margine delle superiori
considerazioni si deve ricordare, per completezza, che il Lipari, deponendo
nella udienza del 14 marzo 2003, ha minimizzato le relazioni del Ciancimino con
il Riina, il quale lo avrebbe incontrato in una sola occasione e non avrebbe
inteso più avere contatti con lui, riferendo che, al contrario, il Provenzano
aveva in grande considerazione l’uomo politico, tanto da venire preso in giro
per tale legame (<<Io ho escluso questo incontro quando Ciancimino cavalcò
Provenzano per riemergere politicamente e Provenzano sposò questa causa, tant'è
che fu oggetto di sfottò da parte di tutti perché Riina non volle più
incontrare il Ciancimino, lo vide solo una volta e non lo volle più incontrare
per suoi motivi, non gli piacque il comportamento del Ciancimino in
quell'occasione e per quella richiesta specifica che gli aveva fatto.>>).
La indicazione del Lipari trova
una certa qual rispondenza nelle stesse dichiarazioni del Giuffrè, dalle quali
traspare nettamente un rapporto privilegiato fra il Provenzano ed il
Ciancimino, nonché nel complessivo compendio probatorio acquisito, dal quale
non emerge un ruolo svolto dallo stesso Ciancimino in ausilio del gruppo di
comando di Cosa Nostra che, ovviamente, faceva capo al Riina (si consideri che,
come già rimarcato, nella sola occasione in cui si riscontra la indicazione di
un concreto intervento che sarebbe stato attuato dall’imputato in favore di
esponenti “corleonesi” – il trasferimento carcerario del cognato del Riina, Leoluca
Bagarella – non vi è traccia del Ciancimino).
Se le si volesse conferire
valenza probatoria, la affermazione del Lipari costituirebbe una ulteriore
smentita del ruolo di tramite fra Andreotti ed il centro di comando di Cosa
Nostra che sarebbe stato svolto dal Ciancimino.
Ma, anche a prescindere dalla
propalazione del Lipari, alla stregua di una serena e compiuta lettura delle
risultanze del processo, si deve concludere che i rapporti pregressi di
Andreotti con il Ciancimino nulla di significativo, in ogni caso,
aggiungerebbero a quanto già acquisito in relazione all’epoca precedente la
primavera del 1980, mentre, con riferimento al periodo successivo ed alla
frattura fra Cosa Nostra e politica che è andata progressivamente delineandosi,
alla episodica e travagliata collaborazione del predetto con la locale corrente
andreottiana non potrebbe attribuirsi alcuna pregnante conducenza ai fini della
dimostrazione delle relazioni fra l’imputato ed il sodalizio mafioso, così come
deve escludersi che possano, a tale riguardo, essere valorizzate le isolate,
generiche ed anche incerte indicazioni del Giuffrè, il quale, del resto, come
già si è avuto occasione di ricordare, non ha mancato di precisare che i
rapporti fra i mafiosi ed i politici avevano iniziato a deteriorarsi dopo la
morte del Bontate (aprile 1981).
*************************************
4) L’INTERVENTO CHE SAREBBE
STATO POSTO IN ESSERE DALL’ON. LIMA E DAL SEN. ANDREOTTI PER OTTENERE IL
TRASFERIMENTO DI ALCUNI DETENUTI SICILIANI DAL CARCERE DI PIANOSA A QUELLO DI
NOVARA NELL’ANNO 1984.
Come si desume dalle
indicazioni fin qui esaminate, nel periodo successivo alla primavera del 1980 continuano a difettare indicazioni
che possano suffragare il convincimento di una persistente (anche solo apparente)
disponibilità di Andreotti verso i mafiosi.
Tra l’altro, fra la fine del
1983 ed il 1984 si deve registrare un fattivo impegno profuso dal Ministero
degli Esteri, a quell’epoca retto dall’imputato, in vista del conseguimento
della estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta – è superfluo ricordare la
essenziale importanza, nella lotta alla mafia, della collaborazione intrapresa
dal predetto -: al riguardo, dall’esame del carteggio prodotto dalla Difesa ed
ammesso dal Tribunale con la ordinanza del 27 novembre 1995 emergono alcune
indicazioni degne di segnalazione e, particolarmente: a) il contenuto della
nota del 6 dicembre 1983 sottoscritta da Andreotti ed inviata al collega
Ministro di Grazia e Giustizia, sen. Fermo Mino Martinazzoli, con la quale veniva
lamentato che alcune, non formalmente corrette, procedure seguite in vista
delle rogatorie ritardavano la esecuzione delle stesse per la opposizione delle
autorità locali e si sollecitava una migliore cura degli adempimenti necessari;
b) l’impegno profuso in vista del felice e favorevole superamento della
concorrente richiesta di estradizione presentata, per il Buscetta, dagli Stati
Uniti, la cui istanza, benché successiva a quella italiana, avrebbe dovuto, in
astratto, ricevere preferenza in virtù della normativa brasiliana (art. 79,
comma 3, L. 6815), intrattenendo gli Stati Uniti, a differenza dell’Italia, un
trattato di estradizione con il Brasile (si vedano, in particolare, le note del
Ministero degli Affari Esteri datate 30 giugno 1984 e 3 luglio 1984).
E’ proprio nel richiamato arco
temporale che si iscrive l’episodio in trattazione: pure per esso si fa rinvio,
per evitare inutili ripetizioni, all’ampio resoconto, sopra riportato, delle
considerazioni del Tribunale e delle deduzioni dei PM appellanti, che ne
ricostruiscono i dettagli in modo che, salvo quanto si preciserà, può definirsi
compiuto.
Il primo tema che viene in
considerazione è quello della attendibilità personale del collaboratore di
giustizia Gaetano Costa, unica fonte probatoria addotta dalla Accusa, le cui
prime dichiarazioni, a differenza di quelle del Marino Mannoia e del Buscetta,
sono state rese quando la inchiesta giudiziaria a carico dell’imputato era
ormai ben avviata ed i temi della stessa notori.
Secondo quanto già precisato a
proposito della peculiarità del caso Andreotti, dunque, le affermazioni del
Costa devono essere valutate con particolare rigore e nel verificare la
attendibilità personale del medesimo non ci si può accontentare di semplici e
stereotipate considerazioni legate a generici, positivi apprezzamenti
concernenti la coerenza, la ricchezza di particolari, il contenuto
autoaccusatorio di molte indicazioni, il disinteresse.
Per quel che riguarda, in
particolare, il fondamentale requisito del disinteresse, lo stesso, alla
stregua di quello che è stato ampiamente illustrato nelle premesse
introduttive, non può essere riconosciuto sulla scorta di un giudizio fondato
su (inesistenti) rapporti personali fra il dichiarante e l’imputato, non
potendo la relativa valutazione trascurare la possibilità di un condizionamento
esercitato dalla volontà di compiacere gli inquirenti fornendo indicazioni
utili ad una inchiesta alla quale, come era palese, era annessa una
spiccatissima importanza.
E’ intuitivo, in particolare,
che deve potersi categoricamente escludere la eventualità che il Costa, in
cerca di notorietà e benemerenze, si sia inventato anche soltanto parte del
proprio racconto, magari proprio quella che accennava all’imputato.
Ora, sotto questo profilo non
si dispone di elementi di valutazione particolarmente pregnanti e, tuttavia,
può riconoscersi che militi, in qualche modo, in favore della affidabilità del
Costa la misura delle sue dichiarazioni a carico dell’imputato, il quale
risulta chiamato in causa in modo assai sommesso, più che altro quale
riferimento del Lima, che, secondo quanto sarebbe stato confidato al
dichiarante dal Bagarella, si stava adoperando per procurare il trasferimento
dall’indesiderato carcere di Pianosa.
La notazione, che - si può
ammettere - non è particolarmente incisiva, consente, però, ad avviso della
Corte, di non fermare la indagine emettendo un reciso e categorico giudizio
negativo in merito alla dimostrazione della attendibilità personale del Costa;
va da sé, però, che il riscontro esterno deve essere dotato di spiccata
efficienza probatoria.
Volendo dare credito al Costa,
risulterebbe riscontrata, fino all’epoca della vicenda (fine 1983/inizio 1984)
da lui narrata, la fondatezza della tesi qui sostenuta, che esclude che dopo la
primavera del 1980 l’imputato abbia proseguito i suoi amichevoli e rapporti con
alcuni esponenti di Cosa Nostra ovvero che li abbia, in seguito, coltivati con
i “corleonesi”: come riconosciuto dagli stessi PM appellanti, non a caso il
Bagarella, nel rivelare al Costa i suoi piani, usò inizialmente parole
dispregiative nei confronti di Andreotti (appellato “il gobbo”) e la
circostanza costituisce forte indicazione che conferma che fino a quel momento
la pregressa disponibilità dell’imputato non si era manifestata nei confronti
dei “corleonesi”, nuovi ed incontrastati dominatori della organizzazione
mafiosa (singolarmente contraddittorio, peraltro, è l’argomentare dei PM
appellanti, i quali non hanno mancato di sostenere, da una parte, che il
Bagarella era certo di poter fare pieno affidamento su Andreotti e, dall’altra,
che lo stesso Bagarella inizialmente diffidava di quest’ultimo a causa delle
pregressa vicinanza del medesimo con la fazione rivale di Cosa Nostra).
Esplicita, conforme indicazione
proviene, del resto, dallo stesso Costa, il quale ha avuto modo di precisare
reiteratamente che <<… quel periodo loro non... i corleonesi, in
particolare, non vedevano di buon occhio Andreotti; non lo vedevano perché lo
sapevano vicino alla "famiglia" Bontade. […] … sì, è perché, in
pratica, nell'ottica dei corleonesi... e loro lo sapevano vicino alla
formazione avversa a loro... […] … non era... non era ben visto dai corleonesi
il Senatore Andreotti, perché lo sapevano...>>.
Nel vagliare le risultanze
relative all’episodio in trattazione il Tribunale sembra aver supportato il suo
giudizio finale negativo con una motivazione complessivamente incongrua: ha,
infatti, valutato senza particolare approfondimento la sussistenza dei
riscontri oggettivi alle dichiarazioni del Costa, trascurando ogni possibile
obiezione in merito, per poi recuperare il giusto rigore e concludere che non
erano state acquisite conferme dell’effettivo intervento dell’imputato volto ad
ottenere il trasferimento dal carcere di Pianosa a quello di Novara dei detenuti
siciliani.
In particolare, i primi giudici
hanno ritenuto di individuare un esaustivo riscontro alle parole del Costa
nelle dichiarazioni del teste dr. Salvatore Cirignotta, direttore dell’Ufficio
Centrale detenuti e trattamento penitenziario del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero di Grazia e Giustizia,
dichiarazioni dalle quali hanno tratto il convincimento della “evidente” ed
“assoluta” anomalia del provvedimento, comunicato con il fonogramma trasmesso
il 3 febbraio 1984, con cui, senza alcuna indicazione di ragioni giustificative
ed in carenza di qualsiasi atto presupposto, venne disposto nella circostanza
il trasferimento dei detenuti (fra i quali gli stessi Bagarella e Costa).
Sennonché, la conclusione
appare troppo categorica e frutto di una lettura piuttosto approssimativa delle
dichiarazioni del Cirignotta, che significativamente sono state semplicemente
riassunte nella appellata sentenza, in contrasto con il consueto metodo
espositivo, che ha quasi sempre fatto seguire o precedere la illustrazione
sintetica delle deposizioni dalla trascrizione testuale dei relativi stralci
delle stesse.
Occorre, allora, rivisitare la
deposizione del dr. Cirignotta con l’opportuna trascrizione testuale dei passi
richiamati.
Il teste non è stato,
innanzitutto, in grado di confermare il racconto del Costa nella parte in cui
il medesimo aveva riferito che al suo ingresso nel carcere di Pianosa, grazie
ad un intervento del Bagarella, era stato rinchiuso nella stessa cella in cui
era stato internato quest’ultimo ed aveva evitato l’isolamento: pur avvertendo
che la documentazione era frammentaria, il teste ha fornito indicazioni,
semmai, contrarie (<<PM: […] Risulta che abbiano... siano stati nella
stessa cella, nel periodo iniziale dell'arrivo del Costa nel reclusorio di
Pianosa? - CIRIGNOTTA: I dati relativi a questo periodo dell'istituto di
Pianosa non sono ricavabili perchè il... cioè non sono ricavabili con
precisione perchè dopo che per un certo periodo, parla poi della fine degli anni
'80, le sezioni di massima sicurezza dopo l'abolizione dell'art. 90
dell'ordinamento penitenziario furono smantellate, passarono da locale ad altro
e in parte si sono rovinate, comunque non si è potuto accertare, attraverso
le richieste che sono state fatte all'istituto di Pianosa, se i due fossero
nel, nella stessa cella, anzi risulta che siano stati in padiglioni, in
padiglioni diversi. - PM: Cioè questo risulta documentalmente oppure risulta...
- CIRIGNOTTA: Si, questo risulta documentalmente. - PM: E relativamente
alla permanenza nella stessa cella, per periodi più o meno brevi risulta
qualcosa o non si è stati in grado di poterlo accertare perchè manca quella
documentazione? - CIRIGNOTTA: Non risulta però, ripeto, la documentazione è
frammentaria, nel senso che per un certo periodo, mentre il Bagarella risulta
assegnato alla sezione III^ ed altro, il Costa risulta assegnato ad un'altra
sezione, però ci potrebbero essere stati non so, degli spostamenti occasionali
per determinati motivi, dico.... - PM: Quindi diciamo che è un accertamento che
non si è potuto fare. - CIRIGNOTTA: Ecco, diciamo, che non è, non è che
risulti positivamente che non sono stati nella stesa cella, non risulta invece,
appunto, che lo siano stati. […] PM: Non... le pongo la domanda, anche se
presumo già quale sarà la risposta. Non siete in grado, per i motivi che lei ha
evidenziato, di dire se al primo arrivo a Pianosa il Costa venne sottoposto a
questo regime di osservazione in, in cella singola oppure se venne posto in
cella insieme a Leoluca Bagarella? - CIRIGNOTTA: No, questo no, però debbo dire
che questa disposizione veniva osservata anche, diciamo, non dico, cioè non
tutte le volte che un istituto, che in quell'istituto, in altri istituti
proveniva dall'esterno, perchè a volte il detenuto si allontanava per giustizia
od altro, per brevi periodi, quindi magari rientrava dopo un mese, trattandosi
di detenuto.>> - le sottolineature solo dell’estensore -).
Venendo, poi, alla ritenuta,
“assoluta anomalia” del provvedimento di trasferimento dei detenuti in
questione, lo stesso dr. Cirignotta, nel prospettarla, si è subito corretto,
precisando che lo stesso, piuttosto che anomalo, dovesse considerarsi “raro” ed
avvertendo, quindi, che non poteva escludersi che il presupposto (non esplicitato)
del provvedimento medesimo, di cui non era stata rinvenuta traccia formale,
dovesse individuarsi in segnalazioni meramente verbali: <<PM: E... lei ha
cercato in base alla richiesta che le era stata formulata in corso di indagini
preliminari, di ricostruire, sulla base degli atti, quali fossero, anche sulla
base degli atti riguardanti i singoli detenuti, quei 12, quali fossero stati i
motivi che determinarono quel
trasferimento? E se si, che esito ha avuto questa indagine. - CIRIGNOTTA: Si,
debbo dire, debbo premettere che questo fonogramma, diciamo, nella sua, nel
suo testo risulta abbastanza anomalo e raro, anomalo dico, più che anomalo,
raro, nel senso che normalmente quasi tutte le disposizioni fanno
riferimento a qualcosa, cioè perchè serva da motivazione e da giustificazione
dell'atto amministrativo, oltre che poi questa è una prassi di ogni pubblica
amministrazione, che il riferimento serve a ben catalogare poi l'atto stesso
nella consecutività degli atti con cui... da cui, da cui dipende e da per i
quali poi... e gli altri per cui deve costituire presupposto futuro. Quindi
effettivamente io posso dire che in tutta la mia esperienza presso il
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ho visto pochissimi atti,
questo e... non ne ricordo altri, ma ve ne potrebbero essere pochissimi che non
portano alcun tipo di riferimento... che diventi poi la ragione, diciamo, e la
motivazione stessa dell'atto. E da questo abbiamo allora cercato di vedere
effettivamente se fosse una dimenticanza, una... un fonogramma fatto in fretta
o per altro, per vedere se vi fossero invece, vi fosse agli atti una richiesta
che giustificasse questo. Debbo dire che nè nei fascicoli cosiddetti
complessivi, cioè quelli che trattano pratiche riguardanti o gli istituti nel
loro complesso o aspetti di un istituto, non so, ordine, disciplina
e...detenuti politici, etc, e sia nei fascicoli dei singoli detenuti
interessati da questo, da questi provvedimenti E non si è stati in grado di rintracciare un
atto che potesse costituire il presupposto logico di questo, di questo
movimento. Dall'esame complessivo, però, della situazione di quegli anni, vi
è da dire che... era un periodo in cui il terrorismo era estremamente attivo e
quindi molti atti potrebbero trovare il presupposto in segnalazioni riservate,
anche verbali, da, da organi che all'epoca si interessavano di... di terrorismo
ed anche di criminalità organizzata, perchè poi su questi trasferimenti per
esempio vi è un ampio intervento dell'allora consigliere istruttore di
Palermo.>> (le sottolineature sono dell’estensore).
Del resto, deve escludersi che
il provvedimento, che è stato eseguito in modo assolutamente rituale, sia
intervenuto, in maniera sospetta, in una situazione carceraria assolutamente
tranquilla che non lo giustificasse minimamente: al contrario, lo stesso
collaboratore Costa ha riferito di una situazione di fermento (mantenuta nei
limiti di uno “sciopero della fame”) che poco prima si era verificata nel
carcere di Pianosa ed il dr. Cirignotta ha dichiarato che in proposito era
stata rinvenuta una relazione di servizio del 30 dicembre 1983, dalla quale
risultava che un brigadiere degli agenti di custodia aveva interloquito in
merito a detta situazione, che vedeva coinvolti svariati detenuti tra i quali
il medesimo Costa, proprio con Leoluca Bagarella, Santo Mazzei e Gaetano
Quartararo (<<PM: Ancora un'altra domanda. Le risulta che a cavallo delle
festività natalizie del 1983 taluni
detenuti, anche di origine siciliana, intrapresero uno sciopero della fame o
qualcosa che poteva essere qualificato sciopero della fame, come rifiuto del
vitto proveniente dall'amministrazione penitenziaria. - CIRIGNOTTA: Si, questo
risulta documentalmente, vediamo un attimo. Si, risulta, risulta anche da
precise relazioni di servizio, ad esempio... - PM: Che data.. - CIRIGNOTTA: Vi
è una relazione di servizio tra gli atti potuti recuperare, del 30/12/1983 in
cui il... il brigadiere allora degli agenti di custodia, in servizio presso il
padiglione A, III^ sezione, recatosi lì per fare eseguire le pulizie nelle
celle dei detenuti e... constatava che i detenuti della cella 8, che in quel
momento erano Bagarella Leoluca, Mazzei Santo e Quartararo Gaetano, gli
dicevano, appunto, che intraprendevano lo sciopero della fame come rifiuto del
vitto dell'amministrazione e quindi ponevano il cibo stesso fuori delle celle e
si rifiutavano di, di ritirarlo. Dagli stessi atti si desume che questa
manifestazione coinvolgeva altri, altri detenuti: Marano, Missu, Gritti ed
altri, compreso il Costa. - PM: Caponnetto. - CIRIGNOTTA: Caponnetto. E...
siccome la situazione non era delle migliori, si verificavano delle rotazioni
continue, di detenuti da un istituto all'altro, dalle sezioni differen... nelle
varie sezioni differenziate per assicurare... appunto, un certo ordine e i
rischi che vengono normalmente da una, da una permanenza accentuata e lunga di
detenuti nello stesso istituto. Quindi vi erano delle, delle turnazioni...
così, delle rotazioni, da un istituto all'altro di gruppi, di gruppi di
detenuti. Ripeto. - PM: Mi scusi, dalla risposta che ha fin qui fornito, per
quello che riguarda gli interventi del consigliere Caponnetto, è stato in grado
di ricostruirli perchè ha trovato traccia documentale o perchè ne ha ricordo
personale o qualcuno glielo ha detto? - CIRIGNOTTA: No, no, no, si tratta di,
di... di rilevazioni dagli atti d'ufficio. - PM: Quindi quando ci sono stato
gli interventi del consigliere Caponnetto avete avuto modo di rilevarlo dagli
atti d'ufficio. - CIRIGNOTTA: Si, si, no, il mio riferimento al consigliere
Caponnetto era esclusivamente sul, sul punto specifico che talora questa
necessità anche di rotazioni ed a gruppi, era... - PM: Provenivano. -
CIRIGNOTTA: Proveniva, dicevo, o da organi investigativi di un certo livello e
talora anche dal... dalle autorità, da determinate autorità giudiziarie
impegnate sul fronte del terrorismo, sul fronte della mafia. Per esempio su
questo punto e... agli atti, un grosso spostamento del... della fine dell'84,
dell'85 nell'Istituto di Ariano Irpino, dove c'era pure una sezione
differenziata, dove espressamente il carteggio fa riferimento ad un accordo
intervenuto col consigliere Caponnetto. Debbo dire, tornando al fonogramma del
3 Febbraio '84 che comunque la prassi dei nullaosta fu... diciamo, il fonogramma
ebbe un esito normale e legittimo, nel senso che l'istituto di Pianosa, quando
lo ricevette, immediatamente chiese i nullaosta. Tanto è vero che nella data
del, del giorno successivo, l'ufficio prima riceveva una... una... telefonata,
ricevuta dall'allora direttore penitenziario... dottor Battigaglia, in
servizio, dottor Battigaglia Benito, attualmente in servizio presso l'ufficio
della Giustizia Minorile, all'epoca in servizio presso l'Ufficio Detenuti, da
parte del consigliere Caponnetto, che, con cui veniva chiesto immediatamente la
sospensione di quel trasferimento a Novara per motivi che, evidentemente sono
stati esposti a voce, per il detenuto Saitta Salvatore. Di questo c'è relazione
di servizio scritto, che uno dei detenuti indicati in quel fonogramma del 3
Febbraio e.... e tanto è vero che poi con provvedimento successivo, con
provvedimento successivo del 4 Febbraio, l'ufficio revocava il trasferimento
per il Saitta, però.>>).
Degne di nota sono, altresì, le
seguenti precisazioni che il dr. Cirignotta ha fornito in sede di controesame,
con le quali il medesimo non ha escluso che il trasferimento dei detenuti fosse
stato disposto su iniziativa del dr. Giovanni Selis (che aveva sottoscritto il
relativo fonogramma trasmesso il 3 febbraio 1984): <<BONGIORNO G.:
Consigliere, lei può escludere che sia stato lo stesso dottor Selis a chiedere
il trasferimento? - CIRIGNOTTA: In che senso a chiedere, a chiedere a chi? -
BONGIORNO G.: A disporre questo trasferimento per iniziativa stessa del dottor
Selis. - CIRIGNOTTA: No, naturalmente. - BONGIORNO G.: Per una direttiva volta
a creare una rotazione tra istituti? - CIRIGNOTTA: Si, potrebbe essere, dico
che... ho detto che non, non risulta il motivo, quindi qualsiasi può essere. -
BONGIORNO G.: Infatti, le faccio questa domanda perchè lei ha già reso alcune
dichiarazioni al PM e le leggo esattamente la data, le indico la data e cioè in
data 14 ottobre '94 e proprio con riferimento al dottor Selis lei dice: non
posso escludere che il trasferimento sia stato dato in conseguenza di direttive
di carattere generale, di cui potrebbe esserci traccia in altri atti del
dipartimento. Per esempio, se in quel periodo vi fosse stata una direttiva
volta a creare una rotazione tra istituti di detenuti pericolosi o appartenenti
a tipi particolari di criminalità organizzata, sarebbe stato possibile che il
dottor Selis, o taluno degli altri magistrati abbia potuto discrezionalmente
ritenere l'opportunità di tale trasferimento. Cioè lei fa riferimento ad una
possibile iniziativa autonoma del dottor Selis, inquadrata nell'ambito di quei
provvedimenti di rotazione di cui parlava prima. Lo conferma? - CIRIGNOTTA: Si,
può essere, però mi corre l'obbligo fare una precisazione, che la rotazione si
fa anche autonomamente, voglio dire, senza bisogno che venga sollec... si
poteva fare come la si può fare ora, autonomamente senza che venga sollecitata
da nessuno, però normalmente poi ci sono dei criteri o delle, come vorrei dire,
delle indicazioni o dall'istituto o da qualcuno per l'individuazione dei gruppi
da far ruotare. Evidentemente se la rotazione deve avere un senso, deve
riguardare dei detenuti che in un certo senso, in quell'istituto si comincia a
vedere che danno fastidio e quindi bisogna un pò sradicarli e portarli fuori.
Ora può darsi pure che il dottor Selis abbia fatto una telefonata informale
all'isola di Pianosa e dire mi date un pò di nomi da trasferire, però voglio
dire queste sono solo congetture.>>.
Il dr. Cirignotta, ancora, ha
precisato di aver informalmente richiesto notizie sulla vicenda al brigadiere
degli agenti di custodia Osvaldo Mirra, il quale, come consuetudine, aveva
siglato il provvedimento in questione essendo stato l’operatore che lo aveva
materialmente predisposto: il Mirra, anche per via del tempo trascorso, non era
stato in grado di riferirgli nulla in ordine alle ragioni del provvedimento
(<<PM: Comunque purtroppo non può essere sentito. E... io vedo su questo
fonogramma in alto a sinistra un Mirra con 2 Febbraio '84. Sarebbe in grado di
chiarirci a che cosa si riferisce quest'annotazione? - CIRIGNOTTA: Si, per
consuetudine sul, sul... sull'estremità in alto a destra viene apposta la
sigla, la firma per esteso dell'operatore che predispone materialmente il
provvedimento e la data in cui lo predispone. Mirra corrisponde a...
attualmente ispettore di Polizia Penitenziaria, all'epoca appartenente al corpo
degli agenti di custodia, non posso essere preciso sul grado che rivestisse
all'epoca, comunque operatore in servizio presso l'Ufficio Centrale Detenuti,
che è colui che ha predisposto, appunto, il provvedimento, materialmente. -
PRESIDENTE: E come si chiama, quindi? - CIRIGNOTTA: Mirra. - PRESIDENTE: Mirra
come? - CIRIGNOTTA: Un secondo solo, Presidente. Mirra Osvaldo e all'epoca era
brigadiere, credo, brigadiere del corpo degli agenti di custodia. - PM:
Consigliere, lei... - CIRIGNOTTA: Ed è tuttora in servizio presso il
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, però ad altro ufficio. - PM:
Nell'ambito delle sue responsabilità, ha avuto modo di sentire, di interpellare
l'allora brigadiere Mirra, per chiedergli se ricorda i motivi per cui fu
disposto il trasferimento di quei detenuti e se si, che risposta ha avuto? -
CIRIGNOTTA: Si, richiesto di questo durante le indagini preliminari e...
allorchè venivano richieste queste. - PM: Informazioni. - CIRIGNOTTA: Queste
informazioni, ebbi modo, ripeto, poi lavorando nello stesso stabile, di... di
ascoltare, di, di farmi venire in ufficio il Mirra, a cui sottoposi anche in
visione il fonogramma in questione e il Mirra mi riferì, dato il tempo
trascorso, di non essere assolutamente in grado di poter ricordare quale fosse
la ragione del provvedimento... A... come dire, se può essere utile, debbo dire
che all'epoca si facevano circa 70, 80, 100, 150 provvedimenti al giorno; oggi
evadiamo solo nell'Ufficio Detenuti circa 700 richieste fonografiche al giorno,
in un modo o nell'altro, quindi... non sta a me giudicare quello che dice il
Mirra, ma può essere utile come dato obiettivo.>>).
Dato anche il tempo trascorso,
alla negativa, informale indicazione del Mirra, che cooperò direttamente alla
adozione del provvedimento, non può conferirsi una valenza esaustiva: essa,
però, concorre, in qualche modo, ad escludere una manifesta anomalia del
provvedimento, giacché diversamente il predetto avrebbe ragionevolmente serbato
memoria di un trasferimento così massiccio disposto in modo totalmente
ingiustificato da un funzionario che aveva appena assunto l’Ufficio e, in
ipotesi, su pressioni esterne che nulla avevano a che fare con la regolare
gestione dei detenuti.
In sede di controesame il dr.
Cirignotta è tornato a parlare di una situazione anomala, con riferimento,
però, non alla sostanza ed alle ragioni del provvedimento, ma, piuttosto, alla
formulazione del fonogramma con cui venne disposto il trasferimento dei
detenuti (<<BONGIORNO G.: D'accordo. E... ha fatto riferimento, sempre
rispondendo alle domande del PM, della mancanza di una documentazione idonea un
pò a giustificare questo trasferimento, etc, io e lei pure ha detto che in parte
è anomalo il fonogramma, etc. Io però le chiedo questo, la mancanza di
documentazione può essere riconducibile al fatto che i provvedimenti talvolta
vengono assunti in base a segnalazioni verbali? - CIRIGNOTTA: Si, si,
vengono... voglio dire... da molto tempo, questo può avvenire solo in momenti
di emergenza naturalmente, non nella, non nella consueta... non nella consueta
vita della pubblica amministrazione, dico, per motivi riservatissimi o da altri
poteva capitare, non so, una segnalazione del generale Dalla Chiesa o da altri,
etc, anche se debbo dire è prassi costante per ciascuno, di ciascuno operatore
per tutelarsi, una cosa che mi hanno insegnato subito, che normalmente delle
conversazioni telefoniche o altro, delle segnalazioni etc, si fa, ci si faccia
comunque un'annotazione personale, riservata, che va al fascicolo, con:
ricevuto telefonata da tizio e caio oppure... e anche a memoria propria, ecco.
- BONGIORNO G.: Si e le ho fatto questa domanda, in parte la sua risposta mi
sembra coincidente, perchè lei nelle dichiarazioni alle quali ho fatto
riferimento prima, ha proprio giustificato questa mancanza di documentazione
affermando: non può escludersi che l'assenza di una documentazione concernente
le motivazioni del trasferimento di quei detenuti dal carcere di Pianosa, sia
riconducibile al fatto che, nella prassi, provvedimenti di questa
amministrazione vengono assunti in base a necessità operative o a segnalazioni
verbali da parte dell'Autorità Giudiziaria, di Organi Investigativi che
rappresentano ragioni di opportunità valide o per valutazioni autonome
dell'amministrazione dettate da finalità istituzionali. Cioè lei fa riferimento
a una prassi e quindi non ritiene anomala la mancanza di documentazione da
quello che io leggo qui. - CIRIGNOTTA: No, cioè dico che questo si può
verificare e comunque è un fenomeno rarissimo e anche quando si dovesse
verificare, nella formulazione degli atti c'è sempre un riferimento ad una
esigenza. Normalmente c'è un, un riferimento ad un'esigenza, come segnalato informalmente
oppure a seguito... cioè, anche se in modo vago c'è comunque un riferimento,
quindi questa prassi io la confermo. - BONGIORNO G.: Ah, la conferma. -
CIRIGNOTTA: Nel senso che si può, si può arrivare anche ad una, come vorrei
dire, ad una segnalazione che per riservatezza da parte di qualche AG o di
organo investigativo, per detenuti di particolare spessore, non si voglia
scrivere; però normalmente poi o con una piccola notazione oppure con un
riferimento, pur vago nell'atto amministrativo, c'è. Quindi, vorrei come
dire... - BONGIORNO G.: Lei conferma la dichiarazione che le ho detto e la
integra in questo modo. - CIRIGNOTTA: Si, la confermo, dico che resta però
anomala la formulazione del fonogramma. - BONGIORNO G.: Del fonogramma. -
CIRIGNOTTA: Un fonogramma così secco, senza che vi sia un richiamo a qualche
cosa. Veda anche in ufficio quando si parla di turnazione è vero, però si dice
per l'esigenza di turnare, etc, etc, oppure per motivi di sicurezza connessi
alla lunga permanenza, disponesi. Cioè non è che il fonogramma deve fare
riferimento per forza ad un input di qualcuno, perchè può essere una
determinazione autonoma, però normalmente, e per ricordo e per dare una
giustificazione, il provvedimento fonogramma perchè poi è il provvedimento stesso,
diciamo, unito alla comunicazione, il fonogramma porta un qualche accenno a
qualche cosa che un domani possa far capire da dove è nato l'atto.>>).
Ora, deve essere evidenziato:
a) che, tranne il Misso ed il Gritti, tutti gli altri detenuti citati dal dr.
Cirignotta come coinvolti nella protesta verificatasi nel carcere di Pianosa
alla fine del 1983 – circa un mese prima del provvedimento incriminato - sono
stati interessati dal trasferimento e che, in particolare, sono stati tradotti
tutti gli interlocutori (Bagarella, Quartararo e Mazzei) che comunicarono al
non meglio identificato brigadiere la attuazione della protesta; b) che, nei
fatti, sussisteva nel carcere di Pianosa una situazione di fermento
virtualmente sufficiente a consigliare il trasferimento di alcuni detenuti che
apparivano essere stati, in qualche modo, promotori di una protesta
suscettibile, in futuro, di degenerare in iniziative più preoccupanti.
Date le descritte, oggettive
premesse, non si può non rilevare, quanto alla concreta formulazione del
fonogramma che dispose il trasferimento, che nella ipotesi in cui lo stesso
fosse stato emanato con la consapevolezza che la adozione del trasferimento
medesimo fosse ingiustificata e determinata semplicemente da un irrituale
impulso politico, non sarebbe stato affatto difficile motivarlo con un
semplice, per quanto strumentale, accenno alla descritta situazione di
fermento: così si può ragionevolmente pensare che avrebbe agito chi, cosciente
della illiceità della sua condotta, avesse avvertito la comprensibile esigenza
di mettersi al riparo dal possibile sospetto di aver agevolato pericolosi
mafiosi.
In ogni caso, alla stregua del
concreto contesto dei fatti e delle riportate indicazioni del dr. Cirignotta, è
difficile concludere senz’altro che il trasferimento in questione da un carcere
di massima sicurezza ad un altro carcere di massima sicurezza sia stato del
tutto privo di giustificazione e dettato da mere sollecitazioni politiche: non
appare, dunque, appropriato parlare di evidente ed assoluta anomalia e quanto
meno problematica è la possibilità di desumere dalle dichiarazioni del
Cirignotta, che descrivono una situazione piuttosto fluida, un sicuro riscontro
alla narrazione del Costa.
Tutto ciò senza dire che non si
comprende la ragione per cui l’ipotetico, illecito intento di favorire il
Bagarella sia stato attuato con il massiccio trasferimento di un folto gruppo
di detenuti siciliani, non tutti appartenenti a Cosa Nostra.
Un ulteriore, possibile
riscontro alle dichiarazioni del Costa avrebbe potuto essere acquisito con
riferimento alla affermata disposizione di far votare a Messina per i candidati
della corrente andreottiana, che il collaboratore, dopo la esecuzione del
trasferimento, su impulso del Bagarella, avrebbe trasmesso al suo referente
all’esterno, Domenico Cavò, che era uno dei responsabili della “famiglia”
mafiosa di comune appartenenza.
A parte la assoluta genericità
delle indicazioni de quibus, che il Tribunale ha giustificato osservando
che la stessa poteva spiegarsi con la limitata cultura politica del
collaboratore e con il lungo tempo trascorso, in merito non risulta acquisito
alcun elemento atto a confermare che, in seguito alla vicenda in questione, si
svolsero in Messina elezioni in occasione delle quali esponenti mafiosi si
impegnarono a favore di candidati andreottiani, ovvero che questi ultimi ottennero un effettivo incremento dei loro
suffragi (si deve riconoscere che quest’ultima circostanza non sarebbe stata di
agevole verifica, posto che si deve fortemente dubitare di un incisiva capacità
della mafia di condizionare significativamente l’esito delle elezioni).
La disamina degli elementi
oggettivi va completata con la valutazione di due considerazioni, fondate,
comunque, sulle dichiarazioni del Costa, formulate dai primi giudici,
considerazioni che, con particolare inclinazione verso le ragioni della Accusa,
potrebbero, in astratto, assimilarsi a riscontri di tipo logico.
Secondo la prima osservazione,
il Bagarella, che aveva distolto il Costa dalla organizzazione di una rivolta,
non poteva essere interessato ad evitare tale eventualità se non per impedire
che essa potesse pregiudicare le manovre in atto, volte a perseguire il suo
trasferimento in un altro carcere: la argomentazione desta qualche perplessità,
posto che non si comprende perché una situazione di fermento non potesse, al
contrario, agevolare il trasferimento, apprestando, in qualche modo, una
giustificazione all’allontanamento dal carcere di Pianosa di possibili
sobillatori.
Con la seconda osservazione è stato
considerato che se quella del Bagarella fosse stata una mera millanteria egli
ben presto avrebbe visto incrinarsi la sua credibilità ed anche i suoi rapporti
con il Costa: la argomentazione appare artificiosa, non comprendendosi il
motivo per il quale, nel caso in cui il trasferimento prospettato non fosse
seguito, il Costa avrebbe dovuto ritenere il Bagarella un millantatore –
costui, del resto, avrebbe ben potuto addebitare l’esito non positivo della
vicenda al mancato adempimento delle promesse di interessamento di cui, a suo
dire, gli era pervenuta notizia -.
Ma, volendo accantonare tutte
quante le rassegnate obiezioni e superare il problema delle conferme esterne
riguardanti il carattere oggettivamente ingiustificato del trasferimento e la
sua scaturigine da sollecitazioni estranee alla amministrazione penitenziaria,
occorre occuparsi dei riscontri individualizzanti, atti a comprovare
l’effettivo coinvolgimento dell’imputato nella vicenda ed il suo concreto
attivarsi per ottenere il trasferimento dei detenuti.
In merito, come è stato a suo
tempo ricordato, i PM appellanti censurano il negativo giudizio del Tribunale
lamentando, come di consueto, che era stata del tutto omessa la valutazione
globale di tutti gli altri fatti che confermavano la connessione fra l’imputato
e Cosa Nostra e che, in sostanza, era stato preteso, più che un riscontro, una
prova piena ed autonoma del fatto.
Alla prima obiezione si può
brevemente replicare richiamando quanto già osservato circa la cautela con la
quale, nel caso di specie, attingere dal semplice contesto conferme alle
dichiarazioni dei collaboratori. Inoltre, devono essere richiamati i numerosi
elementi che comprovano la impossibilità di scorgere una continuità fra i
comportamenti pregressi, già considerati, e quello, presunto, in esame,
elementi che prendono le mosse dalla ricordata indicazione negativa del Marino
Mannoia (secondo cui Andreotti non era stato con i “corleonesi” disponibile
come lo era stato prima) e che si snodano attraverso gli episodi e gli apporti
già evidenziati, ai quali, da ultimo, si è aggiunto quello desumibile dalle
stesse affermazioni del Costa. Una lettura non “decontestualizzata” finisce,
dunque, con lo smentire l’assunto accusatorio.
La seconda obiezione non può
essere condivisa ed appare frutto di una valutazione troppo frettolosa, che
tradisce una cultura investigativa restia perfino a concepire un
approfondimento che vada al di là dei primi, apparenti riscontri alle
rivelazioni dei collaboratori di giustizia.
Contrariamente a quanto
dedotto, invero, non mancavano, in astratto, margini di approfondimento della
inchiesta, con particolare riferimento alle eventuali modalità ed alle
eventuali relazioni a mezzo delle quali l’imputato potesse aver ottenuto il
provvedimento incriminato a firma dal defunto dr. Selis: ci si rende conto che,
dato il tempo trascorso, una indagine del genere non era affatto agevole, e,
tuttavia, ciò non può tradursi nella obliterazione della esigenza di acquisire,
comunque, i necessari riscontri individualizzanti, dalla cui carenza devono
trarsi le inevitabili conseguenze.
Né è possibile definire prove
autonome del fatto elementi, in sé, idonei semplicemente a corroborare,
individualizzandola, una indicazione accusatoria largamente insufficiente,
quale è quella costituita dalla propalazione di un collaboratore di giustizia
che, in buona sostanza, ha riferito di una rivelazione, quanto mai vaga nei
confronti dell’imputato (Lima si stava interessando per ottenere il
trasferimento e dietro di lui c’era Andreotti), fattagli da un terzo
(Bagarella) sulla scorta di quanto quest’ultimo, a sua volta, aveva appreso da
una fonte che il dichiarante non è stato in grado di precisare (<<AVV.
COPPI: ha anche detto che Bagarella le avrebbe detto di lasciar perdere perché alla
sorte dei detenuti siciliani erano interessati, o meglio, era interessato
l'Onorevole Lima e che, dietro l'Onorevole Lima, c'era il Senatore Andreotti.
Lei ha chiesto a Bagarella da chi avesse appreso tutte queste notizie? - COSTA
G.: no, io mi limitai solo a dirgli, in pratica, che era un ingenuo se credeva
a queste cose, inizialmente, poi lui mi disse... - AVV. COPPI: aspetti,
aspetti! - COSTA G.: ... mi assicurò... - AVV. COPPI: io le ho chiesto solo se
lei ha chiesto... non mi risponda con altre cose e, soprattutto, con cose che
ha già detto, l'abbiamo ascoltata questa mattina. - COSTA G.: prego. - AVV.
COPPI: io voglio solo sapere se lei ha chiesto a Bagarella da chi avesse
appreso questa notizia. - COSTA G.: ma... io non... questo non so che
rispondere, se non ricordo male, mi sa che c'era il cognato Totuccio
interessato. - COSTA G. (rectius, AVV. COPPI – n. d. e. -): no, da chi
Bagarella... lei mi deve solo rispondere se lo sa, non lo sa, o non se lo
ricorda. Da chi Bagarella avrebbe appreso la notizia che Lima si stava
interessando di tutta questa questione? - COSTA G.: ma, credo dai suoi, non lo
ricordo.>>).
Alla stregua di quest’ultima
notazione, problematica, ai sensi dell’art. 195, ultimo comma, c.p.p., appare
la stessa utilizzabilità della dichiarazione del Costa, non essendo, in
definitiva, individuabile la fonte primaria rispetto alla quale verificare la
attendibilità della propalazione a carico dell’imputato.
In ogni caso, è più che
evidente la debolezza probatoria di una indicazione di tale genere e la
conseguente, assoluta necessità di riscontri individualizzanti più che
pregnanti, che certamente non possono attingersi da un semplice contesto, che,
peraltro, come più volte ricordato, non depone affatto per una disponibilità
dell’imputato verso i “corleonesi”.
Riserve suscita, ancora, lo
scetticismo, giustificato proprio dalle vicende pregresse già prese in
considerazione, circa la effettiva disponibilità dell’imputato ad impegnarsi
concretamente al di là di, eventuali, mere manifestazioni di amicizia e di
benevolenza.
In questo quadro appare, poi,
troppo frettolosa la reiezione dell’assunto difensivo secondo cui il Lima e
l’imputato non si sarebbero esposti nel sollecitare un provvedimento
ingiustificato che favorisse mafiosi del calibro del Bagarella.
Volendo trascurare le, già
ricordate, indicazioni del Giuffrè concernenti il disimpegno del Lima
determinato dalle sue preoccupazioni per le inquisizioni della magistratura,
torna, al riguardo, utile citare testualmente quanto rassegnato nelle pagg.
1171/1172 della appellata sentenza a proposito di una vicenda in qualche modo
assimilabile a quella in trattazione, che aveva visto protagonista Tommaso
Buscetta, legato allo stesso Lima da rapporti di amicizia personale e, per di
più, vicino agli esponenti mafiosi con i quali il predetto e lo stesso imputato
intrattenevano rapporti amichevoli: <Non è, quindi, un caso che i
rapporti dell’on. Lima con il Buscetta siano proseguiti anche dopo l’ingresso
del primo nella corrente andreottiana e dopo la sottoposizione del secondo
soggetto allo stato di detenzione. Al riguardo, il Buscetta nel corso
dell’udienza del 9 gennaio 1996 ha precisato che, mentre era detenuto presso la
Casa Circondariale di Palermo, negli anni 1972-77, non ebbe contatti personali
con l’on. Lima. Quest’ultimo, tuttavia, continuò ad inviargli informazioni, e
gli comunicò - attraverso il Brandaleone, il quale trasmetteva tali messaggi
avvalendosi dell’on. Barbaccia – di essere spiacente di non potersi interessare
di lui, rappresentando che un eventuale interessamento non avrebbe prodotto
risultati utili per il Buscetta ed avrebbe, invece, arrecato un danno allo
stesso Lima, il quale sarebbe stato pubblicamente screditato. Il Buscetta
veniva settimanalmente sottoposto a visita medica dal Barbaccia, ed in queste
occasioni conversava con lui; il Barbaccia gli riferì che i Salvo
(precedentemente ignoti al Buscetta) avevano acquistato importanza sia
nell’ambito di Cosa Nostra, sia come personaggi di primo piano nel mondo
economico, ed appoggiavano l’on. Lima (“i cugini Salvo non avevano altro
candidato all'infuori di Salvo Lima, nella Provincia di Palermo”). Il
collaboratore di giustizia ha aggiunto che nell’estate del 1980, resosi
latitante, incontrò a Roma, presso l’Hotel Flora, l’on. Lima. L’incontro
avvenne per volontà dello stesso esponente politico, il quale desiderava
salutare il Buscetta e scusarsi con lui per non avere avuto la possibilità di
operare in suo favore durante la sua detenzione; ciò fu comunicato
preventivamente al Buscetta da Antonino Salvo (il quale si trovava nella
capitale perché doveva essere sentito da un giudice), nel corso di una
colazione svoltasi nell’abitazione romana di Giuseppe Calò. Il Buscetta si recò
presso il suddetto albergo in compagnia di Antonino Salvo. Quest’ultimo, dopo i
saluti, lasciò soli il Buscetta e l’on. Lima, che si sedettero su una panca
posta in un punto poco illuminato, sulla destra dell’atrio dell’albergo, e si
soffermarono a discutere per circa quindici minuti. Nel corso della
conversazione, l’esponente politico affermò di essere dispiaciuto di “non
essersi potuto interessare” del Buscetta, e quest’ultimo non potè dargli torto,
avuto riguardo alla fortissima attenzione che avevano manifestato nei suoi
confronti le forze di polizia.>.
Se, dunque, in tempi assai meno
ardui (i mafiosi non avevano ancora alzato il tiro su importantissimi uomini
delle istituzioni, quali il comm. Giuliano, il giudice Terranova, il cap.
Basile, il procuratore Costa, l’on. La Torre, il gen. Dalla Chiesa, il sost.
procuratore Ciaccio Montalto), il Lima, per evitare di esporsi, si era astenuto
dal venire in aiuto del suo amico Buscetta nel corso della di lui detenzione,
non si comprende come si possa affermare senz’altro che il predetto si sia
effettivamente attivato per il Bagarella ed escludere, dunque, che abbia
avvertito il medesimo timore di esporsi in epoca successiva, quando la estrema
pericolosità di Cosa Nostra e dei suoi affiliati si era prepotentemente imposta
alla attenzione della intera comunità nazionale.
E’ vero, come osservato dal
Tribunale, che un eventuale intervento, se attuato con accortezza ed attraverso
un funzionario pienamente affidabile, avrebbe facilmente potuto sfuggire alla
attenzione dei terzi, ma in questo quadro sarebbe stato ragionevole formulare
il relativo provvedimento in modo da non destare il minimo sospetto, cosa che,
in realtà, non è avvenuto. Inoltre, sul piano della prova, sarebbe stato
necessario dimostrare la prefigurata, assoluta affidabilità del funzionario e
le ragioni della stessa, approfondendo le relazioni che potevano collegarlo al
Lima ed, eventualmente, all’imputato.
Si profila, allora, la concreta
eventualità che il Lima, pressato da qualche esponente mafioso - magari tramite
i cugini Salvo - abbia semplicemente promesso un interessamento e che di ciò
sia pervenuta notizia al Bagarella, unita o meno a quella della possibile
interazione dello stesso Lima con l’imputato, evenienza che potrebbe anche
essere stata il frutto di una semplice deduzione del boss mafioso,
fondata sulla notorietà del legame fra Andreotti ed il parlamentare siciliano
(suggestivo è, nel senso delineato, lo stesso tenore testuale della
dichiarazione del Costa: <<E anche lui è stato molto più dettagliato,
dicendomi espressamente che da fuori si stavano interessando per questo nostro
trasferimento; personaggi come il defunto Onorevole Lima e... di cui c'era
dietro l'Onorevole Lima, mi ha detto, dice: "c'è anche «il Gobbo», quindi
siamo coperti", cioè un nomignolo un po' dispregiativo nella persona di...
del Senatore Giulio Andreotti.>>).
Lo stesso Tribunale non ha
mancato di evidenziare ragionevolmente che le affermazioni del Bagarella erano
dettate da suoi personali convincimenti, osservando che “l’indicazione del
Bagarella, secondo cui dietro l’on. Lima vi sarebbe stato il sen. Andreotti,
tendeva a descrivere in modo sintetico le modalità in cui, a suo avviso,
avrebbe dovuto esplicarsi l’intervento politico volto a sollecitare il
trasferimento dei detenuti”; va da sé, poi, in questo quadro, che, a
trasferimento eseguito, il Bagarella sia rimasto persuaso che non solo il Lima,
ma anche l’imputato si fosse attivato per ottenerlo ed abbia, pertanto,
sollecitato il Costa a fare votare per esponenti della corrente
andreottiana.
Nel contesto delineato, devono
richiamarsi le considerazioni già illustrate, con le quali: a) sono state
formulate perplessità circa la ritenuta, assoluta anomalia del provvedimento di
trasferimento dei detenuti, che potrebbe essere intervenuto in modo del tutto
casuale e per ragioni del tutto diverse da sollecitazioni politiche; b) è stato
rimarcato come non fosse stato acquisito alcun elemento di riscontro in ordine
all’effettivo intervento dell’imputato o del Lima e come non fossero stati
accertati gli eventuali canali attraverso i quali tale intervento si sarebbe
estrinsecato – per esempio, eventuali rapporti, anche indiretti, dei predetti o
di uno di essi con funzionari del Ministero e, in particolare, con il
funzionario che aveva sottoscritto il fonogramma del 3 febbraio 1984 che aveva disposto
il trasferimento dei detenuti, dr. Giovanni Selis -.
Infine, se non con il ricorso a
mere congetture, non può fondatamente definirsi inconsistente la stessa
eventualità che il trasferimento fosse stato sollecitato dal solo Lima e non
anche dall’imputato: al riguardo è improprio richiamare, come hanno fatto i PM
appellanti, le parole del Costa, portatore di notizie di terza mano, il quale,
peraltro, si è espresso nei termini testuali sopra riportati.
Apodittica appare, poi, la
affermazione secondo cui il Lima non poteva intervenire nell’ambiente
ministeriale romano se non attivando Andreotti: l’assunto, peraltro, trascura i
possibili legami su cui il parlamentare siciliano poteva contare nel mondo
romano (egli, tra l’altro, era stato anche sottosegretario) e, al riguardo, si
può, a titolo esemplificativo, citare la amicizia che lo legava ad un influente
personaggio politico della capitale quale era l’on. Evangelisti. Senza dire,
poi, che anche altri canali erano astrattamente attivabili dal medesimo – per
esempio, tramite i cugini Salvo, poteva essere contattato il sen. Claudio
Vitalone, che con i predetti era in amichevoli rapporti -.
A questo riguardo si possono
citare le seguenti, sia pure generiche, eloquenti parole (vedasi il verbale del
7 novembre 2002) con cui il collaboratore Giuffrè ha prospettato la esistenza
di entrature di Vito Ciancimino presso personale ministeriale, evidenziando
come talora potesse rivelarsi più fruttuosa la disponibilità di un funzionario
che quella di un sottosegretario o, addirittura, di un ministro: <PM3: Il
soggetto è Ciancimino? - PM: Ciancimino si presentava come
mandato da… - GIUFFRE’: … si presenta sempre come soggetto mandato. - PM3: Si
presenta a chi, scusi? - GIUFFRE’: A Roma, ad Andreotti e ad altre persone che
eventualmente lui contattava nell’ambito ministeriale perché oltre a un
Sottosegretario che a volte va più di un Ministro, vi sono anche dei funzionari
che a volte parino, che vanno al di sopra dei Sottosegretari, perché bene o
male, vi sono dei funzionari, signor Procuratore, che sono sempre seduti dietro
quella scrivania e sanno un pochino tutta la situazione, per come vanno, delle
conoscenze diciamo più importanti >.
A maggior conforto della
suddetta indicazione si possono citare le dichiarazioni del collaboratore
Marino Mannoia concernenti l’intervento volto ad ottenere, nel 1978, il
trasferimento carcerario di Tommaso Buscetta, perché costui potesse contattare
qualche appartenente alle Brigate Rosse allo scopo di ottenere la liberazione
dell’on. Aldo Moro: ebbene, quel trasferimento non venne chiesto al Lima
(dietro al quale c’era Andreotti), che pure, come si è visto, intratteneva
intime relazioni con il Bontate, ma per ottenerlo si attivarono alcuni “uomini
d’onore” ed in particolare il boss Pippo Calò, il quale si avvalse della
compiacenza di un funzionario del ministero, che, peraltro, non comprese
perfettamente la richiesta e spedì il Buscetta in un carcere sbagliato
(<<P.M. LO FORTE: Signor Mannoia, poi questo... Calò viene dunque
incaricato di favorire, determinare se possibile, il trasferimento di Buscetta
in un carcere dove possa incontrare i terroristi. Questo trasferimento poi
avviene o no? - MANNOIA F.: no, questo trasferimento... vi fu un interessamento
da parte del Calò Io credo di ricordare che anche... ricordo che anche Giovanni
Bontade e Girolamo Teresi, andarono all'Ucciardone, non so se per incontrare
Buscetta o per parlare con alcuni componenti della matricola o comunque della...
dell'amministrazione carceraria palermitana ai fini sempre di spostamento per
il Buscetta. Il Buscetta fu trasferito, ma fu trasferito in un carcere diverso
da quello che lui stesso aveva... aveva richiesto, appunto, per incontrarsi con
questi terroristi. - PRESIDENTE: quindi Buscetta era a Palermo allora? Era a
Palermo Buscetta? - MANNOIA F.: io non so se... - PRESIDENTE: in quel periodo?
- MANNOIA F.: ...io non so se era a Palermo in quel periodo, ma Giovanni Teresi
e Giovanni... e Girolamo Teresi e
Giovanni Pullarà si recarono all'Ucciardone, non mi ricordo se per incontrare
il Buscetta o se per parlare con componenti della matricola, diciamo, ... della
matricola, per farsi dare indicazioni... - PRESIDENTE: dove si trovasse... -
MANNOIA F.: ... su come muoversi per questa situazione. Ma il vero incaricato
era Pippo Calò. Il Buscetta fu
trasferito dal carcere in cui si trovava, ma fu trasferito in un altro carcere
del Nord. Allora fu chiesto al Calò come mai questo sia potuto accadere. E il
Calò si giustificò dicendo che la persona con cui aveva parlato lui, una
persona che lavorava all'ufficio quinto del Ministero, prevenzione pena, disse
che aveva capito male, quello che Calò aveva chiesto.>>).
In definitiva, la,
necessariamente rigorosa, disamina del compendio probatorio non consente di
discostarsi dalle conclusioni del Tribunale, non essendo possibile, a tutto
volere concedere, considerare adeguatamente provato che l’imputato sia
intervenuto per propiziare il trasferimento carcerario – in ipotesi,
ingiustificato - del Bagarella e degli altri detenuti siciliani (e, come si
vedrà, se si volessero seguire fino in fondo le tesi della Accusa, si dovrebbe
concludere che le indicazioni del collaboratore Calvaruso in ordine ad una,
assai più tarda, esclamazione del Bagarella nei confronti di Andreotti mal si
armonizzano con la consapevolezza del primo di essere stato personalmente
favorito dal secondo).
Peraltro, in una situazione
che, come più volte ricordato, esclude, almeno a partire dalla primavera del
1980, una stabile disponibilità di Andreotti verso Cosa Nostra e, a maggior
ragione, una adesione organica del predetto al sodalizio mafioso e che, per
converso, offre qualche significativa indicazione di un impegno istituzionale
antimafia del medesimo, se si volessero disattendere tutte le esposte
argomentazioni e convalidare l’assunto accusatorio, si dovrebbe verificare se,
alla stregua dei canoni interpretativi dettati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l’eventuale, isolato favore che si sarebbe concretizzato nel
sollecitare il trasferimento del Bagarella e di altri detenuti dal carcere di
Pianosa a quello di Novara sarebbe idoneo ad integrare una ipotesi di concorso
nel delitto di associazione mafiosa.
Ebbene, pare alla Corte
evidente che non potrebbero, comunque, ravvisarsi in tale, presunta, condotta i
connotati di un intervento salvifico, che abbia consentito alla organizzazione
mafiosa di mantenersi in vita in un momento patologico della sua esistenza.
*************************************
5) IL COLLOQUIO RISERVATO
TRA IL SEN. ANDREOTTI E ANDREA MANCIARACINA, SVOLTOSI NELL’HOTEL HOPPS DI
MAZARA DEL VALLO IN DATA 19 AGOSTO 1985.
Come di consueto, per la
ricostruzione dell’episodio in trattazione si fa rinvio, per evitare inutili
ripetizioni, all’ampio resoconto che si può ricavare dal riepilogo delle
considerazioni del Tribunale e delle deduzioni dei PM appellanti.
A differenza di quello
precedentemente esaminato, nel caso di specie non viene in considerazione la
questione della attendibilità della sola fonte probatoria, il svr.te capo di
P.S. Francesco Stramandino, e neppure, in linea di massima, la ricostruzione
dei termini oggettivi del fatto da lui riferito ai magistrati inquirenti poco
prima di morire: ciò che rileva è, piuttosto, la interpretazione
dell’accadimento, resa difficile dai vuoti probatori che la osservazione
esterna dello Stramandino medesimo (riferita, peraltro, quasi otto anni dopo il
fatto) non è in grado di colmare, e la collocazione dell’evento, utile o meno
all’assunto accusatorio, nell’ambito del complessivo compendio probatorio.
In ordine alla ricostruzione
del fatto occorre, peraltro, puntualizzare che non può valere a smentire le
indicazioni dello Stramandino il contenuto della missiva di recente inviata al
sen. Andreotti dall’ex Questore di Trapani, dr. Mario Gonzales, di cui, come si
è già ricordato, l’imputato ha dato lettura in appendice alla udienza del 14
marzo 2003, rendendo le seguenti, spontanee dichiarazioni: <<La ringrazio
signor Presidente e le chiedo di lasciare che per due - tre minuti prolunghi il
loro lavoro della Corte in questa udienza, ma ritengo necessario rendere noto
un documento che io ho ricevuto datato Cosenza 06 febbraio 2003 inviato dal
Prefetto a riposo Mario Gonzales che è in questo tenore: signor Presidente,
sento il dovere morale per ristabilire la verità di informarla di quanto
appreso in ordine all'articolo di Felice Cavallaro apparso sul Corriere della
Sera del 01 febbraio ultimo scorso.
Quando nel 1985 lei Ministro
degli Esteri venne a Mazara del Vallo io ero il Questore di Trapani, ero
presente all’(incomprensibile) di quella cittadina, quando dopo un incontro con
i politici locali si portò in altra sede, in altra sala dello stesso albergo
per incontrare gli armatori dei pescherecci mazaresi che intendevano
rappresentare il loro disagio per i continui sequestri dei loro natanti da
parte della Marina Militare Tunisia che li accusava di pescare nelle loro acque
territoriali.
Erano in molti e fra di essi
non mancarono quelli che quanto meno erano vicini agli ambienti mafiosi, era
una circostanza che appartiene alla realtà siciliana.
Escludo però con assoluta
certezza che l’agente di Polizia Stramandino, ora deceduto, presente il
Questore e altri funzionari di Polizia prendesse l’iniziativa di redigere una
relazione di servizio su un suo riservato incontro, suo cioè mio, con l’allora
giovane Andrea Mangiaracina recentemente arrestato dopo lunga latitanza per
reati di mafia.
Peraltro se il suddetto agente
avesse compilato la relazione in questione è strano che la stessa non sia mai
arrivata sul mio tavolo come può confermare il mio capo Gabinetto dell’epoca.
Devo aggiungere che esigenze di
sicurezza verso la sua persona di cui avevo l’esclusiva responsabilità non mi
avrebbero consentito di farla appartare con una persona che non era né un
esponente politico, né un rappresentante delle istituzioni.
È opportuno che sappia che
durante la mia permanenza a Trapani venne arrestato per presunte collusioni con
la mafia un ispettore del Commissariato di Mazara e mi risulta che qualche
altro dipendente dello stesso ufficio di Polizia sia stato incriminato per lo
stesso motivo dopo che lasciai quella sede.
Credo di avere adempiuto a un
mio preciso dovere e le porgo i miei più distinti saluti.
Mi consenta di aggiungere
signor Presidente, la ragione per cui ero andato a Mazara del Vallo, perché al
convegno internazionale di Erice io prima e dopo ho partecipato molte volte, ma
non ho mai fatto alcuna sosta né a Mazara né altrove.
In quell’agosto io ero stato richiesto
di andare a Mazara fermandomi un momento prima di andare a Erice perché vi era
una gravissima situazione locale.
Qualche giorno prima un
motopeschereccio di Mazara del Vallo denominato Rosa Gancitano era stato
affondato dalla Marina italiana nelle acque tunisine e era stato fermato dai
tunisini che avevano poi preso possesso della nave, era stato richiesto
l’intervento di una nave della Marina italiana, nave Todaro, questo è il
rapporto della Marina e era arrivata questa nave, poi o per un errore di
manovra o per lo slalom che la nave occupata dai tunisini faceva, fatto sta che
fu affondata questa Rosa Gancitano.
Di qui una grandissima
emozione, per questo io fui pregato e trovai in effetti che vi era una
grandissima agitazione e c'era la richiesta reiterata a me Ministro degli
Esteri, ma al Governo in generale di vedere di arrivare a un accordo con
tunisini anche con algerini
(incomprensibile) perché di incidenti ne accadevano frequentemente e di
promuovere delle società di pesca mista.
Questa è la ragione per cui
sono andato a Mazara del Vallo, certamente non per incontrare né questo, né
altri mafiosi che non avevo né la volontà, né l'occasione di conoscere.
La ringrazio signor
Presidente.>>.
Ed infatti, la ventilata
inesistenza di qualsivoglia relazione di servizio appare priva di qualsivoglia
significato, posto che non si vede per quale ragione le forze dell’ordine
avrebbero dovuto riferire formalmente di un incontro dell’imputato con il
giovane Manciaracina, il quale a quell’epoca non era certo un individuo
sospetto, se non per la cattiva fama del genitore; inoltre, non può neppure
dirsi che siano state violate disposizioni di sicurezza, posto che il
Manciaracina si avvicinò all’imputato insieme al Sindaco di Mazara del Vallo,
che glielo presentò.
Del resto, nelle sue
dichiarazioni spontanee del 29 ottobre 1998 lo stesso imputato non ha, in buona
sostanza, negato l’episodio, sia pure riconducendolo alla normale routine
degli incontri con vari postulanti, nell’occasione presentatigli dal Sindaco di
Mazara del Vallo (<<Facendo mente locale a questo episodio e attingendo
alle carte processuali, ho ricollegato, ma naturalmente si tratta di miei
attuali deduzioni logiche, la persona Stramandino alla mia visita a Mazara del
Vallo in occasione della quale mi era presentato perché intendeva
rappresentarmi un suo problema. Tal Andrea Mangiaracina, tra i molti che mi
furono presentati senza che alcuno si fosse preoccupato di illustrarmi la sua
persona e mi avesse sconsigliato un tale incontro. […] Nel caso in esame invece
il tramite per questo incontro con Mangiaracina e con tutti gli altri che
facevano la fila lì a Mazara del Vallo quella sera fu lo stesso Sindaco di
Mazara del Vallo, che mi pregò di ascoltare molte persone che lo chiedevano.
Nessuno dei presenti ufficiali, autorità locali eccetera mi sconsigliò
l’incontro con il Mangiaracina, che d’altra parte vedo dagli atti era allora
giovanissimo e forse insospettabile.>>).
Può, dunque, ritenersi certo
che nel tardo pomeriggio del 19 agosto 1985, trovandosi a Mazara del Vallo per
assistere ad una seduta del Consiglio Comunale riguardante il tema, assai
spinoso in quell’epoca, dei rapporti italo-tunisini concernenti la pesca nel
Canale di Sicilia, l’imputato, allora Ministro degli Affari Esteri, su sollecitazione
del Sindaco Zaccaria che glielo presentò, concesse un breve colloquio riservato
ad Andrea Manciaracina, giovane rampollo di una famiglia molto legata a
Salvatore Riina che di lì a pochi anni sarebbe divenuto “reggente”, insieme al
futuro collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori, del “mandamento” mafioso
di Mazara del Vallo.
La Difesa ha indugiato
parecchio sulla definizione di “colloquio riservato”, preferendo parlare di una
conversazione “a quattrocchi”, ma l’argomento appare, in verità, ozioso: al di
là della possibile opinabilità delle definizioni, non pare alla Corte affatto
arbitrario qualificare come “riservata” una conversazione avvenuta fra due
interlocutori all’interno di una sala chiusa ed in assenza di terzi.
Occorre, piuttosto, stabilire
quale significato e quale peso probatorio attribuire al fatto, sul quale è, in
qualche modo, sintomatico che nulla ha riferito il citato Sinacori nel parlare
ad ampio raggio delle occasioni in cui aveva sentito parlare di Andreotti.
Al riguardo deve essere, in
primo luogo, evidenziato che non risulta che fra l’imputato ed il Manciaracina
fosse stato concordato preventivamente un appuntamento.
Le modalità dell’incontro
suggeriscono, al contrario, la opposta eventualità, atteso che: a) il
Manciaracina venne presentato ad Andreotti dal Sindaco di Mazara del Vallo, il
quale presumibilmente sollecitò l’imputato ad accordare al giovane il breve
colloquio riservato che seguì; b) deve ragionevolmente escludersi che
l’imputato avrebbe, comunque, concordato un incontro con un emissario di Cosa
Nostra in una situazione niente affatto riservata quale era quella in questione
ed addirittura dinanzi a locali rappresentanti delle forze dell’ordine, in
grado di conoscere la personalità e soprattutto la estrazione familiare del
Manciaracina.
Si può, dunque, serenamente
concludere che l’imputato subì ignaro la iniziativa, piuttosto estemporanea,
del Manciaracina, appoggiata ed agevolata dal Sindaco di Mazara del Vallo, ed
accordò il colloquio senza che nessuno si sia nella circostanza preoccupato di
segnalargli la personalità e la estrazione familiare del suo interlocutore.
Peraltro, si può escludere che, all’epoca dei fatti, fosse nota alle forze
dell’ordine la vicinanza al Riina di Andrea Manciaracina e del genitore, Vito Mangiaracina,
posto che lo Stramandino medesimo, nel riferire dell’episodio, ha semplicemente
affermato che il padre dello stesso Andrea Manciaracina si trovava agli arresti
domiciliari – più esattamente, il predetto era sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale -. Tra l’altro, come il Tribunale ha
avuto modo di ricordare, alla stregua di quanto riferito dai testi dr. Misiani
e m.llo Borghi, solo nel 1987 venne redatto nei confronti di Vito Manciaracina
(ed altri) un rapporto che ipotizzava a carico del medesimo il reato di
associazione mafiosa.
Deriva da quanto esposto che
deve escludersi che possa fondatamente ritenersi che l’incontro fosse stato
preceduto da un apposito contatto e che, pertanto, vi fosse stata, al riguardo,
una qualsivoglia, pregressa relazione fra Andreotti ed i mafiosi, presunti
mandanti del Manciaracina.
In ordine alle ragioni per le
quali lo Zaccaria si determinò a sollecitare il colloquio il Tribunale si è
oggettivamente abbandonato a mere supposizioni.
Al riguardo avrebbe potuto
offrire utili indicazioni un approfondimento investigativo teso ad meglio
acclarare la personalità dello Zaccaria e la natura degli eventuali rapporti
che il medesimo intratteneva con i Manciaracina e/o con esponenti mafiosi,
posto che la semplice presentazione di Andrea Manciaracina all’imputato non è
sufficiente a farsi una precisa idea in proposito. Deve, infatti, rimarcarsi
che non sono stati per nulla accertati i canali di collegamento fra il
Manciaracina e lo Zaccaria e, per quanto è stato acquisito, non è possibile
escludere neppure che il primo sia stato raccomandato al secondo da un comune
amico che gli abbia caldeggiato la intercessione per il giovane presso
Andreotti e la perorazione del colloquio.
In questo quadro assolutamente
vago davvero non si comprende da quali elementi il Tribunale abbia desunto che
il Sindaco fosse addirittura al corrente del fatto che il giovane godeva
dell’appoggio del boss mafioso Salvatore Riina, quasi che la circostanza
nel 1985 fosse notoria. La profilata possibilità deve, dunque, ragionevolmente
escludersi, a meno di non ritenere che lo Zaccaria fosse profondamente addentro
a vicende di Cosa Nostra destinate a rimanere segretissime: al riguardo si
consideri che, secondo quanto riferito dal Sinacori, i Manciaracina, anche
prima di essere formalmente “combinati” “uomini d’onore”, non solo erano
persone di fiducia e prestanome del Riina, ma, soprattutto, erano fra i pochi a
conoscere i luoghi ove costui trascorreva la latitanza ed avevano accesso diretto
al medesimo (<<SINACORI V.:… dopo che arrestarono il m... l'Agate Mariano
nel '92, mi portò da Riina, e Riina mi diede questo incarico, solo che mi disse
di... mi... mi accostò il Andrea Mangiaracina, perché il Andrea Mangiaracina
era un uomo di fiducia del Riina. Era un uomo di fiducia di Riina. - PM NATOLI:
sì. Senta... - SINACORI V.: anche io lo ero, però di più il Andrea
Mangiaracina. […] SINACORI V.: terreni, terreni. Terreni che avevano... che
erano di Riina, e l'avevano intesta... - PM NATOLI: cioè i Mangiaracina, erano
i prestanome... - SINACORI V.: sì. - PM NATOLI:... di Riina... - SINACORI V.:
sì. - PM NATOLI: ... o hanno funto da prestanome per Riina? - SINACORI V.: sì.
- PM NATOLI: ho capito. E questo le consta personalmente? - SINACORI V.: sì. -
PM NATOLI: e da che cosa le consta ad esempio? - SINACORI V.: perché me lo
dicevano loro, i Mangiaracina, che avevano un terreno a Castelvetrano, che era
intestato a loro, però era di Totò
Riina, tanto è vero che poi dopo, quando hanno arrestato Totò Riina, e
Vito Mangiaracina mi aveva detto che vole... si voleva incontrare con il figlio
di Riina, perché avevano delle... delle discussio... cioè voleva dare... voleva
fare i conti, perché non voleva essere messo in difficoltà da nessuno, e lui mi
diceva che questa proprietà era di... di Riina Totò. - PM NATOLI: senta Signor
Sinacori, per quello che lei sa, a quanto risaliva questo rapporto, anche di
affari, tra la famiglia Mangiaracina, e Salvatore Riina? - SINACORI V.: mah...
almeno vent'anni, Dottore. - PM NATOLI: almeno vent'anni. - SINACORI V.: sì.
[…] SINACORI V.: sì, perché quello che mi risulta a me... che sia lui che suo
padre, o prima suo padre e poi lui, anche se non erano uomini d'onore, erano le
uniche perso... le una delle poche persone che sapevano direttamen... sapevano
direttamente dove andare a trovare il Riina, cioè ci andavano direttamente a
casa, cosa che gli altri non sap... non potevano fare, anche perché, come ho
già detto, hanno delle proprietà intestate del Riina...>>).
La evenienza che lo Zaccaria
sapesse, ancorché genericamente, dei personali legami esistenti fra i
Manciaracina ed il Riina priverebbe, del resto, di ogni plausibile supporto le
argomentazioni del Tribunale in merito alla scaturigine della intercessione del
Sindaco ed alla esclusione del medesimo dal colloquio: se il predetto, invero,
fosse stato a conoscenza delle cose del sodalizio mafioso al punto di essere al
corrente di notizie delicatissime e perfino idonee a mettere in pericolo la
lunga latitanza del Riina, quali gli intimi rapporti del capomafia con la
famiglia Manciaracina, si dovrebbe ritenere che egli fosse profondamente
inserito nella associazione criminale e non troverebbe agevole spiegazione la
sua esclusione dal colloquio anche nella ipotesi in cui lo stesso dovesse
vertere su temi mafiosi.
Del pari, puramente
congetturale ed eventualmente, per le ragioni appena esposte, incongrua appare
la conclusione dei primi giudici secondo cui lo Zaccaria avrebbe prontamente
aderito alla richiesta di procurare al Manciaracina un colloquio riservato con
il Ministro degli Esteri perché intimorito dalla consapevolezza dell’appoggio
che il Riina accordava al Manciaracina medesimo.
Ancora, frutto di una semplice
supposizione è la ritenuta esclusività dell’interessamento dello Zaccaria in
favore del Manciaracina. Ed invero, la affermazione dello Stramandino secondo
cui Andreotti nell’occasione non ebbe a ricevere nessun’altra persona non è
stata formulata in termini di certezza (“Per quanto io ricordo, non vidi
l’on. Andreotti intrattenersi a parlare con nessun altro, né in quella stanza,
né altrove nell’albergo.”) e, per di più, lo stesso dichiarante ha riferito
che, all’uscita del Manciaracina dalla sala del colloquio, si allontanò dal suo
posto per seguire il predetto, che vide uscire dall’albergo (“Io seguii il
Manciaracina, il quale si diresse verso l’uscita dell’Hotel, e andò via.”).
Posto che le affermazioni
menzionate si fondano sul ricordo serbato dal dichiarante in merito a quanto da
lui personalmente percepito, si deve convenire con la Difesa che difetta, al
riguardo, un adeguato approfondimento, che, per esempio, avrebbe potuto meglio
verificare la possibilità che, in quel particolare contesto, lo Stramandino si
fosse concesso qualche pausa ovvero, più in generale, non avesse costantemente
stazionato in prossimità dell’imputato in dipendenza anche dell’assolvimento
delle più ampie mansioni di controllo alle quali doveva sovrintendere - “…
fui incaricato, dall’allora Dirigente del Commissariato di P.S. di Mazara del
Vallo dott. Germanà, di sovraintendere al servizio d’ordine predisposto presso
l’Hotel Hopps, ove il parlamentare doveva recarsi e pernottare. Era con me
altro personale del Commissariato, tra cui ricordo l’Agente di P.S. Giorgio
Mangiaracina. Il mio compito era quello di controllare le sale dell’albergo
onde prevenire pericolo di attentati, nonché di controllare le persone che
entravano, per verificare se non compivano qualche atto sospetto (come ad es.
lasciare borse o bagagli in qualche sala)” -. Non possono, in proposito,
neppure trascurarsi le doglianze difensive concernenti il mancato ricorso
all’incidente probatorio, che ha precluso alla Difesa la partecipazione alla
deposizione, che, peraltro, è stata verbalizzata in modo solo sintetico, con la
esclusiva riproduzione delle risposte date dallo Stramandino.
Ma, a parte quanto rilevato,
non si comprende da quali elementi i primi giudici abbiano desunto che anche
altre persone avevano (in ipotesi, inutilmente) richiesto allo Zaccaria di
intercedere per un colloquio riservato con l’imputato e che il predetto aveva
accordato un trattamento di favore al solo Manciaracina.
Insomma, deve ribadirsi che
sarebbe stato quanto mai opportuno un approfondimento investigativo
sull’episodio ed, in particolare, sui rapporti fra lo Zaccaria ed il
Manciaracina, ma la indagine sembra essersi inspiegabilmente fermata alla
acquisizione delle dichiarazioni dello Stramandino. Si consideri che non
risulta che sia stato sentito neppure il dr. Germanà, validissimo funzionario di
Polizia, allora Dirigente del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, che,
alla stregua delle stesse affermazioni dello Stramandino, era stato presente
nella circostanza e che per la sua azione di contrasto alla mafia ebbe a subire
un attentato, come è stato ricordato dal teste dr. Francesco Misiti
(erroneamente indicato nelle trascrizioni come “Visiti”), il quale subentrò al
predetto (<<VISITI F.: Dunque di... quando arrivo io a Mazara del Vallo a
dirigere il commissariato nel... nell'Ottobre del '92, subentro al dottor
Germanà che era... a cui era stato teso nel Settembre del '92 un agguato di
chiaro stampo mafioso. E... e indagini vengono subito indirizzate in bocca ad
una pista mafiosa, atteso che il dottor Germanà e... negli anni precedenti, se
non ricordo male dall'83 all'87 aveva diretto già il commissariato di Mazara
del Vallo e nell'ambito della sua attività, aveva evidenziato proprio il gruppo
mafioso e che, del resto questa attività scaturì un rapporto dell'87, trasmesso
alla Procura di Marsala, e aveva evidenziato il gruppo mafioso di Mazara del
Vallo, capeggiato dalla, dall'Agate Mariano e di cui facevano parte, tra gli
altri, i Mangiaracina Vito, Bruno Calcedonio, il Sinacori... il Sinacori
Vincenzo e...>>).
Ancora, non risulta che su
tutta la vicenda siano stati richiesti possibili, specifici chiarimenti al
collaboratore Vincenzo Sinacori, potenzialmente in grado, se opportunamente
sollecitato, di riferirne qualche dettaglio per via della posizione di spicco
occupata nella cosca mazarese di Cosa Nostra.
A quest’ultimo proposito giova
ricordare che il Sinacori ha parlato del proprio buon rapporto con il Riina,
basato su una conoscenza che risaliva ad epoca precedente il 1981 (anno in cui
il collaboratore era stato “combinato”), precisando che egli faceva da
guardaspalle al capomafia quando costui si recava a Mazara del Vallo e che si
incontrava con il medesimo insieme a “Mastro Ciccio”, “reggente” della cosca
mazarese, al quale il propalante era particolarmente vicino e che, a sua volta,
era la persona più vicina al boss corleonese (<<SINACORI V.: il
mio rapporto con Riina è che io conosco Riina dal millenovecento... prima di
essere combinato, perché lui veniva a Mazara, e io lo andavo a trovare; lui
veniva a Mazara, a villeggiare a Mazara. Io lo andavo a trovare, lui mi conosceva. Poi, quando mi
hanno combinato, me l'hanno presentato; e poi andavo a Palermo assieme a
"Mastro Ciccio", lo incontravo spesso; veniva a Mazara nel periodo
estivo, andava al mare, e io gli facevo tipo da guardaspalle, perché lui andava
al mare, e noi con i revolver dovevamo guardare a lui che faceva il bagno. Non
lo so cosa debbo dire. - AVV. SBACCHI: questo. No, dico, e nel tempo i rapporti
come sono proseguiti? - SINACORI V.: nel tempo i rapporti sono proseguiti che, siccome
il reggente a Mazara era "Mastro Ciccio", e "Mastro Ciccio"
era la persona che... era la persona più vicina a Riina, ed era lui che teneva
i contatti diretti con... con il Riina; e io siccome ero la persona più vicina
a "Mastro Ciccio", accompagnavo "Mastro Ciccio" agli
incontri.>>).
Tanto precisato sull’antefatto
del colloquio, che, di per sé, non offre alcuna particolare indicazione a
carico dell’imputato (si ritornerà oltre sul possibile valore sintomatico
dell’episodio), ci si può concentrare sul contenuto dello stesso, in merito al
quale la ricostruzione non può che essere generica e logico-congetturale, non
disponendosi di alcuno specifico elemento.
Appare ragionevole pensare che
la conversazione abbia avuto ad oggetto una o più sollecitazioni o
raccomandazioni che il Manciaracina rivolse all’uomo politico, non essendo
immaginabile nessun altro argomento su cui il predetto avrebbe potuto
intrattenersi riservatamente con l’imputato.
Si può convenire che lo
svolgimento riservato del colloquio sembra suggerire che dette sollecitazioni o
raccomandazioni riguardassero favori cui erano interessati esponenti mafiosi.
Benché ci si renda conto dei
limiti probatori di una ricostruzione inevitabilmente congetturale, non
appaiono, al riguardo, prive di plausibilità le ragioni evidenziate dal
Tribunale (se si fosse trattato di una semplice richiesta concernente la
attività lavorativa o le esigenze personali e familiari del Mangiaracina, non
vi era motivo che lo Zaccaria si astenesse dal presenziare al colloquio, posto
che, in tale ipotesi, l’intervento del Sindaco avrebbe potuto autorevolmente
sostenere la richiesta medesima): si può, infatti, ritenere remota la
eventualità che le sollecitazioni non avessero nulla a che fare con Cosa Nostra
e che vertessero sul altri temi (per esempio, sulla attività espletata dal
Manciaracina nel settore della marineria mazarese, che era proprio quello
interessato dalla visita a Mazara del Vallo del Ministero degli Esteri) e che,
tuttavia, il Manciaracina non desiderasse, per un qualsivoglia, imprecisato,
motivo, che di esse venisse a conoscenza lo Zaccaria.
Peraltro, anche aderendo alla
tesi del Tribunale, dovrebbe escludersi che lo Zaccaria avesse conoscenza
precisa dei temi che sarebbero stati trattati nel corso del colloquio, posto
che, altrimenti, non vi era ragione che se ne estraniasse: nella profilata
ipotesi si deve riconoscere la impossibilità di escludere in termini categorici
la eventualità che lo stesso Zaccaria, più o meno vagamente a conoscenza della
caratura criminale dei Manciaracina – si è già ricordato che il genitore di
Andrea Manciaracina era sottoposto a misura di prevenzione –, abbia
autonomamente avvertito la opportunità di mantenere un “rispettoso”
atteggiamento discreto e si sia autonomamente determinato a non assistere al
colloquio semplicemente supponendo che i temi che sarebbero stati trattati
riguardassero fatti strettamente personali e delicati, possibilmente collegati
a vicende criminali.
Ma tralasciando la testé
esposta notazione, che metterebbe in crisi tutto il costrutto accusatorio, e
procedendo nella, non certo agevole, ricostruzione, occorre stabilire se il
favore o i favori in questione avessero o meno una natura intrinsecamente
illecita: in altri termini, si tratta di determinare se gli stessi fossero
riconoscibilmente inerenti alla attività di Cosa Nostra (per esempio, il
condizionamento di un processo a carico di associati), ovvero se afferissero ad
un interesse di uno o più esponenti mafiosi, non strettamente attinente alla
medesima attività. Nella seconda ipotesi, in buona sostanza, la illiceità del
favore – beninteso, per quanto qui può interessare - risiederebbe non tanto
nella natura e nello scopo dell’interessamento sollecitato, ma nella
personalità (mafiosa) del beneficiario, che non è detto sia stata rivelata
all’imputato.
In quest’ultimo caso
diventerebbe meno agevole escludere la possibilità che il Manciaracina non
desiderasse mettere a parte il Sindaco delle sue richieste: la riservatezza
potrebbe essere stata suggerita, infatti, dalla volontà che lo Zaccaria non
venisse a sapere che era stato perorato all’eminente uomo politico un
interessamento in favore di un esponente mafioso.
Il fatto che Andreotti non
conosceva il Manciaracina e la personalità del medesimo, il fatto che l’incontro
non era stato previamente concordato e la possibilità che l’imputato ignorasse
l’eventuale appartenenza alla mafia dei beneficiari dei favori (di per sé, in
ipotesi, non riconoscibilmente riconducibili alla mafia) sollecitati
renderebbero l’episodio del tutto irrilevante ai fini che qui interessano.
Si può, tuttavia, ammettere che
la riservatezza del colloquio e la personalità e la estrazione familiare del
Manciaracina nonché la vicinanza del medesimo ai vertici assoluti di Cosa
Nostra rendano meno probabile la prospettata eventualità, cosicché si è indotti
a preferire la concreta possibilità che il colloquio abbia avuto effettivamente
ad oggetto fatti di riconoscibile natura mafiosa.
Ancorché, ad onta delle
incontestabili difficoltà, si accettasse la rassegnata conclusione, non
potrebbe che condividersi il giudizio finale del Tribunale.
E’, infatti, evidente che non
basta subire la estemporanea iniziativa di un colloquio e rimanere ad ascoltare
per pochi minuti le sollecitazioni di un giovane mafioso, in ipotesi inviato al
vertice di Cosa Nostra, per attribuire alla relativa condotta pregnante
significato ai fini della attribuzione all’imputato di una continuativa
disponibilità verso il sodalizio criminale ovvero - al di fuori ed in
alternativa a tale ottica - ai fini dell’addebito al medesimo di un singolo
comportamento agevolativo dello stesso sodalizio dotato di connotati
sufficienti a radicare una ipotesi di concorso esterno nel delitto di
associazione mafiosa.
Per far ciò, in un contesto
probatorio che, come si è evidenziato, consente di escludere che sia stata
dimostrata, per il periodo successivo alla primavera del 1980, una
disponibilità di Andreotti verso Cosa Nostra e la sussistenza di amichevoli
rapporti del medesimo con esponenti mafiosi, occorrerebbe, infatti, poter,
innanzitutto, affermare che la misteriosa sollecitazione del Manciaracina sia
stata raccolta e che l’imputato si sia effettivamente attivato allo scopo di
agevolare gli interessi mafiosi: di ciò, però, il processo non offre alcuna
traccia e, come si vedrà infra, anche a voler essere particolarmente
inclini verso le ragioni della Accusa, i fatti a venire (e, primo fra tutti,
l’ordine del Riina di punire la Democrazia Cristiana e di votare per il Partito
Socialista in occasione delle elezioni politiche del giugno 1987) continueranno
a dare ragione alla affermazione del Marino Mannoia, secondo cui i “corleonesi”
si erano trovati male con l’imputato in quanto costui non aveva mostrato la
disponibilità precedente.
Né, per le ragioni più volte
enunciate, può giovare alla Accusa la consueta adduzione delle menzogne
dell’imputato.
Ed infatti, la prospettata
valutazione dell’episodio ha indotto la Corte a preferire la evenienza più
gravativa per l’imputato (il colloquio riguardò riconoscibili fatti ed
interessi mafiosi), ma non ci si può nascondere che tale opzione sia il
risultato di una interpretazione faticosa, ampiamente condizionata dalla
suggestione esercitata dalla vicinanza del giovane Manciaracina al Riina, che
non senza difficoltà esclude qualunque ipotesi alternativa.
In questo quadro non possono
non valutarsi con ogni cautela le affermazioni difensive con cui l’imputato ha
cercato di rappresentare l’episodio privandolo di ogni possibile connotazione
illecita e relegandolo nella normale routine delle innumerevoli
sollecitazioni di postulanti in cui nel corso della sua lunga carriera politica
si era imbattuto: in un contesto che non consente di apprezzare minimamente il
reale contenuto del colloquio e che impone di immaginarne, sia pure in termini
generici, l’oggetto, affermare senz’altro che sul punto l’imputato abbia
mentito costituisce una violazione del prudente apprezzamento che deve
informare l’opera del giudice.
In merito, poi, alla falsa
affermazione di Andreotti secondo cui egli nell’occasione ebbe a ricevere vari
postulanti, si è già evidenziato come la contrastante dichiarazione dello
Stramandino non sia stata formulata in termini di assoluta certezza e come non
sia neppure certo che il predetto abbia costantemente osservato i movimenti
dell’imputato. Si consideri, in proposito, che, alla stregua di quanto riferito
dal teste dr. Misiti (come già ricordato, erroneamente indicato nelle
trascrizioni come “Visiti”), l’imponente servizio d’ordine apprestato in
occasione della visita a Mazara del Vallo del Ministro degli Esteri era stato
curato da numerosi agenti e funzionari di Polizia (<<AVV.SBACCHI: Agli
atti questa dichiarazione e... si, tutto il resto, insomma, sono...
osservazioni a margine. Quindi riprendiamo questo argomento, quindi i
Manciaracina si interessavano a questa attività, di attività pesca. Lei ha
ricordo con chi prestava servizio Stramandino quando in, nell'occasione... -
VISITI F.: Unitamente a chi? - AVV. SBACCHI: Si. - VISITI F.: Ad altre persone?
Ma guardi il servizio di vigilanza era imponente attesa la presenza del...
dell'allora onorevole Andreotti, quindi ritengo che era un servizio di ordine
pubblico, quindi almeno una quarantina di persone coinvolte nel
servizio.>>).
Non appare facilmente
risolvibile il contrasto fra le dichiarazioni di don Pernice e quelle
dell’imputato concernenti le modalità con cui il primo ebbe a riferire al
secondo della comunicazione telefonica con cui aveva appreso delle imminenti
dichiarazioni dello Stramandino: ed invero, il sacerdote ha palesato di aver
serbato dei fatti un ricordo parecchio sbiadito, come, del resto, sottolineato
dallo stesso Tribunale. In proposito basta citare alcuni significativi passi
della deposizione del predetto: <<PERNICE BALDASSARE: Nuccia, la moglie
di Vincenzo Sinacori. Mi dice, sì ho delle notizie, perché la cosa non mi è
chiara e tutte queste cose. Mi telefona e io subito dopo ho comunicato al
Senatore, mi telefona dicendomi che c'era un certo Stramandino, non so se era
Pubblica Sicurezza o qualcosa del genere. - AVVOCATO BONGIORNO: Un agente, sì.
- PERNICE BALDASSARE: Ci deve essere un problema, io non ricordo, sono 5 anni,
ricordo il nome esatto, ricordo che mia nipote me lo ha detto e ricordo che io
ho parlato con l'Onorevole Andreotti… e ricordo anche che si trattava di una
dichiarazione di questo tizio che è stato male, che stava male e che poi è
morto, non so, roba del genere. Ma il nesso e connesso… abbiate pazienza, io
non lo ricordo per niente. […] AVVOCATO BONGIORNO: Sì, rispetto a questa
telefonata qua, mi interessa un suo ricordo, rispetto a questa telefonata. -
PERNICE BALDASSARE: Non c'è, quello che ho detto è… è tutto, non riesco a… non
riesco, anche a fare un po’ di sforzo mentale. - AVVOCATO BONGIORNO: Lei diceva
che Stramandino stava male, che cosa ricorda rispetto questo Stramandino? -
PERNICE BALDASSARE: Che avrebbe potuto testimoniare qualche cosa ma non so su
che cosa, veramente non ricordo. - AVVOCATO BONGIORNO: Va bene, ho finito
Presidente. - PERNICE BALDASSARE: Non ricordo niente. […] PUBBLICO MINISTERO:
Lei si ricorda il motivo per cui… dell'urgenza per cui sua nipote le chiese di
parlare ad Andreotti? - PERNICE BALDASSARE: L'urgenza per? - PUBBLICO
MINISTERO: Per quale motivo sua nipote le chiese di parlare con… di riferire
con urgenza il contenuto di quella telefonata ad Andreotti? - PERNICE
BALDASSARE: Questo fatto di Stramandino. - PUBBLICO MINISTERO: Perché, il
perché glielo disse? - PERNICE BALDASSARE: Non me lo ricordo, quello che
ricordo è quello che ho detto poc'anzi, semplicemente.>>.
Non essendo state acquisite
(peraltro, per la opposizione della Difesa) le trascrizioni delle relative
intercettazioni, è impossibile verificare compiutamente la veridicità o meno
della affermazione dell’imputato secondo cui erano state effettuate dal
telefono della parrocchia chiamate di contenuto osceno e volgare, che avrebbero
indotto lo stesso imputato a rivelare a don Pernice che il telefono era
sottoposto a controllo. Si può riconoscere che non sia sfornita di fondamento
la considerazione con cui il Tribunale ha osservato che un particolare del
genere non sarebbe sfuggito alla (sia pur debole) memoria del sacerdote e,
tuttavia, al rilievo non può assegnarsi valenza logica esaustiva in quanto il
teste non è stato specificamente interrogato sul punto, sul quale non si è
certo dilungato, avendo semplicemente riferito che aveva appreso dall’imputato
che il telefono della parrocchia era sottoposto a controllo, senza
circostanziare in alcun modo tale informazione precisando in quale specifico
contesto gli era stata fornita – il Pernice ha solo chiarito di non essere a
conoscenza dei modi con cui lo stesso imputato era venuto a conoscenza della
intercettazione (<<PERNICE BALDASSARE: Non mi ricordo niente io. La
nipote mi chiede, io dico e non ho altro. - PUBBLICO MINISTERO: Ricorda se sua
nipote le disse che non poteva parlare dal telefono di casa perché era sotto
controllo? - PERNICE BALDASSARE: Questo non me lo ricordo, io so che il mio
telefono della parrocchia era sotto controllo, mi è stato detto dal Senatore,
da molti mesi già, io non sapevo. - PUBBLICO MINISTERO: Le è stato detto dal
Senatore? - PERNICE BALDASSARE: Cosa? - PUBBLICO MINISTERO: Che il suo telefono
era sotto controllo? - PERNICE BALDASSARE: Sì, mi è stato detto verso il mese
di… che era di maggio, una cosa del genere, sì. - PUBBLICO MINISTERO: Del 1993?
- PERNICE BALDASSARE: Del 1993 chiaramente. - PUBBLICO MINISTERO: E' sicuro? -
PERNICE BALDASSARE: Mi è stato detto che il mio telefono era sotto controllo. -
PUBBLICO MINISTERO: Le disse il Senatore Andreotti. - PERNICE BALDASSARE: Ah? -
PUBBLICO MINISTERO: Il Senatore Andreotti le disse nel maggio del 93 che il suo
telefono era sotto controllo. - PERNICE BALDASSARE: Sì. - PUBBLICO MINISTERO:
Scusi, lei sa come faceva il Senatore Andreotti a sapere che il suo telefono
era sotto controllo… - PERNICE BALDASSARE: No. - PUBBLICO MINISTERO:… visto che
erano indagini segrete? - PERNICE BALDASSARE: Non lo so io questo. - PUBBLICO
MINISTERO: E non glielo chiese da quale fonte… - PERNICE BALDASSARE: No. -
PUBBLICO MINISTERO: Aveva appreso che il suo telefono era sotto controllo. -
PERNICE BALDASSARE: No, non mi interessava, non avevo problemi di
segretezza.>>) -.
Quanto, poi, all’epoca in cui
la stessa informazione sarebbe stata fornita, non pare alla Corte che dalle,
piuttosto confuse, dichiarazioni di don Pernice si possano ricavare elementi
decisivi, che autorizzino ad anticiparla rispetto al momento in cui l’imputato
prese ritualmente cognizione delle relative trascrizioni e che siano, perciò,
suscettibili di smentire la versione dell’imputato medesimo.
Ed infatti, il primo accenno di
don Pernice al fatto, desumibile dalle appena trascritte dichiarazioni, sembra
indicare che l’imputato ebbe a riferire la notizia al sacerdote molti mesi dopo
l’inizio delle intercettazioni sulla utenza della parrocchia Cristo Re di Roma
(<<PERNICE BALDASSARE: Questo non me lo ricordo, io so che il mio
telefono della parrocchia era sotto controllo, mi è stato detto dal Senatore,
da molti mesi già, io non sapevo.>> - la circostanza, del resto, è stata
ribadita più oltre: <<PUBBLICO MINISTERO: Comunque lei conferma che il
Senatore Andreotti le disse che il suo telefono era sotto controllo. - PERNICE
BALDASSARE: Sì, me lo ha detto dopo che ci siamo visti ma già da tempo.>>
-) e, dunque, non in periodo immediatamente successivo alla comunicazione della
chiamata telefonica della nipote “Nuccia”, che, alla stregua di quanto si
evince dal controesame del PM, è avvenuta il 18 maggio 1993 (<<PUBBLICO
MINISTERO: Guardi, dunque sappiamo per certo che questa… queste telefonate fra
lei e sua nipote sono avvenute il 18 maggio del 1993, lo sappiamo perché
risulta dalle trascrizioni delle telefonate, come dato.>>): invero, come
si ricava dalla dichiarazioni del teste dr. Misiti (<<VISITI F.: Si,
confermo, sono queste. Queste foto sostanzialmente da accertamenti effettuati
e... riguardano l'inaugurazione di una... chiesa in Roma, avvenuta nel Novembre
del '87 e segnatamente è la parrocchia Cristo Re, il cui parroco era monsignor
Pernice Baldassare, originario di Mazara del Vallo e che sostanzialmente
sarebbe lo zio del Sinacori Vincenzo. […] VISITI F.: Dunque si, voglio dire,
avendo trovato, avendo trovato le foto nell'Aprile del '93 posso ritenere tra
Maggio e Giugno, ecco.>>), la attività di intercettazione telefonica
sulla utenza in questione venne intrapresa soltanto dopo il rinvenimento in
casa del Sinacori delle fotografie che ritraevano la contestuale presenza
presso la parrocchia di don Pernice, fra i partecipanti alla inaugurazione
della chiesa, di Andreotti e del Sinacori, rinvenimento che è avvenuto
nell’aprile del 1993, cosicché è difficile ritenere che l’imputato abbia
fornito al sacerdote la informazione da lui riferita nel maggio dello stesso
anno, mentre è più plausibile che lo abbia fatto in epoca assai posteriore.
Le indicazioni temporali di don
Pernice, peraltro piuttosto vaghe, non appaiono, allora, del tutto persuasive
allorché collocano il fatto in prossimità della telefonata della nipote e,
comunque, non sembrano idonee a smentire senz’altro le affermazioni di
Andreotti, che, al contrario, potrebbero trovare, in qualche modo, conferma
nell’accenno del teste alla esibizione, da parte del suo interlocutore, di
documenti ufficiali che erano stati depositati – ma anche tale dato non è
univoco, posto che non è certo che gli stessi documenti si riferissero proprio
alle trascrizioni delle intercettazioni de quibus, di cui, sempre
secondo il teste, egli non avrebbe mai avuto notizia (<<PUBBLICO
MINISTERO: Comunque lei conferma che il Senatore Andreotti le disse che il suo
telefono era sotto controllo. - PERNICE BALDASSARE: Sì, me lo ha detto dopo che
ci siamo visti ma già da tempo. - PUBBLICO MINISTERO: In quella stessa
circostanza. - PERNICE BALDASSARE: Sì, in quel periodo lì, dopo il 19 di
aprile, dopo la data in cui sono apparse in pubblico tutte quelle cose, ho
saputo. - PUBBLICO MINISTERO: E fu nella stessa occasione nella quale lei si
recò da Andreotti per parlargli di questa telefonata che aveva ricevuto? - PERNICE
BALDASSARE: No, no, no, dopo ancora è stato. PUBBLICO MINISTERO: Quanto tempo
dopo? - PERNICE BALDASSARE: L'avrò visto qualche altra volta nella settimana,
penso. - PUBBLICO MINISTERO: Nel corso di quella stessa settimana? - PERNICE
BALDASSARE: Sì, perché quella settimana… io praticamente mi sono recato poi
dall'Onorevole Andreotti allo studio di piazza San Lorenzo e - incomprensibile
– per chiedere notizie da parte sua, quello che poteva sapere e in quella
occasione, mi ha fatto vedere le notizie ufficiali che erano state depositate,
dove si parlava esattamente della parrocchia e così via, no? Perché io fino a
quel momento non avevo niente. […] PUBBLICO MINISTERO: D’accordo. Quindi, però
rimane un punto fermo, che fu proprio nei giorni vicini. - PERNICE BALDASSARE:
Dopo. - PUBBLICO MINISTERO: Comunque in un giorno vicino? Dopo, lei intende un
giorno, una settimana, dieci giorni? - PERNICE BALDASSARE: Penso… - PRESIDENTE:
Dopo rispetto a che? - PUBBLICO MINISTERO: A questa telefonata. - PRESIDENTE: A
questa telefonata. - PERNICE BALDASSARE: Che cosa dopo la telefonata? -
PUBBLICO MINISTERO: Quando Andreotti le dice "guardi che il telefono della
parrocchia Cristo Re è sotto controllo", questa cosa Andreotti gliela dice
pochi giorni dopo che lei si era sentito per telefono con sua nipote? - PERNICE
BALDASSARE: No, no, dopo ancora. - PUBBLICO MINISTERO: Esatto, dopo quando? -
PERNICE BALDASSARE: Maggio, verso maggio, più o meno. - PUBBLICO MINISTERO:
Maggio 1993. - PERNICE BALDASSARE: 93 parliamo. - PUBBLICO MINISTERO: Su questo
siamo sicuri. Dica sì, perché se no non viene. - PERNICE BALDASSARE: Sì, sì. -
PUBBLICO MINISTERO: Lei poi ha avuto modo di leggere queste trascrizioni di
telefonate? - PERNICE BALDASSARE: No, assolutamente mai, né saputo né… >>)
-.
Dalla lettura delle
dichiarazioni di don Pernice sembra emergere in modo piuttosto chiaro che egli
ha, inusitatamente (se si tiene conto della assoluta approssimazione mnemonica
che si coglie da tutta la sua deposizione), ricordato che, nel comunicare ad Andreotti
la informazione trasmessagli dalla nipote “Nuccia”, ebbe specificatamente a
precisare che quest’ultima era la moglie di Vincenzo Sinacori il quale era
latitante, e ciò al fine di spiegargli a chi si stesse riferendo
(<<PUBBLICO MINISTERO: Lei disse… che questa nipote con cui lei aveva
parlato era la moglie di Vincenzo Sinacori? - PERNICE BALDASSARE: Lui… -
PUBBLICO MINISTERO: Lei disse ad Andreotti… - PERNICE BALDASSARE: Certo, certo.
- PUBBLICO MINISTERO: La persona con cui ho parlato, mia nipote Nuccia, che poi
sarebbe… - PERNICE BALDASSARE: Sì, mia nipote Nuccia la moglie di Vincenzo
Sinacori che è latitante mi ha telefonato dicendomi questa notizia, ecco questo
con estrema chiarezza. […] PUBBLICO MINISTERO:E lei quindi disse ad Andreotti
che questa notizia l'aveva avuta da sua nipote che era la moglie di un
latitante mafioso ricercato per omicidio? - PERNICE BALDASSARE: Sì, sì. In
quella occasione era già latitante, sì.[…] AVVOCATO BONGIORNO: Certo. - PERNICE
BALDASSARE: Una precisazione, chi è sta Nuccia? È la moglie di Vincenzo
Sinacori. - AVVOCATO BONGIORNO: Quindi il Senatore le dice chi è sta Nuccia? E
lei dice è la moglie di Vincenzo Sinacori. - PERNICE BALDASSARE: No, io
gliel'ho detto, Nuccia la moglie di Vincenzo Sinacori che è latitante, che lui
ha visto pure che era latitante, mi ha telefonato chiedendomi di dirti
questo.>>). Appare, pertanto, mendace la affermazione dell’imputato
secondo cui nella circostanza non si parlò del Sinacori e del rapporto di
coniugio di costui con la nipote del Pernice.
Tuttavia, non manca, anche a
questo proposito, qualche elemento di perplessità, in quanto: a) non si vede
quale necessità vi era in quel contesto di precisare con chi fosse maritata la
nipote che aveva comunicato a don Pernice la informazione sul proposito dello
Stramandino; b) in un passaggio della deposizione sembra che il teste abbia
prospettato che l’imputato sapeva bene (attraverso le carte processuali) che il
Sinacori era latitante, cosicché non era necessario, sul punto, essere espliciti
(<<PRESIDENTE: Senta, quando lei riferisce al Senatore Andreotti questa
notizia che ha ricevuto per telefono, lei poco fa ha detto, dice, ho detto al
Senatore Andreotti che questa notizia me l'ha detto la moglie… mia nipote
Nuccia moglie di Sinacori Vincenzo latitante, perché ha dato questa notizia? -
PERNICE BALDASSARE: No, l'ho dato per spiegare di chi stavamo parlando, chi era
questa Nuccia e quest'altro. Il Senatore Andreotti sapeva pubblicamente chi è
Vincenzo Sinacori e chi è Nuccia, non è che sono andato a dirgli "Nuccia
la moglie del latitante ti dice…" no, no, Nuccia la moglie di Vincenzo
Sinacori, normale, lo sapeva, conosceva, non era enfatica la cosa. -
PRESIDENTE: Va bene.>>).
In ogni caso, volendo superare
le rassegnate obiezioni e ritenere che Andreotti abbia fornito una falsa e
riduttiva rappresentazione dei fatti, si dovrebbe osservare che il valore
sintomatico che avrebbe potuto essere attribuito, nell’ambito della complessiva
valutazione della condotta dell’imputato, alla eventuale ammissione di un
colloquio con un esponente di Cosa Nostra vertente su temi lato sensu
mafiosi, poteva indurre il predetto a nasconderlo. Del pari, la (falsa)
negazione di qualunque accenno fatto da don Pernice al Sinacori dovrebbe
ragionevolmente ricondursi ad un eccesso di ansia difensiva, dettato dal
convincimento che avrebbe potuto essere valutata negativamente la consapevole
ricezione di una informazione inviata dalla moglie del latitante Sinacori:
diversamente opinando, non si comprenderebbe, infatti, per quale ragione
l’imputato avrebbe dovuto smentire il teste, tra l’altro addotto a discolpa, su
un punto che era piuttosto marginale se si considera che non era stato raccolto
alcun elemento atto a comprovare un personale coinvolgimento nella specifica
vicenda dello stesso Sinacori, che, si ribadisce, escusso nella udienza del 22
aprile 1997, nulla aveva riferito in merito (e giova ricordare che l’esame del
Pernice è stato raccolto il 19 maggio 1998, mentre la spontanea dichiarazione
di Andreotti è stata resa il 29 ottobre 1998).
La plausibile, descritta
lettura dell’atteggiamento processuale dell’imputato non può, comunque,
divenire la scorciatoia attraverso la quale pretendere di provare la esistenza
di una effettiva disponibilità del medesimo verso Cosa Nostra che, in realtà,
non è stata dimostrata.
Inoltre, la eventuale
consapevolezza (che sarebbe stata desunta dalla stessa comunicazione del
sacerdote) che don Pernice era imparentato con un esponente mafioso e la
coscienza dei pregressi rapporti con i mafiosi, che sono stati accertati,
potevano indurre l’imputato a temere che attraverso il telefono della
parrocchia potessero svolgersi conversazioni suscettibili di danneggiare la
propria posizione processuale, cosicché la indicazione, trasmessa al sacerdote,
della sottoposizione della linea telefonica ad intercettazione può essere stata
dettata da tale, vaga preoccupazione, che, tuttavia, non risulta che sia stata
in qualche modo esplicitata con un velato invito a mantenere un atteggiamento
circospetto e prudente in occasione di eventuali conversazioni telefoniche di
contenuto “delicato”. In ogni caso, la menzionata preoccupazione non
necessariamente riguardava fatti successivi alla primavera del 1980 e, in
particolare, l’episodio in trattazione.
Non si condivide, poi, il
convincimento del Tribunale secondo cui l’attivarsi della moglie del Sinacori
per fare sapere all’imputato che lo Stramandino si accingeva a rendere
dichiarazioni a carico del medesimo presupponeva necessariamente la chiara
consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli che avrebbero potuto scaturire
per lui dalla deposizione; allo stesso modo non si condivide l’inquadramento
dello stesso interessamento nel generale orientamento della organizzazione
mafiosa volto a impedire la ricostruzione dei contatti intercorsi tra persone
ad essa riconducibili ed esponenti politici.
Ed invero, non risulta da alcun
elemento che il Sinacori o la moglie del medesimo avessero precisa
consapevolezza del contenuto delle, ancora non rese, dichiarazioni dello Stramandino,
che avrebbero riguardato una specifica vicenda di cui il collaboratore, almeno
alla stregua di quanto si può desumere dalle sue stesse dichiarazioni, non era
al corrente – si ripete che egli ha rassegnato, nel corso del suo esame
dibattimentale, le occasioni in cui aveva sentito parlare dell’imputato, senza
fare alcun accenno all’episodio in
questione -.
Peraltro, non si comprende come
il Sinacori, al quale, si ribadisce, non è stata rivolta alcuna specifica
domanda a proposito della vicenda nel corso del suo esame dibattimentale,
potesse opinare che lo Stramandino fosse a conoscenza dell’eventuale retroscena
di quel colloquio e fosse, pertanto, in grado di riferire elementi
particolarmente pregiudizievoli per la posizione dell’imputato.
Riconoscere ai PM lo scrupolo
investigativo testimoniato dalla quanto mai complessa inchiesta autorizza, del
resto, a dubitare che lo stesso Sinacori, all’epoca latitante, sia mai venuto a
conoscenza del proposito dello Stramandino.
Deve, allora, ragionevolmente
ritenersi che la moglie del Sinacori, “Nuccia” (la quale, secondo le spontanee
dichiarazioni dell’imputato, lavorava quale infermiera presso l’ospedale di
Mazara del Vallo - neppure tale tema, così come quello concernente le modalità
con cui la predetta venne a sapere del proposito dello Stramandino, risulta
approfondito dalle indagini -), dopo esserne casualmente venuta a conoscenza,
abbia preso la iniziativa di comunicare telefonicamente allo zio, don Pernice,
perché ne informasse il di lui buon amico sen. Andreotti, la intenzione dello
Stramandino, ricoverato in ospedale perché malato terminale di cancro, di
rendere dichiarazioni a carico dell’imputato, dichiarazioni sulle quali,
appunto, per via delle compromesse condizioni di salute, il predetto non avrebbe
in seguito potuto testimoniare (<<AVVOCATO BONGIORNO: Senta, comunque lei
l'unica cosa che ricorda e già questo mi sembra importante era che Stramandino
stava male? - PERNICE BALDASSARE: Sì. - AVVOCATO BONGIORNO: Era un Agente di PS
che stava male. - PERNICE BALDASSARE: Un Poliziotto che stava male. - AVVOCATO
BONGIORNO: Questo se lo ricorda. - PERNICE BALDASSARE: Sì, che stava male, che
poteva morire e forse poi non poteva testimoniare. - AVVOCATO BONGIORNO: Ecco e
forse… - PERNICE BALDASSARE: Questo solo, le uniche cose che ricordo sono
queste. - AVVOCATO BONGIORNO: Scusi un attimo. - PRESIDENTE: Va bene, prego. -
AVVOCATO BONGIORNO: Lei l'ha sentita la precedente o ripetiamo? - PRESIDENTE:
No. - AVVOCATO BONGIORNO: Signor Pernice? - PERNICE BALDASSARE: Eccomi. -
AVVOCATO BONGIORNO: Quindi dicevo l'unica cosa che lei ricorda, se la può
ripetere perché il Presidente per un momento non l'ha seguita, l'oggetto…
l'unica cosa che lei ricorda di questa telefonata è che Stramandino stava male
e che cosa è che non poteva fare? - PERNICE BALDASSARE: Stramandino era un
Poliziotto, stava male e se moriva non poteva testimoniare. - AVVOCATO
BONGIORNO: Ecco. - PRESIDENTE: Questo l'ho sentito. - AVVOCATO BONGIORNO: Ora
le faccio questa domanda, vediamo se lei se lo ricorda. Non poteva testimoniare
a favore di chi? - PERNICE BALDASSARE: Non so. - AVVOCATO BONGIORNO: Non
ricorda. - PERNICE BALDASSARE: Non ne ho discusso.>>).
La stessa iniziativa, però,
sembra da connettere al (a lei noto almeno fin dall’epoca – 1987 - della
inaugurazione della chiesa parrocchiale di Cristo Re, alla quale avevano
partecipato, come documentato fotograficamente, sia Andreotti che i congiunti
del Pernice) rapporto di amicizia che legava il sacerdote all’uomo politico ed
alla esigenza di quest’ultimo di essere preavvisato della acquisizione delle
dichiarazioni dello Stramandino, ma non già alle supposte esigenze di garantire
il segreto, che certamente non potevano essere soddisfatte dalla semplice
comunicazione di quella notizia – ma, semmai, nella violenta logica della
mafia, anticipando cruentemente il prossimo decesso del povero Stramandino -.
D’altronde, che la medesima
iniziativa non sia inquadrabile in un’ottica di appartenenza a Cosa Nostra è
suggerito, altresì, dalla seguente considerazione: secondo le stesse parole del
Sinacori, Andreotti fin dalla fine del 1991 era stato individuato come un
nemico di Cosa Nostra, tanto che erano stati perfino vagheggiati progetti di
sopprimerlo (<<PM NATOLI: ho capito. Lei ha sentito parlare al di là di queste
due fonti che ci ha ricordato di... da parte di altri del Senatore Andreotti o
comunque ha altre notizie? Ovviamente... - SINACORI V.: io, altre notizie in
merito al Senatore Andreotti, ce li ho... durante... prima della sentenza del
Maxi-Processo o subito dopo la sentenza del Maxi-Processo, perché Andreotti era
diventa... il Senatore Andreotti era diventato un obiettivo da colpire ad ogni
costo, perché lo ritenevano responsabile sia della sentenza che delle... che si
era inasprito molto contro di noi. Inasprito nel senso che siccome ricordo che
lui e... aveva firmato un decreto per fare ri... rincarcerare persone che erano
uscite, siccome era una cosa che se lui voleva, poteva giocare, perché siccome
si trovava fuori, si trovava all'estero, pensavamo tutti che non... che non
riusciva a firmare questo decreto. Invece lo ha firmato, le persone sono state
nuovamente arrestate. Questo era un fatto, poi ricordo pure che si parlava che
sia il Senatore Andreotti che l'Onore...
che l'Onorevole Lima in un articolo in un giornale, adesso non so se era un
"Panorama"... se era un settimanale o un quotidiano, erano
indirizzati a... dicevano che i mafiosi li dovevano portare tutto
all'isola, dovevano stare tutti isolati
in un'isola. Quindi era un obiettivo da colpire, tanto è vero che se parlò
anche nel... nella strategia futura, successiva. Il Senatore Andreotti era un
obiettivo da colpire assieme a Martelli e a Falcone. […] SINACORI V.: in quel
periodo si parla che Andreotti è una persona cattiva per noi... - PM NATOLI: in
quel periodo siamo alla fine del '91? - SINACORI V.: sì, sì, che è una persona
cattiva per noi.>>). Ne consegue che, volendo superare la già più volte
ribadita insussistenza di prova circa la conoscenza, da parte del Sinacori,
della vicenda, non si vede perché nel 1993 un esponente di primo piano del
sodalizio mafioso dovesse prendere a cuore le sorti processuali dell’imputato.
Né, infine, sembra logico
sostenere che la iniziativa della “Nuccia” potesse essere volta a tutelare Cosa
Nostra o qualche affiliato alla stessa, posto che dovrebbe ipotizzarsi che i
mafiosi fossero persuasi (contro il vero) che lo Stramandino avesse serbato
segreti suscettibili di compromettere taluno di loro o la organizzazione e si
fosse determinato a rivelarli solo in punto di morte.
Sostenere, dunque, come fanno i
PM appellanti, che nella fattispecie si era realizzata “una perfetta
sinergia tra il circuito mafioso e l’imputato (essendosi il primo preoccupato
di coprire Andreotti, ed il secondo preoccupato di tutelare le sue fonti di
informazione all’interno dell’organizzazione)” non appare in linea con una
congrua lettura dei fatti acquisiti.
Da ultimo, accantonando le
difficoltà di ricostruzione dei contenuti del colloquio fra l’imputato ed il
Manciaracina e le relative refluenze, ci si deve soffermare brevemente sul
valore sintomatico che potrebbe essere attribuito all’episodio in vista del
giudizio sulla complessiva condotta dell’imputato.
Volendo conferire al colloquio
medesimo sicuro contenuto mafioso, ad un primo approccio potrebbe attribuirsi
all’accesso diretto ad Andreotti di un giovane esponente di Cosa Nostra, legato
al Riina, un significato confermativo della ipotizzata disponibilità
dell’imputato verso il sodalizio criminale.
Tuttavia, tenendo conto delle
rassegnate modalità di svolgimento dell’episodio, la estemporanea iniziativa
del Manciaracina e dei suoi eventuali mandanti, che, peraltro, ha pretermesso
le cautele che sarebbe stato ragionevole attendersi dagli scaltri e riservati
“uomini d’onore”, troverebbe adeguata spiegazione nel richiamo di quanto già
considerato a proposito della influenza del retaggio del passato sulle opinioni
e sui comportamenti degli esponenti di Cosa Nostra e sulla ritenuta
“accessibilità” di Andreotti.
Al retaggio dei pregressi
atteggiamenti di Andreotti, poi, si potrebbe aggiungere, se letto dal punto di
vista degli esponenti di Cosa Nostra, l’episodio del trasferimento del
Bagarella dal carcere di Pianosa a quello di Novara: lo svolgimento e,
soprattutto, l’esito positivo dello stesso, invero, a prescindere dalla
effettività dell’intervento dell’imputato, può aver convalidato nei mafiosi il
convincimento (erroneo) della astratta disponibilità del medesimo,
convincimento sulla cui reale fondatezza, alla stregua di quanto verrà illustrato,
di lì a poco sarebbero emersi negli “uomini d’onore” dubbi sempre più
consistenti.
Si potrebbe, ancora, obiettare
che l’imputato, benché sollecitato, in ipotesi, su temi mafiosi, non abbia
assunto la doverosa iniziativa di allontanare bruscamente il Manciaracina: il
rilievo è legittimo, ma non appare pregnante ai fini che qui interessano.
Un atteggiamento del genere
implicherebbe, infatti, una intransigenza, una capacità di indignata veemenza
ed anche una sorta di teatralità di modi che si possono a buon diritto
disconoscere al compassatissimo e navigato uomo politico, non certo alieno da
relazioni spregiudicate, avvezzo ad ascoltare le perorazioni di tutti e,
potrebbe aggiungersi, disponibile ad impegnarsi fattivamente per pochi.
Inoltre, non deve trascurarsi
il peso della consapevolezza degli errori passati, che, in qualche modo,
esponevano l’imputato a sollecitazioni del genere, errori dai quali era
consigliabile, per il medesimo, uscire percorrendo una, a lui congeniale, via
“politica” e, dunque, non con bruschi ed anche pericolosi strappi, ma
attraverso comportamenti concludenti, che gradualmente avrebbero indotto nei
mafiosi la consapevolezza del venir meno della sua, ormai datata,
disponibilità.
Gli elementi acquisiti, in
conclusione, autorizzano, tutt’al più, a reputare che Andreotti, sollecitato
dal Sindaco di Mazara del Vallo, si sia limitato ad accordare al Manciaracina
un colloquio ed ad ascoltare il predetto, ma non consentono neppure di
affermare che egli abbia formulato la benché minima assicurazione di
qualsivoglia interessamento e, men che meno, permettono di ritenere che
l’imputato si sia, in qualche modo, attivato per agevolare il perseguimento di
interessi lato sensu mafiosi.
Occorre, dunque, ancora una
volta rimandare a future verifiche la ipotesi che l’imputato abbia
effettivamente rinnovato nei confronti della Cosa Nostra dei “corleonesi” la –
ormai risalente – amicizia già dimostrata in anni passati al Bontate, al
Badalamenti ed ai loro sodali.
A parte tutte le riserve già
espresse in merito alla valutazione del semplice contesto, occorre, comunque,
riconoscere che quello desumibile dai fatti del 1980 e da quelli successivi fin
qui analizzati non conforti la ipotesi di una persistente disponibilità di
Andreotti nei confronti dei mafiosi, cosicché, in definitiva, è la lettura dei
fatti prospettata dai PM appellanti che appare “decontestualizzata”.
E’ alla luce dello stesso
contesto, il quale, si ribadisce, priva di conducenza – se non addirittura
ribalta - le insistite argomentazioni con cui i PM appellanti hanno lamentato
la valutazione “atomistica” del compendio probatorio, che ci si deve accostare
all’esame dell’eclatante episodio del presunto incontro fra Giulio Andreotti ed
il boss Salvatore Riina.
*************************************
5) IL PRESUNTO INCONTRO TRA
GIULIO ANDREOTTI E SALVATORE RIINA A PALERMO.
1. Nell’accingersi ad esaminare
l’episodio in questione, occorre brevemente rimarcare come quanto fin qui
accertato confermi la più volte richiamata indicazione del Marino Mannoia circa
le difficoltà incontrate dai tentativi dei “corleonesi” di “agganciare”
Andreotti e come il contesto complessivo non comprovi affatto una disponibilità
dell’imputato verso i nuovi ed assoluti dominatori del sodalizio mafioso.
Alla stregua di quanto si è
venuto evidenziando, sintomo chiaro di tali difficoltà e, potrebbe dirsi, più
in generale, della situazione di crisi dei rapporti fra le fazioni mafiose
uscite vincenti dal cruento conflitto dei primi anni ’80 ed il partito politico
di maggioranza relativa è la accertata decisione del Riina di orientare, alla
vigilia delle elezioni politiche del giugno 1987, i voti mafiosi verso il
P.S.I. per “dare uno schiaffo” alla D.C., decisione di cui, come ricordato,
hanno parlato svariati collaboratori di giustizia.
Lo stesso Marino Mannoia, anzi,
ha esplicitamente collegato tale decisione del Riina proprio al venir meno
della disponibilità di Andreotti (si vedano le dichiarazioni già riportate
allorché si è introdotta la trattazione dell’incontro fra l’imputato ed il
Bontate della primavera del 1980, ribadite dal collaboratore nel corso del
prosieguo del suo esame dibattimentale: <<P.M. SCARPIN.: Signor Mannoia,
quando è stata l'ultima volta che ha sentito parlare di Andreotti all'interno
di "Cosa Nostra"? - MANNOIA F.: l'ultima volta che sento parlare di
Andreotti all'interno di "Cosa Nostra" è durante le elezioni del
1987. - P.M. SCARPIN.: da chi ne sente parlare? - MANNOIA F.: da Nenè Geraci,
il quale, come avevo già detto prima,
era arrivato l'ordine da Salvatore Riina, un ordine tassativo, di votare
esclusivamente per io socialisti, e poiché il Senatore Andreotti non si
interessava, aveva preso delle distanze e... da "Cosa Nostra" e
non... non aveva, diciamo, più manifestato il suo interessamento nei confronti
di "Cosa Nostra". - P.M. SCARPIN.: questo fatto da chi lo apprende?
Chi glielo dice? - MANNOIA F.: a me me lo dice personalmente Nenè Geraci,
il vecchio, perché come ho già detto,
noi eravamo della "famiglia" di Stefano Bontade. Dopo la sua morte la
"famiglia" fu sciolta e fu creata una reggenza. E fummo aggregati
alla "famiglia" di Nenè Geraci, di Partinico. E quindi Nenè Geraci
era era, diciamo, la persona, il nostro referente, la persona che rappresentava
a noi, diciamo, come un rappresentante, diciamo. - P.M. SCARPIN.: siamo quindi
nel 1987. Dopo questa data lei sa se vi fu una continuazione dei rapporti tra
Andreotti e "Cosa Nostra" oppure se questi rapporti si ruppero? Sa
niente altro? - MANNOIA F.: no, io non so se i rapporti furono migliorati
o peggiorarono. Io non sono in
condizioni di... di riferire niente. - P.M. SCARPIN.: quindi lei si ferma al 1987. - MANNOIA F.:
sì. - P.M. SCARPIN.: va bene.>>).
Del tutto irragionevole sarebbe
ritenere che i risultati di quella tornata elettorale abbiano potuto influire
sull’imputato e convincerlo ad incontrarsi con il Riina, così come sarebbe
stato prospettato da quest’ultimo, secondo le dichiarazioni di Emanuele Brusca,
sulla cui inaffidabilità in merito al presunto incontro fra l’imputato ed il
capomafia, radicata anche dalla incongruità di tale, riferito antefatto, si
ritornerà più avanti: <<BRUSCA: Allora, in seguito alle votazioni
politiche dell’87, quindi quando votammo per il partito socialista, in seguito
ebbi modo di incontrarmi con Riina S. tra l’altro, non ricordo
per quale motivo particolare mi incontrai, se era questione di affari, se era
questione di interessi, nel corso del discorso mi dice “vedi che all’Onorevole
Andreotti è venuto l’interesse di incontrarmi” quindi in
seguito al risultato elettorale avuto dal partito socialista e quindi c’era
questo interesse disse lui di incontrarsi. - PM: Mi scusi, Riina glielo disse così parlando in
italiano, o glielo disse in dialetto? – BRUSCA: No, mi disse una frase in
siciliano. - PM: E la vuole dire in siciliano com’è? – BRUSCA: “U viri a chiddu
ci vinni a ntisa di incuntrarimi!” ad Andreotti.>>. Non può, pertanto,
non stupire che il Brusca non abbia fatto alcuna menzione dell’effettivo esito
(disastroso) del piano elettorale del Riina ed abbia, con la sua indicazione,
collegato ad esso (accreditando, in qualche modo, le parole del Riina) la
esigenza di Andreotti di incontrare il capomafia: anche tale aspetto va messo
nel conto della totale inattendibilità del Brusca, sulla quale, come avvertito,
ci si intratterrà infra.
Benché, come già ricordato in
altra parte del presente elaborato, sull’esito del piano elettorale del Riina
abbiano inciso defezioni e deroghe, tuttavia deve riconoscersi che il disegno
del boss, fondato su illusorie aspettative (si rammentino le già
riportate, esplicite indicazioni del Giuffrè), si sia oggettivamente risolto in
un fallimento, posto che, ad onta di tutti i luoghi comuni, la decisione di
spostare i voti mafiosi aveva, alla prova dei fatti, determinato una flessione
della D.C. tutto sommato modesta, specie nella provincia di Palermo, di gran
lunga la più importante e popolosa della intera regione.
Ed invero, richiamando
brevemente quanto sopra già illustrato, si può ricordare che, se si eccettua il
risultato, assolutamente irrilevante nel contesto generale ma in qualche modo
indicativo della circoscritta influenza elettorale della mafia, del seggio
speciale della Casa Circondariale dell'Ucciardone, nel quale, in effetti, lo
spostamento è stato sensibile (la D.C. passò, quanto alla Camera dei Deputati,
dai 168 voti del 1983 ai 107 voti del 1987 ed il P.S.I. dai 30 voti del 1983 ai
122 del 1987, mentre, quanto al Senato, la D.C. vide diminuire i suffragi da 109
a 70 ed il P.S.I. conobbe un incremento di consensi da 24 a 76), per il resto i
dati riferiti dal teste isp. Bosco comprovano che la D.C. nella provincia di
Palermo ha incrementato il numero dei consensi (da 275.177 a 280.020) ed ha
perduto in percentuale un modesto 0,6%.
A parte le già accennate
ragioni storiche suscettibili di spiegare, almeno in parte, il forte incremento del P.S.I., appare assolutamente
evidente – come del resto, esplicitamente evidenziato dal teste on. Mario D’Acquisto
– che la flessione della D.C. non poteva destare particolari preoccupazioni nei
suoi esponenti.
Anzi, approfondendo
doverosamente la analisi dell’evento elettorale, occorre considerare che il
medesimo D’Acquisto non ha nascosto le difficoltà incontrate nel corso di quella
campagna elettorale dalla D.C. in alcuni particolari quartieri a più alta
densità mafiosa ed, in sostanza, la consapevolezza della esistenza
dell’orientamento della mafia di privilegiare il P.S.I. (si vedano le
dichiarazioni del predetto già testualmente riportate in precedenza).
Inoltre, alla stregua della,
già riportata, affermazione del collaboratore Angelo Siino, anche il Lima era
ben consapevole della scelta della mafia di appoggiare elettoralmente il P.S.I.
(<<PM: Senta, lei ebbe modo di parlare con Lima di questo impegno di Cosa
Nostra per il partito socialista? Del risultato delle elezioni del 1987? -
SIINO A.: Sì, praticamente parlammo con Lima di questa cosa che aveva avuto già sentore di questa cosa, e
lui pensava che fosse una alzata di ingegno di Ciancimino.>>).
Si può, allora, ragionevolmente
ritenere: a) che gli esponenti democristiani – e fra di essi, ovviamente,
quelli appartenenti alla corrente andreottiana - avevano consapevolezza che sul
risultato elettorale aveva pesato anche la scelta dei mafiosi di non votare il
partito e di preferire il P.S.I.; b) che, conseguentemente, i medesimi
esponenti democristiani avevano avuto la possibilità di verificare la incidenza
tutt’altro che determinante ed, invece, circoscritta del voto controllato dalla
mafia.
In tale ambito appare una
incontestabile forzatura sostenere che l’esito delle elezioni del 1987 possa
aver indotto Andreotti a correre ai ripari accettando di incontrare il Riina.
Al contrario, i risultati delle votazioni del 1987 potevano, in astratto,
indurre in qualsiasi esponente politico il legittimo convincimento che la
influenza elettorale della mafia in Sicilia fosse largamente sopravvalutata: in
definitiva, perfino un cinico esponente del partito di maggioranza relativa che
non disdegnasse compromessi pur di garantirsi consistenti suffragi poteva,
tutto sommato, concludere che procurarsi o conservare la benevolenza dei
mafiosi non era condizione imprescindibile per conseguire un buon risultato
elettorale. In altri termini, la, ormai risalente, arrogante ammonizione che
all’imputato era stata rivolta dal boss Stefano Bontate, il quale aveva
condizionato al favore dei mafiosi il successo elettorale della D.C. nel Sud
del Paese, aveva ricevuto sul campo una clamorosa smentita.
Dalle dichiarazioni rese dal
Giuffrè il 7 novembre 2002 si ricava, poi, una indicazione che contrasta con la
ipotesi che sia stata sanata in occasione del presunto incontro in casa di
Ignazio Salvo la frattura che si sarebbe creata, per effetto della decisione di
spostare i voti mafiosi sul P.S.I., fra Cosa Nostra, da una parte, e la D.C.
ed, in particolare, Andreotti, dall’altra: la storica scelta elettorale era,
infatti, dipesa dalla declinante attenzione dei vecchi referenti politici e
dalla ricerca di nuovi punti di riferimento, che si era ritenuto di individuare
negli on.li Craxi e Martelli, ma il risultato era stato l’allargamento della
spaccatura, già presente, fra mafia e politica in quanto il Martelli si era
schierato con il dr. Falcone ed Andreotti si era rifatto una verginità a
scapito di Cosa Nostra emanando provvedimenti legislativi che avevano
danneggiato il sodalizio (<PM: Perché voi siete perfettamente dalla parte
di Provenzano e quindi assistete in
Commissione invece ai discorsi che fanno gli altri componenti della
Commissione, questo vuole dire. Senta, ma nel corso di quella riunione così
storica a cui lei dà questa importanza così… - GIUFFRE’: Ma è storica vero
questa! - PM: … ma espose Riina i motivi di, spiegò a
tutti i presenti perché si doveva fare questo, li chiarì specificatamente o
comunicò la decisione? - GIUFFRE’: Il discorso era che ormai ne avevamo tutti
presa coscienza, signor Procuratore, chi prima chi dopo, ormai avevamo le idee
chiare che ci si incamminava in un periodo buio, brutto, era, la prova provata
che diciamo iniziava un periodo brutto, la prova provata che alcune persone
politicamente si cominciavano completamente a distaccare da noi diciamo e non
trovavamo più diciamo quell’appoggio che si trovava prima e Totò Riina trapelava dal suo
sguardo, dal suo modo di esprimersi, di parlare anche sempre con una certa
arroganza perché lui era convinto che era Gesù Cristo, Dio in terra, cioè
facendo questo riusciva a convincerli perché appositamente lui era al di sopra
di tutte le parti quello che faceva; lui era presente, era giusto che comandava
lui e che poi questo doveva essere un monito a coloro che avevano orecchie da
intendere, di intendere. Cioè diciamo che era una minaccia, cioè con questa
mossa faceva due cose, da un lato minacciava i signori notabili della
Democrazia Cristiana, dall’altro cercava di mettersi nuovi referenti. Il
discorso non è che sia, in modo particolare diciamo, agganciarsi alle persone
influenti di allora: Craxi e Martelli in modo particolare
del Partito Socialista; solo che purtroppo, diciamo, il discorso non, la
strategia non gli è riuscita e diciamo che ulteriormente anche questa
spaccatura tra mafia e politica si è ulteriormente allargata perché poi
successivamente troveremo una reazione sia della Democrazia Cristiana, sia dei
Socialisti e poi siamo negli anni ’90, appositamente contro di noi, troviamo a
Martelli contro, ad Andreotti contro, cioè ce li
troviamo (inc.) - PM: Ma contro in che cosa? - GIUFFRE’: Legislativamente, cioè
Martelli si schiera, si schiera
pure apertamente con, appoggiando Falcone, Andreotti non so se posso usare
sta frase, si fa la verginità a discapito nostro facendo dei decreti apposta
per mandare tutti dentro quelli che sono, se ricordo bene, non è stato
precedentemente messo agli arresti domiciliari, cioè non è stato… il così detto
boomerang, cioè un colpo da k.o. sul vero senso della parola che poi
giustamente…>).
Come si è visto, negativi sono
i risultati della indagine fin qui svolta alla ricerca di concreti segnali da
cui desumere una eventuale disponibilità manifestata, beninteso dopo la primavera
del 1980, da Andreotti nei confronti dei mafiosi e nessun particolare evento
poteva giustificare, anche nella fase successiva alle elezioni del 1987, una
condiscendenza del predetto verso una ipotetica richiesta del Riina di
incontrarlo, richiesta che, ad ammetterne la esistenza, poteva essere stata
originata dal più volte richiamato retaggio dei precedenti, ormai risalenti,
comportamenti dell’imputato e del suo persistente legame con il Lima e – sia
pure con le riserve già esposte – con il superstite dei cugini Salvo, Ignazio.
Qui, per inciso, va ricordato
che, secondo quanto riferito da Giovanni Brusca, il Riina, ben prima dell’esito
negativo del maxiprocesso, aveva deciso la uccisione di Ignazio Salvo: ora,
tenendo conto che all’epoca indicata dal Brusca non erano ancora intaccate le
speranze di un “aggiustamento” del maxiprocesso, se si ammettesse che Ignazio
Salvo si era con successo attivato per ottenere che, come richiesto dal Riina,
Andreotti si incontrasse con lui, rimarrebbe scarsamente comprensibile la
ragione per cui il capomafia ne avesse decretato la morte. Per contro, la
ritorsione del Riina troverebbe giustificazione se si opinasse che il Salvo non
si era adoperato o, comunque, non era riuscito ad ottenere l’incontro che gli
era stato espressamente richiesto, cosicché la affermazione del Brusca potrebbe
interpretarsi come una controindicazione della tesi accusatoria.
Ma, anche tralasciando tali,
pur plausibili, ipotesi, si osserva che il soddisfacimento, da parte
dell’imputato, della eventuale richiesta del Riina implicava un grave passo che
non poteva essere compiuto con leggerezza e senza più che importanti ragioni,
cosicché deve riconoscersi che il quadro che si presentava alla vigilia del
presunto incontro non giustifica un approccio compiacente alle dichiarazioni
accusatorie del Di Maggio, ma, al contrario, induce a valutarle con ogni
possibile cautela e rigore.
Insomma, contrariamente a
quanto dedotto dai PM appellanti, una lettura non “decontestualizzata” della
situazione fin qui delineata non conforta affatto l’assunto accusatorio.
Peraltro, la Corte, soprattutto
per le ragioni esposte nelle premesse introduttive, non riterrebbe, comunque,
possibile, data anche la peculiarità dell’eclatante episodio (che avrebbe visto
un eminente uomo politico nazionale incontrare, in casa di un imputato
sottoposto agli arresti domiciliari, il famigerato capo assoluto di Cosa
Nostra, da lungo tempo latitante, che, abbandonando i tradizionali metodi
mafiosi, aveva decisamente orientato la attività del sodalizio verso una dura
contrapposizione frontale allo Stato ed ai suoi rappresentanti, molti dei quali
erano stati assassinati), trarre spunti corroborativi per le affermazioni del
Di Maggio da indicazioni indirette, suggerite dal semplice contesto.
In buona sostanza, per
ritenerlo provato occorre che l’incontro fra Andreotti e Riina trovi negli
specifici apporti ad esso inerenti – e, perciò, in primo luogo nelle
dichiarazioni del Di Maggio - adeguata e rigorosa dimostrazione.
----------------------------------------
2. Come è stato già ricordato
nel riepilogo dei motivi di gravame, i PM appellanti, nell’occuparsene, hanno
ribaltato l’ordine cronologico dei contributi dei vari collaboratori di
giustizia, nell’enunciato intento di dimostrare che le indicazioni del Di
Maggio si inserivano in un quadro probatorio già, di per sé, pregnante.
In verità, legittimo è il
sospetto che gli appellanti, con la loro singolare operazione – che ha posposto
all’esame delle propalazioni di altri collaboratori quello delle originarie e
fondamentali dichiarazioni del Di Maggio -, abbiano, in realtà, inteso
sottrarre gli apporti solo successivi alla obiezione che su di essi avessero
esercitato una impropria incidenza le notizie concernenti le affermazioni dello
stesso Di Maggio, ampiamente diffuse dai mezzi di comunicazione: in altri
termini, hanno sottilmente inteso prevenire il rilievo che le indicazioni
cronologicamente successive fossero state ispirate o, comunque, in larga misura
condizionate dalla conoscenza delle precedenti dichiarazioni del Di Maggio.
Ma, la anteriorità e la
diffusione delle affermazioni del Di Maggio e la potenzialità inquinante della
pubblicazione delle stesse su apporti solo successivi sono dati di fatto
ineliminabili e che devono essere debitamente considerati, cosicché un corretto
e prudente metodo di indagine non può che prendere le mosse dall’analisi delle
propalazioni del medesimo Di Maggio e tener conto della possibile incidenza
della diffusione delle stesse su indicazioni sopravvenute.
Passando, dunque, ad esaminare
l’apporto di quest’ultimo, non si ripeteranno in questa sede i contenuti delle
dichiarazioni del medesimo, per i quali si rinvia all’esauriente riepilogo
delle motivazioni della appellata sentenza e dei motivi di gravame.
Ora, anche a voler essere
particolarmente inclini con le ragioni dell’Accusa, si deve riconoscere che la
attendibilità personale del collaboratore non sia immune da consistenti
rilievi.
Innegabili, invero, appaiono
alcune contraddizioni nelle quali il predetto è incorso nonché una certa
inclinazione a raccontare fatti inesistenti e, comunque, a non limitare
rigorosamente la sua narrazione a fatti effettivamente esistenti (al riguardo
si può fare rinvio al superiore resoconto delle motivazioni della appellata
sentenza).
Tali atteggiamenti e dette
contraddizioni, poi, non possono trovare esauriente spiegazione nella
originaria volontà di non parlare dell’eclatante episodio in trattazione,
giacché, in primo luogo, sarebbe stato, all’uopo, sufficiente non fare menzione
dei fatti che anche solo indirettamente potessero richiamarlo, sui quali
nessuno lo aveva specificamente interrogato.
Non si vede, poi, come detto
intendimento del Di Maggio possa giustificare, per esempio, le contraddittorie
indicazioni fornite in ordine ai rapporti ed ai contatti con i Salvo e,
soprattutto, la storia dello spostamento del maxiprocesso ad altra sezione
della Corte di Assise, spontaneamente riferita nel corso della prima
deposizione del 9 gennaio 1993.
Fuori dal medesimo, possibile
intendimento sono, inoltre, le contraddittorie affermazioni riguardanti la
collocazione temporale dell’asserito incontro fra l’imputato ed il Riina, che
nella specie non si limitano, come in altri casi, ad una indicazione
comprensibilmente solo approssimativa ma costante, ma si caratterizzano per
rilevantissime oscillazioni che investono addirittura la individuazione
dell’anno in cui l’episodio si svolse.
Su questo punto specifico la
Corte non ritiene di doversi soffermare particolarmente, se non per rilevare
che la erroneità del collegamento temporale dell’asserito incontro
Andreotti-Riina con l’omicidio Dragotta, consumato nel settembre 1988, non
appare sufficientemente giustificata dalla possibile confusione con altri fatti
di sangue, avvenuti effettivamente nell’autunno del 1987 (epoca in cui, secondo
l’Accusa, va collocato l’incontro medesimo). Il Dragotta, infatti, venne
assassinato il 22 settembre 1988 e, per di più, era stato già oggetto delle
attenzioni dei killer, avendo in precedenza - il 28 febbraio 1988 – subito
un attentato, cosicché la peculiarità della sua vicenda riduce la possibilità
di sovrapporla nel ricordo ad altri ed anteriori fatti di sangue consumati dal
Di Maggio nel 1987, con i quali, secondo i PM, il predetto la avrebbe confusa.
Inoltre, i PM hanno individuato tali ulteriori fatti di sangue nell’omicidio di
Emilio Di Carlo, nel tentato omicidio di Giuseppe Saputo e nel duplice omicidio
dei fratelli Giuseppe e Castrenze Balsano, tutti commessi il 23 ottobre 1987:
ora, per quanto si possa concedere ad un frequente assassino, quale era, per
sua stessa ammissione, il Di Maggio, una difficoltà di distinguere nel ricordo
l’epoca delle svariate azioni omicidiarie da lui commesse, appare, però,
davvero anomalo confondere una singola uccisione con la vicenda di ben quattro
episodi delittuosi consumati nello stesso giorno, quasi un anno prima. In altri
termini, se, come opinano i PM appellanti, il Di Maggio avesse voluto, in
realtà, indicare che l’incontro Andreotti-Riina era avvenuto nel settembre 1987,
sarebbe stato naturale, volendolo cronologicamente avvicinare a qualcuno dei
numerosi fatti di sangue di cui si era macchiato, associarlo agli episodi del
23 ottobre 1987, peculiari anche per uno sperimentato killer.
Ma è, in particolare, il
ricordato, falso riferimento allo spostamento del maxiprocesso che appare alla
Corte di notevole importanza: esso, infatti, rivela non solo uno scarso rigore
ricostruttivo, ma anche una capacità di inventare, senza uno scopo preciso
(quale poteva essere, per esempio, quello iniziale di screditare il Di Maggio
che animava Giovanni Brusca), che esuli dalla volontà di rivelare fatti
eclatanti, dati ed episodi del tutto inesistenti.
Giova precisare che la falsa
informazione de qua non può essere adeguatamente giustificata dalla
stanchezza per il lungo interrogatorio del 9 gennaio 1993, posto che una
eventualità del genere può plausibilmente spiegare un appannamento della
memoria e, dunque, un affievolirsi dei ricordi, ma non, al contrario, la
invenzione di un fatto inesistente (la analoga, lunga durata
dell’interrogatorio, pure contraddistinto dalla enumerazione degli svariati
fatti di sangue di cui il propalante si era reso protagonista, richiama quello
reso il 3 ed il 4 aprile 1993 dal Marino Mannoia, al quale, appunto, si può
rimproverare qualche deficit di memoria solo successivamente colmato, ma non
già la ingiustificata invenzione di fatti inesistenti).
Deve, pertanto, prendersi atto
che, a tutto volere concedere alla Accusa, fin dall’esordio il Di Maggio ha
dato prova, nel riferire i fatti, di una certa disinvoltura e di un
insufficiente rigore.
A ciò deve aggiungersi che il
collaboratore, come egli stesso, infine, ha, sia pure con qualche sintomatica
resistenza, riconosciuto, ha parlato per la prima volta del riferito incontro
Andreotti-Riina soltanto il 16 aprile 1993, solo dopo aver appreso che era
stata ritualmente avviata, con grande strepito, la inchiesta giudiziaria a
carico dell’uomo politico (<<AVV. COPPI: senta, non è che per caso nella
sua decisione di incominciare a fare il
nome del Senatore Andreotti il 16 aprile, abbia influito il fatto che nel
frattempo Mannoia e Buscetta avevano già parlato del Senatore Andreotti? - DI
MAGGIO B.: no! - AVV. COPPI: lei non ne sapeva nulla di queste dichiarazioni? -
DI MAGGIO B.: no! - AVV. COPPI: lei non legge i giornali? - DI MAGGIO B.: ma
qualche volta sì, qualche volta no. - AVV. COPPI: qualche volta, no. La
televisione?... Qualche volta sì,
qualche volta no. - DI MAGGIO B.: ma, c'è mio figlio che gioca che al computer,
perciò non mi fa guardare neanche il telegiornale. - AVV. COPPI: e quindi non
può vedere neppure il telegiornale. Quindi lei non sapeva quando ha reso le
dichiarazioni che il nome del Senatore Andreotti era già stato fatto, in
relazione a Cosa Nostra? - DI MAGGIO B.: l'avrò sentito! - AVV. COPPI: come? -
DI MAGGIO B.: l'avrò sentito. - AVV. COPPI: l'avrà sentito, l'avrà o lo ha
sentito, perché sa questo avrà, avrò non
significa niente. - DI MAGGIO B.: mah, ho sentito! - AVV. COPPI: lo ha sentito.
Quindi quando lei reso le sue
dichiarazioni del 16 aprile, già sapeva che il Senatore Andreotti era stato
coinvolto, sia pure ingiustamente a nostro avviso, nelle cose di Cosa Nostra. -
PRESIDENTE: lo sapeva o non lo sapeva? - DI MAGGIO B.: l'ho saputo tramite telegiornale...
- PRESIDENTE: e allora lo vede il telegiornale, lei? - DI MAGGIO B.: sì,
qualche volta lo vedo. - AVV. COPPI: ecco, e aveva visto evidentemente anche
quello in cui si parlava del Senatore Andreotti. - PRESIDENTE: va be' questo è
un commento Avvocato Coppi! - AVV. COPPI: no, è una domanda, dico quindi ha
visto anche, ha visto quindi anche i telegiornali che riguardavano il Senatore
Andreotti? - DI MAGGIO B.: eh, l'avrò visto. - AVV. COPPI: lo avrà, o lo ha...
- DI MAGGIO B.: l'avrò visto.>>).
Ne deriva che grava, altresì,
sullo stesso Di Maggio il sospetto di aver preso lo spunto dalla recentissima,
clamorosa notizia dell’avvio della inchiesta giudiziaria a carico
dell’imputato, dalle inaudite indicazioni con cui il Marino Mannoia ed il
Buscetta avevano recentemente parlato di personali incontri di Andreotti con
alcuni capimafia e da alcuni fatti di cui era al corrente per assumere un
atteggiamento processuale strumentalmente compiacente verso le esigenze
investigative degli inquirenti e volto a acquisire la peculiarissima importanza
che la rivelazione dell’eclatante incontro dell’imputato con il Riina avrebbe
presumibilmente procurato alla sua figura di collaboratore.
Tale sospetto, come si è
rimarcato nelle premesse introduttive, deve sempre coltivarsi nel valutare,
nella vicenda giudiziaria di cui ci si occupa, le dichiarazioni accusatorie
provenienti, in special modo, dai collaboratori di giustizia e la esigenza
tanto più deve tenersi presente se si considera che sicure indicazioni
dimostrano, da un lato, come si è detto, un incerto rigore narrativo del Di
Maggio e, dall’altro, anche con riferimento a comportamenti successivi, come
più ampiamente evidenziato dal Tribunale, una propensione del medesimo a
mentire, a calunniare, a concordare dichiarazioni con altri “pentiti” e perfino
a sfruttare la posizione di importantissima fonte accusatoria addirittura per
perseguire la propria impunità il relazione ai delitti, anche gravissimi,
commessi nel corso della collaborazione con la giustizia.
Se si tiene conto che il Di
Maggio si determinò a collaborare solo per sfuggire alla sua paventata
soppressione decretata dai mafiosi, tanto che, successivamente, riprese a
delinquere commettendo ulteriori, gravissimi reati, convinto che le sue
propalazioni gli potessero procurare una sorta di impunità, si può concludere
che una, anche solo elementare, analisi della personalità del predetto non
soltanto non mostra affatto un sincero ravvedimento per il suo passato di
mafioso di spicco e di pericolosissimo killer, ravvedimento al quale
saldamente ancorare la genuinità delle dichiarazioni del medesimo, ma rivela
anche un atteggiamento strumentale, attento ai benefici ricavabili dalla sua
posizione di collaboratore essenziale in quella che era intuitivamente la più eclatante
inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica di Palermo.
Anche volendo non disconoscere
qualche fondamento agli articolati ragionamenti che i PM sono stati costretti a
svolgere per difendere la attendibilità delle propalazioni del Di Maggio e per
giustificare le oscillazioni del medesimo, ed anche volendo concedere, per
converso, che il Tribunale abbia eccessivamente enfatizzato il significato di
alcune discordanze, non si può, tuttavia, non ammettere che dati certi
impongano di nutrire serie riserve sulla specifica affidabilità del predetto e
di valutare con ogni circospezione le sue dichiarazioni.
Come si è avvertito, la Corte
non intende soffermarsi particolarmente sul contenuto delle medesime
dichiarazioni ed insistere su tutti i rilievi già sollevati dal Tribunale e
contestati dai PM appellanti, ma ritiene sia sufficiente formulare solo alcune
osservazioni di incontestabile, oggettiva valenza, idonee di per sé a
consolidare la già profilata impossibilità di accogliere le indicazioni del Di
Maggio alla stregua di elementi di sicura efficacia dimostrativa, atti a
concorrere a provare il fatto con l’ausilio di un riscontro anche solo generico
e non particolarmente pregnante.
Nel riepilogare i motivi di
gravame è stato dato conto che i PM nella loro argomentazione assegnano alle
indicazioni del Di Maggio, rispetto a quelle degli altri collaboratori (i
fratelli Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca, Antonio Calvaruso, Salvatore
Cancemi, Tullio Cannella), prese in anticipata considerazione, la funzione di
colmare la carenza di alcuni dettagli quali: a) i canali attraverso i quali era
stato concordato l’appuntamento fra Andreotti e Riina; b) l’orario in cui
l’incontro si era svolto; c) la indicazione delle persone che avevano
partecipato allo stesso.
Ma, a ben vedere, nella
ricostruzione del Di Maggio il primo punto è significativamente incompleto.
In particolare, alla stregua di
quanto riferito dal collaboratore, egli stesso avrebbe recato ad Ignazio Salvo
la richiesta del Riina di incontrare Andreotti e, quindi, dopo circa
quindici/trenta giorni, sarebbe stato incaricato da Angelo La Barbera di andare
a prelevare lo stesso Riina e di vestirsi in modo decoroso, senza neppure
essere informato specificamente del contenuto della missione, di cui – dato
l’asserito riserbo del Riina - è ragionevole ritenere che neppure il latore del
messaggio fosse al corrente: è, pertanto, evidente che la indicazione del Di
Maggio non precisa affatto i canali a mezzo dei quali venne concordato il
presunto appuntamento, atteso che egli ha esclusivamente riferito di aver
comunicato al Salvo la richiesta del Riina.
La lacuna appare
particolarmente significativa, posto che non constano altri canali a mezzo dei
quali il Riina tenesse i contatti con il Salvo al di fuori dei Brusca e del Di
Maggio, il cui intervento in questa fase deve essere escluso, atteso che
costoro hanno tutti collaborato con la giustizia e nessuno di essi ha parlato
delle modalità con cui venne perfezionato e comunicato il presunto
appuntamento. A questo riguardo è utile richiamare le dichiarazioni con cui
Emanuele Brusca, a seguito di specifica domanda della Difesa, ha negato di aver
ricevuto dal Riina incarico di prendere contatto con Ignazio Salvo con
riferimento al presunto incontro con Andreotti: <<AVV.COPPI: Benissimo.
Le risulta che Riina le abbia dato incarico di prendere contatto con
I. Salvo? Di sentire I. Salvo se era disponibile a mettere
a disposizione l’appartamento e via dicendo? Su questo specifico fatto,
lasciamo stare le altre cose! Cioè, lei ha avuto l’incarico da Riina di andare da I. Salvo e di parlargli di questo
incontro? – BRUSCA: Io nella ricostruzione che ho fatto non ricordo il fatto
che Riina mi disse “l’incontro sarà da I. Salvo”! - AVV.COPPI: No, lei
risponda, stia attento, perchè la mia domanda è questa: Riina le disse di andare da I.
Salvo e parlare di questo incontro? Lei ha avuto un
incarico di questo genere? – BRUSCA: No, non credo.>>.
Del resto, se si vuole dare
retta alle dichiarazioni del Cancemi, sulle quali si ritornerà più avanti, in
quel periodo era proprio il Di Maggio a svolgere l’incarico di fare da tramite
fra il Riina ed Ignazio Salvo; inoltre, deve ragionevolmente ritenersi che il
Riina non avrebbe affidato la sua latitanza – e, dunque, la possibilità di
reperirlo – che ad una ristrettissima cerchia di persone nelle quali riponeva
la massima fiducia, sicché deve dubitarsi che Ignazio Salvo disponesse di
canali per raggiungere il Riina e per fargli pervenire una comunicazione al di
fuori dei fidatissimi Di Maggio e Brusca, i quali, del resto, erano coloro che
con lui intrattenevano i relativi rapporti e gli recavano i messaggi del boss
(si ricordino, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni, sopra testualmente
riportate, di Emanuele Brusca, concernenti i contatti con Ignazio Salvo
relativi ad una raccomandazione del Riina destinata al Lima).
Ancora, alla stregua della
narrazione del Di Maggio e della asserita, estrema riservatezza che sarebbe
stata conferita alla faccenda dal Riina - il quale avrebbe addirittura imposto
al futuro collaboratore di non comunicare al Salvo la richiesta
dell’appuntamento alla presenza di Emanuele Brusca ed avrebbe, inoltre,
espressamente raccomandato al medesimo di non parlare con nessuno dell’avvenuto
incontro -, deve ragionevolmente individuarsi nello stesso Di Maggio il
soggetto al quale il Salvo avrebbe dovuto fare riferimento (si ritornerà più
avanti sul possibile significato della presunta, particolare riservatezza del
Riina, che trova oggettivo riscontro nella circostanza che la conoscenza
dell’episodio non era, a tutto concedere, niente affatto diffusa in Cosa
Nostra).
Degno di nota è, poi, che, alla
stregua delle stesse dichiarazioni del collaboratore, il Rabito – uomo di
fiducia di Ignazio Salvo e presumibile tramite fra costui ed i mafiosi nella
ipotizzata vicenda – era perfettamente in grado di reperire sia i Brusca che il
Di Maggio medesimo, che gli era stato “ritualmente” presentato proprio da
Giovanni Brusca, circa sei mesi prima, all’interno della officina dello stesso
Di Maggio (<<PM LO FORTE: ritornando a Paolo Rabito. Lei ha detto
poc'anzi, che fu Paolo Rabito a condurre lei e Riina nell'appartamento di Ignazio
Salvo. Ha anche detto, se la memoria non mi inganna, ha anche già detto che
Paolo Rabito era uomo d'onore della “famiglia” di Salemi. Ecco, lei conosceva
già da prima Paolo Rabito o lo ha conosciuto in quella circostanza? - DI MAGGIO
B.: no, io lo conoscevo sei mesi prima di quell'incontro, dove venne con
Giovanni Brusca nella mia officina, presentandomi a Paolo Rabito come uomo
d'onore e della “famiglia” di Salemi. Dice: “se avete bisogno di qualsiasi
cosa, ci si mette a disposizione”.>>).
E, del resto, lo stesso Ignazio
Salvo era perfettamente in grado di indirizzare il Rabito dal Di Maggio, che
era stato il latore della presunta richiesta del Riina ed era, quindi, il
naturale destinatario della relativa risposta, specie se si considera che il
predetto non ha affatto riferito di aver raccomandato al Salvo di utilizzare un
diverso canale di comunicazione: il Salvo ed il cugino Antonino erano stati,
infatti, in una precedente occasione accompagnati da Giovanni Brusca presso la
officina del collaboratore (<<DI MAGGIO B.: eh, io incontrai, diciamo a
Nino e Ignazio Salvo che vennero un giorno con Giovanni Brusca, accompagnati da
Giovanni Brusca, in officina, e l'accompagnai in Contrada Dammuse. Uno... […]
PM SCARPIN.: Signor Di Maggio, in questa occasione, quindi se ho capito bene, i
cugini Salvo vennero nella sua officina? - DI MAGGIO B.: sì. - PM SCARPIN.:
accompagnati da Giovanni Brusca? - DI MAGGIO B.: sì.>>).
Sulla stessa linea si collocano
le dichiarazioni con cui Giovanni Brusca (udienza del 29 luglio 1997) ha
precisato il ruolo di intermediario ordinariamente curato dal Rabito,
specificando anche che i Salvo facevano costantemente riferimento, per le loro
comunicazioni, proprio alla “famiglia” di San Giuseppe Jato - alla quale, come
è noto, appartenevano i Brusca ed il Di Maggio - (<<PM: Ho capito, va
bene, non le risulta ed è sufficiente per noi in questo momento. Perché lei
aveva rapporti con Paolo Rabito, se ne aveva, se lo vuole spiegare, sempre in
maniera sintetica, poi l'approfondimento glielo faccio io. - BRUSCA G.: Paolo
Rabito era la persona, la principale persona che ci creava i contatti con i
Salvo, cioè quello che veniva a San Giuseppe Jato e... per creare gli
appuntamenti con i Salvo o che noi andavamo a Salemi per cercare i Salvo per
poi andare o a Palermo o nella stessa Salemi. - PM: Questa funzione il Rabito
l'ha espletata sempre o ci sono stati dei periodi, per quello che lei sa, in
cui è stato sostituito da altri? - BRUSCA G.: No, sempre. Veniva sostituito da
altri per... o per motivi banali o perché non si trovava al momento, ma la
prima persona era lui e poi tutti gli altri. […] PM: Ed allora... quindi dicevo
se componenti della famiglia di Salemi, cioè i cugini Salvo, Antonio Salvo
figlio di un fratello di Ignazio, del quale non facciamo il nome, e Paolo
Rabito... - BRUSCA G.: Sì. - PM: In che rapporti erano col mandamento di Mazara
del Vallo, per quello che lei sa. - BRUSCA G.: Ufficiosamente... - PM: Iniziamo
intanto in questa maniera. - BRUSCA G.: Ufficiosamente e apparentemente buoni.
Se vuole gli spiego perchè gli dico ufficiosamente e apparentemente buoni. -
PM: Sì, dica. Che significa ufficiosamente buoni? - BRUSCA G.: Siccome il Paolo
Rabito, dopo la morte di Ignazio Salvo, non sapendo o immaginando per quale
motivo sarebbe morto Ignazio Salvo e conoscendo un po' le strategie di Cosa
Nostra, con la scusa di... della cattura o perlomeno che il Di Maggio l'avrebbe
potuto chiamare in causa, quindi accusandolo di essere uomo d'onore, si
allontanò, ma si allontanò anche per fuggire ad un'eventuale ritorsione nei
suoi confronti. - PM: No, mi scusi, non sono stato chiaro nella domanda, perchè
non la potevo porre in maniera più esplicita. Allora gliela pongo in
quest'altra maniera. Quando dovevano parlare con uomini d'onore di Palermo, informavano
i rispettivi... i rispettivi capo famiglia di Salemi e capo mandamento di
Mazara oppure no? - BRUSCA G.: No, no, direttamente venivano a cercare a noi di
San Giuseppe Jato. Questo, credo, lo avevo... pensavo di averlo spiegato questa
mattina. - PRESIDENTE: I soggetti chi sono, i soggetti? - PM: I soggetti sono
gli uomini d'onore della famiglia di Salemi, dei quali ho fatto i nomi: i
cugini Salvo, l'Antonio Salvo, che poi abbiamo identificato, e Paolo Rabito.
Quindi si rivolgevano direttamente a voi di San Giuseppe Jato. - BRUSCA G.: Di
San Giuseppe Jato. - PM: Questa per quella che è la sua esperienza di Cosa
Nostra era un fatto normale o un fatto eccezionale? - BRUSCA G.: No, un fatto
eccezionale che riguardava i cugini Salvo e, quindi, di riflesso Paolo Rabito o
il nipote.>>).
Ancora, mette conto evidenziare
come lo stesso Emanuele Brusca abbia parlato, sia pure non ricordandone lo
specifico oggetto, di alcune occasioni in cui Ignazio Salvo ebbe a contattarlo
per comunicare qualche messaggio al Riina (<<AVV.COPPI: Quindi lei non ha
riscontri di queste raccomandazioni che lei inoltrava. Senta, è accaduto
l’incontrario? Cioè che I. Salvo abbia cercato lei per avere
dei contatti con Riina per mandare delle comunicazioni a Riina, o era
sempre Riina che mandava lei da Salvo? – BRUSCA: Qualche volta è capitato, però
non riesco a focalizzare in questo momento per quale motivo. - AVV.COPPI:
Quindi non ci sa dire neppure le occasioni, neppure i periodi? – BRUSCA: Siamo
sempre in quei periodi, però non riesco a focalizzare quale fatto, cioè qual è
il motivo per cui I. Salvo mi abbia chiamato per riferire qualche cosa,
però è capitato diciamo.>>).
Il P.G., del resto, ha mostrato
di condividere l’evidenziato monopolio dei rapporti con il Salvo detenuto dai
mafiosi di San Giuseppe Jato ed, in particolare, dal Di Maggio e dai fratelli
Emanuele e Giovanni Brusca: nell’ambito di un intervento (udienza del 4 aprile
2003) teso a screditare la attendibilità delle dichiarazioni di Giuseppe
Lipari, il P.G. ha, infatti, rilevato come costui non avesse potuto fare a meno
di ammettere che i Brusca ed il Di Maggio erano gelosissimi di tale funzione di
tramiti fra il Riina ed Ignazio Salvo.
D’altronde, malgrado ci si
possa avvalere di numerosi apporti collaborativi di svariati soggetti che hanno
anche ricoperto posizioni di spicco in Cosa Nostra, non si intravede, al di
fuori del Di Maggio e dei Brusca, altro personaggio al quale plausibilmente
attribuire la eventuale funzione di tramite fra il Salvo ed il Riina. Anche a
voler dare credito al Cancemi, il tramite non potrebbe neppure individuarsi nel
boss Raffaele Ganci – assai vicino al Riina - o in altro mafioso della
cosca del medesimo, posto che lo stesso Ganci avrebbe, a dire del Cancemi, asseverato
la veridicità di quanto il Di Maggio andava raccontando facendo riferimento
proprio alla funzione di collegamento fra il Riina ed il Salvo dal medesimo
svolta e non, dunque, ad interventi nella vicenda di terzi di cui era a
conoscenza (<<CANCEMI S.: sì, lui ha detto proprio così, ripeto le parole
che ha detto lui, si è levato gli occhiali, dice, “sta minchia”, dice bugie,
Salvatore... Baldassare Di Maggio, dice quello che sta dicendo, dice è la
verità, perché i rapporti con i cugini Salvo, l'Onorevole Lima, e poi
Andreotti, dice “‘U Zi’ Totuccio”, ci fa tenere a Balduccio Di
Maggio.>>).
Dunque, contrariamente a quanto
apoditticamente assumono i PM appellanti, il Di Maggio non ha affatto colmato
la lacuna in questione precisando le modalità con cui venne fissato il presunto
appuntamento e, per di più, per le brevi considerazioni esposte, la totale
assenza di indicazioni al riguardo induce ad affacciare la ipotesi che il
collaboratore, magari prendendo spunto dalla richiesta del Riina da lui recata
al Salvo (evento che potrebbe essere effettivamente avvenuto) e, in ipotesi,
anche da una possibile visita resa dal Riina allo stesso Salvo, in occasione
della quale egli lo aveva accompagnato (evento che potrebbe essere
effettivamente avvenuto), abbia inventato l’incontro dell’imputato con il
capomafia senza curare di completare il proprio fantasioso racconto
corredandolo di quello snodo essenziale.
Anche volendo superare la
obiezione testé formulata ed ipotizzare, ad onta del contesto che indicherebbe
proprio lo stesso Di Maggio, un misterioso, diverso tramite fra Ignazio Salvo
ed il Riina, non si potrebbe, comunque, negare che la congruenza complessiva
del racconto del collaboratore esca menomata dalla evidenziata lacuna, che
getta una ulteriore ombra sulla specifica affidabilità del medesimo.
Proseguendo nella ricerca di
elementi che consentano valutare la attendibilità del Di Maggio e che possano,
al contempo, allontanare la possibilità che egli abbia semplicemente inventato
l’episodio, la Corte osserva che una verifica essenziale riguarda la coerenza
della relativa narrazione.
In proposito si deve
considerare che, rispetto al nucleo essenziale della vicenda, il Di Maggio
sarebbe stato testimone oculare di pochi istanti cruciali: a suo dire, infatti,
egli stesso ed il Riina sono stati accolti dal Rabito presso il cancello che
chiudeva l’ingresso secondario dello stabile in cui abitava Ignazio Salvo, sono
stati condotti tramite l’ascensore interno direttamente fino al piano attico,
sono stati introdotti nell’appartamento di Ignazio Salvo e, percorso un
corridoio, sono entrati in una sala dove hanno trovato Andreotti e Lima; il Di
Maggio ha salutato e si è appartato in altro vano (dove è rimasto ad aspettare
in compagnia del Rabito); quindi, è stato chiamato, ha salutato e si è
allontanato con il Riina.
Ebbene, in relazione alla, ben
delimitata, diretta osservazione dei pochi istanti in questione ci si sarebbe
attesi una narrazione costante e priva di contraddizioni, sennonché, come
rilevato dai primi giudici, le dichiarazioni del collaboratore hanno oscillato
su un particolare apparentemente secondario, ma che non manca di incidere
profondamente sulla coerenza del circoscritto racconto: esso è costituito dalla
presenza di Ignazio Salvo sull’uscio dell’appartamento all’arrivo del
collaboratore e del capomafia, accompagnati dal Rabito.
Sul punto occorre brevemente
ricordare che la presenza del Salvo sull’uscio è stata affermata nella prima
dichiarazione del 16 aprile 1993 [<Con l'ascensore io, il Riina ed il
Rabito salimmo nella casa del Salvo, il quale ci fece entrare, facendoci
percorrere un corridoio in fondo al quale, sulla destra, c'era una stanza nella
quale ci fece entrare. Al nostro arrivare, le persone presenti, che io
riconobbi senza ombra di dubbio essere l'On. Andreotti Giulio e l'On. Lima
Salvo, si alzarono e ci salutarono. In particolare, io strinsi la mano ai due
deputati e baciai Salvo Ignazio, che pure avevo già salutato al mio arrivo. Il
Riina, invece, salutò con un bacio tutte e tre le persone (Andreotti, Lima e
Salvo)>], negata nella seconda dichiarazione del 13 dicembre 1993 [<Dopo
che Riina ed io, accompagnati da Rabito Paolo, giungemmo all’interno
dell’appartamento del Salvo, fummo introdotti in un ampio salone che ho già
descritto. Il Rabito non entrò nel salone. Entrammo il Riina ed io, e Salvo
Ignazio venne incontro a noi e ci salutò entrambi con un bacio. Nel salone su
un ampio divano erano seduti il Sen. Andreotti e l’On.le Lima.>] e
riaffermata, quindi, in sede dibattimentale sia dinanzi ai giudici di Palermo
che davanti a quelli di Perugia, cosicché, almeno con riguardo alle prime tre
deposizioni del Di Maggio, non è possibile riscontrare una sequenza di
indicazioni costanti e coerenti, interrotta accidentalmente da altra
discordante, frutto di un occasionale appannamento della memoria o di un
contingente errore.
Inoltre, come si può
agevolmente evincere dai brani nuovamente riportati in modo testuale, il
resoconto in entrambi i casi è fluido ed articolato: per essere più chiari, il
collaboratore non si è limitato il 16 aprile 1993 a collocare incidentalmente e
fugacemente il Salvo sull’uscio dell’appartamento, ma, al contrario, ha
articolato il suo racconto, riferendo specificamente che lo stesso Salvo aveva
accompagnato lui ed il Riina lungo un corridoio e li aveva introdotti nella
sala dove si trovavano Andreotti e Lima; allo stesso modo, però, il 13 dicembre
1993 il propalante non si è limitato a collocare incidentalmente e fugacemente
il Salvo all’interno del salone anziché sull’uscio dell’appartamento, ma, al
contrario, ha dettagliato il suo racconto precisando specificamente che il
predetto, all’ingresso nel salone dello stesso dichiarante e del Riina, era
andato loro incontro e li aveva salutati entrambi baciandoli.
Ancora, sempre dalla lettura
dei brani suddetti si ricava in termini incontestabili che il dichiarante non
palesa la benché minima incertezza nella ricostruzione di quei brevi momenti,
ricostruzione che, del resto, non è legata alla, possibilmente fallace, memoria
di una parola anziché un’altra o di una espressione anziché un’altra o di un
fugace gesto anziché un altro, ma a un movimento ben definito del Salvo,
direttamente osservato dal collaboratore.
Insomma, alla stregua delle
formulate notazioni si dovrebbe concludere che il Di Maggio abbia in entrambi i
casi (16 aprile e 13 dicembre 1993) rappresentato lo svolgimento dei fatti
sulla scorta di un ricordo sicuro e vivido, immune da qualunque possibile
errore.
La palese discordanza, però,
inevitabilmente dimostra che, a tutto concedere, il Di Maggio ha, in termini
obiettivi, mentito almeno in una delle due occasioni e la evidenziata, sicura
ed articolata ricostruzione offerta in ambedue le circostanze rende difficile
ipotizzare che l’oggettivo mendacio sia espressione di un cattivo ricordo su
quanto in effetti sarebbe avvenuto in quei pochi istanti, cattivo ricordo che
il collaboratore avrebbe, di volta in volta, colmato a casaccio: nel già
profilato quadro di incerta attendibilità del Di Maggio si è piuttosto indotti
a pensare che il cattivo ricordo abbia, in realtà, investito, in occasione
della seconda e della terza deposizione, la fantasiosa ricostruzione fornita
nella circostanza immediatamente precedente, il che spiegherebbe in modo
congruo le oscillazioni del collaboratore.
Anche a non voler giungere a
tale drastica conclusione, non può, comunque, negarsi che la discrasia – sulla
quale i PM appellanti, che pur hanno profuso nella elaborazione del gravame una
scrupolosissima cura, sintomaticamente sorvolano - costituisca oggettivamente
un ulteriore elemento di perplessità sulla specifica attendibilità del Di
Maggio, che si aggiunge a quelli già ricordati.
Notazioni analoghe possono
essere formulate a proposito della discordanza ravvisabile nelle diverse
indicazioni con cui il Di Maggio ha descritto (ma, sarebbe più proprio dire, ha
definito) il vano nel quale egli sarebbe rimasto in attesa nel corso del
presunto colloquio fra l’imputato ed il capomafia.
Deve rilevarsi, in proposito,
che il predetto, a suo dire, sarebbe rimasto per parecchio tempo (secondo la
versione più limitata, due ore) all’interno di quel vano, cosicché si deve
ritenere che il medesimo abbia avuto inevitabilmente modo di osservarlo con
attenzione e che non sia, pertanto, ipotizzabile un cattivo ricordo.
Posto ciò, si deve brevemente
rammentare che il collaboratore, in occasione della deposizione del 16 aprile
1993, ha parlato di una sorta di stanza da pranzo, collegando la definizione
alla presenza di un grande tavolo e di alcune sedie (“L’altra stanza dove io
rimasi ad aspettare con il Rabito doveva invece essere una stanza da pranzo,
dato che c'era un tavolo grande con delle sedie”). Nelle successive
dichiarazioni, per contro, egli ha parlato di una cucina e, in particolare, nel
corso del dibattimento, sollecitato dalla Difesa, ha precisato che la stanza
era corredata degli elementi strutturali e degli arredi tipici di un vano
adibito a cucina (<<PM SCARPIN.: ho capito. Abbastanza alto. Senta, vuole
descrivere ora la stanza nella quale lei attese, insieme a Paolo Rabito che si concludesse l'incontro? - DI
MAGGIO B.: una grande cucina, con un grande tavolo... una, diciamo, una stanza,
una cucina da pranzo.[…] AVV. COPPI: ritorniamo un momento sull'episodio del
bacio. Lei ha detto che si trovava dove, mentre i personaggi parlavano nella
casa di Ignazio Salvo? - DI MAGGIO B.: sì. - AVV. COPPI: dove si trovava, dico?
- DI MAGGIO B.: nella casa di Ignazio Salvo. - AVV. COPPI: e grazie! -
PRESIDENTE: dove, dove, in quale stanza? Questo è il... - DI MAGGIO B.: ah! In
quale stanza? - PRESIDENTE: sì. - DI MAGGIO B.: e... in cucina. - AVV. COPPI:
in cucina. Però lei, altre volte, ha detto invece che non si trovava in cucina, ma che si
trovava in una stanza da pranzo. - DI MAGGIO B.: cucina e stanza da pranzo è
uguale, per me. - AVV. COPPI: quindi, nella casa di Ignazio Salvo c'era una
cucina adibita a stanza da pranzo? - DI MAGGIO B.: sì, sì. […] AVV. COPPI: ah,
e allora, questo tavolo con sedie è una sala da
pranzo o no? C'è una separazione tra il salone e la sala da pranzo o no?
- DI MAGGIO B.: e... per me la sala da pranzo e cucina è dove c'è la cucina,
per me quello è un salone e un salotto. - AVV. COPPI: benissimo! Perché allora
lei nel descrivere il luogo dove rimase ad aspettare con Rabito, dobbiamo
pensare, qui c'era ancora un omissis, lei dice che quella stanza doveva
essere una stanza da pranzo, dato che
c'era un tavolo grande con delle sedie, "non ricordo se il pavimento in
parchè..."... etc., etc., faccio riferimento al 16... - PRESIDENTE: sì,
sì, questo... - AVV. COPPI: ... al 16 aprile. - PRESIDENTE: ce l'abbiamo. -
AVV. COPPI: la stanza dove lei ha aspettato, era una stanza in cui c'erano anche frigoriferi? In cui c'erano
lavelli etc., etc., o no? - DI MAGGIO B.: sì, sì.>>).
Se così è e se, pertanto, nella
stanza esistevano segni inequivocabili della sua destinazione a cucina, alla
quale, alla stregua della comune esperienza, non può certo considerarsi
estranea la presenza di un tavolo e di alcune sedie, risulta difficile
comprendere la ragione per cui nella prima dichiarazione il collaboratore abbia
parlato, nei termini nuovamente sopra riportati, di una stanza da pranzo e non
abbia immediatamente precisato che si trattava di una cucina.
In ogni caso, alla luce del
ricordato contesto e delle dichiarazioni testualmente riportate, appare
palesemente forzata la deduzione con cui i PM appellanti – significativamente
sorvolando sulla evidenziata discrasia - hanno sostenuto che il collaboratore
avrebbe fornito una esatta descrizione anche del vano adibito a cucina,
dimostrando di conoscere un luogo dell’abitazione del Salvo normalmente
precluso a visitatori occasionali: in primo luogo, infatti, non è detto che il
Di Maggio, che in altre occasioni si era recato presso la abitazione di Ignazio
Salvo, non abbia potuto fugacemente percepire la esistenza della cucina; in
secondo luogo, la descrizione del vano fornita dal Di Maggio, che, si
ribadisce, secondo il suo racconto sarebbe rimasto all’interno dello stesso per
almeno due ore, appare piuttosto generica e niente affatto dettagliata ed
individualizzante.
Si deve convenire con il
Tribunale che la specifica discordanza non sia, in sé, determinante, avendo, a
differenza della prima considerata, un contenuto in qualche misura definitorio
e, dunque, un significato non del tutto univoco, ma non è possibile non tener
conto che la stessa si inserisce nel già evidenziato quadro di incerta
attendibilità del dichiarante, al quale, conseguentemente, si aggiunge un
ulteriore motivo di sospetto.
Rinunciando ad approfondite
considerazioni critiche sulla evenienza, che appare difficile da credere, che
il Riina abbia salutato l’imputato ed il Lima baciandoli – non consta, invero,
che essi si conoscessero ed intrattenessero rapporti affettuosi (cfr. le
seguenti dichiarazioni di Emanuele Brusca, vicino al Riina: <<AVV.COPPI:
Ma a lei risulta che Riina conoscesse Lima? – BRUSCA: A me non risulta.
- AVV.COPPI: Ma a lei risulta che era Lima che doveva occuparsi di
questa raccomandazione? – BRUSCA: Che ci entrasse Lima si, perchè il Lima aveva il
fratello come Presidente del consiglio di amministrazione. […] AVV.COPPI: E a
lei risulta... badi, lasci stare l’incontro e quello che lei ha sentito
raccontare da altri, ma a lei risulta che Riina conoscesse Andreotti? A parte la questione
dell’incontro su cui torneremo. – BRUSCA: A me risulta se Riina conoscesse... no, a me non
risulta.>>) -, si osserva conclusivamente che se la funzione
dell’interprete è quella di verificare o escludere, con rigorosa valutazione,
la presenza di elementi astrattamente idonei ad autorizzare il convincimento
che il propalante abbia inventato i fatti narrati, a tutto volere concedere la
indagine fin qui svolta attenendosi a temi oggettivi e trascurando argomenti di
valenza maggiormente opinabile – quali quelli legati al significato delle
oscillazioni delle indicazioni temporali o delle contraddizioni concernenti i
contatti con i Salvo -, non consente affatto di dissolvere il relativo sospetto.
Va da sé che, per via della
evidenziata, incerta attendibilità delle indicazioni del Di Maggio, per
tradurre le stesse in prova sicura e compiuta dell’episodio in trattazione
occorrono riscontri di particolarissima pregnanza, provenienti da fonti immuni
da ogni sospetto di inaffidabilità e di compiacenza verso gli inquirenti e da
elementi indiziari di univoca interpretazione.
----------------------------------------
3. Venendo, dunque, all’esame
degli elementi di riscontro addotti dalla Accusa, prima di passare alle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia appare opportuno soffermarsi
brevemente sulla conversazione telefonica, intervenuta fra il già citato Rabito
e la madre, Maria Scimemi, intercettata alle ore 13,08 del 13 maggio 1993.
Rinviando, come di consueto,
alla esposizione delle motivazioni della appellata sentenza e dei motivi di
gravame per il contenuto e le circostanze della medesima conversazione, la
Corte non ha difficoltà a riconoscere che nella fattispecie non manchino di
pregio le articolate deduzioni con cui i PM appellanti hanno sostenuto la
efficacia confermativa della telefonata.
Le stesse deduzioni si
incentrano in gran parte sulla inattendibilità delle reticenti dichiarazioni
del Rabito e della Scimemi, la cui conducenza probatoria è, tuttavia, limitata
dalla circostanza che detto atteggiamento processuale non riguarda
esclusivamente e specificamente la conversazione telefonica in questione e le
circostanze della stessa, ma, come ricordato dagli stessi PM, investe, in qualche
modo, tutta la deposizione dei predetti, spinti a negare qualsiasi elemento che
potesse convalidare il racconto dei Brusca e del Di Maggio, che avevano
indicato il Rabito come affiliato a Cosa Nostra ed uomo di fiducia di Ignazio
Salvo (e, così, è stata negata perfino la conoscenza da parte del Rabito degli
stessi Brusca e Di Maggio).
In buona sostanza, gli
argomenti dei PM appellanti non riescono a superare la sostanziale equivocità
della complessiva vicenda evidenziata dal Tribunale, che ha correttamente
osservato che, dato il ruolo (di “portinaio”) pacificamente svolto dal Rabito
in casa di Ignazio Salvo, il predetto poteva legittimamente attendersi che
qualsiasi propalazione avente ad oggetto illeciti rapporti o incontri dello
stesso Salvo avvenuti nella abitazione del medesimo lo avrebbe inevitabilmente
chiamato in causa. Ne consegue che, diffusasi la notizia che il Di Maggio, già
frequentatore della abitazione di Ignazio Salvo e noto anche per tale motivo al
Rabito, aveva iniziato a collaborare con la giustizia ed aveva anche parlato di
un incontro fra Andreotti e Riina avvenuto nella medesima abitazione, lo stesso
Rabito non poteva che aspettarsi che il propalante avrebbe fatto
inevitabilmente riferimento nel suo racconto – a prescindere dalla veridicità o
meno dello stesso – alle consuete modalità riservate con cui era stato da lui
più di una volta introdotto in quella casa.
Si spiega, dunque, il fatto che
il Rabito, appreso del “pentimento” del Di Maggio, si fosse allontanato da
Palermo e si spiega, del pari, che egli abbia potuto commentare con la Scimemi
anche le propalazioni del predetto concernenti il presunto incontro fra
Andreotti ed il Riina e che, insieme alla madre, sia stato indotto a seguire
con particolare attenzione e preoccupazione la relativa vicenda (proprio al
fine di cogliere segnali di eventuali indicazioni a suo carico del
collaboratore).
In altri termini, il Rabito
poteva nutrire la ragionevole certezza che il Di Maggio lo avrebbe coinvolto
nelle sue indicazioni accusatorie, così come, in effetti, anche a prescindere
dallo specifico episodio, è avvenuto.
Giova precisare che è
impensabile che il Di Maggio avrebbe potuto elaborare un racconto dotato di un
minimo di attendibilità senza fare menzione delle sperimentate modalità di ingresso
riservate in casa di Ignazio Salvo, che, si rammenti, era sottoposto agli
arresti domiciliari: a tacer d’altro, non si vede proprio come avrebbe potuto
essere ritenuto credibile che Andreotti e lo stesso Riina fossero entrati in
quello stabile dall’ingresso principale e senza la adozione di alcuna cautela.
Difficile era, dunque, per il
Di Maggio, il quale aveva a disposizione immediata una collaudata ed abituale
procedura di accesso riservato in casa del Salvo, che vedeva il Rabito
protagonista e che avrebbe potuto essere confermata anche da altri possibili
collaboratori di giustizia (così come è, successivamente, avvenuto), non si
fosse ispirato ad essa.
A questo riguardo deve
registrarsi una incongruenza logica nell’argomentare dei PM appellanti, i quali,
da un lato, deducono che il Di Maggio, se consapevole della falsità del suo
racconto, avrebbe dovuto preoccuparsi della eventualità (invece non
verificatasi) che il Rabito avrebbe potuto smentirlo dopo aver intrapreso, come
è avvenuto in quel periodo a tanti altri “uomini d’onore” di qualsiasi rango,
la strada della collaborazione con la giustizia e, dall’altro, negano
congruenza alla eventuale preoccupazione dello stesso Di Maggio di elaborare il
suo (in ipotesi, fantasioso) racconto riferendo modalità di accesso in casa di
Ignazio Salvo che avrebbero potuto essere confermate da futuri collaboratori, i
quali, peraltro, avrebbero segnalato proprio il Rabito quale abituale
“portinaio” del Salvo, precisando che la circostanza era ben nota al Di Maggio e
creando, dunque, un contesto che avrebbe consentito di respingere agevolmente
una eventuale, difforme indicazione dello stesso Rabito ed avrebbe reso
sospetta anche una diversa indicazione dello stesso Di Maggio.
In ogni caso, appaiono troppo
categoriche le considerazioni dei PM appellanti vertenti sulla superfluità e
financo sulla pericolosità della eventuale, falsa chiamata in causa del Rabito:
ed invero, anche nella ipotesi in cui il collaboratore avesse semplicemente
inventato l’episodio, meramente teorica era la possibilità che il Rabito
intraprendesse la collaborazione con la giustizia e smentisse il Di Maggio e,
comunque, nulla dimostra che quest’ultimo, prima di decidersi a raccontare la
vicenda, si sia effettivamente posto tale problema, così come, si può
riconoscere, nulla prova che egli abbia specificamente considerato la eventuale
conferma sul ruolo del Rabito che avrebbe potuto provenire da altre
collaborazioni (e che - si ribadisce - avrebbe costituito un forte argomento
per confutare la possibile smentita di quest’ultimo).
In definitiva, non è possibile
affermare in termini certi, come fanno i PM appellanti, che il motivo della
reticenza del Rabito e della Scimemi vada individuato nella consapevolezza di
entrambi del coinvolgimento del primo nella specifica vicenda che riguardava
Andreotti e, per quanto illustrato, non può conferirsi, al riguardo, valenza
dirimente alla circostanza che, all’epoca della conversazione telefonica del 13
maggio 1993, il nome del Rabito non era ancora comparso nei verbali degli
interrogatori del Di Maggio allegati alla richiesta di autorizzazione a
procedere a carico dell’imputato, ma solo in uno stralcio di verbale rimasto
chiuso in una busta sigillata inviata al Senato a corredo della richiesta di
autorizzazione a procedere.
Insomma, il singolare interesse
manifestato dal Rabito e dalla Scimemi a seguire l’evoluzione degli eventi ed a
tenersi aggiornati poteva ben essere giustificato dal timore che il primo
venisse coinvolto dal Di Maggio, timore che non era necessariamente collegato
alla consapevolezza della veridicità dello specifico episodio. E, sempre in
tale ottica, è comprensibile che la ammissione del particolare interesse a
seguire sul telegiornale la vicenda Andreotti, contrariamente a quanto assumono
i PM, potesse essere considerata dal Rabito potenzialmente pregiudizievole per
la sua personale posizione, giacché lo stesso interesse poteva essere
interpretato proprio nel senso proposto dalla Accusa ed assunto, pertanto, a
conferma di tutto il racconto del Di Maggio e, dunque, anche della veste di
“uomo d’onore” del Rabito medesimo.
Per quanto possa apparire non
determinante, mette conto ricordare che, secondo quanto riferito da Giovanni
Brusca, sia pure con una indicazione che lascia spazio alla eventualità di una
reticenza del Rabito, costui, da lui interpellato sulle propalazioni del Di
Maggio, ebbe a rispondere di non sapere nulla dello specifico, eclatante
episodio (<<PM: Lei di un incontro, di cui ha parlato il collaboratore
Baldassare Di Maggio, tra Riina e Andreotti, ha mai chiesto informazioni
all'interno di Cosa Nostra? - BRUSCA G.: No, l'unica volta che io ho chiesto
informazioni di questo fatto fu quando io mi sono incontrato in prima... in una
e seconda occasione con Paolo Rabito, dopo che i giornali ne avevano dato una
grande diffusione. - PM: Uh! E cosa è successo? - BRUSCA G.: E' successo che io
in quella occasione, quando io mi incontravo con Antonino Salvo, Antonino Salvo
cioè veniva da me per.... Scusi se io sto partendo un pochettino lontano, perchè...
da lontano perchè c'è il piede per poi andare a finire a questi incontri.
Quindi io mi incontro con Antonino Salvo, Antonino Salvo per come stavo dicendo
poco fa'... - PRESIDENTE: Antonino o Antonio? - BRUSCA G.: Antonio Salvo,
chiedo scusa. […] Dopodichè facciamo l'incontro un'altra volta con Paolo Rabito
e gli dico "Paolo, Paolo, Antonio, Gaetano" - cioè perchè faccio un
appuntamento con tutti e tre, al che cominciamo a... cioè faccio l'appuntamento
con Antonio Salvo, con Gaetano Sangiorgi e con Paolo Rabito ed io. […] Al che
con Paolo Rabito abbiamo preso questo particolare, ci dissi "ti ricordi
quando noi ne abbiamo parlato?" Dice "e come se mi ricordo!"
Dopodichè nel frattempo... passa del tempo, all'ultimo ci dico "ma com'è
questo fatto di questo incontro?" - PM: Di quale? - BRUSCA G.:
Dell'incontro tra Baldassare Di Maggio e Riina a casa di Ignazio Salvo. - PM: E
Andreotti quindi? - BRUSCA G.: E Andreotti, cioè a casa di Ignazio Salvo....
cioè scusi, tra Riina, Andreotti a casa di Ignazio Salvo. Al che... Perchè gli
dico questo? Perchè i giornali ne avevano parlato diffusamente, siccome si
parlava di un omissis e io, per mia deduzione, ci arrivo subito, per dire
"ma chi potrebbe essere la persona che abbia fatto l'incontro, quello che
abbia potuto aprire il cancello, quello che abbia accompagnato sopra il... il
Riina?" - PM: Quindi la persona il
cui nome era coperto da omissis? - BRUSCA G.: La persona di cui... da omissis.
Io, siccome ero a conoscenza di tutti i particolari, ci arrivo per deduzione,
per dire per me tu sei la persona che hai fatto questo... questo... ti sei
adoperato per questo particolare, se realmente è avvenuto o non è avvenuto,
questo poi lo sanno loro. Al che il Paolo Rabito gli dico "ma per me sei
tu". Lui fa dice "dice, ma può essere". Ci dico "ma è vero
questo fatto, non è vero?" Al che mi risponde "dice no, ne so quanto
ne sai tu". Al che a quel punto io gli dico "Paolo, ma è possibile,
non è possibile?" Al che il Paolo, per non mettermi in difficoltà e per
non mettersi in difficoltà, mi dice senti dice, io ne so quanto ne sai tu, dice
non ne so più di tanto, ne so quanto ne sai tu ne so io". Al che io per
non metterlo in difficoltà più di tanto, più di quanto già era avvenuto, cioè
mi blocco, non lo forzo più, perchè se la stessa cosa sarebbe successo a me, io
a prima domanda gli avrei risposto "ma a te che ti interessa, cioè tu che
vuoi sapere in particolare?" Anzi Paolo Rabito, se è vero o non è vero, mi
ha risposto in maniera molto educata. Dopodichè finito. - PM: Scusi, vorrei
capire meglio il passaggio... - BRUSCA G.: Sì. - PM: "Io per non metterlo
in difficoltà", mi può spiegare meglio? Quindi lei per non mettere in
difficoltà non fa altre domande? - BRUSCA G.: Sì, io per non metterlo in
difficoltà... - PM: Mi può chiarire questo concetto "per non metterlo in
difficoltà", che vuol dire? - BRUSCA G.: Per non mettere in difficoltà
Paolo Rabito, essendo che Paolo Rabito potrebbe avere avuto degli ordini
tassativi e dire non devi dire niente o perlomeno non sapendo se io sapevo,
dice dico giusto, dico male, se questo fatto sia realmente avvenuto o non sia
avvenuto, quindi non mi dice più niente, mi dice "ne sai tu ... ne so io
quanto ne sai tu". Può significare che l'appuntamento sia avvenuto, cioè
l'incontro sia avvenuto, come può essere pure che l'incontro sia avvenuto
quindi io non per forza devo sapere o venire a conoscenza... - PRESIDENTE:
Senta, non faccia ipotesi. Lei racconti quello che le ha detto Rabito. - BRUSCA
G.: Signor Presidente, chiedo scusa, Paolo Rabito mi ha detto "ne so
quanto ne sai tu". Stop.>>).
Da ultimo, può essere rilevato,
con tutte le opportune riserve giustificate da quanto già illustrato a
proposito della precaria attendibilità del Lipari, che costui, come già
ricordato, ha fornito indicazioni conformi a quelle del Brusca, riferendo di un
suo colloquio in carcere con il Rabito nel corso del quale quest’ultimo avrebbe
risposto negativamente al quesito rivoltogli in merito alla effettiva esistenza
dell’episodio del “bacio” (la effettiva, comune detenzione nella seconda
sezione della carcere palermitano dell’Ucciardone del Lipari, del Rabito e di
Salvatore Miceli, che, secondo lo stesso Lipari, avrebbe presentato i primi
due, risulta dal prospetto allegato alla nota della Questura di Palermo del 13 gennaio
2003, a sua volta acclusa alla nota del Procuratore della Repubblica del 17
gennaio 2003 – la citata nota del 13 gennaio 2003 è stata formalmente
acquisita, ad integrazione della produzione del 31 gennaio 2003, con il
consenso di tutte le parti, nella udienza del 4 aprile 2003 -).
----------------------------------------
4. Accantonata, dunque, la
telefonata fra il Rabito e la madre, che non concretizza una indicazione di
certa conducenza dimostrativa, nell’esaminare le dichiarazioni dei collaboratori
di giustizia conviene iniziare da quelle dei fratelli Enzo Salvatore ed
Emanuele Brusca, per i cui contenuti, come di consueto, si rinvia al resoconto
delle motivazioni della sentenza e dei motivi di appello.
La relativa valutazione non può
che essere necessariamente rigorosa, posto che, anche a prescindere dagli
specifici contenuti dei loro apporti, i due Brusca all’epoca delle loro
propalazioni – come, del resto, tutti gli altri collaboratori che hanno, in
proposito, fornito indicazioni - erano già a conoscenza delle dichiarazioni del
Di Maggio, almeno alla pari di quasi tutti i cittadini italiani che avessero
avvertito un minimo di interesse per la eclatante vicenda – interesse che,
evidentemente, era assai più sentito da soggetti che appartenevano a Cosa
Nostra e, nel caso dei Brusca, ad una delle più importanti “famiglie” del
sodalizio criminale, alla quale, per di più, lo stesso Di Maggio era stato
affiliato -.
La analisi, ad avviso della
Corte, non merita che alcuni, pregnanti rilievi, a fronte dei quali, a tutto
volere concedere, deve cedere ogni tentativo di argomentare sulla attendibilità
dei predetti, che rimarrebbe, comunque, proprio per le svariate incongruenze
ravvisabili, irrimediabilmente compromessa.
Notevoli sono stati gli sforzi
argomentativi profusi dai PM appellanti al fine di salvaguardare la
attendibilità dei fratelli Brusca e di trovare una logica spiegazione alle
svariate anomalie e discordanze evidenziate dal Tribunale, ma, alla stregua di
quanto esposto e di quanto si esporrà, gli stessi sforzi finiscono con
l’obliterare il particolarissimo rigore valutativo che la peculiarità del
procedimento a carico di Andreotti richiede, rigore la cui incidenza deve
rafforzarsi nel caso di apporti largamente contraddittori e, per di più, scopertamente
interessati.
La Corte, al riguardo, deve
pienamente condividere il giudizio negativo in ordine alla specifica
attendibilità dei due fratelli Brusca espresso dal Tribunale, alle cui corrette
considerazioni può farsi largo rinvio, non potendo in alcun modo essere
trascurati:
- il già evidenziato, spiccato
interesse dei predetti ad acquisire un benevolo trattamento processuale,
certamente agevolato dalle propalazioni a carico dell’imputato. A fronte dello
stesso interesse appare davvero inconsistente il rilievo dei PM appellanti
secondo cui dovrebbe escludersi l’ipotesi che Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca
abbiano reso dichiarazioni false allo scopo di avvalorare le affermazioni
dell’odiato Di Maggio;
- le enormi ed evidenti
contraddizioni intrinseche ravvisabili nelle loro, rispettive, dichiarazioni,
in parte dettate, secondo quanto ammesso dallo stesso Enzo Salvatore Brusca,
proprio da un iniziale atteggiamento strumentale, volto a salvaguardare la
posizione del fratello – il che suggerisce, comunque, una inclinazione a
mentire per il perseguimento di un vantaggio personale -;
- le palesi contraddizioni fra
le rispettive propalazioni, ben evidenziate dal Tribunale, e, in quest’ambito,
la anomala, maggiore ricchezza di particolari che si rinviene nelle
dichiarazioni di Enzo Salvatore Brusca rispetto a quelli riferiti dal fratello,
sua asserita fonte di conoscenza: la confusione del dichiarante e la cattiva
percezione da parte sua di brani delle conversazioni intervenute fra il padre
ed il fratello – che, per inciso, radicherebbero, di per sé, una affidabilità
evidentemente imperfetta - potrebbero plausibilmente spiegare limitate
discordanze, ma non già la addizione di particolari inesistenti;
- l’ineffabile svolgimento
delle dichiarazioni di Emanuele Brusca, fonte essenziale, il quale solo dopo la
completa lettura delle affermazioni del fratello ha corretto e corposamente
integrato la sua originaria versione, nella quale aveva del tutto omesso la
parte dei colloqui in carcere con il padre precedenti il riferito incontro
dell’imputato con il Riina e la, anche essa antecedente, rivelazione di
quest’ultimo secondo cui Andreotti, dopo le elezioni politiche del 1987, aveva
avvertito l’esigenza di incontrarlo. Dei colloqui in carcere con il padre,
peraltro, neppure Enzo Salvatore Brusca aveva inizialmente parlato, a suo dire
proprio per salvaguardare il fratello Emanuele, a quell’epoca sottoposto a
procedimento penale e chiamato a rispondere di concorso in alcuni omicidi.
Si rinuncia in questa sede,
come anticipato, ad una disamina parcellizzata che, come già rilevato in altre
parti della sentenza – si rammenti quanto osservato a proposito delle
indicazioni fornite dal Buscetta – finisce con l’appigliarsi a sfumature
perfino lessicali e grammaticali e, superando il dato sostanziale, con
l’ammettere qualsivoglia interpretazione.
Solo alcune notazioni ulteriori
meritano, infatti, le condivisibili considerazioni del Tribunale.
Ad un primo, superficiale,
approccio, l’atteggiamento di Enzo Salvatore Brusca potrebbe indurre a ritenere
la piena attendibilità del medesimo, che ha spontaneamente ritrattato la
primigenia, estemporanea (e, dunque, non meditata) affermazione, con la quale
aveva riferito di aver appreso direttamente dal Di Maggio dell’avvenuto
colloquio fra Andreotti e Riina.
A tutta prima, invero,
sembrerebbe limpido il comportamento del predetto, il quale, senza essere in
alcun modo sollecitato, ha riconosciuto la falsità della precedente
dichiarazione, giustificandola con un argomento congruo e, per di più, suscettibile
di mettere a repentaglio la posizione processuale del fratello Emanuele,
minacciata dalle propalazioni del Di Maggio, che lo indicavano come tramite con
il detenuto genitore, Bernardo Brusca, in relazione alla commissione di alcuni
omicidi, autorizzati dal carcere dallo stesso Bernardo Brusca: a spingerlo a
fornire quella falsa versione era stata la credibile esigenza di salvaguardare
il fratello Emanuele dal sospetto di essere stato il tramite fra Riina e
Bernardo Brusca, sospetto che avrebbe, in qualche modo, accreditato le accuse
del Di Maggio. In altri termini, la spontanea ritrattazione, attuata con il
coinvolgimento del fratello, potrebbe indurre a riconoscere ampia credibilità
ad Enzo Salvatore Brusca, sul rilievo che egli non avrebbe, comunque, esposto
falsamente il congiunto e che, dunque, tale atteggiamento non potrebbe trovare
spiegazione se non ammettendo la effettiva genuinità del propalante.
Ma, una approfondita e
ragionata valutazione dei fatti consente di escludere siffatta interpretazione
ed autorizza, piuttosto, la conclusione che nessuna delle due contrastanti
versioni di Enzo Salvatore Brusca sia veritiera.
Dopo l’estemporaneo impeto di
accreditarsi, con una falsa (fittiziamente casuale) affermazione, come un
importante collaboratore, portatore di utili conferme su un episodio essenziale
del “processo del secolo”, impeto palesato nel corso dell’interrogatorio reso
il 19 ottobre 1996 (pochi giorni dopo aver manifestato la sua volontà di
intraprendere la collaborazione con la giustizia), subentra nel Brusca una
inevitabile riflessione, peraltro maturata non già prontamente, ma in un
corposo arco di tempo, posto che, come ricordato dal Tribunale, il predetto non
coglie l’occasione del successivo interrogatorio del 9 novembre 1996 per
rettificare tempestivamente la originaria, falsa affermazione, ma attende fino
all’interrogatorio del 3 gennaio 1997.
Considera, dunque, Enzo
Salvatore Brusca il concreto pericolo che la sua (falsa) affermazione non verrà
confermata dal Di Maggio, cosicché, per non compromettere la propria personale
attendibilità (gravissimo sarebbe stato l’accertato mendacio su un fatto così
importante) e la agognata conquista dello status di collaboratore di
giustizia, è assolutamente necessario elaborare un’altra versione ed una
congrua giustificazione della iniziale falsità.
Il Brusca escogita, allora, una
nuova versione che gli consentirà di ottenere tre fondamentali risultati: 1)
quello di giustificare con un convincente argomento la precedente falsità; 2)
quello di accreditarsi come attendibile collaboratore, tanto genuino da non
esitare a mettere a rischio la posizione del fratello; 3) quello di fornire una
versione dei fatti che non potrà essere smentita dal Di Maggio.
Ed invero, rivelando il ruolo
di tramite svolto da Emanuele Brusca fra Riina ed il detenuto genitore,
Bernardo Brusca, ed esponendo, in tal modo, il congiunto rispetto alle accuse
del Di Maggio (oggetto del processo a carico di Agrigento ed altri, allora in
corso dinanzi alla Corte di Assise di Palermo), Enzo Salvatore Brusca, che non
dimentica, peraltro, di precisare che lo stesso ruolo del fratello era limitato
ad affari lato sensu amministrativi, dà apparentemente prova della
massima genuinità e, al contempo, offre una adeguata giustificazione della
falsità della precedente dichiarazione, dipesa, appunto, dall’intento di non
rivelare il medesimo ruolo.
Riferendo, poi, di aver appreso
dell’incontro Andreotti-Riina assistendo ad una serie di colloqui (per così
dire, preparatori) in carcere avuti dal fratello Emanuele con il padre e, in
particolare, dal resoconto dello stesso Emanuele, il quale aveva semplicemente
dedotto che l’incontro medesimo si era verificato in quanto si era imbattuto
nel Di Maggio che era inusualmente abbigliato in modo elegante, Enzo Salvatore
Brusca si mette al riparo da ogni possibile smentita da parte dello stesso Di
Maggio, al quale non attribuisce alcuna effettiva informazione in merito
all’eclatante episodio.
Complessivamente, le
propalazioni di Enzo Salvatore Brusca appaiono già fin dall’inizio (ed il solco
si accentuerà) inconciliabili con la versione del Di Maggio (a tacer d’altro,
secondo costui l’incontro sarebbe stato richiesto dal Riina ed organizzato, al
massimo, nell’arco di un mese) e possono, pertanto, ritenersi frutto di una
libera elaborazione personale, probabilmente basata su notizie o frammenti di
notizie colti anche dai resoconti del processo forniti dai mass media.
Ma, tralasciando l’evidenziato
aspetto ed anche le numerose incongruenze in cui è incorso Enzo Salvatore
Brusca, quello che deve essere debitamente rimarcato è che il sottile piano del
predetto è stato scompaginato imprevedibilmente (per lui) proprio dal fratello,
il quale qualche mese più tardi, dopo aver appreso che oltre al Di Maggio,
anche il congiunto (entrambi erano stati già escussi nel pubblico dibattimento)
aveva parlato del colloquio fra Andreotti e Riina e dopo avere,
presumibilmente, colto in modo approssimativo (dalle inevitabilmente sintetiche
notizie di stampa) che il predetto lo aveva indicato come fonte delle sue
conoscenze, derivate da un incontro con il Di Maggio, non ha resistito alla
tentazione di procurarsi anche lui una notevole benemerenza presso gli
inquirenti e si è, così, determinato ad offrire una parziale collaborazione,
sostanzialmente circoscritta a tale essenziale episodio.
Ed invero, facendo riferimento
alle prime dichiarazioni di Emanuele Brusca, le sole non irrimediabilmente
inquinate dalla acquisita, piena cognizione di quelle del fratello, si può,
qui, sottolineare che il predetto:
- non ha affatto confermato il
ruolo di tramite fra il Riina ed il padre che gli era stato attribuito dal
congiunto: egli, infatti, non ha fatto menzione degli avvenimenti che, secondo
quest’ultimo, si sarebbero verificati prima della asserita confidenza del Di
Maggio, affermando semplicemente di aver appreso dell’incontro fra Andreotti e
Riina soltanto allorché gliene aveva parlato il Di Maggio medesimo. A proposito
di quest’ultima asserzione deve recisamente escludersi la possibilità che il
Brusca abbia inteso riferirsi esclusivamente alla conoscenza dell’effettivo
verificarsi dell’incontro e non agli antefatti, posto che, come meglio si dirà,
egli ha precisato che era rimasto incredulo dinanzi alla rivelazione del Di
Maggio, segno evidente che non era a conoscenza di alcun preparativo del summit.
Nel medesimo senso, del resto, depone la stessa, esplicita affermazione del
dichiarante, secondo cui prima della ricevuta lettura delle dichiarazioni del
fratello, egli aveva del tutto dimenticato gli antefatti;
- non ha, soprattutto,
confermato di aver appreso dell’avvenuto incontro fra Riina e Andreotti
deducendolo semplicemente dall’abbigliamento del Di Maggio, essendo stato, a
suo dire, quest’ultimo a rivelarglielo esplicitamente.
Si comprende bene, dunque,
come, al di là degli sforzi dei PM appellanti, davvero degni di miglior causa,
appaia con tutta evidenza la assoluta inattendibilità degli apporti di Enzo
Salvatore Brusca, la cui versione dei fatti è del tutto inconciliabile sia con quella
(non inquinata) del fratello, che con quella del Di Maggio.
In ogni caso, anche a voler
essere particolarmente inclini verso le ragioni della Accusa, non si vede come
le indicazioni di Enzo Salvatore Brusca possano essere prese seriamente in
considerazione come utile elemento di prova.
Approfondendo, ora, l’esame
delle dichiarazioni di Emanuele Brusca, si deve subito sottolineare che non si
può comprendere appieno l’atteggiamento artificioso del predetto se non si
considera che il medesimo, nel corso del suo esame dibattimentale, si è spinto
fino a prospettare, inizialmente, come semplicemente possibile il fatto che il
fratello Enzo Salvatore sapesse dell’incontro Andreotti-Riina, affacciando la
mera probabilità che il predetto ne avesse appreso per avere origliato durante
i colloqui in carcere con il padre (<<BRUSCA: E’ probabile che Enzo
abbia... di fatti... - PM: Enzo suo fratello? – BRUSCA: Si. - PM: Finisca la
frase, abbia? – BRUSCA: Abbia raccolto, o perlomeno origliato durante il colloquio
e quindi sia a conoscenza di questi fatti.>>). Si è già accennato, per
contro, che Emanuele Brusca era perfettamente consapevole che il fratello,
almeno secondo la versione da lui resa, avesse “origliato”, avendo, a tacer
d’altro, egli stesso, successivamente, precisato che proprio la contestazione
delle rivelazioni di quest’ultimo aveva risvegliato la sua assopita memoria
(<<… poi mi è stata contestata una dichiarazione di mio fratello Enzo
Salvatore, sul fatto che c’erano stati dei colloqui precedenti con mio padre,
cioè dire io prima ne avevo parlato con mio padre, cosa che non riuscivo a
focalizzare; a farmi ricordare e a farmi ricostruire i fatti è stata una
parola, la parola “trappola” cioè dire quando al momento della lettura del
verbale di mio fratello Enzo mio fratello Enzo riferiva del fatto che mio padre
disse “ma non facciamo che si tratta di una trappola questo incontro!>>).
Ma, per dare
esemplificativamente ed in modo troncante la misura della evidente
impossibilità di recepire le indicazioni di Emanuele Brusca come valido
elemento di prova, ci si può limitare a rilevare come, nella sua prima versione
(fornita al magistrato inquirente il 25 settembre 1997), il predetto abbia
sostenuto, in sostanza, che, avendo casualmente incontrato il Di Maggio, costui
(tra l’altro, in violazione della asserita consegna di non parlarne appena
impartitagli dal Riina – n.d.e. -) gli aveva spontaneamente rivelato l’appena
svolto incontro fra Andreotti e Riina: la notizia aveva destato la incredulità
del dichiarante, evidentemente perché egli non si attendeva un fatto così
eclatante, della cui preparazione non era a conoscenza.
Le prime affermazioni del
Brusca non lasciano spazio a diversa interpretazione, posto che, dopo la
interruzione delle spontanee dichiarazioni del 25 settembre 1997 e la ripresa
della deposizione alla presenza del difensore, il propalante, come già
ricordato, a specifica domanda ha testualmente precisato: <seppi
dell’incontro tra il Riina e l’Andreotti solo quando me ne parlò il Di Maggio
nella circostanza che ho prima riferito>.
Mette conto ricordare che già
in occasione della richiamata, spontanea deposizione del 25 settembre 1997
Emanuele Brusca – che evidentemente aveva avuto, attraverso la stampa,
frammentaria ed approssimativa percezione delle dichiarazioni di Enzo Salvatore
(già esaminato nel dibattimento nella udienza del 28 luglio precedente) - aveva
accennato ad un colloquio in carcere con il padre, nel corso del quale egli
aveva fatto menzione di detto incontro con il Di Maggio, riferendo nel
frangente che il fratello era presente allo stesso colloquio e precisando che
la frase che costui, secondo i resoconti di stampa concernenti la sua
deposizione dibattimentale, aveva attribuito al genitore (“perché non gli ha
scippato la testa”) non apparteneva al linguaggio di quest’ultimo.
La ricordata versione dei fatti
è stata, in sostanza, ribadita da Emanuele Brusca nel corso della prima parte
della deposizione resa dinanzi al magistrato inquirente il 13 ottobre 1997 e
ciò malgrado il dichiarante avesse nella circostanza ammesso per la prima volta
di essere stato “uomo d’onore”, di aver intrattenuto diretti contatti con il
Riina, del quale era “a disposizione”, e di avere fatto da tramite fra lo
stesso Riina ed il padre, cosicché non poteva sussistere remora alcuna a
parlare di eventuali colloqui in carcere con quest’ultimo che avessero
preceduto il presunto incontro Andreotti-Riina.
Nella aggiornata versione,
fornita nel corso della seconda parte della stessa deposizione del 13 ottobre
1997 alla stregua dei ricordi asseritamente riaffiorati dopo aver ricevuto
compiuta lettura delle dichiarazioni del fratello, il Brusca ha
comprensibilmente cercato di non smentire le proprie precedenti affermazioni,
che si è sforzato di conciliare con la nuova ricostruzione dei fatti: così, ha
mantenuto fermi l’incontro con il Di Maggio, l’abbigliamento insolitamente
elegante di costui, la rivelazione del medesimo ed il suo (del Brusca)
conseguente stupore, che, però, questa volta è stato coniugato con un
sentimento di delusione, in quanto incredibilmente ricollegato alla tradita
aspettativa di essere chiamato ad accompagnare Riina al programmato incontro,
del quale era stato preventivamente informato dal Riina medesimo (come meglio
chiarito al dibattimento: <<BRUSCA: Rimango sorpreso proprio per questo
fatto pregresso, cioè dire io sapevo che doveva esserci questo incontro e mi
aspettavo di essere chiamato. - PM: Chiamato da chi da Riina? – BRUSCA: Da Riina si. Il fatto che il Di Maggio potesse essere a conoscenza
anche di questo fatto, diciamo mi ha in un certo senso deluso, sorpreso, non me
l’aspettavo. - PM: Cioè vuol dire che pensava di essere lei ad accompagnare
Riina per questo incontro? – BRUSCA: Pensavo di essere
io.>>).
L’artificio del Brusca,
soggetto al quale può ragionevolmente riconoscersi un grado di intelligenza e
di cultura superiore alla media degli “uomini d’onore”, appare palese.
L’improvviso risveglio dei
ricordi su fatti talmente corposi e pregnanti, in precedenza del tutto
obliterati, asseritamente determinato il 13 ottobre 1997 dalla ricevuta lettura
delle dichiarazioni del fratello, appare, invero, un mero espediente escogitato
dal propalante dopo la chiesta pausa di riflessione, durante la quale ha
evidentemente considerato la convenienza di adattare le proprie dichiarazioni a
quanto ricordava delle – appena apprese compiutamente - indicazioni di Enzo Salvatore e, si può
ipotizzare, di farlo senza trascurare talora di discostarsene sapientemente, al
fine di prevenire il sospetto di un artificioso appiattimento.
In buona sostanza, il Brusca
appare chiaramente inattendibile, giacché è più che evidente che il riferito
sentimento di stupore, in quanto ricollegato nelle due distinte versioni a
cause del tutto diverse (la sorpresa per l’eclatante, inattesa rivelazione del
Di Maggio; la meraviglia e la delusione per non essere stato convocato dal
Riina, secondo quanto si attendeva sulla scorta degli avvenimenti pregressi
che, fino alla contestazione delle dichiarazioni del fratello, aveva del tutto
obliato), rende intrinsecamente incompatibili le due difformi narrazioni del
medesimo episodio, non essendo ragionevole reputare che il propalante si sia
costantemente rammentato del suo stupore, ma non della scaturigine dello
stesso, che, se si volesse credere alla sua seconda versione, inizialmente si
era totalmente inventata.
Del resto, lo stesso Brusca non
riesce, ovviamente, ad offrire una congrua motivazione della improponibile
spiegazione alternativa: <<AVV. SBACCHI: Ma lei ha detto che quando
incontrò Di Maggio apprese questo fatto si sorprese perchè non
c’era stato lei, perchè avrebbe dovuto essere lei ad accompagnarlo secondo una
sua visione delle cose! – BRUSCA: Si. - AVV. SBACCHI: E quindi si sorprende, ci
resta male tant’è che lo racconta; allora nel momento in cui le sovviene il
ricordo di questo incontro di Di Maggio, com’è che non le sovviene
del precedente discorso con Riina? – BRUSCA: Non lo so, sarà
stato vuoto di memoria, però diciamo riflettendo poi era tutto chiaro.>>.
E’ evidente la anomalia del
metodo di interrogatorio, che ha palesemente compromesso la genuinità delle
dichiarazioni del Brusca sottoponendolo ad una sollecitazione irrimediabilmente
inquinante: è, invero, un dato di fatto che finché il predetto non ha avuto
completa cognizione delle dichiarazioni del fratello, la versione del medesimo
differiva totalmente da quella del congiunto e che tale discordanza coinvolgeva
anche l’aspetto cruciale del presunto incontro dello stesso Emanuele Brusca con
il Di Maggio e la rivelazione di quest’ultimo, posto che l’episodio veniva
collocato dai due propalanti in un contesto del tutto difforme.
Volendo ispirarsi al massimo
possibile della inclinazione verso le ragioni della Accusa, dovrebbe, comunque,
riconoscersi che sarebbe impossibile escludere che Emanuele Brusca, avendo
colto semplicemente che il fratello aveva riferito di aver da lui appreso
dell’incontro con il Di Maggio, si sia, in un prima fase, strumentalmente
uniformato a tale versione, che ha aggiornato soltanto quando ha avuto contezza
completa della dichiarazione del congiunto e, dunque, dell’antefatto in
precedenza del tutto obliterato.
A parte le testé esposte
notazioni, che evidentemente precludono ogni possibilità di conferire ai due
Brusca qualsivoglia attendibilità, venendo brevemente a valutare la congruenza
della rinnovata versione di Emanuele Brusca, si osserva che non è dato capire
quale plausibile ragione potesse giustificare la meraviglia ed il disappunto
del predetto per il fatto che il Riina, nello scegliere l’accompagnatore al
presunto incontro, avesse preferito a lui (che non era un “uomo d’onore”
particolarmente “valente”, essendo versato, a suo dire, solo nel ramo, per così
dire, “amministrativo”) il Di Maggio, il quale, per contro, era un “valente”
“uomo d’onore”, tragicamente provetto nell’uso delle armi, che godeva della
massima fiducia del boss (cfr., per esempio, le seguenti, eloquenti
affermazioni del Siino: <<SIINO A.: Sì, praticamente erano ottimi, cioè
praticamente Di Maggio era l'uomo di fiducia di Riina, quello con cui lui aveva
maggior fiducia. - PM: Ho capito. - PM (rectius, SIINO): Perchè? Perchè
Di Maggio, se Riina gli diceva:- "Vatti a buttare da un grattacielo",
lui immediatamente, ciecamente ci andava.>>), che gli aveva perfino
affidato la “reggenza” del “mandamento” di San Giuseppe Jato.
Tutti i rassegnati elementi
rendevano, dunque, piuttosto evidente che il Di Maggio era assai più indicato
per scortare il capomafia e mette conto ricordare che gli stessi elementi
erano, ovviamente, ben noti ad Emanuele Brusca (<<BRUSCA: Dopo l’arresto
di mio padre c’era Di Maggio che sostituiva mio padre nel
mandamento diciamo. - PM: Per volontà di Riina. – BRUSCA: Per volontà di
Riina e tutti gli altri erano com’erano prima, diciamo
non c’era... però si venne a creare sta specie di situazione che Di Maggio era il factotum, era colui
che disponeva quello che voleva fare senza dare ordine, senza passare ordine a
nessuno o preferenza a qualcuno diciamo. - PM: Quindi c’era un rapporto diretto
tra Di Maggio e Riina? – BRUSCA: Si si.>>).
Il P.G., nell’ambito
dell’intervento integrativo svolto nella udienza del 4 aprile 2003, ha mostrato
di condividere pienamente le appena esposte considerazioni, come si desume in
termini inequivocabili dalla argomentazione utilizzata nel confutare la
affermazione con la quale Giuseppe Lipari aveva negato che l’incontro fra
l’imputato ed il Riina fosse mai avvenuto sostenendo che il capomafia, se
effettivamente avesse dovuto colloquiare con Andreotti, si sarebbe fatto
accompagnare da esso dichiarante, al fine di fruire della assistenza, per così
dire, intellettuale che egli avrebbe potuto assicurargli: il P.G., infatti, non
solo ha evidenziato il ruolo di prestigio del Di Maggio, idoneo accompagnatore
del capo di Cosa Nostra, ma si è spinto fino ad escludere che il Riina avesse
necessità di un assistente qualificato.
Peraltro, se si volesse
avversare tale opinione e si volesse ritenere plausibile il comune
convincimento su cui si fondava la asserita aspettativa di Emanuele Brusca e su
cui si basa la prospettazione del Lipari, si finirebbe con l’introdurre una
ulteriore anomalia nel racconto del Di Maggio, a tenore del quale il Riina
avrebbe omesso di farsi assistere, nella conversazione con uno dei più eminenti
uomini politici del Paese, da un sodale di piena fiducia e più acculturato.
A ciò basta aggiungere che, al
di là degli sforzi argomentativi dei PM appellanti, è incontestabile che lo
stesso Di Maggio ha riferito di non ricordare il colloquio narrato da Emanuele
Brusca e, del resto, volendo attenersi alla narrazione dello stesso Di Maggio,
si dovrebbe rilevare che, contrariamente a quanto assumono i PM, se vi era
persona con la quale egli avrebbe dovuto serbare l’atteggiamento riservato
asseritamente raccomandatogli dal Riina era, per quanto poteva sapere, proprio
Emanuele Brusca: non si deve dimenticare, infatti, che, secondo il racconto del
Di Maggio, il Riina gli avrebbe imposto di non comunicare ad Ignazio Salvo la
richiesta dell’appuntamento alla presenza del Brusca, così inevitabilmente
inculcandogli il convincimento che il capomafia non volesse che lo stesso Brusca
ne venisse a conoscenza.
Né, in carenza di qualsivoglia
indicazione in proposito, si potrebbe validamente opinare che il Di Maggio
fosse consapevole che la riservatezza impostagli in quella occasione dal Riina
non era diretta a celare la vicenda al Brusca, ma semplicemente funzionale a
nascondergli che la iniziativa era stata assunta dal boss (al fine di
preservare quest’ultimo dalla umiliazione che avrebbe potuto scaturire dal
diffondersi della notizia di un eventuale rifiuto dell’imputato di accettare
l’incontro richiesto). Alla stregua di quanto riferito da Emanuele Brusca,
peraltro, il Di Maggio non sapeva che il Riina avesse accennato dell’incontro
allo stesso Brusca (<<AVV.COPPI: Le risulta che Di Maggio ne abbia parlato con altri? –
BRUSCA: Se Di Maggio ne ha parlato con altri a me non risulta. -
AVV.COPPI: Di Maggio sapeva che Riina aveva parlato con lei di
questo incontro? – BRUSCA: Ripeta la domanda. - AVV.COPPI: Di Maggio sapeva che Riina aveva parlato con lei di
questo incontro che si sarebbe dovuto fare, ne era al corrente? – BRUSCA: No,
non era al corrente; di fatti la sorpresa mia fu proprio per questo motivo. -
AVV.COPPI: Sorpresa d’accordo, ma parlando con Di Maggio vi sono state frasi o parole
di Di Maggio dalle quali lei ha potuto dedurre che Di Maggio sapeva che prima
di ricevere l’incarico, di scortare Riina etc. Riina ne aveva già... –
BRUSCA: No, a me non risulta.>>) e, sotto altro profilo, anche tenendo
conto della assenza di una specifica indicazione del Di Maggio al riguardo,
deve ragionevolmente escludersi che il Riina si sarebbe umiliato ammettendo
dinanzi a quest’ultimo il suo peccato di vanità.
Di fatto, del resto, anche
volendo porsi nell’ottica della Accusa, Emanuele Brusca, ad incontro avvenuto,
non sarebbe stato per nulla informato dal Riina, ancorché costui, a dire del
predetto, lo avesse preavvisato del fatto che ad Andreotti era sopravvenuto
l’interesse ad incontrarlo, cosicché la stessa sussistenza nel capomafia di
detta finalità appare frutto di una semplice congettura dei PM, posto che,
superato lo scoglio dell’eventuale rifiuto, rendere noto al Brusca l’avvenuto
incontro gli avrebbe dato occasione di incrementare il proprio prestigio, che
aveva paventato di compromettere.
Se è assolutamente credibile
che il Riina riponesse peculiare attenzione a salvaguardare il proprio
prestigio di capomafia e che non esitasse a mentire ed a macchinare a tale
fine, non sembra, però, giustificabile nella fattispecie una particolare
preoccupazione di veder menomata la sua autorevolezza se, per caso, Andreotti,
che era pur sempre uno dei più eminenti uomini politici nazionali e non certo
l’ultimo venuto, avesse rifiutato il colloquio - e ciò senza dire che, al
riguardo, avrebbero potuto agevolmente addursi mille giustificazioni non
compromettenti, prima fra tutte quella fondata su una remora dipendente
oggettiva pericolosità della cosa -.
Ancora, la stessa, presunta
frase con cui Emanuele Brusca ha riferito quanto gli sarebbe stato comunicato
dal Riina a proposito dell’interesse ad incontrarlo manifestato da Andreotti
non sembra, in sé, necessariamente sottendere che fosse stato quest’ultimo a
richiedere l’appuntamento.
Infine, al Riina non mancavano
certo i mezzi per simulare con il Brusca che il colloquio con l’imputato fosse
effettivamente avvenuto e che, quindi, non vi era stato nessun rifiuto; per di
più, egli poteva limitarsi a non parlare più dell’argomento con il Brusca, come
sarebbe effettivamente avvenuto secondo le stesse dichiarazioni di
quest’ultimo, il quale avrebbe solo casualmente appreso dal Di Maggio
dell’avvenuto incontro.
In conclusione, appare
ragionevolmente certo, alla stregua della narrazione del Di Maggio, fedelissimo
e fidatissimo esecutore degli ordini del capomafia, che egli non avrebbe mai
potuto rivelare proprio ad Emanuele Brusca l’avvenuto incontro, senza, per di
più, raccomandargli – ed in modo particolarmente insistito – la assoluta
riservatezza su quanto gli confidava (cosa di cui nella narrazione del Brusca
non c’è la minima traccia: <<BRUSCA: Allora un giorno di fine Settembre,
era periodo di vendemmia o stava iniziando la vendemmia, incontro Di Maggio B. a San Giuseppe Jato vicino
l’officina Ficarotta e lo vedo vestito a festa, elegante, cioè fatto
strano perchè il Di Maggio in genere andava vestito sempre in jeans maglione,
non era particolarmente curato nel vestirsi, quindi mi stranizzò il fatto che
lui fosse vestito così elegantemente; gli dissi “da dove vieni, da qualche
matrimonio, da qualche festa?” Lui chiamandomi in disparte mi disse “ti saluta
lo zio” quindi si riferiva a T. Riina “che si è incontrato con il
senatore Andreotti a casa di I. Salvo” alchè io rimango sorpreso,
gli dico “mi stai dicendo il vero?” mi dice “si, sto dicendo il vero!”
Praticamente il discorso finisce li.>>).
A questo proposito degno di
nota è che, secondo le stesse, esplicite parole di Emanuele Brusca, la
riservatezza da mantenere sull’episodio era sottintesa per un “uomo d’onore”
anche senza la necessità di una esplicita raccomandazione del Riina e la
eventuale trasgressione di quel dovere, senza una espressa autorizzazione,
poteva rivelarsi quanto mai pericolosa, tanto che egli, a suo dire, omise per
questa ragione di parlare della vicenda al fratello Giovanni (<<PM:
Ritornando un attimo al contenuto dei colloqui che lei ebbe con suo padre su
questo incontro Riina Andreotti, lei di questo episodio parlò
poi a suo fratello Giovanni? – BRUSCA: A mio fratello Giovanni non ne ho mai
parlato, non gliel’ho mai detto. - PM: Come mai? – BRUSCA: Perchè glielo dovevo
dire? Cioè dire, in genere, ecco un’altra parentesi, quando Di Maggio mi disse che si era
incontrato con Andreotti, cioè che ci fu l’incontro chiedo scusa, tra
l’onorevole Andreotti e Riina, secondo me sbagliò a dirmelo
perchè se io fossi andato da Riina a dirgli “guarda che Di Maggio mi ha detto
questo” sicuramente Di Maggio avrebbe passato i suoi bei guai, quindi secondo
me doveva esserci un’autorizzazione a che uno potesse parlare; anche io ho
infranto sotto certi aspetti la legge o questa legge andandolo a raccontare a
mio padre! Però io da parte mia mi sentivo più protetto, più garantito nel
raccontarlo a mio padre, non so se... […] PM: Mentre a suo fratello Giovanni
non lo dice perchè? – BRUSCA: Perchè non ritenevo necessario dirglielo, anzi...
lui non diceva niente a me ed io non dicevo niente a lui. - PM: Quindi mi
faccia capire, con suo fratello Giovanni rientra in vigore la regola di cosa
nostra che lei ha accennato poco fa? – BRUSCA: Si si, anche perchè mio fratello
pur essendo fratello poteva dire “Emanuele mi ha detto questo” avrei passato io
i miei guai!>>).
Non ci si può, incidentalmente,
esimere dal rilevare la significativa incongruenza della giustificazione
addotta – peraltro aderendo ad una domanda suggestiva del PM - da Emanuele
Brusca per spiegare la mancata comunicazione dell’eclatante episodio al
fratello Giovanni: deve, invero, ragionevolmente escludersi che il predetto
potesse temere che il congiunto violasse la sua raccomandazione di non fare
parola con nessuno di quanto gli confidava e che, pertanto, potesse esporlo
alla eventuale ritorsione del Riina. Per di più, tenuto conto che lo stesso
Riina era stato catturato da tempo quando il Di Maggio ebbe a riferire per la
prima volta dell’incontro con Andreotti, si rafforza la difficoltà di
giustificare remore di sorta dell’Emanuele almeno in relazione alla specifica
circostanza (sulla quale si tornerà più avanti) in cui, secondo Giovanni
Brusca, i due fratelli ebbero ad intrattenersi proprio sulle dichiarazioni del
Di Maggio concernenti l’episodio in questione.
Nel quadro delineato, che
presupporrebbe una pericolosa violazione, da parte del Di Maggio, della
raccomandazione alla riservatezza del Riina, davvero non si può plausibilmente
immaginare che il collaboratore possa non aver compiutamente rammentato
l’incontro ed il colloquio con Emanuele Brusca anche dopo che la sua memoria
sulla circostanza era stata appositamente sollecitata.
Per sgomberare il campo da
possibili equivoci, si deve precisare che non può assumersi a convalida della
attendibilità del Di Maggio il fatto che egli non abbia colto l’opportunità di
sfruttare la conferma del suo racconto offerta da Emanuele Brusca (conferma
che, assai probabilmente, lo avrà sorpreso): è, invero, più che chiaro che il
predetto non avrebbe potuto farlo senza minare la congruità delle sue
dichiarazioni, nel contesto delle quali, presumibilmente per il motivo
strumentale sul quale si tornerà, la riferita riservatezza del Riina, a lui
specificamente sollecitata (e, si può aggiungere, con particolare riferimento
proprio ad Emanuele Brusca), costituiva un caposaldo. Del resto, se lo stesso
Di Maggio avesse parlato a qualcuno dell’incontro di Andreotti con il Riina,
lungi dal limitarsi a riferire che quest’ultimo gli aveva espressamente
raccomandato di non far menzione di quanto accaduto, così suggerendo di aver
scrupolosamente rispettato il segreto, non avrebbe mancato di precisare
contestualmente di aver violato la consegna e di aver confidato a terzi
l’eclatante episodio.
Non condivisibile appare, poi,
la osservazione dei PM appellanti secondo cui Emanuele Brusca non avrebbe avuto
alcun motivo di inserire falsamente nel suo resoconto dell’incontro con il Di
Maggio il dettaglio che quest’ultimo gli aveva riferito dell’avvenuto colloquio
tra Andreotti e Riina, posto che egli avrebbe potuto riferire che era stato il
capomafia a confidargli di avere incontrato Andreotti e così eludere il rischio
di essere smentito dallo stesso Di Maggio.
A parte che non è affatto certo
che, nel perseguire il suo artificioso disegno di acquisire benemerenze
adducendo un importante contributo alla inchiesta giudiziaria a carico del sen.
Andreotti, Emanuele Brusca sia riuscito a programmare le sue dichiarazioni
razionalizzandone debitamente ogni possibile risvolto, al riguardo gli appellanti
trascurano che:
la genesi delle affermazioni di
Emanuele Brusca va individuata nella frammentaria ed approssimativa conoscenza
delle dichiarazioni del fratello a lui pervenuta, conoscenza che lo aveva
indotto in equivoco, non avendo egli esattamente colto che il congiunto aveva
parlato (e, come si è visto, non a caso) dell’incontro con il Di Maggio come
mera fonte di una deduzione di esso Emanuele e non come occasione della
esplicita informazione dello stesso Di Maggio: detta conoscenza indicava nel Di
Maggio e non nel Riina la fonte mediata delle notizie apprese dal congiunto,
sicché la avvertita esigenza di confermare le (malintese) dichiarazioni di
quest’ultimo a mezzo di una sorta di intervento adesivo (da mantenere entro
limiti quanto più possibile circoscritti per eludere il rischio di incorrere in
possibili discordanze) non contemplava la introduzione nel racconto di fatti
ulteriori ed, in particolare, di una informazione direttamente trasmessa dal
capomafia;
inoltre, il Brusca, non
conoscendo, ovviamente, nel dettaglio le dichiarazioni del Di Maggio, non aveva
precisi elementi per reputare che costui avrebbe compromesso la logicità
complessiva del suo racconto se avesse confermato di avere parlato a terzi - e
proprio allo stesso Brusca - dell’avvenuto incontro fra l’imputato ed il Riina:
cosicché, tenuto conto anche della sponda che gli assicuravano le (malintese)
indicazioni già fornite dal fratello Enzo Salvatore, lo stesso Emanuele Brusca
ha ritenuto di poter azzardare le sue dichiarazioni, nella speranza non solo e
non tanto che il Di Maggio non le smentisse, quanto che, comunque, la
eventuale, mancata conferma del medesimo non fosse, comunque, apprezzata come
pregiudizievole (così come, peraltro, dovrebbe farsi secondo la opinione dei
PM).
Rimanendo in tema, ci si può
chiedere per quale ragione nella sua versione aggiornata Emanuele Brusca non
abbia riferito che il Riina gli aveva parlato dell’incontro dopo che lo stesso
si era svolto e dopo che, secondo le affermazioni del propalante, egli ne aveva
avuto conferma dal Di Maggio: a tutta prima, invero, si potrebbe trarre da ciò
un argomento a favore della attendibilità del Brusca, il quale ben avrebbe
potuto affermare, a sostegno del suo rettificato racconto, che dopo la
rivelazione del Di Maggio anche il capomafia gli aveva confermato l’avvenuto summit
con l’imputato, che, a suo dire, gli aveva preannunciato.
E’, però, evidente che, nel
proporre il suo, già di per sé incredibile, aggiornamento, elaborato dopo la
compiuta cognizione delle dichiarazioni del fratello, aggiornamento che
introduceva anche sue antecedenti conversazioni con il Riina ed, in
particolare, la inedita anticipazione dell’incontro comunicatagli dal
capomafia, il Brusca ha necessariamente considerato che non potesse trovare credito
neppure nel più disponibile interlocutore una ulteriore, importantissima
integrazione dell’originario racconto, quale era la esplicita conferma
dell’avvenuto incontro proveniente dal boss.
Le smentite o, se si
preferisce, le mancate conferme alla versione dei fratelli Emanuele ed Enzo
Salvatore Brusca non si esauriscono, poi, nelle ricordate dichiarazioni del Di
Maggio: dalla deposizione dibattimentale di Emanuele Brusca si apprende,
infatti, che anche il padre, Bernardo Brusca, che, secondo la versione dei
figli, sarebbe stato, a suo tempo, il destinatario delle confidenze dello
stesso Emanuele, ha dichiarato di non ricordare la vicenda, e ciò non solo in
occasione di un confronto con quest’ultimo, nel corso del quale, pure, ha
ammesso che quest’ultimo era “uomo d’onore riservato” e tramite fra lui ed il
Riina, ma anche allorché, detenuto insieme al medesimo Emanuele, ebbe a
commentare con lui le dichiarazioni di Enzo Salvatore (<<PM: Senta, su
questo argomento lei ha avuto anche un confronto con suo padre, vuole riferire
cos’è successo nel corso di questo confronto? – BRUSCA: Cioè io al confronto
grossomodo ho ripetuto quello che sto dicendo qua; mio padre non ricordava
tutti questi eventi, però è convinto, cioè perlomeno io gli ho detto se gli
avessi mai mentito o se gli avessi mai detto qualcosa di diverso da quello che
poi era e lui ha dovuto confermare il fatto che io non gli ho mai mentito. -
PM: Suo padre ha ammesso che lei era un uomo d’onore riservato? – BRUSCA: Si. -
PM: Che era un tramite per Riina? – BRUSCA: Si si lo ha
ammesso. […] AVV. SBACCHI: Prima quindi con suo padre non parlò mai di questa
cosa. Non avete parlato di Di Maggio con suo padre durante il
periodo della detenzione comune? – BRUSCA: Può darsi che capitasse, ma non
ricordo il fatto specifico, ma sicuramente sarà capitato. - AVV. SBACCHI:
Senta, suo padre che le disse in occasione del discorso su quanto detto da
Enzo? Quanto detto da Enzo che lei aveva appreso, cioè circa quello che lei
aveva sentito all’orecchio? – BRUSCA: Lui diceva di non ricordare. -
AVV.SBACCHI: Quindi ha sempre detto di non ricordare suo padre? – BRUSCA: Si
si.>>).
Anche a quest’ultimo riguardo
deve escludersi che le specifiche affermazioni di Emanuele Brusca possano
assumersi come indice di genuinità: è, infatti, ovvio che il predetto non aveva
altra scelta che ammettere che neanche il padre aveva ricordato i fatti
riferiti da Enzo Salvatore, posto che il propalante avrebbe compromesso tutta
la sua macchinosa ricostruzione – nella quale occupava un posto essenziale la
asserita dimenticanza dei fatti precedenti l’incontro con il Di Maggio – se
avesse riferito che il genitore, commentando con lui in carcere le frammentarie
notizie che pervenivano sulle dichiarazioni di Enzo Salvatore, aveva, sia pure
sommariamente, ricordato lo svolgimento della articolata vicenda in conformità
- almeno parziale - con la narrazione di quest’ultimo.
Ancora, si deve rimarcare che,
come già si è avuto modo di accennare, il terzo e più (tristemente) famoso dei
fratelli Brusca, Giovanni - soggetto di ben altro spessore criminale ed assai
più importante nella gerarchia di Cosa Nostra -, ha dichiarato di non aver mai
saputo nulla dell’incontro fra Andreotti e Riina, così profilando una
situazione in cui, in modo davvero incredibile anche per il più convinto
accusatore, Emanuele ed Enzo Salvatore (specie quest’ultimo, che aveva
strettissimi rapporti con Giovanni, insieme al quale si trovava quando entrambi
furono, infine, tratti in arresto) avrebbero conservato con il proprio
congiunto il segreto su un fatto di evidente rilevanza per la organizzazione
criminale di comune appartenenza e ciò anche quando le eclatanti rivelazioni
dell’odiato Di Maggio lo avevano reso pubblico ed avevano inevitabilmente
conquistato le prime pagine dei giornali e dei telegiornali.
Sul punto è, altresì, degno di
nota che Giovanni Brusca, secondo le sue (in verità, non chiarissime)
dichiarazioni, aveva perfino parlato con il fratello Emanuele proprio dei suoi
disegni di depistaggio, strettamente connessi con la ferma volontà di gettare
discredito sul Di Maggio, le cui indicazioni gli sembravano attaccabili
(“deboli”) proprio con riguardo all’episodio dell’incontro Andreotti-Riina
(<<BRUSCA GIOVANNI: Dunque, io vorrei ... Capisco lei a che cosa si
riferisce. Vorrei chiarire questa posizione che spesso e volentieri me la vedo
tirata in ballo. Io non avevo più intenzione di tirare questa situazione. Io
comincio a leggere sui giornali le dichiarazioni di Di Maggio e nella
fattispecie le dichiarazioni in questo processo, cioè il caso dell'Onorevole
Andreotti. A un dato punto io comincio a vedere le dichiarazioni di Di Maggio e
io guardando questa posizione del Di Maggio e in particolar modo i rapporti con
i Salvo, io vedo questa posizione del Di Maggio debole. Almeno per mio avviso.
[…] BRUSCA GIOVANNI: No, no, non faccio capire a tutti gli altri detenuti che
io stavo avendo un attività con le attività giudiziarie. E quindi mi comporto
da detenuto, quindi faccio gli attacchi ai collaboranti, perchè c'erano delle
videoconferenze, parlo con gli avvocati, parlo con gli altri detenuti. Cioè mi
comporto come un mafioso normale, cioè come tutti gli altri mafiosi che si
comportano alla giornata, quelli che sono in cella o nelle aule di giustizia.
Però nello stesso tempo facevo, di un lato volevo collaborare, di un altro lato
volevo attaccare in maniera molto morbosa il Di Maggio. Quindi comincio a
parlare, sia con gli avvocati, parlo un pò con mio padre, con gli altri
detenuti, nello stesso tempo parlo con Vito Ganci, cioè il mio ex avvocato.
Parlo con Vito Ganci e cominciamo, non mi ricordo se sono stato io o prima lui,
di potere ritornare a quel progetto, che poco fa ho spiegato, del caso
Violante, di poterlo attivare. E allora cerco di attivare questo progetto e
comincio a parlare. Di questo progetto ... no di questo progetto, del volo
aereo. Siccome era a conoscenza mio fratello Emanuele, al che volevo che mio
fratello Emanuele cercava in qualche modo di fargli capire, se io andavo a fare
questo tipo di dichiarazioni, o memoriale, dipende come avvenivano i fatti, di
confermare questa mia tesi, cioè sull'aereo. Anche se poi c'erano i biglietti
aerei sul volo poi mi risultavano. Al che ad un dato punto mio fratello dice:
"No, no, lascia stare, non vale la pena, non ..." Mio fratello sempre
a dire di no, però mio fratello non sapendo quello che io avevo in mente. E
questo era un progetto. Nello stesso tempo ...>>).
Per di più, lo stesso Giovanni
Brusca ha aggiunto che neppure in seguito, pur essendosi occupato in prima
persona di contattare ripetutamente Ignazio Salvo per recargli le
sollecitazioni, provenienti dal Riina, dirette all’aggiustamento del
maxiprocesso, mai il Riina medesimo ebbe ad accennare ad un pregresso impegno
direttamente assunto dall’imputato e ad un incontro avuto all’uopo con
quest’ultimo (<<AVV. COPPI: No no, Riina le ha mai detto che era stato il
Senatore Andreotti, che proprio il Senatore Andreotti aveva chiesto un
appuntamento con lui da realizzarsi a casa di Ignazio Salvo per parlare del
maxi processo e in particolare delle ragioni per le quali in quel momento non
se ne era interessato? - BRUSCA G.: Non ne so niente. - AVV. COPPI: Non ne sa
niente. Riina le ha mai detto che il Senatore Andreotti comunque addebitava ad
una carenza di informazioni da parte dei
cugini Salvo il suo scarso interessamento per il maxi processo? - BRUSCA G.:
Non lo so. […] AVV. COPPI: Non glielo ha detto. Riina, quando lei gli riferì le
solite risposte di Ignazio Salvo ha fatto comunque un riferimento anche
lontano, anche generico ad impegni (vadi), ad impegni che il Senatore Andreotti
aveva assunto con lui direttamente e personalmente di interessamenti del
processo? Lasciamo stare le sue deduzioni, congetture circa la famosa catena,
qui si tratta di un fatto storico che io le chiedo, Riina le disse che
Andreotti si era impegnato con lui direttamente, esplicitamente, espressamente
per l'esito del maxi processo? - BRUSCA G.: No.>>).
Malgrado il frequente
atteggiamento riservato del Riina accennato dal Brusca, sarebbe stato
ragionevole attendersi che un impegno del genere, in ipotesi risalente rispetto
alla fase cruciale del processo (quella dinanzi alla Corte di Cassazione:
secondo la tesi accusatoria, lo stesso impegno sarebbe stato assunto
addirittura nella fase anteriore alla conclusione del giudizio di primo grado),
venisse reiteratamente ricordato, con opportuna, connessa ammonizione, al
Salvo.
In buona sostanza, quanto
evidenziato esonera dal ripetere le dettagliate e condivisibili considerazioni
del Tribunale e dal soffermarsi sulle singole, pignole deduzioni dei PM
appellanti, potendosi senz’altro concludere che una valutazione ispirata
all’inevitabile, particolarissimo rigore che le circostanze rendono
oggettivamente indispensabile, non consente, a tutto concedere, di conferire
sufficiente attendibilità alle specifiche dichiarazioni dei fratelli Emanuele
ed Enzo Salvatore Brusca, che non possono, pertanto, assicurare alle
dichiarazioni del Di Maggio il necessario, pregnante, riscontro.
----------------------------------------
5. Accantonate anche le
propalazioni dei fratelli Brusca, si deve rimarcare come sia un fatto pacifico
e particolarmente indicativo che, a parte il Di Maggio, a nessuno dei numerosi
collaboratori di giustizia già affiliati a Cosa Nostra era noto l’incontro
Andreotti-Riina. In particolare, non consta che ne fossero a conoscenza
personaggi di primissimo piano nell’ambito della organizzazione mafiosa, quali
Giovanni Brusca, Vincenzo Sinacori e lo stesso Salvatore Cancemi, il quale, peraltro,
a suo dire, avrebbe appreso dal Riina dell’intervento di Lima e, quindi,
dell’imputato, volto a condizionare l’esito del maxiprocesso (<<PM LO
FORTE: ecco, ma, ha spiegato Riina, che cosa avrebbe dovuto fare l'Onorevole
Lima per interessarsi di questo Maxi-Processo? - CANCEMI S.: sì, lui ha
spiegato che doveva fare, annullare la sentenza in Cassazione, diciamo perché
c'era stata la condanna in primo e secondo grado... - PM LO FORTE: e come mai,
e come faceva l'Onorevole Lima a influenzare la Cassazione? - CANCEMI S.: lui,
quello che ha spiegato lui, che l'Onorevole Lima, con l'Onorevole Andreotti,
dovevano intervenire su persone importanti, che potevano mettere mano su questa
situazione, per fare annullare la sentenza in Cassazione.>>).
In altri termini, si può
pacificamente affermare che la notizia dell’incontro Andreotti-Riina non era
affatto diffusa in Cosa Nostra e le relative indicazioni del Di Maggio erano
anche oggetto di qualche commento perplesso (analogo, in buona sostanza, a
quello che il Cancemi, a suo dire, avrebbe fatto in presenza del Ganci), così
come Giovanni Brusca ha riferito nella udienza del 30 luglio 1997 (<<AVV.
COPPI: "Sì, nel momento in cui è spuntato il fatto del bacio, subito noi
abbiamo commentato la maniera, sempre che Balduccio, che ha fatto arrestare
Salvatore Riina, essendo che ha fatto arrestare il capo di Cosa Nostra, essendo
che ha la patente che aveva fatto arrestare Salvatore Riina, tutto quello che dice sicuramente è vero e siccome Paolo
Rabito esiste, siccome la casa esiste, tutti i punti esistono, cioè non si può
andare a smentire, non si può andare a smentire un fatto, cioè Ignazio Salvo,
essendo che è morto, non può dire non è vero o non è vero. Non so so se sono
stato chiaro". Quindi che questo fu il commento che lei fece con altri
uomini di Cosa Nostra? E dopo che gliel'ho letto, è in grado anche
eventualmente di dire con chi lei ha fatto questo commento? - BRUSCA G.: Ma
credo io questi commenti... Con chi li ho fatti? Con chi li ho fatti? Si sono
fatti un pochettino con Vitale, con Di Piazza, con queste persone io potevo
parlare, ne che parlavo con chiunque. - AVV. COPPI: Però ricorda che furono
fatti questi commenti? - BRUSCA G.: Commenti, teoricamente, quello che uno
potrebbe pensare. - PRESIDENTE: Dico queste... Questo che ha dichiarato? -
BRUSCA G.: sì, sì. […] BRUSCA G.: Avvocato, io ripeto all'ultimo periodo in cui
ero latitante le uniche persone che parlavo era con i Vitale, con Di Piazza,
con l'altro fratello Vitale, con... - PRESIDENTE: Ne ha parlato con queste
persone di questo incontro? - BRUSCA G.: Ma così però, in maniera di commenti,
non di affermazioni. - AVV. COPPI: Certo, certo, lei non c'era. Senta, a lei
risulta, anche per averlo appreso successivamente, che Riina avrebbe vietato a
Di Maggio di parlare di questa storia dell'incontro e del bacio, dato e non
concesso che sia avvenuto? A lei personalmente risulta? - BRUSCA G.: No. - AVV.
COPPI: Anche per averlo appreso in questi giorni... - BRUSCA G.: No, io in
questi giorni ho appreso altri particolari, dove Salvatore Riina dava ordini di
non dire niente a qualsiasi persona, per quelle che ognuno aveva partecipato o
aveva fatto. - AVV. COPPI: Ma con riferimento alla storia... - BRUSCA G.: No,
in questo bacio non glielo so dire, ma che era stato ordinato prima, vuol dire
che l'hanno rispettato. - AVV. COPPI: Se l'aveva fatto, questa è un'altra
ipotesi. A me mi interessava solo sapere se a lei risulta, anche per averlo
appreso dopo, che Riina, essendo accaduto questo incontro, ne ha vietato a Di
Maggio la divulgazione, tutto qui. Lei mi dice di no... - BRUSCA G.: In base ad
altre esperienze, può essere.>>).
Dalle dichiarazioni del
Cancemi, peraltro, i PM appellanti enucleano un ulteriore, ipotizzato riscontro
alle propalazioni del Di Maggio, con particolare riferimento al già citato
commento, riportato dal primo, di Raffaele Ganci circa la veridicità delle
dichiarazioni del predetto.
Non ritiene la Corte di dover
esprimere una precisa, negativa opinione sulla attendibilità del Cancemi,
notoriamente uno dei più discussi collaboratori di giustizia dissociatisi da
Cosa Nostra: al riguardo osserva soltanto che una certa propensione del
medesimo ad inventarsi confidenze di importanti esponenti del sodalizio mafioso
si trae dalle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca nella udienza del 29 luglio
1997. Nell’occasione, infatti, il Brusca, sollecitato dalla Difesa, ebbe a
dichiarare: <<AVV. SBACCHI: Lei il 6.11.96 ha parlato di menzogne di
Cancemi, dette da Cancemi, altro collaboratore. Ieri ha fatto un esempio di menzogne
di alcuni collaboratori di giustizia o di silenzi, cioè non hanno accusato
questo, non hanno rilevato quest'altro, so quest'altro. Lei il 6.11.96 ha
parlato di menzogne di Cancemi. Che cosa sa delle menzogne di Cancemi? - BRUSCA
G.: Cancemi quando fu per la strage di Capaci, quando iniziò a collaborare,
proprio sul mio conto diceva che aveva saputo da me che aveva... che aveva...
io avevo ammaccato il bottone e che lui non aveva partecipato completamente
alla strage. Questo per quanto riguarda notizie giornalistiche. Quindi questo è
un fatto. Poi sempre Cancemi sul mio conto mi aveva accusato di fatti che non
avevo mai parlato con il Cancemi, di un processo per droga a Milano. E sono due
fatti. - PRESIDENTE: Queste sono menzogne? - AVV. SBACCHI: Sono menzogne? -
PRESIDENTE: Questa è la domanda. - BRUSCA G.: Signor Presidente, io purtroppo
le debbo dire che io di Cancemi con droga non ho mai parlato... - AVV. SBACCHI:
E quindi erano menzogne di Cancemi. - BRUSCA G.: Io con... - PRESIDENTE:
Insomma la menzogna per Capaci in che cosa consisteva? Questo... - BRUSCA G.:
Che lui si era... si era tolto dalla strage e accusando me che gli racconto...
non mi accusava ingiustamente, mi accusava però dandomi un ruolo che mi vantavo
di averlo... di avergli dato questa confidenza, dicendo che io mi vantavo che
avevo schiacciato il pulsante ed ero felice. E lui non ha partecipato, cioè ha
saputo quella notizia della strage di Capaci sotto questo punto di vista,
quindi raccontando.... cioè caricando su di me tutta la responsabilità e lui
sottraendosi alle vere responsabilità. - PRESIDENTE: E invece aveva
partecipato? - BRUSCA G.: Aveva partecipato in prima persona assieme a me,
quello che poi ho raccontato per la strage di Capaci. E poi al processo di
Milano, dove io ho passato un processo per droga, in quella occasione ha fatto
delle dichiarazioni che completamente io con Cancemi non ci ho mai parlato. E
questi sono... - PRESIDENTE: Lo accusava? - BRUSCA G.: Mi ha accusato che io
avevo avuto a che fare con lui o perlomeno che io gli avevo dato delle
confidenze di droga, di traffico di droga, ci sono i verbali nel processo... -
PRESIDENTE: No, io non li conosco. - BRUSCA G.: Comunque io con Cancemi di
questi fatti non ci avevo mai parlato e che quando poi ho letto i verbali a mio
carico, ho visto anche le dichiarazioni di Cancemi che non c'entravano con quel
processo.>>.
Potrebbe, poi, aggiungersi che
la meticolosissima investigazione dei PM e lo scrupolo con il quale essi hanno
curato la inchiesta consentono ragionevolmente di escludere che dell’incontro
Andreotti-Riina fossero al corrente alcuni notissimi ed importantissimi
collaboratori di giustizia – neppure addotti dall’Accusa nel presente
procedimento -, notoriamente legati a Raffaele Ganci da strettissimi rapporti di
parentela, quali Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Antonino Galliano:
la considerazione contribuisce ad indurre perplessità sulla attendibilità della
ricordata indicazione del Cancemi.
Ma, tralasciando la astratta,
negativa valenza di quanto fin qui considerato, si osserva che è proprio
l’intrinseco tenore del riportato commento di Raffaele Ganci a renderlo
inidoneo a corroborare l’assunto accusatorio: il Ganci, infatti, alla stregua
di quanto riferito dal Cancemi, non solo non ha fatto menzione di cognizioni
dirette e personali riguardanti lo specifico episodio in questione, ma sembra
aver collegato la veridicità delle affermazioni del Di Maggio semplicemente
alla circostanza, a lui nota, che lo stesso Di Maggio era adibito dal Riina
alla cura dei collegamenti fra costui ed Ignazio Salvo e, quindi, Lima ed
Andreotti (si riporta nuovamente la testuale affermazioni del Cancemi:
<<PM LO FORTE: Ganci Raffaele, quando disse è la verità, spiegò, disse
qualcosa in più, circa l'utilizzazione di Baldassare Di Maggio da parte di
Riina? - CANCEMI S.: sì. - PM LO FORTE: come si spiega questo fatto? - CANCEMI
S.: sì, lui ha detto proprio così, ripeto le parole che ha detto lui, si è
levato gli occhiali, dice, “sta minchia”,
dice bugie, Salvatore... Baldassare Di Maggio, dice quello che sta dicendo,
dice è la verità, perché i rapporti con i cugini Salvo, l'Onorevole Lima, e poi
Andreotti, dice “‘U Zi’ Totuccio”, ci fa tenere a Balduccio Di
Maggio.>>).
Precisato che, alla prova dei
fatti ed, in particolare, alla stregua delle dichiarazioni del Di Maggio,
costui, semmai, teneva i collegamenti con Ignazio Salvo, appare piuttosto
evidente che la affermazione del Ganci è frutto non già di una precisa
informazione pervenuta a quest’ultimo con specifico riferimento all’incontro
Andreotti-Riina, ma di una mera deduzione che il medesimo ha tratto dalla
consapevolezza della funzione di tramite svolta dallo stesso Di Maggio: alla
stessa, dunque, non può conferirsi adeguata efficacia confermativa
dell’episodio.
----------------------------------------
6. Né può dirsi provato che il
Riina abbia parlato dell’episodio con il cognato, Leoluca Bagarella, notissimo
esponente di Cosa Nostra.
Le perplessità del Tribunale
circa la attendibilità delle rivelazioni del Calvaruso e del Cannella, fondate
sulla tardività delle stesse, vanno collegate anche a quanto già osservato
nelle premesse introduttive, che induce a nutrire riserve sulla congruità della
giustificazione fondata sulle particolari preoccupazioni e remore che potesse
destare, addirittura dopo che il dibattimento era stato iniziato, una
propalazione a carico dell’imputato.
Al riguardo, non appare
condivisibile la assimilazione, profilata dai PM appellanti, fra le remore a
deporre che potevano essere nutrite da un collaboratore di giustizia e quelle
di un testimone, posto che il primo è, comunque, un malvivente in stato di
detenzione e particolarmente protetto, che consapevolente mette in una
situazione di grave pericolo se stesso ed i suoi familiari, pericolo che,
paradossalmente, può risultare alleggerito dalle accuse lanciate contro
personaggi eccellenti, astrattamente idonee a scatenare strumentali campagne di
delegittimazione del propalante e, dunque, a minare, in qualche modo, la
efficacia delle affermazioni del medesimo.
In questa situazione si può
riconoscere fondamento alle remore ad accusare il potente sen. Andreotti
avvertite dai “pentiti” “storici”, ma non appaiono credibili particolari
riserve da parte di chi si è affacciato alla collaborazione con la giustizia
quando la inchiesta a carico dell’imputato, sostenuta da svariati, clamorosi
apporti conferiti proprio da collaboratori di giustizia, era addirittura
sfociata in un pubblico dibattimento (ed, anzi, si è visto come non manchino
perfino false propalazioni contro l’imputato ispirate dall’interesse ad
acquisire benefici).
Ai possibili, violenti attacchi
sulla stampa, in definitiva, non può riconoscersi una efficacia dissuasiva
determinante in personaggi che, avendo intrapreso la strada della
collaborazione con la giustizia, avevano messo a rischio la incolumità loro e
dei propri familiari.
Inoltre, appare piuttosto
ambigua quella sorta di solidarietà di categoria fra collaboratori che, secondo
il Calvaruso, sarebbe stata, in sostanza, la molla che lo avrebbe spinto a
fornire le sue tardive rivelazioni, palesando essa anche possibili
considerazioni utilitaristiche che nuocciono alla attendibilità.
Volendo, peraltro, superare
tali perplessità, si può osservare quanto segue in merito all’intrinseco
contenuto delle indicazioni dei due collaboratori vertenti sulle riferite
conoscenze che ad essi, in separate occasioni, sarebbero state trasmesse dalla
comune fonte, Leoluca Bagarella.
E’ opportuno ricordare che,
secondo il Calvaruso, il Bagarella, in una serata dell’estate del 1994, prima
di cena, avendo già consumato “abbastanza” vodka, che peraltro reggeva
“abbastanza bene” (<<AVV. COPPI:... una
bottiglia di vodka certamente lo è. Quella sera Bagarella, per quello
che lei ricorda, aveva bevuto vodka? - CALVARUSO A.: sì, sì, abbastanza. - AVV.
COPPI: aveva bevuto vodka. Questo colloquio che avviene tra lei e il Bagarella,
è un colloquio che avviene prima di cena, dopo di cena? - CALVARUSO A.: prima
di cena. - AVV. COPPI: prima di cena. - CALVARUSO A.: prima di cena. - AVV. COPPI:
quindi aveva bevuto tutta questa vodka
addirittura a digiuno? - CALVARUSO A.: sì, ma lui beveva tranquillamente, non... cioè, lo
sopportava abbastanza bene l'alcool.>>), avrebbe come segue commentato il
passaggio in un programma televisivo di alcune immagini dell’imputato:
<<CALVARUSO A.: ... noi siamo al Villaggio Euro Mare, ed è l'estate del
1994, io mi trovo nel suo villino, è tardo pomeriggio, il Baga... il Bagarella
è... come di consueto, io ogni sera lo andavo a trovare, mi offriva la vodka,
si guardava un po' di tele.. di televisione, si parlava; e quel giorno spuntò
l'Onorevole Andreotti in televisione. Il Bagarella si accigliò, e facendomi
segno nel televisore, che c'era l'effige dell'Onorevole Andreotti, mi disse:
"guarda, questa cosa inutile - dice - se mio cognato mi sentiva a me, quel
giorno gli avrebbe rotto le corna." Me lo disse in siciliano, io lo dico
in italiano. "Non che si è fatto riempire la testa, piena di
chiacchiere", al che a me mi venne spontaneo chiedergli,
gli ho detto: "Signor Franco, ma 'sto Andreotti
veramente amico nostro è?" Sbagliai a chiederlo, perché rischiai di
morire, comunque mi venne spontaneo di dirglielo. Lui non mi rispose in effetti
a questa domanda ehm... in maniera esauriente, mi disse semplicemente, dice:
"l'unica cosa buona che sta facendo
era comportarsi da uomo d'onore". Cioè, nel senso che tutto quello
che gli viene rimosso, lui lo nega, e quindi ha il classico comportamento da
uomo d'onore... - PM SCARPIN.: scu... -
CALVARUSO A.: ...lì finì il discorso...>>.
Ora, se si volesse conferire
alla riportata affermazione del Bagarella valenza confermativa dell’avvenuto
incontro Andreotti-Riina, si dovrebbe necessariamente prestare credito alla
asserzione secondo cui lo stesso Bagarella sarebbe stato al corrente in
anticipo dell’incontro medesimo ed avrebbe consigliato al cognato (Riina) di
“rompere le corna” al suo prossimo interlocutore, senza che detto suggerimento
fosse stato seguito, posto che il congiunto si era “fatto riempire la testa di
chiacchiere”.
Se, invero, si volesse svilire
la prima affermazione (il suggerimento) e prestar credito soltanto alla seconda
(le chiacchiere), non solo rimarrebbe irrimediabilmente menomata la
attendibilità complessiva della asserzione, ma resterebbe possibile immaginare
che il Bagarella, in realtà, non aveva appreso autonomamente dell’episodio dal
Riina, ma, alla luce delle negative vicende che avevano contrassegnato la vita
della organizzazione mafiosa, si era limitato a recepire la notoria indicazione
del Di Maggio ed a commentare che il cognato si era fatto riempire la testa di
chiacchiere.
Posto, dunque, che per valere
quale utile apporto confermativo dell’incontro Andreotti-Riina la riferita
affermazione del Bagarella deve recepirsi integralmente, si affacciano due
sole, possibili alternative:
1) la esclamazione del
Bagarella, raccolta dal Calvaruso, era intrinsecamente non veritiera e frutto
semplicemente di un estemporaneo sfogo contro l’imputato – al quale in seno
Cosa Nostra si addebitavano comprensibilmente alcuni provvedimenti legislativi
perniciosi per la organizzazione criminale e perfino l’esito negativo del
maxiprocesso – ed anche di una sorta di millantata capacità profetica
agganciata alle rivelazioni del Di Maggio, sfogo e millanteria provenienti da
una persona che aveva già consumato una notevole dose di bevanda superalcolica;
2) ovvero, ipotizzando che la
stessa esclamazione fosse veritiera e che, pertanto, l’incontro Andreotti-Riina
si fosse effettivamente svolto, la stessa implicherebbe un notevolissimo grado
di preventiva diffidenza nei confronti dell’imputato, la cui fondatezza sarebbe
stata confermata, a posteriori, dall’inganno in cui il medesimo imputato
avrebbe tratto il Riina.
Alla Corte sembra che debba
ragionevolmente preferirsi la prima ipotesi.
Ed invero, anche a non seguire
fino in fondo il complessivo costrutto accusatorio che vorrebbe l’imputato
diuturnamente “a disposizione” dei mafiosi, rimarrebbe arduo individuare la
ragione per la quale, alla vigilia del presunto incontro Andreotti-Riina, il
Bagarella fosse animato nei confronti dell’uomo politico da un accanimento così
spiccato da contemplarne addirittura la eliminazione (in tale senso va
inequivocabilmente interpretata la espressione “rompere le corna”) ad onta del
fatto che il medesimo avesse addirittura accettato di incontrare il capo
assoluto di Cosa Nostra, da lungo tempo latitante.
Se, secondo quanto si è venuto
illustrando, deve registrarsi una freddezza di Andreotti verso i mafiosi, con i
quali non aveva più coltivato gli amichevoli rapporti di un tempo (ormai
risalente), tuttavia, almeno fino al periodo in questione, che per comodità può
genericamente ed approssimativamente individuarsi nel 1987, non si erano
neppure manifestati segni tangibili di una aperta ostilità del medesimo verso
Cosa Nostra: in particolare, la manifestazione più palese (peraltro ritenuta
dalla Accusa soltanto apparente e strumentale a ripulire la propria, offuscata
immagine) di un siffatto atteggiamento, costituita dalla copiosa produzione
normativa antimafia promossa dal Gabinetto guidato dall’imputato, non era
ancora intervenuta.
Per contro, proprio il
Bagarella, dal suo punto di vista, aveva avuto modo di ritenere la buona
predisposizione di Andreotti, al quale, a dar retta al collaboratore Gaetano
Costa, egli aveva attribuito – a torto o a ragione - il merito dell’ottenuto
trasferimento dal carcere di Pianosa a quello di Novara (inizio 1984).
Si sorvola, poi, sui
convincimenti che nei mafiosi potevano indurre, al di là del loro intrinseco,
reale significato – che è stato già analizzato –, alcuni atteggiamenti
dell’imputato, in astratto suscettibili di essere interpretati come segni di
disponibilità: si tratta dell’avallo prestato nel 1983 all’accordo tattico con
il Ciancimino (che sarebbe stato “in mano” dei “corleonesi”) e dell’episodio
dell’incontro avvenuto nell’agosto del 1985 a Mazara del Vallo con Andrea
Manciaracina.
In buona sostanza, nella
descritta situazione e tenendo conto, si ribadisce, che, in ipotesi, l’imputato
aveva perfino accettato di incontrare il Riina, quello spiccato accanimento del
Bagarella appare oggettivamente ingiustificato, laddove lo stesso sarebbe
agevolmente spiegabile alla luce degli avvenimenti solo successivi: la già
evidenziata necessità di valutare unitariamente la esclamazione del Bagarella
non può, allora, che suggerire una scarsa affidabilità della stessa e, in
definitiva, consigliare di privilegiare la prima delle due profilate opzioni,
la quale esclude che dalla medesima esclamazione possa trarsi conferma dell’incontro
Andreotti-Riina.
Una riprova della fondatezza
dell’esposto convincimento si trae dalle stesse dichiarazioni del Cannella,
che, come già ricordato, costituiscono un ulteriore elemento addotto dalla
Accusa a conforto delle dichiarazioni del Di Maggio.
Il piuttosto logorroico ed
involuto Cannella, sentito nella udienza del 18 giugno 1996, ha riferito le
affermazioni del Bagarella da lui raccolte ed ha, in proposito, parlato delle
doglianze di quest’ultimo a proposito del tradimento di Andreotti, della
approvazione delle normativa sui “pentiti”, della pretestuosità delle
giustificazioni fornite dal Lima e da Ignazio Salvo, del fatto che l’imputato
aveva addotto la insufficiente “pressione” esercitata su di lui dai predetti
(si veda la testuale trascrizione del passo interessato della deposizione del
Cannella, già riportato nel rassegnare il contenuto della parte V, capitolo II,
vol. I dei motivi di gravame).
Ora, volendo verificare se
dalle parole del Cannella possa trarsi conferma del presunto incontro
Andreotti-Riina, salta subito agli occhi come appaia scarsamente credibile –
secondo quanto condivisibilmente rilevato dai primi giudici - la evenienza che
l’imputato abbia giustificato il disinteresse verso il maxiprocesso – la cui
essenziale importanza per Cosa Nostra non poteva, peraltro, sfuggire neppure al
più malaccorto degli osservatori - addebitandolo alle poco efficaci
sollecitazioni e garanzie (davvero si stenta ad immaginare in cosa potessero
consistere tali garanzie) pervenutegli proprio da Lima e da Ignazio Salvo,
presenti, secondo quanto riferito dal Di Maggio, all’ipotizzato colloquio.
Per di più, tale
giustificazione sarebbe stata manifestata, secondo l’assunto accusatorio,
quando ancora il procedimento non aveva esaurito neppure il primo grado e,
dunque, l’eventuale condizionamento del verdetto avrebbe dovuto essere
ragionevolmente procurato, semmai, su base locale e non certo con l’intervento
di Andreotti.
Al di là di tali riflessioni,
si può osservare che nelle notizie di terza mano riportate dal Cannella non è
dato, comunque, cogliere alcuna significativa indicazione da cui ricavare la
specifica conferma di un diretto contatto fra Andreotti e Riina: anzi,
espressioni come “la giustificazione che è pervenuta da parte di Andreotti” o
“Andreotti aveva fatto sapere” suggeriscono, semmai, una comunicazione soltanto
indiretta (sulle cui effettive origini non possono non nutrirsi serie
perplessità).
Dunque, a credere al Cannella,
il Bagarella, pur intrattenendosi su Andreotti, non ha in alcun modo, neppure
indiretto, menzionato un abboccamento del medesimo con il cognato (Riina).
Sul piano logico, infine, deve
apprezzarsi la assoluta diversità dell’atteggiamento del Bagarella riferito dal
Cannella rispetto a quello delineato dal Calvaruso: allo spiccato accanimento
contro l’imputato raccolto da quest’ultimo fa riscontro, nelle parole del
Cannella (al di là del problema della loro intrinseca attendibilità), la
rappresentazione di un Andreotti quasi giustificato dalla mancanza di adeguate
pressioni esercitate su di lui dal Lima e dal Salvo (<<“ma comunque,
sembra - ecco lo dico in italiano - che quei due Salvo Lima e Ignazio Salvo non
si sono interessati molto nei confronti dell'onorevole Andreotti, non hanno
pressato tanto quanto era necessario, sono stati loro a sminuire un poco la
cosa”>>).
In conclusione, alla stregua di
quanto esposto deve escludersi che gli apporti del Calvaruso e del Cannella, in
qualche modo contraddittori, possano valutarsi come persuasive conferme della
esistenza dell’incontro fra l’imputato ed il Riina.
----------------------------------------
7. All’esito della necessaria,
rigorosa valutazione processuale, dunque, gli elementi addotti a riscontro
delle dichiarazioni del Di Maggio si sono rivelati, a tutto concedere, deboli ed
insufficienti e, per contro, troppe sono le indicazioni che costringono a
sospettare della inattendibilità del predetto, alle quali è perfino superfluo
aggiungere quanto riferito dal Siino in ordine alle sollecitazioni
strumentalmente rivoltegli dal medesimo perché confermasse l’incontro
Andreotti-Riina e l’infondato accenno fatto in quella occasione dallo stesso Di
Maggio ad una conoscenza in merito di Giovanni Brusca (<<SIINO A.: Era
perchè questo discorso era riferito all'Onorevole Andreotti. Bene. Ci
dissi:-"Sì, questo discorso me lo hai fatto". "Ma tu non puoi
dire, se io ti faccio chiamare, se ti chiamo" ... "Ma come mi
chiamano"? Un ragionamento un po' particolare. Ci ho detto:-"Guarda,
che se ... io non posso dire assolutamente che tu ti sei incontrato con
Andreotti, perchè ...", dice: - "Ma Giovanni niente mai ti ha
detto"? "No, non me lo ha detto mai". "Ma puoi dire che io
mi sono incontrato con i Salvo"? "No, non lo posso dire, ti ho visto
sempre nei dintorni, ma proprio assieme io non ti ho mai visto. Lo immaginavo
che tu andavi dai Salvo, però io questo lo posso dire". "Ma ti
ricordi quando io ti ho detto che conoscevo delle persone"? "Vero è,
questo lo posso dire", e l'ho detto. - PM: Quindi riprendete questo
discorso, meglio, Di Maggio riprende questo discorso. - SIINO A.: Sì, Di Maggio
riprende questo discorso. - PM: E in che contesto? - SIINO A.: In un contesto
... parlavamo di un discorso che lui
diceva: - "Io ti aiuto". Debbo premettere che io ancora avevo
da fare altri due, tre processi. Lui mi diceva che mi voleva aiutare nel ... -
PM: Scusi, da fare due o tre processi, proprio come parentesi brevissima, che
significa? In che stato si trovano questi processi? - SIINO A.: Ancora alcuni
debbono essere ... debbono tornare al
primo grado, ancora debbo essere rinviato a giudizio, ancora ... alcuni
si trovano in appello. Ho tre, quattro processi, uno a Caltanissetta, due a
Palermo, una delega di Messina, insomma ne ho diversi, sempre per questione
inerente agli appalti. - PM: Quindi, chiusa parentesi. - PRESIDENTE: Questioni?
- SIINO A.: Inerenti agli appalti. - PM: Quindi il Di Maggio le dice? - SIINO
A.: "Io sono pronto ad aiutarti in questi due processi, dicendo che sei
nessuno, che non avevi niente a che fare con noi ...", che poi diceva effettivamente
la verità, che io praticamente non è che andassi ... andavo ad avere decisioni
mafiose! Appalti sapevo tutto. "Ti aiuto in questa circostanza, e tu mi
dai forza dicendo che sapevi che io mi sono incontrato con Andreotti.".
Dissi: - "Guarda, questo non lo posso dire perchè non è così". Mi
ricordò il fatto che lei mi ha ricordato della persona più importante del
mondo, che lui conosceva una persona importantissima, superimportante, e io ho
detto che lui conosceva queste persone importanti. - PM: Cioè lei gli ha
risposto che al massimo avrebbe potuto confermare questo? - SIINO A.: Sì, sì,
questo.>>).
Le illustrate considerazioni
determinano la sostanziale irrilevanza della lunga e defatigante indagine,
destinata, comunque si voglia opinare, ad approdare, in ogni caso, a risultati
non conclusivi, in ordine alla mera compatibilità dello svolgimento
dell’incontro Andreotti-Riina con i movimenti dell’imputato nel primo
pomeriggio del 20 settembre 1987, che i PM ritengono di individuare come quello
in cui l’incontro medesimo sarebbe avvenuto.
Al riguardo, riprendendo in
parte le osservazioni del Tribunale, brevemente ed incidentalmente si rileva
che:
- è fatto incontestabile che
nessun propalante ha mai collegato la data dell’incontro medesimo con la presenza
ufficiale di Andreotti a Palermo in occasione della Festa dell’Amicizia: in
particolare, non lo ha fatto neppure Emanuele Brusca, che per la sua posizione
di “intellettuale” deve accreditarsi della lettura dei giornali (attività alla
quale il predetto, come si desume da alcuni accenni rintracciabili nella sua
deposizione dibattimentale, si dedicava) e che, a suo dire, era stato
preventivamente informato del programmato incontro;
- è altrettanto certo che lo
stesso Di Maggio non ha mai indicato specificamente il mese di settembre del
1987 quale quello in cui si sarebbe svolto l’incontro;
- al di là della omessa
precisazione della ricorrenza festiva di quel giorno (si trattava di una
domenica), che, per le ragioni già indicate a proposito della individuazione
della data dell’incontro presso “La Scia”, appare di scarsa incidenza, induce
forti perplessità la indicazione della approssimativa durata del tragitto
percorso in macchina dal Di Maggio e dal Riina per trasferirsi dalle immediate
prossimità della “Casa del Sole” alla abitazione di Ignazio Salvo (si tenga
conto che i due, che sarebbero arrivati al presunto appuntamento quando
l’illustre interlocutore del boss si trovava già in casa del Salvo,
avevano motivo di procedere celermente, anche perché, in ipotesi, la intuibile
esigenza di Andreotti era quella di contenere al massimo il suo allontanamento
clandestino dall’albergo in cui risiedeva, l’Hotel “Villa Igiea”). Il
collaboratore ha, infatti, al riguardo, parlato di una buona “mezz’oretta”
(<<AVV. COPPI: per dare l'orientamento! Però era un orientamento di un
anno sbalzato, visto che abbiamo appurato che l'omicidio è dell'88. Ci vuole
dire quanto tempo era necessario per
recarsi dal luogo dove lei ha prelevato
Riina per andare a casa di Ignazio Salvo? - DI MAGGIO B.: mah, circa...
una mezz'oretta buona.>>), senza in alcun modo ricordare che lo
spostamento cittadino era stato particolarmente fluido per l’assenza totale di
traffico. Dette indicazioni sarebbero plausibili se il percorso cittadino fosse
stato attraversato in presenza dell’intenso traffico di un’ora di punta di un
giorno feriale, ma non alle ore 14,00/14,30 e, per di più, di una giornata
domenicale, in merito alla quale, peraltro, come precisato su apposita domanda
del PM dal teste dr. Farinacci, non sono ipotizzabili neppure possibili
intralci alla circolazione dipendenti dall’eventuale svolgimento della partita
di calcio della squadra del Palermo nello stadio della Favorita, ubicato non
lontano dalla abitazione del Salvo (<<PM: Senta, il 20 settembre vi fu
una partita di calcio allo stadio? Il Palermo giocava in casa? - DR. FARINACCI:
No, il Palermo giocava fuori casa.>>). Mette conto sottolineare che, alla
stregua di quanto riferito dallo stesso Dr. Farinacci, per compiere il percorso
di circa quattro km. che separava l’Hotel “Villa Igiea” e la abitazione di
Ignazio Salvo erano necessari, a seconda del tragitto prescelto, appena quattro
o sei minuti, viaggiando ad una velocità media di 50/60 km/h (<<PM: I
tempi di percorrenza? - DR. FARINACCI: Percorsi più brevi circa 4 minuti,
percorsi più lunghi 6 circa. - PM: La velocità? - DR. FARINACCI: La velocità
media di 50 60 chilometri orari.>>): mantenendo la medesima velocità
segnalata dal Farinacci è evidente che nell’arco temporale indicato dal Di
Maggio (circa mezz’ora) avrebbe potuto coprirsi la abnorme distanza di circa
25/30 chilometri, sicché si fa strada il consistente sospetto che il Di Maggio,
nell’indicare la durata del tragitto, si sia ispirato ad una analoga esperienza
vissuta in tutt’altra circostanza, che nulla aveva a che fare con le ore
14,00/14,30 (probabilmente indicate a casaccio) ed ancor meno con una una
giornata festiva;
- è un fatto che, malgrado
l’Hotel “Villa Igiea” fosse in quel frangente intensamente sorvegliato da esponenti
delle forze dell’ordine, l’Accusa non è stata in grado di produrre alcun
testimone che affermasse di aver notato Andreotti uscire e rientrare – in modo
più o meno circospetto - dalla sua stanza e dall’albergo durante quel
pomeriggio;
- allo stesso modo, non risulta
alcun elemento che consenta di affermare che Andreotti abbia preso qualche
cautela al fine di coprire il suo presunto, clandestino allontanamento
dall’albergo, al fine di fronteggiare la eventualità che qualcuno chiedesse di
lui mentre si trovava in tutt’altro luogo;
- la prolungata durata del
presunto incontro (secondo le, peraltro oscillanti, dichiarazioni del Di
Maggio, lo stesso ebbe a protrarsi da un minimo di due ore ad un massimo di tre
ore e mezza) mal si concilia con un allontanamento clandestino, quale quello
ipotizzato dalla Accusa, che, come già evidenziato, per intuibili motivi
l’imputato avrebbe avuto la esigenza di contenere nel più breve tempo
possibile;
- nella ricostruzione proposta
dalla Accusa, che cerca di conciliare la intervista rilasciata da Andreotti al
Sensini con l’incontro in casa di Ignazio Salvo, vengono selezionati gli orari
che si adattano all’assunto accusatorio e viene, per converso, trascurata la
possibilità di cogliere dalle propalazioni del Di Maggio gli elementi meno
favorevoli (per esempio, la massima durata del colloquio indicata dal
collaboratore);
- infine, attribuire ad
Andreotti manovre di depistaggio concernenti i fatti del pomeriggio del 20
settembre 1987 appare incongruo, sol che si consideri che lo stesso m.llo
Zenobi, fedele caposcorta del predetto, in merito a quella circostanza non ha
certo reso dichiarazioni suscettibili di favorire l’imputato (egli, per
esempio, avrebbe potuto dire che nel corso delle prime ore del pomeriggio lo
aveva visto per essere andato a trovarlo nella sua stanza per qualsivoglia
motivo).
----------------------------------------
8. Un’ultima notazione merita
la assoluta riservatezza sull’incontro Andreotti-Riina voluta, secondo le
dichiarazioni del Di Maggio, dal capomafia, che, volendo accogliere senza
rilievi e nel modo più favorevole alle tesi dei PM tutte le indicazioni
accusatorie, ne avrebbe parlato, tutt’al più, al cognato, Leoluca Bagarella, ed
al fidatissimo Raffaele Ganci.
Sulla scorta di quanto
illustrato, tale riservatezza è rimasta oggettivamente confermata, ma ci si
deve chiedere per quale ragione il Riina la avrebbe mantenuta, considerando che
la stessa verteva su un episodio – uno dei più eminenti uomini politici
nazionali aveva accettato di incontrarlo - che era idoneo ad accrescere
enormemente il proprio prestigio di capomafia nell’ambito di una organizzazione
i cui affiliati, a tutti i livelli, potevano essere particolarmente sensibili a
tali suggestioni, specie in un momento critico per il sodalizio, che, grazie
alla azione di contrasto avviata dalle forze dell’ordine e dalla magistratura,
vedeva un gran numero di “uomini d’onore” detenuti e processati.
In particolare, poi, ci si può
chiedere per quale ragione il boss non abbia parlato dell’incontro ad
Emanuele Brusca, al quale lo avrebbe preannunciato e nei confronti del quale,
secondo i PM, avrebbe temuto di pregiudicare il proprio prestigio nella ipotesi
di un eventuale rifiuto di Andreotti.
Altrettanto inspiegabile appare
la riservatezza mantenuta dal Riina nei confronti di Giovanni Brusca, se si
considera il reiterato incarico di sollecitare Ignazio Salvo per
l’“aggiustamento” del maxiprocesso a lui demandato. Inoltre, sempre seguendo il
costrutto accusatorio, il Riina aveva anticipato l’incontro con Andreotti al
fratello del predetto, Emanuele, senza vincolarlo espressamente al segreto – e,
comunque, lo stesso Emanuele, a suo dire, ne aveva parlato con il padre, alla
presenza del fratello Enzo Salvatore -: era, dunque, ragionevole attendersi che
Emanuele avesse rivelato quanto sapeva a Giovanni, il quale, secondo le sue già
ricordate dichiarazioni, aveva perfino parlato con il congiunto proprio dei
suoi disegni di depistaggio, strettamente connessi con la ferma volontà di
gettare discredito sul Di Maggio, le cui indicazioni gli sembravano attaccabili
(“deboli”) proprio con riguardo all’episodio dell’incontro Andreotti-Riina.
Più in generale, non si
comprende perché non sia stata corroborata con la menzione delle rassicurazioni
di Andreotti direttamente ricevute dal Riina la diffusione presso gli “uomini
d’onore” della notizia che il maxiprocesso sarebbe stato “aggiustato” per mezzo
dell’autorevolissimo interessamento dell’imputato, notizia riferita da svariati
collaboratori di giustizia che certo non erano in grado di controllarne la
fondatezza, ma la recepivano supinamente (sul punto si ritornerà allorché ci si
occuperà più specificamente delle presunte manovre dell’imputato volte a
condizionare l’esito del maxiprocesso).
In buona sostanza, la affermazione
del Di Maggio circa la assoluta riservatezza del Riina, che a lui per primo
sarebbe stata raccomandata, appare, alla stregua di quanto esposto, quanto mai
sospetta, ma la stessa, al contrario del suo intrinseco contenuto, ha un logica
spiegazione che vale anche a giustificare l’altrimenti incongruo atteggiamento
del medesimo Riina.
E’ evidente, invero, che se il
Di Maggio fosse stato consapevole di essersi inventato l’incontro
Andreotti-Riina (magari, come già osservato, traendo lo spunto dalle insistenti
richieste rivolte in tal senso dal Riina ad Ignazio Salvo e delle quali egli
era stato il latore e dalla raccomandazione dello stesso Riina di non metterne
a parte Emanuele Brusca che nell’occasione lo accompagnava), sarebbe stato
altrettanto cosciente che nessuno degli altri collaboratori di giustizia,
presenti e futuri, avrebbe potuto confermarlo (si ricordino le considerazioni
dei PM appellanti in ordine alla preoccupazione del Di Maggio circa la
eventualità che in futuro avrebbe potuto essere smentito dal Rabito), cosicché
era necessario giustificare preventivamente tale inevitabile evenienza –
puntualmente, come detto, verificatasi (salva la, inattesa, propalazione dei
fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca) –, che sarebbe stata fonte di inevitabili
perplessità data la eclatanza dell’episodio, adducendo una, incongrua, totale
riservatezza del Riina.
Per contro, il compendio
probatorio acquisito trova una sua logica sistemazione se, condividendo le
conclusioni del Tribunale e quelle già esposte della Corte, si esclude che il
processo offra prova idonea che l’incontro si sia effettivamente verificato.
----------------------------------------
9. Se, pertanto, deve
escludersi che dell’episodio in trattazione sia stata acquisita adeguata
dimostrazione, giova, però, in appendice al presente capitolo formulare alcune
considerazioni ulteriori, fingendo per comodità dialettica che, ad onta dei
numerosi rilievi esposti e contrariamente a quanto ritenuto, tutti gli elementi
addotti dalla Accusa siano pienamente attendibili e conducenti e che, dunque,
in conformità con l’assunto dei PM, l’incontro Andreotti-Riina sia
effettivamente avvenuto e che il conseguente colloquio abbia riguardato anche
(come sarebbe stato inevitabile in quel contesto storico) le sorti del
maxiprocesso.
Ora, ipotizzando il fondamento
dell’assunto accusatorio, si dovrebbe inevitabilmente rimarcare:
- che le indicazioni
provenienti dal Bagarella, riferite dal Calvaruso, e quelle di Bernardo Brusca,
riferite dai figli Emanuele e Enzo Salvatore, confermerebbero una spiccatissima
diffidenza dei predetti – due degli esponenti mafiosi più vicini al Riina – nei
confronti di Andreotti: si ricordi, invero, che costui, secondo il Bagarella,
avrebbe dovuto essere eliminato (<<guarda, questa cosa inutile - dice -
se mio cognato mi sentiva a me, quel giorno gli avrebbe rotto le
corna.>>), mentre Bernardo Brusca sospettava perfino che l’appuntamento
fosse una trappola ordita per fare arrestare il Riina (<<AVV. COPPI:
D'accordo. Riina riteneva che questa... questo tentativo del Senatore Andreotti
di incontrarlo fosse una trappola? - BRUSCA ENZO SALVATORE: No, questa è una
deduzione di mio padre, cioè mio padre, che come ognuno di noi è sospettoso in
qualsiasi cosa, dice: "Non facciamo che ci vuole fare la
barzelletta". Mi perdoni: "Non facciamo che è una trappola"
detta in italiano. Questo è un discorso avvenuto tra mio padre e mio fratello
Emanuele. Mio fratello Emanuele a rassicurarlo e mio padre a mostrare tutti i
dubbi. ----- BRUSCA EMANUELE: Niente, io sapevo che dovevano incontrarsi o
perlomeno c’era sta specie di richiesta riferitami di Riina da parte di Andreotti di incontrarsi. Io intanto,
premetto che non mi fu detto “vai da tuo padre o parlane con qualcuno” non
potevo parlarne con nessuno, però il fatto mi sembrava eclatante, mi sembrava
importante, io ad un colloquio con mio padre gliene parlo, gli dico “sai, mi è
capitato discorso”. - PM: Dove questo colloquio? - BRUSCA EMANUELE: Non mi
ricordo se fu al carcere o al reparto detenuti dell’ospedale Civico. - PM:
Comunque non era in stato di libertà? - BRUSCA EMANUELE: Non era in stato di
libertà. Gliene parlo e non riesco e non riesco a focalizzare se nell’incontro
con Riina il Riina mi disse che l’incontro doveva essere a
casa di I. Salvo, fatto è che quando parlo con mio padre mio
padre dice “ma è possibile che questo incontro sia una trappola per il
Riina?”>>);
- che, pertanto, rimarrebbe
ulteriormente confermata la infondatezza dell’assunto secondo cui Andreotti era
rimasto “a disposizione” continuativa di Cosa Nostra e dei nuovi padroni della
stessa, i “corleonesi”;
- che la eventuale accettazione
dell’incontro dovrebbe, allora, trovare altra e diversa spiegazione, non
individuabile, per le ragioni già esposte, nell’esito delle votazioni del
giugno del 1987 e nella esigenza di recuperare il favore elettorale dei
mafiosi;
- che una motivazione
ragionevolmente ipotizzabile nell’ottica accusatoria potrebbe individuarsi non
già nella esigenza di coltivare amichevoli relazioni con gli esponenti di Cosa
Nostra, ma in quella di venire in soccorso del suo amico Salvo Lima e di altri
esponenti della sua corrente - e, forse, anche di Ignazio Salvo -, che potevano
verosimilmente paventare che, se egli avesse rifiutato di accogliere la
richiesta del Riina di incontrarlo, avrebbero potuto subire conseguenze letali
a causa della ritorsione ordinata del capomafia, già irritato dalla freddezza
manifestata dall’imputato verso le sorti della organizzazione mafiosa. La
ipotesi, volendo muoversi nell’ambito dell’assunto accusatorio, non è affatto
arbitraria e la migliore riprova si trae dal fatto che la stessa è stata
prospettata, sia pure in termini più confacenti al medesimo assunto, dagli
stessi PM, che nella esposizione introduttiva (udienza del 18 ottobre 1995) si
sono così testualmente espressi: “Dopo la presa del potere in Cosa Nostra da
parte dei corleonesi, i rapporti tra Andreotti e Cosa Nostra diventano più
difficili ma quando la corrente andreottiana non si impegna a sufficienza
contro il Maxi Processo e soprattutto quando viene approvata la legge
Mancino-Violante del 17 febbraio 1987 che sostanzialmente preclude la
possibilità della scarcerazione per decorrenza di termini degli uomini d’onore
detenuti, Cosa Nostra reagisce in occasione delle elezioni politiche del 16
giugno ‘79, pilotando i consensi elettorali a favore... ‘87 pilotando i
consensi elettorali a favore del Partito Socialista Italiano. La posizione di
Lima e di Ignazio Salvo che sono sopravvissuti alla guerra di mafia dell’81/82,
proprio perché utilizzati dai corleonesi quali tramiti con Andreotti, si fa
pericolosissima. Andreotti è costretto ad incontrarsi con Riina, sia per
salvare la vita a Lima, sia per non compromettere il potere della sua corrente”.
La medesima prospettazione è
ripetuta nei motivi di appello, nei quali, così come ricordato nell’ampio
resoconto che ne è stato dato, i PM si esprimono testualmente come segue: <…
le ragioni che potevano aver determinato Andreotti, allora Ministro degli
Esteri, ad un comportamento così grave (ragioni ravvisabili invece nel fatto
che - in quella fase - Ignazio Salvo e l’on. Lima si trovavano personalmente
sovraesposti nei confronti dei vertici mafiosi, al punto che la loro stessa
incolumità era in pericolo, e che quindi solo un intervento personale di
Andreotti poteva appianare la tensione esistente in un incontro chiarificatore
al vertice)>;
- che in tale contesto
l’imputato, ricorrendo alla sua notoria abilità diplomatica, avrebbe guadagnato
tempo e, per usare la espressione del Bagarella riferita dal Calvaruso, avrebbe
riempito la testa del Riina di chiacchiere, ovvero, per usare quella di
Bernardo Brusca riferita dal figlio Emanuele, avrebbe preso in giro il Riina
(<<BRUSCA: Tra l’onorevole e il Riina. Fatto sta che
successivamente mi incontro con Riina tra le altre cose e mi dice
che l’esito del maxi processo sarebbe stato negativo e ci sarebbe stata la
possibilità di avere risultati migliori nelle fasi successive del processo,
quindi Appello e Cassazione ritengo. Ne parlo con mio padre di questo fatto e
lui mi dice “ritengo che l’onorevole Andreotti stia prendendo in giro RIINA” – PRESIDENTE: Stia? –
BRUSCA: “Stia prendendo in giro Riina”. - PM: Glielo disse così o
in dialetto? – BRUSCA: “Chistu sta pigghiannu pi fissa!”>>);
- che non potrebbe, inoltre,
escludersi che nel corso del colloquio l’imputato abbia, altresì,
strumentalmente rassicurato il Riina sulle sorti del maxiprocesso e si può
perfino ipotizzare che il medesimo si sia spinto fino a giustificare in
anticipo eventuali provvedimenti antimafia con la necessità di “rifarsi una
verginità”, ottenendo, in definitiva, il risultato immediato di tenere
tranquillo il proprio interlocutore ed i mafiosi (sul punto si ritornerà
allorché ci si occuperà più specificamente del maxiprocesso);
- che, alla stregua di quanto
precisato, dovrebbe evidentemente escludersi che l’azione dell’imputato si sia
inserita in un contesto di diuturna disponibilità verso la tutela degli
interessi di Cosa Nostra e che sia stata sorretta dalla volontà di cooperare
con il sodalizio criminale, mentre più di una riserva dovrebbe nutrirsi sulla
eventualità che egli abbia effettivamente inteso adoperarsi per procurare alla
organizzazione mafiosa un contributo essenziale per la sopravvivenza della
stessa.
----------------------------------------
10. La verifica del profilato
atteggiamento psicologico dell’imputato non può che appoggiarsi sulla analisi
dei successivi comportamenti del medesimo.
Al riguardo, a fugare ogni
dubbio sulla impossibilità di ravvisare una effettiva condiscendenza di
Andreotti nei confronti dei mafiosi è sufficiente fare rinvio a quanto si è già
accennato a proposito dell’impegno profuso dal Ministero degli Esteri da lui
guidato in occasione della estradizione di Tommaso Buscetta e ricordare la
nutrita e particolarmente incisiva legislazione antimafia promossa tra la fine
degli anni ’80 e l’inizio degli anni ‘90 dal Gabinetto guidato dal medesimo
Andreotti.
Nel rinviare, a quest’ultimo
proposito, alla dettagliata trattazione contenuta nella appellata sentenza, si
devono particolarmente richiamare le osservazioni del Tribunale circa l’impegno
profuso dall’imputato in vista della difficile approvazione del provvedimento
che ebbe a prolungare i termini di custodia cautelare, impedendo la
scarcerazione nel corso del giudizio di appello di numerosi imputati del
maxiprocesso – il primo D.L., emanato il 12.9.1989 decadde ed il provvedimento
venne immediatamente ripresentato (D.L. 13.11.1989 n. 370) ed, infine,
convertito nella L. 22.12.1989 n. 410 -.
I fatti riferiti, in proposito,
dall’on. Giuliano Vassalli, allora Ministro di Grazia e Giustizia, valgono a
dissipare ogni illazione in ordine alla artificiosità dell’impegno
dell’imputato ed in ordine al presunto atteggiamento di “mera facciata” del
medesimo, che si sarebbe assicurato una inconfutabile benemerenza antimafia
anche senza la ripresentazione del D.L., che decadde anche per la dura
opposizione di personaggi politici sulla cui fede antimafia non era e non è
lecito nutrire alcun dubbio.
E’ utile dare conto delle
eloquenti dichiarazioni dell’ex Ministro Vassalli, limitandosi, peraltro, di
massima, a quelle concernenti la dettagliata ricostruzione delle circostanze
relative alla emanazione ed alla tormentata approvazione del Decreto Legge e
tralasciando quanto il teste ha riferito in merito alla approvazione di altri
importanti provvedimenti legislativi in materia di giustizia avvenuta sotto il
Governo Andreotti al quale egli prese parte (il significato sostanziale dei
fatti, quale si desume dal loro complessivo svolgimento, consente di ritenere
del tutto marginale la dibattuta questione dell’avvio della iniziativa
legislativa, che, secondo l’Accusa, sarebbe stata determinata piuttosto dalle
sollecitazioni della Procura Generale di Palermo).
In particolare, l’on. Vassalli
ha riferito:
- della genesi del decreto
legge succitato e della apposita sollecitazione da lui ricevuta, al riguardo,
dall’imputato, allora Presidente del Consiglio (<VASSALLI GIULIANO: Dunque,
signor Presidente, la situazione è questa: eravamo alla metà… alla seconda…
alla terza decade di agosto del 1989, e in una seduta del Consiglio dei
Ministri, la prima che si tenne dopo il ferragosto, o forse in un’altra seduta
di Mini… più ristretta di Ministri, su questo non posso essere preciso, ma si
può verificare… certamente una seduta di Ministri, All’inizio l’onorevole
Andreotti, che era Presidente del Consiglio mi disse: Guarda, ti devi fermare
dopo la seduta perché ti devo parlare di una cosa grave, che riguarda la com…
anche la competenza del tuo Ministero. Infatti alla fine della seduta
l’onorevole Andreotti mi disse testualmen… separatamen… insomma, eravamo soli,
mi disse testualmente questo: Pochi giorni fa ho visto… mi pare a Cortina,
perché andava sempre appunto in villeggiatura a Cortina… l’onore… l’avvocato
Odoardo Ascari, che è parte civile… che io conoscevo bene… che è parte civile
nel maxi processo di Palermo. Questo maxi processo, così denominato, era un
processo, ricordo benissimo, contro Abate, cominciava con nome Abate, più, mi
pare 475 o 484. Mi ha fatto presente… questo processo si svolgeva in fase
d’appello allora… e mi ha fatto presente che è imminente, che può essere
imminente la scarcerazione di un elevato numero di condannati all’ergastolo in
primo grado, e comunque di ritenuti presunti gra… imputati di gravi reati,
molto pericolosi, e che la loro scarcerazione automatica per decorrenza dei
termini potrebbe essere imminente. Io dissi: Faccio subito verificare, faccio
subito tutte le verifiche… ed è chiaro che immediatamente proprio ero in linea
con quello che pensava evidentemente il Presidente Andreotti… e immediatamente
dobbiamo adottare dei provvedimenti; adesso vado a vedere la situazione e ti
informerò. […] Allora la situazione parve anche a me estremamente allarmante, e
fatti i calcoli non c’era altro modo di provvedere che con un decreto legge.
[…] … il decreto che venne fuori, che fu messo appunto per l’11 settembre era
molto articolato e complesso. La prima e più ovvia di tutte era la proroga dei
termini di fa… la proroga… L’allungamento, non la proroga, perché è un altro
termine tecnico in questa materia. […] - AVVOCATO COPPI: Quindi dall’autorità
giudiziaria di Palermo, Presidenza della Corte d’Appello o Presidente della
Corte di Assise di Appello, o dalla Procura Generale non venne al Ministero
nessuna segnalazione… - VASSALLI GIULIANO: No. - AVVOCATO COPPI: … circa
l’imminente scadenza dei termini? - VASSALLI GIULIANO: Io debbo dire proprio di
no. Da me… a me certamente non venne nessuna segnalazione da organi del
Ministero, e tantomeno dalla Corte, con cui non abbiamo mai come Ministro
mantenuto contatti. I contatti erano informativi, così, negli uffici, ma direi
neanche agli uffici. Comunque questo problema di cui mi parlò l’onorevole
Andreotti come particolarmente urgente, in relazione a questo processo, era
però un problema vivo sul piano generale delle scarcerazioni
automatiche.>>);
della proposta di Andreotti di
porre rimedio alle scarcerazioni per decorrenza dei termini limitando la
presunzione di non colpevolezza alla fase del primo grado del giudizio
(<<AVVOCATO COPPI: No, professore, stava accennando ad un intervento del
senatore… anche del senatore Andreotti… - VASSALLI GIULIANO: Ah, ecco… -
AVVOCATO COPPI: … sul problema delle scarcerazioni automatiche. - VASSALLI
GIULIANO: … il senatore Andreotti. Dunque, io avevo riferito il 2 agosto al
Senato. Il senatore Andreotti andò il 4 agosto alla Commissione Antimafia e
espose… c’è questa esposizione alla Commissione Antimafia; espose le grandi
preoccupazioni su questo fronte della lotta alla criminalità mafiosa, delle
scarcerazioni automatiche in particolare, e avanzò la tesi secondo cui si
doveva praticamente non dico abolire la presunzione di innocenza, ma limitare
la presunzione di innocenza alla fase… alla fase del giudizio di primo grado.
Io replicai, mi pare anche sulla stampa, dicendo che io non ero d’accordo su
questo, che la… che il rimedio andava trovato nell’ambito della… intanto questo
sarebbe stata una riforma costituzionale, e quindi con quel che è, e che il
rimedio andava trovato nell’ambito… nel rispetto della Costituzione si poteva
trovare allungando i termini di fase e i termini complessivi della durata della
carcerazione preventiva nella fase del giudizio. E si sviluppò così questa,
diciamo, bonaria polemica, ma sui modi di provvedere, ferma la necessità di
provvedere eccetera. So che poi l’onorevole Andreotti, non mi ricordo in quale
circostanza, ritornò sul tema, che era un po’… insomma un po’ un suo chiodo
fisso in quel periodo, che dopo la condanna di primo grado certi limiti non
dovevano più sussistere. Sì, garanzie non dovevano… non dovevano più sussistere
questo tipo di garanzie, diciamo.>>);
della nota riservata da lui
inviata ad Andreotti il 28 agosto 1989, una volta svolti gli accertamenti sui
pericoli della scarcerazioni nel maxiprocesso (<<VASSALLI GIULIANO: E
allora: “Caro Presidente… - PRESIDENTE: Il Pubblico Ministero non ha nulla da
osservare? - VASSALLI GIULIANO: … 28 agosto… Personale e riservata. Ca… 28
agosto ’89. Caro Presidente, come preannunciatoti dell’incontro di questa
mattina ti rimetto: 1) l’appunto relativo allo stato del processo di Appello di
Palermo, 458 imputati !… fattoci pervenire su nostra richiesta dal Presidente
di quella Corte di Assise di Appello in data 26 agosto, al quale faranno
seguito aggiornamento e puntualizzazioni richiestigli su alcuni punti più
rilevanti; 2) l’appunto fattomi pervenire questa sera dal consigliere
Giampietro…” ecco, Franco Giampietro, “…dal consigliere Giampietro dell’ufficio
legislativo del Ministero, da me incaricato di seguire la vicenda nei
particolari, e di proseguire il contatto con il Presidente della Corte, al
quale è stato conferi… con il quale è stato conferito ancora alle 18:30 di
questa sera. Purtroppo allo stato, e salvo ulteriori approfondimenti, risulta
che la sentenza di appello non potrà essere emessa prima che scatti il termine
della scarcerazione per decorrenza di termini per una quarantina di detenuti.
Bisogna infatti detrarre dagli elenchi allegati quelli contenuti nell’appunto
numero 1° gli imputati che si trovano agli arresti domiciliari e gli
riarrestati nel frattempo. La situazione dunque è veramente grave, e lo spazio
di tempo a disposizione è così breve da non potersi pensare, dato anche
l’attuale stadio di chiusura del parlamento, che ad un decreto legge. Conterei
di essere in grado di delineare i possibili contenuti del suddetto decreto
legge mercoledì mattina in Consiglio dei Ministri, per avere se possibile una
direttiva, che in ogni caso preferirei poi concordare con te e con persone che
tu eventualmente ritenessi di sentire sul grave ed increscioso argomento. Con i
migliori saluti, Giuliano Vassalli”. È la mia lettera.>>);
della reazione che si sollevò
allorché si diffuse la notizia della emanazione dell’apposito decreto legge
(<<VASSALLI GIULIANO: Allora, che cosa successe? Ci fu subito una grande
reazione della stampa e degli avvocati di Palermo, ma la cosa più… cioè sulla
stampa, sulla stampa, non della stampa. - PRESIDENTE: Quando, quando iniziò
questa reazione? - VASSALLI GIULIANO: Subito, perché la notizia trapelò, che
era in preparazione. Io direi che gli sviluppi sono soprattutto 2 – 3 giorni prima
dell’11, il 9 settembre mi pare; soprattutto bisognerebbe vedere la stampa del
9 settembre. Fu molto vivace la discussione, si aperse sui metodi per
provvedere, sul fatto che si ritornava ancora sempre sul processo di Palermo,
eccetera. >>);
della concorde collaborazione
di Andreotti nel contrasto alla criminalità organizzata anche nelle vesti di
Ministro nei Governi ai quali aveva partecipato il teste (<<AVVOCATO
COPPI: Scusi, professore, di quel governo non era Presidente del Consiglio il
senatore Andreotti, perché lei appunto ha ricordato che Presidente era Goria,
comunque del governo faceva parte il senatore Andreotti? - VASSALLI GIULIANO:
Certo, il senatore Andreotti era, mi pare, sia nel governo… adesso non vorrei
sbagliare, ma mi pare… io lo… lo vedevo sempre in Consiglio dei Ministri, era
Ministro degli Esteri sia nel governo Goria che in quello De Mita, mi pare, in
tutti e due, ecco. Quindi io fui sempre Ministro insieme nel… durante tutta la
mia permanenza ministeriale di 3 anni e mezzo ero sempre con l’onorevole
Andreotti. Per due governi con lui Ministro degli Esteri, e poi stava vicino,
perché c’era in mezzo solo il Ministro dell’Interno e… ci siamo… sì, almeno…
non so se ancora adesso, ma eravamo in un ordine, così, per cui il Ministro degli
Esteri, Ministro dell’Interno, Ministro della Giustizia, Ministro della Difesa.
- AVVOCATO COPPI: Ecco… - VASSALLI GIULIANO: Allora… - AVVOCATO COPPI: Scusi,
professore, considerando le competenze diverse, è chiaro… - VASSALLI GIULIANO:
E poi come Presidente… - AVVOCATO COPPI: Ecco, come Ministro degli Esteri
ovviamente le competenze erano diverse, ma comunque lei ricorda in quel periodo
delle opposizioni o degli ostruzionismi da parte del senatore Andreotti a
questa linea di politica legislativa che lei ha ricordato? - VASSALLI GIULIANO:
Opposizioni e ostruzionismi? - AVVOCATO COPPI: Sì. - VASSALLI GIULIANO: No, no,
avvocato Coppi, assolutamente no. Anzi, io so che l’onorevole Andreotti come
Ministro degli Esteri doveva spesso occuparsi di questioni di questo genere in
materia di estradizioni, forse anche di rogatorie eccetera. No, no, opposizione
nel modo più assoluto mai. Ma direi consenso. […] nel governo io mi sono sempre
trovato, insomma, molto bene, nessuna opposizione sui provvedimenti della
giustizia. C’era solo il Ministro Battaglia che li voleva sempre più severi,
non gli bastava mai la severità, guardava con sospetto qualunque cosa, nelle
leggi sulle armi, nelle cose, insomma. Il Partito Repubblicano era di
particolare accanimento di severità, ma tranne questo io ricordo una grande
armonia e assolutamente, per quello che riguarda l’onorevole Andreotti, non
solo nessuna opposizione, ma un chiarissimo assecondamento di tutti questi
pro…>>);
delle preoccupazioni espresse
sul decreto legge dal Presidente della Repubblica sen. Francesco Cossiga
(<<VASSALLI GIULIANO: Oh, allora, ecco, con questo decreto… dunque… che
tra l’altro fu detto, ecco… fu detto che era… che Andreotti cominciava così la
sua presidenza, la sua sesta presidenza, perché fu il primo decreto legge del
suo governo, fu il primo decreto legge. Questo… e infatti mi pare che egli era
diventato Presidente del Consiglio in luglio, qui siamo in agosto – settembre,
il primo decreto legge. Allora, che successe ? Che l’11 settembre successe un
fatto molto importante, a mio avviso, insomma, anche se il Presidente della
Repubblica Cossiga era non dico solito inviarci messaggi preoccupati sui
progetti di legge, ma lo farà poi per altri di cui non è qui il caso adesso di
parlare, perché sono fuori tema. Mi mandò una lettera di 7 pagine, dicendomi:
Io ho firmato… Caro Mi… era, mi ricordo benissimo, ce l’ho: Caro Ministro e
caro amico… a penna… e poi, dice: Io ho firmato per rispetto delle difficoltà
del governo, ho firmato questo decreto legge… infatti il decreto legge porta la
data del 12 settembre… ho firmato questo decreto legge, ma ti avverto che sono
fermamente contrario. Esso… in esso, contro di esso si preannunciano… si
preannunciano fortissime opposizioni, fortissime e motivate opposizioni e avrete
delle difficoltà anche nell’ambito della maggioranza… cosa vera come poi potrò
dire… e avrete grosse difficoltà anche nell’ambito della maggioranza; non vi
conviene asso… non conviene che il governo faccia queste cose, non conviene che
il governo si assuma… questa era più o meno la frase… responsabilità per
omissioni che non sono sue, per omissioni che non gli sono propria,
responsabilità per… che non ha, insomma, che si assuma la protezione di
responsabilità che non ha. Poi faceva una lunghissima… faceva una lunghissima
analisi di quelle che avrebbe dovuto essere la lotta contro la mafia e contro
la criminalità organizzata, dicendo: Se ci sono queste… Ah, dice: Dobbiamo
farla finita con questi provvedimenti a cascata. Per il processo… in relazione…
il processo… anche questa è una legge tutta per il processo di Palermo. In
relazione a questo processo di Palermo, lui diceva, sono state fatte ben 5
interventi legislativi. Io non sono se erano 5… 5 lui diceva; io non li ho
contati, ma 3 – 4 li potrei contare subito… sono già stati fatti; se c’è una
situazione di emergenza si deve provvedere in altro modo, si deroghi alla
Costituzione… si deroghi alla Costituzione per la Sicilia, si faccia una
specie, insomma, di legge eccezionale, di legge di emergenza, ma non si può
andare avanti con una serie di strumenti singoli e appiccicaticci, che poi
lasciano tracce su tutto l’ordinamento generale; se è una cosa di emergenza si
proceda con leggi di emergenza, questo era il suo concetto. Dice: Comunque, io
per riguardo al governo, per riguardo al vostro sforzo ho firmato, ma vi debbo
avvertire che non sono d’accordo. Naturalmente, insomma, noi andiamo avanti…
andemmo avanti lo stesso, oh, andammo avanti lo stesso. All’onorevole Andreotti
non ricordo se mandò la stessa lett… no, mi pare che mandò la copia della mia
lettera, seppi poi dall’onorevole Andreotti che gli aveva mandato la mia stessa
lettera… la lettera a me diretta con un bigliettino di accompagno.>>);
della opposizione al disegno di
legge di conversione del decreto registratasi al Senato, dove, peraltro, venne
approvato (<<Comunque portammo il provvedimento al Senato. Scegliemmo il
Senato perché sapevamo… sapevamo che avremmo potuto raccogliere una… come lei
sa, signor Presidente, il governo può scegliere dove portare per primo… allora,
portammo il provvedimento al Senato perché sapevamo che avremmo avuto minore
opposizione, minore resistenza. Infatti il… non c’erano… non erano
rappresentati tutti i gruppi minori, come erano invece alla Camera i Verdi, i
Verdi Arcobaleno, e tanti altri che sapevamo che erano contrari a tutte queste
cose. Insomma, si chiamavano Radicali, i Progressisti Federativi, adesso non
ricordo più i nomi ma, insomma, c’era tutto questo… e ce n’erano al Senato
molti meno. Mi pare che c’era il senatore… solo il senatore Corleone che parlò,
appunto, molto contro.[…] Comunque, questo… la conversione passò. Il
provvedimento dal Senato passò alla Camera alla fine di ottobre, dell’89
parliamo sempre, e nel… intanto aveva già prodotto i suoi effetti su quel 24
settembre, e passò alla Camera e alla Camera mi pare che la discussione
cominciò ai primi di novembre, direi se non sbaglio l’8 novembre.>>);
della opposizione assai più
dura registratasi alla Camera dei Deputati, dove il disegno di legge di
conversione uscì battuto dalla Commissione Giustizia (<<Oh, alla Camera
la situazione era molto grave, molto grave. In Commissione Giustizia… in
Commissione Giustizia il governo andò sotto. Mancarono… mancarono vari membri
della maggioranza, per impossibilità o altro, e vinse il partito… parlo di
partito in senso generico… vinse il gruppo di coloro che non volevano la
conversione del decreto, che volevano la bocciatura integrale… integrale del
decreto, tant’è vero che fu… scese in aula, venne in aula come relatore di
maggioranza l’onorevole Finocchiaro Fidelbo, Anna Finocchiaro Fidelbo, la quale
assunse la relazione di maggioranza, sostenendo la non conversione, il doversi
non convertire il decreto legge. E la relatrice, Ombretta Fumagalli Carulli,
passò a relatrice di minoranza. Questo dice l’atmosfera con cui andammo in
aula. In aula erano contro… erano contro non solo tutte le opposizioni,
comunisti, indipendenti di sinistra, radicali di ogni colore, verdi, verdi
arcobaleno, ma erano contro anche… dunque, erano contro anche i liberali, che
facevano parte della maggioranza, e uno degli oratori più vigorosi contro la
conversione del decreto legge fu l’onorevole Alfredo Biondi, il quale tra
l’altro era… oltre che appartenente alla maggioranza era avvocato di parte civile
nel maxi processo di Palermo, adesso non ricordo per quali parti, ma era
avvocato di parte civile, tanto che l’onorevole Andreotti, che era sempre
accanto a me tutta la seduta della Camera, sempre accanto a me nel… eravamo noi
due soli, perché i presentatori eravamo solo… come sempre nei decreti leggi il
Presidente del Consiglio e il Ministro della Giustizia… e era sempre accanto a
me e, insomma, commentò, dice: Ma come, è avvocato di parte civile ? Io gli
dissi: Beh, ma queste cose non… non contano, dico. A bene, lui è convinto così.
E dunque l’onorevole Biondi e, inoltre, ci fu un serpeggiamento anche nel mio
partito, nel Partito Socialista. In modo particolare si era professato
contrario l’onorevole Alagna, però poi si calmarono, per rispetto verso di me,
per solidarietà. Io ero molto vecchio già allora, questi erano stati, molti,
miei allievi. Insomma, per rispetto verso di me e per solidarietà la
opposizione che serpeggiava anche un po’ nel gruppo socialista si placò
completamente, però rimase la opposizione liberale, fermamente nella… nella
maggioranza.>>);
degli argomenti addotti a
sostegno della bocciatura del decreto legge e delle repliche del teste
(<<Quindi fu una… gli argomenti erano solidi, avvocato Coppi, signor
Presidente, erano solidi gli argomenti, erano tanti. Quali argomenti venivano
spesi? Si diceva: Non si procede con decreto legge in materia di carcerazione
cautelare, non si fanno delle norma retroattive, in questa materia non sono
ammissibili, ma noi avevamo dalla nostra la leg… le sentenza numero 15 dell’82
della Corte Costituzionale in materia di terrorismo, che aveva ammesso la… che
aveva ammesso la… aveva detto che sono cadeva sotto il divieto di retroattività
delle leggi penali le norma… le norme sulla carcerazione preventiva, che erano
norme processuali. Ma poi osservava che era una legge fotografia, una legge
fatta per il processo di Palermo, che non si fanno le leggi fotografia, in modo
particolare ironizzò fortemente l’onorevole Mellini, che era un altro degli
avversari della conversione in legge, ironizzò dicendo: Ecco, avete fatto
questa legge per non fare uscire “il Papa” dall’Ucciardone, per non fare
uscire… “Il Papa” era Michele Greco… per non fare uscire “il Papa”
dall’Ucciardone. Poi argomenti che la prossima entrata in vigore del codice,
del nuovo codice di procedura penale, che aveva regolato tutta questa
disciplina e che non si facevano degli… degli inserimenti, che non era proprio
assolutamente che alla vigilia dell’entrata in vigore si facessero degli
inserimenti su queste materie, e insomma tutta una serie di argomenti.
L’onorevole Violante, che fu uno degli
avversari più forti della conversione, ma molto forte, molto duro, usò un
argomento a cui mi fu facile ribattere. L’argomento era che esisteva la Legge
dell’85, la Legge dell’85, che era mi pare… era anche quella un decreto legge
convertito, forse poi diventato nei primi dell’86, che era quella che
introdusse le misure alternative per gli… le misure postscarcerazione
automatica, e cioè l’obbligo di presentarsi… per gli scarcerati per
scarcerazione automatica l’obbligo di presentarsi all’autorità di pubblica
sicurezza, la… l’obbligo di dimora era quello più importante, perché c’era
anche il divieto di dimora, ma insomma si fondavano sull’obbligo di dimora, e
quindi che c’era la possibilità di un controllo, e mi fu facile rispondere
all’onorevole Violante che io proprio questo non lo vedevo, perché si sarebbero accresciute le latitanze.
Ah, ecco, perché poi un altro avversario era il cosiddetto Ministro ombra della
Giustizia, del Partito Comunista, cioè l’onorevole Stefano Rodotà, il quale si
scagliò e ne trasse spunto per dire che era tutto colpa del governo, che il
governo si dedicasse a ricercare i latitanti invece di andare facendo
provvedimenti, che era la scarsa attenzione del governo su questo fronte,
eccetera. Allora l’argomento, essendo stato legato nella discussione fortemente
all’elevato numero di latitanti, mi fu facile dire: Va bene, allora li
aumentiamo i latitanti, perché pensate seriamente… pensate seriamente che
persone come Michele Greco… scusate se ho ripetuto più volte lo stesso nome…
che 38 persone di questo calibro, condannate in primo grado, alcune dei… per
alcune dei quali… perché in Appello c’era anche, mi ricordo, l’Appello della
Procura… appellate per avere delle pene più gravi eccetera, con i mezzi di cui
si dice che dispongono, le omertà, le facilitazioni di cui si dice che
dispongono voi pensate che non aumenteranno il numero dei latitanti?>>);
della opposizione manifestata
anche dalla Associazione Nazionale Magistrati (<<VASSALLI GIULIANO: Sì,
sì. Quello cominciò… questa è un’altra cosa, nel senso che avvenne prima.
Appena si annunciò il decreto avemmo anche la… questa la dimenticavo
completamente… avemmo l’opposizione dell’Associazione Nazionali Magistrati o,
meglio, del suo Presidente, il quale… - AVVOCATO COPPI: Che era? - VASSALLI
GIULIANO: … mi pare il senatore Bertoni, il quale per partito preso era sempre
contro tutti i provvedimenti del governo in materia di giustizia, forse anche non
solo in materia di giustizia, ma sempre per partito preso, a priori; parlava
prima di qualunque consultazione con l’Associazione eccetera, aveva una grande
loquela e una grande capacità di espressione, e subito disse delle cose… ma
disse delle cose… Dunque, disse testualmente che tanto ce lo saremmo riman… ce
lo saremmo dovuto rimangiare, come c’eravamo… come il governo… in generale, non
parlava del governo cui appartenevo… si era dovuto rimangiare i provvedimenti
contro il terrorismo. […] Comunque anche questo da il senso dell’atmosfera;
l’avere anche il Presidente dell’Associazione Magistrati che parla contro il
decreto legge non era piacevole.>>);
della decadenza del primo
decreto legge, della immediata riproposizione dello stesso e della costante
presenza di Andreotti al suo fianco (<<Allora, che successe? Che
arrivammo ai 60 giorni senza… arrivammo ai 60 giorni, c’è l’ultima seduta che,
mi pare… dunque, 60… 12… essere il 3… è il 13 novembre, in cui discutevamo
ancora accanitamente alla Camera, c’erano ancora 20 oratori iscritti, la
onorevole Fumagalli che, ripeto, era diventata relatrice di minoranza pur
essendo della maggioranza governativa, era… disse: Che facciamo, andiamo
avanti? Tanto non si arriva alla conversione, è utile che continuiamo a stare
qui per sentire degli altri interventi? Oh, faccio presente… scusi se torno un
momento indietro… che la discussione alla Camera si era complicata anche per
tutte le eccezioni sulla necessità e urgenza. Va bene, che stiamo a discutere e
allora nello stesso tempo scadevano i 60 giorni. Allora si… la Presidenza della
Camera aderì a questa richiesta della relatrice e sospese la seduta, ci
ritirammo in una saletta che c’è per il Consiglio dei Ministri a Montecitorio.
Il Presidente Andreotti era stato sempre presente, costantemente presente… anzi
poi dirò di quello di cui parlavamo negli intervalli eccetera… e aprimmo… Anzi,
lo posso dire subito. Riaprimmo la nostra polemica. Io dicevo: Questa che tu
sostieni è una riforma costituzionale, non si può fare, la presunzione di
innocenza. Se si dovesse intervenire sul terreno costituzionale… però in
teoria, discorsi di teoria… se si dovesse intervenire sul terreno
costituzionale non c’è che intervenire sull’ultimo comma del… non sul 27, ché
la presunzione di innocenza è una cosa per me sacra, ma comunque è una cosa che
ha un… vale… ha un significato che va molto molto al di là dei problemi della
carcerazione preventiva. Anzi, c’è una vecchia discussione teorica sui
rapporti… su… sulla carcerazione preventiva e la presunzione di innocenza.
Comunque, va molto al di là, ha un senso… abbraccia infinite altre sfere, e non
è assolutamente possibile eliminarla. Si deve agire sulla norma costituzionale
dell’ultimo comma dell’articolo 13: “La legge stabilisce i termini massimi della
carcerazione preventiva”, e aggiungere una qualche riserva… una qualche riserva
per le fasi del giudizio, nel senso di limitarla, di mettere dei termini molto
ampi eccetera, è li che si deve agire. Questi erano i discorsi che facevamo
nelle more. Allora, ci ritirammo nella sala del Consiglio dei Ministri, perché
il rinnovo del decreto legge esigeva la presenza di tutti i Ministri. Fu
convocato un Consiglio dei Ministri, fu fatto il Consiglio dei Ministri, fu
rinnovato il decreto tale e quale, non cambiammo niente. Aggiungemmo soltanto
un articolo secondo cui si mantenevano… si mantenevano saldi tutti gli effetti,
tutti i rapporti giuridici - INCOMPRENSIBILE - , tutti gli effetti, insomma
nella pratica la carcerazione che si era prolungata oltre il 24 settembre… si
manteneva salvi tutti gli effetti del precedente decreto legge non
convertito.>>);
della circostanza che le
scarcerazioni nel maxiprocesso sarebbero state inevitabili se il decreto non
fosse stato subito riproposto e delle vicissitudini relative alla
riproposizione immediata (<<AVVOCATO COPPI: Sul piano giuridico,
professore, se non si fosse provveduto n questo modo e non si fosse convertito
il decreto cosa… - VASSALLI GIULIANO: Sarebbero usciti, è chiaro, è chiaro
perché decaduto… decaduto il decreto… - AVVOCATO COPPI: E non si sarebbe
potuto… - VASSALLI GIULIANO: …sarebbero usciti tutti 38 più i 39, per quello
che riguarda Palermo, più non so quanti altri in tutta Italia.[…] Comunque ci
interessava per tutta Italia, ma quelli sarebbero… per rispondere alla domanda
dell’avvocato Coppi… sarebbero usciti… sarebbero usciti tutti. Allora, ci
riunimmo, e che successe? Che dovevamo mandare un corriere aereo speciale ad
Algeri, perché il Presidente della Repubblica Cossiga si trovava in missione
ufficiale ad Algeri, tant’è vero che il secondo decreto legge, quello
reiterato, del 13… deve essere del 13 o del 14 novembre… 14 novembre direi,
perché il 13… No, 13 novembre, 13 novembre, la sera, perché lui lo firmò la
sera stessa. Arrivò il corriere dal tardo pomeriggio, quando ci riunimmo a
Montecitorio il Consiglio dei Ministri; fu mandato questo corriere speciale ad
Algeri, Cossiga firmò il decreto legge ad Algeri… Algeri, presso l’ambasciata
d’Italia, 13 novembre… 13 novembre 1989. E infatti il decreto reiterato uscì il
14 novembre. Allora, 14 novembre. La discussione riprese, questa volta alla
Camera, perché si era interrotta alla Camera, quindi riprese alla
Camera.>>);
delle difficoltà incontrate
nell’iter di approvazione del secondo decreto, che, tuttavia, venne
approvato alla Camera (<<Ma alla Camera aumentarono le difficoltà, se è
possibile. Nessuno degli avversari cambiò parere. Un sol… due soli deputati
dell’opposizione alla fine voteranno a favore: di uno non ricordo il nome, di
uno lo ricordo molto bene, perché è l’onorevole Aldo Rizzo. L’onorevole Aldo
Rizzo, pur appartenendo all’opposizione, votò… che conosceva bene la situazione
di Palermo, forse meglio di tanti altri… votò a favore della conversione in
legge, insieme al governo… insieme alla maggioranza. Poi… che dicevo? Le
difficoltà aumentarono perché non solo non modificarono l’atteggiamento gli
oppositori, che anzi lo rinfocolarono, ma furono sollevate delle ecce… questa
seconda volta della eccezioni formali di pregiudizialità costituzionale. C’è
una particolare procedura parlamentare di pregiudiziale costituzionale. Questa
la sollevarono i radicali, la sollevarono Mellini, Giovanni Negri, non so se
anche Vesce e i Verdi Arcobaleno. Insomma, sollevarono una eccezione formale di
pregiudiziale costituzionale, cioè diversa dalla necessità e di urgenza di cui
si era già discusso nella prima fase. Su, appunto… sull’articolo 27,
sull’articolo 13, su altri articoli, i diritti dell’uomo e quant’altro. E
allora, anche questo ritardava di nuovo i tempi, però arrivammo ugualmente alla
conversione.>>);
della costante presenza di
Andreotti alla Camera e del suo impegno per ottenere la approvazione del
decreto (<<Poi andammo al Senato… Ah, debbo dire ancora che anche in
questa fase l’onorevole Andreotti fu sempre presente. Questo che asserisco io,
del resto, può essere rilevato dai verbali dove si rivolgono sempre… dai
verbali della Camera, dove si rivolgono sempre tutti gli oratori: Onorevole
Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Ministro di Grazie e
Giustizia. E questo, ed è nota la presenza in aula permanente, sempre, tutti si
rivolgono… Qualcuno si rivolge con parti… con termini particolari di rimprovero
al Presidente Andreotti, l’onorevole Mellini gli disse che appunto… quella
frase che aveva fatto questa roba per non fare uscire “il Papa”
dall’Ucciardone, e gli disse che non si dava troppo da fare, non so che cosa.
L’onorevole Biondi gli contestò in aula che doveva smetterla di andare a fare
insistenze presso i deputati della maggioranza… lui era deputato della
maggioranza e quindi seppe questo… che doveva smettere l’onorevole Andreotti di
andare a fare insistenza presso i deputati della maggioranza perché votassero a
favore del provvedimento del governo. Quindi questa presenza completa.>>);
della successiva, rapida
approvazione al Senato, alla quale pure Andreotti era stato costantemente
presente (<<Poi, la seconda fase… la ultima fase fu al Senato. Al Senato
le cose andarono rapidissimamente. Ah, un’al… avversari fortissimi alla Camera…
avevo detto del gruppo missino al Senato, ma alla Camera il gruppo missino fu
fortissimo nell’avversione. L’onorevole Maceratini, che adesso è senatore, ma
allora era deputato, feci dei discorsi che… del resto aveva pubblicato un
articolo di fuoco sul “Secolo d’Italia” contro questo nostro provvedimento…
fece anche un’opposizione… non solo lui, ma altri del suo gruppo fecero
un’opposizione tenacissima alla conversione in legge anche del secondo decreto.
Comunque, passò a maggioranza. Andammo al Sena… il 21 dicembre mi pare, il 20
dicembre. Andammo al Senato e in una sola giornata riuscimmo a portare a casa,
così si dice… riuscimmo a portate a casa il provvedimento, nel senso che… nel
senso che avemmo anche là più difficoltà, perché questa volta i senatori
missini votarono contro, cambiarono, si allinearono su quello che erano i loro
colleghi della… della Camera e votarono contro, però insomma noi avemmo… come
dissi, la situazione al Senato era meno difficile, l’opposizione era molto
forte, molto violenta, ma… Ah, naturalmente anche… parlarono sempre quelli di…
Democrazia Proletaria si chiamava allora, si alla Camera che al Senato, ma
Democrazia Proletaria era soprattutto alla Camera, l’onorevole Russo, Franco
Russo parlò lungamente sempre contro, tanti altri. Ecco, al Senato la sera
facemmo… 21 dicembre, finimmo alle 23:30. Anche in quella giornata l’onorevole
Andreotti, pur essendo più frequentatore della Camera che del Senato allora, fu
tutta la giornata del Senato al mio fianco, anche lì dai verbali… chiedo scusa,
anche lì dai verbali del Senato risulta… risulta la sua presenza, perché
qualcuno si rivolge a lui, lo rimprovera che sta facendo un risolino eccetera,
e… e alle 23:30 passò il provvedimento. Infatti la Legge di conversione è 22
dicembre numero 410. Certo ci fu… scambiammo qualche battuta col Presidente
Andreotti. C’era una certa malinconia, perché riconoscevamo l’altezza dei
princìpi… l’altezza dei princìpi invocati, le ragione dell’opposizione che era
aprioristicamente… c’era molta tensione allora tra opposizione e governo. E le
ragioni dell’opposizione, che erano sempre aprioristicamente contro il governo.
Ripeto, uno solo deputato dell’opposizione mi ricordo che abbia votato a
favore. E però, ripeto… ma ce l’avevamo fatta, ecco. E la co… grazie, grazie mille…
E la cosa… Presidente, ritorno su una cosa che ho detto: si arrivò alla
sentenza di Appello senza traumi… di Palermo il 22 dicembre ’90 non solo per
quella prima allungamento da un anno a un anno e sei mesi, quello non sarebbe
bastato, ma ci si arrivò grazie alla eliminazione del riferimento al comma 6°
nel congelamento e all’articolo 2, relativo alle proroghe. Ecco, questa è la
vicenda di questo decreto legge.>>).
Insomma, alla stregua della
ricostruzione fornita dall’ex Ministro Vassalli, non è possibile sostenere con
un minimo di fondamento che l’impegno di Andreotti – ribadito in successivi,
particolarmente incisivi provvedimenti di legge, comunque adottati dal Goverso
da lui guidato e che, benché dovuti alle iniziative dei Ministri competenti,
non sarebbero stati varati sol che il predetto si fosse opposto - sia stato
semplicemente funzionale a ripulire la sua immagine e che, in concomitanza
all’apparente fervore antimafia, egli mantenesse un atteggiamento di amichevole
disponibilità verso Cosa Nostra.
Utile appare, altresì, in
questo quadro, accennare a quanto è stato riferito da uno dei protagonisti di
quella stagione, il sen. Francesco Cossiga, allora, come ricordato, Presidente
della Repubblica.
Il sen. Cossiga, fornendo
indicazioni sull’imputato conformi a quelle offerte dall’ex Ministro Vassalli,
con riferimento al settennato in cui ricoprì la più alta carica dello Stato:
- ha parlato dei difficili
rapporti con l’imputato allorché costui ricoprì l’incarico di Presidente del
Consiglio dei Ministri, per via della difformità di vedute che investivano
anche la propensione più “garantista” del teste, con riferimento a numerosi
provvedimenti legislativi volti a combattere la criminalità mafiosa emanati in
quel periodo (<<COSSIGA FRANCESCO: Il periodo sul quale io ho conoscenza
diretta è quello in cui io sono stato Presidente della Repubblica e Giulio
Andreotti Presidente del Consiglio dei ministri. Per inquadrare le mie risposte
debbo dire e spero che il Senatore Andreotti non me ne vorrà, che il Senatore
Andreotti è stato uno dei Presidente del Consiglio per me più difficili,
nonostante i rapporti di carattere personale, perché avevamo idee diverse sulle
rispettive funzioni ed egli lo dimostrò chiaramente non controfirmando il mio
decreto… il mio messaggio sullo stato delle istituzioni al… alla Camere e
perché poi avevamo… […] Perché avevamo idee profondamente diverse in ordine a
quello che viene chiamato lo stato di diritto. Nel senso che io ero… secondo la
considerazione dell'Onorevole Andreotti un eccessivo garantista. L'Onorevole
Andreotti… Durante il Governo dell'Onorevole Andreotti sia essendo Ministro
degli… gli altri Ministri dell'interno che lui ebbe… gli altri Ministri della
Giustizia ma soprattutto essendo Ministro della Giustizia l'Onorevole Martelli
e Ministro dell'Interno l'Onorevole Scotti si diede il via ad una serie di
provvedimenti speciali, numerosissimi che al dire il vero non mi trovarono
sempre d’accordo.>>);
ha ricordato, in particolare,
la emanazione del D.L. del marzo 1991 (<<Perché io temevo che la
legislazione speciale, come era avvenuto per la legislazione speciale… contro
il terrorismo, di cui io fui per altro autore per molte parti anche materiale,
potesse… pervadere, invadere sia il resto della legislazione, sia soprattutto la
giurisprudenza assumendo principi speciali, giustificati nella lotta contro la
mafia e contro la criminalità organizzata anche in relazione alla giustizia
ordinaria, ciò che ritenevo pericoloso per lo stato di diritto. Su questo
terreno io mi scontrai più volte, mi scontrai soprattutto due volte. Mi scontrai sul famoso decreto del primo… del
primo marzo 1991 quando di fronte alla scarcerazione di eminenti imputati… e fu
fatto un decreto legge, poi fu reiterato e ricordo che l'Onorevole Andreotti
Presidente del Consiglio dei Ministri, che già aveva avuto con me dei… delle
discussioni su questa materia, siccome è uomo molto diplomatico mi mandò alle 3
del pomeriggio a farmi firmare il decreto il Ministro di Grazia e Giustizia e
il Ministro dell'Interno, mentre normalmente i decreti legge sono portati alla
firma dal Presidente del Consiglio dei Ministri. In quell'occasione io, che
naturalmente avevo letto il decreto, dissi che io lo avrei senz'altro firmato,
cosa che feci, e che non avrei sollevato alcuna obbiezione pubblica, perché lo
ritenevo un atto eccezionale necessario,
che però ero molto preoccupato per la deroga che, a mio avviso, importava se
non alla lettera allo spirito della costituzione, per introdurre norme
interpretative del Codice di Procedura Penale a norme interpretative
autentiche, che quindi avrebbero avuto efficacia retroattiva, pur sapendo che
la irretroattività riguarda soltanto le norme penali in relazione ad un
procedimento in corso. Poiché poi ritenevo che le finalità di politica di giustizia
erano giustificate, poiché io ero a favore di una legislazione di emergenza, io
firmai mettendo la mano sulla formula "Il Presidente della Repubblica
decreta", dicendo:" questo è un atto di guerra, io lo firmo come atto
di guerra, assumendomi la responsabilità.">>);
ha definito con colorita
espressione il fervido impegno antimafia dell’imputato ed ha confermato le idee
del medesimo in ordine alla attenuazione della presunzione di innocenza di cui
aveva già parlato l’ex Ministro Vassalli (<<COSSIGA FRANCESCO: Lei
Presidente mi scuserà se uso questo termine, che è un termine che viene usato
in cose più delicate, insomma. Era un assatanato in quel periodo nel concepire
legislazioni speciali che io consideravo al limite della legalità o
dell'opportunità costituzionale nella lotta contro la mafia. Voglio ricordare
che lui ebbe con me una discussione piuttosto tesa, quando venne a ipotizzarmi
la possibilità di considerare attenuato il principio della presunzione di
innocenza dopo la sentenza della Corte di Appello, cosa che riprende attualità
oggi, e che io in quella occasione gli dissi che ritenevo la cosa di tale
radicale incostituzionalità che probabilmente, cosa che viene ipotizzata dalla
dottrina soltanto in casi estremi, io lo dovevo avvertire che probabilmente
avrei opposto un rifiuto assoluto di firmare. - AVVOCATO COPPI: Presidente, lei
ha fatto riferimento a questa proposta, a questa discussione che ha avuto con
il Senatore Andreotti circa un'attenuazione della presunzione di non
colpevolezza o di innocenza, lei ha detto dopo la sentenza di appello. In
relazione ad alcuni scritti e interventi
del Senatore Andreotti con lei si parlò di attenuazione della presunzione di
innocenza dopo la sentenza di appello o addirittura dopo la sentenza di primo
grado? - COSSIGA FRANCESCO: Guardi questo non lo ricordo. Debbo dire però… -
AVVOCATO COPPI: La domanda nasce dal fatto che appunto vi sono stati interventi
del Senatore Andreotti… - COSSIGA FRANCESCO: Questo sinceramente non lo
ricordo. Io ricordo che lui era… debbo dire… mi dispiace dare questo -
INCOMPRENSIBILE – che discutere di diritto con l'Onorevole Andreotti non era
molto facile, perché l'Onorevole Andreotti aveva… probabilmente ereditato dal
suo maestro, da DE GASPERI, una filosofia dei fini che non teneva molto conto
dei mezzi. Non so se mi sono spiegato. E quindi non portava molta attenzione a
tutti i problemi a cui invece io portavo attenzione e per motivi culturali e
per motivi professionali, per motivi di ufficio, che erano quelli anche delle legalità
dei mezzi, convinto come sono tra l'altro che la giustizia non si può
realizzare se non sono giusti i mezzi. E io ricordo di avere avuto una
discussione su questo principio della presunzione di innocenza perché lui non
riusciva a capire come uno che è condannato potesse continuare a… a
considerarsi non colpevole insomma, ecco. Poi io gli dissi in quell'occasione:
"guarda, non è un mio giudizio definitivo ma che se tu adotti questo
provvedimento, fai adottare un provvedimento di questa natura", cosa che
con quel Governo sarebbe stata del tutto possibile, "tu rischi di vederti
opporre da me quel rifiuto assoluto di firma, che la dottrina prevede quando il
Capo dello Stato ritenga che non si possa porre rimedio in modo efficace
all'emanazione di un atto costituzionalmente illegittimo.">>);
si è intrattenuto anche sul già
ampiamente citato c.d. Decreto Vassalli, sul quale, come sopra esposto,
quest’ultimo si era particolarmente soffermato: al riguardo il teste ha
confermato i suoi dubbi di costituzionalità, nonché la apposizione della firma
sul decreto reiterato mentre si trovava all’estero (<<AVVOCATO COPPI: Lei
ha fatto riferimento a questo decreto sottoposto alla sua firma dai Ministri
Scotti e Martelli. Adesso io vorrei intrattenerla un istante su un altro
decreto, quello che viene conosciuto come decreto Vassalli, precedente questo
di cui abbiamo parlato. Lei può descrivere, per la parte che lei conosce, per
la parte che ovviamente ha viste interessate le sue funzioni, la storia di
questo decreto, come questo decreto è stato sottoposto alla sua firma, perché
lei lo ha firmato e via dicendo? - COSSIGA FRANCESCO: Anche in quell'occasione
io avevo molti dubbi che si fosse al limite della legittimità costituzionale e
questi dubbi io li feci presenti sia al Presidente del Consiglio, sia al
Ministro Vassalli, adesso non ricordo se in forma orale o forma scritta, perché
ho scritto tante di quelle cose, ho cercato… - AVVOCATO COPPI: Possiamo dirle
in forma scritta, perché abbiamo acquisito le lettere che lei ha scritto. -
COSSIGA FRANCESCO: Mentre non le ho nel mio archivio ne sono riuscito, ho avuto
tempo per farmele dare… - AVVOCATO COPPI: L'ha ricordata e riconosciuta il
Senatore Vassalli, professor Vassalli. - COSSIGA FRANCESCO: Se l'ha
riconosciuta il Senatore Vassalli immagini se non la riconosco io. Anche in
quella occasione ebbi delle discussioni. Sempre perché da un lato io ritenevo,
non solo per mia convinzione personale ma per le funzioni che avevo, di dover
essere il garante almeno nella forma… nella fase preparatoria… delle norme
della costituzione, specie per quanto riguarda i principi dello stato di
diritto e perché forse ero influenzato come ex Ministro dell'Interno… Della
necessità di adottare provvedimenti eccezionali di fronte a manifestazioni della
criminalità organizzata, non soltanto della mafia ma direi anche in alcuni
aspetti più crudele della… più crudele per numero di morti e per sangue versato
della camorra e della ndrangheta, che si
dovessero usare rimedi eccezionali anche ricorrendo a forme di deroga della
costituzione, insomma. […] AVVOCATO COPPI: Questo… Lei ricorda se il decreto
Vassalli fu reiterato e se lei firmò, nella sua qualità di Capo dello Stato, il
decreto mentre si trovava addirittura all'estero, in occasione della reiterazione?
- COSSIGA FRANCESCO: Sì, mi sembra che la reiterazione avvenne durante un mio
viaggio all'estero, non ho preciso, mi sembra… - AVVOCATO COPPI: Il… - COSSIGA
FRANCESCO: In Algeria se non vado errato. - AVVOCATO COPPI: Il professore
Vassalli ricorda che le venne mandato, ha testimoniato sul punto, ricordando
che le venne mandato il documento mentre lei era in visita di stato… - COSSIGA
FRANCESCO: Voglio chiarire che nei confronti di quei decreti le riserve del
Parlamento furono… furono abbastanza… si aveva paura che non si arrivasse
proprio al limite della… legalità costituzionale, ovviamente ero perfettamente
d’accordo sui fini. Allora scherzosamente dissi che firmavo quello come se
fosse stato un'ordinanza extra ordine, insomma. Tanto è vero che scherzosamente
firmai mettendo la mano sulla normale intestazione " il Presidente della
Repubblica emana il seguente decreto legge." - AVVOCATO COPPI: E quella fu
la prima volta quindi che lei appose la mano sull'intestazione, perché poi lo
ha rifatto… - COSSIGA FRANCESCO: Sì. - AVVOCATO COPPI: Anche in occasione del
Martelli-Scotti. - COSSIGA FRANCESCO: Sì. - AVVOCATO COPPI: Perfetto. - COSSIGA
FRANCESCO: Avevo queste debolezze.>>).
In definitiva, non può
ragionevolmente essere messa in dubbio la autenticità del particolare fervore
antimafia manifestato dall’imputato nel periodo considerato, fervore che può
trovare una plausibile spiegazione psicologica anche nella volontà di rimediare
agli errori passati, allorché, come illustrato in altra parte della sentenza, sottovalutando
la pericolosità dei mafiosi, egli aveva interagito con essi, prima di rendersi
drammaticamente conto della illusorietà della sua pretesa di mantenerne il
controllo.
Per concludere l’argomento in
trattazione, può dirsi che le risultanze acquisite non consentono di ritenere
processualmente provato l’incontro fra Andreotti e Riina in casa di Ignazio
Salvo.
Quand’anche si volesse
ammettere il contrario valorizzando gli incerti elementi di prova addotti dalla
Accusa, alla stregua della compiuta valutazione degli stessi dovrebbe
conferirsi all’episodio una valenza circoscritta, comunque non indicativa di
una partecipazione dell’imputato al sodalizio criminale ovvero di una effettiva
ed autentica disponibilità del medesimo, recisamente smentita dalle vicende
successive.
E’ opportuno, al riguardo,
precisare – muovendo sempre dal presupposto, non dimostrato, che l’incontro con
il Riina sia effettivamente avvenuto - che nessuna fondata assimilazione
potrebbe, comunque, proporsi fra lo stesso episodio e quanto avvenuto nel 1979
presso “La Scia”, benché in entrambi i casi sarebbe individuabile nella
esigenza di evitare spargimenti di sangue il movente che avrebbe spinto
Andreotti ad incontrare i mafiosi.
Ben diverse, infatti, sono le
circostanze su cui si sarebbero innestati i due fatti, circostanze che
direttamente influiscono sulla possibilità di ritenere la autenticità o la mera
fittizietà dell’atteggiamento di disponibilità verso i mafiosi che, in ipotesi,
sarebbe stato palesato in entrambe le occasioni da Andreotti.
L’incontro presso “La Scia” va
inquadrato nel contesto di accertate, buone relazioni con gli interlocutori
mafiosi, cosicché la amichevole disponibilità palesata e la raccomandazione di
evitare ogni soluzione cruenta della questione Mattarella devono considerarsi
espressione di una sincera inclinazione ad interagire con gli esponenti di Cosa
Nostra. Lo stesso incontro, poi, è stato seguito da quello svoltosi a Palermo
nella primavera successiva, che, a riprova di un atteggiamento amichevole niente
affatto fittizio, va letto, come già evidenziato, nell’ottica della (possibile)
conservazione della buone relazioni con i mafiosi, non seguita a causa
dell’atteggiamento di chiusura, arrogante e minaccioso, del Bontate.
Insomma, la discesa in Sicilia
e l’incontro per ottenere chiarimenti sulla decisione di assassinare il
Presidente Mattarella dimostrano che prima del colloquio che seguì Andreotti
non aveva definitivamente preso le distanze dai mafiosi malgrado, a differenza
di quanto accadde dopo il presunto incontro del 1987, gli stessi avessero
disatteso la sua raccomandazione di mantenere una atteggiamento tranquillo,
lontano da iniziative cruente.
Peraltro, i comportamenti
immediatamente successivi all’incontro di Palermo indicano una inerzia dell’imputato,
il venir meno della sua disponibilità verso i mafiosi, ma non
quell’indubitabile fervore antimafia riscontrabile a partire dalle fasi
successive al 1987.
Per contro, nell’eventuale
episodio dell’incontro con il Riina, la fittizietà dell’atteggiamento di
apparente disponibilità che sarebbe stato manifestato da Andreotti troverebbe
immediato riscontro:
- negli atteggiamenti anteriori
dell’imputato, non certo rivelatori di manifestazioni di amicizia e
disponibilità verso i mafiosi, tanto che gli stessi avevano indotto il Riina a
decidere lo “schiaffo” elettorale del 1987 e che alcuni importanti “uomini
d’onore” avrebbero mostrato una, preventiva, spiccatissima diffidenza verso
Andreotti e che, in particolare, Bernardo Brusca avrebbe immediatamente
ipotizzato che quest’ultimo li stava prendendo in giro;
- nei comportamenti
istituzionali successivi al presunto incontro assunti dall’imputato, nei quali
si ravvisano oggettivamente atteggiamenti incisivamente avversi a Cosa Nostra,
tanto che gli stessi mafiosi hanno, infine, realizzato di essere stati presi in
giro pur essendo rimasti, in ipotesi, in tranquilla attesa di un favorevole
esito del maxiprocesso.
Si obietterà – in modo,
peraltro, scarsamente congruo - che la disponibilità e la amicizia di Andreotti
verso gli “uomini d’onore” ha riguardato in questa fase non genericamente la
sua azione politica e di governo (cosa, del resto, esclusa dalla stessa
imputazione e dalle vicende processuali legate alla questione della competenza
per materia), ma specificamente il condizionamento del maxiprocesso: è, allora,
tempo di dedicarsi brevemente a tale, importante capitolo della complessa
vicenda per verificare, sempre sulla scorta di una rigorosa valutazione delle
acquisizioni processuali, se in relazione ad essa possa ritenersi provato un
comportamento dell’imputato volto a favorire il sodalizio mafioso.
*************************************
6) IL PRESUNTO INTERVENTO
DEL SEN. ANDREOTTI VOLTO AD “AGGIUSTARE” IL MAXIPROCESSO.
Quanto illustrato in appendice al
paragrafo precedente a proposito del fattivo impegno antimafia palesato
dall’imputato nell’esercizio specifico della sua attività politica, svolta, in
particolare, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 alla guida
del Governo, costituisce un ostacolo logico che si frappone al riconoscimento
della validità dell’assunto accusatorio secondo cui il predetto, di concerto
con il dr. Corrado Carnevale, Presidente della Prima Sezione Penale della Corte
di Cassazione, si sarebbe attivato nello stesso arco temporale al fine di
condizionare in senso favorevole ai mafiosi l’esito del maxiprocesso, a
quell’epoca al vaglio della Suprema Corte, che lo ha definito con la notissima
sentenza del 30 gennaio 1992.
Come di consueto, non si
riproporrà in questa sede la ricostruzione dei fatti, delle situazioni e delle
svariate indicazioni provenienti particolarmente dai collaboratori di
giustizia, rassegnati nelle precedenti parti della sentenza dedicate alla
sintetica illustrazione del contenuto della appellata decisione ed alla, più
dettagliata, esposizione dei motivi di gravame. Del resto, le stesse
prospettazioni accusatorie, come si vedrà, inducono a incentrare la attenzione
su alcuni snodi essenziali ed a ritenere dispersiva e defatigante la
approfondita trattazione di alcuni temi che, rispetto alla prefigurata
responsabilità dell’imputato, appaiono di importanza, a tutto concedere,
marginale.
Si avverte subito che, in linea
con le premesse introduttive, deliberatamente si eviterà una minuziosa
valutazione delle vaghe voci concernenti il destino e l’“aggiustamento” del
maxiprocesso, che circolavano fra alcuni (non tutti, in verità) degli “uomini
d’onore” interessati in misura più o meno incisiva alle sorti di quel giudizio.
E’, invero, sufficiente dare
atto che svariati collaboratori di giustizia hanno riferito di aver appreso che
il maxiprocesso sarebbe stato “aggiustato” a mezzo dell’intervento
dell’imputato, da esercitare di concerto con il dr. Carnevale, ma che detta
informazione non era comune a tutti gli interessati.
Assai significativo è che il
Marino Mannoia, collaboratore al quale, come si è detto, va riconosciuta sul
campo la più ampia attendibilità e che non è stato niente affatto parco di
importantissime rivelazioni a carico dell’imputato, ha escluso di sapere del
ruolo di tramite con la Corte di Cassazione che sarebbe stato svolto da
Andreotti presso il Carnevale o, meno specificamente, presso magistrati che ivi
operavano, aspetto, questo, espressamente menzionato nei capi di imputazione e
che costituisce una delle fondamentali linee accusatorie (<<AVV. COPPI:
le risulta che il Dottor Carnevale fosse contattato dalla mafia attraverso il
Senatore Andreotti? - MANNOIA F.: a me
mi risulta che quelle... quelle fonti, quei canali, quelle situazioni di cui ho
già parlato. - AVV. COPPI: sì, voglio sapere... - MANNOIA F.: il nome del
Senatore Andreotti, a me non mi risulta, non mi è stato detto. - AVV. COPPI:
benissimo. Le risulta che il Senatore Andreotti però contattasse altri
Magistrati della Corte di Cassazione per aggiustare processi e mi saprebbe fare
i nomi di questi Magistrati, i processi su inchiesta di chi, in favore di chi
il Senatore Andreotti... - PRESIDENTE: la domanda... la prima domanda... - AVV.
COPPI: ... sarebbe intervenuto? - PRESIDENTE: la prima domanda, la prima
domanda è assorbente, se risponde in un modo o in un altro. - AVV. COPPI:
prego. – MANNOIA F.: sono domande... - AVV. COPPI: la prima domanda. - MANNOIA
F.: sì, capisco, sono domande... - PRESIDENTE: risulta che contattava Magistrati
della Corte di Cassazione? - MANNOIA F.: mi risulta solo quello che ho già
dichiarato, queste sono domande che l'Avvocato giustamente mi chiede se mi
risulta. - PRESIDENTE: eh, e lei deve dire... - MANNOIA F.: visto... -
PRESIDENTE: ... risulta o no. - MANNOIA F.: ... visto che lui dice: "oggi
può darsi si ricorda un'altra..."... - PRESIDENTE: no, no, no. - MANNOIA
F.: non mi risulta. - PRESIDENTE: non le risulta. - AVV. COPPI: non le
risulta.>>).
La Corte, in linea con le
premesse, non ritiene affatto di poter conferire valore assoluto alle ricordate
affermazioni del Marino Mannoia, frutto anche esse, come quelle che sul tema
specifico assumono più spiccata natura accusatoria, di voci e commenti che
circolavano nell’ambiente mafioso: tuttavia, secondo quanto già notato, osserva
che almeno parte degli “uomini d’onore” interessati direttamente al
maxiprocesso non sapevano affatto che Andreotti fosse “a disposizione” e che
fosse interessato all’“aggiustamento” dello stesso processo.
Peraltro, la negativa indicazione
del Marino Mannoia appare ancor più significativa se si considera che lo stesso
collaboratore era a conoscenza delle voci che circolavano nell’ambito di Cosa
Nostra a proposito della “disponibilità” del Carnevale: al riguardo, il
propalante ha circostanziato le sue affermazioni facendo riferimento ad uno
specifico episodio, concernente il procedimento per l’omicidio del cap.
Emanuele Basile, del quale gli imputati, fra i quali Vincenzo Puccio, erano
stati dichiarati colpevoli dalla Corte di Assise di Appello di Palermo,
presieduta dal dr. Antonino Saetta, successivamente assassinato da Cosa Nostra
(<<PM LO FORTE: cambiamo completamente argomento. Lei, nel... è a conoscenza di fatti di Cosa Nostra, di fatti
o di tentativi di esponenti di Cosa Nostra per aggiustare, se mi.... per usare
questa espressione del gergo mafioso, per aggiustare processi in Cassazione? -
MANNOIA F.: ogni qualvolta si parlava di aggiustare processi in Cassazione, si
faceva riferimento al Dottor Carnevale. […] MANNOIA F.: anche se si è saputo da... alcuni membri della giuria popolare, che erano stati, diciamo,
avvicinati dal gruppo dei Madonia, che il Presidente in Camera di Consiglio
aveva detto che non si usciva di lì se non c'era una sentenza di condanna. Il
Puccio poi, successivamente apprende dell'eliminazione, dell'omicidio del
Dottor Saetta, e allora era preoccupato che così andava incontro a una... a una
diciamo, a una conferma in Cassazione, che nessuno gliela avrebbe tolta la
conferma dell'ergastolo, e fu rassicurato da Pippo Calo' e Giuseppe Madonia. Io
non ricordo esattamente adesso se fu rassicurato anche da... da Mariano Agate,
in un primo o in un secondo tempo; comunque gli promisero che il processo in
Cassazione sarebbe andato bene e che il Dottor Carnevale, che non avrebbe
presieduto questo processo, l'avrebbe fatto fare a un suo amico, il Dottor
Modigliani. - PM LO FORTE: questa cosa a lei chi gliela dice? - MANNOIA F.: me
la dice Puccio. - PM LO FORTE: Puccio, e allora cerchiamo di essere precisi.
Questa conversazione tra lei e Vincenzo Puccio avviene dopo l'omicidio del
Presidente Saetta? - MANNOIA F.: sì.>>).
Non può, poi, dirsi, come fanno
i PM appellanti, che le indicazioni del Marino Mannoia non sarebbero conducenti
in quanto il medesimo, avendo iniziato a collaborare con la giustizia
nell’ottobre del 1989, non poteva essere a conoscenza delle notizie circolate
in seno a Cosa Nostra dopo tale data; ed invero, le eventuali rassicurazioni di
Andreotti, almeno secondo il costrutto accusatorio, sarebbero state date
all’indomani delle elezioni politiche del giugno del 1987.
Allo stesso modo, è una mera
congettura dei PM la deliberata esclusione del Marino Mannoia dalla
circolazione delle notizie più delicate, giustificata dalla originaria
appartenenza del medesimo alla fazione che era stata sconfitta a decimata
all’esito della c.d. guerra di mafia dei primi anni ‘80: in primo luogo,
invero, non risulta che le rassicurazioni sulle future sorti del maxiprocesso
che venivano fatte pervenire agli “uomini d’onore” detenuti in carcere fossero
coperte dal segreto e non potessero essere comunicate al Marino Mannoia; in
secondo luogo, è agevole rilevare che se al Marino Mannoia era stata
risparmiata la vita (tra l’altro, anche dopo la soppressione del fratello) era
certo che il medesimo venisse considerato pienamente affidabile per la
organizzazione, posto che altrimenti, per intuitivi motivi, non poteva certo
valere a salvarlo la semplice abilità nella raffinazione della droga.
Una indicazione che conferma la
variegata natura delle voci diffuse fra gli “uomini d’onore” proviene dal
Giuffré: come si è avuto già modo di accennare, costui, infatti, nel corso
della udienza del 16 gennaio 2003, nulla ha riferito in merito ad un ruolo
assegnato ad Andreotti in vista dell’“aggiustamento” del maxiprocesso ed ha
espressamente escluso che il Riina, che aveva sostenuto di aver ricevuto
garanzie che la severità delle statuizioni di condanna si sarebbe ammorbidita
nel corso dei vari gradi del processo, gli avesse, al riguardo, mai menzionato
l’imputato (<<PROC. GEN.: Lei é al corrente di notizie specifiche su
eventuali richieste di Cosa Nostra ai propri referenti politici per garantire
il buon esito del maxiprocesso? - GIUFFRE’: Mah, si portava avanti, e
appositamente in seno a discussioni che qua sono più vaste, a Salvatore Riina
un certo discorso di associazione, cioè ci si prodigava e si era ormai convinti
che per le parole che in modo particolare poi in quel periodo vennero fatte
direttamente da Salvatore Riina che una associazione la doveva fare, cioè non
ci sarebbero stati..., cioè aveva avuto delle garanzie che non ci sarebbero
state delle grosse condanne e che tra il discorso nel suo complesso tra Primo e
Secondo Grado e Cassazione, il discorso strada facendo si sarebbe mitigato e il
tutto si sarebbe risolto con una associazione mafiosa, con una condanna ad
associazione mafiosa. - PROC. GEN.: Lei parla, ha detto tra Primo Grado,
Appello, Cassazione, quindi quanto Lei ci ha detto si riferisce a tutto l'arco
di tempo in cui si svolge il maxiprocesso? - GIUFFRE’: Queste sono le
previsioni che Salvatore Riina per conto di Cosa Nostra ha fatto. - PROC. GEN.:
C'è un mutamento di previsioni, che Lei ne sappia, di Riina nelle diverse fasi
del processo? - GIUFFRE’: Sono le sentenze che portano a delle novità molto
eclatanti e anche a delle strategie che il Riina stesso, diciamo, é costretto a
prendere sia appositamente la conferma dentro Cosa Nostra che qualche cosa
era... realmente in pratica cominciava a cambiare. - PROC. GEN.: Quindi, quali
strategie adopera Riina? - GIUFFRE’: Appositamente Riina cerca di adoperarsi
lui direttamente in modo particolare dopo la condanna, cioè la sentenza di
Primo Grado che asserisce di interessarsi sempre in prima persona e nello
stesso tempo dà incarico a tutte le persone a lui vicine che possano avere
delle conoscenze sia per quanto riguarda il discorso politico sia per quanto
riguarda nel campo degli avvocati, di dare un contributo a tutta Cosa Nostra.
Cioè diciamo che dopo il Maxi, la sentenza di Primo Grado nel Maxi 1, Riina si
rende conto che non potrà mantenere gli impegni che avevano preso con Cosa
Nostra ed é un pochino preoccupato e cerca dei referenti oltre alla Democrazia
Cristiana, dà incarico ad altre persone di Cosa Nostra ad adoperarsi affinché laddove
é possibile diano ognuno un proprio contributo, cioè portare acqua al mulino. -
PROC. GEN.: Sono discorsi che Lei sente fare direttamente a Riina, che apprende
da altri, in quali circostanze? - GIUFFRE’: Questi sono discorsi fatti
direttamente da Salvatore Riina in seno alla commissione provinciale. […] AVV.
COPPI: Queste garanzie, il Totò Riina diceva da chi le avrebbe ricevute? O
meglio, se vogliamo, Totò Riina diceva di essere in grado di dare queste
garanzie per avere ricevuto assicurazioni da parte di chi? - GIUFFRE’: Cioè,
Avvocato, Signor Presidente, in tutta onestà non è che si sia..., non ha mai
fatto riferimento preciso al senatore Andreotti, si atteneva su questo discorso
di avere ricevuto delle garanzia.>>).
In questo solco, in modo
puramente incidentale e senza pretendere di trarne decisivo argomento di
valutazione, si può citare la, sostanzialmente conforme, indicazione del
Lipari, il quale, come si ricorderà, ha espressamente escluso l’incontro fra il
Riina e l’Andreotti e la possibilità che a quest’ultimo venisse sollecitato un
intervento volto ad “aggiustare” il maxiprocesso.
Ma, accantonando le negative
indicazioni del Marino Mannoia, del Giuffré e del Lipari, alle quali potrebbero
aggiungersi le dichiarazioni del boss Salvatore Cucuzza, anche esse
contrastanti con l’assunto accusatorio, si può, per comodità dialettica,
assecondare la tesi dei PM appellanti, i quali si sono sforzati di dimostrare
la possibilità di contare su affermazioni congrue e coerenti in ordine agli
altalenanti umori che via via si propagavano fra i mafiosi in relazione ai
possibili esiti dei tentativi di “aggiustamento” del maxiprocesso che
coinvolgevano, in qualche modo, l’imputato.
Nel far ciò, tuttavia, non si
può, sia pure per mero inciso, non avvertire come la ricostruzione dei PM
appellanti non manchi di qualche opportuna disinvoltura, finalizzata a
conferire alla collocazione temporale degli avvenimenti un assetto compatibile
con la tesi sostenuta: così, per esempio, collocare, come è stato fatto, le
visite di Giovanni Brusca ad Ignazio Salvo nel periodo successivo al
settembre-ottobre 1991 è palesemente erroneo, posto che le stesse visite,
svolte nell’ambito delle macchinazioni guidate in prima persona dal Riina, non
possono che essere state anteriori alla comunicazione (risalente alla fine di
agosto/inizio settembre 1991) con cui il Riina avvertì lo stesso Brusca che
ormai tutto era perduto (id est, che non poteva sperarsi che desse esito
positivo la strada fino a quel momento battuta) invitandolo a sperimentare
eventuali soluzioni personali.
Mettendo da parte ogni rilievo
critico ed accogliendo senza riserve la prospettazione dei PM appellanti circa
la congruente convergenza di tutti gli apporti concernenti le alterne vicende
in cui si sarebbero articolati i tentativi di “aggiustamento” dal maxiprocesso,
in linea con quanto precisato nelle premesse introduttive, non si può che
evidenziare la intrinseca debolezza di una tesi di accusa che fonda la sua
dimostrazione, più che su fatti concreti ed accertati, essenzialmente sulla
diffusione fra gli “uomini d’onore” di vaghe voci e generiche
informazioni.
Ma, se si vuole trascurare
anche questo - ad avviso della Corte, essenziale - aspetto, si deve, comunque,
convenire che la origine degli apporti degli svariati propalanti valorizzati
dai PM appellanti vada individuata in una unica fonte, da identificare, in
ultima analisi, nel capomafia Salvatore Riina: anche a voler ammettere che
tutti i dichiaranti si siano limitati a raccontare genuinamente - e senza
aggiungere alcuna indicazione suggerita dalle conoscenze diffusesi solo in
seguito allo sviluppo della indagine a carico dell’imputato o da interferenze
della più svariata natura - quanto in quell’epoca erano venuti realmente a
sapere, è più che evidente che nessuno di essi aveva, al riguardo, accesso
diretto ad informazioni di prima mano, cosicché gli stessi non potevano, in
modo più o meno uniforme, che ripetere quanto era stato loro comunicato dai
vertici della organizzazione e, dunque, quanto veniva diffuso dal Riina, il
quale, secondo lo stesso assunto dei PM, si era personalmente onerato del
problema dell’“aggiustamento” del maxiprocesso.
Gli stessi PM appellanti, del
resto, non possono che riconoscere che i variegati apporti trovano scaturigine
da un’unica fonte. Essi, invero, deducono che “all’inizio della celebrazione
del dibattimento di primo grado, fu diramata la notizia che per quella fase del
giudizio non vi era alcuna possibilità di intervento” e che, dopo il
presunto incontro tra Andreotti e Riina era stata “diramata l’informazione
che il processo sarebbe stato aggiustato in Cassazione grazie ad Andreotti, il
quale aveva un rapporto personale con il dott. Corrado Carnevale”: malgrado
l’accorto uso della forma impersonale, è evidente che l’unica persona che
poteva stabilire il contenuto delle suddette informazioni ed ordinare che le
stesse venissero “diramate” era il Riina, il solo che avesse il controllo della
situazione.
L’essenziale non è, allora,
attardarsi sulle convergenze o sulle discordanze ravvisabili fra le voci che
circolavano fra gli “uomini d’onore” o sulle possibili distorsioni che le
informazioni potevano subire nel corso della loro trasmissione orale, ovvero,
ancora, sulla specifica valenza probatoria di ciascuna delle indicazioni
acquisite: anche venendo incontro alle ragioni della Accusa ed accantonando,
per brevità, le voci incontrovertibilmente discordanti con l’assunto
accusatorio ed escludendo, altresì, ogni possibile distorsione, ed anche
concedendo, in buona sostanza, che siano condivisibili i risultati dello sforzo
dei PM appellanti di far quadrare in un contesto coerente i vari apporti, non
ci si può non interrogare sul fondamento delle varie indicazioni e, dunque,
sulla veridicità di quanto il Riina, il solo ad avere il diretto controllo
della situazione, divulgava e faceva divulgare.
Ora, è evidentemente
impossibile pensare ad una sorta di assoluta trasparenza del capomafia nei
rapporti con gli altri affiliati ovvero all’assenza in lui di qualsivoglia
atteggiamento strumentale, attento alla gestione ed alla salvaguardia del suo
prestigio, del suo potere e delle sue mire: ed invero, può legittimamente
affermarsi che l’inganno ed il tradimento fanno parte, tradizionalmente,
dell’armamentario con il quale i boss mafiosi acquisiscono e conservano
il loro potere e, del resto, nelle premesse introduttive sono stati ricordati
un paio di significativi episodi che, ove se ne ravvisasse la necessità,
confermano in modo esaustivo come il Riina non esitasse certo a mentire ai
propri sodali per conservare il proprio predominio ed il proprio prestigio (uno
di essi, peraltro, si trae dalla interpretazione – non necessariamente
condivisibile - che gli stessi PM appellanti suggeriscono a proposito di una
specifica indicazione di Emanuele Brusca -).
In proposito torna utile citare
i seguenti, testuali passi della sentenza del 16 dicembre 1987 con la quale
venne definito il primo grado del maxiprocesso, che, per la ampiezza dei fatti
e dei temi trattati, può ben definirsi il più completo sguardo giudiziario sul
mondo mafioso: <<Così pure il fatto che Montalto Giuseppe fosse
fidanzato con Di Maggio Giovanna, che poi
sposerà il 29 settembre 1983, cugina dell'Inzerillo, in quanto figlia
dello zio Di Maggio Calogero, scomparso nel marzo 1981 unitamente ad Inzerillo
Santo, fratello di Salvatore, non può essere valutato come un elemento
contrastante con l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Invero, il
compiuto esame di molteplici vicende dell'associazione Cosa Nostra e le
dichiarazioni concordi degli associati "collaboratori" hanno
consentito di evidenziare come la forza di tale organizzazione è costituita
principalmente dall'automatica applicazione di regole indefettibili che
travolgono qualsiasi sentimento o affetto, apparendo spesso in contrasto con i
principi di umanità, di convivenza sociale ed addirittura con gli istinti
naturali che regolano il mondo animale.
La Corte ha riscontrato, infatti, numerosissimi esempi
di fratelli che si alleano con gli avversari di un consanguineo, di
vedove che coprono con omertà la responsabilità degli assassini del marito, di
amici fidati che tradiscono, e così via, il tutto alla luce di una deviata
logica del comune sentire, quella della realtà mafiosa, che ormai non si può
disconoscere e che viene accettata e recepita da tutto l'ambiente ed in massima
parte dai familiari dei cosiddetti "uomini d'onore". Riferisce efficacemente al dibattimento
Contorno Salvatore che il pronto rispetto delle "regole"
dell'associazione trascende qualsiasi interesse d'ordine personale e familiare:
"se il capo ti chiama, devi andare da lui abbandonando la moglie anche se
sta partorendo". Non può, quindi,
meravigliare che per potere colpire Inzerillo l'associazione si sia servita del
suo amico più fidato, di Montalto Salvatore e del figlio Giuseppe, che,
peraltro, abitavano in una villa attigua a quella della vittima. […] Vi è da ricordare, infatti, che il triste
metodo della "lupara bianca"
viene posto in essere proprio con l'ausilio di "amici" fidati, il cui
compito è quello di "garantire" la sicurezza dell'incontro e
consegnare, così, con grande facilità la vittima ai carnefici.>>.
Men che meno può ipotizzarsi
che la, inesistente, trasparenza del Riina potesse riguardare un fatto di
importanza fondamentale, quale era il maxiprocesso: legittimamente può
affermarsi che quello era un affare sul quale si giocava il prestigio del
capomafia, che un esito positivo avrebbe certamente rafforzato al punto di
renderlo per molto tempo inattaccabile e, per contro, un esito negativo avrebbe
rischiato di compromettere, specie se, come nel caso di specie era avvenuto,
fossero state date assicurazioni in merito ad una fausta conclusione della
vicenda.
Degno di nota è come, con
specifico riferimento al maxiprocesso ed alle macchinazioni tese ad
“aggiustarlo”, anche fra gli “uomini d’onore” non mancasse chi era persuaso
della sussistenza di un atteggiamento poco limpido del Riina, volto
esclusivamente a salvaguardare gli interessi propri e dei vertici “corleonesi”,
legati alla reiezione del c.d. “teorema Buscetta”: al riguardo gli stessi PM
ricordano, infatti, i propositi di ribellione, soffocati nel sangue, coltivati
da una fazione di Cosa Nostra guidata dal boss Vincenzo Puccio, capo del
“mandamento” mafioso di Ciaculli.
Dunque, occorre considerare la
concreta possibilità che le variegate voci raccolte, sulle quali si coagula la
tesi accusatoria, traggano origine da un atteggiamento strumentale del Riina.
Per rendere più chiaro il
concetto si può, a mero titolo esemplificativo, profilare il seguente scenario,
non senza preliminarmente ricordare che le ipotesi alternative a quella
proposta dalla Accusa devono sempre essere prese in considerazione dal giudice
allorché non siano sfornite di plausibilità e non siano incompatibili con
acquisizioni dotate di certezza.
Il Riina, ormai consolidato
capo assoluto di Cosa Nostra, si assume, come – si ribadisce - prospettano gli
stessi PM, nei confronti della organizzazione e di tutti gli affiliati
coinvolti nel maxiprocesso la responsabilità di gestire in prima persona il
problema dell’“aggiustamento” dello stesso.
La assunzione in via esclusiva
(secondo Giovanni Brusca, solo nell’estate del 1991 il Riina lasciò gli
affiliati liberi di tentare strade individuali) o, comunque, in termini
preponderanti (se si dà retta al Giuffrè) di tale arduo ed unitario compito
induce a chiedersi per quale ragione il capomafia avrebbe dovuto mettere a
repentaglio il proprio prestigio personale avventurandosi in un’impresa che,
almeno all’apparenza, si poteva presentare dagli esiti incerti.
La risposta va trovata nella
indeclinabile assunzione di responsabilità che competevano, in relazione ad una
vicenda che investiva la intera organizzazione mafiosa, al capo indiscusso
della stessa.
Accanto alla, pressoché
impraticabile, possibilità di sottrarsi a tale compito, può aver spinto il
Riina la ragionevole certezza di percorrere senza particolare sforzo una strada
piuttosto agevole: egli, infatti, ha fatto affidamento, anche sulla scorta dei
pareri dei legali, sul fatto che alcune delle tesi giuridiche sulle quali si
fondava l’impianto accusatorio, oggettivamente opinabili (come recenti
decisioni della Suprema Corte confermano) sarebbero state, infine, respinte
dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, in quegli anni, in materia di
mafia, era affidata in via esclusiva alla ultragarantista Prima Sezione Penale,
presieduta dal dr. Carnevale, peraltro, secondo la stessa ipotesi della Accusa,
personalmente disponibile ad agevolare i mafiosi.
Malgrado ed, anzi, a cagione di
tale consapevolezza il boss non ha inteso perdere l’occasione di
accrescere il proprio prestigio personale lasciando che le cose si sistemassero
per una sorta di inerzia, senza simulare un suo rilevante contributo: così, in
linea con la tesi di accusa, ha rassicurato i suoi sodali, facendo circolare la
voce di aver fatto in modo che il sen. Andreotti ed il dr. Carnevale si
sarebbero adoperati per il buon esito del processo in sede di giudizio di
legittimità.
E’ importante, al riguardo,
tener conto che la diffusa notizia dei pregressi rapporti intrattenuti da
Andreotti, anche a mezzo del decisivo tramite costituito dal Lima, con
esponenti della fazione mafiosa uscita perdente dalla guerra dei primi anni ’80
poteva ben rendere il coinvolgimento del medesimo credibile fra gli “uomini
d’onore”, i quali certo non venivano resi edotti del progressivo allontanamento
dello stesso Lima, di cui si discuteva fra i capimafia (si vedano le
indicazioni ricordate nelle premesse introduttive del presente capitolo della
sentenza).
Muovendosi in tale quadro, è
evidente che le eventuali, concordi indicazioni in merito al combinato
interessamento del sen. Andreotti e del dr. Carnevale raccolte presso vari
collaboratori di giustizia non sarebbero altro che la ripetizione di una voce -
di cui gli stessi non erano stati in grado di controllare direttamente
l’effettivo fondamento - che trovava origine semplicemente nella iniziativa del
Riina: è, dunque, sufficiente immaginare la strumentalità della stessa
iniziativa per privare di ogni rilievo probatorio i consequenziali, più o meno
convergenti e più o meno numerosi, apporti.
Sempre seguendo l’ipotesi
profilata, è evidente che, nel rassicurare i propri sodali nel corso delle
varie fasi di svolgimento del maxiprocesso, occorreva giustificare i
provvedimenti scopertamente avversi a Cosa Nostra e protesi, all’opposto, ad
assicurare il buon esito del procedimento, adottati dai Governi presieduti
dall’imputato, che avevano particolarmente riguardato alcuni imputati: detti
provvedimenti ed anche alcune pubbliche prese di posizione di Andreotti
riportate dalla stampa (si vedano, per esempio, le copie degli articoli del 7
marzo 1991, concernenti il DL n. 60/1991, prodotti della Difesa il 29 ottobre
1998), invero, potevano legittimamente indurre dubbi sulla effettiva
disponibilità del predetto, che, invece, le rassicurazioni del Riina
presupponevano ed in termini quanto mai ampi.
Lo stesso Riina, dunque, ha
tranquillizzato i suoi mettendo in giro la voce, recepita acriticamente dalla
Accusa, che si trattava, in realtà, di provvedimenti di mera “facciata”,
funzionali a ripulire l’immagine di Andreotti offuscata da più o meno recenti
polemiche circa suoi legami con i mafiosi.
Nell’approssimarsi della
decisione della Corte di Cassazione sul maxiprocesso, tuttavia, la sicurezza
del Riina ha vacillato ed il medesimo ha iniziato a temere che l’esito della
vicenda non sarebbe stato quello sperato, cogliendo segnali avversi provenienti
da un certo clima politico, reso, peraltro, manifesto da alcuni provvedimenti legislativi
quanto mai incisivi, di sicuro impatto antimafia (degno di particolare
menzione, in quest’ambito, è il già ricordato, anomalo D.L. n. 60, emanato
l’1.3.1991 dal Governo guidato dall’imputato, che, smentendo una discussa
decisione della Suprema Corte, presieduta proprio dal Carnevale, aveva
ricondotto in carcere svariati, pericolosi mafiosi, che erano stati appena
scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare): così, il Riina si
è determinato a sollecitare reiteratamente Ignazio Salvo ad intervenire,
ricavando la impressione di un atteggiamento inerte del medesimo e decretandone
la morte. Infine, per limitare i danni e non perdere del tutto la faccia nel
sempre più paventato caso di una pronuncia sfavorevole, ha ravvisato l’opportunità
di mettere in giro la voce che Andreotti, insieme a Falcone e Martelli, aveva
“fatto il maxiprocesso”, aveva “indirizzato il Presidente”, aveva “fatto una
Corte in Cassazione dura” (vedasi la deposizione dibattimentale resa dal
collaboratore Vincenzo Sinacori nella udienza del 22 aprile 1997, ma anche, in
un certo modo, le dichiarazioni rese da Antonino Giuffrè il 7 novembre 2002) e
che ormai la strada da lui percorsa era destinata all’insuccesso: ha invitato,
pertanto, esplicitamente Giovanni Brusca a percorrere eventuali strade
personali.
Particolarmente significative
appaiono, in proposito, le, già richiamate, dichiarazioni del citato Sinacori,
di cui pare opportuno trascrivere testualmente il seguente passo: <<PM
NATOLI: ho capito. Lei ha sentito parlare al di là di queste due fonti che ci
ha ricordato di... da parte di altri del Senatore Andreotti o comunque ha altre
notizie? Ovviamente... - SINACORI V.: io, altre notizie in merito al Senatore
Andreotti, ce li ho... durante... prima della sentenza del Maxi-Processo o
subito dopo la sentenza del Maxi-Processo, perché Andreotti era diventa... il
Senatore Andreotti era diventato un obiettivo da colpire ad ogni costo, perché
lo ritenevano responsabile sia della sentenza che delle... che si era inasprito
molto contro di noi. Inasprito nel senso
che siccome ricordo che lui e... aveva firmato un decreto per fare ri...
rincarcerare persone che erano uscite, siccome era una cosa che se lui voleva,
poteva giocare, perché siccome si
trovava fuori, si trovava all'estero, pensavamo tutti che non... che non
riusciva a firmare questo decreto. Invece lo ha firmato, le persone sono state
nuovamente arrestate. Questo era un fatto, poi ricordo pure che si parlava che
sia il Senatore Andreotti che l'Onore... che l'Onorevole Lima in un articolo in
un giornale, adesso non so se era un "Panorama"... se era un
settimanale o un quotidiano, erano indirizzati a... dicevano che i mafiosi li
dovevano portare tutto all'isola, dovevano stare tutti isolati in un'isola. Quindi
era un obiettivo da colpire, tanto è vero che se parlò anche nel... nella
strategia futura, successiva. Il Senatore Andreotti era un obiettivo da colpire
assieme a Martelli e a Falcone. - PM NATOLI: ecco... - SINACORI V.: ed ad
altri. - PM NATOLI: ... ci vuole ricostruire un attimo questi tre obiettivi,
per quello che lei sa, perché erano obiettivi di Cosa Nostra? Quindi che cosa
avevano fatto? E comunque che cosa si sarebbe dovuto fare contro di loro? -
SINACORI V.: contro di loro... - PM NATOLI: quindi... - SINACORI V.: ... come
ho già detto... - PM NATOLI: ... cominciamo dal Giudice Falcone. - SINACORI V.:
il Giudice Falcone, perché era fu... era la persona che aveva costruito questo
Maxi-Processo, era la persona che aveva insistito sui pentiti, ed assieme a Martelli,
perché poi con Martelli erano diventati tutta una cosa, sia il Martelli con il
Falcone erano diventati molto intimi e collaboravano a distru... a... a
combattere la mafia. E L'andreotti per il motivo che ho detto adesso, siccome
si diceva che... si diceva che erano stati loro tre a fare... a fare il Maxi...
a fare il Maxi-Processo, nel senso ad indirizzare i Presidenti e a fare la
sentenza. Quindi erano obiettivi da non potere mai dimenticare. - PM NATOLI:
scusi, erano stati loro tre a fare il
Maxi-Processo, che cosa significa? - SINACORI V.: che erano quelli... le
persone che avevano... che avevano fatto il Maxi-Processo, nel senso che hanno
indirizzato il Presidente, che hanno fatto la Corte, che hanno costituito la
Corte, dietro la loro pressione hanno fatto una Corte in Cassazione, dura, cioè
già per fare... - PM NATOLI: compreso il Senatore Andreotti? - SINACORI V.: sì,
sì, si diceva così. - PM NATOLI: si diceva così. E allora vogliamo un attimo
ripercorrere questo suo ricordo. Quindi chi siete quando parlate di questo
fatto? - SINACORI V.: oh, questi discorsi... questo discorso si sente... - PM NATOLI: lei ha parlato di una strategia,
chi è che... - SINACORI V.: sì, una strategia è Totò Riina... Totò Riina ci dice... ci dice queste
cose. Queste cose ce le dice Totò Riina, sul Senatore Andreotti, su Falcone, su
Martelli. - PM NATOLI: su Andreotti, che poi è l'oggetto ovviamente di questo
processo, che cosa le dice esattamente Salvatore Riina? - SINACORI V.: ci dice
che... ci dice... - PM NATOLI: cioè cerchi di sezionare nel tempo, le cose che
le vengono dette, se le vengono dette in tempi diversi, per evitare... -
SINACORI V.: noi parliamo... - PM NATOLI: ... eventualmente di sovrapporre... -
SINACORI V.: noi parliamo qua fine '92... fine '92, primi del '93, questi
discorsi sono... - PM NATOLI: eh! Mi scusi, fine '92, il Maxi-Processo si è già
concluso nel gennaio del '92. - SINACORI V.: allora fine novan... nel gennaio '92? Allora, parliamo
noi fine '91 inizi '92. - PM NATOLI: quindi ancora la sentenza del Maxi non è
stata emessa? - SINACORI V.: no. No, la sentenza del Maxi non è stata emessa,
però quello che penso io, siccome Totò Riina già sapeva che il Maxi andava
male, di fatti lui, questa strategia inizia prima della sentenza del
Maxi-Processo per non fare capire agli altri che era una cosa... come se era
una cosa sua personale, cioè lui voleva far apparire... siccome era stata una
decisione presa da... da lui questa strategia, lui voleva fare apparire che
era... che faceva questo per la comunità. Secondo me invece era perché lui è...
già in anticipo, aveva saputo che il Maxi-Processo andava male, e voleva
prendere prima.>>.
Significativamente convergenti
sono le indicazioni desumibili dalle, peraltro piuttosto confuse, dichiarazioni
rese il 7 novembre 2002 dal Giuffrè a proposito della rotazione di magistrati e
dei Presidenti dei collegi della Corte di Cassazione: <PM: Ora c’era
questa… quindi un segnale che chiaramente Cosa Nostra tramite i Calabresi dà
perché a uccidere un Magistrato che deve sostenere un Maxi-Processo, questo in
agosto, ciò nonostante si va avanti e il processo non segue il corso tracciato,
quello che doveva essere il naturale corso ma c’è quella rotazione dei
Magistrati, dei Presidenti di Cassazione per cui il processo lo fa un altro
Magistrato anziché quello predestinato, Questo è un ulteriore segnale negativo,
come viene percepito questo, c’è una discussione, c’è una qualche riunione di
Commissione in cui si discute di questo? - GIUFFRE’: E’ una particolare
situazione che mi sembra da ricercarsi in un altro decreto mi sembra, fatto da
Martelli allora se lo inquadro
bene diciamo, dietro una (inc.) di Giovanni Falcone se ben, se ben ricordo
e che poi il discorso che è stato fatto non mi ricordo se da Martelli; se da
Andreotti in persona, il
discorso di andare a creare la rotazione penso (inc.) giustamente signor
Procuratore il discorso ancora una volta…>.
Lo stesso Giuffrè, nel corso
della sua deposizione del 16 gennaio 2003, ha offerto un ulteriore spunto
corroborativo, alludendo, peraltro con formulazione piuttosto involuta, alla
variazione delle previsioni del Riina, determinata anche dalla mutazione di un
certo clima complessivo (<<PROC. GEN.: C'è un mutamento di previsioni,
che Lei ne sappia, di Riina nelle diverse fasi del processo? - GIUFFRE’: Sono
le sentenze che portano a delle novità molto eclatanti e anche a delle
strategie che il Riina stesso, diciamo, é costretto a prendere sia
appositamente la conferma dentro Cosa Nostra che qualche cosa era... realmente
in pratica cominciava a cambiare.>>)
Si potrà obiettare che le
certezze del Riina non hanno vacillato, in realtà, al semplice approssimarsi
della decisione sul maxiprocesso, per la consapevolezza della artificiosità
delle rassicurazioni diffuse e per la preoccupazione che il nuovo clima
politico-culturale avrebbe finito con il condizionare perfino l’inossidabile
giurisprudenza garantista della Prima Sezione Penale, ma si sono incrinate,
secondo quanto prospettano i PM appellanti, allorché il boss ha visto
naufragare i propri disegni di “aggiustamento” del processo a seguito della
esclusione dal collegio giudicante del presidente originariamente designato, il
dr. Pasquale Molinari, magistrato vicino (per formazione giurisprudenziale, si
intende) allo stesso Carnevale.
Tale convincimento, che
individuerebbe non tanto in Andreotti quanto nel Carnevale (e nei magistrati a
lui vicini) il garante dell’“aggiustamento” del maxiprocesso, si inquadra in
uno scenario nel quale, attesa la assunta “disponibilità” dello stesso
Carnevale, il ruolo dell’imputato si appalesa tutt’altro che essenziale ed,
anzi, pleonastico: esso, invero, comporta che, una volta messi fuori gioco il
Carnevale ed i magistrati a lui vicini, all’imputato, ad onta della sua
influenza, sarebbe rimasto del tutto precluso ogni margine di intervento
agevolativo.
Peraltro, la ricostruzione
della vicenda proposta dai PM appare forzata alla stregua di due notazioni
fondamentali:
1) secondo quanto riferito da
Giovanni Brusca, il Riina già alla fine di agosto o all’inizio del mese di
settembre del 1991 aveva confidato al propalante che ogni speranza di
“aggiustamento” del maxiprocesso era perduta (<<BRUSCA G.: Tramite
Salvatore Riina e poi noi avevamo la conferma, il riscontro da parte di mio
fratello Emanuele con l'amico suo Rino Lo Nigro, che la Cassazione doveva
andare male. Al che quando noi, Salvatore Riina ci lascia liberi, cominciamo a
vedere quale santo pregare oltre a quelli che noi fino al giorno prima, il mese
prima avevamo pregato, quale l'Onorevole Lima, cioè nel senso dei Salvo, per
quelle che erano le nostre conoscenze, la mia era una strada, mio fratello ne
aveva un altra. A un dato punto ci lascia liberi e noi cominciamo ad attivarci
per vedere quello che c'è da fare. Siamo ad agosto, però già ad agosto noi, non
so se a metà agosto o fine agosto o primi di settembre, comunque, io ricordo
agosto perchè faceva caldo, però già noi ci cominciamo ad attivare per cercare
contatti con avvocati, con personaggi che potevano darci una mano di aiuto, se
potevano darci una mano di aiuto, e abbiamo contattato con quelle persone che
ho menzionato poco fa, l'avvocato Lapis, l'avvocato Franz Maria
Russo.>>).
Ora, è vero che il dr. Arnaldo
Valente ha assunto le funzioni di presidente di sezione della Corte di
Cassazione il 30 luglio 1991 e con decreto del 12 agosto successivo è stato
destinato dal dr. Antonio Brancaccio, Primo Presidente della Corte di
Cassazione, alla I Sezione Penale, ma la designazione del medesimo alla
presidenza del collegio che avrebbe trattato il maxiprocesso si può collocare –
come, del resto, riconoscono i PM appellanti – tra la fine di settembre ed i
primi di ottobre del 1991: al riguardo si possono ricordare le seguenti
indicazioni fornite dal presidente in precedenza designato, dr. Paquale
Molinari: <<PM: Lei quando sarebbe andato in pensione? – MOLINARI:
Dunque, io siccome faccio gli anni il 05 Gennaio, andando in pensione col 06
fino al 05 potevo ancora... - PM: Quindi il 06 Gennaio 19...? – MOLINARI: 1992.
- PM: E la sua preoccupazione se non ho capito male, era che non riuscisse a
concludere il processo prima di questa data? – MOLINARI: Se le carte non
arrivavano per tempo, si correva questo rischio e infatti quando mi fu poi
detto ai primi di Ottobre che appunto le carte non erano arrivate per tempo e
che perciò venivo sostituito, io mi sono acquietato a questo, non sono andato a
cercare se c'erano altri motivi dietro! Sia perchè appunto già lo pensavo e mi
sono acquietato, sia che per me come ho detto è stato un sollievo che mi hanno
tolto di mezzo prima. […] PM: Ora, quand'è invece che lei apprende per la prima
volta del fatto che non presiederà più il Collegio e lo presiederà....? –
MOLINARI: CARNEVALE mi telefona a casa. - PM: Cerchi di ricordare il periodo. –
MOLINARI: Dev'essere stato ad Ottobre nei primi di Ottobre, ma anche su questo
non è che posso essere... perchè in effetti poi io ho dato subito tutte le
carte a VALENTE, ho dato un sospiro di sollievo che mi ero levato questa cosa...
[…] PM: Ora, prima di Ottobre quindi ad Ottobre il Presidente CARNEVALE le
comunica questa sostituzione adducendo quella motivazione , lei ricorda di
avere partecipato alla messa per i diritti...? – MOLINARI: Si, ma questo è
prima! – PRESIDENTE: Alla messa? Faccia finire la domanda! - PM: Alla messa per
il trigesimo della morte del Dottore SCOPELLITI? – MOLINARI: Si, ma la messa è
prima, la messa è a Settembre. - PM: Si lo so, è il 10 Settembre. – MOLINARI:
La data non la ricordo è la che fu celebrata dall'ordinario militare. - PM:
Ecco, mi scusi Presidente, in questa occasione 10 settembre è una data esatta,
lei per caso ha parlato con il Dottore CARNEVALE sempre della sua presidenza? –
MOLINARI: Sissignore, gli ho detto "debbo continuare a lavorare su questo
processo?" e lui rispose "si si tutto come prima,
continua".>>.
Ne deriva, con ogni evidenza,
che fino al periodo indicato dal Brusca (fine di agosto/inizio di settembre
1991), sotto l’aspetto considerato, non si erano verificati fatti nuovi che
potessero sconvolgere i piani del Riina.
Del resto, la destinazione alla
I Sezione del dr. Valente non implicava in modo ineludibile che il Carnevale lo
designasse a presiedere il collegio che avrebbe giudicato sul maxiprocesso: al
riguardo, si può rilevare come, pur approfondendo con la consueta e dettagliata
cura la analisi delle risultanze processuali, i PM, nel sostenere la
accidentale ed imprevedibile sopravvenienza di fatti che avevano determinato il
negativo esito delle manovre di “aggiustamento” del maxiprocesso, abbiano
disinvoltamente obliterato la semplice ed inattaccabile considerazione del
Tribunale, alla stregua della quale, malgrado la destinazione del Valente alla
prima sezione penale, se il Carnevale avesse “dovuto” presiedere il collegio ne
avrebbe avuto il pretesto (la conoscenza da parte sua del ponderosissimo
fascicolo, non noto al Valente) ed avrebbe potuto farlo, anche perché, in
ipotesi, politicamente protetto da Andreotti, il quale, secondo l’assunto
accusatorio, aveva esercitato pressioni su di lui.
Non vale, infatti, a scalfire
la tesi del Tribunale l’assunto ostacolo dato dalla circostanza che il dr.
Carnevale aveva in precedenza comunicato al dr. Brancaccio di non voler
presiedere il maxiprocesso per ragioni di rotazione, posto che la stessa
decisione poteva essere agevolmente rivista alla luce della sopravvenuta
impossibilità che il presidente designato in sostituzione dello stesso
Carnevale (il dr. Molinari), che già aveva una buona conoscenza degli atti,
svolgesse l’incarico affidatogli, mentre la esclusione del dr. Valente poteva
essere comodamente giustificata con la mancata conoscenza degli atti da parte
sua;
2) volendo accantonare il
precedente rilievo e volendo, altresì, ammettere un effettivo, insano
collegamento del dr. Carnevale con i mafiosi, non si comprende, poi, per quale
ragione il predetto non avrebbe dovuto rassicurare i suoi interlocutori circa
la limitata influenza della presenza di un nuovo presidente del collegio
destinato a giudicare il maxiprocesso, presenza che non era certo sufficiente a
ribaltare le positive (per Cosa Nostra, si intende) previsioni che potevano
coltivarsi in merito alla reiezione di alcune fra le fondamentali tesi
accusatorie (quale, in particolare, quella nota comunemente come il “teorema
Buscetta”). Il collegio, invero, rimaneva composto dai magistrati designati dal
dr. Carnevale e scelti, come rilevano gli stessi PM appellanti, fra quelli che
avevano palesato con il predetto una conformità di vedute, così come, sempre
secondo i PM, usualmente e deliberatamente avveniva, tanto da consentire di
concludere che lo stesso Carnevale fosse in grado di orientare, con un margine
di prevedibilità elevatissimo, l’esito delle decisioni per le quali egli
coltivasse qualche particolare interesse.
E, del resto, tanto continuava
ad essere prevedibile un orientamento “garantista” anche in vista del giudizio
sul maxiprocesso, che, come ricordato dagli stessi PM appellanti, nei commenti
dello stesso Carnevale e di altri componenti della I Sezione, la decisione
finale venne accolta con stupore ed valutata come una sorta di ribaltamento dei
criteri interpretativi fino a quel momento seguiti.
Non si vede, dunque, per quale
motivo ogni ottimistica previsione del Riina dovesse immediatamente e senza
alcuna speranza tramontare per il solo fatto che al Carnevale e, quindi, al
Molinari fosse subentrato, quale presidente del collegio, un altro magistrato
(del quale, peraltro, non consta si conoscessero in anticipo gli orientamenti).
Per contro, assai più
plausibile è che, come accennato, il Riina abbia, infine, realizzato quanto
riferito dal Sinacori, che, traducendo l’improprio riferimento ad un intervento
politico nella formazione del collegio giudicante (segno della visione
piuttosto “mitica” che, da lontano, i mafiosi avevano delle realtà
istituzionali), non può che essere interpretato nel senso che il clima
complessivo, di cui erano sintomo gli orientamenti politici resi manifesti da
alcuni eclatanti provvedimenti assunti dal Governo, avrebbe influito perfino sulla
giurisprudenza ultragarantista della I Sezione della Corte di Cassazione,
caposaldo su cui, come ipotizzato, poggiava l’artificioso programma di
accrescere il suo prestigio, accaparrandosi i meriti di una favorevole
decisione che fino ad un certo momento poteva essere comprensibilmente
prevedibile.
L’aspetto considerato induce,
pertanto, a rafforzare la affacciata ipotesi di un atteggiamento meramente
strumentale assunto dal Riina, specie nel rappresentare la situazione ai
sottoposti.
Si potrà obiettare che
nell’ambito del prefigurato, strumentale disegno del Riina non trovi logica
collocazione la raccomandazione, che lo stesso capomafia avrebbe rivolto al Di
Maggio, di non parlare con nessuno del presunto incontro con l’imputato e,
soprattutto, la assoluta riservatezza mantenuta dal boss in proposito
(un’ultima conferma al riguardo viene dalle convergenti indicazioni del Giuffrè
e del Lipari): la prospettata esigenza del Riina, invero, avrebbe, semmai,
richiesto la massima pubblicizzazione (si intende, fra gli “uomini d’onore”)
dell’incontro medesimo, che avrebbe rafforzato il prestigio del capomafia e
reso ancora più credibili le rassicurazioni sul buon esito del maxiprocesso.
Il rilievo è condivisibile, ma
non deve trascurarsi che, come già ampiamente illustrato, lo stesso si fonda
esclusivamente sulle dichiarazioni del Di Maggio, cosicché lo stesso è
destinato a perdere ogni consistenza se, come si è evidenziato, si ipotizza che
il racconto del predetto in merito all’incontro Andreotti-Riina sia stato mendace.
Nell’ambito dell’ipotizzato
disegno del boss, consequenziali al negativo esito del giudizio ed alle
pregresse rassicurazioni erano, infine, l’addebito (anche esso inevitabilmente
strumentale) di quanto accaduto al tradimento di Andreotti e di Lima e la
feroce vendetta ordinata.
I PM appellanti, per contro,
sostengono che lo sviluppo della vicenda del maxiprocesso e, in particolare, le
ritorsioni ordinate dal Riina dopo l’esito sfavorevole dello stesso
comproverebbero che il predetto abbia effettivamente ritenuto che l’imputato
avesse tradito le aspettative e non avesse mantenuto le promesse: così, la
rabbiosa e feroce rappresaglia dei mafiosi aveva colpito, da un lato, i nemici
e, dall’altro, i traditori.
Ora, seguendo in toto la
prospettiva accusatoria, ci si dovrebbe chiedere quale ragione indusse il Riina
ad opinare che Andreotti non era l’amico che aveva creduto, ma un traditore che
nulla aveva fatto per agevolare Cosa Nostra in quel momento topico ed, anzi, la
aveva contrastata; ci si dovrebbe, inoltre, domandare per quale motivo il
capomafia si persuase che lo stesso Andreotti, potenzialmente candidato, di lì
a poco, alla carica più alta dello Stato, non poteva essere più di alcuna
utilità per lui e per il sodalizio mafioso, tanto che potevano essere recisi
tutti i possibili canali di collegamento ed essere, pertanto, eliminati Lima e
Salvo.
Come già accennato, la Corte
ritiene fuorviante risultato di una impropria enfatizzazione (forse, più
esattamente, usando un termine abusato, si potrebbe parlare di una impropria
mitizzazione) attribuire ai mafiosi ed al Riina in particolare spiccate
capacità strategiche e, tuttavia, non può non ritenersi che il predetto abbia
ben riflettuto sul programma di ritorsioni promosso all’indomani della sentenza
del maxiprocesso e che abbia approfonditamente considerato la importanza del
passo che intraprendeva, che gli costava la rinuncia per sempre alla ipotetica
amicizia di uomini ancora potentissimi, come erano, a quell’epoca, Lima, su
scala regionale, ed Andreotti, addirittura su scala nazionale.
All’esito di tale riflessione,
non può che concludersi che l’atteggiamento rabbioso del Riina sia stato
dettato da alcune consapevolezze, che alla fine erano in lui maturate sulla
scorta di una analisi dei nudi e crudi avvenimenti, sottratta ad ogni
suggestione ed a ogni illusione fondata su eventuali temporeggiamenti o timide
rassicurazioni di Ignazio Salvo:
Andreotti, che un tempo ormai
risalente non aveva negato la sua amicizia ad (altri) esponenti mafiosi, non
gli aveva mai dimostrato alcuna disponibilità e si era, in concreto, rivelato
nel corso degli anni un nemico sempre più agguerrito di Cosa Nostra. Le attese
che il medesimo proseguisse con i nuovi padroni di Cosa Nostra quelle
amichevoli relazioni erano state vane e ciò accresceva la irritazione del
capomafia, messo di fronte alla sua incapacità di gestire utilmente i rapporti
con quell’eminente personaggio, che contrastava con le, ormai mitiche, capacità
del “principe” Bontate; tutto ciò giustificava un particolare odio nei
confronti di Andreotti, che, quale Presidente del Consiglio, aveva attivamente
avversato Cosa Nostra, aveva “fatto una Corte in Cassazione dura” (si ricordino
le indicazioni del Sinacori) e rientrava, pertanto, nel novero degli avversari
che dovevano essere puniti;
Lima, anch’egli un tempo amico
dei mafiosi avversari del Riina, era, ormai, inaffidabile per Cosa Nostra e su
di lui da tempo non si poteva più contare, cosicché poteva essere soppresso (si
ricordino le dichiarazioni del Giuffrè);
del pari poteva essere
soppresso Ignazio Salvo, la cui sorte già da tempo era segnata, così come
riferito da Giovanni Brusca.
Giova puntualizzare che il
forte risentimento del Riina contro Andreotti trova già sufficiente spiegazione
in quanto esposto e non varrebbe ricercare più specifiche motivazioni, connesse
con la tradita promessa di adoperarsi per “aggiustare” il maxiprocesso, sul
rilievo che analogo atteggiamento non era stato manifestato dal boss,
con concreti atti di rappresaglia, nei confronti di altri personaggi politici,
che pure avevano contribuito alla adozione di provvedimenti legislativi, quanto
mai incisivi, avversi alla mafia (quali, per esempio, l’on. Virginio Rognoni,
coautore, con il compianto on. La Torre, della nota, importantissima legge -,
il sen. Francesco Cossiga - il quale, da Presidente della Repubblica, firmò,
peraltro malvolentieri, i più recenti provvedimenti legislativi in questione -,
l’on. Luciano Violante o il sen. Nicola Mancino, autori della legge che impedì
le manovre dilatorie degli imputati nel corso del primo grado del maxiprocesso
- mette conto ricordare, peraltro, la miope opposizione parlamentare dello
stesso on. Violante e dei suoi colleghi di partito al decreto Vassalli, che
allungò i termini di custodia cautelare prima della celebrazione del giudizio
di appello e che venne approvato proprio per la insistenza del Ministro e di
Andreotti -).
Occorre considerare che ciò che
a quell’epoca era di importanza essenziale per il Riina era l’esito finale del
maxiprocesso, con specifico riferimento alla esclusione della attendibilità dei
“pentiti” e, in quest’ambito, alla reiezione del c.d. teorema Buscetta, che
incideva direttamente sulla responsabilità dello stesso Riina e dei componenti
della c.d. commissione.
Non a caso è stato, infatti,
proprio l’esito del maxiprocesso a scatenare l’ira e la reazione ritorsiva del
Riina, che non si è certo manifestata in occasione della – ormai risalente -
legge Rognoni-La Torre (a quell’epoca da lui neutralizzata avvalendosi di
svariati prestanome) o di altri provvedimenti legislativi antimafia, alcuni dei
quali intervenuti nel corso dello svolgimento dello stesso maxiprocesso: questi
ultimi (la legge Mancino-Violante, i decreti Vassalli e Martelli) hanno,
invero, evitato la scarcerazione di numerosi imputati del maxiprocesso ma, per
quanto di indubbio rilievo, assumevano una limitata importanza per il latitante
Riina, al quale, si ribadisce, premeva piuttosto una conclusione favorevole del
processo, che, sconfessando i “pentiti” e scardinando il c.d. teorema Buscetta,
preservasse la sua posizione personale (come intuito dal boss Vincenzo
Puccio, il quale, come già ricordato, venne assassinato per la abbozzata
reazione a tali mire).
Ora, secondo quanto già
ricordato, proprio con riferimento all’esito del maxiprocesso nei commenti del
Riina e dei mafiosi venne ravvisata una diretta “responsabilità”, concorrente
con quella del dr. Falcone e del Ministro Martelli, di Andreotti, il quale
aveva operato contro Cosa Nostra e, insieme agli stessi Falcone e Martelli,
aveva “fatto una Corte di Cassazione dura”: al di là delle rudimentali
convinzioni dei mafiosi, non c’è dubbio che i provvedimenti legislativi che più
hanno inciso sul maxiprocesso vedano costantemente l’imputato fra i
protagonisti (i DL Vassalli e Martelli, in primo luogo).
Ne consegue che, ai fini che
qui interessano, la posizione di Andreotti – autore anche di documentate,
pubbliche prese di posizione contro Cosa Nostra, quale quella, già ricordata,
successiva alla scarcerazione degli “uomini d’onore” imputati nel maxiprocesso
– era, effettivamente, per i mafiosi, del tutto peculiare e non era esattamente
assimilabile a quella di altri personaggi politici, che pure non avevano
mancato di impegnarsi sul fronte antimafia.
Ciò non esclude, peraltro, che,
come accennato, tale peculiarità sia stata resa ancora più spiccata dalle
deluse aspettative di un atteggiamento condiscendente del medesimo verso Cosa
Nostra, fondate sulle pregresse, buone relazioni da lui intrattenute con i
mafiosi che erano stati un tempo nemici del Riina e che costui aveva fatto
sterminare.
Benché, alla stregua di quanto
precisato, immaginare il profilato, artificioso atteggiamento del Riina non sia
affatto arbitrario e quantunque esso, di per sé, costituirebbe un insormontabile
ostacolo al recepimento dell’assunto accusatorio che coinvolge l’imputato nei
tentativi di “aggiustamento” del maxiprocesso, ancora una volta, per doveroso
scrupolo, la Corte ritiene di dover approfondire, sia pure brevemente, la
indagine, rassegnando alcune considerazioni che ritiene essenziali.
La tesi della Accusa, che, come
già più volte ricordato, individua nel Riina, capo indiscusso di Cosa Nostra,
il soggetto che, verso i suoi sodali, si era fatto carico dell’“aggiustamento”
del maxiprocesso, presuppone, secondo quanto, in parte, accennato:
una pressoché illimitata
disponibilità di Andreotti nei confronti di Cosa Nostra e dei suoi capi, con
particolare riguardo del Riina;
la necessità di intervenire sul
dr. Carnevale, a sua volta, peraltro, ben disposto verso i mafiosi, avvalendosi
della autorevolezza dell’imputato;
una concertata azione fra
l’imputato ed il dr. Carnevale, che, a sua volta, presuppone, come
condivisibilmente evidenziato dal Tribunale, la esistenza di relazioni
piuttosto intime fra i due, tali da consentire di affrontare un discorso quanto
mai delicato come quello avente ad oggetto il condizionamento di un processo di
valore storico, senz’altro definibile come il più importante celebrato contro
la mafia.
Le acquisizioni processuali,
già diffusamente illustrate, consentono di dubitare dell’asserto di cui al
punto n. 1).
Nel rinviare a quanto già
esposto, qui mette conto semplicemente rimarcare che di una autentica, talmente
ampia, disponibilità di Andreotti verso i mafiosi si potrebbe perfino dubitare
con riferimento all’epoca, ormai lontana, rispetto alla quale le amichevoli
relazioni del medesimo con alcuni esponenti di spicco di Cosa Nostra devono
considerarsi provate.
Con riferimento, poi, al
periodo interessato, non si può non richiamare la valenza logicamente
preclusiva della intensa attività di promozione legislativa del Gabinetto
guidato in quegli anni dall’imputato: al di là dell’esercizio in prima persona
della azione propulsiva in materia che evidentemente spettava ai ministri
competenti, è – ed era all’epoca dei fatti - più che palese che Andreotti, a
partire dal 1989 (D.L. n. 370 del 13 novembre 1989, convertito con
modificazioni nella legge n. 410 del 22 dicembre 1989, in relazione al quale,
come si è già ricordato, si era esposto in prima persona e ben al di là di
quanto strettamente necessario per accreditare una immagine antimafia), ha
assunto comportamenti tangibili, tutt’altro che favorevoli a Cosa Nostra,
particolarmente volti ad assicurare proprio il buon esito del maxiprocesso.
Venendo al punto 2), si può
brevemente ricordare come, secondo la stessa ipotesi accusatoria, che è stata
coltivata fino al punto di richiedere, senza successo, la acquisizione in
questo grado del giudizio di numerose trascrizioni di deposizioni assunte nel
dibattimento celebrato a carico del Carnevale, quest’ultimo sarebbe stato a
totale disposizione di Cosa Nostra: in tal senso, peraltro, orientano le
ricordate dichiarazioni del Marino Mannoia, che, si ripete, ha escluso di
essere stato a conoscenza del fatto che la disponibilità del Carnevale fosse
propiziata dalla intermediazione dell’imputato.
In altri termini, il Carnevale,
a carico del quale è stato promosso, con lo scarso successo che le recenti
cronache hanno riportato, autonomo procedimento penale per il reato di
associazione mafiosa, viene descritto come amico dei mafiosi e la tesi
accusatoria ne profila il diretto, illecito coinvolgimento nella citata vicenda
relativa al procedimento per l’omicidio del cap. Emanuele Basile, rispetto al
quale, secondo le affermazioni di Giovanni Brusca, Antonino Salvo, negli anni
1982/1983 (il Tribunale ha ricordato che la fase del procedimento alla quale ha
fatto riferimento il Brusca era stata definita con la sentenza di assoluzione
per insufficienza di prove resa dalla Corte di Assise di Palermo il 31 marzo
1983), aveva palesato difficoltà ad esaudire le richieste di adoperarsi per
l’“aggiustamento”, ricordando che i tempi erano diversi rispetto a quelli in
cui era riuscito a fare intervenire l’imputato in relazione al processo a
carico dei Rimi.
Del resto, neppure i PM
addebitano all’imputato un intervento volto a “pilotare” l’esito del processo
per l’omicidio del cap. Basile, di notevolissima importanza per Cosa Nostra
(basterebbe considerare che in relazione ad esso è stato assassinato il
Presidente Antonino Saetta), e la indicazione del Brusca, a tutto volere
concedere alle ragioni dell’Accusa, finisce con il confermare, come si è già
avuto modo di evidenziare, che, in quel frangente, Andreotti non era, comunque,
più nemmeno apparentemente disponibile per tali, illecite operazioni.
In tale quadro, anche
prescindendo dalle aspettative che poteva a chiunque suggerire la più che
evidente giurisprudenza “ultragarantista” della prima Sezione Penale, davvero
non si vede perché mai dovesse ritenersi indispensabile o, comunque, utile un
intervento dell’imputato in vista dell’“aggiustamento” del maxiprocesso:
insomma, se, a torto o a ragione, il convincimento dei mafiosi vedeva il
Carnevale ben disposto nei loro confronti e, per di più, animato, insieme ai
magistrati che componevano con lui la prima Sezione Penale, da una ispirazione
particolarmente “garantista”, non si comprende per quale motivo Andreotti
avrebbe dovuto essere coinvolto nella operazione di “aggiustamento” del
maxiprocesso.
Si dirà che la assoluta
importanza del processo consigliava di non trascurare ogni possibile aiuto: ma
se, come si prefigura, l’aiuto di Andreotti avrebbe dovuto concretizzarsi in un
intervento sul Carnevale – non vengono neppure ventilate altre, possibili,
utili aderenze del medesimo -, non si potrà che convenire che la già acquisita
(ovviamente, dal punto di vista dei mafiosi) disponibilità di quest’ultimo
rendeva inutile l’interessamento del primo – salvo a pensare, ancora una volta,
che lo stesso sia stato strumentalmente evocato per dare peso alla
macchinazione del Riina e conferire prestigio a quest’ultimo -.
Compito naturale dell’“amico”
Andreotti poteva, piuttosto, essere quello di indirizzare la attività più
propriamente politica verso risultati favorevoli ai mafiosi o, comunque, per
essi non pregiudizievoli, cosa che in quel frangente non avrebbe richiesto
iniziative di segno positivo, ma avrebbe potuto essere assicurata semplicemente
con un atteggiamento inerte o, addirittura, moderatamente zelante: il Governo
(guidato dall’imputato) avrebbe potuto assistere rassegnato allo spirare per
molti imputati dei termini di carcerazione preventiva dopo essersi vanamente
(secondo i PM, per ragioni di mera “facciata”) impegnato nel varare un primo
Decreto Legge decaduto per la dura opposizione parlamentare; avrebbe potuto
assistere inerte ed ossequioso delle decisioni della autorità giudiziaria alla
scarcerazione di alcuni mafiosi per decorrenza dei termini, anziché emanare il
ricordato D.L. 60/1991, formalmente ai limiti della correttezza costituzionale.
Per contro, su questo, più proprio, versante si registra una incontrovertibile
smentita della ipotesi accusatoria che vorrebbe Andreotti “a disposizione” di
Cosa Nostra.
Nel punto 3) si inserisce la
lunga e defatigante indagine suoi rapporti fra Andreotti e Carnevale.
Ora, su questo aspetto – così
come su altri ampiamente trattati nella appellata sentenza e nei motivi di
gravame, fra i quali, per esempio, quello concernente la influenza del
Carnevale sulla giurisprudenza della I Sezione Penale della Corte di Cassazione
- la Corte non ritiene di dover immorare in modo particolarmente approfondito,
posto che, anche a voler recepire integralmente le indicazioni valorizzate dai
PM, si dovrebbe prendere atto che nessun elemento conferma la esistenza di
intimi rapporti fra i due.
Si potrebbe, però, obiettare
che i rapporti potevano essere mediati da terzi e, per esempio, dal comune
amico Claudio Vitalone: ma, a parte che risultano accertate le relazioni di
amicizia di costui con i cugini Salvo e che, pertanto, Ignazio Salvo non
avrebbe avuto alcuna necessità di coinvolgere Andreotti per arrivare a
Carnevale, si comprende bene che, se ci si avvia su questa strada, rimane
confermata la inutilità della indagine sui rapporti fra gli ultimi due.
Se, poi, si volesse valorizzare
il fatto che entrambi abbiano – peraltro, per la comprensibile esigenza di non
prestare alcun soccorso alla accusa che li voleva accomunati nell’illecito –
tentato di minimizzare i loro rapporti, tacendo sulla partecipazione del
Carnevale, quale componente, al consiglio generale della Fondazione Fiuggi per
la Cultura, si dovrebbe, comunque, riconoscere che nessuna concreta indicazione
conforta la ipotesi di intimi contatti fra i due e la esistenza di un
intendimento di Andreotti di intervenire presso il suo presunto complice in
vista dell’“aggiustamento” del maxiprocesso ovvero, più in generale, conferma
che l’imputato si sia mai rivolto al Carnevale per condizionare l’esito di
qualsivoglia giudizio.
Per dare conto esauriente della
assoluta ed incontestabile validità di questa conclusione ci si può limitare ad
osservare che la stessa, in buona sostanza, è condivisa dagli stessi PM
appellanti, i quali, con sorprendente acrobazia dialettica, sono stati
costretti ad affacciare, neppure troppo velatamente, la ipotesi che, in realtà,
nessun intervento fosse stato posto in essere dall’imputato nei confronti del
supposto sodale, Carnevale, intervento che è stato addirittura descritto come
pleonastico.
Dopo fiumi di parole spesi per
dimostrare le relazioni fra i predetti, appare quasi paradossale tale
conclusione, peraltro inevitabile portato di una rigorosa valutazione di quanto
acquisito; del pari, deve ritenersi paradossale individuare l’apporto
dell’imputato in rassicurazioni, basate su semplici previsioni, autorizzate
dagli atteggiamenti professionali del Carnevale e dalla giurisprudenza della
Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, previsioni che chiunque e, a maggior
ragione, i mafiosi (e, in quest’ambito, lo stesso Ignazio Salvo, che sarebbe
stato il presunto tramite con Andreotti) ed i loro difensori, avrebbe potuto
azzardare.
Vale la pena riportare
nuovamente ed in modo testuale le considerazioni conclusive formulate nella
parte del gravame dedicata alla vicenda:
<Preliminarmente va detto
che certamente il PM non ipotizza né immagina che Andreotti abbia chiesto
apertis verbis a Carnevale di annullare il maxi, perché egli lo aveva promesso
a Cosa Nostra.
Quel che emerge da tutte le
risultanze processuali è invece:
che il dott. Carnevale
odiava già, per proprie personali motivazioni, i dottori Falcone e Borsellino,
estendendo il suo odio alla dott.ssa Francesca Morvillo;
che aveva l’abitudine di
manifestare a chicchessia – colleghi ed avvocati – tale disprezzo ed anticipare
l’esito delle decisioni;
che egli addirittura - come
risulta dagli atti di cui si chiede l’acquisizione - svolse gravi interferenze
sull’esito del giudizio in Cassazione (devoluto ad un Collegio da lui neppure
presieduto) concernente l’omicidio del Cap. dei Carabinieri Emanuele Basile;
che aveva rapporti di
frequentazione con avvocati di esponenti mafiosi, talmente intensi da
accreditare con i suoi colleghi le notizie, frutto di una vera e propria
cultura dell’odio - da costoro apprese sul motivo per cui Cosa Nostra aveva
ucciso la dottoressa Morvillo;
che era dotato di una
fortissima capacità di influenza sui suoi colleghi;
che esercitava i suoi poteri
discrezionali, inserendo nei collegi le persone da lui ritenute più vicine ai
suoi orientamenti;
che, nel caso delle sue
conversazioni con i consiglieri Dell’Anno e Feliciangeli, manifestò il proprio
risentimento nei confronti dei componenti del Collegio della Corte di
Cassazione che avevano confermato la sentenza di condanna degli imputati,
assumendo che ciò era stato un male per la giustizia.
Come ben si vede - se si
tiene conto del rapporto tra Andreotti e Carnevale, dell’astio pubblicamente
manifestato nei confronti di Falcone e Borsellino e di tutto il resto - si
comprende bene come Andreotti non dovesse fare granché per convincere
Carnevale. La sentenza del maxi era bella e scritta.
Andreotti poteva quindi
rassicurare Ignazio Salvo sul prevedibile buon esito del processo per
l’organizzazione mafiosa.
Sulla base delle risultanze
processuali, si può quindi ritenere pienamente dimostrato:
che le informazioni in
possesso di Cosa Nostra, e concordemente riferite dai collaboratori di
giustizia, erano tutt’altro che una ridda incontrollata di voci, notizie,
indiscrezioni, aspettative di ogni genere;
che le medesime
informazioni, invece, erano fondate sul fatto reale che Andreotti aveva un
rapporto personale con Carnevale, che Andreotti era comunque in grado di
garantire a Cosa Nostra il buon esito del processo, fondando tali promesse non
su astratte previsioni ma su una pluralità di elementi concreti.
Questo concreta già il
mettersi a disposizione di Cosa Nostra.>.
In altri termini, secondo tale,
conclusiva prospettazione, Andreotti, senza esplicare alcun concreto
intervento, si sarebbe limitato a garantire ad Ignazio Salvo che il processo in
Cassazione avrebbe avuto esito favorevole a Cosa Nostra, non diversamente da
quanto avrebbe potuto fare di propria iniziativa lo stesso Ignazio Salvo e, più
in generale, qualunque osservatore appena addentro alla giurisprudenza della
Prima Sezione Penale.
In definitiva, si può
tranquillamente concludere che le acquisizioni processuali non offrono alcuna
conferma di un intervento di Andreotti volto a condizionare l’esito del
maxiprocesso e che la contraria opinione, peraltro, in buona sostanza, neppure
sostenuta dai PM appellanti, si contrappone non soltanto al concreto ed
inequivoco operare del Gabinetto guidato dall’imputato, ma perfino ai
convincimenti inevitabilmente maturati, infine, negli stessi vertici di Cosa
Nostra.
Alla stregua della esposta
conclusione appare perfino superfluo rimarcare che l’appoggio “ventre a terra”
che l’imputato avrebbe sollecitato per la candidatura del Carnevale, persona
che avrebbe dovuto garantire l’esito favorevole a Cosa Nostra del maxiprocesso,
alla presidenza della Corte di Appello di Roma mal si concilia con gli
ipotizzati propositi di “aggiustamento”, ai quali era, al contrario, funzionale
la permanenza dello stesso Carnevale presso la Corte di Cassazione. Ancora una
volta sembra ravvisabile un difetto di congruenza logica negli assunti
accusatori: nell’intento di dimostrare – peraltro, per le considerazioni già
esposte, senza una effettiva utilità - i rapporti fra Andreotti e Carnevale, si
finisce con il fornire un elemento di contraddizione rispetto al tema di prova
principale, posto che, sempre secondo l’assunto accusatorio, il trasferimento
ad altro incarico del Carnevale era, semmai, funzionale ad un più incisivo
contrasto alla mafia.
Del pari, è inutile ricordare
che il sen. Cossiga, allora Presidente della Repubblica, ha spontaneamente
accennato – il punto non è stato approfondito per un irrigidimento formalistico
del Presidente del Collegio – che l’imputato non vedeva affatto di buon occhio
il Carnevale e la giurisprudenza del medesimo (<<PRESIDENTE: Senta,
Senatore… - COSSIGA FRANCESCO: No. - AVVOCATO COPPI: Io Presidente… - COSSIGA
FRANCESCO: Posso dire anche una cosa, mi scusi se faccio questa… dichiarazione,
per carità io non… non voglio assolutamente disattendere le… quelle che saranno
diverse risultanze… se abbiamo dei Giudici, se c'erano dei Giudici in Prussia a
maggior ragione abbiamo dei Giudici in Italia. - PRESIDENTE: Senta Senatore,
prima di parlare, non vogliamo sue opinioni. - COSSIGA FRANCESCO: Non è mia
opinione, è che una cosa che mi ha sempre meravigliato è il collegamento tra
Andreotti e Carnevale, perché Andreotti era critico della giurisprudenza di
Carnevale, perché a quanto mi sembrava di capire lo considerava un ostacolo,
per così dire… - PRESIDENTE: Comunque non era oggetto di domanda. - COSSIGA
FRANCESCO: Infatti io ho detto che… - PRESIDENTE: Non era oggetto di domanda,
il testimone deve rispondere alle domande.>>).
Una indicazione analoga
proviene dal teste on. Mauro Mellini, il quale, con riferimento alla attività
normativa refluente sul maxiprocesso promossa dal Governo guidato dall’imputato
ha dichiarato che <<l'Onorevole Andreotti in relazione in particolare ad
uno dei provvedimenti intervenuti dei decreti legge… processuali, come io li
chiamavo, nell'ambito del… nell'ambito… scusate è una battuta che non mi posso permettere in questa sede, del maxi
processo. Ebbe un cenno, sempre con il suo tono molto… che non è il mio, molto
diciamo moderato, signorile - INCOMPRENSIBILE – PRESIDENTE: Più vicino
Onorevole, più vicino. - MELLINI MAURO: "Se questi se ne vanno, noi non ci
possiamo permettere che… soggetti di questi tipo se ne possano andare, questa è
un'occasione storica." Mi ricordo che parlò del maxi processo come di
un'occasione storica e di conseguenza il dovere nostro è quello di dare ogni
supporto, io dissi che i supporti si potevano dare di carattere generale non di
carattere specifico, rimanemmo ciascuno sulle sue posizioni. Devo dire anche un'altra
volta, non ricordo bene in relazione, in questa stessa occasione o in un'altra
occasione ebbe espressione che devo dire allora ed oggi mi sento in dovere di
dire che mi dispiacque, perché parlando con il Presidente Carnevale disse
questa espressione… […] Dunque disse a proposito di una necessità di un decreto
legge che si riconnetteva, se ben ricordo, non vorrei sbagliare, a un
provvedimento della Corte di Cassazione e comunque ad un provvedimento
giudiziario intervenuto, venne fuori questa espressione, che come dico oggi non
posso ricollegare né temporalmente con grande esattezza né con riferimento
causale al… a questo o quel dei decreti legge, più di uno, disse "ma pure
questo benedetto uomo di Carnevale… sum ius sum iniuria.">>.
Le esposte considerazioni mal
si conciliano con la stessa sussistenza di un qualsivoglia impegno assunto da
Andreotti con il Riina ed aprono il campo ad una lettura degli avvenimenti che,
eliminando ogni riferimento a tradimenti, conservi validità alla sola rabbiosa
ritorsione contro i nemici, fra i quali doveva annoverarsi anche l’imputato,
che, come già più volte ricordato, secondo quanto riferito dal Sinacori, veniva
accusato, insieme a Falcone e Martelli, di aver “fatto una Corte in Cassazione
dura” (e una indicazione convergente si trae anche dalle già ricordate
dichiarazioni del Giuffrè).
Ma, tralasciando gli espressi
rilievi, non appare inutile completare la disamina ritornando a considerare la
possibilità – la quale, alla stregua di quel che si è venuto illustrando, non
trova adeguato supporto probatorio negli elementi acquisiti - che, secondo
quanto prospettato al termine del paragrafo precedente, per le ragioni ivi
precisate l’imputato si sia effettivamente incontrato con il Riina e gli abbia
dato assicurazioni in ordine al suo interessamento per il buon esito del
maxiprocesso.
Ebbene, seguendo
pedissequamente il costrutto accusatorio, si deve ritornare sulle
consapevolezze definitivamente maturate nel Riina all’indomani della sentenza
del 30 gennaio 1992 ed alla vigilia delle ordinate ritorsioni contro nemici e
traditori. Le conclusioni del capomafia non potevano che fondarsi sulle
seguenti riflessioni, rese inevitabili da una lucida lettura di quanto
accaduto:
I) Andreotti non si era affatto
attivato per l’“aggiustamento” del maxiprocesso;
II) erano state, in realtà,
frutto di una illusione le rassicuranti interpretazioni del significato “di
mera facciata” della copiosa a pesantemente gravativa normativa antimafia
promossa dai Gabinetti da lui guidati;
III) una illusione era stata,
in definitiva, la disponibilità di Andreotti, che, si ricorderà, è stata
espressamente negata dal Marino Mannoia (<<PM NATOLI: scusi, due
precisazioni. Lei ha parlato di
"schiaffo" e di "scrollata". Sa per quale motivo si
doveva dare uno "schiaffo", si doveva dare una "scrollata"
alla Democrazia Cristiana con questa inversione, diciamo, di tendenza, nella
espressione del voto, nel 1987? - MANNOIA F.: sì, la parola
"schiaffo", specialmente la
"scrollata", la "scrollata" riferita alla Democrazia
Cristiana era soprattutto riferita ad un singolo uomo in particolare,
all'Onorevole Giulio Andreotti. E in quella occasione appresi che l'Onorevole
Andreotti, dopo la morte di Bontade, dopo tante cose avvenute a Palermo negli
anni successivi, non si era più, diciamo, non era più disponibile nei confronti
di Cosa Nostra. - PM NATOLI: su questo comunque ci ritorneremo successivamente.
Comunque in questo momento soltanto un'altra precisazione. Dopo il 1987 lei
sentì più parlare dell'Onorevole Andreotti? - MANNOIA F.: no, io non ho avuto
più modo di sentir parlare dell'Onorevole Andreotti. Non so se lui si è
avvicinato o si è addirittura allontanato da Cosa Nostra, io non sono in grado
di riferirlo. - PM NATOLI: e sa se dopo l'87 l'Onorevole Andreotti si rese disponibile oppure no? - MANNOIA F.: no, non
lo so se i suoi rapporti si sono nuovamente
avvicinati o meno; non sono in grado di riferirlo>>). La attenta
Difesa dell’imputato non si è acquietata dinanzi alle riportate dichiarazioni
del Marino Mannoia e, in sede di controesame, gli ha ricordato una indicazione
assai più perentoria fornita nel corso delle indagini preliminari, in occasione
dell’interrogatorio del 3 aprile 1993 (erroneamente citato dal difensore come 3
aprile 1987): <<MANNOIA F.: io, parlavo solamente con Lo Iacono, con il
Geraci e con altri, ma non è che si... si sapeva di specifico che cosa. Che
Riina tentava di... diciamo, di avvicinare, di, appunto, il Senatore Andreotti.
Ma io non approfondivo, non ero più interessato a queste vicende. - AVV. COPPI:
benissimo. Le risulta per quanto tempo siano durati questi tentativi di Riina
di accaparrarsi la fiducia del Senatore Andreotti? - MANNOIA F.: no,
assolutamente no. - AVV. COPPI: le risulta in quali modo il Riina cercava di
accaparrarsi questa fiducia? - MANNOIA F.: no. - AVV. COPPI: le risulta che
Riina abbia avanzato promesse di aiuti politici, di aiuti economici, di affari
al Senatore Andreotti? - MANNOIA F.: no, io non sapevo niente... - AVV. COPPI:
niente. - MANNOIA F.: ... di Toto' Riina e delle sue... - AVV. COPPI: però lei
sa che nel 1987, vi fu questo cambio... - MANNOIA F.: perché... - AVV. COPPI:
... di atteggiamento di Cosa Nostra nei confronti... - MANNOIA F.:... e che mi
fu comunicato da Nene' Geraci il quale noi appartene... - AVV. COPPI: e che
questo... - MANNOIA F.: ... appartenevamo. - AVV. COPPI: ... e che questo, ha
detto lei pochi secondi fa, venne fatto nel tentativo di riavvicinarsi o di far
riavvicinare il Senatore Andreotti. Le risulta che dopo che il 1987, e quindi
dopo questo fatto, il Senatore Andreotti, si sia riavvicinato, come dice lei? O
avvicinato a Cosa Nostra? - MANNOIA F.: no, non ho saputo più niente. - AVV.
COPPI: le risulta che dopo il 1987, il Senatore Andreotti abbia aiutato qualche
appartenente di Cosa Nostra? - MANNOIA F.: no. - AVV. COPPI: le risulta che
dopo il 1987, piuttosto il Senatore Andreotti, abbia combattuto Cosa Nostra? -
MANNOIA F.: no, a me non mi risulta niente, perché non mi sono più interessato.
- AVV. COPPI: senta, ma allora perché... - PRESIDENTE: per favore un po' di
silenzio lì in fondo! Che disturbate. - AVV. COPPI: senta, ma allora perché lei
ha dichiarato, il 3 aprile del 1987, che dopo il 1987, Andreotti non ha più
favorito nessuno, anzi, ha cercato di combattere la criminalità? - MANNOIA F.:
sì. - AVV. COPPI: perché oggi non si ricorda nulla? - MANNOIA F.: no, perché è
vero, perché trovandomi nel carcere di Teramo, si commentava con Franco
Adelfio, e di qui tentativi dell'87, di dare un scrollata con quelle elezioni,
e fare avvicinare Andreotti, Franco Adelfio mi diceva "che quale
avvicinamento, avvicinamento" qua invece nessuno vuole sentire più parlare
di questi rapporti con l'ambiente di Cosa Nostra, quindi da quello si dedusse
il fatto che neanche l'Onorevole Andreotti voleva più sentirne parlare di
niente. Ma io non mi interessai più, né prima e né dopo a questa... -
PRESIDENTE: senta, mi scusi Avvocato Coppi, lei ha detto, "osservo però
che dopo il 1987, Andreotti non ha più favorito nessuno, ha cercato anzi - ha aggiunto
- ha cercato anzi di combattere la criminalità", questo come le risulta? -
MANNOIA F.: sì... - PRESIDENTE: perché lei lo ha detto. - MANNOIA F.: ne
parlavamo al carcere di Teramo, appunto che non solo che, a me non risultava,
diciamo, un avvicinamento, perché non mi sono più interessato, ma per quelle
che erano le cronache giornalisti, televisori e cose, c'era da... da capire che
l'Onorevole Andreotti, era inasprito nei confronti della criminalità. -
PRESIDENTE: benissimo. - MANNOIA F.: questo... - AVV. COPPI: senta, e dopo
l'87, Andreotti combatte la criminalità. Mi sa indicare, non voci, ma fatti
specifici, per fatti specifici, quali sarebbero i favori che il Senatore
Andreotti fra il 1981 e 1987 avrebbe fatto in favore di Cosa Nostra? Di quali
persone e su richiesta di chi? - MANNOIA F.: io, io non posso dire quali favori
ha fatto, io posso riconfermare quelle situazioni di cui io...>>;
IV) non era, in definitiva,
possibile fare conto su Andreotti, che si era nettamente schierato contro Cosa
Nostra e, dunque, non serviva conservare possibili collegamenti con lui,
peraltro già da tempo inaffidabili.
Per converso, non è stata,
significativamente, considerata dal capomafia la possibilità che la situazione
fosse semplicemente sfuggita di mano all’“amico” Andreotti e che gli sforzi pur
profusi lealmente dal medesimo non avessero sortito l’effetto desiderato per il
sopraggiungere delle impreviste circostanze tanto valorizzate dai PM, i quali
non si sono chiesti per quale motivo, in realtà, tale eventualità – che sarebbe
stata la più semplice per chi faceva affidamento sulla (in ipotesi,
sperimentata) “disponibilità” di Andreotti – fosse stata scartata e fosse stata
avviata la ritorsione.
Il vero è che i maturati
avvenimenti si sono innestati su una situazione che già ampiamente suggeriva
che la disponibilità di Andreotti, ancorché, in ipotesi, effettivamente
enunciata, fosse soltanto fittizia, come i più avveduti e diffidenti “uomini
d’onore” da tempo ritenevano: tralasciando le più volte richiamate indicazioni del
Marino Mannoia e quelle del Giuffrè, si possono ricordare le affermazioni di
Bernardo Brusca e di Leoluca Bagarella, dalle quali, volendo seguire la
prospettazione accusatoria, non si potrebbe prescindere. Ed a quest’ultimo
riguardo non si può trascurare che, pur omettendo di cogliere dalla notazione
l’atteggiamento soltanto fittizio dell’imputato, gli stessi PM appellanti
finiscono con l’osservare che “esiste una perfetta corrispondenza tra i
rilievi critici separatamente mossi a Riina da Bernardo Brusca e da Leoluca
Bagarella con riferimento al fatto che in
occasione dell’incontro con Andreotti, Riina si era fatto prendere in
giro e riempire la testa di chiacchere”.
Le ragioni, prospettate dagli
stessi PM, dell’ira furibonda del Riina si possono leggere a pag. 910 dei
motivi di gravame: <Non vi è dubbio che Riina si era assunto nei
confronti dell’organizzazione e di tutti gli uomini d’onore coinvolti nel
maxiprocesso, la responsabilità di gestire in prima persona il problema
dell’aggiustamento del processo. Ed è
certo che proprio Riina ed altri vertici di Cosa Nostra si preoccuparono
durante le fasi del processo di calmare gli animi degli uomini d’onore che
lamentavano il prolungamento dei termini di custodia cautelare a seguito
dell’emanazione di provvedimenti di legge al riguardo. Riina e gli altri capi
fecero sapere che occorreva pazientare perché l’annullamento finale della
sentenza in Cassazione avrebbe ripagato tutti dei sacrifici sopportati.>.
E l’assunto dei PM è ancora meglio chiarito a pag. 922 del gravame, laddove
viene considerato: <Ed ancora, se l’omicidio dell’on. Lima fu - come
hanno riferito vari collaboratori, tra cui proprio Giovanni Brusca - non solo
una vendetta nei confronti di Lima, ma anche una punizione per Andreotti per il
suo “tradimento”, dopo che per anni aveva costretto gli uomini d’onore a
sopportare una carcerazione preventiva prolungata da vari decreti legge sulla
promessa che alla fine tutto sarebbe stato ripagato e compensato
dall’annullamento della sentenza del maxi, come si può sostenere che due
omicidi furono motivati da una ridda di voci incontrollate, che sarebbe durata
– a dire del Tribunale – ben cinque
anni?>.
Dunque, con la - alla prova dei
fatti, fittizia - assicurazione di un impegno per l’“aggiustamento” del maxiprocesso,
l’imputato avrebbe tenuto a bada per svariati anni la organizzazione criminale,
i cui esponenti si erano rassegnati a pazientare ed a subire tranquilli una
lunga carcerazione preventiva: si tratterebbe di un vero e proprio capolavoro,
che, certo, non potrebbe sorprendere nel consumato uomo politico, avvezzo a
trattare con i vertici della diplomazia internazionale ed al quale certamente
non poteva tenere testa il Riina.
Ecco, dunque, quale è la
conclusione cui si dovrebbe pervenire seguendo fino in fondo la prospettazione
accusatoria: la ragione dell’ira del Riina risiedeva nella constatazione di
essere stato raggirato e che Andreotti, il quale con la sua solo apparente
disponibilità aveva indotto gli “uomini d’onore” a rimanere tranquilli, nulla
aveva fatto per “aggiustare” il maxiprocesso ed, anzi, aveva concretamente
operato per garantirne i positivi risultati nell’ambito della lotta alla mafia.
Andreotti si era rivelato non
già un amico, ma un nemico di Cosa Nostra, il suo impegno non era stato volto
ad agevolare il sodalizio mafioso ma ad avversarlo, i suoi amici Lima e Salvo
nessuna ulteriore utilità potevano arrecare alla organizzazione e potevano
essere soppressi per punirlo (e secondo alcune propalazioni – del Sinacori, del
Giuffrè, del La Barbera, in particolare -, si era pensato anche ad una diretta
ritorsione contro l’imputato o suoi familiari).
Da qualunque ottica si vogliano
guardare gli avvenimenti, rimane, dunque, confermato che l’imputato non ha
operato per condizionare, in favore dei mafiosi, l’esito del maxiprocesso, ma
si è, semmai, prodigato in senso opposto, contribuendo, in definitiva, al
conseguimento di un risultato che per Cosa Nostra e per il Riina è stato
talmente disastroso da determinare la furibonda, terroristica ritorsione del
capomafia, che ha finito con l’avviare il potente sodalizio verso un lento, ma
tangibile e graduale declino.
La logica conciliabilità con le
premesse accusatorie della conclusione è, in buona sostanza, riconosciuta dagli
stessi PM appellanti, i quali, come ricordato, hanno finito con l’ammettere che
l’imputato non ha posto in essere alcun intervento concreto per “pilotare” il
maxiprocesso, ma ha, a tutto volere concedere, continuato a tener buoni i
mafiosi con rassicurazioni, trasmesse tramite Ignazio Salvo: anche ad ammettere
che le incerte rassicurazioni comunicate da Ignazio Salvo non fossero frutto
della personale iniziativa di quest’ultimo e provenissero effettivamente
dall’imputato, appare più che evidente che la artificiosità delle stesse era
tanto più palese, quanto più incisivi erano i devastanti (per Cosa Nostra, si
intende) interventi legislativi volti a garantire l’utile definizione del
maxiprocesso.
Una lettura oggettiva degli
avvenimenti, dunque, autorizza a confermare la conclusione già esposta al
termine del precedente paragrafo: anche ad ammettere, senza concedere, che
l’incontro con il Riina sia avvenuto e che il relativo colloquio abbia
riguardato il maxiprocesso, i fatti anteriori e successivi costituiscono la
riprova che lo stesso non può assumersi ad indice di una autentica
disponibilità di Andreotti verso il sodalizio mafioso e, dunque, ad elemento
utile per convalidare la sussistenza della contestata condotta associativa,
essendo, semmai, stato l’atteggiamento dell’imputato strumentalmente teso a
guadagnare tempo, a tener buoni i mafiosi, ad evitare pericolose ritorsioni,
dirette, in particolare, contro i propri sodali, a danneggiare, in fin dei
conti, la associazione criminale.
*************************************
7) LE ELEZIONI REGIONALI DEL
GIUGNO 1991 ED I CASI BEVILACQUA E GIAMMARINARO.
Una riprova – l’ultima - della
persistente disponibilità di Andreotti nei confronti di Cosa Nostra si
trarrebbe, secondo la Accusa, dalla vicenda delle elezioni regionali siciliane,
svoltesi nel giugno del 1991, e, più in particolare, dalla travagliata
candidatura dell’esponente mafioso avv. Raffaele Bevilacqua, facente parte
della corrente andreottiana, e dall’appoggio personalmente prestato dallo
stesso imputato al candidato Giuseppe Giammarinaro (anche lui esponente della
corrente andreottiana e già legato ad Ignazio Salvo), a fianco al quale tenne
un comizio presso il palagranata di Trapani l’11 giugno 1991.
Occorre premettere che quanto
già illustrato e la oggettiva valenza della ricordata attività antimafia del
Governo guidato in quegli anni dall’imputato inducono ad escludere che il
medesimo persistesse nel coltivare autentici rapporti di amicizia con la
associazione mafiosa e con gli esponenti della stessa e costituisce una ragione
ulteriore che impone di interpretare i fatti verificatisi in quel frangente in
bonam partem, evitando facili accostamenti e conclusioni frettolose,
ancorché non sfornite di suggestione.
Non essendo stato fatto
allorché sono stati sinteticamente esposti i contenuti della appellata
sentenza, occorre riepilogare brevemente, per quanto rileva, la vicenda
dell’avv. Bevilacqua, ricordando quanto i primi giudici hanno rassegnato in
proposito.
Al riguardo, è stato ricordato
che l’on. Lima aveva tenuto comportamenti idonei ad agevolare la organizzazione
mafiosa in occasione delle elezioni regionali del 1991, essendosi attivato per
ottenere la candidatura nella lista della Democrazia Cristiana, per la
circoscrizione elettorale di Enna, dell’avv. Raffaele Bevilacqua, organicamente
inserito in Cosa Nostra come si poteva desumere dalle affidabili dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia Leonardo Messina, Paolo Severino ed Angelo
Siino, i cui contenuti sono stati riportati.
Rilevato che l’avv. Bevilacqua
nel 1990 era stato eletto Consigliere Provinciale di Enna nelle liste della
Democrazia Cristiana, il Tribunale si è soffermato sulle vicende che
precedettero la candidatura del medesimo per le elezioni regionali del 1991,
rassegnando, in primo luogo, quanto dichiarato nella udienza del 26 novembre
1996 dal teste Giuseppe Abbate, già (dal marzo 1983 al giugno 1991) segretario
provinciale della Democrazia Cristiana di Enna, nonché deputato regionale ed
assessore regionale, il quale aveva riferito di essersi rivolto, prima delle
elezioni regionali del 1991, al Prefetto di Enna, segnalandogli che aveva
ricevuto dalla segreteria nazionale del partito l’invito a vigilare su
possibili infiltrazioni delinquenziali e che correvano voci allarmanti
sull’avv. Bevilacqua, il quale intratteneva notorie frequentazioni con ambienti
mafiosi ed aspirava ad essere candidato. A seguito di tale segnalazione, il
Prefetto gli aveva mostrato un fascicolo, nel quale, a suo dire, erano indicate
“le accertate frequentazioni malavitose del Bevilacqua e del Miccichè con gli
ambienti della mafia della provincia”, ed aveva aggiunto “che avrebbe cercato
di avere elementi di certezza per trasferire il tutto alla sede competente che
era la sede di partito”. L’Abbate aveva chiesto al Prefetto di comunicare gli
elementi in questione alla Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana.
Il teste Abbate aveva aggiunto:
che l’on. D’Angelo, che era
stato nominato Presidente della commissione elettorale del partito, si era
dimesso da tale incarico e non aveva presentato all’approvazione del Comitato
provinciale di Enna della Democrazia Cristiana la lista per le elezioni
regionali, perchè si era rifiutato di inserirvi l’avv. Bevilacqua;
che nel Comitato provinciale si
era votato sui nominativi dei possibili candidati: tra essi, i primi quattro
(che avrebbero dovuto essere inseriti nella lista) erano risultati l’Abbate,
l’on. Salvatore Plumari, l’on. Antonino Rizzo ed il dott. Filippo Sammarco,
mentre il quinto ed il sesto posto erano stati, rispettivamente, conseguiti
dall’avv. Grippaldi e dall’avv. Bevilacqua, i quali, pertanto, non avrebbero
dovuto essere inclusi nella lista elettorale, che poteva comprendere soltanto
quattro candidati;
che, in seguito, l’on. Rizzo
aveva rinunziato a presentare la propria candidatura, cosicché era stato
necessario inserire nella lista, in sostituzione del medesimo, un altro
candidato: tale decisione era di competenza della Direzione Nazionale del
partito;
che l’Abbate aveva, quindi,
chiesto all’on. Sergio Mattarella un autorevole intervento in merito alla
questione delle frequentazioni mafiose dell’avv. Bevilacqua;
che in seguito il Prefetto di
Enna aveva riferito all’Abbate che “Sergio mi ha parlato, ora vediamo quello
che si può fare”;
che la Direzione Nazionale
della Democrazia Cristiana, tuttavia, aveva inserito nella lista dei candidati,
in sostituzione dell’on. Rizzo, l’avv. Bevilacqua;
che quest’ultimo militava nella
corrente andreottiana ed era sostenuto dal dott. Alerci, il quale rappresentava
le posizioni politiche dell’on. Lima nella provincia di Enna;
che nel novembre del 1990 si
era tenuto a Barrafranca un convegno con la partecipazione dei massimi
esponenti siciliani della corrente andreottiana, tra i quali l’on. Lima, che
aveva assicurato che l’avv. Bevilacqua sarebbe stato candidato nelle successive
elezioni regionali.
Il Tribunale ha ricordato,
quindi, che l’on. Sergio Mattarella, esaminato nella udienza dell’11 luglio
1996, aveva riferito:
che la candidatura dell’avv.
Bevilacqua era stata sostenuta con insistenza, all’interno della Direzione
Nazionale della Democrazia Cristiana, dall’on. Lima, mentre altri esponenti del
partito (come l’on. Abbate o l’on. Lo Giudice) avevano suggerito allo stesso
Mattarella di non includerlo nella lista ipotizzando che il medesimo “avesse
frequentazioni mafiose”;
che egli ed altri dirigenti del
partito si erano adoperati per evitare detta candidatura, ma non erano stati in
grado di addurre elementi concreti a sostegno delle loro preoccupazioni circa
le frequentazioni del Bevilacqua con ambienti mafiosi;
che gli esponenti andreottiani
che facevano parte della Direzione Nazionale del partito, spinti dall’on. Lima,
avevano insistito molto per la candidatura dell’avv. Bevilacqua ed avevano
ottenuto il risultato perseguito (delle dichiarazioni dell’on. Mattarella sono
stati testualmente riportati alcuni stralci).
Evidente era stato il sostegno
offerto dai massimi esponenti mafiosi della provincia di Enna all’avv.
Bevilacqua nel corso della campagna elettorale del 1991 per il rinnovo dell’Assemblea
Regionale Siciliana. Al riguardo i primi giudici hanno ricordato che il citato
teste Abbate aveva riferito che a Pietraperzia, il 14 giugno 1991, si era
tenuto il comizio di chiusura della campagna elettorale; nell’occasione l’avv.
Bevilacqua era sopraggiunto in compagnia di Liborio Miccichè e di Salvatore
Saitta, era salito sul palco ed aveva tenuto un discorso, nel corso del quale
aveva affermato che avrebbe conseguito un numero di voti maggiore di quello
dello stesso Abbate (che era il capolista); dopo il comizio erano state
danneggiate le autovetture di molti sostenitori dello stesso Abbate.
In merito a tali dichiarazioni,
il Tribunale ha precisato che i collaboratori di giustizia Leonardo Messina e
Paolo Severino avevano indicato nel Saitta il “rappresentante” provinciale di
Enna di Cosa Nostra e nel Miccichè il “consigliere” della stessa “provincia”
mafiosa ed il “rappresentante” della “famiglia” di Pietraperzia; il Messina,
inoltre, aveva aggiunto che l’avv. Bevilacqua, in occasione delle elezioni
regionali del 1991, aveva ricevuto «l'appoggio di tutta la provincia di Cosa
Nostra».
Da parte sua, il collaboratore
di giustizia Angelo Siino aveva riferito che, nel corso della campagna
elettorale, l’avv. Bevilacqua era stato sostenuto dall’on. Lima anche sul piano
economico: il Siino, infatti, aveva consegnato, prima della campagna
elettorale, su incarico dell’on. Lima, la somma di lire 100.000.000 (provento
di tangenti relative ad appalti pubblici della Provincia di Palermo) a Gaetano
Leonardo (“rappresentante” della “provincia” mafiosa di Enna) perché costui la
facesse pervenire all’avv. Bevilacqua.
In ordine al sostegno economico
offerto dalla corrente andreottiana all’avv. Bevilacqua, diverse erano state le
indicazioni fornite dal collaboratore Leonardo Messina, il quale aveva riferito
di avere appreso, in epoca successiva alle elezioni, dall’avv. Bevilacqua e,
già in precedenza, dal Miccichè, che il sen. Andreotti aveva “fatto avere” allo
stesso Bevilacqua un contributo di lire 300.000.000 per le spese elettorali. Lo
stesso Messina aveva aggiunto che, nella medesima occasione, l’avv. Bevilacqua
aveva comunicato a lui ed al Miccichè di essere in partenza per Roma, dove
avrebbe incontrato il sen. Andreotti per discutere di argomenti politici legati
alla sua mancata elezione.
La circostanza che, dopo le
elezioni regionali del 16 giugno 1991, l’imputato avesse incontrato l’avv.
Bevilacqua, trovava, secondo il Tribunale, univoco riscontro nel contenuto di
una conversazione telefonica intercettata sull’utenza telefonica della
I.C.E.L.C. s.r.l. Calcestruzzi, avvenuta il 4 luglio 1991 tra il citato Liborio
Miccichè ed un interlocutore presente presso una utenza di Caltanissetta,
intestata a Salvatore Cascio.
Dopo aver trascritto il
contenuto della conversazione, i primi giudici hanno evidenziato come nella
parte iniziale di essa il Miccichè ed il suo interlocutore avevano parlato di
un candidato, da loro appoggiato, che, pur ottenendo una valida affermazione
elettorale (quantificata in 19.000 voti di preferenza), non era stato eletto ed
aveva, pertanto, mantenuto la carica di consigliere provinciale; inoltre, il
Miccichè aveva precisato che il candidato in questione era direttamente in
contatto con l’on. Lima e con il sen. Andreotti, i quali gli avevano assicurato
che avrebbero fatto il possibile per garantire l’adempimento delle promesse da
lui fatte; il sen. Andreotti, in particolare, lo aveva convocato dopo le
elezioni e lo aveva invitato a non preoccuparsi.
Le acquisizioni processuali
consentivano di identificare il predetto candidato nell’avv. Bevilacqua, il
quale nel 1990 era stato eletto consigliere provinciale e nelle elezioni
regionali del 16 giugno 1991 era risultato il primo dei non eletti, riportando
18.916 voti di preferenza e venendo sostenuto apertamente dall’on. Lima e dal
Miccichè: ne derivava, secondo il Tribunale, che l’incontro dell’avv.
Bevilacqua con l’imputato era inequivocabilmente desumibile dalle affermazioni
fatte – in modo del tutto spontaneo e genuino - dal Miccichè nel corso della
conversazione telefonica del 4 luglio 1991.
Per contro, è stato osservato
che non erano emersi elementi di prova idonei a confermare specificamente la
corresponsione, da parte del sen. Andreotti, della somma di lire 300.000.000
all’avv. Bevilacqua.
Dopo essersi soffermati sulle
dichiarazioni del collaboratore Leonardo Messina concernenti un ulteriore
agevolazione prestata alla associazione mafiosa dall’on. Lima su richiesta
dell’avv. Bevilacqua, concretizzatasi in un intervento in favore della cooperativa
“La Pietrina”, cui erano interessati (come “soci palesi”, secondo il
collaboratore) il Miccichè e l’avv. Bevilacqua, e dopo aver rimarcato come la
comunanza di interessi economici tra il Bevilacqua ed il Miccichè era
confermata dalla circostanza (riferita dal teste Longi) che i medesimi avevano
acquistato insieme (unitamente alle rispettive mogli) alcuni beni immobili, il
Tribunale ha ritenuto marginali le imprecisioni del propalante riguardanti la
posizione formalmente rivestita dal Bevilacqua rispetto alla suddetta
cooperativa ed ha sottolineato come fosse significativa la circostanza che,
dopo le, in precedenza richiamate, conversazioni telefoniche avvenute nel
settembre 1991, il Miccichè avesse continuato a sostenere la corrente
andreottiana, tanto che egli, nel momento in cui era stato ucciso (il 4 aprile
1992, nella piazza principale di Pietraperzia), era intento a distribuire
volantini dell’on. Luigi Foti, appartenente al medesimo gruppo politico.
Secondo i primi giudici, se gli
elementi esaminati rivelavano con chiarezza la rilevanza e la continuità del
rapporto di fattiva collaborazione dell’on. Lima con Cosa Nostra, per contro
non potevano valere a dimostrare la responsabilità penale dell’imputato: il
Messina, infatti, pur affermando di avere appreso da altri “uomini d’onore” che
l’on. Lima fungeva da tramite tra Cosa Nostra ed il sen. Andreotti, non aveva
menzionato – se si prescindeva dall’interessamento relativo al maxiprocesso –
precisi dati di fatto idonei a supportare tale indicazione, mentre se si
consideravano i fatti concreti, il predetto non aveva fatto alcun riferimento
all’imputato in relazione alla vicenda agevolativa della cooperativa “La
Pietrina” e, del resto, neppure nelle conversazioni telefoniche intercettate il
3 ed il 6 settembre 1991, avvenute fra l’avv. Bevilacqua ed il Miccichè, si
riscontrava alcun accenno ad un eventuale coinvolgimento di Andreotti
nell’intervento che lo stesso avv. Bevilacqua si proponeva di richiedere al
Lima in relazione alle istanze rivoltegli dal suo interlocutore.
Del pari, ad avviso del
Tribunale, non apparivano sufficienti a dimostrare la responsabilità penale
dell’imputato le indicazioni dalle quali si desumeva che egli, dopo le elezioni
regionali del 1991, aveva incontrato a Roma l’avv. Bevilacqua e si era
impegnato per garantire l’adempimento delle promesse fatte da quest’ultimo nel
corso della campagna elettorale: non era, infatti, provato con certezza che il
comportamento dell’imputato fosse stato consapevolmente diretto ad agevolare
Cosa Nostra in quanto gli elementi acquisiti non consentivano di affermare in
modo incontrovertibile che il predetto fosse consapevole dei legami che univano
l’avv. Bevilacqua al sodalizio mafioso.
Con riferimento a Giuseppe
Giammarinaro, eletto deputato regionale nel 1991, il Tribunale ha ritenuto che
i rapporti intrattenuti con il medesimo dall’imputato fossero palesemente
inquadrabili in relazioni di carattere politico.
E’ stato espressamente
riconosciuto che per sostenere la candidatura del Giammarinaro si erano attivati
diversi esponenti mafiosi ed, al riguardo, sono state richiamate le
dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Angelo Siino (udienza del 18
dicembre 1997), dalle cui affermazioni si desumeva che il Giammarinaro
medesimo, il quale apparteneva alla corrente andreottiana ed aveva avuto una
lunga consuetudine con Ignazio Salvo, era stato appoggiato elettoralmente dallo
stesso Siino e dal capo del “mandamento” di Mazara del Vallo, Francesco
Messina.
A sua volta, il collaboratore
di giustizia Bartolomeo Addolorato aveva riferito (udienza del 25 novembre
1997) che in occasione delle elezioni regionali del 1991 si erano attivati per
procurare voti al Giammarinaro diversi esponenti mafiosi di Mazara del Vallo,
come Pasquale Messina, Nino Riserbato, Pino Burzotta, Rino Bocina, Vito
Gondola: in particolare, il Burzotta, nel corso di una conversazione con altre
persone, parlando del Giammarinaro aveva specificato che “questo è Cosa Nostra,
appartiene a noi altri”.
Sono state, altresì, ricordate
le dichiarazioni:
del collaboratore di giustizia
Gioacchino Pennino (udienza del 15 dicembre 1995), il quale aveva riferito di
avere conosciuto il Giammarinaro, specificando che quest’ultimo, allorché era
stato eletto deputato regionale, apparteneva alla corrente andreottiana ed
aggiungendo di avere appreso che il medesimo era ben visto negli ambienti che
gravitavano attorno ai cugini Salvo;
del collaboratore di giustizia
Giovanni Brusca (udienza del 30 luglio 1997), il quale aveva riferito di avere
sentito parlare del Giammarinaro da Ignazio Salvo e da altri “uomini d’onore”
della provincia di Trapani come il Sinacori, Matteo Messina Denaro ed Andrea
Manciaracina, precisando che il predetto, appartenente alla corrente
andreottiana, era un uomo politico vicino a Ignazio Salvo e disponibile nei
confronti di quest’ultimo e dei suoi amici.
Rilevato che la vicinanza del
Giammarinaro ai Salvo era nota al Presidente Piersanti Mattarella, all’on.
Sergio Mattarella ed all’on. Giuseppe Campione, il Tribunale ha, in
particolare, ricordato, che lo stesso on. Mattarella aveva riferito:
che il Giammarinaro non godeva
di una buona reputazione all’interno della D.C., a causa della sua vicinanza ai
Salvo e dei dubbi sorti in ordine alle sue frequentazioni ed ai suoi rapporti
di affari;
che il Giammarinaro apparteneva
inizialmente alla corrente dorotea (la quale faceva riferimento ai Salvo) e che
allorché essa, alla fine degli anni ’80, si era scissa, aveva aderito alla
corrente andreottiana, che in tale circostanza si era formata nella provincia
di Trapani;
che, pertanto, il Giammarinaro,
in occasione delle elezioni regionali del 1991, era stato candidato su
indicazione della corrente andreottiana;
che, provenendo il Giammarinaro
dall’ambiente vicino ai Salvo, l’on. Mattarella aveva rilevato la inopportunità
della inclusione del medesimo nella lista presentata per le elezioni regionali
e, tuttavia, “la convinzione di metterlo in lista era così forte nel suo gruppo
che vi fu incluso”;
che sempre l’on. Mattarella
aveva parlato della cattiva reputazione del Giammarinaro con il segretario
nazionale del partito in occasione della riunione della Direzione Nazionale
della D. C. nel corso della quale dovevano essere assunte le decisioni finali
sulle liste da presentare per le elezioni regionali del 1991, ovvero negli
incontri preliminari, ma non era stato in grado di addurre elementi concreti
che consentissero di bocciare la candidatura;
che, peraltro, egli non aveva
mai segnalato alcunché al sen. Andreotti, con il quale non aveva un abituale
dialogo sulle questioni concernenti la corrente di quest’ultimo.
Il Tribunale ha, ancora,
ricordato:
che l’11 giugno 1991 la
campagna elettorale del Giammarinaro era stata conclusa con una manifestazione
che si era svolta, presso il Palagranata di Trapani, alla presenza di circa
2.500 persone, alla quale avevano preso parte l’allora Presidente del Consiglio
sen. Andreotti e dell'on. Lima;
che il Giammarinaro era stato
eletto deputato regionale con 50.264 voti di preferenza su 109.261 voti di
lista;
che dall’esame del materiale
cartaceo e magnetico sequestrato al Giammarinaro in data 20 gennaio 1994 era
emerso che lo stesso era in possesso di cinque numeri telefonici (tre dei quali
intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) annotati sotto la voce
“Andreotti Giulio” e di alcuni numeri telefonici intestati a Luca Danese
(nipote dell’imputato);
che, in merito ai propri
rapporti con il Giammarinaro, l’imputato, nella udienza del 28 ottobre 1998,
aveva reso le seguenti dichiarazioni spontanee: <<Quanto a Giammarinaro
lo conobbi come candidato alle regionali in un comizio affollatissimo che tenni
a Trapani e mi colpì il gran numero di giovani che si stringevano attorno a
lui. Quando fu eletto scriveva spesso per segnalare casi umani di pubblici
dipendenti che dal nord chiedevano di essere trasferiti nella loro regione di
origine, un problema frequentissimo data la provenienza meridionale prevalente
nell’amministrazione dello Stato. Perché fosse stato candidato lui e non altro,
compreso il Consigliere uscente, non lo so ma è per lo meno ingenuo in questo
come in altri casi prendere per verità tipica il giudizio risentito di chi si
sia visto sconfiggere>>.
Tanto rassegnato, i primi
giudici hanno considerato che non era stata acquisita prova del fatto che i
rapporti tra l’imputato ed il Giammarinaro si fossero tradotti in un
consapevole contributo diretto al rafforzamento dell’associazione mafiosa: in
particolare, non era stato dimostrato che il sen. Andreotti avesse realizzato,
su richiesta del Giammarinaro, specifiche condotte suscettibili di
avvantaggiare Cosa Nostra ovvero che gli fossero state fatte pervenire
sollecitazioni di tale genere.
Inoltre, non vi era prova che
le iniziative ufficialmente adottate dal sen. Andreotti nell’esercizio dei
poteri pubblici afferenti alle cariche da lui ricoperte fossero state
indirizzate – per effetto del vincolo che lo univa, sul piano correntizio, ad
esponenti politici vicini all’organizzazione mafiosa – in senso favorevole al
sodalizio criminale.
---------------------------------------------
In sintesi, si può ricordare
che i PM appellanti contrappongono alle conclusioni del Tribunale, con
riferimento alle specifiche situazioni in discorso, che:
la candidatura dell’esponente
mafioso avv. Bevilacqua era stata imposta in sede di Direzione nazionale della
D.C. attraverso l’attivarsi di tutti gli esponenti andreottiani e, dunque, con
la certa - ancorché non evidenziata dai primi giudici - consapevolezza
dell’imputato “circa questo esempio concreto di patto di scambio in materia
elettorale tra la sua corrente in Sicilia e Cosa Nostra”;
secondo quanto riferito da
Leonardo Messina, il sen. Andreotti aveva “fatto avere” allo stesso Bevilacqua
un contributo di £. 300.000.000 per le spese elettorali, ed il medesimo
Bevilacqua aveva detto al collaboratore ed al capomafia Liborio Miccichè di
essere in partenza per Roma, dove avrebbe incontrato l’imputato per discutere
di argomenti politici legati alla sua mancata elezione;
eloquente era il contenuto
della comunicazione telefonica fra il Miccichè e il non meglio identificato
interlocutore intercettata il 4 luglio 1991;
mendace era stata dichiarazione
spontanea - non ricordata nella appellata sentenza - con la quale l’imputato,
nella udienza del 28 ottobre 1998, aveva testualmente affermato: <<Non si
offenderà spero l’avvocato Bevilacqua spero se dico che prima di questa
procedura giudiziaria io non sapevo nemmeno che esistesse>>;
doveva escludersi che potesse
essere ignota ad Andreotti la azione svolta da tutti gli esponenti della sua
corrente che facevano parte della Direzione Nazionale del partito per sostenere
la candidatura del Bevilacqua, azione che aveva determinato un aperto conflitto
contro altre importanti componenti della direzione del partito che accusavano
il predetto di rapporti con la mafia;
a proposito del Giammarinaro,
era stato contraddittoriamente riconosciuto dal Tribunale che per sostenerne la
candidatura si erano attivati diversi esponenti mafiosi;
doveva escludersi che “Andreotti
non sapeva”, posto che per l’elezione dello stesso Giammarinaro si erano
mobilitati “visibilmente tutti i più importanti esponenti mafiosi della
provincia di Trapani” e “la fama di Giammarinaro costituì oggetto di
interventi al livello della Direzione nazionale del Partito”;
il Siino aveva dichiarato che
in occasione delle elezioni regionali siciliane del giugno del 1991 l’on. Lima
gli aveva chiesto di attivarsi per sostenere i candidati della corrente
andreottiana; egli aveva chiesto il consenso a Giovanni Brusca che glielo aveva
negato, ma, in seguito il Lima ed Ignazio Salvo gli avevano comunicato che i
vertici di Cosa Nostra avevano dato la loro autorizzazione; egli ne aveva
chiesto conferma a Giovanni Brusca e si era reso conto che quest’ultimo aveva
mutato atteggiamento, in quanto non aveva più manifestato opposizione; egli si
era quindi attivato in varie province della Sicilia, svolgendo una intensa
campagna elettorale per gli uomini della corrente andreottiana ed aveva
verificato che anche gli “uomini d’onore” si erano mobilitati in tal senso: a
Trapani, per esempio, Francesco Messina, capo del “mandamento” di Mazara del
Vallo, gli aveva riferito di aver ricevuto la direttiva di sostenere il
candidato andreottiano Giuseppe Giammarinaro, uomo dei Salvo; ad Agrigento era
stato sostenuto Sciangula ed a Palermo Purpura (entrambi appartenenti alla
corrente andreottiana); i candidati andreottiani avevano ottenuto in quelle elezioni un grande
successo.
---------------------------------------------
La Corte osserva che quanto già
illustrato ed il ricordato contesto nel quale si sono svolti i fatti (che i PM
appellanti, tradendo ancora una volta la invocata necessità che di una
valutazione non “atomistica”, hanno del tutto obliterato sulla scorta del non
condivisibile assunto che le concrete ed inequivocabili prese di posizione
antimafia degli ultimi Governi guidati da Andreotti fossero “di mera facciata”)
inducono a condividere il convincimento del Tribunale, che non ha ravvisato nei
fatti che ruotano attorno alle elezioni regionali del 1991 alcun elemento di
prova della colpevolezza dell’imputato: i primi giudici hanno, semmai, in modo
opinabile, ravvisato senz’altro nell’atteggiamento del Lima, piuttosto teso a
non trascurare alcun possibile apporto che potesse garantire a sé ed alla sua
corrente un successo elettorale, una persistente e fattiva collaborazione con
Cosa Nostra, di cui altre, pregnanti indicazioni, sulle quali ci si è già
soffermati (basterebbe richiamare le dichiarazioni del Giuffrè), inducono
quantomeno a dubitare. La argomentazione, in definitiva, finisce con l’operare
– come spesso accade in valutazioni del genere – una impropria generalizzazione
prendendo spunto da specifiche relazioni del Lima con singoli personaggi
gravitanti nell’ambiente mafioso (quali il Siino ed il Bevilacqua).
Le contrarie, anche suggestive,
deduzioni con cui i PM appellanti hanno criticato le conclusioni del Tribunale
appaiono, invero, viziate da una visione unilaterale e parziale (“atomistica”,
potrebbe dirsi mutuando un termine caro agli appellanti) delle risultanze
processuali e da alcune forzature che si incentrano, in particolare, proprio
sul consapevole coinvolgimento dell’imputato nelle vicende in esame, delle
quali, alla stregua di quanto autorizzano a pensare i concreti elementi
acquisiti, è stato regista, semmai, il Lima (la cui sorte era già da tempo
segnata a causa del suo disimpegno nei confronti di Cosa Nostra – egli, per
ricordare la espressione del Provenzano riferita dal Giuffrè, “babbiava” -): ed
invero, è costui che ha fatto avere, tramite il Siino, il contributo elettorale
al Bevilacqua; è a lui che il Micciché ha fatto riferimento nella conversazione
intercettata il 4 luglio 1991; è principalmente a lui che l’on. Mattarella ha
fatto riferimento allorché ha parlato delle pressioni perché il Bevilacqua
venisse inserito nella lista dei candidati; è ancora il Lima ad aver chiesto al
Siino di attivarsi per i candidati andreottiani in vista delle elezioni
regionali del giugno del 1991.
Si è già espresso il
convincimento - fondato su precisi dati acquisiti e confermato, in definitiva,
proprio dalla vicende in questione - secondo cui l’appoggio elettorale degli
“uomini d’onore”, peraltro non particolarmente incisivo sui risultati
complessivi (se se ne volesse una riprova, si potrebbe citare proprio il caso
del Bevilacqua, il quale, malgrado il pieno sostegno di tutta la mafia
dell’ennese, non venne eletto), fosse legato più ai rapporti intrattenuti, a
livello locale, con il singolo candidato che ad orientamenti e considerazioni
di carattere generale, riguardanti la azione politica riferibile al leader
nazionale della corrente andreottiana, azione politica che era, a quell’epoca,
tanto palesemente contraria a Cosa Nostra da provocare una comprensibile
irritazione fra gli affiliati (si rammenti, tra l’altro, che era recente - 1
marzo 1991 - la emanazione del discusso, più volte citato, DL n. 60/1991).
Dunque, è del tutto logico -
oltre che, si ribadisce, corrispondente agli elementi di fatto acquisiti -,
individuare principalmente nel Lima, ovviamente nell’ambito della corrente
andreottiana, il soggetto al quale attribuire la impostazione della campagna
elettorale regionale, le alleanze funzionali alla stessa, i rapporti con i vari
candidati, la loro scelta e la difesa della stessa nell’ambito degli organismi
del partito preposti alla deliberazione delle liste.
Può, inoltre, affermarsi con
ragionevole certezza che gli eventuali collegamenti elettorali con ambienti
mafiosi dipendessero, oltre che dalla più generale sollecitazione fatta dal
Lima al Siino, dalle relazioni del singolo candidato, laddove non è possibile
cogliere nelle risultanze processuali un generalizzato appoggio di Cosa Nostra
ai candidati andreottiani.
Al riguardo si può citare
proprio la scaturigine dell’impegno profuso nella campagna elettorale dal
Siino.
Costui, come ricordato dal
Tribunale, ha riferito, invero, che in un primo momento egli desistette dal
soddisfare la sollecitazione ad attivarsi per la campagna elettorale rivoltagli
dal Lima – con il quale intratteneva personali rapporti legati, in particolare,
alla ripartizione degli appalti ed alla riscossione delle tangenti –, avendo
ricevuto un espresso ed inequivocabile divieto dal suo principale riferimento
in Cosa Nostra, Giovanni Brusca; allorché, in seguito, era con quest’ultimo
tornato alla carica, dopo aver appreso dal Lima e da Ignazio Salvo che non vi
erano ostacoli, non si imbattè affatto in una espressa adesione, ma, semmai, in
un atteggiamento inerte, che il propalante interpretò come un via libera
(<<PM: Ho capito, Lima le chiede di aiutarlo in che cosa? - SIINO A.: Di
aiutarlo politicamente. - PM: Appunto. E che cosa fa lei? - SIINO A.: Oltre che
mi ha chiesto altre cose che però penso che non è il momento di parlarne. - PM:
Va bene. - SIINO A.: Praticamente mi
dice:-"Aiutami per questa tornata
elettorale. - PM: Cioè le regionali del 1991. - SIINO A.: Esattamente.
Immediatamente io vado da Giovanni Brusca e ... - PM: Scusi un attimo, va da
Giovanni Brusca col quale aveva già
fatto quel discorso? - SIINO A.: Quale? Quello della ... sì, sì, avevamo già
fatto questo discorso. - PM: Va da
Giovanni Brusca e che succede? - SIINO A.: Vado da Giovanni Brusca, nel momento
che Giovanni Brusca apprende da me questa desiderata di Lima, mi disse:-"Stai
attento a quello che fai, perchè ti rompo tutte e due le gambe. E perchè non
devi fare niente, assolutamente, non ti devi occupare di questo". Io ci
dico:-"Giovanni, ma io neanche a livello personale mi posso occupare di
questa cosa"? "No, perchè tu ormai sei etichettato. Quando tu ti
presenti da una persona, sanno chi sei o chi non sei. Per cui evidentemente,
nel minuto che tu vai a dare aiuto a questa persona, ciò significa che siamo noi che ti aiutiamo". Questa è
la situazione. - PM: E cosa succede? - SIINO A.: E io mi sono bloccato finchè
sono stato richiamato tempo dopo da Lima, sempre alla presenza di Ignazio
Salvo, mi disse che aveva avuto l'autorizzazione, cioè praticamente erano stati
autorizzati a fare votare DC da parte della mafia, cioè la mafia votava DC, era
stato autorizzato il mio interessamento. Cioè il fatto che io dovevo fare
questa cosa, c'era il placet dei mafiosi. Signor Presidente, debbo dire che io
avevo un notevole ... potevo fare un notevole apporto di voti gestendo gli
appalto minuti ... - PM: Aspetti un attimo, che ora diciamo quale è il suo
apporto. E lei che fa? Ricevuta questa comunicazione da parte di Lima e
Ignazio Salvo, si attiva subito oppure
no? - SIINO A.: No, no, ci dico immediatamente:-"Ma mi deve scusare, Don Ignazio, ma a me questo non mi
basta, quello che mi sta dicendo lei. Io mi rivolgo a chi sa lei, e
praticamente se mi autorizzano, va bene". Infatti parlo con Giovanni
Brusca e ci dico:-"Guarda che mi hanno detto questa situazione".
Diciamo che Giovanni Brusca fino a un certo tempo, fino al 1991 proprio, non
sapeva del rapporto che avevo io, non sapeva che il mio era un rapporto
privilegiato, con chi lo avevo, a chi portavo i soldi degli appalti, non lo
sapeva. Cominciò a capirlo proprio nel 1991, quando io gli dissi che avevo di
questo tipo di rapporti per ragioni giudiziarie. Praticamente Giovanni Brusca
rimase agnostico, sornione, non mi disse nè sì nè no. Però io capii che, non
essendoci più quella reazione violenta che aveva avuto nel primo caso, era chi
tace acconsente. Non mi disse:-"Vai", ma non mi disse:-"Non
vai". - PM: Quindi mi scusi, c'è una differenza di comportamento tra ... - SIINO A.: Tra la
prima volta e la seconda volta. - PM: E lei seppe perchè c'era stata questa
diversità di comportamento da parte
della stessa ... - SIINO A.: Mi scusi, non la sento. - PM: Lei capì, seppe
perchè Giovanni Brusca in un primo
momento si era comportato nel modo che ha descritto, e in un secondo
momento invece... - SIINO A.: Chiaramente non c'era stato nessun aggancio prima
di questa cosa, cioè non avevano avuto ancora la possibilità di sentirsi. Poi
io penso, penso io stavolta ... - PM: Di sentirsi con chi, scusi? - SIINO A.:
Sia con Lima e sia con Salvo. - PM: Poi? - SIINO A.: Penso io che si siano
visti, perchè per dirmi loro, e lei lo sa, Ignazio Salvo non era personaggio di
poco tempo, era persona serissima, per cui evidentemente, se diceva una cosa,
così era. Io addirittura ho fatto proprio uno sgarbo a Salvo quando ho detto
che non mi bastava. Però avevo i miei buoni motivi, vista la reazione violenta
di Giovanni Brusca:-"Ti rompo tutte e due le gambe". Allora io sono
andato di nuovo da Giovanni Brusca e
Giovanni Brusca è stato agnostico, non
mi ha detto niente. Comunque io mi sono sentito autorizzato.>>).
Deve, allora, concludersi, che
i vertici mafiosi, con ogni probabilità politicamente disorientati anche dal
fallimento della strategia del 1987, si siano, alla fine, determinati
semplicemente e senza particolare entusiasmo a tollerare che, aderendo alle
sollecitazioni del Lima, si appoggiassero alcuni candidati della corrente
andreottiana.
A conferma dell’espresso
convincimento si possono richiamare le dichiarazioni del collaboratore Antonino
Giuffrè, il quale, come già più volte ricordato, ha precisato che già da tempo
nell’ambito di Cosa Nostra non si faceva alcun particolare affidamento sul
Lima, il quale aveva palesato il suo “disimpegno”. Lo stesso Giuffrè, inoltre,
con riferimento specifico alle elezioni regionali del giugno 1991, ha parlato
di una situazione piuttosto confusa e del favore nuovamente accordato – se il
dichiarante non ricordava male - da Cosa Nostra alla D.C. (peraltro,
tradizionalmente preferita dagli elettori siciliani, che era difficile
distogliere dalle consuete abitudini), favore che era stato caldeggiato dal Provenzano,
il quale non aveva condiviso la scelta del Riina del 1987: sempre se il
dichiarante non ricordava male, anche in questa tornata elettorale la D.C.
aveva perduto qualche suffragio, cosicché egli stesso ha avvertito che la
situazione era piuttosto confusa (cfr. le seguenti, testuali dichiarazioni rese
dal predetto ai magistrati inquirenti il 7 novembre 2002: <PM: Allora
alle 19.15 riprendiamo l’interrogatorio dopo una pausa e riprendendo
l’interrogatorio la domanda che le viene posta è la seguente: lei ha parlato di
un cambiamento di… cambiamento nella scelta del referente politico nelle
elezioni dell’87 dalla Democrazia Cristiana o dai partiti comunque della
coalizione al Partito Socialista. La domanda è: le successive Elezioni
Regionali del ‘91, che schieramento hanno visto da parte di Cosa Nostra sotto
il profilo politico? - GIUFFRE’: Se vado a ricordare bene, c’è un pochino una
situazione di alti e bassi cioé in una circostanza prevale la teoria di Riina… - PM: Di…? - GIUFFRE’:
Riina; Riina, siamo nell’87,
successivamente come ho detto, il Provenzano non era tanto
d’accordo su questa, su questo cambiamento dell’87 dalla Democrazia Cristiana a
passare, a dare i voti nostri al Partito Socialista. E, come ho detto, se in
questa fase, era una… un dire del Provenzano in modo ristretto e a
denti stretti, dopo il risultato politico diciamo che, dato che i fatti gli
hanno dato ragione, cioè ne parlava con altri uomini, si allargava come si
suole dire, nel parlare e se ricordo bene nelle elezioni, perché se ricordo
bene, perché giustamente sono dei fatti meno eclatanti, meno importanti da un
punto di vista, anche che di ricordo, di ricordo mentale cioè, prevale la tesi
diciamo un pochino nostra e del Provenzano; nel ritornare diciamo
a dare il voto alla Democrazia Cristiana e se vado bene con il ricordo, il
discorso diciamo dovrebbe essere questo e diciamo che siamo… c’è un altro fatto
importante, che in modo particolare nei paesi interni, molte persone per
tradizione sono abituate a votare Croce, cioè Scudo Crociato. Già questo
cambiamento di per sé stesso, specialmente nelle persone di una certa età, di
una certa cultura, cioè c’è un handicap tra stu cambiamento di cose e questi
segnali diciamo, sono stati… è stato anche un punto a favore al Provenzano diciamo e che… non
solo, anche questo, questi cambiamenti diciamo così, sono un sintomo di debolezza
perché giustamente c’è le idee un pochino offuscate, poco chiare perché
giustamente non si hanno dei punti ben precisi (inc.) un pochino prevale un
discorso e poi quello normale si ritorna allo stesso… alla Democrazia Cristiana
e appositamente se ben ricordo, diciamo che noi nell’estate, giugno, maggio del
‘91, torniamo diciamo sui nostri passi e appoggiamo la Democrazia Cristiana
nelle elezioni delle Regionali appositamente. Perché se vado ancora a ricordare
mi pare che poi anche in questa circostanza cioè come voto, come suffragio
della Democrazia Cristiana perde qualche punto diciamo nei confronti delle
elezioni precedenti. Questo è un pochino di confusione abbastanza…>).
Degna di essere richiamata è
anche la, già riportata, indicazione del collaboratore Pennino, secondo la
quale soltanto in occasione delle elezioni politiche del 1987 era pervenuta dai
vertici mafiosi una indicazione di voto vincolante che coinvolgeva la intera
organizzazione, posto che, in seguito, si ritornò alla libertà di accordare la
preferenza a candidati che, beninteso, non appartenessero ai partiti politici
che Cosa Nostra avvertiva come tradizionali avversari (<<Successivamente,
invece, questo stato di cose non si realizzò più e ritornammo all'antica. Cioè
di potere votare purché non si votasse per quegli ambienti che... erano
politici per quei partiti che erano contro, ufficialmente e di fatto contro
"Cosa Nostra".>>).
Nel descritto, fluido contesto
non deve perdersi di vista anche la determinante incidenza delle relazioni che
collegavano i singoli candidati con i mafiosi: così, nei casi particolari in
esame, il Bevilacqua era addirittura inserito organicamente in Cosa Nostra,
mentre, a conferma della essenzialità del tessuto delle relazioni personali del candidato con i mafiosi che lo
sostenevano, si potrebbe citare la eloquente frase del Burzotta, riportata dal
collaboratore Addolorato (il Giammarinaro “è Cosa Nostra, appartiene a noi
altri”).
La contraria interpretazione
che delle vicende delle elezioni regionali del 1991 prospettano i PM appellanti
pecca, dunque, in buona sostanza, proprio dei vizi che vengono rimproverati
alla impugnata sentenza: sono, in realtà, i PM che schematizzano gli
avvenimenti senza penetrarne il reale e più complesso significato, operando valutazioni
fondate su una solo parziale ed unilaterale lettura delle risultanze probatorie
dopo aver selezionato fra esse soltanto quelle utili a confortare l’assunto
accusatorio e dopo avere trascurato, per esempio, che l’appoggio del Siino e di
singoli gruppi mafiosi ad alcuni candidati andreottiani era stato semplicemente
tollerato dai vertici di Cosa Nostra, alla stregua, quasi, di una scelta
inerziale, suggerita anche dalla constatazione sul campo della niente affatto
decisiva capacità di incidere significativamente sui risultati elettorali.
Del pari, gli appellanti
trascurano, ancora, che la mera tolleranza manifestata dal Brusca al Siino o
l’appoggio di singoli gruppi mafiosi ai “loro” candidati andreottiani non aveva
alcuna precisa connessione con la inequivoca politica antimafia di cui era
protagonista il Governo guidato dall’imputato, in merito al cui comportamento
davvero non si comprende come potesse ancora parlarsi di un semplice
atteggiamento “di facciata”.
Il quadro delineato, in ogni
caso, ragionevolmente esclude un consapevole coinvolgimento dell’imputato in
azioni volte, in qualche modo, ad agevolare l’appoggio elettorale, tollerato
dai vertici di Cosa Nostra, prestato da singoli gruppi mafiosi a singoli
candidati appartenenti alla corrente del medesimo; men che meno detta
tolleranza, accordata stentatamente e senza alcun entusiasmo, e detto appoggio
possono essere stati propiziati da favori elargiti da Andreotti a Cosa Nostra o
da promesse da lui fatte (non si ripete ancora una volta che la azione politica
dell’imputato a quell’epoca aveva assunto connotati palesemente ed
inequivocabilmente antimafia), potendosi, semmai, ipotizzare un tentativo dei
vertici di Cosa Nostra di ingraziarsi il potente uomo politico dopo il
disorientamento creato dal fallimento della strategia del 1987 e dalla
constatazione di possedere una forza di condizionamento elettorale di
imbarazzante modestia (specie se raffrontata alla suggestione indotta dai
luoghi comuni, frutto delle non sufficientemente rigorose elaborazioni di
analisti che dànno pressoché come scontato che il consenso elettorale in
Sicilia, al pari di quanto accade in parecchie regioni meridionali, sia
largamente controllato dalla criminalità organizzata).
In tal senso deve, in
definitiva, condividersi il rilievo del Tribunale secondo cui il sostegno
elettorale offerto da Cosa Nostra ad alcuni candidati della corrente
andreottiana in Sicilia poteva prescindere dalla adozione, ad opera
dell’imputato, di specifici provvedimenti favorevoli all’illecito sodalizio.
Tanto premesso in termini
generali, che potrebbero già ritenersi esaustivi in relazione all’accertamento,
qui demandato, della responsabilità dell’imputato, occorre verificare, alla
stregua delle controdeduzioni dei PM appellanti, lo specifico coinvolgimento di
Andreotti nelle due vicende in considerazione, che vedono protagonisti, da un
lato, il Bevilacqua e, dall’altro, il Giammarinaro.
Procedendo per gradi, si può,
al riguardo, osservare quanto segue.
La certezza che l’imputato
fosse al corrente dell’appoggio dato dagli esponenti della sua corrente alla
candidatura del mafioso avv. Bevilacqua e delle resistenze palesate da altri
componenti della Direzione Nazionale della D.C. è frutto di una semplice
congettura degli appellanti PM.
Per contro, dalle indicazioni
fornite dall’on. Mattarella si desumono elementi di valutazione che, a tutto
concedere, non convalidano l’assunto. Il teste, infatti:
ha indicato essenzialmente nel
Lima il sostenitore, in sede di Direzione Nazionale della D.C., della candidatura
del Bevilacqua, accennando anche ad altri esponenti andreottiani ma senza in
alcun modo menzionare, al riguardo, l’imputato (<<P.M.: Quindi chi erano
questi che insistevano? - MATTARELLA S.: Lima soprattutto e gli altri della
direzione, erano in direzione Lima, Fardella [forse, più propriamente,
Sbardella, secondo la nota dell’estensore della sentenza], Baruffi, non so se
ancora Evangelisti, comunque era Lima essenzialmente che era... - P.M.: Tutti
andreottiani quindi? - MATTARELLA S.: Si. ma quello che... voglio dire che
interveniva, che conduceva a queste posizioni era l'onorevole Lima.>>);
ha escluso di aver mai parlato
con Andreotti della faccenda, aggiungendo che quest’ultimo, all’epoca
Presidente del Consiglio, non usava frequentare particolarmente le riunioni
della Direzione Nazionale del partito e che la rappresentanza della corrente
andreottiana veniva esercitata da altri (<<AV.BONGIORNO: Dottoressa
Giulia Bongiorno. Onorevole, per quanto riguarda l'avvocato Bevilacqua,
rispondendo alle domande del PM, lei ha detto che si dubitava che avesse una
cattiva reputazione, cattive frequentazioni, ora, io voglio sapere questo,
forse ha già risposto ma voglio un chiarimento e una precisazione, se era a
conoscenza di qualche cosa, di un fatto
specifico, di una prova di questi
rapporti fra Bevilacqua e ambienti mafiosi? - MATTARELLA S.: No, io non sapevo
neppure chi fosse, come ho detto, me ne hanno parlato, non ricordo se entrambi,
o uno dei due, l'onorevole Lo Giudice che è di Enna, e l'onorevole Abbate che è
di Enna. Su Bevilacqua come su altri, come ho già detto, chiedemmo informazioni
ma non arrivarono indicazioni significative. - AVV.BONGIORNO: D'accordo, quindi
non c'erano indicazioni specifiche, però io voglio sapere, lei ha parlato
direttamente con il senatore Andreotti, quanto meno di questa generica, cattiva
reputazione del senatore Bevilacqua? Dell'avvocato Bevilacqua? - MATTARELLA S.:
No. - AV.BONGIORNO: Cioè non sconsigliò al senatore Andreotti di inserirlo in
queste liste? - MATTARELLA S.: No. - AV.BONGIORNO: Ma a lei le risulta che il
senatore Andreotti, quanto meno conoscesse questo avvocato Bevilacqua e fosse a
conoscenza di questi fatti? - MATTARELLA S.: Questo non lo so, anche perchè, in
quel momento, il senatore Andreotti era presidente del consiglio, siamo nel
'91, e partecipava alle direzioni come presidente del consiglio, avente
diritto, ma non sempre veniva e comunque la rappresentanza della corrente
andreottiana (parola non chiara) la esercitavano gli altri, (parole non chiare).
- AVV.BONGIORNO: Si, ma dico, il fatto non era particolarmente rilevante? -
MATTARELLA S.: Non so se ci fosse lui quando... - AVV.BONGIORNO: Cioè, intendo
dire un fatto di questo genere, cioè la
possibilità che una persona da inserire
in lista avesse rapporti con mafiosi lei non lo riteneva un fatto così
rilevante da essere rappresentato direttamente al senatore Andreotti? - MATTARELLA S.: Avvocato...
scusi, Presidente, il.. arrivano frequentemente su candidati.. arrivavano,
quando erano liste plurinominali, naturalmente, e quindi con numerosi
candidati, erano frequentemente indicazioni di questo genere e ogni volta,
quando le ricevevo io, ne parlavo con il segretario del partito e se ne
parlava anche nell'ambito degli incontri informali che si
fanno prima delle direzioni, naturalmente là dove esistessero riscontri
significativi o da informazioni assunte anche... anche presso istituzioni o da
atti formali poi si era in condizione di dar
corpo o meno a queste indicazioni,
ma il (parola non chiara) di queste cose era sempre il segretario del
partito, anche perchè quello con cui
avevo dialogo, non avendone con altri.>>);
ha fatto, peraltro, presente –
malgrado quanto riferito dall’Abbate e sopra succintamente ricordato - che non
erano emerse evidenze della presunta vicinanza alla mafia che consentissero di
opporsi alla candidatura del Bevilacqua, accennando, altresì, al fatto che le
insistenze degli andreottiani erano legate, in qualche modo, alla
rivendicazione di una più equa composizione della lista, in quanto gli altri
candidati appartenevano tutti alla sinistra del partito (<<PM: Ecco, sa
se in relazione alla candidatura di questo personaggio si svolse... vi fu un
contrasto all'interno della direzionale nazionale della D.C. e se è si per
quale motivo? - MATTARELLA S.: Si, questo lo ricordo bene, venne indicato
sdal'aria limiana, dalla corrente
andreottiana in Sicilia. Io ho avuto... non ricordo se dall'onorevole
Abbate che era allora... (parola non chiara) nel '91, era il nuovo segretario
provinciale della D.C. non era deputato, o dall'onorevole Lo Giudice o da
entrambi, tutti e due di Enna, un suggerimento di non includere in lista questa
persona perchè non aveva una buona reputazione e si ipotizzavano
frequentazioni non... che si era meglio
che non si avessero da parte di esponenti di partito. - PM: Ecco, fuori dagli
eufemismi può dire che tipo di frequentazioni? - MATTARELLA S.: Si. Dubitavano
che avesse frequentazioni mafiose e quindi, comunque avendo una cattiva
reputazione che non fosse il caso di non includere i lista. Nell'ambito della
direzione del partito nazionale, che poi decideva la lista sulle proposte che venivano dalla
provincie e dalla regione, non soltanto io, alcuni cercammo di evitare queta candidatura
ma non vi erano motivi anche su informazioni assunte che dessero elementi di...
anche di qualche probabilità, di qualche attendibilità concreta di queste... e
quindi non vi erano argomenti per non includerlo in lista. Allora il
confronto fu soltanto di equilibrio
dalle correnti per quanto riguarda la inclusione di... - PM: Ma voi esternaste
queste preoccupazioni circa le frequentazioni in quella sede, diciamo, con
ambientimafiosi? - MATTARELLA S.: Si, ma non vi erano elementi. Su tutti i candidati furono assunte delle informazioni
ma su questo non vi erano elementi... - PM: Comunque se ne discusse di queste
frequentazioni? - MATTARELLA S.: Non ricordo se formalmente in direzione o
informalmente come si fa sempre in questi casi, prima di farlo, col
segretario... ma questi dubbi furono esternati. La vicenda fu ricondotta
soltanto al problema del confronto fra le correnti circa i candidati da
esprimere che erano lì 4, 4, si. Gli esponenti
andreottiani in direzione,
condividevano le cose di Lima, essendo siciliani, essendo in direzione, insistettero molto per questa
candidatura, anche con l'argomento per gli altri 4 che si volevano mettere in
lista, riempiendola così, escludendo il Bevilacqua, fossero tutti riconducibili
alla sinistra del partito, sinistra che in Sicilia era divisa in correnti
diverse che fra loro erano anche in conflitto, così come era Enna, appunto,
però erano tutti in sede nazionale riconducibili alla sinistra e arrivarono
anche a dire che rinunziavano non so se a una o a due candidature in altre
provincia pur di avere questa, erano convinti che sarebbe stato eletto e
ottennero questa candidatura.>>).
In buona sostanza, le
rassegnate indicazioni con consentono di ritenere provato che l’imputato,
all’epoca Presidente del Consiglio in carica, fosse a conoscenza della appartenenza
a Cosa Nostra del Bevilacqua e neppure che fosse al corrente che il medesimo
fosse candidato alle elezioni regionali siciliane del 1991 e che la sua
candidatura fosse osteggiata in sede di Direzione Nazionale del partito.
Del tutto incredibile, in
termini astratti, deve ritenersi la circostanza, riferita dal collaboratore
Messina per averla appresa dallo stesso Bevilacqua, che l’imputato avesse fatto
avere a quest’ultimo un contributo di lire 300.000.000 per le spese elettorali:
ed invero, a parte che la eventualità che Andreotti si occupasse personalmente
di tali incombenze deve ritenersi inverosimile, le ricordate indicazioni del
Siino, assai più pregnanti perché frutto di cognizioni dirette, smentiscono la
circostanza sia dal punto di vista dell’ammontare della somma (il collaboratore
ha parlato di lire 100.000.000), sia dal punto di vista della provenienza della
stessa (il collaboratore ha, al riguardo, indicato il Lima e le tangenti
destinate al medesimo, come, del resto, appare del tutto logico trattandosi di
un contesto soltanto locale).
Il rilievo autorizza a
sospettare che il Bevilacqua, spinto dalla esigenza di accrescere il suo
prestigio presso i suoi sodali mafiosi, abbia semplicemente millantato suoi
rapporti diretti con il prestigioso uomo politico, capo della corrente di
appartenenza.
Non a caso le notizie circa un
presunto viaggio a Roma ed un incontro con Andreotti all’indomani del negativo
esito delle elezioni provengono proprio dal Bevilacqua, posto che sia il
collaboratore Messina, sia il Micciché nel corso della conversazione
intercettata il 4 luglio 1991, ripetono informazioni loro pervenute dallo
stesso Bevilacqua e non già autonome e verificate cognizioni.
Il seguente aneddoto, riferito
dal Siino, può, in qualche modo, dare un’idea della personalità del Bevilacqua
e suggerire le ragioni della possibile esigenza, avvertita dal medesimo, di
darsi importanza con gli “uomini d’onore”: <<PM: E poi lo ha conosciuto
personalmente questo Avvocato
Bevilacqua? - SIINO A.: Sì, l'ho conosciuto a Termini Imerese al carcere
di Termini Imerese. - PM: Quindi anche
lui era arrestato? - SIINO A.: Sì, anche lui fu arrestato e praticamente
lui sapeva chi ero io, gliene avevano
parlato ad Enna chiaramente, parlavamo anche perchè ci parlavo bene, non
c'erano problemi, si lamentò di Totò ... aspetti, di Villabate, come si chiama?
... Toto' Montalto, che lo inquietava, cioè lo sfotteva amabilmente, cioè mi
diceva:-"Mi dà pizzicotti", stavano nella stessa cella, "Mi fa
delle stizzoserie. Praticamente dicci che la finisce". Io, trovandomi
all'aria in compagnia di Toto' Montalto e di Raffaele Bevilacqua, ci dissi ...
però ero in grande imbarazzo, perchè non sapevo come presentare Raffaele
Bevilacqua, perchè il Montalto sapeva che io non ero uomo d'onore, Raffaele
Bevilacqua lo sapeva per cui non sapevo come dirimere la questione. Allora me
ne uscii con un escamotage dicendo: - “Zio Totò, lo conosci l'Avvocato
Bevilacqua? L'Avvocato Bevilacqua mi disse che è una delle persone più
importanti di Enna”. Essendo che l'Avvocato Bevilacqua è di bassa statura, è
proprio un metro e sessanta sì e no, il Montalto se ne uscì dopo con me e mi
disse: - “Ma queste sono le persone importanti della provincia di Enna”? In un
senso sfottente, come a dire non mi sembra per niente importante.>>.
Se è proponibile, dunque, la
concreta possibilità che il Bevilacqua abbia millantato con i suoi
(culturalmente più modesti) sodali un rapporto personale con Andreotti,
diviene, per converso, impossibile considerare senz’altro mendace la
affermazione, richiamata dai PM appellanti, con cui l’imputato ha recisamente
negato di conoscere il predetto, cosicché neppure tale elemento può assumersi a
conforto della tesi accusatoria.
In definitiva, in tutta la
vicenda Bevilacqua non è possibile ravvisare un comprovato coinvolgimento di
Andreotti, cosicché la stessa può essere serenamente accantonata.
----------------------------------------------
Provata e, come si è visto,
ammessa è, al contrario, la conoscenza dell’imputato con il Giammarinaro.
Dalle indicazioni del Siino e
dell’Addolorato si desume che alcuni esponenti mafiosi – in particolare, di
Mazara del Vallo – ebbero a sostenere la campagna elettorale del Giammarinaro,
il quale risulta essere stato arrestato con la imputazione di associazione
mafiosa: non consta, peraltro, l’esito del procedimento a carico del medesimo,
il quale, secondo quanto enunciato in sede di discussione dalla Difesa, sarebbe
stato assolto. In tale quadro è degno di nota come nessun chiarimento risulta
richiesto al collaboratore Vincenzo Sinacori, che a quell’epoca era esponente
di spicco proprio della cosca mazarese.
In ogni caso, attenendosi a
quanto acquisito, si può sottolinare come, a differenza del Bevilacqua, il
Giammarinaro non risulta organicamente inserito in Cosa Nostra, sicché, da una
parte, l’appoggio elettorale accordatogli da alcuni mafiosi era fondato su un
sistema di relazioni personali che non scaturivano dalla comune appartenenza al
sodalizio criminale e, dall’altra, ancora meno significativo, ai fini che qui
interessano, diventa il rapporto fra il predetto e l’imputato.
Quest’ultimo, del resto, per
quanto consta, si è limitato a partecipare alla manifestazione di chiusura
della campagna elettorale tenutasi, come ricordato, l’11 giugno 1991 a Trapani,
ma non risulta che fosse coinvolto nella scelta del Giammarinaro quale
candidato, nonché che fosse a conoscenza dei dettagli della campagna elettorale
e delle manovre messe in atto dallo stesso Giammarinaro e dal Lima al fine di
assicurarsi anche l’appoggio di gruppi mafiosi, cosicché è frutto di una mera
congettura dei PM appellanti la affermazione secondo cui l’imputato non poteva
non sapere in quanto in favore del predetto si erano mobilitati “visibilmente
tutti i più importanti esponenti mafiosi della provincia di Trapani”. Ed
invero, non si comprende in relazione a quali dati di fatto potesse essere
“visibile” per Andreotti, alla vigilia delle elezioni regionali, detta
massiccia mobilitazione di tutti i mafiosi di spicco del trapanese - e, del
resto, anche il pieno appoggio di tutte le cosche del trapanese appare una
forzatura, posto che dalle dichiarazioni del Siino e dell’Addolorato si può
ricavare semplicemente il sostegno elettorale di alcuni gruppi mafiosi che
gravitavano attorno a Mazara del Vallo -.
Quanto, poi, alle questioni
connesse con il contrastato inserimento del Giammarinaro nella lista dei
candidati, nessun elemento autorizza a ritenere che Andreotti sia intervenuto
per propiziarlo, per caldeggiarlo o per sostenerlo in qualsiasi modo, cosicché
i PM appellanti ancora una volta forzano le risultanze processuali allorché
assumono che l’imputato non poteva non conoscere la cattiva fama dello stesso
Giammarinaro, che “costituì oggetto di interventi al livello della Direzione
nazionale del Partito”.
Al riguardo, sovvengono
nuovamente le indicazioni fornite dall’on. Mattarella, dalle quali non sono
enucleabili elementi idonei a confermare un coinvolgimento dell’imputato nella
vicenda. L’on. Mattarella, infatti:
ha significativamente riferito
che il Giammarinaro (nella trascrizione “Gianmarinaro”) era entrato a far parte
della corrente andreottiana perché vicino al Lima, indicandolo come candidato
alle elezioni regionali del 1991 “come gruppo limiano” (<<MATTARELLA S.:
Mi sembra Ignazio Lo Presti e Gianmarinaro
Giuseppe perchè era quello che poi fu il deputato regionale della
Democrazia Cristiana. - PM: Si tratta di quell'Onorevole Giuseppe Gianmarinaro
che è stato eletto alla Regione Siciliana del 1991? - MATTARELLA S.: Si, si. -
PM: Di quale corrente fa parte l'onorevole Gianmarinaro? - MATTARELLA S.:
Gianmarinaro faceva prima parte della corrente dorotea che era quella appunto
che si raccoglieva intorno ai Salvo quando questo si divise negli ultimi anni
nell'arco degli anni '80, non ricordo in quale anno con precisione, divenne
andreottiano perchè è vicino a Lima e fu candidato alle regionali come gruppo
limiamo appunto, come... - PM: Ignazio Lo Presti è la persona scomparsa durante
la cosiddetta guerra di mafia? - MATTARELLA S.: Si, dovrebbe essere
lui.>>);
ha precisato che, in sostanza,
al di là del negativo peso dei pregressi rapporti con i Salvo, non gli
risultavano a carico del Giammarinaro elementi specifici (<<AV.BONGIORNO:
Va bene. Senta passiamo al Giammarinaro. Stessa domanda. Poteva, all'epoca,
riferire fatti specifici e prove contro questo onorevole Giammarinaro, qualche
cosa di concreto, che a lei risultasse?
- MATTARELLA S.: Se li avessi avute le avrei fornite, per me era sufficiente il
fatto che provenisse da quell'ambiente che era stato intorno ai Salvo, per me
era inopportuno metterlo in lista, ma questa la convinzione di metterlo in
lista era così forte nel suo gruppo che vi fu incluso.>>);
ha dichiarato di non aver mai
parlato della cattiva reputazione del Giammarinaro con Andreotti, con il quale
non intratteneva un abituale colloquio in merito alle vicende della di lui
corrente (<<AV.BONGIORNO: E anche questa cattiva reputazione
dell'onorevole Giammarinaro lei non la riferì al senatore Andreotti? -
MATTARELLA S.: Io non avevo abituale dialogo con Andreotti sulle... sulla sua
corrente. - AV.BONGIORNO: ma gli poteva,
quanto meno, segnalare come un fatto
grave, cioè anche se io non ho un colloquio con una persona è sempre un esponente dirilievo al quale
segnalare fatti così, cioè quali sono le ragioni per le quali fatti così gravi
non venivano detti al senatore Andreotti? - MATTARELLA S.: Il mio
interlocutore, come esponente di partito, e dirigente di partito nazionale, era
il segretario del partito e con questi parlavo. Non... come dire, io non
riconoscevo una sorta di costituzione separata
delle correnti per cui dovevo parlarne con il suo capo corrente o
(parola non chiara) partito, ne parlavo con il segretario del
partito.>>).
In conclusione, fuori dalla
suggestioni evocate dagli argomenti dei PM appellanti, neppure gli elementi
raccolti in relazione alla vicenda Giammarinaro puntellano l’assunto
accusatorio che, contro la evidenza dell’incontestabile valenza antimafia della
azione politica del Governo guidato in quel contesto dall’imputato, vorrebbe
trarne spunto per convalidare la persistenza della disponibilità del medesimo
nei confronti di Cosa Nostra.
*************************************
CAPITOLO IV : CONCLUSIONI.
Quanto fin qui si è venuto
illustrando indica con chiarezza che la Corte ritiene che una autentica,
stabile ed amichevole disponibilità dell’imputato verso i mafiosi non si sia
protratta oltre la primavera del 1980.
In particolare, risulta
evidente che, a tutto volere concedere alle ragioni dell’Accusa, eventuali –
non compiutamente dimostrate – manifestazioni di disponibilità personale del
sen. Andreotti successive a tale periodo sono state semplicemente strumentali e
fittizie, comunque non assistite dalla effettiva volontà di interagire con i
mafiosi anche a tutela degli interessi della organizzazione criminale: anzi, in
termini oggettivi è emerso un, sempre più incisivo, impegno antimafia, condotto
dall’imputato nella sede sua propria della attività politica.
Deve, dunque, escludersi che
sia rimasto dimostrato che il sen. Andreotti abbia, nel periodo successivo alla
primavera del 1980, coltivato amichevoli relazioni con gli esponenti di Cosa
Nostra, abbia palesato una sincera disponibilità nei confronti dei medesimi,
abbia concretamente agito per agevolare il sodalizio criminale, abbia arrecato
un contributo al rafforzamento dello stesso.
Ne deriva che, in relazione al
periodo in questione, la impugnata statuizione assolutoria, che ha negato la
sussistenza della contestata condotta associativa, deve essere senz’altro
confermata.
Per contro, in punto di fatto i
convincimenti cui sono pervenuti i primi giudici in relazione al periodo
precedente sono stati, come si è visto, ampiamente rettificati dalla Corte, che
ha ritenuto la sussistenza:
- di amichevoli ed anche
dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della c.d. ala
moderata di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal
legame del predetto con l’on. Salvo Lima ma anche con i cugini Antonino ed
Ignazio Salvo, essi pure, peraltro, organicamente inseriti in Cosa Nostra;
- di rapporti di scambio che
dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale
alla corrente andreottiana, peraltro non esclusivo e non esattamente
riconducibile ad una esplicitata negoziazione e, comunque, non riferibile
precisamente alla persona dell’imputato; il solerte attivarsi dei mafiosi per
soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze
– di per sé, non sempre di contenuto illecito - dell’imputato o di amici del
medesimo; la palesata disponibilità ed il manifestato buon apprezzamento del
ruolo dei mafiosi da parte dell’imputato, frutto non solo di un autentico
interesse personale a mantenere buone relazioni con essi, ma anche di una effettiva
sottovalutazione del fenomeno mafioso, dipendente da una inadeguata
comprensione - solo tardivamente intervenuta - della pericolosità di esso per
le stesse istituzioni pubbliche ed i loro rappresentanti;
- della travagliata, ma non per
questo meno sintomatica ai fini che qui interessano, interazione dell’imputato
con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico
fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole
controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria
di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo,
duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l’atteggiamento arrogante assunto dal
Bontate.
Si tratta, dunque, sciogliendo
la riserva formulata al termine del capitolo II della III parte del presente
elaborato, di valutare giuridicamente i ritenuti comportamenti dell’imputato al
fine di verificare se gli stessi integrino o meno la contestata partecipazione
alla associazione criminale.
La Corte ritiene che prima
ancora di affrontare tale ultimo e decisivo tema deve considerarsi che il
delitto di associazione per delinquere (capo A della rubrica) è ormai estinto
per prescrizione, essendo decorso, dalla primavera del 1980, un termine
ampiamente superiore ai necessari ventidue anni e sei mesi.
In ordine alla maturata
prescrizione giova, per inciso, precisare che la stessa dovrebbe applicarsi al
reato ascritto sub A) anche se lo si considerasse commesso, come addebitato,
fino alla vigila della introduzione del delitto di associazione mafiosa (28
settembre 1982), posto che la aggravante di cui al comma 4 della disposizione
incriminatrice dovrebbe essere esclusa, non essendo stata la stessa, in punto
di fatto, ritualmente contestata: ed invero, non è sufficiente, all’uopo,
ascrivere, come è stato fatto (“Con le aggravanti di cui all'art. 416 commi 4 e
5 C.P., essendo Cosa Nostra un’associazione armata, composta da più di dieci
persone”), all’imputato la appartenenza ad una associazione per delinquere genericamente
armata, atteso che “in tema di associazione a delinquere aggravata ai sensi
del 4º comma dell’art. 416 c.p., perché sussista la circostanza aggravante
della «scorreria in armi» è necessario che la condotta si connoti per un
aumentato pericolo dell’ordine pubblico e per un particolare allarme sociale;
tali caratteristiche sussistono allorché gli associati «scorrono» in armi le
campagne e le pubbliche vie col proposito di realizzare le condotte criminose
che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione
e soverchierie, mentre non è sufficiente che essi possiedano stabilmente delle
armi, debitamente occultate, e che per la commissione dei singoli reati fine
effettuino con esse spostamenti da luogo a luogo” (Cass., sez. V,
03-05-2001, Madonna. In senso analogo cfr. Cass., sez. VI, 23-01-1998,
Trisciuoglio).
Ancora più in generale, può
rilevarsi come, anche volendo dissentire dall’appena esposto convincimento, la
incidenza delle aggravanti dovrebbe, comunque, escludersi in dipendenza della
concessione delle attenuanti generiche, che non potrebbero non essere accordate
all’imputato ad onta della gravità degli addebiti: al riguardo basterebbe,
invero, considerare non solo e non tanto il composto contegno processuale, sempre
mantenuto malgrado la gravità delle accuse contestate, ovvero la età avanzata
del medesimo o, ancora, i rilevantissimi servizi prestati al Paese nel corso
della sua lunga carriera politica, ma piuttosto le indubitabili benemerenze che
gli vanno riconosciute in specifica relazione alla lotta alla mafia promossa
dagli ultimi gabinetti da lui presieduti, che denotano un evidente ravvedimento
ed anche una sorta di intento di rimediare agli errori passati (tra l’altro,
anche se si volesse ammettere, senza ovviamente concedere, che ancora fino al
1987 la condotta dell’imputato abbia integrato il delitto associativo, la
inevitabile concessione delle attenuanti determinerebbe l’effetto estintivo
anche di tale reato).
La evidenziata estinzione per
prescrizione del reato ipotizzabile fino alla primavera del 1980 – che, tenendo
conto della esclusione della aggravante, era maturata perfino prima dell’avvio
della inchiesta a carico dell’imputato -, secondo un autorevole indirizzo
giurisprudenziale, non esime dalla giuridica valutazione della condotta in
considerazione: ed invero, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che qualora
l’imputato sia stato assolto con formula piena e contro tale decisione sia
stato proposto gravame dal PM, il giudice dell’impugnazione può applicare una
sopravvenuta causa di estinzione del reato solo se reputi fondata
l’impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito
più favorevole all’imputato; ne consegue che la sentenza che dichiara la causa
estintiva deve essere adeguatamente motivata sul punto (Cass., sez. VI,
04-11-1998, Targon. In senso analogo, cfr. Cass., sez. II, 17-06-1992, Liotta).
Nella fattispecie, tuttavia, al
di là della formula assolutoria adottata – che, come è noto, a seguito della
introduzione del vigente codice di rito, non poteva che essere ampia -, lo
stesso Tribunale non ha certo ritenuto del tutto destituito di fondamento
l’assunto accusatorio, ma ha semplicemente dubitato della sussistenza dei reati
contestati, significativamente menzionando nel dispositivo il comma 2 dell’art.
530 c.p.p.: la situazione delineata non è, dunque, quella di un convincimento
ampiamente liberatorio impugnato dal PM, che renderebbe ragionevolmente
ingiustificata una pronuncia di estinzione del reato non preceduta da una
approfondita valutazione circa l’effettivo fondamento del gravame.
Può, allora, dirsi che, in
presenza del sopravvenuto maturare della prescrizione del reato, lo stesso
pronunciamento impugnato giustifichi, di per sé, la applicazione del criterio
secondo cui, in presenza di una causa estintiva del reato, il
proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, 2º comma, c.p.p., si impone
ogni volta che sussista l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato alla
quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non
trova applicazione nella sua assolutezza l’ulteriore equiparazione tra mancanza
totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all’art.
530, 2º comma, c.p.p. quando sussista un concorso processuale di cause di
proscioglimento, poiché altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della
«evidenza» posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso (cfr.
fra altre analoghe, Cass., sez. III, 24-04-2002, Artico. Il criterio valutativo
riportato, peraltro, non è unanime, non mancando pronunzie che privilegiano,
comunque, la assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. al proscioglimento per
estinzione del reato – v., da ultimo, Cass., sez. V, 20-02-2002, Scibelli -).
La opzione per la immediata
declaratoria della estinzione del reato appare ulteriormente confortata dalla
seguente riflessione, che giustifica una intepretazione meno categorica
dell’orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato (Cass., sez. VI,
04-11-1998, Targon; Cass., sez. II, 17-06-1992, Liotta): ed invero, la profonda
revisione della ricostruzione dei fatti qui in considerazione operata dalla
Corte rispetto a quella preferita dai primi giudici ha modificato radicalmente
ed in senso nettamente sfavorevole all’imputato il quadro probatorio che aveva
dato luogo al (dubitativo) verdetto assolutorio, sicché la stessa revisione
deve ritenersi, di per sé, sufficiente a giustificare una rinnovata, integrale
valutazione degli elementi acquisiti, alla quale non può rimanere estranea la
previa verifica della applicabilità dell’art. 129 c.p.p. e, dunque, della
eventuale ricorrenza di una causa di estinzione del reato.
Sulla scorta di quanto esposto
dovrebbe concludersi per la insussistenza di un compendio probatorio di
significato evidente, idoneo a supportare la conferma della assoluzione nel
merito, e per la conseguente, immediata statuizione di non luogo a procedere.
La opinabilità della questione
e la indubbia importanza del processo inducono, tuttavia, la Corte a non
sottrarsi alla valutazione di merito, all’esito della quale, come tosto si
vedrà, si dovrà pervenire alla medesima soluzione.
Ci si rende conto che, come già
accennato nelle premesse introduttive, in un caso come quello in esame, che
esclude una formale affiliazione al sodalizio criminoso, la giuridica
valutazione dei variegati elementi in considerazione presenta margini di
opinabilità, così come ci si rende conto che relativo è l’interesse del sen.
Andreotti per una o l’altra formula di proscioglimento, posto che si può ben
dire che egli, dall’alto della sua lunga carriera politica, densa di onori e
riconoscimenti, e della sua avanzata età, si misura, più che con tali
valutazioni giuridiche, con la Storia e, dunque, con i fatti che ne possano, in
qualche modo, offuscare la immagine da tramandare.
Ed i fatti che la Corte ha
ritenuto provati dicono, comunque, al di là della opinione che si voglia
coltivare sulla configurabilità nella fattispecie del reato di associazione per
delinquere, che il sen. Andreotti ha avuto piena consapevolezza che suoi sodali
siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi;
ha, quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss;
ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia, ancorché non
necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; ha
loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito con essi; ha loro indicato
il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione
Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, ad ottenere che le stesse
indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di lui ed a
parlargli anche di fatti gravissimi (come l’assassinio del Presidente
Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere
denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in
relazione all’omicidio del Presidente Mattarella, malgrado potesse, al
riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza.
Di questi fatti, comunque si
opini sulla configurabilità del reato, il sen. Andreotti risponde, in ogni
caso, dinanzi alla Storia, così come la Storia gli dovrà riconoscere il
successivo, progressivo ed autentico impegno nella lotta contro la mafia,
condotto perfino a dispetto delle, rispettabili, tesi (giuridiche) di
personaggi di sicura ed indiscutibile fede antimafia – e, se si volesse
condividere la ricostruzione prospettata dalla Accusa, anche con notevole
maestria diplomatica -, impegno che ha, in definitiva, compromesso, come poteva
essere prevedibile, la incolumità di suoi amici e perfino messo a repentaglio
quella sua e dei suoi familiari e che ha seguito un percorso di riscatto che
può definirsi non unico (si ricordi la, già riportata, pagina dell’atto di
appello nella quale efficacemente si tratteggia la parabola dell’eroico
Presidente Mattarella ed il passaggio graduale dalla sottovalutazione del
fenomeno mafioso alla lotta aperta allo stesso).
Ma, dovendo esprimere una
valutazione giuridica sugli stessi fatti, la Corte ritiene che essi non possano
interpretarsi come una semplice manifestazione di un comportamento solo
moralmente scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante, ma indichino
una vera e propria partecipazione alla associazione mafiosa, apprezzabilmente
protrattasi nel tempo.
Riallacciandosi ai criteri
precisati nelle premesse introduttive, si deve, infatti, ritenere, in primo
luogo, che la manifestazione di amichevole disponibilità verso i mafiosi sia
stata consapevole ed autentica e non meramente fittizia.
Non è possibile, invero,
pensare che essa sia stata semplicemente simulata per il raggiungimento di
finalità contrarie agli interessi del sodalizio mafioso, così come, se si
volesse, in punto di fatto, seguire la disattesa tesi della Accusa, sarebbe
stato l’atteggiamento di fittizia disponibilità assunto, in ipotesi, in
circostanze storiche del tutto diverse, nei confronti del Riina in occasione
del presunto incontro in casa di Ignazio Salvo e della vicenda del
maxiprocesso.
A quest’ultimo riguardo,
riagganciandosi anche a quanto già in diversa sede evidenziato, si deve,
infatti, considerare:
- che l’imputato già all’epoca
della tragica vicenda Mattarella aveva dimostrato di non accettare il metodo di
violenta eliminazione degli avversari politici ed istituzionali intrapreso dai
mafiosi nella seconda parte del 1979 e proseguito con ancora più spregiudicata
ed efferata intensità specie dopo l’avvento dei “corleonesi” – basti ricordare
i numerosi assassini di importanti rappresentanti delle pubbliche istituzioni
(possono citarsi il proc. Costa, l’on. La Torre, il prefetto Dalla Chiesa, il
sost. proc. Ciaccio Montalto, l’ag. Zucchetto, il comm. Montana, il comm.
Cassarà, il cap. D’Aleo, il prof. Giaccone) -;
- che ciò, come meglio
illustrato in altra parte della sentenza, aveva, innanzitutto, ideologicamente
allontanato il medesimo imputato dai mafiosi, di cui aveva drammaticamente
scoperto la pericolosità per le pubbliche istituzioni in precedenza
sottovalutata rispetto al ritenuto (ed apprezzato) ruolo di controllo della criminalità,
in qualche modo collaterale alla azione repressiva statuale, nonché rispetto
all’utile appoggio elettorale, a quell’epoca probabilmente sopravvalutato;
- che, interrotte le pregresse
relazioni amichevoli con i mafiosi, Andreotti aveva avuto, per di più, modo di
verificare sul campo, all’esito delle elezioni politiche del 1987, la
trascurabile forza elettorale della mafia, cosicché, a tutto volere concedere,
egli non aveva più nulla da guadagnare a coltivare un effettivo ed autentico
rapporto con i mafiosi;
- che, pertanto, sempre a tutto
volere concedere, un suo eventuale intervento presso gli stessi non poteva
essere dettato dal fine di interagire fruttuosamente con essi, ma
dall’esclusivo scopo di attenuarne la pericolosità e di salvaguardare la
incolumità dei suoi sodali;
- che, del resto, la attività
politica dell’imputato e, in particolare, la produzione legislativa promossa
dagli ultimi Governi da lui guidati dimostrano come nel periodo immediatamente
successivo o concomitante con le richiamate vicende, Andreotti non stava certo
dalla parte dei mafiosi.
Per contro, nel periodo qui in
considerazione (fino alla primavera del 1980):
- era ancora agli albori
l’attacco violento ai rappresentanti delle istituzioni ed il ricorso ai metodi
sanguinari che allontanò l’imputato dai mafiosi con i quali aveva fino ad
allora coltivato amichevoli relazioni, non ostacolate da tale insuperabile
pregiudiziale ideologica;
- non era, inoltre, ancora
emersa in termini chiari la fallacità del comune convincimento circa la
determinante forza elettorale di Cosa Nostra, che aveva indotto il Bontate ad
ammonire il suo illustre interlocutore circa la necessità di conservare il
favore della mafia e che poteva astrattamente indurre a coltivare buone
relazioni con i mafiosi;
- non vi è traccia nella
attività politico-istituzionale di Andreotti di un impegno antimafia che possa
giustificare il convincimento che la amicizia palesata ai mafiosi fosse
soltanto simulata.
Del resto, ad ultimativo
conforto dell’assunto, basta considerare proprio la, assolutamente indicativa,
vicenda che ruota attorno all’assassinio dell’on. Pier Santi Mattarella.
Anche ammettendo la prospettata
possibilità che l’imputato sia personalmente intervenuto allo scopo di evitare
una soluzione cruenta della questione Mattarella, alla quale era certamente e
nettamente contrario, appare alla Corte evidente che egli nell’occasione non si
è mosso secondo logiche istituzionali, che potevano suggerirgli di respingere
la minaccia alla incolumità del Presidente della Regione facendo in modo che
intervenissero per tutelarlo gli organi a ciò preposti e, per altro verso,
allontanandosi definitivamente dai mafiosi, anche denunciando a chi di dovere
le loro identità ed i loro disegni: il predetto, invece, ha, sì, agito per
assumere il controllo della situazione critica e preservare la incolumità
dell’on. Mattarella, che non era certo un suo sodale, ma lo ha fatto dialogando
con i mafiosi e palesando, pertanto, la volontà di conservare le amichevoli,
pregresse e fruttuose relazioni con costoro, che, in quel contesto, non possono
interpretarsi come meramente fittizie e strumentali.
A seguito del tragico epilogo
della vicenda, poi, Andreotti non si è limitato a prendere atto, sgomento, che
le sue autorevoli indicazioni erano state inaspettatamente disattese dai
mafiosi ed a allontanarsi senz’altro dagli stessi, ma è “sceso” in Sicilia per
chiedere al Bontate conto della scelta di sopprimere il Presidente della
Regione: anche tale atteggiamento deve considerarsi incompatibile con una
pregressa disponibilità soltanto strumentale e fittizia e, come già si è
evidenziato, non può che leggersi come espressione dell’intento (fallito per le
ragioni già esposte in altra parte della sentenza) di verificare, sia pure
attraverso un duro chiarimento, la possibilità di recuperare il controllo sulla
azione dei mafiosi riportandola entro i tradizionali canali di rispetto per la
istituzione pubblica e di salvaguardare le buone relazioni con gli stessi, nel
quadro della aspirazione alla continuità delle stesse.
Sotto altro profilo, si deve
rimarcare come la manifestazione di amichevole disponibilità verso i mafiosi,
proveniente da una personalità politica così eminente e così influente, non
potesse, di per sé, non implicare la consapevole adduzione alla associazione di
un rilevante contributo rafforzativo.
Al riguardo, per sfuggire al
pericolo di incorrere in mere astrazioni, è opportuno citare alcuni fatti,
idonei a conferire concretezza alla, peraltro logica, prospettazione ed
indicativi dell’effettivo rafforzamento che la palesata disponibilità
dell’imputato ha apportato al sodalizio mafioso, ma anche, nell’ambito di esso,
al prestigio degli esponenti che con lui intrattenevano amichevoli relazioni.
Possono menzionarsi, in
proposito, i, del resto logici ed inevitabili, riflessi della importanza della
figura di Andreotti sui convincimenti indotti nei mafiosi dalla amicizia
palesata dal medesimo:
- la “prosopopea”, fastidiosa
per i suoi avversari, mostrata dal Bontate nel parlare delle sue amichevoli
relazioni con l’imputato, segno inequivoco del fatto che il capomafia riteneva
di trarne forza e prestigio (si vedano le già richiamate dichiarazioni rese in
proposito da Giuseppe Lipari);
- la opinione, non importa se
giustificata o meno, che inevitabilmente si diffondeva fra gli “uomini
d’onore”, secondo cui la amicizia di Andreotti assicurava al sodalizio una
protezione al massimo livello politico, tradotta, sia pure con un procedimento
piuttosto grossolano, in una sostanziale “impunità”: torna utile richiamare, in
proposito, la, sia pure ingenua e generica, affermazione con cui il Giuffrè ha
risposto alla richiesta di precisare quali fossero stati gli apporti arrecati
dall’imputato a Cosa Nostra (<<PRESIDENTE - Dice: Lei é in grado di
indicarci qualche particolare, parole, qualche aiuto fornito del senatore
Andreotti a Cosa Nostra? - GIUFFRE’- Grazie, Signor Presidente,
all’interessamento dell'onorevole Andreotti che vi è stato per Cosa Nostra un
periodo di impunità, mi faccia passare il termine.>>);
- il sentimento della forza
della organizzazione indotto in Giovanni Brusca dalla notizia, riferitagli da
Nino Salvo, che l’imputato era intervenuto nel processo Rimi (udienza del 28
luglio 1997: <<P.M.: Fece una qualche riflessione in questa occasione
oppure no? - BRUSCA GIOVANNI: No, io in me stesso, per come... - AVV. SBACCHI:
Presidente, le riflessioni non credo che ci possano interessare. - P.M.:
Riflessioni sono fatti personali e quindi se non ce le dice il protagonista chi
ce le deve dire? - AVV. SBACCHI: Ma le riflessioni non ci interessano. -
PRESIDENTE: Fatti deve raccontare. - P.M.: E infatti Presidente. - PRESIDENTE:
Fatti. - P.M.: Quale fu la sua ... Lei fece ... esclamò qualche cosa oppure no?
- BRUSCA GIOVANNI: Io stavo ... stavo raccontando, quello che ... dopo che io
sento le parole di Nino Salvo, cioè in
me stesso dissi: “Mizzica, qua a posto sono” cioè mi sono sentito importante,
perchè in quel periodo io avevo 22, 23
anni. Al che dissi: “Qua se succede qualche cosa c’è la possibilità di potere
intervenire, personaggi di un certo livello, quali a livello dell’Onorevole
Andreotti, per potere eventualmente aggiustare o intervenire in qualche
problema”>>). E’ vero che il Tribunale, confondendo fra la espressione di
una valutazione e la rievocazione di un processo psicologico già avvenuto, ha
dichiarato inutilizzabile tale dichiarazione, malgrado il diverso,
condivisibile ed articolato parere espresso non solo dal PM, ma anche dalla
stessa Difesa: la Corte, però, non si sente vincolata da tale pronunciamento,
che reputa erroneo proprio per le considerazioni formulate dal PM e dalla
Difesa, che si riportano testualmente (<<AVV. COPPI: Mi consente
Presidente? Noi ci eravamo opposti a che venisse fatta una domanda sulle
riflessioni dell’imputato di reato connesso, sulla base di una giurisprudenza
di questo Tribunale che non ha mai ammesso domande di questo tipo. Io sono
personalmente d’accordo con l’Ufficio del Pubblico Ministero che pure in altre
occasioni si era opposto a nostre domande di questo tipo, che sia lecito
chiedere ad un imputato o ad un testimone, i ragionamenti che ha fatto in
relazione ad un determinato fatto, perchè il ragionamento è, per quel che mi
risulta, un fatto di natura psicologica e quindi è giusto acquisirlo al
dibattimento, salvo poi per il Tribunale valutare in relazione alla natura del
fatto psicologico e non storico, la sua incidenza sulla verità. Però la
giurisprudenza di questo Tribunale è sempre stata nel senso che tutte le volte
che noi abbiamo chiesto ad un testimone,
ad un imputato di reato connesso di esprimere gli argomenti, le riflessioni, le
congetture fatte intorno ad un fatto, il Tribunale ha sempre detto di no. E
anche in questo momento si è opposto a che venisse introdotta questa domanda.
Però, attraverso la domanda riproposta dal Pubblico Ministero: “lei ha
esclamato qualche cosa?” l'imputato di reato connesso ha esplicitato una sua
esclamazione interiore, perchè a se stesso e dentro di se... - PRESIDENTE: E’
un giudizio, dico, è un giudizio e quindi non lo ... - AVV. COPPI: No, a me sta
bene, però per il futuro ce lo consenta che ... A me mi sta benissimo che lui
dentro di se abbia esclamato, ma l’esclamazione interiore è esattamente una
riflessione, quindi... - P.M.: Che è diversa dalla deduzione. Le opposizioni
sono sempre state sulle deduzioni. - AVV. COPPI: No, no, noi abbiamo chiesto...
- PRESIDENTE: Pubblico Ministero è la stessa cosa. - AVV. COPPI: Noi abbiamo
chiesto centinai di volte ad imputati o a testimoni: “Lei che cosa ha pensato
sul punto” perchè ci sembra che sia lecito chiederlo ed è molto importante,
rispetto a testimoni di un certo calibro, capire cosa hanno pensato in
relazione a certe cose. Il Tribunale... - PRESIDENTE: Il Tribunale è sempre
dell’opinione che il teste riferisce su fatti. - AVV. COPPI: Ma infatti noi
pensiamo che sia un fatto, sia pure di natura psicologica. Ma se questa è la
giurisprudenza... - PRESIDENTE: Questo è un giudizio e quindi... - AVV. COPPI:
No Presidente, non era consentito fare... - PRESIDENTE: Avrà il valore che avrà
avvocato Coppi. - AVV. COPPI: No, no Presidente, non deve stare neanche...
secondo me per coerenza non deve stare neanche a verbale, quindi si deve
ordinare la cancellazione di una esclamazione interiore. Quindi noi chiediamo
che queste considerazioni del teste, per coerenza, vengano espunte dal verbale,
perchè si tratta di una riflessione che egli ha fatto, esattamente ciò che
aveva chiesto il Pubblico Ministero che il Tribunale aveva detto che non era
ammissibile. Non è che possiamo dire: “poi si vedrà”, perchè nel momento in cui
comunque una cosa rimane a verbale, senza che il Tribunale decida
immediatamente se può rimanerci o no, fra sei mesi, sette mesi, un anno, quando
ne discuteremo, comunque è una cosa di cui si può discutere, mentre a nostro avviso
o entra nel verbale e se ne discute a 360 gradi o non ci può entrare. Per
coerenza con quello che il Tribunale ha fatto non ci deve entrare. Poi il
Tribunale può fare quello che vuole. - P.M.: Signor Presidente, la distinzione
tra la deduzione e un fatto interiore, non è una sottigliezza, perchè a volte è
accaduto in questo dibattimento che il teste o l'imputato di reato connesso, ha
raccontato un fatto e su questo fatto si è chiesto: “Lei che cosa ne pensa?”
quindi si è invitato il teste o l’imputato di reato connesso a svolgere in quel
momento una deduzione, e a questo noi ci siamo opposti, perchè è in quel
momento che si cerca di sviluppare un ragionamento su un fatto. In questo caso
noi cerchiamo di riesumare dalla memoria dell’imputato di reato connesso che
cosa accadde allora. Cioè non una deduzione da fare ora, tipo: “Che cosa pensa
oggi di quello che disse Salvo allora?” - PRESIDENTE: Avvocato Sbacchi,
l’avvocato Coppi ha espresso appieno il suo pensiero. - P.M.: Se noi avessimo detto: “Che cosa pensa
oggi, 1997, di quello che le disse Nino Salvo allora?”, l’obiezione sarebbe
assolutamente fondata. Ma se noi chiediamo: “Lei, allora, in quel momento, che
cosa accadde dentro di lei” abbiamo la rievocazione di un fatto storico che non
si è trasformato in una realtà fenomenica, ma che è avvenuto dentro la psiche
della persona. Quindi riteniamo che non sia una sottigliezza ma che ci sia una
differenza. VOCE FUORI MICROFONO - PRESIDENTE: Comunque in accoglimento della
richiesta della difesa, il Tribunale ritiene inutilizzabile questa parte della
deposizione di Brusca nella parte in cui appunto ha pensato questa sua
riflessione, non è utilizzabile. Andiamo avanti.>>);
- il valore sintomatico, ancora
una volta, della vicenda Mattarella: come già in altra parte dell’elaborato
evidenziato, è condivisibile il rilievo che i mafiosi si siano determinati ad
alzare il tiro su un così eminente esponente del partito di maggioranza
relativa anche perché supponevano di non incorrere in conseguenze
pregiudizievoli in quanto contavano sull’appoggio di ancora più importanti
personaggi politici. In questo quadro si può legittimamente ritenere che la
crescente irritazione manifestata dal Bontate in occasione dell’incontro della
primavera del 1980 scaturì anche dalla constatazione della inattesa, dura ed
intransigente protesta dell’imputato, che lasciava intravedere l’abbandono da
parte di quest’ultimo del pregresso atteggiamento di disponibilità, al quale il
capomafia ha ritenuto di dover prontamente porre un rimedio assumendo un
atteggiamento apertamente minaccioso, suscettibile di dissuadere il suo
interlocutore e, più in generale, la classe politica dalla adozione di
provvedimenti legislativi contro la mafia.
L’oggettivo e già evidenziato
deficit probatorio in ordine a specifici e concreti interventi agevolativi
degli interessi della associazione mafiosa posti in essere dall’imputato, che
possono, in termini plausibili, soltanto immaginarsi, non assume, pertanto,
valenza determinante, posto che, comunque, con la sua condotta (si ribadisce,
non meramente fittizia), l’imputato ha, non senza personale tornaconto,
consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il
sodalizio criminale ed arrecato, comunque, allo stesso un contributo
rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi.
In definitiva, la Corte ritiene
che sia ravvisabile il reato di partecipazione alla associazione per delinquere
nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di
spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo
all’ambiente siciliano, il quale, nell’arco di un congruo lasso di tempo, anche
al di fuori di una esplicitata negoziazione di appoggi elettorali in cambio di
propri interventi in favore di una organizzazione mafiosa di rilevantissimo
radicamento territoriale nell’Isola: a) chieda ed ottenga, per conto di suoi
sodali, ad esponenti di spicco della associazione interventi para-legali,
ancorché per finalità non riprovevoli; b) incontri ripetutamente esponenti di
vertice della stessa associazione; c) intrattenga con gli stessi relazioni
amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre componenti dello
stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti; d) appalesi autentico
interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del
sodalizio mafioso; e) indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le
strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi
da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in
essi la preoccupazione di venire denunciati; f) ometta di denunciare elementi
utili a far luce su fatti di particolarissima gravità, di cui sia venuto a
conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi; g) dia, in buona
sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici – e non meramente fittizi –
di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori della messa in atto di
specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al rafforzamento
della organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua
autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello
del potere legale.
Alla stregua dell’esposto
convincimento, si deve concludere che ricorrono le condizioni per ribaltare,
sia pure nei limiti del periodo in considerazione, il giudizio negativo
espresso dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato e che,
conseguentemente, siano nel merito fondate le censure dei PM appellanti.
Non resta, allora, che
confermare, anche sotto il profilo considerato, il già precisato orientamento
ed emettere, pertanto, la statuizione di non luogo a procedere per essere il
reato concretamente ravvisabile a carico del sen. Andreotti estinto per
prescrizione.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, visti gli artt. 416,
416bis, 157 e ss., c.p.; 531 e 605 c.p.p.; in parziale riforma della sentenza
resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Andreotti
Giulio ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore
Generale, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti
in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A)
della rubrica, commesso fino alla primavera deI 1980, per essere Io stesso
reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la appellata sentenza.
Visto l’art. 544, comma 3,
c.p.p.; indica in giorni novanta il termine entro il quale verranno depositate
le motivazioni della sentenza.
Palermo, lì 2 maggio 2003.
IL CONSIGLIERE est. IL
PRESIDENTE
(Dr. Mario Fontana) (Dr.
Salvatore Scaduti)
I N D I C E
INTESTAZIONE - pagg.
I/III
********************************
I - LO SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO E LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
DI I GRADO
1) LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - pag. 2
2) LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI I GRADO:
Capitolo I (svolgimento del processo) – pag. 11
Capitolo II (la condotta di partecipazione ad
associazione mafiosa e la configurabilità della fattispecie del concorso
eventuale) – pag. 16
Capitolo III (la prova del reato associativo e, in
particolare, i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia) – pag. 19
Capitolo IV (rapporti del sen. Andreotti con i
cugini Antonino e Ignazio Salvo, con l’on. Salvatore Lima e con Vito
Ciancimino) – pag. 19
Capitolo V (il presunto incontro tra Giulio
Andreotti ed il noto mafioso Frank Coppola, avvenuto in Roma nel 1970) – pag.
44
Capitolo VI (i rapporti tra il sen. Andreotti ed il
finanziere siciliano Michele Sindona) – pag. 45
Capitolo VII (il presunto intervento del sen.
Andreotti in favore dell’imprenditore Bruno Nardini) – pag. 52
Capitolo VIII (il regalo di un quadro fatto a Giulio
Andreotti dai capimafia palermitani Stefano Bontate e Giuseppe Calò) – pag. 64
Capitolo IX (il presunto incontro a Roma tra Gaetano
Badalamenti, uno dei cugini Salvo, Filippo Rimi ed l’on. Andreotti in relazione
al processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi) – pag. 71
Capitolo X (le dichiarazioni di Tommaso Buscetta sul
caso Moro e sull’omicidio del giornalista Carmine Pecorelli) – pag. 94.
Capitolo XI (le dichiarazioni di Benedetto
D’Agostino sugli incontri tra il sen. Andreotti e Michele Greco nella saletta
riservata dell’Hotel Nazionale a Roma) – pag. 135
Capitolo XII (le dichiarazioni di Vito Di Maggio
sull’incontro a Catania nel 1979 tra il sen. Andreotti ed il noto capomafia
catanese Benedetto Santapaola) – pag. 144
Capitolo XIII (l’omicidio del Presidente della
Regione Siciliana Piersanti Mattarella e i connessi, presunti incontri del sen.
Andreotti con Stefano Bontate ed altri esponenti di Cosa Nostra a Catania e
Palermo) – pag. 159
Capitolo XIV (l’intervento che sarebbe stato
compiuto dall’on. Lima e dal sen. Andreotti per ottenere il trasferimento di
alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell’anno
1984) – pag. 187
Capitolo XV (il colloquio riservato tra il sen.
Andreotti e Andrea Manciaracina, svoltosi nell’Hotel Hopps di Mazara del Vallo
il 19 agosto 1985) – pag. 196
Capitolo XVI (il presunto incontro tra il sen.
Andreotti e Salvatore Riina):
§ 1 (le dichiarazioni di
Baldassare Di Maggio) – pag. 212
§ 2 (gli impegni di Giulio Andreotti a Palermo il 20
settembre 1987 – pag. 237
§ 3 (le dichiarazioni di Brusca Enzo Salvatore e
Brusca Emanuele) – pag. 242
§ 4 (le dichiarazioni di
Gioacchino La Barbera, Antonio Calvaruso e Tullio Cannella) – pag. 275
Capitolo
XVII (i tentativi di aggiustamento del maxiprocesso ed i rapporti tra Giulio
Andreotti e Corrado Carnevale) – pag. 283
Capitolo XVIII (l’intervento che sarebbe stato richiesto da Licio Gelli
al sen. Andreotti per la revisione della condanna dei fratelli Gianfranco e
Riccardo Modeo) – pag. 304
Capitolo XIX (conclusioni) – pag. 314
********************************
II - I MOTIVI DI APPELLO
PARTE I (i fatti ritenuti
provati nella sentenza impugnata - violazione dei principi giurisprudenziali
concernenti gli elementi costitutivi del reato di partecipazione ad
associazione mafiosa, gli elementi costitutivi del reato di concorso esterno in
associazione mafiosa e la valutazione delle prove - analisi del metodo, seguito
dal Tribunale, di destoricizzazione, decontestualizzazione e destrutturazione
del compendio probatorio).
Introduzione – pag. 322
Capitolo I (sintesi dei fatti
ritenuti provati nella sentenza impugnata):
§ A (cenni sui rapporti tra il sen. Andreotti e i
cugini Salvo) – pag. 323
§ B (cenni sui rapporti tra il
sen. Andreotti e l’on. Salvatore Lima – pag. 327
§ C (cenni sui rapporti tra il
sen. Andreotti e Vito Ciancimino) – pag. 333
§ D (cenni sui rapporti tra il sen. Andreotti e
Michele Sindona) – pag. 338
§ E (cenni sull’episodio
concernente il trasferimento di Leoluca Bagarella e di altri detenuti siciliani
dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell’anno 1984) – pag. 351
§ F (cenni sull’episodio
concernente il colloquio riservato tra il sen. Giulio Andreotti ed il boss
mafioso Andrea Manciaracina) – pag. 352
Capitoli II, III e IV (violazione dei principi
giurisprudenziali concernenti gli elementi costitutivi del reato di
partecipazione ad associazione mafiosa; violazione dei principi
giurisprudenziali concernenti gli elementi costitutivi del reato di concorso
esterno in associazione mafiosa; violazione dei principi giurisprudenziali
concernenti la valutazione delle prove) - pag. 353
-------------------------------------------
PARTE II (esaustiva conducenza probatoria dei fatti
che il Tribunale aveva ritenuto provati)
Capitolo I (i rapporti tra il
sen. Andreotti ed i cugini Salvo) – pag. 401
Capitolo II (i rapporti tra il sen. Andreotti e
l’on. Salvatore Lima) - pag. 412
Capitolo III (i rapporti tra il sen. Andreotti e
Vito Ciancimino – pag. 431
Capitolo IV (i legami fra l’imputato e Michele
Sindona) – pag. 439
Capitolo V (il trasferimento di Leoluca Bagarella e
di altri detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nel 1984)
– pag. 461
Capitolo VI (il colloquio riservato svoltosi tra il
sen. Andreotti ed il boss mafioso Andrea Manciaracina) – pag. 467
-------------------------------------------
PARTE III (altri esempi del rapporto di scambio: il
caso Nardini) – pag. 472
-------------------------------------------
PARTE IV (ruolo svolto dal sen. Andreotti in
relazione a richieste di interessamento riguardanti vicende giudiziarie).
Capitolo I (la vicenda del c.d. processo a carico
dei mafiosi di Alcamo Vincenzo e Filippo Rimi) – pag. 489
Capitolo II (la vicenda Pecorelli con riferimento
alla personale attendibilità del Buscetta) – pag. 518
Capitolo III (i tentativi di “aggiustamento” del
maxiprocesso ed i rapporti tra il sen. Andreotti e Corrado Carnevale) – pag.
550
-------------------------------------------
PARTE V (alcuni degli incontri del sen. Andreotti
con i vertici di Cosa Nostra ed, in particolare, gli incontri che sarebbero
avvenuti in Sicilia nel 1979 e nel 1980 con Stefano Bontate ed altri “uomini
d'onore”).
Capitolo I
Volume I (le dichiarazioni di Marino Mannoia – il
contesto politico – i viaggi riservati del sen. Andreotti) - pag. 640
Volume II (esame critico della motivazione della
appellata sentenza) – pag. 746
Volume III (riepilogo conclusivo nella analisi degli
incontri del sen. Andreotti con i vertici di Cosa Nostra nel 1979 e nel 1980) –
pag. 785
Volume IV (le dichiarazioni del collaboratore Angelo
Siino) – pag. 806
Capitolo II
Volume I (l’episodio concernente l’incontro del sen.
Andreotti con Salvatore Riina: le dichiarazioni dei collaboratori Enzo
Salvatore Brusca, Emanuele Brusca, Antonio Calvaruso, Tullio Canmnella ) – pag.
827
Volume II
§ 1) (l’episodio concernente l’incontro del sen.
Andreotti con Salvatore Riina: le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio) – pag.
917
§ 2) (i
riscontri alle dichiarazioni del Di Maggio) – pag. 925
§ 4) (esame critico delle considerazioni formulate
dal Tribunale in merito alle indicazioni del Di Maggio) – pag. 936
Volume III (individuazione della data dell’incontro
fra il sen. Andreotti e Salvatore Riina nel 20 settembre 1987) – pag. 953
-------------------------------------------
I MOTIVI NUOVI
1) l’incontro fra il sen. Andreotti e Benedetto
Santapaola avvenuto a Catania nel 1979 – pag. 985
2) le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia
concernenti il regalo di un quadro al sen. Andreotti da parte di Stefano
Bontate e Giuseppe Calò – pag. 1027
********************************
III - I MOTIVI DELLA
DECISIONE
CAPITOLO I -
PREMESSE INTRODUTTIVE:
1) Astratti criteri di giudizio e la peculiarità del
caso Andreotti. - pag. 1038
2) Alcune necessarie precisazioni in merito alla
condotta valutabile. - pag. 1071
3) Le nuove prove orali acquisite nel giudizio di
appello: brevi considerazioni sulla intrinseca attendibilità dei dichiaranti
Antonino Giuffrè e Giuseppe (Pino) Lipari. – pag. 1080
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CAPITOLO II: I FATTI VALUTABILI CONCERNENTI L’EPOCA
PRECEDENTE L’AVVENTO DEI “CORLEONESI” (fino al 1981-1982).
1) Gli episodi connessi con
l’assassinio del Presidente della Regione, on. Piersanti Mattarella
A) L’incontro fra il sen. Andreotti e Stefano
Bontate a Palermo nella primavera del 1980. – pag. 1093
B) L’incontro fra il sen. Andreotti e Stefano
Bontate presso la tenuta “La Scia” nella primavera-estate del 1979. - pag. 1157
2) Alcune considerazioni sui rapporti fra il sen.
Andreotti ed i cugini Antonino ed Ignazio Salvo. - pag. 1186
3) L’incontro riferito dal
teste Vito Di Maggio ed il regalo del dipinto riferito dal collaboratore
Francesco Marino Mannoia:
A) breve
premessa – pag. 1199
B)
l’incontro a Catania fra il sen. Andreotti ed il capomafia Benedetto Santapaola,
riferito dal teste Vito Di Maggio - pag. 1200
C) il
regalo del dipinto - pag. 1203
4) Sugli apporti conferiti dal sen. Andreotti a Cosa
Nostra e, in particolare, agli esponenti di quella frangia del sodalizio
criminale con i quali intratteneva amichevoli rapporti; brevi cenni sulla vicenda Sindona. - pag. 1213
5) Alcune considerazioni sui benefici tratti dal
sen. Andreotti dagli amichevoli rapporti intrattenuti con Cosa Nostra e, più
precisamente, con gli esponenti di quella frangia del sodalizio criminale con i
quali intratteneva amichevoli relazioni. - pag. 1232
6) La crisi dei rapporti fra il sen. Andreotti e
Cosa Nostra e, più precisamente, fra il sen. Andreotti e gli esponenti della
frangia del sodalizio criminale con i quali intratteneva amichevoli relazioni.
- pag. 1258
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CAPITOLO III: I FATTI VALUTABILI CONCERNENTI L’EPOCA
SUCCESSIVA ALL’AVVENTO DEI “CORLEONESI” (DAL 1981-1982 A SEGUIRE).
1) Premesse introduttive. - pag. 1270
2) La indicazione di Giovanni Brusca circa un
messaggio che il sen. Andreotti avrebbe fatto pervenire tramite Antonino Salvo
nel corso della c.d. guerra di mafia. - pag. 1293
3) I rapporti del sen. Andreotti con Vito Ciacimino,
con particolare riguardo per l’“accordo tattico” concluso in occasione del
congresso regionale della democrazia cristiana svoltosi nel 1983 in Agrigento.
- pag. 1297
4) Il presunto intervento dell’on. Lima e del sen.
Andreotti volto ad ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal
carcere di Pianosa a quello di Novara nel 1984. - pag. 1312
5) Il colloquio riservato tra il sen. Andreotti e
Andrea Manciaracina, svoltosi nell’hotel Hopps di Mazara del Vallo il 19 agosto
1985 - pag. 1333
5) Il presunto incontro tra il sen. Andreotti e
Salvatore Riina a Palermo - pag. 1358
6) Il presunto intervento del sen. Andreotti volto
ad “aggiustare” il maxiprocesso - pag. 1444
7) Le elezioni regionali del giugno 1991 ed i casi
Bevilacqua e Giammarinaro - pag. 1480
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CAPITOLO IV :
CONCLUSIONI – pag.1505
********************************
DISPOSITIVO – pag. 1519
********************************
INDICE – pag. 1520
Su www.vincenzobrancatisano.it